TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
VG 2626/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. promosso da
Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. DE MICHELI PAOLA
e da
Parte_2 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. DE MICHELI PAOLA ricorrenti in forma congiunta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Premesso che
- I ricorrenti a partire dall'anno 2016 hanno intrattenuto una relazione sentimentale sfociata poi in convivenza more uxorio sino al 2024 (doc. 1); - Dalla convivenza è nata il [...] in [...] la figlia riconosciuta da Per_1 entrambi i genitori (doc. 2).
- La casa familiare, sita in Crema (CR) Via Cesare Pavese n. 2, ove si è protratta la convivenza, è ora di proprietà del sig. ; Parte_2
- La Sig.ra svolge l'attività di impiegata presso Studio Associato Parte_1
Zaniboni – Berva - Conti con una retribuzione mensile pari ad € 1.300 mentre il
Sig. svolge l'attività di impiegato presso Savi Italo Srl con una retribuzione Pt_2 mensile pari ad € 2.100;
- La Sig.ra è titolare di conto corrente acceso presso Crédit Agricole Parte_1
Filiale di Crema con un saldo al 31.12.2023 pari ad € 731,33 mentre il Sig. è titolare Pt_2 di conto corrente acceso presso Crédit Agricole Filiale di Crema con un saldo al 31.12.2023 pari ad € 19.929,75.
- L'unione tra i ricorrenti si è via via deteriorata, divenendo intollerabile, a causa di incompatibilità caratteriali e comportamentali, ragione per cui gli stessi consensualmente hanno deciso di interrompere la convivenza e di regolamentare la responsabilità genitoriale della figlia nata fuori del matrimonio, alle seguenti Per_1
CONDIZIONI
1) La figlia minore verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento paritario presso ciascun genitore a settimane alterne.
Conseguentemente, le scelte di maggiore importanza per la figlia minore verranno prese di comune accordo tra i genitori per ciò che attiene gli studi, lo sport, le cure mediche e la scelta degli specialisti.
2) Nella settimana di competenza di un genitore, l'altro potrà vedere la figlia minore il martedì ed il giovedì dalle 18.00 con pernotto e sino alla mattina successiva Per_1 quando si occuperà di accompagnare la stessa a scuola.
3) Durante la stagione estiva ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per un periodo di
15 giorni, anche non consecutivi. Il Sig. avrà la facoltà di concordare il periodo in Pt_2 cui terrà con sé sino ad una settimana prima della del giorno di partenza. Per_1
pag. 2/4 La figlia minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, i giorni di Per_1
Natale, S. Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo mentre per i restanti giorni delle vacanze natalizie e pasquali verrà seguito il calendario ordinario, così come per i ponti e compleanni.
5) Il Sig. corrisponderà un assegno mensile di importo pari a complessivi € 200,00 Pt_2 quale contributo al mantenimento della figlia importo da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, da versare alla Sig.ra entro il giorno 05 di ogni Parte_1 mese a mezzo bonifico bancario;
il medesimo genitore contribuirà altresì, nella misura del 50%, a tutte le spese per l'abbigliamento e buoni pasto nonché alle spese mediche non mutuabili, scolastiche e straordinarie necessarie alla figlia minore, tutte preventivamente concordate fra i genitori e documentate. Al fine di stabilire cosa si intende per spese straordinarie, si avrà riguardo al Protocollo d'Intesa tra il
Tribunale di Cremona, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona e
[...]
Controparte_1
6) L'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla Sig.ra Parte_1
7) I genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione Per_1 delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della minore valida anche per l'espatrio.
8) I genitori si impegnano, nell'interesse della figlia, a far sì che le persone a loro affettivamente legate siano introdotte nella vita di gradualmente (e nel rispetto dei Per_1 tempi di quest'ultima), senza che la minore abbia alcun disagio, e sempre che la relazione sia stabile e duri da almeno un anno”.
Il Collegio
Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
Rilevato che l'accordo intervenuto tra le parti non risulta in contrasto con gli interessi della prole quanto ad affido, collocazione, diritti di visita e mantenimento economico da parte del genitore non collocatario prevalente;
rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
pag. 3/4
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e riportato nel ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato il 11/12/2024 Spese di lite non ripetibili;
Cremona, 25/03/2025 il Giudice Relatore il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott. Giorgio Scarsato Presidente
Dott.ssa Federica Meloni Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. promosso da
Parte_1 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._1 con l'avv. DE MICHELI PAOLA
e da
Parte_2 nato/nata a [...] il [...]
(c.f. ) C.F._2 con l'avv. DE MICHELI PAOLA ricorrenti in forma congiunta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Premesso che
- I ricorrenti a partire dall'anno 2016 hanno intrattenuto una relazione sentimentale sfociata poi in convivenza more uxorio sino al 2024 (doc. 1); - Dalla convivenza è nata il [...] in [...] la figlia riconosciuta da Per_1 entrambi i genitori (doc. 2).
- La casa familiare, sita in Crema (CR) Via Cesare Pavese n. 2, ove si è protratta la convivenza, è ora di proprietà del sig. ; Parte_2
- La Sig.ra svolge l'attività di impiegata presso Studio Associato Parte_1
Zaniboni – Berva - Conti con una retribuzione mensile pari ad € 1.300 mentre il
Sig. svolge l'attività di impiegato presso Savi Italo Srl con una retribuzione Pt_2 mensile pari ad € 2.100;
- La Sig.ra è titolare di conto corrente acceso presso Crédit Agricole Parte_1
Filiale di Crema con un saldo al 31.12.2023 pari ad € 731,33 mentre il Sig. è titolare Pt_2 di conto corrente acceso presso Crédit Agricole Filiale di Crema con un saldo al 31.12.2023 pari ad € 19.929,75.
- L'unione tra i ricorrenti si è via via deteriorata, divenendo intollerabile, a causa di incompatibilità caratteriali e comportamentali, ragione per cui gli stessi consensualmente hanno deciso di interrompere la convivenza e di regolamentare la responsabilità genitoriale della figlia nata fuori del matrimonio, alle seguenti Per_1
CONDIZIONI
1) La figlia minore verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento paritario presso ciascun genitore a settimane alterne.
Conseguentemente, le scelte di maggiore importanza per la figlia minore verranno prese di comune accordo tra i genitori per ciò che attiene gli studi, lo sport, le cure mediche e la scelta degli specialisti.
2) Nella settimana di competenza di un genitore, l'altro potrà vedere la figlia minore il martedì ed il giovedì dalle 18.00 con pernotto e sino alla mattina successiva Per_1 quando si occuperà di accompagnare la stessa a scuola.
3) Durante la stagione estiva ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per un periodo di
15 giorni, anche non consecutivi. Il Sig. avrà la facoltà di concordare il periodo in Pt_2 cui terrà con sé sino ad una settimana prima della del giorno di partenza. Per_1
pag. 2/4 La figlia minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, i giorni di Per_1
Natale, S. Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo mentre per i restanti giorni delle vacanze natalizie e pasquali verrà seguito il calendario ordinario, così come per i ponti e compleanni.
5) Il Sig. corrisponderà un assegno mensile di importo pari a complessivi € 200,00 Pt_2 quale contributo al mantenimento della figlia importo da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT, da versare alla Sig.ra entro il giorno 05 di ogni Parte_1 mese a mezzo bonifico bancario;
il medesimo genitore contribuirà altresì, nella misura del 50%, a tutte le spese per l'abbigliamento e buoni pasto nonché alle spese mediche non mutuabili, scolastiche e straordinarie necessarie alla figlia minore, tutte preventivamente concordate fra i genitori e documentate. Al fine di stabilire cosa si intende per spese straordinarie, si avrà riguardo al Protocollo d'Intesa tra il
Tribunale di Cremona, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona e
[...]
Controparte_1
6) L'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla Sig.ra Parte_1
7) I genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione Per_1 delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della minore valida anche per l'espatrio.
8) I genitori si impegnano, nell'interesse della figlia, a far sì che le persone a loro affettivamente legate siano introdotte nella vita di gradualmente (e nel rispetto dei Per_1 tempi di quest'ultima), senza che la minore abbia alcun disagio, e sempre che la relazione sia stabile e duri da almeno un anno”.
Il Collegio
Rilevato che il PM è stato regolarmente notiziato del ricorso;
Rilevato che l'accordo intervenuto tra le parti non risulta in contrasto con gli interessi della prole quanto ad affido, collocazione, diritti di visita e mantenimento economico da parte del genitore non collocatario prevalente;
rilevato che le spese del procedimento vanno dichiarate non ripetibili, come da accordo fra le parti;
pag. 3/4
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e riportato nel ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c depositato il 11/12/2024 Spese di lite non ripetibili;
Cremona, 25/03/2025 il Giudice Relatore il Presidente dott.ssa Federica Meloni dott. Giorgio Scarsato
pag. 4/4