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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/10/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Crucitti Maria Luisa Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 81.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.03.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], c.f. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Alba (c.f. C.F._1
) giusta procura depositata unitamente ad atto di costituzione depositato C.F._2 il 24.07.2024, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Locri Via Sibari n.
18, PEC Email_1
- Appellante-
Contro
(c.f. ); CP_1 C.F._3
(c.f. ); Controparte_2 C.F._4
(c.f. ); CP_3 C.F._5
(c.f. ); CP_4 C.F._6
- Appellati contumaci -
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 888/2018 del Tribunale di Locri, depositata in data 20.06.2018, pronunciata nel giudizio N. R.G. 1186/2017.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.03.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., parte appellante concludeva insistendo “per l'accoglimento delle conclusioni, così come rassegnate nel proprio atto di gravame - alle quali del pari si riporta integralmente -, con vittoria di spese e compensi
1 di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in maniera sintetica in relazione allo svolgimento del processo di primo grado in conformità all'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 16 bis comma IX- octies d.l. 179/2012, richiamandosi gli atti di causa per quanto in essi più ampiamente contenuto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Locri (proprietario del bene per 5/9), nonché , CP_1 Controparte_2 CP_3
e (eredi di proprietario del bene per 4/9), chiedendo
[...] CP_4 Persona_1 volersi “dichiarare in capo all'attrice , nata a [...] il [...], e ivi residente Parte_1 in via Matteotti n. 10 –Cod. Fisc. l'intervenuto acquisto per usucapione C.F._7 ex art. 1158 cc, in virtù di possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre vent'anni, dell'immobile sito in Siderno, alla via Matteotti, distinto n Catasto Fabbricati di detto Comune al Figlio di mappa 32 particelle 217 sub 2 e 219 sub 2, cat. A/2, cl 1, vani 6,5, rendita € 386,05, con annesso vano scala (particella 555, foglio 32, bene comune non censibile); - ordinare alla
Conservatoria dei Registri immobiliari di Reggio Calabria di trascrivere l'emananda sentenza, esonerandola da ogni responsabilità; - il tutto con vittoria di spese diritti e onorari di causa in caso di opposizione”, esponendo di aver posseduto il bene da oltre vent'anni in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, per cui era intervenuta l'usucapione immobiliare ultraventennale.
Le parti convenute rimanevano contumaci.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione dei testi e Testimone_1
nonché decisa all'esito di precisazione delle conclusioni e contestuale Testimone_2 discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Con sentenza oggetto del presente giudizio di impugnazione il giudice di prime cure rigettava la domanda non ritenendola provata.
In particolare, dopo aver proceduto alla ricostruzione in diritto della fattispecie e aver precisato che era stato documentalmente dimostrato che “ è la figlia di Parte_1 CP_5
(usufruttuaria dei beni oggetto di causa, deceduta in data 10.07.1996) e di
[...] [...]
(deceduto in data 07.10.1974) nonché sorella del convenuto e del defunto CP_4 CP_1
(entrambi proprietari degli immobili de quibus in ragione della quota, Persona_1 rispettivamente, di 5/9 e di 4/9); gli immobili oggetto di domanda, ubicati in Siderno, corso
Vittorio Emanuele n. 6/A, sono pervenuti agli intestatari formali in forza di testamento olografo del 07.10.1974 a ministero Notaio (Rep. n. 35270). Ebbene, in base alle stesse Per_2
2 allegazioni attoree, (classe 1934) abita presso gli immobili in contestazione fin Parte_1 dalla sua infanzia”, riteneva che l'attrice doveva qualificarsi come “detentrice qualificata” e che la stessa non aveva dimostrato di aver posto in essere alcun atto idoneo a supportare la
“interversione della detenzione in possesso”, chiarendo che “Di ciò parte attrice non ha fornito alcuna dimostrazione (la stessa, invero, non si è neanche in prova sul punto) né, tantomeno, ha allegato di aver mai compiuto un qualche atto specificamente e chiaramente diretto ad opporsi ai proprietari-possessori degli immobili (ad esempio, rifiuto di restituire il bene). Nel caso di specie, non avendo l'attrice dimostrato di essersi opposta all'altrui possesso con il compimento di attività che si siano manifestate all'esterno in un aperto ed obiettivo contrasto con l'altrui diritto, palesando in tal modo la sua intenzione chiara e inequivocabile di presentarsi come proprietario esclusivo, la domanda non può che essere rigettata, atteso il difetto di prova circa il perfezionamento della fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà”.
Avverso la indicata sentenza proponeva gravame ritenendola errata e viziata nella Parte_1 parte in cui è stata rigettata la domanda ed è stata statuita “la mancata interversione, da parte dell'odierna appellante, della detenzione qualificata in possesso” per errata valutazione del rapporto di fatto con il bene, rilevando che il possesso era stato esercitato e che poteva essere esercitato anche da soggetto minore.
Censurava, inoltre, la pronuncia per errata valutazione della non necessità dell'interversio possessionis, ritenendo: - che la dimostrazione della signoria sulla cosa era desumibile dall'inerzia totale dei convenuti;
- che doveva considerarsi la “lunga durata del rapporto tra
l'attrice e la casa, che abita da oltre 80 anni”; - che era stata posta in essere “un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui”; - che la sussistenza del corpus per un così ampio periodo esclude la necessità dell'animus possidendi;
- che la in qualità di coerede, non era tenuta a compiere un formale atto di interversione;
Pt_1
- che le prove acquisite avevano confermato il compimento di atti incompatibili con un diritto altrui e manifestato la volontà di possedere uti dominus.
Concludeva, quindi, chiedendo alla Corte di voler: - “riformare integralmente la sentenza n.
888/2018 del Tribunale di Locri, depositata in data 20.06.2018. Repert. n. 792/2018 del
25/06/2018, non notificata e per l'effetto: - dichiarare in capo all' attrice , nata a [...]
Sidero il 02.03.1934, e ivi residente in [...] -Cod. Fisc. , C.F._8
l'intervenuto acquisto per usucapione, ex art 1158 c.c., in virtù del possesso pubblico, pacifico
e continuato per oltre venti anni, dell'immobile ad uso abitativo sito in Siderno, alla via
Matteotti n.10, distinto il Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio di mappa 32 particelle
217 sub 2 c:219 sub 2, cat. A/2, cl 1, vani 6,5, rendita €-386,05, con annesso vano scala
3 (particella 555, foglio 32, bene comune non censibile); - ordinate alla Conservatoria dei
Registri immobiliari di Reggio Calabria di trascrivere l'emananda sentenza, esonerandola da ogni responsabilità; -- con vittoria di spese e competenze di lite dei due giudizi”.
Non si costituivano le parti appellate.
Con atto del 29.08.2022 si costituiva per l'appellante diverso difensore.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, per l'udienza del 04.04.2024, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la parte appellante depositava note di trattazione scritta e precisava le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
Con comparsa depositata il 24.07.2024 si costituiva per l'appellane ulteriore nuovo difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Attese le intervenute regolari notifiche e la mancata costituzione, deve dichiararsi la contumacia di , residente a [...] come da ricevuta di ritorno CP_1
n. 807 A in cui l'atto risulta ritirato in Ufficio Postale, di , residente a Siderno Controparte_2 in via Trento n. 32 c.a.p. 89048 e di , residente a [...] c.a.p CP_3
89048, come da ricevute del 23.01.2019, nonché di residente a [...]
Casilina 3L, int.11, c.a.p 00182, come da ricevuta di ritiro del 31.01.2019 in Ufficio Postale.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
In particolare il giudice di prime cure ha ricostruito la fattispecie giuridica ed ha ampiamente dedotto in relazione all'istituto della usucapione, alla necessaria sussistenza del possesso e dell'animus possidendi e, anche nel valutare il materiale istruttorio a disposizione, ha dato conto di una serie di circostanze che, pur deponendo univocamente per l'abitazione dell'appellante nell'immobile del quale è stato chiesto dichiararsi l'acquisto della proprietà a titolo originario, non sono state ritenute idonee a dimostrare il distinto requisito dell'animus possidendi né la presenza di un atto interversio possessionis rispetto alla iniziale detenzione qualificata.
I principi di diritto indicati in sentenza impugnata al fine di dar conto degli elementi costituitivi dell'acquisto per usucapione devono intendersi integralmente richiamati e trovano piena condivisione in quanto conformi a pacifica giurisprudenza, per cui il ragionamento fatto proprio dal giudice di prime cure non merita alcuna censura.
Parimenti, le valutazioni sulle emergenze istruttorie sono prive di errore essendo mancata la dimostrazione della manifestazione del dominio esclusivo sulla “res” e dell'interversio possessionis da parte dell'interessata attraverso una attività apertamente contrastante ed
4 inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, tale da indicare il mutamento da mera detentrice di un bene appartenente ai familiari a possessore uti dominus.
Tutti i motivi di censura proposti dall'appellante, quindi, sono infondati o rimasti indimostrati.
Invero, la nata nel 1934, ha richiesto l'acquisto dell'immobile sito in via Matteotti 10. Pt_1
La stessa risulta da certificato di residenza storico in atti essere residente in [...], ove risulta essersi trasferita nel 1991.
In parte della pronuncia di primo grado non oggetto di impugnazione, la risulta abitare Pt_1 nell'immobile di via Matteotti 10 da giovane età.
L'immobile in esame era già di proprietà del padre (deceduto nel 1974) ed è stato poi trasmesso per successione ai fratelli e l'appellante vi ha abitato con la madre, che ne aveva il diritto di usufrutto, sino al decesso di quest'ultima, avvenuto nel 1996, per poi continuare a vivervi da sola.
La non risulta essere comproprietaria dell'immobile, come asserito in appello. Pt_1
La questione, pertanto, verte preliminarmente in merito alla distinzione tra detenzione e possesso, in relazione alla quale ci si riporta alla sentenza gravata convenendosi nel ritenersi che l'appellante abbia abitato con i genitori inizialmente e poi sola con il consenso tacito dei familiari o per loro mera tolleranza, così risultando scevra da vizi la qualifica di detentrice del bene.
Sino al 1996, infatti, vi è pieno riconoscimento in atti della diversa proprietà del padre e del diritto di usufrutto della madre e non è emerso dall'istruttoria che in origine il potere di abitare nell'immobile sia stato esercitato dall'istante con l'intenzione di esserne la proprietaria, anzi gli indicati diversi diritti di proprietà ed usufrutto escludono l'“animus domini”.
È rimasto, quindi, indimostrato che sia stata la ad “ospitare” la madre. Pt_1
Infondato è, quindi, il motivo di gravame nella parte in cui si assume che l'appellante abbia sempre posseduto il bene uti dominus sin da giovane età, così non essendo necessaria una interversione, in quanto è mancata la prova dell'animus possidendi e della materiale corrispondente condotta, oltre che essere emersi i diversi e contrastanti diritti di proprietà del padre prima e di usufrutto della madre dopo come prima indicati.
Successivamente al decesso di quest'ultima non è stata provata l'intenzione di comportarsi come se fosse la proprietaria del bene in contrasto al diverso diritto di proprietà dei familiari e non sono emersi atti materiali idonei a manifestare in modo inequivocabile e riconoscibile al destinatario l'intenzione di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio e tali da supportare la domanda di acquisizione proposta.
5 Particolare rilievo, a tale proposito, è stato dato allo stretto legame di parentela esistente tra le parti del presente giudizio, così da presumersi l'esistenza di una ipotesi di detenzione tollerata che mal si concilia con il possesso utile per l'usucapione.
Inoltre, l'articolo 1141, comma 2, cod. civ. stabilisce che la detenzione può trasformarsi in possesso solo se il titolo viene “mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore”, elementi mancanti nel caso di specie.
Si rileva, altresì, che l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà (es. Cass., Sez. 2, 28 novembre 2013, n. 26641, Cass. 14/02/2017, n. 3898), con conseguente non fondatezza del relativo motivo di impugnazione.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che la presunzione di possesso, da riferire al momento iniziale dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa (Cass., Sez. 2, 10/12/2013, n. 27584), non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione della res, ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore (quale può configurarsi il tacito consenso ad abitare nell'immobile) poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario, e impone al medesimo di mutarla in possesso solamente all'esito di un atto di interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente e a provare, con il compimento di idonee attività materiali, il possesso utile ad usucapionem in opposizione al proprietario concedente (Cass.,
Sez. 2, 14/10/2014, n. 21690; Cass., Sez. 2, 27/4/2006, n. 9661).
Conseguentemente, come già chiarito in sentenza di primo grado, l'interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un uno o più atti esterni, sebbene non riconducibili a tipi determinati, dai quali sia consentito desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta in opposizione al possessore, mediante il compimento di attività materiali in grado di manifestare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, purché l'opposizione risulti inconfondibilmente rivolta contro il proprietario così da esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che intende sostituire al preesistente proposito di subordinare il proprio potere a quello altrui, l'animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo così in possesso la detenzione, precedentemente esercitata (Cass., Sez. 1, 28/2/2006, n. 4404; Cass., Sez. 2, 10/10/2007, n.
21252). Ciò anche in quanto il possesso, ai fini dell'acquisto per usucapione, deve consistere
6 nel compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario (e, quindi, contro di esso).
Analogamente, la Suprema Corte ha confermato che “l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui,
e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso” ( es Cass. n. 18215/2013), quanto indicato accompagnato dalla prova certa sul termine iniziale di decorrenza del mutamento del titolo.
Non è a tal fine sufficiente il compimento di meri atti di gestione corrispondenti ad una materiale disponibilità del bene, che potrebbero essere stati anche consentiti o tollerati dai proprietari.
È, inoltre, pacifico che in materia di usucapione di beni immobili l'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto per usucapione richiede una dimostrazione rigorosa (ex multis Cass. sent. n. 20539/2017 “In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale”), per cui era onere della parte attrice dimostrare non solo di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, ma anche il possesso dell'animus, ovvero la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, e quindi l'intervenuta interversione, necessitando una prova sufficientemente completa e concordante negli esiti.
Al riguardo il Tribunale ha precisato che “Dal punto di vista probatorio, allora, il detentore qualificato che sostenga di aver usucapito il bene non può limitarsi a provare il potere di fatto sull'immobile, ma deve dimostrare l'avvenuta interversione del possesso, cioè il compimento di attività materiali in opposizione al proprietario concedente (cfr. Cass., Sez. VI, ordinanza
17/05/2018, n. 12080)”, dando conto del mancato assolvimento dell'onere di prova indicato.
Ebbene, dalle risultanze probatorie poste dall'attrice a sostegno della propria domanda non è emerso alcun atto idoneo a rappresentare una manifestazione esteriore dall'appellante, rivolta specificamente contro i fratelli proprietari o i loro eredi o contro i genitori prima, idonea a
7 desumere che la stessa abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui o con la altrui tolleranza ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con espressa volontà e mutamento del precedente “animus detinendi” in “animus rem sibi habendi”.
L'istruttoria, infatti, non ha fatto emergere con precisione elementi comprovanti, senza alcun dubbio, l'esistenza di tale intervenuto mutamento e la presenza di un “animus possidendi” in capo all'appellante da oltre un ventennio precedente all'introduzione del giudizio o di alcun atto dal quale desumere una condotta uti dominus in contrapposizione del diritto altrui, né ha fornito dati relativi ad un inequivocabile esercizio del possesso come proprietaria.
Alcun pregio hanno gli elementi evidenziati dall'appellante quale dimostrazione di quanto sopra.
In particolare, considerato il rapporto esistente tra le parti, non può costituire elemento dirimente la mera abitazione dell'immobile, che costituisce condotta di per sé neutra sotto il profilo dell'animus possidendi, non essendo idonea a dimostrare l'intenzione di avere la cosa come propria in mancanza di prova di atti specifici di appropriazione e di esclusione dei proprietari.
Né la valutazione della sussistenza dell'animus possidendi può desumersi in via presuntiva e implicita dal mero lasso di tempo o dalla mancanza di esplicita opposizione.
Infatti, anche di fronte all'esercizio prolungato di poteri sulla cosa, la lunga durata dell'attività medesima non può integrare un elemento presuntivo della esclusione di una situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso quando, come nel caso in esame, si verta in merito a rapporti di parentela tra i soggetti interessati, non essendo sufficiente a supportare la domanda neanche la mancanza di atti di opposizione dei proprietari poiché ciò risulterebbe astrattamente incompatibile con una mera tolleranza.
La indicata presenza di uno stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene e fa presumere rapporti caratterizzati da solidarietà e accondiscendenza che rendono plausibile il mantenimento di atteggiamenti tolleranti anche per periodi molto prolungati, come conformemente stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione.
A conferma, in pronuncia n. 27411/2019 la Suprema Corte ha chiarito che costituiscono
“principi ripetutamente affermati in sede di legittimità” quelli secondo cui “la presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto non opera, a norma dell'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione ma derivi, come nella specie, da un iniziale atto o fatto del proprietario possessore, perché, in tal caso, l'attività del soggetto che dispone della cosa, configurabile come semplice detenzione o precario, non
8 corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario: in tal caso, la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente (Cass. n. 5551 del 2005; conf.,
Cass. n. 14593 del 2011; Cass. n. 21690 del 2014)”, come confermato anche in ordinanza Cass. civ., Sez. II 25/12/2024, n. 34449.
Né il mero decorso del tempo utile per usucapire può supplire alla carenza della necessaria interversio possessionis la quale richiede invece un'inequivoca manifestazione esteriore, poiché nelle fattispecie relative a contesti familiari è necessario fornire dimostrazione di elementi concreti dai quali evincere chiaramente l'intenzione di esercitare sul bene una signoria esclusiva incompatibile con la mera tolleranza familiare, che è generalmente presunta.
In ipotesi siffatte si presuppone che la relazione con il bene derivi da un permesso fondato su vincoli affettivi, e tale presunzione non è stata diversamente superata nel corso del giudizio di primo grado.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che nei rapporti di stretta parentela la tolleranza assume una valenza peculiare e ostativa all'acquisto per usucapione e che la lunga durata dell'attività non è sufficiente a escludere la tolleranza quando questa si innesta in un rapporto familiare, che in conformità a costante giurisprudenza si presume in siffatte fattispecie.
Il presumibile consenso prestato dai proprietari familiari all'occupazione dell'immobile da parte della sorella/zia poi (non essendo ragionevolmente ipotizzabile che l'immobile sia stato occupato da senza che i fratelli ne abbiano avuto conoscenza e benevolmente concesso il consenso) determina, quindi, oggettivamente la presenza di un rapporto di tolleranza che impedisce il perfezionamento del possesso ad usucapionem.
A mero titolo esemplificativo, si rileva che la Cassazione ha da tempo precisato che “la lunga durata di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di una situazione di semplice tolleranza, solo allorquando si verta in tema di rapporti labili e mutevoli, come sono per loro natura quelli di amicizia o buon vicinato, ma non quando si tratti (come nel caso in esame) di vincoli di stretta parentela nei quali è ben plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo (v. sent. 1620/84, 4631/90, 1042/98)” (vedasi Cass.,
n. 8194 del 18.6.2001) o, ancora che “sebbene in materia di acquisto per usucapione, l'uso prolungato di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile solo nei casi di transitorietà ed occasionalità, la lunga durata
9 dell'attività corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà o altro diritto reale non è di per sé sufficiente ad escludere la tolleranza nel caso dei rapporti di parentela” (Cass.
4327/2008), ribadendo che la tolleranza si collega a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene (ex multis Cass. Civ. sez. II, 30/07/2019, n. 20508; Cass. Civ. Sez. II,
03/07/2019, n. 17880; Cass. Civ. Sez. II, 02/10/2018, n. 23849).
L'onere probatorio dell'animus possidendi, che gravava integralmente sull'appellante, inoltre, deve essere valutato con particolare rigore in presenza di vincoli familiari, essendo più incisivo l'obbligo di dar prova degli atti dai quali sia possibile desumere la modifica della relazione con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio con un preciso atto di interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente ed a provare, con il compimento di idonee attività materiali, il possesso utile ad usucapionem in opposizione allo stesso proprietario, rendendo evidente l'intenzione di non riconoscere più il diritto dei familiari comproprietari e tali da consentire a questi ultimi di percepire la concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua.
Necessitava, pertanto, l'esercizio di attività materiali e comportamenti persistenti e coerenti con la qualità di proprietario, con un dominio esclusivo e apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con i diritti dei proprietari, che non sono stati dedotti né dimostrati.
Alcuna portata decisiva ha in merito la produzione di ricevute di pagamento dei corrispettivi di utenze e tributi sui rifiuti perché, corrispondendo a pagamenti connessi all'uso ed al godimento dei servizi richiesti (anche in relazione alla produzione di rifiuti) collegati all'abitazione nell'immobile e non alla proprietà, trattasi di condotte compatibili anche con una relazione di mera detenzione che non configurano un'estensione del potere di fatto sulla cosa né alcuna interversione nel possesso incompatibile con l'altrui proprietà, specie se, come nel caso de quo, non sono accompagnati da ulteriori elementi probatori.
Si precisa, inoltre, che vi sono in atti relativamente all'immobile di via Matteotti 10 solo ricevute di utenze degli anni 2007 e seguenti NE o TA (e quindi un periodo non idoneo all'acquisto per usucapione), recando le diverse ricevute prodotte l'indicazione di utenze in diverse vie, quali via Matteotti n. 6 o n. 53 o n. 57, o ancora via Umberto n. 6 o via del Progresso
n. 10, senza alcuna dimostrazione della eventuale coincidenza con l'immobile in esame.
10 Anche dal contenuto delle dichiarazioni testimoniali non si ravvedono con sufficiente certezza atti o comportamenti specifici, circoscritti e collocabili temporalmente nel ventennio precedente alla domanda utile ad usucapire, che abbiano oggettivizzato un mutamento dell'animus in capo all'appellante quale proprietaria e l'espressione dell'esercizio del possesso esclusivamente nomine proprio, essendo emersa solo una effettiva abitazione nell'immobile per un rilevante asso di tempo, come confermato in sentenza di primo grado.
Invero, il teste (classe 1949) ha riferito che “La IG.ra , dalla morte dei Testimone_1 Pt_1 suoi genitori, avvenuta negli anni '70 del secolo scorso, ha vissuto da sola in maniera continuativa presso l'immobile di cui sopra. Preciso che il padre è morto alla fine degli anni
'60 e la madre è vissuta da sola, insieme a , circa forse anche più di una decina d'anni Pt_1 prima del decesso”, mentre alcun rilievo hanno le ulteriori dichiarazioni rese in relazione alla mancanza di contestazione di terzi, dell'intervenuto recente interessamento per lavori di ristrutturazione, essendo state le dichiarazioni generiche e prive di indicazione di date ed elementi specifichi.
La teste ha affermato che “Da che io ricordi, quindi da circa 50 anni, la Testimone_3 sig.ra ha sempre abitato da sola in maniera ininterrotta il fabbricato di Via Matteotti in Pt_1
Siderno”, riferendo genericamente che “la effettua regolarmente lavori di mantenimento Pt_1
e non soltanto di ristrutturazione dell'immobile; preciso che l'attrice tiene molto alla cura della propria abitazione. In particolare, ha eseguito a proprie spese lavori di rifacimento della facciata e dei balconi. I lavori a cui mi riferisco risalgono a diversi anni fa”, anche in tal caso senza specifici riferimenti temporali né fattuali.
Le dichiarazioni rese non sono precise né puntuali, ma generiche in relazione a quanto richiesto e nessun riferimento specifico ha riguardato atti di interversione del possesso, per cui non sono state sufficienti ed idonee a supportare la domanda.
Di conseguenza, in assenza di una prova rigorosa di un'effettiva interversio possessionis, la domanda di usucapione non può essere accolta, con integrale rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado.
Nulla deve, infine, disporsi in ordine alle spese di lite del presente grado nei confronti delle parti rimaste contumaci, non avendo le stesse spiegato alcuna attività processuale né sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.
In considerazione del rigetto integrale dell'appello, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante principale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , , e Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 [...] avverso la sentenza n. 888/2018 del Tribunale di Locri, depositata in data 20.06.2018, CP_4 pronunciata nel giudizio N. R.G. 1186/2017, così provvede:
1-rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- nulla per spese nei confronti delle parti appellate rimaste contumaci;
3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 13.10.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Crucitti Maria Luisa Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 81.2019 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.03.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], c.f. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Alba (c.f. C.F._1
) giusta procura depositata unitamente ad atto di costituzione depositato C.F._2 il 24.07.2024, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Locri Via Sibari n.
18, PEC Email_1
- Appellante-
Contro
(c.f. ); CP_1 C.F._3
(c.f. ); Controparte_2 C.F._4
(c.f. ); CP_3 C.F._5
(c.f. ); CP_4 C.F._6
- Appellati contumaci -
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 888/2018 del Tribunale di Locri, depositata in data 20.06.2018, pronunciata nel giudizio N. R.G. 1186/2017.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.03.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., parte appellante concludeva insistendo “per l'accoglimento delle conclusioni, così come rassegnate nel proprio atto di gravame - alle quali del pari si riporta integralmente -, con vittoria di spese e compensi
1 di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in maniera sintetica in relazione allo svolgimento del processo di primo grado in conformità all'art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 16 bis comma IX- octies d.l. 179/2012, richiamandosi gli atti di causa per quanto in essi più ampiamente contenuto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Locri (proprietario del bene per 5/9), nonché , CP_1 Controparte_2 CP_3
e (eredi di proprietario del bene per 4/9), chiedendo
[...] CP_4 Persona_1 volersi “dichiarare in capo all'attrice , nata a [...] il [...], e ivi residente Parte_1 in via Matteotti n. 10 –Cod. Fisc. l'intervenuto acquisto per usucapione C.F._7 ex art. 1158 cc, in virtù di possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre vent'anni, dell'immobile sito in Siderno, alla via Matteotti, distinto n Catasto Fabbricati di detto Comune al Figlio di mappa 32 particelle 217 sub 2 e 219 sub 2, cat. A/2, cl 1, vani 6,5, rendita € 386,05, con annesso vano scala (particella 555, foglio 32, bene comune non censibile); - ordinare alla
Conservatoria dei Registri immobiliari di Reggio Calabria di trascrivere l'emananda sentenza, esonerandola da ogni responsabilità; - il tutto con vittoria di spese diritti e onorari di causa in caso di opposizione”, esponendo di aver posseduto il bene da oltre vent'anni in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, per cui era intervenuta l'usucapione immobiliare ultraventennale.
Le parti convenute rimanevano contumaci.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione dei testi e Testimone_1
nonché decisa all'esito di precisazione delle conclusioni e contestuale Testimone_2 discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Con sentenza oggetto del presente giudizio di impugnazione il giudice di prime cure rigettava la domanda non ritenendola provata.
In particolare, dopo aver proceduto alla ricostruzione in diritto della fattispecie e aver precisato che era stato documentalmente dimostrato che “ è la figlia di Parte_1 CP_5
(usufruttuaria dei beni oggetto di causa, deceduta in data 10.07.1996) e di
[...] [...]
(deceduto in data 07.10.1974) nonché sorella del convenuto e del defunto CP_4 CP_1
(entrambi proprietari degli immobili de quibus in ragione della quota, Persona_1 rispettivamente, di 5/9 e di 4/9); gli immobili oggetto di domanda, ubicati in Siderno, corso
Vittorio Emanuele n. 6/A, sono pervenuti agli intestatari formali in forza di testamento olografo del 07.10.1974 a ministero Notaio (Rep. n. 35270). Ebbene, in base alle stesse Per_2
2 allegazioni attoree, (classe 1934) abita presso gli immobili in contestazione fin Parte_1 dalla sua infanzia”, riteneva che l'attrice doveva qualificarsi come “detentrice qualificata” e che la stessa non aveva dimostrato di aver posto in essere alcun atto idoneo a supportare la
“interversione della detenzione in possesso”, chiarendo che “Di ciò parte attrice non ha fornito alcuna dimostrazione (la stessa, invero, non si è neanche in prova sul punto) né, tantomeno, ha allegato di aver mai compiuto un qualche atto specificamente e chiaramente diretto ad opporsi ai proprietari-possessori degli immobili (ad esempio, rifiuto di restituire il bene). Nel caso di specie, non avendo l'attrice dimostrato di essersi opposta all'altrui possesso con il compimento di attività che si siano manifestate all'esterno in un aperto ed obiettivo contrasto con l'altrui diritto, palesando in tal modo la sua intenzione chiara e inequivocabile di presentarsi come proprietario esclusivo, la domanda non può che essere rigettata, atteso il difetto di prova circa il perfezionamento della fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà”.
Avverso la indicata sentenza proponeva gravame ritenendola errata e viziata nella Parte_1 parte in cui è stata rigettata la domanda ed è stata statuita “la mancata interversione, da parte dell'odierna appellante, della detenzione qualificata in possesso” per errata valutazione del rapporto di fatto con il bene, rilevando che il possesso era stato esercitato e che poteva essere esercitato anche da soggetto minore.
Censurava, inoltre, la pronuncia per errata valutazione della non necessità dell'interversio possessionis, ritenendo: - che la dimostrazione della signoria sulla cosa era desumibile dall'inerzia totale dei convenuti;
- che doveva considerarsi la “lunga durata del rapporto tra
l'attrice e la casa, che abita da oltre 80 anni”; - che era stata posta in essere “un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui”; - che la sussistenza del corpus per un così ampio periodo esclude la necessità dell'animus possidendi;
- che la in qualità di coerede, non era tenuta a compiere un formale atto di interversione;
Pt_1
- che le prove acquisite avevano confermato il compimento di atti incompatibili con un diritto altrui e manifestato la volontà di possedere uti dominus.
Concludeva, quindi, chiedendo alla Corte di voler: - “riformare integralmente la sentenza n.
888/2018 del Tribunale di Locri, depositata in data 20.06.2018. Repert. n. 792/2018 del
25/06/2018, non notificata e per l'effetto: - dichiarare in capo all' attrice , nata a [...]
Sidero il 02.03.1934, e ivi residente in [...] -Cod. Fisc. , C.F._8
l'intervenuto acquisto per usucapione, ex art 1158 c.c., in virtù del possesso pubblico, pacifico
e continuato per oltre venti anni, dell'immobile ad uso abitativo sito in Siderno, alla via
Matteotti n.10, distinto il Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio di mappa 32 particelle
217 sub 2 c:219 sub 2, cat. A/2, cl 1, vani 6,5, rendita €-386,05, con annesso vano scala
3 (particella 555, foglio 32, bene comune non censibile); - ordinate alla Conservatoria dei
Registri immobiliari di Reggio Calabria di trascrivere l'emananda sentenza, esonerandola da ogni responsabilità; -- con vittoria di spese e competenze di lite dei due giudizi”.
Non si costituivano le parti appellate.
Con atto del 29.08.2022 si costituiva per l'appellante diverso difensore.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, per l'udienza del 04.04.2024, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la parte appellante depositava note di trattazione scritta e precisava le conclusioni come riportate.
Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
Con comparsa depositata il 24.07.2024 si costituiva per l'appellane ulteriore nuovo difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Attese le intervenute regolari notifiche e la mancata costituzione, deve dichiararsi la contumacia di , residente a [...] come da ricevuta di ritorno CP_1
n. 807 A in cui l'atto risulta ritirato in Ufficio Postale, di , residente a Siderno Controparte_2 in via Trento n. 32 c.a.p. 89048 e di , residente a [...] c.a.p CP_3
89048, come da ricevute del 23.01.2019, nonché di residente a [...]
Casilina 3L, int.11, c.a.p 00182, come da ricevuta di ritiro del 31.01.2019 in Ufficio Postale.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
In particolare il giudice di prime cure ha ricostruito la fattispecie giuridica ed ha ampiamente dedotto in relazione all'istituto della usucapione, alla necessaria sussistenza del possesso e dell'animus possidendi e, anche nel valutare il materiale istruttorio a disposizione, ha dato conto di una serie di circostanze che, pur deponendo univocamente per l'abitazione dell'appellante nell'immobile del quale è stato chiesto dichiararsi l'acquisto della proprietà a titolo originario, non sono state ritenute idonee a dimostrare il distinto requisito dell'animus possidendi né la presenza di un atto interversio possessionis rispetto alla iniziale detenzione qualificata.
I principi di diritto indicati in sentenza impugnata al fine di dar conto degli elementi costituitivi dell'acquisto per usucapione devono intendersi integralmente richiamati e trovano piena condivisione in quanto conformi a pacifica giurisprudenza, per cui il ragionamento fatto proprio dal giudice di prime cure non merita alcuna censura.
Parimenti, le valutazioni sulle emergenze istruttorie sono prive di errore essendo mancata la dimostrazione della manifestazione del dominio esclusivo sulla “res” e dell'interversio possessionis da parte dell'interessata attraverso una attività apertamente contrastante ed
4 inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, tale da indicare il mutamento da mera detentrice di un bene appartenente ai familiari a possessore uti dominus.
Tutti i motivi di censura proposti dall'appellante, quindi, sono infondati o rimasti indimostrati.
Invero, la nata nel 1934, ha richiesto l'acquisto dell'immobile sito in via Matteotti 10. Pt_1
La stessa risulta da certificato di residenza storico in atti essere residente in [...], ove risulta essersi trasferita nel 1991.
In parte della pronuncia di primo grado non oggetto di impugnazione, la risulta abitare Pt_1 nell'immobile di via Matteotti 10 da giovane età.
L'immobile in esame era già di proprietà del padre (deceduto nel 1974) ed è stato poi trasmesso per successione ai fratelli e l'appellante vi ha abitato con la madre, che ne aveva il diritto di usufrutto, sino al decesso di quest'ultima, avvenuto nel 1996, per poi continuare a vivervi da sola.
La non risulta essere comproprietaria dell'immobile, come asserito in appello. Pt_1
La questione, pertanto, verte preliminarmente in merito alla distinzione tra detenzione e possesso, in relazione alla quale ci si riporta alla sentenza gravata convenendosi nel ritenersi che l'appellante abbia abitato con i genitori inizialmente e poi sola con il consenso tacito dei familiari o per loro mera tolleranza, così risultando scevra da vizi la qualifica di detentrice del bene.
Sino al 1996, infatti, vi è pieno riconoscimento in atti della diversa proprietà del padre e del diritto di usufrutto della madre e non è emerso dall'istruttoria che in origine il potere di abitare nell'immobile sia stato esercitato dall'istante con l'intenzione di esserne la proprietaria, anzi gli indicati diversi diritti di proprietà ed usufrutto escludono l'“animus domini”.
È rimasto, quindi, indimostrato che sia stata la ad “ospitare” la madre. Pt_1
Infondato è, quindi, il motivo di gravame nella parte in cui si assume che l'appellante abbia sempre posseduto il bene uti dominus sin da giovane età, così non essendo necessaria una interversione, in quanto è mancata la prova dell'animus possidendi e della materiale corrispondente condotta, oltre che essere emersi i diversi e contrastanti diritti di proprietà del padre prima e di usufrutto della madre dopo come prima indicati.
Successivamente al decesso di quest'ultima non è stata provata l'intenzione di comportarsi come se fosse la proprietaria del bene in contrasto al diverso diritto di proprietà dei familiari e non sono emersi atti materiali idonei a manifestare in modo inequivocabile e riconoscibile al destinatario l'intenzione di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio e tali da supportare la domanda di acquisizione proposta.
5 Particolare rilievo, a tale proposito, è stato dato allo stretto legame di parentela esistente tra le parti del presente giudizio, così da presumersi l'esistenza di una ipotesi di detenzione tollerata che mal si concilia con il possesso utile per l'usucapione.
Inoltre, l'articolo 1141, comma 2, cod. civ. stabilisce che la detenzione può trasformarsi in possesso solo se il titolo viene “mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore”, elementi mancanti nel caso di specie.
Si rileva, altresì, che l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà (es. Cass., Sez. 2, 28 novembre 2013, n. 26641, Cass. 14/02/2017, n. 3898), con conseguente non fondatezza del relativo motivo di impugnazione.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che la presunzione di possesso, da riferire al momento iniziale dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa (Cass., Sez. 2, 10/12/2013, n. 27584), non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione della res, ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore (quale può configurarsi il tacito consenso ad abitare nell'immobile) poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario, e impone al medesimo di mutarla in possesso solamente all'esito di un atto di interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente e a provare, con il compimento di idonee attività materiali, il possesso utile ad usucapionem in opposizione al proprietario concedente (Cass.,
Sez. 2, 14/10/2014, n. 21690; Cass., Sez. 2, 27/4/2006, n. 9661).
Conseguentemente, come già chiarito in sentenza di primo grado, l'interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un uno o più atti esterni, sebbene non riconducibili a tipi determinati, dai quali sia consentito desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta in opposizione al possessore, mediante il compimento di attività materiali in grado di manifestare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, purché l'opposizione risulti inconfondibilmente rivolta contro il proprietario così da esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che intende sostituire al preesistente proposito di subordinare il proprio potere a quello altrui, l'animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo così in possesso la detenzione, precedentemente esercitata (Cass., Sez. 1, 28/2/2006, n. 4404; Cass., Sez. 2, 10/10/2007, n.
21252). Ciò anche in quanto il possesso, ai fini dell'acquisto per usucapione, deve consistere
6 nel compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario (e, quindi, contro di esso).
Analogamente, la Suprema Corte ha confermato che “l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui,
e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso” ( es Cass. n. 18215/2013), quanto indicato accompagnato dalla prova certa sul termine iniziale di decorrenza del mutamento del titolo.
Non è a tal fine sufficiente il compimento di meri atti di gestione corrispondenti ad una materiale disponibilità del bene, che potrebbero essere stati anche consentiti o tollerati dai proprietari.
È, inoltre, pacifico che in materia di usucapione di beni immobili l'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto per usucapione richiede una dimostrazione rigorosa (ex multis Cass. sent. n. 20539/2017 “In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale”), per cui era onere della parte attrice dimostrare non solo di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, ma anche il possesso dell'animus, ovvero la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, e quindi l'intervenuta interversione, necessitando una prova sufficientemente completa e concordante negli esiti.
Al riguardo il Tribunale ha precisato che “Dal punto di vista probatorio, allora, il detentore qualificato che sostenga di aver usucapito il bene non può limitarsi a provare il potere di fatto sull'immobile, ma deve dimostrare l'avvenuta interversione del possesso, cioè il compimento di attività materiali in opposizione al proprietario concedente (cfr. Cass., Sez. VI, ordinanza
17/05/2018, n. 12080)”, dando conto del mancato assolvimento dell'onere di prova indicato.
Ebbene, dalle risultanze probatorie poste dall'attrice a sostegno della propria domanda non è emerso alcun atto idoneo a rappresentare una manifestazione esteriore dall'appellante, rivolta specificamente contro i fratelli proprietari o i loro eredi o contro i genitori prima, idonea a
7 desumere che la stessa abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui o con la altrui tolleranza ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con espressa volontà e mutamento del precedente “animus detinendi” in “animus rem sibi habendi”.
L'istruttoria, infatti, non ha fatto emergere con precisione elementi comprovanti, senza alcun dubbio, l'esistenza di tale intervenuto mutamento e la presenza di un “animus possidendi” in capo all'appellante da oltre un ventennio precedente all'introduzione del giudizio o di alcun atto dal quale desumere una condotta uti dominus in contrapposizione del diritto altrui, né ha fornito dati relativi ad un inequivocabile esercizio del possesso come proprietaria.
Alcun pregio hanno gli elementi evidenziati dall'appellante quale dimostrazione di quanto sopra.
In particolare, considerato il rapporto esistente tra le parti, non può costituire elemento dirimente la mera abitazione dell'immobile, che costituisce condotta di per sé neutra sotto il profilo dell'animus possidendi, non essendo idonea a dimostrare l'intenzione di avere la cosa come propria in mancanza di prova di atti specifici di appropriazione e di esclusione dei proprietari.
Né la valutazione della sussistenza dell'animus possidendi può desumersi in via presuntiva e implicita dal mero lasso di tempo o dalla mancanza di esplicita opposizione.
Infatti, anche di fronte all'esercizio prolungato di poteri sulla cosa, la lunga durata dell'attività medesima non può integrare un elemento presuntivo della esclusione di una situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso quando, come nel caso in esame, si verta in merito a rapporti di parentela tra i soggetti interessati, non essendo sufficiente a supportare la domanda neanche la mancanza di atti di opposizione dei proprietari poiché ciò risulterebbe astrattamente incompatibile con una mera tolleranza.
La indicata presenza di uno stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene e fa presumere rapporti caratterizzati da solidarietà e accondiscendenza che rendono plausibile il mantenimento di atteggiamenti tolleranti anche per periodi molto prolungati, come conformemente stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione.
A conferma, in pronuncia n. 27411/2019 la Suprema Corte ha chiarito che costituiscono
“principi ripetutamente affermati in sede di legittimità” quelli secondo cui “la presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto non opera, a norma dell'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione ma derivi, come nella specie, da un iniziale atto o fatto del proprietario possessore, perché, in tal caso, l'attività del soggetto che dispone della cosa, configurabile come semplice detenzione o precario, non
8 corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario: in tal caso, la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente (Cass. n. 5551 del 2005; conf.,
Cass. n. 14593 del 2011; Cass. n. 21690 del 2014)”, come confermato anche in ordinanza Cass. civ., Sez. II 25/12/2024, n. 34449.
Né il mero decorso del tempo utile per usucapire può supplire alla carenza della necessaria interversio possessionis la quale richiede invece un'inequivoca manifestazione esteriore, poiché nelle fattispecie relative a contesti familiari è necessario fornire dimostrazione di elementi concreti dai quali evincere chiaramente l'intenzione di esercitare sul bene una signoria esclusiva incompatibile con la mera tolleranza familiare, che è generalmente presunta.
In ipotesi siffatte si presuppone che la relazione con il bene derivi da un permesso fondato su vincoli affettivi, e tale presunzione non è stata diversamente superata nel corso del giudizio di primo grado.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che nei rapporti di stretta parentela la tolleranza assume una valenza peculiare e ostativa all'acquisto per usucapione e che la lunga durata dell'attività non è sufficiente a escludere la tolleranza quando questa si innesta in un rapporto familiare, che in conformità a costante giurisprudenza si presume in siffatte fattispecie.
Il presumibile consenso prestato dai proprietari familiari all'occupazione dell'immobile da parte della sorella/zia poi (non essendo ragionevolmente ipotizzabile che l'immobile sia stato occupato da senza che i fratelli ne abbiano avuto conoscenza e benevolmente concesso il consenso) determina, quindi, oggettivamente la presenza di un rapporto di tolleranza che impedisce il perfezionamento del possesso ad usucapionem.
A mero titolo esemplificativo, si rileva che la Cassazione ha da tempo precisato che “la lunga durata di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di una situazione di semplice tolleranza, solo allorquando si verta in tema di rapporti labili e mutevoli, come sono per loro natura quelli di amicizia o buon vicinato, ma non quando si tratti (come nel caso in esame) di vincoli di stretta parentela nei quali è ben plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo (v. sent. 1620/84, 4631/90, 1042/98)” (vedasi Cass.,
n. 8194 del 18.6.2001) o, ancora che “sebbene in materia di acquisto per usucapione, l'uso prolungato di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile solo nei casi di transitorietà ed occasionalità, la lunga durata
9 dell'attività corrispondente all'esercizio di un diritto di proprietà o altro diritto reale non è di per sé sufficiente ad escludere la tolleranza nel caso dei rapporti di parentela” (Cass.
4327/2008), ribadendo che la tolleranza si collega a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene (ex multis Cass. Civ. sez. II, 30/07/2019, n. 20508; Cass. Civ. Sez. II,
03/07/2019, n. 17880; Cass. Civ. Sez. II, 02/10/2018, n. 23849).
L'onere probatorio dell'animus possidendi, che gravava integralmente sull'appellante, inoltre, deve essere valutato con particolare rigore in presenza di vincoli familiari, essendo più incisivo l'obbligo di dar prova degli atti dai quali sia possibile desumere la modifica della relazione con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio con un preciso atto di interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente ed a provare, con il compimento di idonee attività materiali, il possesso utile ad usucapionem in opposizione allo stesso proprietario, rendendo evidente l'intenzione di non riconoscere più il diritto dei familiari comproprietari e tali da consentire a questi ultimi di percepire la concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua.
Necessitava, pertanto, l'esercizio di attività materiali e comportamenti persistenti e coerenti con la qualità di proprietario, con un dominio esclusivo e apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con i diritti dei proprietari, che non sono stati dedotti né dimostrati.
Alcuna portata decisiva ha in merito la produzione di ricevute di pagamento dei corrispettivi di utenze e tributi sui rifiuti perché, corrispondendo a pagamenti connessi all'uso ed al godimento dei servizi richiesti (anche in relazione alla produzione di rifiuti) collegati all'abitazione nell'immobile e non alla proprietà, trattasi di condotte compatibili anche con una relazione di mera detenzione che non configurano un'estensione del potere di fatto sulla cosa né alcuna interversione nel possesso incompatibile con l'altrui proprietà, specie se, come nel caso de quo, non sono accompagnati da ulteriori elementi probatori.
Si precisa, inoltre, che vi sono in atti relativamente all'immobile di via Matteotti 10 solo ricevute di utenze degli anni 2007 e seguenti NE o TA (e quindi un periodo non idoneo all'acquisto per usucapione), recando le diverse ricevute prodotte l'indicazione di utenze in diverse vie, quali via Matteotti n. 6 o n. 53 o n. 57, o ancora via Umberto n. 6 o via del Progresso
n. 10, senza alcuna dimostrazione della eventuale coincidenza con l'immobile in esame.
10 Anche dal contenuto delle dichiarazioni testimoniali non si ravvedono con sufficiente certezza atti o comportamenti specifici, circoscritti e collocabili temporalmente nel ventennio precedente alla domanda utile ad usucapire, che abbiano oggettivizzato un mutamento dell'animus in capo all'appellante quale proprietaria e l'espressione dell'esercizio del possesso esclusivamente nomine proprio, essendo emersa solo una effettiva abitazione nell'immobile per un rilevante asso di tempo, come confermato in sentenza di primo grado.
Invero, il teste (classe 1949) ha riferito che “La IG.ra , dalla morte dei Testimone_1 Pt_1 suoi genitori, avvenuta negli anni '70 del secolo scorso, ha vissuto da sola in maniera continuativa presso l'immobile di cui sopra. Preciso che il padre è morto alla fine degli anni
'60 e la madre è vissuta da sola, insieme a , circa forse anche più di una decina d'anni Pt_1 prima del decesso”, mentre alcun rilievo hanno le ulteriori dichiarazioni rese in relazione alla mancanza di contestazione di terzi, dell'intervenuto recente interessamento per lavori di ristrutturazione, essendo state le dichiarazioni generiche e prive di indicazione di date ed elementi specifichi.
La teste ha affermato che “Da che io ricordi, quindi da circa 50 anni, la Testimone_3 sig.ra ha sempre abitato da sola in maniera ininterrotta il fabbricato di Via Matteotti in Pt_1
Siderno”, riferendo genericamente che “la effettua regolarmente lavori di mantenimento Pt_1
e non soltanto di ristrutturazione dell'immobile; preciso che l'attrice tiene molto alla cura della propria abitazione. In particolare, ha eseguito a proprie spese lavori di rifacimento della facciata e dei balconi. I lavori a cui mi riferisco risalgono a diversi anni fa”, anche in tal caso senza specifici riferimenti temporali né fattuali.
Le dichiarazioni rese non sono precise né puntuali, ma generiche in relazione a quanto richiesto e nessun riferimento specifico ha riguardato atti di interversione del possesso, per cui non sono state sufficienti ed idonee a supportare la domanda.
Di conseguenza, in assenza di una prova rigorosa di un'effettiva interversio possessionis, la domanda di usucapione non può essere accolta, con integrale rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado.
Nulla deve, infine, disporsi in ordine alle spese di lite del presente grado nei confronti delle parti rimaste contumaci, non avendo le stesse spiegato alcuna attività processuale né sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.
In considerazione del rigetto integrale dell'appello, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante principale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , , e Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 [...] avverso la sentenza n. 888/2018 del Tribunale di Locri, depositata in data 20.06.2018, CP_4 pronunciata nel giudizio N. R.G. 1186/2017, così provvede:
1-rigetta integralmente l'appello confermando la sentenza impugnata;
2- nulla per spese nei confronti delle parti appellate rimaste contumaci;
3- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 13.10.2025.
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
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