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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/07/2025, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 17/06/2025 N. 10757/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BALLABIO ANDREA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FRACCARI ALBERTO Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 17.9.24,
ha convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 Controparte_1 conclusioni di seguito ritrascritte: voglia il Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previe tutte le declaratorie e statuizioni del caso: In via principale
1) accertare e dichiarare che fra il ricorrente e la resistente si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time dal 6.9.2023 al 10.4.2024 o in altra data che verrà accertata in corso di causa con la qualifica di Quadro A, in subordine di Quadro B ed in estremo subordine di I livello ed in ulteriore subordine di IV livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi o in quello diverso che verrà ritenuto dovuto e/o di giustizia;
2) conseguentemente ed in ogni caso condannare la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma
€ 20.499,40, di cui € 1.299,64 per TFR e € 10.870,39 per indennità sostitutiva del preavviso o della cifra maggiore o minore che verrà ritenuta dovuta e/o di giustizia tenuto conto dell'inquadramento che verrà riconosciuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, per i titoli specificati in ricorso ed analiticamente dettagliati nei conteggi allegati;
3) condannare in ogni caso la resistente al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa Con riserva di chiamata in causa dell'Ente Previdenziale in ordine alla posizione contributiva della ricorrente. Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio, contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone l'integrale rigetto con vittoria di spese. All'udienza del 17.6.25 le parti sono state invitate alla discussione e la controversia è stata decisa mediante pubblicazione del dispositivo, con riserva di sessanta giorni per il deposito delle motivazioni. Tanto premesso si rileva quanto segue. Parte ricorrente allega di aver prestato attività lavorativa presso la resistente dal 6.09.2023, con contratto di natura subordinata a tempo indeterminato, full-time, con mansioni di cameriere e qualifica di operaio con inquadramento al IV livello del CCNL Pubblici Esercizi-Ristorazione Collettiva Fesica, presso il ristorante 'di mare in meglio' sito in Milano, piazza Medaglie d'Oro 3; ciò sino al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 10.4.24. Il lavoratore deduce di aver svolto, di fatto, durante l'intero rapporto di lavoro il ruolo di direttore e/o responsabile del ristorante, gestendo il locale ed il personale e svolgendo in totale autonomia tutta una serie di mansioni (elencate al punto 6) di cui alle pagine 2 e 3 del ricorso). Egli deduce inoltre di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 15:00 e dalle ore 18:00 alle ore 23:30, con lunedì come giorno di riposo;
per il solo periodo da gennaio 2024 ad aprile 2024 con lo stesso orario indicato sopra, senza lavorare la domenica;
ciò senza mai aver goduto di ferie. Nelle presente sede, il ricorrente, avuto riguardo alle mansioni concretamente svolte, rivendica il diritto a vedersi riconosciuto l'inquadramento quale “Quadro A”, o in subordine “Quadro B” o, in estremo subordine, 1 livello del CCNL di settore. Oltre a ciò, ed anche a prescindere dall'inquadramento rivendicato, il lavoratore chiede sia accertato il suo diritto a percepire la mensilità di aprile 2024, i ratei di fine rapporto, 13.ma, 14.ma, ferie non godute, Rol, TFR, indennità sostitutiva del preavviso, oltre che le maggiorazioni contrattualmente dovute per il lavoro straordinario e festivo prestato, con conseguente condanna della datrice. Parte convenuta ha per converso evidenziato come il ricorrente fosse stato socio della società dalla sua costituzione, sino alla data del 03 maggio 2024, momento nel quale aveva Controparte_1 ceduto le proprie quote. Tale sua qualità, di ben 8 mesi anteriore alla instaurazione del rapporto lavorativo, aveva comportato lo svolgimento da parte del ricorrente del proprio ruolo di socio e di dipendente, e dunque il suo operare a vantaggio della società sia prima che dopo l'assunzione. La società smentisce che il ricorrente mai abbia rivestito la qualifica di direttore del ristorante, avendo solamente esercitato le sue prerogative di socio, ed altresì evidenzia come: molte delle attività elencate al punto 6) del ricorso fossero attività finalizzate all'apertura del ristorante di cui il ricorrente si era occupato ben prima dell'assunzione, così come il fatto che queste venissero indifferentemente svolte anche dagli altri soci presenti. Parte resistente ha comunque negato che il ricorrente fosse assiduamente presente -nei termini dedotti in ricorso- così come lo svolgimento di parte delle mansioni così come descritte in giudizio. Quanto al mancato pagamento delle retribuzioni di cui alla mensilità di aprile 2024, del TFR, delle ferie non godute e dei ratei di 13° e 14°, la convenuta ha specificato che a fronte di un residuo dello stipendio di marzo 2024 pari ad € 958,00, restava da corrispondere altresì l'importo della mensilità di aprile di €1.817,46 e che, a seguito della cessione delle quote di cui il ricorrente era proprietario, le parti si erano accordate per un pagamento ulteriore di €2.000,00= imputabile a restituzione finanziamento soci, per un totale di € 4.775,46=. La società ha quindi dedotto di aver effettuato due bonifici in favore del ricorrente (il primo per € 1000 ed il secondo per €1.900,00) oltre ad un successivo e finale bonifico finale di ulteriori € 1.000,00 come arrotondamento per eccesso della somma residua di € 875,46. Con specifico riferimento ai ratei di 13ma e 14ma, la datrice evidenzia inoltre come questi fossero stati erogati mensilmente in corso di rapporto (come dai cedolini paga in atti di cui al doc. 11),
2 precisando altresì come, quanto al mese di aprile 2024, i relativi importi non fossero maturati, essendo il rapporto di lavoro cessato prima del quindicesimo giorno del mese. Il ricorso può essere accolto in minima parte, risultando per lo più infondato, per i motivi che si andranno di seguito ad illustrare. Come noto, incombe senza dubbio sul lavoratore/ricorrente l'onere di allegare e provare: a) il contenuto delle mansioni proprie delle qualifiche contrattuali di riferimento, avuto riguardo alla qualifica rivendicata, producendo il contratto collettivo invocato, comprensivo delle declaratorie relative ai diversi livelli e qualifiche;
b) il contenuto delle mansioni in concreto svolte, deducendo prova precostituite e costituende dalle quali possano desumersi gli elementi caratterizzanti di esse, onde possa essere operato il raffronto tra le declaratorie astratte e le mansioni concrete;
c) la corrispondenza, attraverso il predetto raffronto, delle mansioni concretamente svolte alla declaratoria della qualifica superiore rivendicata (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav., 27 settembre 2010, n. 20272, Cass. Sez. lav. n. 28284/2009 e Cass. Sez. lav. n. 5128/2007). Tanto in coerenza con quanto affermato nel tempo dalla giurisprudenza della Cassazione la quale ha a più riprese chiarito come “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025). Con riferimento ai criteri per il riconoscimento di un superiore inquadramento, è oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il seguente principio di diritto: “Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione.” (Cass., n. 26234 del 30/10/2008). E ancora, affinché sia riconosciuto un determinato inquadramento contrattuale, occorre verificare che l'assegnazione alle mansioni corrispondenti «sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate poi le mansioni in concreto espletate da lavoratore interessato» (in tal senso peraltro: Cass. 27 dicembre 1999, n. 14569. Cfr. anche Cass. 23 gennaio 1985 n. 301 secondo cui «Il lavoratore non ha diritto alla qualifica superiore in base alle mansioni svolte, ove non dimostri la piena corrispondenza fra tali mansioni e quelle previste per la predetta qualifica e, in particolare, che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato anche l'assunzione di quella responsabilità e l'esercizio di quella autonomia che sono proprie della qualifica rivendicata). Il lavoratore deve quindi allegare e provare circostanze specifiche idonee a dimostrare il contenuto concreto della prestazione di lavoro resa, onde consentire al Giudice di effettuare quell'opera di riconduzione della fattispecie concreta (le mansioni svolte) a quella astratta (il profilo professionale rivendicato). Nella esposizione in fatto del ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente omette totalmente di dare conto di aver rivestito, per tutta la durata del rapporto di lavoro, la qualità di socio fondatore
3 Cont (con partecipazione del 20%) della odierna convenuta (e da cui solo successivamente risulta assunto con contratto di lavoro subordinato). Tutte le attività elencate al punto 6) del ricorso che, secondo la prospettazione attorea, dovrebbero caratterizzare le mansioni concretamente svolte come riferibili all'inquadramento superiore via via rivendicato (quadro A, quadro B, primo livello) sono descritte in termini generici, non appaiono assolutamente significative, né risultano in qualche modo qualificanti. Le sole attività che tra quelle elencate potrebbero assumere una qualche valenza significativa ai fini del vaglio della domanda spiegata potrebbero essere quelle di cui agli ultimi due punti della pagina 2 del ricorso (- si occupava delle attività di cassa, curando personalmente le operazioni di apertura e chiusura della stessa ed effettuando il controllo sulla regolarità fiscale mediante l'analisi degli scontrini emessi, inviando un resoconto del tutto con messaggio whatsapp ogni sera all'amministratore della società sig.ra ed ai soci sig.ri e CP_2 Parte_2
; - curava personalmente ed in totale autonomia l'acquisto dei prodotti necessari per l'attività di Parte_3 ristorazione, tra cui vini, acqua minerale e bevande, nonché generi alimentari quali pesce ecc., e tutto quanto fosse necessario per la gestione del locale;). Si tratta di compiti riferiti all'attività di chiusura/rendicontazione cassa, di acquisto materie prime e più in generale di ruolo implicante rapporti diretti con i fornitori che, tuttavia, nemmeno viene allegato venissero svolte seguendo le direttive di terzi riferibili alla datrice. Per vero, il punto 6) del ricorso muove dall'opposto assunto che il ricorrente svolgesse tutte queste attività -tutte assolutamente compatibili con il fatto che egli rivestisse anche la qualità di socio- in totale autonomia. Era evidentemente onere del ricorrente premettere la propria qualità di socio e specificare in che modo tutte queste attività di cui afferma essersi occupato egli le svolgesse, non nella sua qualità di socio ma, nella sua condizione di dipendente e dunque sotto la direzione ed il controllo della datrice. Nulla di tutto ciò viene dedotto in ricorso e tale insanabile ed originario deficit di allegazione rende del tutto inutile qualunque attività istruttoria;
ciò, non solo con riferimento alla domanda finalizzata al riconoscimento del superiore inquadramento, ma anche, avuto riguardo al preteso lavoro straordinario prestato. In ricorso viene laconicamente dedotta l'osservazione di un orario di lavoro di 61,8 ore settimanali in luogo delle 40 full time contrattuali;
anche a prescindere dal fatto che l'osservanza di tale orario viene contestata dalla convenuta, anche in questo caso, non è dato comprendere se, la presenza del ricorrente presso il ristorante oltre l'orario contrattualizzato, fosse collegata alla esecuzione della prestazione lavorativa, oppure trovasse giustificazione nello svolgimento da parte del ricorrente socio di attività comunque nell'interesse del locale. Anche in questo caso le allegazioni in fatto non sono sufficientemente dettagliate da consentire istruttoria. Quanto al mancato pagamento della retribuzione di Aprile 2024, dei ratei di fine rapporto, della tredicesima della quattordicesima, delle ferie non godute dei roll, del tfr e dell'indennità di preavviso, si rileva quanto segue. La questione può essere risolta mediante mero esame della documentazione di causa offerta dalle parti in giudizio. La convenuta ha prodotto quale documento 9, 4 bonifici istantanei del 30 aprile 2024, del 15 maggio 2024, del 22 maggio 2024, del 29 maggio 2024, per un totale complessivo di 4.900 euro. Parte ricorrente, alla udienza del 11.2.25 ha contestato i pagamenti in questione, non negando di averli ricevuti, ma semplicemente eccependo che si tratterebbe di importi non correlati
4 all'adempimento dell'obbligo retributivo del datore – ciò anche avuto riguardo alla causale in essi indicata ('giro';'giroconto'). Sempre da esame documentale emerge inoltre che il cedolino emesso dalla datrice in riferimento alla mensilità di aprile 2024 reca l'importo netto di 1817,46 euro per retribuzioni e spettanze di fine rapporto (permessi e ferie maturati e non goduti); oltre a ciò, sempre da 'prospetto' emesso dalla datrice, risulterebbe al ricorrente dovuto l'importo lordo di euro 937,28 a titolo di TFR (corrispondente ad un netto di 721,92 euro). Non dubitabile il fatto che al ricorrente in corso di rapporto siano stati mensilmente riconosciuti e liquidati i ratei di 13ma e 14ma e che, quanto al mese di aprile 2024, non essendosi il rapporto protratto oltre il 15 del mese, nulla spetti al ricorrente, per non essere maturato il correlato diritto. Come già ricordato, il ricorrente lamenta anche il mancato riconoscimento del preavviso contrattualmente dovuto in ragione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo che ha posto fine al rapporto lavorativo;
ciò nella misura non contestata di euro 1.235,66. La convenuta nella propria memoria difensiva, si è sul punto così difesa: nel dettaglio il residuo dello stipendio di marzo 2024 ammontava ad €958,00=, la mensilità di aprile ad €1.817,46=; inoltre, a seguito della cessione delle quote, le parti si erano accordate per un pagamento ulteriore di €2.000,00= imputabile a restituzione finanziamento soci, per un totale di €4.775,46=. A fronte della somma sopra indicata, il signor ha ricevuto due Pt_1 bonifici da €1.000,00= un bonifico da €1.900,00= e un bonifico finale di €1.000,00= come arrotondamento per eccesso della somma residua di €875,46= (doc. 09). Ne consegue che, anche dando seguito alla prospettazione difensiva della società, espunti dal monte pagamenti documentati i 2000 euro corrisposti a titolo 'restituzione finanziamento soci', considerati i 958 euro che la società stessa afferma essere dovuti a saldo della retribuzione di marzo 2024, residuerebbe comunque una differenza lorda di almeno 2.172,94 euro ancora dovuti al ricorrente (di cui euro 1235,66 a titolo preavviso ed il resto a titolo TFR). In tale ed esclusiva ridotta misura deve quindi essere accolto il ricorso posto che, come costantemente ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis Cass., n. 15677 del 03/07/2009). Restano assorbite le residue doglianze e pretese dedotte dalle parti in giudizio in ragione della loro inconferenza ai fini del decidere. L'accoglimento in misura assai limitata del ricorso giustifica la compensazione nella misura dei due terzi delle spese di lite, con condanna della resistente alla refusione delle spese di lite della ricorrente nella sola residua misura di 1/3 che viene quindi così liquidata in dispositivo, avuto riguardo alla non complessità delle questioni trattate ed alla istruttoria puramente documentale assunta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 dell'importo di euro 1235,66 a titolo di preavviso, nonché dell'importo lordo di euro 937,28 a titolo di tfr, oltre agli interessi legali e la rivalutazione dal dovuto al saldo;
2) Compensa le spese di lite nella misura di due terzi;
3) Condanna parte resistente alla refusione del residuo terzo di spese Controparte_1 di lite, già in tal misura liquidato, in euro 1100 per compensi, oltre spese generali, IVA, cpa, oneri accessori dovuti per legge;
4) riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
Milano, 17/06/2025 Il Giudice Claudia Tosoni
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