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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/10/2025, n. 3167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3167 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4080 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del Parte_1 C.F._1
ricorso, dall'avv. VITALE LUIGI ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
E
); CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di SAta Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 7.10.2025 il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 13.05.2020 la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in SA MA GE (CE) data 21.02.2004 dal quale erano nate le
Per_ figlie (il 10.09.2004), (il 4.05.2007) e (il 3.11.2015). I rapporti tra i coniugi si Per_2 Per_3
erano deteriorati a causa del comportamento del resistente che, in data 3.02.2020, aveva 1 abbandonato la casa coniugale dopo un litigio con la moglie. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al marito, l'affido condiviso delle figlie con collocazione privilegiata presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita padre figlia,
l'assegnazione a sé ella casa coniugale, l'obbligo per il resistente di versare in favore delle tre figlie un assegno di mantenimento di importo mensile di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia) oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 21.11.2020, il Presidente delegato autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, affidava le figlie minori in modo congiunto ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre, fissava in € 450,00 il contributo al mantenimento per le figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'esito dell'udienza cartolare del 7/10/2025, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di parte resistente regolarmente convenuto in giudizio e non costituitosi.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Ciò posto, parte ricorrente ha formulato domanda di addebito individuando la causa della rottura dell'unione coniugale nella condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio tenuta dal resistente, il quale, a seguito di un litigio, in data 3.02.2020, aveva abbandonato la casa familiare.
In merito, deve richiamarsi il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, di uno o di entrambi i coniugi ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (ex multis Cass. civ. sez. I ord. n. 40795 del 20/12/2021).
Ciò posto, la domanda deve ritenersi fondata.
In merito, occorre evidenziare che “il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato
2 determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” (cfr. ex multis, Cass. n. 17056 del 03/08/2007).
Ebbene, parte ricorrente riferisce che ,in data 3.02.2020, a seguito di un litigio vertente su problemi finanziari a causa del gioco, il resistente, aveva abbandonato la casa familiare. Quanto riferito dalla ricorrente trova adeguato riscontro nell'istruttoria espletata (udienza del 15.06.2022, teste escussa sul capo D: a partire dal 3 febbraio del 2020, successivamente ad un Testimone_1
litigio vertente su problemi finanziari causa gioco, il sig. , sorprendentemente, ha CP_1
abbandonato la casa familiare? “sì è vero”).
In definitiva, la domanda di parte ricorrente va accolta.
Nessun provvedimento dovrà essere adottato in merito all'affido e al diritto di visita delle figlie Per_
e atteso che, nel corso del giudizio, hanno raggiunto la maggiore età. Per_2
Va confermato il regime di affido condiviso della figlia minore , con collocazione presso la Per_3
madre, così come statuito in sede presidenziale, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi contrari.
La collocazione della minore presso la madre determina l'assegnazione della casa coniugale alla stessa attesa la ratio sottesa che è quella di tutelare l'interesse dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti.
In ordine al diritto di visita, ritiene il Tribunale che, fermo restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi ed i modi di frequentazione della figlia con il padre alle esigenze di vita e della minore, vada regolamentata la frequentazione padre-figlia al fine di evitare possibilità di disaccordo tra i coniugi. Ciò posto, va confermata la disciplina del diritto di visita del padre, adottata in sede presidenziale, pertanto il padre potrà tenere con se la minore il martedì ed il giovedì dalle 17,00 alle 20,00 e, a settimane alterne, dal venerdì sera sino al lunedì mattina con pernottamento;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, dal Giovedì SAto alla Domenica di Pasqua oppure dal Lunedì in Albis sino al Mercoledì delle Ceneri;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile;
infine, ogni genitore trascorrerà in compagnia della figlia il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di “competenza” dell'altro, mentre trascorreranno insieme il compleanno e l'onomastico della figlia ad anni alterni.
In relazione al mantenimento delle figlie occorre osservare quanto segue. Parte ricorrente ha
3 chiesto disporsi a carico del padre un assegno di mantenimento complessivo di euro 600,00 mensili (euro 200,00 per ciascuna figlia); con ordinanza presidenziale il Tribunale, tenuto conto dello stato di disoccupazione del padre, ha stabilito a carico di parte resistente un assegno di mantenimento di euro 450,00 (euro 150,00 per ciascuna figlia). Ouesto Collegio ritiene di confermare quanto disposto con ordinanza presidenziale, dal momento che, in mancanza di nuovi elementi, la situazione patrimoniale del resistente deve presumersi pressoché invariata.
Il padre dovrà, altresì, contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) necessarie o previamente concordate e documentate.
In ragione dell'accoglimento della domanda di addebito, le spese seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(CE) il 16.08.1982 e nato a [...] il [...] ex art. 151, II comma, CP_1
c.c. con addebito a carico del resistente;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN MARCO EVANGELISTA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (Atto n. 1, parte II, Serie A, anno 2004);
3) dispone l'affido condiviso della figlia minore con collocazione privilegiata presso la madre;
4) conferma l'assegnazione casa familiare alla ricorrente, la quale vi coabiterà con le figlie;
5) disciplina il diritto di visita del padre nei termini indicati in parte motiva;
6) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento delle figlie la somma mensile di € 450,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
7) condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1500,00 oltre spese generali cpa ed iva come per legge in favore dell'Erario.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4080 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del Parte_1 C.F._1
ricorso, dall'avv. VITALE LUIGI ) presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
RICORRENTE
E
); CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di SAta Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza del 7.10.2025 il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 13.05.2020 la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in SA MA GE (CE) data 21.02.2004 dal quale erano nate le
Per_ figlie (il 10.09.2004), (il 4.05.2007) e (il 3.11.2015). I rapporti tra i coniugi si Per_2 Per_3
erano deteriorati a causa del comportamento del resistente che, in data 3.02.2020, aveva 1 abbandonato la casa coniugale dopo un litigio con la moglie. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al marito, l'affido condiviso delle figlie con collocazione privilegiata presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita padre figlia,
l'assegnazione a sé ella casa coniugale, l'obbligo per il resistente di versare in favore delle tre figlie un assegno di mantenimento di importo mensile di euro 600,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia) oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 21.11.2020, il Presidente delegato autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, affidava le figlie minori in modo congiunto ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre, fissava in € 450,00 il contributo al mantenimento per le figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'esito dell'udienza cartolare del 7/10/2025, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di parte resistente regolarmente convenuto in giudizio e non costituitosi.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Ciò posto, parte ricorrente ha formulato domanda di addebito individuando la causa della rottura dell'unione coniugale nella condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio tenuta dal resistente, il quale, a seguito di un litigio, in data 3.02.2020, aveva abbandonato la casa familiare.
In merito, deve richiamarsi il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, di uno o di entrambi i coniugi ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (ex multis Cass. civ. sez. I ord. n. 40795 del 20/12/2021).
Ciò posto, la domanda deve ritenersi fondata.
In merito, occorre evidenziare che “il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato
2 determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” (cfr. ex multis, Cass. n. 17056 del 03/08/2007).
Ebbene, parte ricorrente riferisce che ,in data 3.02.2020, a seguito di un litigio vertente su problemi finanziari a causa del gioco, il resistente, aveva abbandonato la casa familiare. Quanto riferito dalla ricorrente trova adeguato riscontro nell'istruttoria espletata (udienza del 15.06.2022, teste escussa sul capo D: a partire dal 3 febbraio del 2020, successivamente ad un Testimone_1
litigio vertente su problemi finanziari causa gioco, il sig. , sorprendentemente, ha CP_1
abbandonato la casa familiare? “sì è vero”).
In definitiva, la domanda di parte ricorrente va accolta.
Nessun provvedimento dovrà essere adottato in merito all'affido e al diritto di visita delle figlie Per_
e atteso che, nel corso del giudizio, hanno raggiunto la maggiore età. Per_2
Va confermato il regime di affido condiviso della figlia minore , con collocazione presso la Per_3
madre, così come statuito in sede presidenziale, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi contrari.
La collocazione della minore presso la madre determina l'assegnazione della casa coniugale alla stessa attesa la ratio sottesa che è quella di tutelare l'interesse dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti.
In ordine al diritto di visita, ritiene il Tribunale che, fermo restando la possibilità delle parti di adeguare i tempi ed i modi di frequentazione della figlia con il padre alle esigenze di vita e della minore, vada regolamentata la frequentazione padre-figlia al fine di evitare possibilità di disaccordo tra i coniugi. Ciò posto, va confermata la disciplina del diritto di visita del padre, adottata in sede presidenziale, pertanto il padre potrà tenere con se la minore il martedì ed il giovedì dalle 17,00 alle 20,00 e, a settimane alterne, dal venerdì sera sino al lunedì mattina con pernottamento;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, dal Giovedì SAto alla Domenica di Pasqua oppure dal Lunedì in Albis sino al Mercoledì delle Ceneri;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile;
infine, ogni genitore trascorrerà in compagnia della figlia il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di “competenza” dell'altro, mentre trascorreranno insieme il compleanno e l'onomastico della figlia ad anni alterni.
In relazione al mantenimento delle figlie occorre osservare quanto segue. Parte ricorrente ha
3 chiesto disporsi a carico del padre un assegno di mantenimento complessivo di euro 600,00 mensili (euro 200,00 per ciascuna figlia); con ordinanza presidenziale il Tribunale, tenuto conto dello stato di disoccupazione del padre, ha stabilito a carico di parte resistente un assegno di mantenimento di euro 450,00 (euro 150,00 per ciascuna figlia). Ouesto Collegio ritiene di confermare quanto disposto con ordinanza presidenziale, dal momento che, in mancanza di nuovi elementi, la situazione patrimoniale del resistente deve presumersi pressoché invariata.
Il padre dovrà, altresì, contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) necessarie o previamente concordate e documentate.
In ragione dell'accoglimento della domanda di addebito, le spese seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(CE) il 16.08.1982 e nato a [...] il [...] ex art. 151, II comma, CP_1
c.c. con addebito a carico del resistente;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN MARCO EVANGELISTA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (Atto n. 1, parte II, Serie A, anno 2004);
3) dispone l'affido condiviso della figlia minore con collocazione privilegiata presso la madre;
4) conferma l'assegnazione casa familiare alla ricorrente, la quale vi coabiterà con le figlie;
5) disciplina il diritto di visita del padre nei termini indicati in parte motiva;
6) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento delle figlie la somma mensile di € 450,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
7) condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1500,00 oltre spese generali cpa ed iva come per legge in favore dell'Erario.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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