TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/05/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1819/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente rel/est.
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1819/2024, promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
D'ANGELO SALVATORE,
Ricorrente contro
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
FALLUCCA PIA CRISTINA,
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: in adesione a proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato dalla parte ricorrente in data 20/12/2024, la parte Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio in in data 25/05/2013, regolarmente trascritto Pt_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di atto n. 34 p. II, serie A anno Pt_1
2013, con CP_1 Deduceva che dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il Per_1
25/03/2016, e , nata a [...] il [...]. Per_2
Rappresentava, altresì, che il Tribunale di Trapani con sentenza n. 122/2024, pubblicata il
20/02/2024, aveva pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi, omologando le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva che, pur aderendo all'istanza, contestava le avverse deduzioni CP_1
e rassegnava le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
*****
All'udienza del 9/4/2025 le parti venivano invitate a valutare la percorribilità della seguente proposta conciliativa ex art. 185 - bis c.p.c.:
“dispone che i figli minori della coppia, e , restino affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori;
gli stessi vivranno prevalentemente con la madre
(come già accade) con facoltà del padre di averli e tenerli con sé secondo quanto già previsto in sede di separazione consensuale, regime attualmente di fatto applicato;
assegna la casa coniugale a genitore prevalentemente collocatario;
CP_1
pone, in via provvisoria, tenuto conto dei redditi attuali delle parti come anche emerso all'udienza odierna, a carico di l'obbligo di versare a entro Parte_1 CP_1
il giorno 5 di ogni mese la complessiva somma di € 400,00 mensili, di cui euro 200,00 ciascuno per i figli, quale contributo al mantenimento degli stessi, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito da (v. CP_1
Cass. 4625/2025);
dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo Parte_1
quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani;
formula alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. con effetti sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c.:
1) la conferma integrale dei provvedimenti provvisori ut supra,
2) rinunzia ad opera delle parti ad ogni domanda eccezione e difesa di cui al presente giudizio;
2) la compensazione totale delle spese di lite tra le parti;
”
Le parti accettavano la proposta conciliativa con note depositate rispettivamente il
20/5/2025 e il 19/5/2025.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. 122/2024, pubblicata il 20/2/2024, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Pertanto, il Tribunale prende atto dell'adesione delle parti alla proposta formulata dal
Giudice ex art. 185 bis c.p.c., che va adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Le spese del giudizio vanno compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civile del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto in in data 25/05/2013, regolarmente trascritto nel Registro degli
[...] Pt_1
Atti di Matrimonio del Comune di atto n. 34 p. II, serie A anno 2013, alle condizioni Pt_1
di cui alla proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c. formulata all'udienza del 9/4/2025.
- compensa le spese di lite - dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 29 maggio 2025
Il Presidente est.
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente rel/est.
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1819/2024, promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
D'ANGELO SALVATORE,
Ricorrente contro
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
FALLUCCA PIA CRISTINA,
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: in adesione a proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato dalla parte ricorrente in data 20/12/2024, la parte Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio in in data 25/05/2013, regolarmente trascritto Pt_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di atto n. 34 p. II, serie A anno Pt_1
2013, con CP_1 Deduceva che dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il Per_1
25/03/2016, e , nata a [...] il [...]. Per_2
Rappresentava, altresì, che il Tribunale di Trapani con sentenza n. 122/2024, pubblicata il
20/02/2024, aveva pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi, omologando le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva che, pur aderendo all'istanza, contestava le avverse deduzioni CP_1
e rassegnava le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
*****
All'udienza del 9/4/2025 le parti venivano invitate a valutare la percorribilità della seguente proposta conciliativa ex art. 185 - bis c.p.c.:
“dispone che i figli minori della coppia, e , restino affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori;
gli stessi vivranno prevalentemente con la madre
(come già accade) con facoltà del padre di averli e tenerli con sé secondo quanto già previsto in sede di separazione consensuale, regime attualmente di fatto applicato;
assegna la casa coniugale a genitore prevalentemente collocatario;
CP_1
pone, in via provvisoria, tenuto conto dei redditi attuali delle parti come anche emerso all'udienza odierna, a carico di l'obbligo di versare a entro Parte_1 CP_1
il giorno 5 di ogni mese la complessiva somma di € 400,00 mensili, di cui euro 200,00 ciascuno per i figli, quale contributo al mantenimento degli stessi, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito da (v. CP_1
Cass. 4625/2025);
dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo Parte_1
quanto previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani;
formula alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. con effetti sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c.:
1) la conferma integrale dei provvedimenti provvisori ut supra,
2) rinunzia ad opera delle parti ad ogni domanda eccezione e difesa di cui al presente giudizio;
2) la compensazione totale delle spese di lite tra le parti;
”
Le parti accettavano la proposta conciliativa con note depositate rispettivamente il
20/5/2025 e il 19/5/2025.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. 122/2024, pubblicata il 20/2/2024, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Pertanto, il Tribunale prende atto dell'adesione delle parti alla proposta formulata dal
Giudice ex art. 185 bis c.p.c., che va adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Le spese del giudizio vanno compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civile del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto in in data 25/05/2013, regolarmente trascritto nel Registro degli
[...] Pt_1
Atti di Matrimonio del Comune di atto n. 34 p. II, serie A anno 2013, alle condizioni Pt_1
di cui alla proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c. formulata all'udienza del 9/4/2025.
- compensa le spese di lite - dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 29 maggio 2025
Il Presidente est.
Michele Ruvolo