Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte, per lire 1 milione mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1850 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1965 e per lire 1 milione mediante riduzione del fondo speciale iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, per provvedere ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte, per lire 1 milione mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1850 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1965 e per lire 1 milione mediante riduzione del fondo speciale iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, per provvedere ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.