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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/04/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Giuseppina
Valestra, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 8 aprile 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1748/2024 R.G. e vertente
FRA
, nato a [...] il [...], (C.F.. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Nazareno Giorgiano ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza alla Via Isca del Pioppo n°67, come da mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
funzionario incaricato, dott. Antonio Pipitone, giusta provvedimento autorizzativo n.
2008/6400/000011 del Direttore della Sede Provinciale di Potenza e sue successive integrazioni;
- - RESISTENTE -
Oggetto: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., depositato il 10.06.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, denegato in fase amministrativa.
Con memoria depositata il 07.04.2025, l' eccepiva la carenza di interesse ad agire in CP_1
relazione alla domanda proposta, deducendo la carenza del prescritto requisito reddituale.
1 Domandava, quindi, di dichiarare infondato il ricorso per accertamento tecnico preventivo espletato;
con condanna della controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e, in data 8 Aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenete il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Dalla documentazione in atti si evince che parte resistente ha presentato domanda diretta ad ottenere l'assegno mensile di assistenza, contestando il diniego reso in fase amministrativa da parte della preposta Commissione;
che, dall'esame della documentazione in atti, risulta che il sig. è titolare di redditi superiori ai limiti consentiti per l'erogazione del beneficio Pt_1
domandato.
Per tali ragioni, in accoglimento della domanda, il ricorso deve ritenersi inammissibile attesa la insussistenza del requisito reddituale necessario al conseguito della prestazione rivendicata
(si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav. ordinanza 2587 del 05.02.2020: “L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione
"prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario”).
La domanda deve dunque essere dichiarata inammissibile.
3) Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
2 Potenza lì 8 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Giuseppina
Valestra, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 8 aprile 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1748/2024 R.G. e vertente
FRA
, nato a [...] il [...], (C.F.. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Nazareno Giorgiano ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza alla Via Isca del Pioppo n°67, come da mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
funzionario incaricato, dott. Antonio Pipitone, giusta provvedimento autorizzativo n.
2008/6400/000011 del Direttore della Sede Provinciale di Potenza e sue successive integrazioni;
- - RESISTENTE -
Oggetto: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., depositato il 10.06.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, denegato in fase amministrativa.
Con memoria depositata il 07.04.2025, l' eccepiva la carenza di interesse ad agire in CP_1
relazione alla domanda proposta, deducendo la carenza del prescritto requisito reddituale.
1 Domandava, quindi, di dichiarare infondato il ricorso per accertamento tecnico preventivo espletato;
con condanna della controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e, in data 8 Aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenete il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Dalla documentazione in atti si evince che parte resistente ha presentato domanda diretta ad ottenere l'assegno mensile di assistenza, contestando il diniego reso in fase amministrativa da parte della preposta Commissione;
che, dall'esame della documentazione in atti, risulta che il sig. è titolare di redditi superiori ai limiti consentiti per l'erogazione del beneficio Pt_1
domandato.
Per tali ragioni, in accoglimento della domanda, il ricorso deve ritenersi inammissibile attesa la insussistenza del requisito reddituale necessario al conseguito della prestazione rivendicata
(si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav. ordinanza 2587 del 05.02.2020: “L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione
"prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario”).
La domanda deve dunque essere dichiarata inammissibile.
3) Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
2 Potenza lì 8 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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