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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/07/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2878/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Elena Mara Grazioli Presidente rel.
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. Alessandra Del Corvo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 163/171
ROMA, con il patrocinio dell'Avv. FIORELLA MICHELE (C.F.
) ed elettivamente domiciliata in Via Gorizia, 1 86100 C.F._1
AM presso il suo Studio giusta delega in atti;
-APPELLANTE CONTRO (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede legale in VIA TOGLIATTI N.21 CODOGNO, con il patrocinio dell'Avv. CROCE LUIGI (C.F. ), C.F._2
elettivamente domiciliata in Via F. Cavallotti n. 43 26845 Codogno presso il suo
Studio, giusta delega in atti;
-APPELLATA- pagina 1 di 10 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 633/2024, pubblicata il 04/09/2024, in materia di “Noleggio”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
L'appellante si riporta all'atto di appello, chiedendone l'integrale accoglimento.
Impugna ogni avverso dedotto e la comparsa di costituzione e risposta dell'appellata concludendo per l'accoglimento dell'appello, la Controparte_1
conferma del Decreto Ingiuntivo opposto, con condanna della al Controparte_1
pagamento del corrispettivo del contratto di noto a freddo, pari ad € 118.874,00 oltre oneri, interessi e svalutazione o/e la somma maggiore o minore ritenuta provata o/e di giustizia, oltre alla condanna della al pagamento Controparte_1
delle spese tutte del doppio grado, oltre spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
Per Controparte_1
Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa e contraria istanza disattesa, rigettare l'appello proposto da e confermare la sentenza del Tribunale Parte_1
di Lodi n. 633/2024 in ogni sua parte, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si oppone alle istanze istruttorie dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 346/2018 del 4.04.2018, con il quale il Tribunale di Lodi le ha ingiunto di pagare in favore di la somma Parte_1
di € 111.874,00, oltre agli interessi come da domanda e alle spese di ingiunzione per il mancato pagamento della fattura n. 2 del 7 febbraio 2018 per la fornitura/nolo a freddo nel cantiere di Crema di:
- un trattore Scania Tg. CE490EC; pagina 2 di 10 - un autocarro cassonato Tg. CE356TB;
- un autocarro cassonato Tg. BB720ES;
- una motosaldatrice Mosa matricola 917609007;
- una motosaldatrice Mosa matricola C000021665;
- una motosaldatrice Genset matricola 2402215;
- un impianto di sabbiatrice completo Tg. SA004884;
- una Panda 4x4 Tg. DF841CH;
- un autocarro Gru Tg. DB393SF;
- un mini escavatore modello TAKEUCHITB175, matricola 17516388
A fondamento della propria domanda, ha dedotto che: CP_1
- nel periodo agosto – dicembre 2017 (ed ancora per alcuni mesi Controparte_1
del 2018) era impegnata, in qualità di stazione appaltante di NA ET GA per dei lavori di potenziamento della rete di Crema.
- si metteva in contatto con alla quale intendeva Controparte_1 Parte_1
subappaltare una parte di alcune lavorazioni (sabbiatura e fasciatura).
- in data 11 agosto 2017 trasmetteva propria fattura n. 18 per “lavori Parte_1
eseguiti presso Vs. cantiere di Crema potenziamento allacciamento comune di
Crema anticipo”.
- Con mail del 12 agosto 2017 con riferimento alla predetta fattura, Controparte_1
chiedeva a . la trasmissione del DURC e certificazione attestante la Pt_1 CP_1
regolarità dei versamenti iva ed, in attesa di riceverla, provvedeva al pagamento il 16 agosto 2017.
- Successivamente, ossia in data 05 settembre 2017, trasmetteva a Parte_1
un'altra fattura n. 18 con la medesima data della precedente Controparte_1
modificandone unilateralmente l'oggetto indicando “contratto di nolo a freddo” in realtà mai concluso, nè stipulato tra le parti ed accompagnata da una mail che diceva “in allegato la fattura corretta”.
- afferma (pag. 2/3 del ricorso) che pagando la fattura, Parte_1 Controparte_1
implicitamente riconosceva l'esistenza di un contratto di nolo ma, in realtà,
pagina 3 di 10 effettuò il pagamento di una fattura (poi unilateralmente modificata Controparte_1
da ) che faceva riferimento ad un acconto per i “lavori eseguiti”. Pt_1
- Nei mesi successivi, poi, veniva integralmente saldata per le Parte_1
lavorazioni eseguite e concordate.
- Nessun contratto di noleggio è mai stato concluso tra le parti. I contratti di nolo prodotti dalla non sono mai stati ricevuti (né tantomeno accettati) dalla Parte_1
e, infatti, non riportano la sua sottoscrizione. Controparte_1
- In ogni caso, poi, gli automezzi elencati nei contratti mai sono stati posti nella disponibilità di come risulta dall'assenza di bolle o verbali di Controparte_1
consegna.
- fra l'altro, sul cantiere utilizzava mezzi propri e mezzi noleggiati Controparte_1
presso ditte di noleggio autorizzate (vedasi allegate fatture noleggio Morini per automezzi ed escavatori e fattura macchine per la saldatrice). Per_1
Nel giudizio così radicato si è costituita chiedendo il rigetto Parte_1
dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e, deducendo in particolare che su richiesta di era stato concluso un contratto di nolo a freddo;
Controparte_1
che aveva richiesto altresì la presenza di personale qualificato Controparte_1
presso detto cantiere, che veniva pertanto mandato da e poi assunto Parte_1
dall'odierna opponente.
Tali circostanze sono provate dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, relativa appunto alla messa a disposizione di personale e mezzi per presso Controparte_1
il cantiere di Crema, oltre che dai documenti della stazione appaltante NA ET
GA e dai dischi del cronotachigrafo di uno degli automezzi (trattore Scania), da cui risulta la sua presenza presso il cantiere nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. ed espletata la fase istruttoria, il Tribunale di Lodi con sentenza n. 633/2024, pubblicata il 04/09/2024 così statuiva:
pagina 4 di 10 “ 1) accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il CP_1
decreto ingiuntivo n. 346/2018 emesso dal Tribunale di Lodi;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in €406,50 esborsi, €13.903,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre CPA e IVA come per legge”.
In sintesi, il Tribunale ha accolto l'opposizione per non aver fornito Parte_1
la prova “della sussistenza di un accordo tra e per il nolo a freddo CP_1 Pt_1
di automezzi da utilizzare presso il cantiere di Crema e la loro fornitura”.
Ha, nello specifico, rilevato che i contratti di nolo a freddo prodotti in sede monitoria non recano alcuna sottoscrizione da parte della e che CP_1
nessuno dei testi escussi “ ha saputo riferire specificamente di quali automezzi si trattasse e se, in particolare, vi fossero stati accordi tra i titolari delle due imprese in merito al predetto utilizzo. Non solo, nessun teste ha saputo identificare con certezza gli automezzi di presenti nel cantiere di Crema, in modo da poter CP_2
operare un confronto con quelli indicati dalla convenuta opposta nella fattura in contestazione e oggetto del preteso contratto di nolo a freddo”.
Ha poi rilevato che la documentazione acquisita in originale dalla società appaltatrice NA ET GA in seguito all'ordine di esibizione “non consente di determinare con sufficiente grado di certezza se e in quale periodo gli automezzi ivi riportati fossero presenti nel cantiere di Crema, per quanto tempo e a che titolo” e che “Al contrario, dall'esame di tali documenti, risulta che nessuno dei mezzi indicati da [trattore Scania Tg. CE490EC; autocarro cassonato Tg. Pt_1
CE356TB; autocarro cassonato Tg. BB720ES; matricola Parte_2
917609007; matricola C000021665; Genset Parte_2 Parte_2
matricola 2402215; impianto di sabbiatrice completo Tg. SA004884; Panda 4x4
Tg. DF841CH; autocarro Gru Tg. DB393SF; mini escavatore modello
TAKEUCHITB175, matricola 17516388] sia stato presente nel cantiere di Crema nel periodo in questione (luglio – dicembre 2017)”.
pagina 5 di 10 Da ultimo ha poi rilevato che da “tale documentazione, ed in particolare dai DDT datati 24.07.2017, 25.07.2017 e 6.10.2017, risulta esclusivamente che CP_1
aveva trasportato merce presso il cantiere mediante l'autocarro GRU Tg.
DB393SF di proprietà di . Pt_1
Tale circostanza, tuttavia, non può ritenersi per sé sola idonea a dimostrare che tra le parti fosse intercorso un contratto di nolo a freddo con riguardo a tale automezzo, e a tutti gli altri indicati dalla convenuta opposta, tale da fondare la pretesa creditoria della stessa, per un importo di oltre €100.000,00”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado;
si è costituita CP_1
che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
[...]
Con provvedimento del 24 gennaio 2025, la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice.
All'udienza del 25 febbraio 2025 il Consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 1 luglio 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
All'udienza del 1 luglio 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha interposto appello, deducendo con un primo motivo “ errori sul Parte_1
fatto-errata valutazione delle prove” per il fatto di aver il Tribunale ritenuto che non fosse stata data la prova del credito vantato quando, invece, dalla documentazione versata in atti (documenti di trasporto della NA ET GA, copie dei dischi del cronotachigrafo del Trattore Scania tg. CE490EC e giornali di lavoro relativi a ciascun dipendente forniti da e assunti dalla Parte_1
per l'utilizzo dei mezzi noleggiati) era stata dimostrata in modo certo ed CP_1
inequivoca la presenza dei mezzi noleggiati sul cantiere della con Controparte_1
pagina 6 di 10 un secondo motivo “ erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali” per il fatto di aver il Tribunale ritenuto che nessuno dei testi escussi avesse saputo identificare con certezza gli automezzi di quando, invece, il teste Parte_1
ha dichiarato di fare il saldatore, di aver usato la saldatrice Testimone_1 Pt_2
e ha dichiarato che c'era la Panda 4X4, l'escavatore e l'autocarro cassonato, mentre il teste ha dichiarato di aver usato la saldatrice;
con un terzo motivo Tes_2
“ erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali in esame congiunto” per il fatto di aver il Tribunale ritenuto che non fosse stata provata l'esistenza tra le parti di un contratto di nolo a freddo tale da fondare la pretesa creditoria per un importo di oltre euro 100.000,00 quando, invece, l'esistenza di tale accordo risultava dimostrato con il pagamento della fattura n. 18 dell'11 agosto 2017 dell'importo di euro 6.100,00 con cui la aveva richiesto il pagamento Parte_1
di “ fattura in acconto su contratto di nolo a freddo nostra attrezzatura ed automezzi cantiere di crema”.
Ritiene la Corte che i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati stante la stretta connessione, non possano essere accolti e che vada, quindi, confermata la sentenza impugnata, non avendo l'appellante fornito alcun elemento idoneo a superare le argomentazioni del Tribunale.
La sentenza impugnata ha per vero fatto corretta applicazione dei criteri che regolano l'onere della prova, riscontrando in concreto che non ha Parte_1
assolto all'onere della prova su di lei gravante, non avendo dimostrato la sussistenza di un accordo contrattuale con la avente ad oggetto il Controparte_1
noleggio di determinati beni, per un determinato periodo e a fronte di un determinato corrispettivo.
Nel caso di specie, premesso che la fattura azionata è stata immediatamente contestata da e che non risulta essere stato sottoscritto tra le parti Controparte_1
alcun contratto, l'appellante sostiene che la documentazione in atti dimostrerebbe, comunque, l'intervenuto accordo.
pagina 7 di 10 La tesi non coglie nel segno.
Manca, infatti, la prova della consegna dei mezzi, mancanza evidenziata dall'assenza di bolle o verbali di consegna.
Ed, infatti, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, i DDT prodotti e datati 24.07.2017, 25.07.2017 e 6.10.2017, dimostrano esclusivamente che aveva trasportato merce presso il cantiere mediante l'autocarro GRU Tg. CP_1
DB393SF di proprietà di , ma non consentono di dimostrare che tra le parti Pt_1
fosse intercorso un contratto di nolo a freddo con riguardo a tale automezzo.
Al contrario, come già correttamente valutato dal Tribunale, dal loro esame risulta che nessuno dei mezzi indicati da [trattore Scania Tg. CE490EC; Pt_1
autocarro cassonato Tg. CE356TB; autocarro cassonato Tg. BB720ES;
matricola 917609007; matricola Parte_2 Parte_2
C000021665; Genset matricola 2402215; impianto di sabbiatrice Parte_2
completo Tg. SA004884; Panda 4x4 Tg. DF841CH; autocarro Gru Tg.
DB393SF; mini escavatore modello TAKEUCHITB175, matricola 17516388] sia stato presente nel cantiere di Crema nel periodo in questione (luglio – dicembre
2017)”.
Irrilevante poi ai fini della presente decisione risulta la documentazione prodotta in atti e relativa alla presenza in cantiere di personale dato da e assunto Parte_1
dalla in quanto inidonea a dimostrare la conclusione di un contratto Controparte_1
a nolo a freddo con riguardo ai mezzi indicati nella fattura azionata.
Sostiene poi che la prova dell'intervenuto accordo risiederebbe nella Parte_1
fattura n. 18 dell'11 agosto 2007 dell'importo di euro 6.100,00 pacificamente pagata e recante dicitura “fattura in acconto su contratto di nolo a freddo nostra attrezzatura ed automezzi cantiere di Crema” .
Sul punto, tuttavia, risulta documentato come abbia effettuato il Controparte_1
pagamento di una fattura che faceva riferimento a “lavori eseguiti”.
pagina 8 di 10 Da ultimo correttamente il Tribunale ha rilevato l'inidoneità delle deposizioni rese dai testi, atteso che, pur avendo confermato di essere stati presenti sul cantiere di in determinati periodi compresi tra luglio e dicembre 2017 Controparte_3
e di aver utilizzato alcuni mezzi, nessuno di loro ha saputo riferire specificamente di quali automezzi si trattasse e quali accordi fossero intervenuti tra le parti in merito al predetto utilizzo.
In conclusione, quindi, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di parte appellante a rifondere a le spese di lite del presente grado. Controparte_1
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(da €. 52.001 a €.260.000,00) in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria) in complessivi € 12.154,00 di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva
e c.p.a. come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. Parte_1
633/2024, pubblicata il 04/09/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
pagina 9 di 10 2) condanna a rifondere in favore di le spese di lite Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in complessivi €. 12.154,00, oltre rimborso spese generali,
Iva e c.p.a. come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso, in Milano il 7 luglio 2025.
Il Presidente rel.
Dott. Elena Mara Grazioli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Elena Mara Grazioli Presidente rel.
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. Alessandra Del Corvo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 163/171
ROMA, con il patrocinio dell'Avv. FIORELLA MICHELE (C.F.
) ed elettivamente domiciliata in Via Gorizia, 1 86100 C.F._1
AM presso il suo Studio giusta delega in atti;
-APPELLANTE CONTRO (C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede legale in VIA TOGLIATTI N.21 CODOGNO, con il patrocinio dell'Avv. CROCE LUIGI (C.F. ), C.F._2
elettivamente domiciliata in Via F. Cavallotti n. 43 26845 Codogno presso il suo
Studio, giusta delega in atti;
-APPELLATA- pagina 1 di 10 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 633/2024, pubblicata il 04/09/2024, in materia di “Noleggio”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
L'appellante si riporta all'atto di appello, chiedendone l'integrale accoglimento.
Impugna ogni avverso dedotto e la comparsa di costituzione e risposta dell'appellata concludendo per l'accoglimento dell'appello, la Controparte_1
conferma del Decreto Ingiuntivo opposto, con condanna della al Controparte_1
pagamento del corrispettivo del contratto di noto a freddo, pari ad € 118.874,00 oltre oneri, interessi e svalutazione o/e la somma maggiore o minore ritenuta provata o/e di giustizia, oltre alla condanna della al pagamento Controparte_1
delle spese tutte del doppio grado, oltre spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
Per Controparte_1
Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa e contraria istanza disattesa, rigettare l'appello proposto da e confermare la sentenza del Tribunale Parte_1
di Lodi n. 633/2024 in ogni sua parte, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si oppone alle istanze istruttorie dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 346/2018 del 4.04.2018, con il quale il Tribunale di Lodi le ha ingiunto di pagare in favore di la somma Parte_1
di € 111.874,00, oltre agli interessi come da domanda e alle spese di ingiunzione per il mancato pagamento della fattura n. 2 del 7 febbraio 2018 per la fornitura/nolo a freddo nel cantiere di Crema di:
- un trattore Scania Tg. CE490EC; pagina 2 di 10 - un autocarro cassonato Tg. CE356TB;
- un autocarro cassonato Tg. BB720ES;
- una motosaldatrice Mosa matricola 917609007;
- una motosaldatrice Mosa matricola C000021665;
- una motosaldatrice Genset matricola 2402215;
- un impianto di sabbiatrice completo Tg. SA004884;
- una Panda 4x4 Tg. DF841CH;
- un autocarro Gru Tg. DB393SF;
- un mini escavatore modello TAKEUCHITB175, matricola 17516388
A fondamento della propria domanda, ha dedotto che: CP_1
- nel periodo agosto – dicembre 2017 (ed ancora per alcuni mesi Controparte_1
del 2018) era impegnata, in qualità di stazione appaltante di NA ET GA per dei lavori di potenziamento della rete di Crema.
- si metteva in contatto con alla quale intendeva Controparte_1 Parte_1
subappaltare una parte di alcune lavorazioni (sabbiatura e fasciatura).
- in data 11 agosto 2017 trasmetteva propria fattura n. 18 per “lavori Parte_1
eseguiti presso Vs. cantiere di Crema potenziamento allacciamento comune di
Crema anticipo”.
- Con mail del 12 agosto 2017 con riferimento alla predetta fattura, Controparte_1
chiedeva a . la trasmissione del DURC e certificazione attestante la Pt_1 CP_1
regolarità dei versamenti iva ed, in attesa di riceverla, provvedeva al pagamento il 16 agosto 2017.
- Successivamente, ossia in data 05 settembre 2017, trasmetteva a Parte_1
un'altra fattura n. 18 con la medesima data della precedente Controparte_1
modificandone unilateralmente l'oggetto indicando “contratto di nolo a freddo” in realtà mai concluso, nè stipulato tra le parti ed accompagnata da una mail che diceva “in allegato la fattura corretta”.
- afferma (pag. 2/3 del ricorso) che pagando la fattura, Parte_1 Controparte_1
implicitamente riconosceva l'esistenza di un contratto di nolo ma, in realtà,
pagina 3 di 10 effettuò il pagamento di una fattura (poi unilateralmente modificata Controparte_1
da ) che faceva riferimento ad un acconto per i “lavori eseguiti”. Pt_1
- Nei mesi successivi, poi, veniva integralmente saldata per le Parte_1
lavorazioni eseguite e concordate.
- Nessun contratto di noleggio è mai stato concluso tra le parti. I contratti di nolo prodotti dalla non sono mai stati ricevuti (né tantomeno accettati) dalla Parte_1
e, infatti, non riportano la sua sottoscrizione. Controparte_1
- In ogni caso, poi, gli automezzi elencati nei contratti mai sono stati posti nella disponibilità di come risulta dall'assenza di bolle o verbali di Controparte_1
consegna.
- fra l'altro, sul cantiere utilizzava mezzi propri e mezzi noleggiati Controparte_1
presso ditte di noleggio autorizzate (vedasi allegate fatture noleggio Morini per automezzi ed escavatori e fattura macchine per la saldatrice). Per_1
Nel giudizio così radicato si è costituita chiedendo il rigetto Parte_1
dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e, deducendo in particolare che su richiesta di era stato concluso un contratto di nolo a freddo;
Controparte_1
che aveva richiesto altresì la presenza di personale qualificato Controparte_1
presso detto cantiere, che veniva pertanto mandato da e poi assunto Parte_1
dall'odierna opponente.
Tali circostanze sono provate dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, relativa appunto alla messa a disposizione di personale e mezzi per presso Controparte_1
il cantiere di Crema, oltre che dai documenti della stazione appaltante NA ET
GA e dai dischi del cronotachigrafo di uno degli automezzi (trattore Scania), da cui risulta la sua presenza presso il cantiere nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. ed espletata la fase istruttoria, il Tribunale di Lodi con sentenza n. 633/2024, pubblicata il 04/09/2024 così statuiva:
pagina 4 di 10 “ 1) accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il CP_1
decreto ingiuntivo n. 346/2018 emesso dal Tribunale di Lodi;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in €406,50 esborsi, €13.903,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre CPA e IVA come per legge”.
In sintesi, il Tribunale ha accolto l'opposizione per non aver fornito Parte_1
la prova “della sussistenza di un accordo tra e per il nolo a freddo CP_1 Pt_1
di automezzi da utilizzare presso il cantiere di Crema e la loro fornitura”.
Ha, nello specifico, rilevato che i contratti di nolo a freddo prodotti in sede monitoria non recano alcuna sottoscrizione da parte della e che CP_1
nessuno dei testi escussi “ ha saputo riferire specificamente di quali automezzi si trattasse e se, in particolare, vi fossero stati accordi tra i titolari delle due imprese in merito al predetto utilizzo. Non solo, nessun teste ha saputo identificare con certezza gli automezzi di presenti nel cantiere di Crema, in modo da poter CP_2
operare un confronto con quelli indicati dalla convenuta opposta nella fattura in contestazione e oggetto del preteso contratto di nolo a freddo”.
Ha poi rilevato che la documentazione acquisita in originale dalla società appaltatrice NA ET GA in seguito all'ordine di esibizione “non consente di determinare con sufficiente grado di certezza se e in quale periodo gli automezzi ivi riportati fossero presenti nel cantiere di Crema, per quanto tempo e a che titolo” e che “Al contrario, dall'esame di tali documenti, risulta che nessuno dei mezzi indicati da [trattore Scania Tg. CE490EC; autocarro cassonato Tg. Pt_1
CE356TB; autocarro cassonato Tg. BB720ES; matricola Parte_2
917609007; matricola C000021665; Genset Parte_2 Parte_2
matricola 2402215; impianto di sabbiatrice completo Tg. SA004884; Panda 4x4
Tg. DF841CH; autocarro Gru Tg. DB393SF; mini escavatore modello
TAKEUCHITB175, matricola 17516388] sia stato presente nel cantiere di Crema nel periodo in questione (luglio – dicembre 2017)”.
pagina 5 di 10 Da ultimo ha poi rilevato che da “tale documentazione, ed in particolare dai DDT datati 24.07.2017, 25.07.2017 e 6.10.2017, risulta esclusivamente che CP_1
aveva trasportato merce presso il cantiere mediante l'autocarro GRU Tg.
DB393SF di proprietà di . Pt_1
Tale circostanza, tuttavia, non può ritenersi per sé sola idonea a dimostrare che tra le parti fosse intercorso un contratto di nolo a freddo con riguardo a tale automezzo, e a tutti gli altri indicati dalla convenuta opposta, tale da fondare la pretesa creditoria della stessa, per un importo di oltre €100.000,00”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado;
si è costituita CP_1
che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
[...]
Con provvedimento del 24 gennaio 2025, la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice.
All'udienza del 25 febbraio 2025 il Consigliere istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 1 luglio 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
All'udienza del 1 luglio 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha interposto appello, deducendo con un primo motivo “ errori sul Parte_1
fatto-errata valutazione delle prove” per il fatto di aver il Tribunale ritenuto che non fosse stata data la prova del credito vantato quando, invece, dalla documentazione versata in atti (documenti di trasporto della NA ET GA, copie dei dischi del cronotachigrafo del Trattore Scania tg. CE490EC e giornali di lavoro relativi a ciascun dipendente forniti da e assunti dalla Parte_1
per l'utilizzo dei mezzi noleggiati) era stata dimostrata in modo certo ed CP_1
inequivoca la presenza dei mezzi noleggiati sul cantiere della con Controparte_1
pagina 6 di 10 un secondo motivo “ erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali” per il fatto di aver il Tribunale ritenuto che nessuno dei testi escussi avesse saputo identificare con certezza gli automezzi di quando, invece, il teste Parte_1
ha dichiarato di fare il saldatore, di aver usato la saldatrice Testimone_1 Pt_2
e ha dichiarato che c'era la Panda 4X4, l'escavatore e l'autocarro cassonato, mentre il teste ha dichiarato di aver usato la saldatrice;
con un terzo motivo Tes_2
“ erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali in esame congiunto” per il fatto di aver il Tribunale ritenuto che non fosse stata provata l'esistenza tra le parti di un contratto di nolo a freddo tale da fondare la pretesa creditoria per un importo di oltre euro 100.000,00 quando, invece, l'esistenza di tale accordo risultava dimostrato con il pagamento della fattura n. 18 dell'11 agosto 2017 dell'importo di euro 6.100,00 con cui la aveva richiesto il pagamento Parte_1
di “ fattura in acconto su contratto di nolo a freddo nostra attrezzatura ed automezzi cantiere di crema”.
Ritiene la Corte che i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati stante la stretta connessione, non possano essere accolti e che vada, quindi, confermata la sentenza impugnata, non avendo l'appellante fornito alcun elemento idoneo a superare le argomentazioni del Tribunale.
La sentenza impugnata ha per vero fatto corretta applicazione dei criteri che regolano l'onere della prova, riscontrando in concreto che non ha Parte_1
assolto all'onere della prova su di lei gravante, non avendo dimostrato la sussistenza di un accordo contrattuale con la avente ad oggetto il Controparte_1
noleggio di determinati beni, per un determinato periodo e a fronte di un determinato corrispettivo.
Nel caso di specie, premesso che la fattura azionata è stata immediatamente contestata da e che non risulta essere stato sottoscritto tra le parti Controparte_1
alcun contratto, l'appellante sostiene che la documentazione in atti dimostrerebbe, comunque, l'intervenuto accordo.
pagina 7 di 10 La tesi non coglie nel segno.
Manca, infatti, la prova della consegna dei mezzi, mancanza evidenziata dall'assenza di bolle o verbali di consegna.
Ed, infatti, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, i DDT prodotti e datati 24.07.2017, 25.07.2017 e 6.10.2017, dimostrano esclusivamente che aveva trasportato merce presso il cantiere mediante l'autocarro GRU Tg. CP_1
DB393SF di proprietà di , ma non consentono di dimostrare che tra le parti Pt_1
fosse intercorso un contratto di nolo a freddo con riguardo a tale automezzo.
Al contrario, come già correttamente valutato dal Tribunale, dal loro esame risulta che nessuno dei mezzi indicati da [trattore Scania Tg. CE490EC; Pt_1
autocarro cassonato Tg. CE356TB; autocarro cassonato Tg. BB720ES;
matricola 917609007; matricola Parte_2 Parte_2
C000021665; Genset matricola 2402215; impianto di sabbiatrice Parte_2
completo Tg. SA004884; Panda 4x4 Tg. DF841CH; autocarro Gru Tg.
DB393SF; mini escavatore modello TAKEUCHITB175, matricola 17516388] sia stato presente nel cantiere di Crema nel periodo in questione (luglio – dicembre
2017)”.
Irrilevante poi ai fini della presente decisione risulta la documentazione prodotta in atti e relativa alla presenza in cantiere di personale dato da e assunto Parte_1
dalla in quanto inidonea a dimostrare la conclusione di un contratto Controparte_1
a nolo a freddo con riguardo ai mezzi indicati nella fattura azionata.
Sostiene poi che la prova dell'intervenuto accordo risiederebbe nella Parte_1
fattura n. 18 dell'11 agosto 2007 dell'importo di euro 6.100,00 pacificamente pagata e recante dicitura “fattura in acconto su contratto di nolo a freddo nostra attrezzatura ed automezzi cantiere di Crema” .
Sul punto, tuttavia, risulta documentato come abbia effettuato il Controparte_1
pagamento di una fattura che faceva riferimento a “lavori eseguiti”.
pagina 8 di 10 Da ultimo correttamente il Tribunale ha rilevato l'inidoneità delle deposizioni rese dai testi, atteso che, pur avendo confermato di essere stati presenti sul cantiere di in determinati periodi compresi tra luglio e dicembre 2017 Controparte_3
e di aver utilizzato alcuni mezzi, nessuno di loro ha saputo riferire specificamente di quali automezzi si trattasse e quali accordi fossero intervenuti tra le parti in merito al predetto utilizzo.
In conclusione, quindi, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di parte appellante a rifondere a le spese di lite del presente grado. Controparte_1
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(da €. 52.001 a €.260.000,00) in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria) in complessivi € 12.154,00 di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva
e c.p.a. come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. Parte_1
633/2024, pubblicata il 04/09/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
pagina 9 di 10 2) condanna a rifondere in favore di le spese di lite Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in complessivi €. 12.154,00, oltre rimborso spese generali,
Iva e c.p.a. come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso, in Milano il 7 luglio 2025.
Il Presidente rel.
Dott. Elena Mara Grazioli
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