Ordinanza cautelare 2 febbraio 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 02/02/2017, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/02/2017
N. 09819/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9819 del 2016, proposto da:
Evobus Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Antonio Mori C.F. [...], Pasquale Frisina C.F. [...], con domicilio eletto presso Pasquale Frisina in Roma, via Gaetano Donizetti, 7;
contro
Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna (Tper) s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Biagini C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio, 30;
nei confronti di
Industria Italiana Autobus s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Molinari C.F. [...], Alessandro Tozzi C.F. [...], Laura Di Giovanni C.F. [...], con domicilio eletto presso Alessandro Tozzi in Roma, via degli Scipioni 28;
Solaris Bus & Coach S.A. non costituita in giudizio;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n. 00336/2016, resa tra le parti, concernente affidamento fornitura autobus;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna (Tper) s.p.a. e di Industria Italiana Autobus s.p.a.;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2017 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Mori, Tozzi e Biagini;
Considerato che i difensori delle parti hanno confermato che all’udienza del 31 gennaio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione nel merito dinanzi al Tribunale amministrativo regionale di Bologna;
Ritenuto che tale circostanza rende l’appello cautelare improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Dichiara improcedibile l'appello (Ricorso numero: 9819/2016).
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente
Paolo Troiano, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Fantini | Carlo Saltelli |
IL SEGRETARIO