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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 3248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3248 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 39955/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 13/11/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 07/08/1997 a MILANO (MI)
Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA UNICA BOLGIANO N.7/E 20097 SAN DONATO MILANESE provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela BRUNO presso il cui studio in San donato Milanese Via
Pertini n. 14 ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di
2) Parte_2
Nata il 27/05/1991 a VIZZOLO PREDABISSI (MI)
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]9 20133 MILANO MI
Parte convenuta contumace con i seguenti figli: nata il [...], riconosciuta da entrambi i genitori Per_1 rappresentata dal curatore speciale Avv. Cristina Dal Maso
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: RICORSO PER LA MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL
MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 10.04.2025 Il difensore di parte attrice dichiara: insisto per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione dal 2017 al 2018 e dalla loro unione é in data 1.02.2018 è nata inizialmente riconosciuta dalla sola madre e, successivamente, in data 09.03.2018 anche Per_1 dal padre.
L'esercizio della responsabilità genitoriale sulla piccola è stato regolamentata per la prima Per_1 volta dal Tribunale per i minorenni di Milano che, con decreto del 13.09.2021 a definizione del procedimento 341/2018 RGE, ha disposto l'affido della minore all'Ente conferendo ai SS gli incarichi indicati nel provvedimento citato a sostegno dell'intero nucleo.
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 12.11.2024 ha chiesto Parte_1 la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in particolare formulando richiesta di affido a sé della minore e di determinazione del contributo paterno nel mantenimento della stessa, chiedendo altresì che gli incontri padre/figlia avvengano in modalità osservata e protetta.
Il Giudice Delegato con decreto del 19.11.2024 ha richiesto ai SS del Comune di San donato milanese, ente affidatario della minore, di trasmettere una relazione di aggiornamento e ha altresì provveduto a nominare in favore di un curatore speciale, individuato nella persona dell'Avv. Per_1
Cristina dal Maso.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 10.04.2025, presenti la parte attrice, il di lei difensore e il curatore speciale della minore il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato atto che , nonostante la rituale notifica del ricorso Parte_2 introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Si è quindi proceduto all'esame della relazione trasmessa dai SS del comune di san Donato Milanese.
La parte attrice, il difensore e il curatore speciale hanno reso dichiarazioni da intendersi richiamate e trascritte.
Inviato ad interloquire sul punto, il difensore di parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie formulate in atti, attesa la mancata costituzione del convenuto e il contenuto della relazione dei SS.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Il Giudice, quindi, ritenuta la causa matura per la decisione ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale.
Il procuratore di parte attrice ha concluso come in epigrafe indicato.
La causa, trattenuta in decisione, è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 16.04.2025 ******* ritenuto
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
Da ultimo con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. Invero l'uomo non sente e non vede la figlia minore da oltre tre anni, non si è mai interessato della vita della stessa e neppure ha mai provveduto al di lei mantenimento.
La madre, al contrario, come risulta dalla relazione trasmessa dai SS del comune di san Donato
Milanese, ente affidatario della minore dal 2018, ha saputo negli anni collaborare in maniera proficua e fattiva con i SS, sfruttando al massimo le opportunità fornitele, sia dal punto di vista dell'autonomizzazione personale sia dal punto di vista dell'accrescimento e del consolidamento delle competenze genitoriali. Ad oggi secondo la valutazione dei SS che la seguono da Parte_3 anni, è idonea ad essere reintegrata nel pieno esercizio della responsabilità genitoriale, pur necessitando ancora- del tutto comprensibilmente attesa la difficile storia del nucleo famigliare e la giovane età della signora – di essere sostenuta sia dal punto di vista personale e psicologico, sia nel difficile mandato di accompagnare la minore nella rielaborazione della storia familiare.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo della minore alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale.
Le condizioni sopra indicate e in particolare il sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita della minore impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
A fronte del difficile vissuto del nucleo, connotato da violenza ed esperienze comunitarie nonché della difficoltà della donna nella gestione dell'ex compagno, l' organizzazione e scansione delle modalità di incontro padre figlia deve restare delegata ai SS del Comune di San Donato Milanese con la precisazione che la riattivazione del percorso in Spazio neutro è subordinato alla fattiva dimostrazione di volontà ed impegno del padre volto alla costruzione della relazione con la figlia nonché alla presa in carico dello stesso per l'avvio di ogni valutazione e supporto ritenuto necessario.
Le medesime considerazioni impongono inoltre di conferire ai SS citati l'espresso mandato di attivare in favore della madre un supporto o quantomeno un monitoraggio psicologica, proseguendo nel sostenere la donna anche con riferimento al percorso di autonomizzazione lavorativa nonché supportandola ad accompagnare la minore nella rielaborazione della storia familiare. che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi superflua anche vista l'età della stessa
Con riferimento al mantenimento della prole
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
Pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. attualmente percepisce il reddito di inclusione per € 260 mensili, sta effettuando i percorsi di formazione lavoro ed in procinto di iniziare uno stage. Percepisce in ragione del 100% l'assegno unico pari ad € 199 mensili. Vive insieme alla minore in un alloggio destinato a Servizi Abitativi Pubblici del
Comune di San Donato Milanese versando un canone di €.75,34 . Il padre: giovane uomo di 34 anni tenuto conto dell'età dello stesso e dell'assenza di documentazione che comprovi limitazioni, deve ritenersi che goda di piena capacità lavorativa;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino di 7 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in € 400 al mese importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il
5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida del Tribunale di Milano;
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
, nella contumacia di parte convenuta, a parziale modifica delle statuizioni di Parte_2 cui al decreto del 13.09.2021 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano a definizione del procedimento 341/2018 RGE , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. Affida nata il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà Persona_2 collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Dispone che il Servizio Sociale del Comune di SAN DONATO MILANESE ITALIA in collaborazione con le competenti ASST provveda a:
• organizzare e scandire le modalità di incontro padre/bambina in spazio neutro con modalità protetta ed osservata. L'avvio del percorso in Spazio neutro è subordinato alla fattiva dimostrazione di volontà ed impegno del padre volto alla costruzione della relazione con il figlio nonché alla presa in carico dello stesso per l'avvio di ogni valutazione e supporto ritenuto necessario;
• avviare in favore della madre un supporto o quantomeno un monitoraggio psicologica, proseguendo nel sostenere la donna anche con riferimento al percorso di autonomizzazione lavorativa nonché supportandola ad accompagnare la minore nella rielaborazione della storia familiare
• mantenere un 'attenta attività di monitoraggio sulla situazione del minore;
• segnalare eventuali situazioni di pregiudizio che impongano l'intervento del Tribunale a tutela del minore alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano;
3. Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Parte_2 mensilità di novembre 2024 , nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 400 mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica
ISTAT prima rivalutazione;
4. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle Parte_2 spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli
Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Dispone che l'assegno unico per la famiglia e ogni altra forma di contribuzione pubblica comunque denominata erogata in favore della minore vengano percepiti per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
6. Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi anche ai SS del Comune di SAN DONATO MILANESE ITALIA
Così deciso in Milano, il 16.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 13/11/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 07/08/1997 a MILANO (MI)
Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA UNICA BOLGIANO N.7/E 20097 SAN DONATO MILANESE provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela BRUNO presso il cui studio in San donato Milanese Via
Pertini n. 14 ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di
2) Parte_2
Nata il 27/05/1991 a VIZZOLO PREDABISSI (MI)
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]9 20133 MILANO MI
Parte convenuta contumace con i seguenti figli: nata il [...], riconosciuta da entrambi i genitori Per_1 rappresentata dal curatore speciale Avv. Cristina Dal Maso
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: RICORSO PER LA MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL
MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 10.04.2025 Il difensore di parte attrice dichiara: insisto per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione dal 2017 al 2018 e dalla loro unione é in data 1.02.2018 è nata inizialmente riconosciuta dalla sola madre e, successivamente, in data 09.03.2018 anche Per_1 dal padre.
L'esercizio della responsabilità genitoriale sulla piccola è stato regolamentata per la prima Per_1 volta dal Tribunale per i minorenni di Milano che, con decreto del 13.09.2021 a definizione del procedimento 341/2018 RGE, ha disposto l'affido della minore all'Ente conferendo ai SS gli incarichi indicati nel provvedimento citato a sostegno dell'intero nucleo.
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 12.11.2024 ha chiesto Parte_1 la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in particolare formulando richiesta di affido a sé della minore e di determinazione del contributo paterno nel mantenimento della stessa, chiedendo altresì che gli incontri padre/figlia avvengano in modalità osservata e protetta.
Il Giudice Delegato con decreto del 19.11.2024 ha richiesto ai SS del Comune di San donato milanese, ente affidatario della minore, di trasmettere una relazione di aggiornamento e ha altresì provveduto a nominare in favore di un curatore speciale, individuato nella persona dell'Avv. Per_1
Cristina dal Maso.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 10.04.2025, presenti la parte attrice, il di lei difensore e il curatore speciale della minore il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato atto che , nonostante la rituale notifica del ricorso Parte_2 introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Si è quindi proceduto all'esame della relazione trasmessa dai SS del comune di san Donato Milanese.
La parte attrice, il difensore e il curatore speciale hanno reso dichiarazioni da intendersi richiamate e trascritte.
Inviato ad interloquire sul punto, il difensore di parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie formulate in atti, attesa la mancata costituzione del convenuto e il contenuto della relazione dei SS.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Il Giudice, quindi, ritenuta la causa matura per la decisione ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale.
Il procuratore di parte attrice ha concluso come in epigrafe indicato.
La causa, trattenuta in decisione, è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 16.04.2025 ******* ritenuto
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
Da ultimo con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. Invero l'uomo non sente e non vede la figlia minore da oltre tre anni, non si è mai interessato della vita della stessa e neppure ha mai provveduto al di lei mantenimento.
La madre, al contrario, come risulta dalla relazione trasmessa dai SS del comune di san Donato
Milanese, ente affidatario della minore dal 2018, ha saputo negli anni collaborare in maniera proficua e fattiva con i SS, sfruttando al massimo le opportunità fornitele, sia dal punto di vista dell'autonomizzazione personale sia dal punto di vista dell'accrescimento e del consolidamento delle competenze genitoriali. Ad oggi secondo la valutazione dei SS che la seguono da Parte_3 anni, è idonea ad essere reintegrata nel pieno esercizio della responsabilità genitoriale, pur necessitando ancora- del tutto comprensibilmente attesa la difficile storia del nucleo famigliare e la giovane età della signora – di essere sostenuta sia dal punto di vista personale e psicologico, sia nel difficile mandato di accompagnare la minore nella rielaborazione della storia familiare.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo della minore alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale.
Le condizioni sopra indicate e in particolare il sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita della minore impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
A fronte del difficile vissuto del nucleo, connotato da violenza ed esperienze comunitarie nonché della difficoltà della donna nella gestione dell'ex compagno, l' organizzazione e scansione delle modalità di incontro padre figlia deve restare delegata ai SS del Comune di San Donato Milanese con la precisazione che la riattivazione del percorso in Spazio neutro è subordinato alla fattiva dimostrazione di volontà ed impegno del padre volto alla costruzione della relazione con la figlia nonché alla presa in carico dello stesso per l'avvio di ogni valutazione e supporto ritenuto necessario.
Le medesime considerazioni impongono inoltre di conferire ai SS citati l'espresso mandato di attivare in favore della madre un supporto o quantomeno un monitoraggio psicologica, proseguendo nel sostenere la donna anche con riferimento al percorso di autonomizzazione lavorativa nonché supportandola ad accompagnare la minore nella rielaborazione della storia familiare. che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi superflua anche vista l'età della stessa
Con riferimento al mantenimento della prole
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
Pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. attualmente percepisce il reddito di inclusione per € 260 mensili, sta effettuando i percorsi di formazione lavoro ed in procinto di iniziare uno stage. Percepisce in ragione del 100% l'assegno unico pari ad € 199 mensili. Vive insieme alla minore in un alloggio destinato a Servizi Abitativi Pubblici del
Comune di San Donato Milanese versando un canone di €.75,34 . Il padre: giovane uomo di 34 anni tenuto conto dell'età dello stesso e dell'assenza di documentazione che comprovi limitazioni, deve ritenersi che goda di piena capacità lavorativa;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino di 7 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in € 400 al mese importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il
5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida del Tribunale di Milano;
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
, nella contumacia di parte convenuta, a parziale modifica delle statuizioni di Parte_2 cui al decreto del 13.09.2021 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano a definizione del procedimento 341/2018 RGE , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. Affida nata il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà Persona_2 collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Dispone che il Servizio Sociale del Comune di SAN DONATO MILANESE ITALIA in collaborazione con le competenti ASST provveda a:
• organizzare e scandire le modalità di incontro padre/bambina in spazio neutro con modalità protetta ed osservata. L'avvio del percorso in Spazio neutro è subordinato alla fattiva dimostrazione di volontà ed impegno del padre volto alla costruzione della relazione con il figlio nonché alla presa in carico dello stesso per l'avvio di ogni valutazione e supporto ritenuto necessario;
• avviare in favore della madre un supporto o quantomeno un monitoraggio psicologica, proseguendo nel sostenere la donna anche con riferimento al percorso di autonomizzazione lavorativa nonché supportandola ad accompagnare la minore nella rielaborazione della storia familiare
• mantenere un 'attenta attività di monitoraggio sulla situazione del minore;
• segnalare eventuali situazioni di pregiudizio che impongano l'intervento del Tribunale a tutela del minore alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano;
3. Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Parte_2 mensilità di novembre 2024 , nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 400 mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica
ISTAT prima rivalutazione;
4. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle Parte_2 spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli
Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Dispone che l'assegno unico per la famiglia e ogni altra forma di contribuzione pubblica comunque denominata erogata in favore della minore vengano percepiti per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
6. Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi anche ai SS del Comune di SAN DONATO MILANESE ITALIA
Così deciso in Milano, il 16.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato