Sentenza 23 novembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/11/2004, n. 22064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22064 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2004 |
Testo completo
ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI-ESENTE DIRITTI 220 64 / 04 Aula 'A' 23 NOV. 2004 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 9984/02 Cron.37819 Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 29/09/04 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NT DR in proprio e quale amministratore e legale rappresentante pro tempore della CONFEZIONI ALE e NT VINCENZO, 2004 SNC di NT DR 4091 lettivamente domiciliati in ROMA VLE GORIZIA 14, -1- presso lo studio dell'avvocato FRANCO SABATINI, che li difende, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 226/01 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 03/05/01 - R.G.N. 332/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/04 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo con sentenza 22 marzo/3 La Corte d' Appello di L'Aquila, diritto agli sgravi n. 226, ha affermato il maggio 2001 della s.n.c. Ale, di SS AN e contributivi AN ZO;
ha perciò confermato la sentenza pretorile pagamento che aveva revocato il decreto di ingiuntivo ottenuto per tale motivo dall'Inps, in relazine ai periodi 1.12.1988/31.10.1993 3 1.1.1986/31.3.1992. Ha motivato tale decisione con due argomenti:
1. La ditta Ale, esercente lavorazioni di abbigliamento a façon, non applica alcun contratto collettivo in azienda, e all'obbligosoggetta di pertanto non può essere corrispondere retribuzioni previste da un contratto Adly inesistente;
provinciale di 2.comunque ha aderito all'accordo riallineamento stipulato dalle associazioni sindacali il 1 settembre 1997. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Inps, con due motivi. La intimata si è costituita con controricorso, resistendo;
ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso 1'Istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2070 e 2697 cod.civ.; d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, 3 con modificazioni, in Legge 7 dicembre 1989, n. 389; d.l. n. 3 del 20.1.90 conv.to con modifiche in L. n. 52/90; d.
1. n. 129 del 4.6.90 conv.to con modifiche in L. n. 210/90; conv.to con modifiche in L. n. d.l. n. 18 del 19.1.91 71 del 22.3.93 conv.to con modifiche in 89/91, il d.l. n. I. n. 151/93; d.l. n. 299 del 16.5.94 conv.to con modifiche in I. n. 451/94. Vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 della motivazione sentenza c.p.c.), censura la prima " nell'ipotesi di carenza di impugnata, secondo cui specifica disciplina contrattuale noncollettiva, può essere negato il diritto ai benefici in discussione, non potendo ragionevolmente subordinarsi il godimento di un diritto all'osservanza di un obbligo inesistente". Ани Il motivo è fondato. Le imprese industriali appartenenti ad un settore privo di contrattazione collettiva (nella specie esaminata dalla Corte, confezione di abbigliamento per conto terzi, come nella presente causa) possono godere del beneficio della cosiddetta fiscalizzazione degli 6 D.L. n. 338 del oneri sociali, previsto dall'art. 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, a condizione che osservino l'onere di corrispondere ai propri dipendenti retribuzioni non inferiori a quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali applicabili per i dipendenti di imprese 4 similari (nella specie, imprese industriali dell'abbigliamento) (Cass. 16 giugno 2001 n. 8177). Con il secondo motivo 1'Istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione delle stesse norme, lamenta che il giudice d'appello si sia accontentato del dichiarato recepimento dell'accordo di riallineamento, senza verificarne la sua concreta attuazione. Anche questo motivo è fondato. Questa Corte in numerose sentenze ha enunciato il seguente principio di diritto, cui dovrà attenersi il giudice del rinvio: "l'onere di provare l'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale di riallineamento ai fini della གླི་ཎི་རིག sanatoria per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed titoloa di fiscalizzazione ovvero di sgravi contributivi daprevista, ultimo, dall'art. 5, 1 ° ottobre comma terzo, seconda proposizione, del d. 1. 1996, n.510, convertito con legge 28 novembre 1996, n.608 è a carico dell'imprenditore che deduca a suo vantaggio gli effetti della sanatoria stessa". Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Roma, - causa attenendosi al principio di la quale deciderà la diritto sopra enunciato;
essa provvederà altresì alle spese del presente giudizio. 5
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 29 settembre 2004. falanteIl Presidente y Il Consigliere Estensore seds De Marcin ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA P. CANCER IFRE Alle O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 luche fors Depositato in Cancelleria joggi2-3 NOV 2004 Quare Jarrelle Inps-contributi\contratti di riallineamento-Ale RG9984/2002 6