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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2024, n. 8788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8788 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23948/2021 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
Parte_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Stilla e dall'avv. Aniello Palomba, presso il cui studio, sito in Casamicciola Terme (Ischia), piazza Maio n. 17, elettivamente domicilia;
OPPONENTE -
E
CP 1 rappresentato e difeso dall'avv. Diego Taiani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli al Centro Direzionale Isola F12 int. 73;
OPPOSTA -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
proponeva opposizione avverso il Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
decreto ingiuntivo n. 5800/2021, concesso dal Tribunale di Napoli, con il quale la Pt 1 veniva
CP 1 della somma di euro 5.566,00, oltre interessi condannata al pagamento, in favore di e spese.
Il ricorso monitorio si fondava su due titoli cambiari sottoscritti dalla Starder: il primo emesso in data 12.10.2020 di euro 2.500,00 e scadenza il 12.02.2021, il secondo emesso in data 12.02.2021 di euro 3.000,00 e scadenza il 12.06.2021.
L'opponente rilevava che, con contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto in data
12.02.2020 e registrato in Ischia il 12.03.2020, CP 1 concedeva in locazione alla Pt 1
l'immobile sito in Ischia alla via Nuova Cartaromana 119, con decorrenza dal 12/02/2020 all'11/02/2024 e che il CP 1 "pretendeva, sin dalla stipula del contratto, un canone maggiore rispetto a quello sottoscritto e dichiarato e precisamente pari al doppio del pattuito e dunque
1.250,00 euro mensili per il primo anno, 1.500,00 euro mensili per il secondo e 2.000,00 euro mensili per il terzo e quarto anno. A garanzia del pagamento delle maggiori somme richieste rispetto al contratto di locazione sottoscritto, il CP_1 ha chiesto alla sig.ra Pt_1 di rilasciare in data 12.02.2020 n. 12 effetti cambiari", tra cui quelli oggetto di ricorso monitorio.
Parte opponente chiedeva al Tribunale di accertare la nullità dell'accordo di pagamento dei maggiori canoni rispetto a quelli pattuiti e dichiarati nel contratto registrato e dichiarare che i canoni di cui alle cambiali oggetto della domanda monitoria non sono dovuti, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva CP_1 il quale si limitava ad asserire in modo assolutamente generico che
"a nulla rilevano le eccezioni sollevate dall'opponente circa la validità dell'atto giustificativo dell'emissione delle cambiali in parola, dal momento che tale questione esula dalla materia del contendere" e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 21/01/2022, il giudice accoglieva l'istanza di cui all'art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disponeva il mutamento dal rito ordinario al rito speciale ex art. 426 c.p.c., vertendosi in materia di locazioni immobiliari.
All'udienza del 5/3/2024 venivano escussi i testi indicati da parte opponente e la causa veniva rinviata per la decisione.
L'opposizione è fondata.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo notificato in data 8/08/2021 e l'opposizione iscritta a ruolo in data 11/10/2021.
Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, l'atto produce gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
Nel merito, va rilevato che l'accordo di pagamento dei maggiori canoni rispetto a quelli pattuiti e dichiarati nel contratto di locazione stipulato dalle parti e regolarmente registrato, dedotto da parte opponente, non veniva in alcun modo contestato da parte opposta e risulta, altresì, provato alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, la nullità prevista dall'art. 13, comma 1, della l. n. 431 del 1998 sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente;
il patto occulto, in quanto nullo, non è sanato dalla registrazione tardiva, fatto extranegoziale inidoneo ad influire sulla validità civilistica" (Cass. S.U. n. 18213/2015, confermata da Cass. n. 20881/2018).
In applicazione del principio enunciato dalla Suprema Corte, deve ritenersi che i canoni di locazione di cui alle cambiali oggetto della domanda monitoria non siano dovuti poiché emesse in virtù di un patto occulto di maggiorazione del canone nullo ai sensi dell'art. 13 della legge n.
431/1998 e, quindi, con causa illecita.
Tanto premesso, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo 5800/2021 depositato dal
Tribunale di Napoli in data 20/07/2021;
2) Condanna parte opposta al pagamento, in favore di Parte 1 delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compenso professionale ed euro 118,50 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati dichiaratisi antistatari.
Napoli, 15/10/2024
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23948/2021 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
Parte_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Stilla e dall'avv. Aniello Palomba, presso il cui studio, sito in Casamicciola Terme (Ischia), piazza Maio n. 17, elettivamente domicilia;
OPPONENTE -
E
CP 1 rappresentato e difeso dall'avv. Diego Taiani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli al Centro Direzionale Isola F12 int. 73;
OPPOSTA -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
proponeva opposizione avverso il Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
decreto ingiuntivo n. 5800/2021, concesso dal Tribunale di Napoli, con il quale la Pt 1 veniva
CP 1 della somma di euro 5.566,00, oltre interessi condannata al pagamento, in favore di e spese.
Il ricorso monitorio si fondava su due titoli cambiari sottoscritti dalla Starder: il primo emesso in data 12.10.2020 di euro 2.500,00 e scadenza il 12.02.2021, il secondo emesso in data 12.02.2021 di euro 3.000,00 e scadenza il 12.06.2021.
L'opponente rilevava che, con contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto in data
12.02.2020 e registrato in Ischia il 12.03.2020, CP 1 concedeva in locazione alla Pt 1
l'immobile sito in Ischia alla via Nuova Cartaromana 119, con decorrenza dal 12/02/2020 all'11/02/2024 e che il CP 1 "pretendeva, sin dalla stipula del contratto, un canone maggiore rispetto a quello sottoscritto e dichiarato e precisamente pari al doppio del pattuito e dunque
1.250,00 euro mensili per il primo anno, 1.500,00 euro mensili per il secondo e 2.000,00 euro mensili per il terzo e quarto anno. A garanzia del pagamento delle maggiori somme richieste rispetto al contratto di locazione sottoscritto, il CP_1 ha chiesto alla sig.ra Pt_1 di rilasciare in data 12.02.2020 n. 12 effetti cambiari", tra cui quelli oggetto di ricorso monitorio.
Parte opponente chiedeva al Tribunale di accertare la nullità dell'accordo di pagamento dei maggiori canoni rispetto a quelli pattuiti e dichiarati nel contratto registrato e dichiarare che i canoni di cui alle cambiali oggetto della domanda monitoria non sono dovuti, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva CP_1 il quale si limitava ad asserire in modo assolutamente generico che
"a nulla rilevano le eccezioni sollevate dall'opponente circa la validità dell'atto giustificativo dell'emissione delle cambiali in parola, dal momento che tale questione esula dalla materia del contendere" e concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 21/01/2022, il giudice accoglieva l'istanza di cui all'art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disponeva il mutamento dal rito ordinario al rito speciale ex art. 426 c.p.c., vertendosi in materia di locazioni immobiliari.
All'udienza del 5/3/2024 venivano escussi i testi indicati da parte opponente e la causa veniva rinviata per la decisione.
L'opposizione è fondata.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo notificato in data 8/08/2021 e l'opposizione iscritta a ruolo in data 11/10/2021.
Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, l'atto produce gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
Nel merito, va rilevato che l'accordo di pagamento dei maggiori canoni rispetto a quelli pattuiti e dichiarati nel contratto di locazione stipulato dalle parti e regolarmente registrato, dedotto da parte opponente, non veniva in alcun modo contestato da parte opposta e risulta, altresì, provato alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, la nullità prevista dall'art. 13, comma 1, della l. n. 431 del 1998 sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente;
il patto occulto, in quanto nullo, non è sanato dalla registrazione tardiva, fatto extranegoziale inidoneo ad influire sulla validità civilistica" (Cass. S.U. n. 18213/2015, confermata da Cass. n. 20881/2018).
In applicazione del principio enunciato dalla Suprema Corte, deve ritenersi che i canoni di locazione di cui alle cambiali oggetto della domanda monitoria non siano dovuti poiché emesse in virtù di un patto occulto di maggiorazione del canone nullo ai sensi dell'art. 13 della legge n.
431/1998 e, quindi, con causa illecita.
Tanto premesso, l'opposizione va accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo 5800/2021 depositato dal
Tribunale di Napoli in data 20/07/2021;
2) Condanna parte opposta al pagamento, in favore di Parte 1 delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 5.077,00 per compenso professionale ed euro 118,50 per spese, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati dichiaratisi antistatari.
Napoli, 15/10/2024
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello