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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/04/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 723/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 723/2018 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to SANTORO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE/I CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, verificata la regolarità delle notifiche, occorre dichiarare la contumacia del
[...]
, non costituitosi. Controparte_1
Con atto di citazione il sig. introduceva il giudizio di merito in esito Parte_1 all'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Nella specie, il debitore esecutato si era opposto alla procedura Controparte_1
esecutiva; tale opposizione, nella fase cautelare è stata rigettata dal giudice dell'esecuzione nella fase cautelare, assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
pagina 1 di 2 29523/2008, Cass. n. 11356/2006), il presente giudizio di merito deve essere dichiarato inammissibile in quanto il ricorrente è privo di interesse.
Infatti, non vi è alcun interesse del ricorrente all'introduzione del giudizio di merito, atteso che il provvedimento di assegnazione emesso dal G.E., in seguito al rigetto dell'opposizione, è divenuto esecutivo nei confronti del terzo pignorato. Al contrario la parte interessata poteva al più essere controparte, la quale non ha impugnato l'ordinanza del GE e, di conseguenza, ha fatto stabilizzare la decisione presa con l'ordinanza sopra indicata nella parte dispositiva.
Inoltre l'odierna parte ricorrente, creditore nella procedura esecutiva, non ha evidenziato un interesse concreto nella fase di merito, riportando semplicemente tutte le eccezioni formulate in sede cautelare dinanzi al GE per la sospensione dell'esecuzione.
Peraltro, seppur sia vero che il giudizio di merito può essere introdotto, come del resto chiaramente evincibile dalla concessione del termine da parte del GE, è altrettanto vero che ogni giudizio deve essere sorretto da un interesse concreto per essere ammissibile. Infatti, una delle condizioni dell'azione
è proprio l'interesse ad agire (insieme alla possibilità giuridica e alla legittimazione). Nel caso di specie, pure essendo possibile giuridicamente l'introduzione del giudizio di merito e pur essendo il ricorrente legittimato ad introdurlo, questi non ha alcun interesse giuridicamente apprezzabile al giudizio. Pertanto lo stesso è inammissibile.
Con riferimento alla domanda ex art. 96 c.p.c. non vi sono i presupposti in termini soggettivi, anche per la mancata costituzione nel presente giudizio di parte resistente.
Nulla sulle spese di lite attesa la mancata costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del Controparte_1
DICHIARA inammissibile per carenza di interesse il giudizio di merito;
NULLA sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 3.4.2025
Il Giudice
Dr. Mario Miele
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 723/2018 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to SANTORO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE/I CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, verificata la regolarità delle notifiche, occorre dichiarare la contumacia del
[...]
, non costituitosi. Controparte_1
Con atto di citazione il sig. introduceva il giudizio di merito in esito Parte_1 all'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Nella specie, il debitore esecutato si era opposto alla procedura Controparte_1
esecutiva; tale opposizione, nella fase cautelare è stata rigettata dal giudice dell'esecuzione nella fase cautelare, assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
pagina 1 di 2 29523/2008, Cass. n. 11356/2006), il presente giudizio di merito deve essere dichiarato inammissibile in quanto il ricorrente è privo di interesse.
Infatti, non vi è alcun interesse del ricorrente all'introduzione del giudizio di merito, atteso che il provvedimento di assegnazione emesso dal G.E., in seguito al rigetto dell'opposizione, è divenuto esecutivo nei confronti del terzo pignorato. Al contrario la parte interessata poteva al più essere controparte, la quale non ha impugnato l'ordinanza del GE e, di conseguenza, ha fatto stabilizzare la decisione presa con l'ordinanza sopra indicata nella parte dispositiva.
Inoltre l'odierna parte ricorrente, creditore nella procedura esecutiva, non ha evidenziato un interesse concreto nella fase di merito, riportando semplicemente tutte le eccezioni formulate in sede cautelare dinanzi al GE per la sospensione dell'esecuzione.
Peraltro, seppur sia vero che il giudizio di merito può essere introdotto, come del resto chiaramente evincibile dalla concessione del termine da parte del GE, è altrettanto vero che ogni giudizio deve essere sorretto da un interesse concreto per essere ammissibile. Infatti, una delle condizioni dell'azione
è proprio l'interesse ad agire (insieme alla possibilità giuridica e alla legittimazione). Nel caso di specie, pure essendo possibile giuridicamente l'introduzione del giudizio di merito e pur essendo il ricorrente legittimato ad introdurlo, questi non ha alcun interesse giuridicamente apprezzabile al giudizio. Pertanto lo stesso è inammissibile.
Con riferimento alla domanda ex art. 96 c.p.c. non vi sono i presupposti in termini soggettivi, anche per la mancata costituzione nel presente giudizio di parte resistente.
Nulla sulle spese di lite attesa la mancata costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del Controparte_1
DICHIARA inammissibile per carenza di interesse il giudizio di merito;
NULLA sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 3.4.2025
Il Giudice
Dr. Mario Miele
pagina 2 di 2