Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/1988, n. 2359
CASS
Sentenza 9 marzo 1988

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Quando l'inammissibilità per difetto di interesse dell'intervento spiegato in primo grado e non dichiarata dal giudice d'appello viene rilevata dalla Cassazione, la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto senza rinvio unitamente a quella di primo grado (dello stesso tenore), con la conseguente necessità di pronunciare sulle spese di tutto il giudizio a norma dell'art. 385 cod. proc. civ.. ( V 2591/72, mass n 360123; ( Conf 991/72, mass n 357296).*

Le Disposizioni sull'impresa familiare di cui all'art. 230 bis cod. civ., introdotto dalla legge 19 maggio 1975 n. 151 (riforma del diritto di famiglia), non sono invocabili con riguardo ad un immobile che sia stato costruito, con l'apporto dei componenti di un nucleo familiare, prima dell'entrata in vigore della citata legge, restando a tal fine ininfluenti le successive vicende inerenti al godimento di fatto del bene medesimo.*

Con riguardo ad un immobile, ad uso non agricolo, acquistato da uno soltanto dei componenti di un nucleo familiare, la domanda di divisione in natura, proposta da altro componente di detto nucleo, sulla base della deduzione che il bene sia oggetto di comunione tacita familiare (nella disciplina previgente alla riforma del diritto di famiglia), postula che il bene stesso sia stato formalmente trasferito alla comunione da parte di quell'intestatario, atteso che, in difetto, l'eventuale inosservanza di un Obbligo di trasferimento può giustificare una pretesa di risarcimento del danno, non l'Azione divisoria.*

Poiché l'intervento adesivo dipendente a norma dell'art. 107 secondo comma cod. proc. civ. è giustificato dall'interesse non di mero fatto, ma giuridico della parte interveniente ad evitare che nella propria sfera giuridica si producano gli effetti riflessi dannosi del giudicato, è inammissibile l'intervento di un terzo per sostenere le ragioni del convenuto in un giudizio di divisione, per la possibilità di un futuro arricchimento per effetto di una eventuale futura donazione o successione avente ad oggetto il patrimonio della parte adiuvata, concretandosi tale possibilità in un mero interesse di fatto sfornito di tutela. Ne' l'intervento può ammettersi sotto il profilo della conservazione del vantaggio immediato consistente nella disponibilità di uno dei beni sui quali l'attore vanta un diritto di comunione, ove il terzo interveniente neppure alleghi un titolo giuridico al godimento di detto bene. ( V 2575/83, mass n 427444; ( V 6478/81, mass n 417309; ( V 5321/81, mass n 416069).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/1988, n. 2359
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2359
    Data del deposito : 9 marzo 1988

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