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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1065/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
17.2.2025, assunto in decisione in data 10.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Giuseppe Parte_1 C.F._1
Parisi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cinisello Balsamo (MI), Via Frova n. 5;
e tra
(c.f. nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Alessandra Mazzoran ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza (MB), Via
Sempione n. 11;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2. I minori e verranno affidati, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con Persona_1 Per_2 collocamento paritario, trasferendo la propria residenza presso la madre solo e se la stessa avrà reperito un'abitazione nella stessa zona dell'attuale casa coniugale in modo da non dover cambiare scuola. Il diritto/dovere di visita verrà esercitato, su scala mensile, secondo la seguente modalità: la prima settimana del mese preso in considerazione, i minori staranno con il padre nelle giornate di lunedì, giovedì e venerdì, mentre con la madre nelle giornate di martedì, mercoledì, sabato e domenica;
nella settimana successiva (corrispondente alla seconda settimana del mese preso in considerazione) i minori staranno con il padre nelle giornate di lunedì, giovedì, sabato e domenica e con la madre nelle giornate martedì, mercoledì e venerdì e così via secondo il principio dell'alternanza.
3. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni di cura, educazione, istruzione e mantenimento dei figli, garantendo così un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi ed altresì conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori si danno atto che, nel caso, la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi, nel pieno rispetto della disciplina dell'affidamento condiviso. I genitori dovranno assumere di comune accordo ogni decisione e scelta che attiene agli aspetti più importanti dell'educazione, istruzione e cura dei figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e del superiore interesse degli stessi. Pertanto, i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale salvo per quanto riguarda l'organizzazione della quotidianità e le questioni ordinarie, casi in cui i genitori potranno esercitarla separatamente e disgiuntamente.
4. Quanto alle vacanze estive da trascorrere con i minori, a ciascun genitore è garantito un periodo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, decorrente dalla chiusura sino alla riapertura degli istituti scolastici frequentati. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo di villeggiatura ove trascorrerà la vacanza unitamente ai minori e garantire la propria reperibilità telefonica, onde consentire al genitore non collocatario di conferire con i propri figli.
5. Quanto alle vacanze natalizie: i figli trascorreranno la sera del 24 dicembre con uno dei due genitori e il giorno del 25 dicembre con l'altro genitore a partire dalla mattina alle ore 10.00, e ciò ad anni alterni dandosi atto che il genitore che avrà con sé i figli il 25 dicembre, potrà tenerli con sé sino al giorno 30 dicembre ore 12.00 mentre l'altro genitore, che avrà tenuto con sé i figli la sera del 24 dicembre, li terrà con sé dal 30 dicembre ore 12.00 sino al 06 gennaio ore 20.30, il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori e ciò nell'esclusivo interesse dei due figli minori.
pagina 2 di 6 6. Quanto alle vacanze di pasquali: il giorno di Pasqua e ET alternati tra loro e di anno in anno (per l'anno 2025 i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la mamma e la ET con il papà e così via in alternata);
7. Resta inteso che gli accordi di cui sopra varranno salvo diverso accordo tra i genitori e nell'interesse dei minori.
8. Con riferimento agli esborsi relativi al mantenimento ordinario dei minori e Persona_1 Per_2 da parte di ciascun genitore, essi rimarranno a carico di ciascun genitore che ha la gestione dei minori in quel momento;
si precisa che per le scarpe e gli indumenti i costi saranno suddivisi, previo accordo trai genitori e documentalmente provati, nella medesima misura delle spese straordinarie infra.
9. I buoni mensa legati alla frequentazione dei due minori e presso i relativi Persona_1 Per_2 istituti scolastici verranno ripartiti, nella misura del 50%, tra ciascun genitore.
10. L'assegno unico relativo ai figli minori e continuerà ad essere percepito, nella Persona_1 Per_2 misura del 100%, dalla madre IG.ra , previa dichiarazione di rinuncia del IG. in Parte_1 Pt_2 relazione al suo 50% di competenza che gli spetterebbe in caso, come questo, di separazione consensuale.
11. Il IG. in ragione della disparità delle rispettive retribuzioni mensili dei coniugi, così come Pt_2 prospettate in parte narrativa, si impegna a corrispondere il 67% delle spese straordinarie relative ai figli e (rimanendo a carico della IG.ra il rimanente 33%), purché concordate Persona_1 Per_2 Pt_1
e debitamente documentate. Per le suddette spese straordinarie trova applicazione il Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza che viene prodotto quale documento n. 11, unitamente al modulo ISTAT debitamente compilato e prodotto quale documento 12.
12. A tacitazione definitiva della vicenda, la sig.ra si impegna ed obbliga a cedere al sig. Parte_1
che si impegna ed obbliga ad acquistare, la propria quota di proprietà pari al 50% Parte_2 della casa coniugale, che rimane assegnata al sig. in Muggiò (MB) Via Como n. 11: Pt_2 appartamento al piano primo, composto di ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, due ripostigli, doppi servizi igienici e balcone e terrazzo, con annessi ampia cantina al piano interrato (cui si accede tramite scala di proprietà), ripostiglio al piano terreno e posto auto scoperto di pertinenza nel cortile. Il tutto è censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 18 (diciotto): - mappale 149 (centoquarantanove), subalterno 716 (settecentosedici), Via Como n. 11, p. T-1-S1, categoria A/3, classe 4, vani 8, superficie catastale totale mq. 137, totale escluse aree scoperte mq. 124, rendita catastale proposta Euro 619,75; - mappale 149 (centoquarantanove), subalterno 714 (settecento quattordici), Via Como n. 11, p. T, categoria C/6, classe 2, mq. 25, superficie catastale totale mq. 25, rendita catastale proposta Euro 46,48. Coerenze: - dell'appartamento: proprietà di terzi, enti comuni, proprietà di terzi sui restanti lati;
- della cantina: proprietà di terzi, terrapieno, proprietà di terzi sui pagina 3 di 6 restanti lati;
- del ripostiglio: scala di proprietà di accesso alla suddetta cantina, scala comune, enti comuni, proprietà di terzi sui restanti lati;
- del posto auto: cortile comune, Via Como, proprietà di terzi sui restanti lati.
Il tutto con la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni condominiali, come meglio riportati nell'atto di acquisto.
A fronte della predetta cessione, il sig. si impegna a versare alla sig.ra al momento del Pt_2 Pt_1 rogito notarile, la somma di € 32.500,00 (diconsi euro trentaduemilaecinquecento/00) e ad accollarsi, in via esclusiva, il residuo del mutuo attualmente in essere con l'istituto bancario Intesa San Paolo, gravante sui beni in oggetto, liberando la IG.ra dal vincolo con l'istituto di credito. Parte_1
13. Quanto agli arredi presenti nella predetta casa coniugale, gli stessi verranno ripartiti tra i coniugi, su accordo dei medesimi.
14. Il rogito notarile di cessione di cui al precedente punto dovrà essere stipulato entro novanta giorni dal deposito del provvedimento di omologa della presente separazione, con l'impegno della sig.ra a Pt_1 rilasciare l'immobile entro la data del rogito;
termine comunque prorogabile dalle parti in caso di necessità. Tutte le spese e gli oneri di legge inerenti al trasferimento delle quote immobiliari saranno a carico del cessionario acquirente.
15. Le somme presenti sul conto corrente cointestato riconducibile al mutuo acceso presso “Intesa San
Paolo s.p.a.”, su cui, allo stato attuale, confluisce il solo stipendio del IG. rimarranno nella Pt_2 sua esclusiva disponibilità con impegno della sig.ra ad acconsentire alla chiusura (adoperandosi in Pt_1 tal senso a richiesta del sig. senza esigere alcunchè in merito al saldo. Pt_2
16. Ferma restando la cifra stabilita per la suddetta compravendita (la cui quantificazione prevedeva anche il riconoscimento alla sig.ra della parte di finanziamento dalla stessa corrisposta per la autovettura Pt_1
Ford utilizzata dal sig. e vista la recente assegnazione al sig. di un'autovettura Pt_2 Pt_2 aziendale, i coniugi si sono accordati affinché la vettura Chevrolet Spark (tg EB804LT) intestata dalla sig.ra venga venduta a stretto giro e con il ricavato effettuare il trapasso in suo favore della vettura Pt_1
Ford EO (tg FG606PP) oggi intestata al sig. a in uso alla sig.ra Il tutto al massimo Pt_2 Pt_1 entro la data del suddetto rogito. Con l'eventuale rimanenza verranno pagate le rate del restante finanziamento o, in difetto, divise al 50%.
17. I coniugi prestano, sin d'ora il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, sia per sé che per i due figli minori e Persona_1 Per_2
18. Le condizioni del presente ricorso si intendono efficaci e obbligatorie tra le parti sin dal deposito telematico dello stesso.
19. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e che col puntuale adempimento degli obblighi ivi previsti, non avranno null'altro reciprocamente a pretendere. pagina 4 di 6 20. Spese di lite compensate tra le Parti.
pagina 5 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 20.12.2014 a Muggiò; Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati , in data 6.10.2013 e in data 11/05/2019. Persona_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
10.3.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 6.10.2013 e 11/05/2019) e, per le restanti pattuizioni, tali da Persona_1 Per_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 17.2.2025, così provvede: Pt_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Muggiò in data 20.12.2014 (Atto n. 25, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Muggiò), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Muggiò, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
17.2.2025, assunto in decisione in data 10.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato Giuseppe Parte_1 C.F._1
Parisi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cinisello Balsamo (MI), Via Frova n. 5;
e tra
(c.f. nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Alessandra Mazzoran ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza (MB), Via
Sempione n. 11;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2. I minori e verranno affidati, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con Persona_1 Per_2 collocamento paritario, trasferendo la propria residenza presso la madre solo e se la stessa avrà reperito un'abitazione nella stessa zona dell'attuale casa coniugale in modo da non dover cambiare scuola. Il diritto/dovere di visita verrà esercitato, su scala mensile, secondo la seguente modalità: la prima settimana del mese preso in considerazione, i minori staranno con il padre nelle giornate di lunedì, giovedì e venerdì, mentre con la madre nelle giornate di martedì, mercoledì, sabato e domenica;
nella settimana successiva (corrispondente alla seconda settimana del mese preso in considerazione) i minori staranno con il padre nelle giornate di lunedì, giovedì, sabato e domenica e con la madre nelle giornate martedì, mercoledì e venerdì e così via secondo il principio dell'alternanza.
3. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni di cura, educazione, istruzione e mantenimento dei figli, garantendo così un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi ed altresì conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori si danno atto che, nel caso, la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi, nel pieno rispetto della disciplina dell'affidamento condiviso. I genitori dovranno assumere di comune accordo ogni decisione e scelta che attiene agli aspetti più importanti dell'educazione, istruzione e cura dei figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e del superiore interesse degli stessi. Pertanto, i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale salvo per quanto riguarda l'organizzazione della quotidianità e le questioni ordinarie, casi in cui i genitori potranno esercitarla separatamente e disgiuntamente.
4. Quanto alle vacanze estive da trascorrere con i minori, a ciascun genitore è garantito un periodo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, decorrente dalla chiusura sino alla riapertura degli istituti scolastici frequentati. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo di villeggiatura ove trascorrerà la vacanza unitamente ai minori e garantire la propria reperibilità telefonica, onde consentire al genitore non collocatario di conferire con i propri figli.
5. Quanto alle vacanze natalizie: i figli trascorreranno la sera del 24 dicembre con uno dei due genitori e il giorno del 25 dicembre con l'altro genitore a partire dalla mattina alle ore 10.00, e ciò ad anni alterni dandosi atto che il genitore che avrà con sé i figli il 25 dicembre, potrà tenerli con sé sino al giorno 30 dicembre ore 12.00 mentre l'altro genitore, che avrà tenuto con sé i figli la sera del 24 dicembre, li terrà con sé dal 30 dicembre ore 12.00 sino al 06 gennaio ore 20.30, il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori e ciò nell'esclusivo interesse dei due figli minori.
pagina 2 di 6 6. Quanto alle vacanze di pasquali: il giorno di Pasqua e ET alternati tra loro e di anno in anno (per l'anno 2025 i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la mamma e la ET con il papà e così via in alternata);
7. Resta inteso che gli accordi di cui sopra varranno salvo diverso accordo tra i genitori e nell'interesse dei minori.
8. Con riferimento agli esborsi relativi al mantenimento ordinario dei minori e Persona_1 Per_2 da parte di ciascun genitore, essi rimarranno a carico di ciascun genitore che ha la gestione dei minori in quel momento;
si precisa che per le scarpe e gli indumenti i costi saranno suddivisi, previo accordo trai genitori e documentalmente provati, nella medesima misura delle spese straordinarie infra.
9. I buoni mensa legati alla frequentazione dei due minori e presso i relativi Persona_1 Per_2 istituti scolastici verranno ripartiti, nella misura del 50%, tra ciascun genitore.
10. L'assegno unico relativo ai figli minori e continuerà ad essere percepito, nella Persona_1 Per_2 misura del 100%, dalla madre IG.ra , previa dichiarazione di rinuncia del IG. in Parte_1 Pt_2 relazione al suo 50% di competenza che gli spetterebbe in caso, come questo, di separazione consensuale.
11. Il IG. in ragione della disparità delle rispettive retribuzioni mensili dei coniugi, così come Pt_2 prospettate in parte narrativa, si impegna a corrispondere il 67% delle spese straordinarie relative ai figli e (rimanendo a carico della IG.ra il rimanente 33%), purché concordate Persona_1 Per_2 Pt_1
e debitamente documentate. Per le suddette spese straordinarie trova applicazione il Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza che viene prodotto quale documento n. 11, unitamente al modulo ISTAT debitamente compilato e prodotto quale documento 12.
12. A tacitazione definitiva della vicenda, la sig.ra si impegna ed obbliga a cedere al sig. Parte_1
che si impegna ed obbliga ad acquistare, la propria quota di proprietà pari al 50% Parte_2 della casa coniugale, che rimane assegnata al sig. in Muggiò (MB) Via Como n. 11: Pt_2 appartamento al piano primo, composto di ingresso, soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, due ripostigli, doppi servizi igienici e balcone e terrazzo, con annessi ampia cantina al piano interrato (cui si accede tramite scala di proprietà), ripostiglio al piano terreno e posto auto scoperto di pertinenza nel cortile. Il tutto è censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 18 (diciotto): - mappale 149 (centoquarantanove), subalterno 716 (settecentosedici), Via Como n. 11, p. T-1-S1, categoria A/3, classe 4, vani 8, superficie catastale totale mq. 137, totale escluse aree scoperte mq. 124, rendita catastale proposta Euro 619,75; - mappale 149 (centoquarantanove), subalterno 714 (settecento quattordici), Via Como n. 11, p. T, categoria C/6, classe 2, mq. 25, superficie catastale totale mq. 25, rendita catastale proposta Euro 46,48. Coerenze: - dell'appartamento: proprietà di terzi, enti comuni, proprietà di terzi sui restanti lati;
- della cantina: proprietà di terzi, terrapieno, proprietà di terzi sui pagina 3 di 6 restanti lati;
- del ripostiglio: scala di proprietà di accesso alla suddetta cantina, scala comune, enti comuni, proprietà di terzi sui restanti lati;
- del posto auto: cortile comune, Via Como, proprietà di terzi sui restanti lati.
Il tutto con la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni condominiali, come meglio riportati nell'atto di acquisto.
A fronte della predetta cessione, il sig. si impegna a versare alla sig.ra al momento del Pt_2 Pt_1 rogito notarile, la somma di € 32.500,00 (diconsi euro trentaduemilaecinquecento/00) e ad accollarsi, in via esclusiva, il residuo del mutuo attualmente in essere con l'istituto bancario Intesa San Paolo, gravante sui beni in oggetto, liberando la IG.ra dal vincolo con l'istituto di credito. Parte_1
13. Quanto agli arredi presenti nella predetta casa coniugale, gli stessi verranno ripartiti tra i coniugi, su accordo dei medesimi.
14. Il rogito notarile di cessione di cui al precedente punto dovrà essere stipulato entro novanta giorni dal deposito del provvedimento di omologa della presente separazione, con l'impegno della sig.ra a Pt_1 rilasciare l'immobile entro la data del rogito;
termine comunque prorogabile dalle parti in caso di necessità. Tutte le spese e gli oneri di legge inerenti al trasferimento delle quote immobiliari saranno a carico del cessionario acquirente.
15. Le somme presenti sul conto corrente cointestato riconducibile al mutuo acceso presso “Intesa San
Paolo s.p.a.”, su cui, allo stato attuale, confluisce il solo stipendio del IG. rimarranno nella Pt_2 sua esclusiva disponibilità con impegno della sig.ra ad acconsentire alla chiusura (adoperandosi in Pt_1 tal senso a richiesta del sig. senza esigere alcunchè in merito al saldo. Pt_2
16. Ferma restando la cifra stabilita per la suddetta compravendita (la cui quantificazione prevedeva anche il riconoscimento alla sig.ra della parte di finanziamento dalla stessa corrisposta per la autovettura Pt_1
Ford utilizzata dal sig. e vista la recente assegnazione al sig. di un'autovettura Pt_2 Pt_2 aziendale, i coniugi si sono accordati affinché la vettura Chevrolet Spark (tg EB804LT) intestata dalla sig.ra venga venduta a stretto giro e con il ricavato effettuare il trapasso in suo favore della vettura Pt_1
Ford EO (tg FG606PP) oggi intestata al sig. a in uso alla sig.ra Il tutto al massimo Pt_2 Pt_1 entro la data del suddetto rogito. Con l'eventuale rimanenza verranno pagate le rate del restante finanziamento o, in difetto, divise al 50%.
17. I coniugi prestano, sin d'ora il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, sia per sé che per i due figli minori e Persona_1 Per_2
18. Le condizioni del presente ricorso si intendono efficaci e obbligatorie tra le parti sin dal deposito telematico dello stesso.
19. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e che col puntuale adempimento degli obblighi ivi previsti, non avranno null'altro reciprocamente a pretendere. pagina 4 di 6 20. Spese di lite compensate tra le Parti.
pagina 5 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 20.12.2014 a Muggiò; Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati , in data 6.10.2013 e in data 11/05/2019. Persona_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
10.3.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 6.10.2013 e 11/05/2019) e, per le restanti pattuizioni, tali da Persona_1 Per_2 comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 17.2.2025, così provvede: Pt_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Muggiò in data 20.12.2014 (Atto n. 25, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Muggiò), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Muggiò, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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