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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/04/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 767/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, iscritta al N. 767/2023 R.G. del ruolo generale per gli affari contenziosi;
promossa da
(C.F. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t., difeso dall'Avv. Piero Paciaroni, elettivamente domiciliato nel suo studio in
Macerata, via Lorenzoni n. 7;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
(C.F. ); Controparte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuela Branchesi, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cingoli (MC), via Calandrione n. 2;
RESISTENTI
OGGETTO: Indennità di esproprio.
pagina 1 di 9 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 28.9.2023, il Comune di ha proposto opposizione avverso il provvedimento di stima con cui Parte_1 la peritale ha determinato le indennità spettanti a CP_3 CP_1
e per l'esproprio, a favore del predetto
[...] Controparte_2 ricorrente, nell'ambito di un procedimento ablatorio relativo ai lavori di realizzazione di una pista ciclopedonale, nel tratto “Località Fontanelle-
Sambucheto”, a seguito dell'approvazione da parte dell'ente - con delibera del
Consiglio comunale n°88 del 21.12.2021 - del Piano Triennale delle Opere
Pubbliche 2022-2024.
La peritale liquidava, a titolo di indennizzo di espropriazione, la complessiva CP_3 somma di €.23.000,00 - di cui €.7.336,00 per indennità di espropriazione,
€.10.241,00 per indennità da valore residuo e €.5.250,00 per indennità relative alle essenze arboree.
In particolare, il Collegio di esperti riconosceva un valore di €.15,78 /mq per la porzione di terreno espropriata.
Con l'interposta opposizione, il ricorrente ha sostenuto, invece, la congruità dell'importo di €.7.675,20, di cui €.4.079,60 quale calcolo relativo all'indennità per l'area espropriata di mq. 1.457; €.1.055,60 per l'indennità per il valore residuo dell'area frazionata di mq. 377, ed €.2.540,00 “per i 12 olivi e le tre roverelle che andranno perse”.
Si sono costituiti e , i quali - Controparte_1 Controparte_2 ritenendo inadeguato l'importo proposto dal ricorrente - hanno chiesto di procedere alla determinazione definitiva dell'indennità di esproprio, con conferma della stima resa dalla terna peritale, ai sensi dell'art. 21, comma 15, D.P.R.
327/2000.
Il ricorrente , invece, ha chiesto che sia stabilito l'esatto Parte_1 ammontare delle indennità in misura corrispondente a quanto determinato dal Dr.
- tecnico nominato dal Comune per la costituzione della commissione di Per_1 cui all'art. 21, comma 2 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - il quale non ha sottoscritto la relazione della peritale. CP_3
pagina 2 di 9 Espletata la consulenza tecnica d'ufficio in data 10.12.2024, da parte dell'Ing.
la causa è stata trattenuta in decisione in data 25.3.2025, a CP_4 seguito delle note di p.c. e conclusionali depositate dalle parti ex art. 275 bis
c.p.c.
Con i motivi di opposizione - da esaminarsi congiuntamente, in quanto logicamente connessi - l' censura l'errato criterio di quantificazione Parte_2 delle indennità da parte della peritale, che avrebbe liquidato un'indennità di CP_3 esproprio non congrua.
Nel dettaglio il eccepisce il non pertinente richiamo ai quattro annunci di Pt_1 proposta di vendita - asseritamente comparabili, secondo gli esperti - relativi a terreni agricoli simili e vicini a quelli oggetto di esproprio, trattandosi, in realtà, di prezzi richiesti dai venditori (prezzi che, come noto, subiscono sempre una diminuzione nelle trattative che portano all'accordo di compravendita).
Con ulteriore doglianza, il ricorrente censura le erronee presupposizioni in ordine al calcolo dell'indennità come “diminuzione di valore dell'intera area residua”, rimanendo la stessa utilizzabile per la coltivazione, in quanto l'accesso sarebbe garantito da un apposito passo carrabile su fondo rinforzato che attraverserà la pista ciclabile.
Da ultimo, il ricorrente adduce che la validità del metodo usato per la Pt_1 determinazione degli indennizzi si può desumere anche dall'accettazione di questi ultimi da parte di altri soggetti espropriati in fattispecie analoghe a quella per cui
è causa.
Le censure sollevante sono fondate nei termini di seguito esposti.
Nel caso in esame, infatti, si ritiene di porre a fondamento della decisione le risultanze della C.T.U., avuto riguardo sia alla completezza, alla natura e al livello di approfondimento degli accertamenti eseguiti, sia al fatto che - a fronte delle rituali osservazioni esplicitate dai Consulenti di parte nel corso delle indagini -
l'Ing. ha preso in considerazione, puntualmente, i rilievi mossigli, motivando CP_4 in maniera esauriente le proprie conclusioni, sia, inoltre, alle ragioni, convincenti e persuasive - e, per tale motivo, condivise dalla Corte - che hanno indotto il
C.T.U. a pervenire a determinate conclusioni in ordine alla valutazione delle pagina 3 di 9 indennità in contestazione e ai criteri per la determinazione delle stesse.
A tale proposito, appare opportuno osservare, in generale, per quanto riguarda le risultanze della C.T.U., che questa ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino - come nella specie - di specifiche conoscenze: in base al consolidato orientamento della Suprema Corte, qualora sia stata disposta una C.T.U. e il giudice ne condivida i risultati (e nei limiti di tale condivisione), questi non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della Consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata (v., tra le altre, Cass. civ. sez. lav. n. 10202/2008; Cass. civ. I sez. n. 8355/2007).
In tale ambito, la consulenza tecnica d'ufficio può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento non solo di valutazione tecnica, ma anche di accertamento di situazione di fatto rilevabili solo mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche: l'Autorità giudiziaria può, quindi, affidare al
Consulente anche l'incarico di accertare i fatti dedotti e le relative risultanze, consentono al Giudice - ove ritenga di condividerle - di non esporre in modo specifico ed articolato le ragioni che lo abbiano indotto a far propri gli argomenti esposti nella perizia, poiché è sufficiente che la motivazione adottata, attraverso opportuni richiami all'elaborato, lasci desumere che le contrarie deduzioni delle parti sono state ritualmente disattese.
In tal caso, infatti, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, “ben potendo la sentenza di merito in tema di determinazione del valore di un fondo a fini indennitari, nel giudizio di opposizione alla stima, richiamarsi alle conclusioni cui è approdato il C.T.U. senza apposita motivazione atta a riprodurre l'iter tecnico-valutativo dell'ausiliario del giudice”
(Cass. civ. n. 5400/2014).
Inoltre, anche in relazione alle osservazioni dei Consulenti tecnici di parte, può farsi integrale rinvio a quanto chiarito dal C.T.U., atteso che - come rilevato dalla pagina 4 di 9 Suprema Corte - “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte” (v., tra le altre, Cass. civ. sez. III n. 10123/2009).
Ciò premesso, il nominato C.T.U. - dopo aver analiticamente descritto i beni oggetto di esproprio ed esaminato il contenuto degli strumenti urbanistici - ha correttamente evidenziato che, sulla base del certificato di destinazione urbanistica, i terreni oggetto di esproprio risultano essere zone agricole inedificabili: l'area - al momento dell'emissione del Decreto di esproprio - ricadeva all'interno dello Strumento urbanistico vigente, il P.R.G. adeguato al P.PAR. che destinava l'area a Zona Agricola Normale “EN” regolamentata dall'art. 27 delle
NTA.
Le aree in oggetto sono individuate al catasto terreni del Comune di al Foglio 27, particelle nn. 418, 419 per una superficie complessiva Parte_1 di 1.769 mq (delle due Particelle catastali, la Particella 418 è stata espropriata totalmente per mq. 120; della Particella 419, invece, vengono espropriati mq
1.649, essendo costituita la superficie residua da mq 9.541).
Il C.T.U. ha, poi, determinato in 1.457 mq la superficie sottoposta ad occupazione temporanea.
Com'è noto, l'indennità di esproprio/asservimento è commisurata al valore venale del bene, cioè al prezzo che esso avrebbe se fosse venduto sul libero mercato.
Secondo quanto previsto dall'art. 32 T.U. Espr., il calcolo dell'indennità di esproprio prende in considerazione diversi fattori: l'ubicazione del terreno (o fabbricato), l'edificabilità o la destinazione agricola del fondo e tutte le altre possibilità di utilizzo concreto.
Inoltre, tale ristoro deve essere congruo e adeguato e costituire per il proprietario espropriato una compensazione della perdita del bene.
pagina 5 di 9 A norma dell'art. 44, comma 2, T.U. Espr., tuttavia, l'indennità non deve tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di un'utilità economica cui il proprietario non ha diritto.
In ogni caso, ai fini della quantificazione dell'indennità, deve tenersi conto del periodo di occupazione temporanea necessario per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 49 T.U., dato che in quel periodo il proprietario non ha potuto usufruire del terreno per le proprie attività agricole.
Nella specie al vaglio della Corte, si tratta di ipotesi di esproprio parziale di bene unitario, pertanto la fattispecie deve essere sussunta nell'alveo dell'art. 33, co. 1, del citato T.U., ai sensi del quale: “Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore”.
In definitiva, ai fini del calcolo della perdita di valore, si ritengono congrui i rilievi posti in essere al riguardo dal C.T.U., il quale concorda con quanto affermato dalla , in relazione alla restante parte della Particella 419, che avrebbe CP_3 perso valore per effetto della presenza della pista ciclabile, quantificandosi il minor valore unitario in 3,80 €/mq rispetto al valore di 4,00 €/mq, posseduto al momento dell'esproprio.
Si ritengono, del pari, condivisibili i rilievi mossi dal C.T.U. nei confronti del
“metodo” di calcolo prescelto dalla Terna: ed invero, la perdita di valore va calcolata sulla sola superficie non espropriata, e non sull'intera superficie, come invece è stato fatto dal Collegio di esperti.
Considerato che la superficie della Particella 419 - che rimane di proprietà dei
- è stata individuata in mq 9.541, mentre la Particella 418 viene CP_1 espropriata interamente, ne deriva che l'area residua prima dell'esproprio aveva un valore di: mq 9.541 x 4,00 €/mq = €.38.164,00; invece, a seguito del procedimento de quo il valore diviene: mq 9.541 x 3,80 €/mq = €.36.255,80; di conseguenza, la perdita di valore risulterà: €.38.164,00-€.36.255,80=
€.1.908,20.
Ai fini della determinazione del valore venale del terreno in esame, deve tenersi conto delle predette caratteristiche specifiche, per quanto attiene alle aree di cui pagina 6 di 9 alla controversia in oggetto, sicché il C.T.U. dà coerentemente seguito al metodo adottato dalla Terna del “MCA” - (Market Comparison Approach) - che si prefigge di confrontare i prezzi di altri beni oggetto di compravendita aventi caratteristiche simili a quello da stimare (subject) - utilizzato per determinare il valore unitario della porzione di terreno, condividendosi il valore unitario di 4,00 €/mq così ricavato.
A conferma della condivisibilità del citato conteggio, il consulente adduce che si può verificare che anche gli stessi VAM (Valori Agricoli Medi) per l'anno 2022 della provincia di Macerata, zona “REGIONE AGRARIA N°: 6 Parte_3
, in cui è ricompreso il Comune di , indicano per la
[...] Parte_1 coltura “uliveto” il valore di 31.216 €/mq, che corrisponde ad un valore unitario di
3,12 €/mq, ma va considerato che il terreno da stimare si trova in area quasi pianeggiante - con facile accesso dalla strada pubblica - è in ottimo stato manutentivo ed è, inoltre, dotato di impianto di irrigazione, per cui il C.T.U. giunge a confermare l'importo di stima unitario di 4,00 €/mq.
Di conseguenza, considerato che la superficie dell'area espropriata a seguito di
Decreto di esproprio è pari a mq 1.769, il valore venale dell'area espropriata sarà: mq 1.769x4,00 €/mq = €.7.076,00.
A questo valore vanno, poi, aggiunti i c.d. “soprassuoli”, che sono stati individuati, al momento dell'occupazione, in: ER ER EN (Da monte a valle) Pianta roverella 1 circonferenza a petto d'uomo 2,20m Pianta roverella 2 circonferenza 1,93 m Pianta roverella 3 circonferenza 1,79 m Oltre a
n. 12 piante di ulivo. Per i valori unitari si concorda con quanto stimato dalla
Terna, ottenendo: 3 roverelle x €/cad 350,00= € 1.050,00 12 olivi x €/cad
350,00= € 4.200,00 Per un totale di: €1.050,00+€4.200,00= €5.250,00”.
L'indennità di occupazione di urgenza, invece, va determinata secondo il criterio previsto dall'art. 50 D.P.R.
8.6.2001 n. 327 - T.U. Espr. - richiamato dall'art. 22 bis dello stesso D.P.R. e, cioè, in un importo corrispondente a 1/12 di quanto spettante a titolo di indennità di esproprio per ogni anno in cui si è protratta la occupazione e a 1/12 di quella annua per ogni mese o frazione di mese, tenuto conto del periodo di occupazione decorrente dalla data di immissione in possesso pagina 7 di 9 (13.3.2023), alla data del decreto di esproprio/asservimento (25.6.2024), ottenendo così, nel caso di specie, un arco temporale pari a 1 anno e 4 mesi.
Anche per quanto riguarda l'occupazione temporanea, pertanto, si deve concordare con quanto concluso dal C.T.U., secondo cui l'indennità in esame viene computata, in virtù dell'art. 50 T.U., in misura pari a 1/12 del valore venale per ogni anno di occupazione;
nella fattispecie al vaglio della Corte si considera quindi l'occupazione temporanea per un periodo di 1 anno e 4 mesi.
La superficie occupata - da verbale di immissione in possesso - risulta di mq
1.457.
Assumendo come valore unitario quello già determinato per l'area, pari a 4,00
€/mq, ne consegue che il valore dell'area occupata temporaneamente è il seguente: mq 1.457x4,00 €/mq=€5.828,00.
Per cui, l'indennizzo per occupazione temporanea è: (€5.828,00/12)x1 anno+[(€5.828,00/12)/12]x4 mesi= €.647,56.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'indennizzo complessivo spettante a e - per indennità Controparte_1 Controparte_2 di esproprio da parte del - ammonta, Parte_1 complessivamente, a €.14.881,76, arrotondabili a €.15.000,00, importo ottenuto dalla somma delle seguenti voci: €.7.076,00, per valore venale;
€.5.250,00, per indennizzo per soprassuoli;
€.647,56, per indennità da occupazione temporanea;
€.1.908,20, per l'indennità da espropriazione parziale.
Nessun altro riconoscimento (in particolare derivante da svalutazione monetaria) spetta ai resistenti, in quanto - trattandosi di debito costituente obbligazione di valuta - non risulta provato un maggior danno, ulteriore rispetto alle attribuzioni come sopra disposte.
La reciproca soccombenza delle parti - rispetto ai valori dalle stesse prospettati nei rispettivi atti introduttivi del presente giudizio - e la presenza di obiettive difficoltà di determinazione delle indennità in questione giustificano l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Infine, le spese sostenute per la C.T.U. - liquidate come da separato decreto - vanno poste a carico di e Parte_1 CP_1
pagina 8 di 9 , , nella misura del 50% ciascuna, trattandosi CP_1 Controparte_2 di accertamenti svolti nell'interesse di entrambe.
P.Q.M.
La Corte determina l'indennità spettante a , Controparte_1
in complessivi €.15.000,00; Controparte_2
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento e pone definitivamente a carico delle medesime - nella misura del
50% ciascuna - le spese sostenute per la C.T.U., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Ancona, il 2.4.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, iscritta al N. 767/2023 R.G. del ruolo generale per gli affari contenziosi;
promossa da
(C.F. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t., difeso dall'Avv. Piero Paciaroni, elettivamente domiciliato nel suo studio in
Macerata, via Lorenzoni n. 7;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
(C.F. ); Controparte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuela Branchesi, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cingoli (MC), via Calandrione n. 2;
RESISTENTI
OGGETTO: Indennità di esproprio.
pagina 1 di 9 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 28.9.2023, il Comune di ha proposto opposizione avverso il provvedimento di stima con cui Parte_1 la peritale ha determinato le indennità spettanti a CP_3 CP_1
e per l'esproprio, a favore del predetto
[...] Controparte_2 ricorrente, nell'ambito di un procedimento ablatorio relativo ai lavori di realizzazione di una pista ciclopedonale, nel tratto “Località Fontanelle-
Sambucheto”, a seguito dell'approvazione da parte dell'ente - con delibera del
Consiglio comunale n°88 del 21.12.2021 - del Piano Triennale delle Opere
Pubbliche 2022-2024.
La peritale liquidava, a titolo di indennizzo di espropriazione, la complessiva CP_3 somma di €.23.000,00 - di cui €.7.336,00 per indennità di espropriazione,
€.10.241,00 per indennità da valore residuo e €.5.250,00 per indennità relative alle essenze arboree.
In particolare, il Collegio di esperti riconosceva un valore di €.15,78 /mq per la porzione di terreno espropriata.
Con l'interposta opposizione, il ricorrente ha sostenuto, invece, la congruità dell'importo di €.7.675,20, di cui €.4.079,60 quale calcolo relativo all'indennità per l'area espropriata di mq. 1.457; €.1.055,60 per l'indennità per il valore residuo dell'area frazionata di mq. 377, ed €.2.540,00 “per i 12 olivi e le tre roverelle che andranno perse”.
Si sono costituiti e , i quali - Controparte_1 Controparte_2 ritenendo inadeguato l'importo proposto dal ricorrente - hanno chiesto di procedere alla determinazione definitiva dell'indennità di esproprio, con conferma della stima resa dalla terna peritale, ai sensi dell'art. 21, comma 15, D.P.R.
327/2000.
Il ricorrente , invece, ha chiesto che sia stabilito l'esatto Parte_1 ammontare delle indennità in misura corrispondente a quanto determinato dal Dr.
- tecnico nominato dal Comune per la costituzione della commissione di Per_1 cui all'art. 21, comma 2 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - il quale non ha sottoscritto la relazione della peritale. CP_3
pagina 2 di 9 Espletata la consulenza tecnica d'ufficio in data 10.12.2024, da parte dell'Ing.
la causa è stata trattenuta in decisione in data 25.3.2025, a CP_4 seguito delle note di p.c. e conclusionali depositate dalle parti ex art. 275 bis
c.p.c.
Con i motivi di opposizione - da esaminarsi congiuntamente, in quanto logicamente connessi - l' censura l'errato criterio di quantificazione Parte_2 delle indennità da parte della peritale, che avrebbe liquidato un'indennità di CP_3 esproprio non congrua.
Nel dettaglio il eccepisce il non pertinente richiamo ai quattro annunci di Pt_1 proposta di vendita - asseritamente comparabili, secondo gli esperti - relativi a terreni agricoli simili e vicini a quelli oggetto di esproprio, trattandosi, in realtà, di prezzi richiesti dai venditori (prezzi che, come noto, subiscono sempre una diminuzione nelle trattative che portano all'accordo di compravendita).
Con ulteriore doglianza, il ricorrente censura le erronee presupposizioni in ordine al calcolo dell'indennità come “diminuzione di valore dell'intera area residua”, rimanendo la stessa utilizzabile per la coltivazione, in quanto l'accesso sarebbe garantito da un apposito passo carrabile su fondo rinforzato che attraverserà la pista ciclabile.
Da ultimo, il ricorrente adduce che la validità del metodo usato per la Pt_1 determinazione degli indennizzi si può desumere anche dall'accettazione di questi ultimi da parte di altri soggetti espropriati in fattispecie analoghe a quella per cui
è causa.
Le censure sollevante sono fondate nei termini di seguito esposti.
Nel caso in esame, infatti, si ritiene di porre a fondamento della decisione le risultanze della C.T.U., avuto riguardo sia alla completezza, alla natura e al livello di approfondimento degli accertamenti eseguiti, sia al fatto che - a fronte delle rituali osservazioni esplicitate dai Consulenti di parte nel corso delle indagini -
l'Ing. ha preso in considerazione, puntualmente, i rilievi mossigli, motivando CP_4 in maniera esauriente le proprie conclusioni, sia, inoltre, alle ragioni, convincenti e persuasive - e, per tale motivo, condivise dalla Corte - che hanno indotto il
C.T.U. a pervenire a determinate conclusioni in ordine alla valutazione delle pagina 3 di 9 indennità in contestazione e ai criteri per la determinazione delle stesse.
A tale proposito, appare opportuno osservare, in generale, per quanto riguarda le risultanze della C.T.U., che questa ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino - come nella specie - di specifiche conoscenze: in base al consolidato orientamento della Suprema Corte, qualora sia stata disposta una C.T.U. e il giudice ne condivida i risultati (e nei limiti di tale condivisione), questi non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della Consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata (v., tra le altre, Cass. civ. sez. lav. n. 10202/2008; Cass. civ. I sez. n. 8355/2007).
In tale ambito, la consulenza tecnica d'ufficio può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento non solo di valutazione tecnica, ma anche di accertamento di situazione di fatto rilevabili solo mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche: l'Autorità giudiziaria può, quindi, affidare al
Consulente anche l'incarico di accertare i fatti dedotti e le relative risultanze, consentono al Giudice - ove ritenga di condividerle - di non esporre in modo specifico ed articolato le ragioni che lo abbiano indotto a far propri gli argomenti esposti nella perizia, poiché è sufficiente che la motivazione adottata, attraverso opportuni richiami all'elaborato, lasci desumere che le contrarie deduzioni delle parti sono state ritualmente disattese.
In tal caso, infatti, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, “ben potendo la sentenza di merito in tema di determinazione del valore di un fondo a fini indennitari, nel giudizio di opposizione alla stima, richiamarsi alle conclusioni cui è approdato il C.T.U. senza apposita motivazione atta a riprodurre l'iter tecnico-valutativo dell'ausiliario del giudice”
(Cass. civ. n. 5400/2014).
Inoltre, anche in relazione alle osservazioni dei Consulenti tecnici di parte, può farsi integrale rinvio a quanto chiarito dal C.T.U., atteso che - come rilevato dalla pagina 4 di 9 Suprema Corte - “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte” (v., tra le altre, Cass. civ. sez. III n. 10123/2009).
Ciò premesso, il nominato C.T.U. - dopo aver analiticamente descritto i beni oggetto di esproprio ed esaminato il contenuto degli strumenti urbanistici - ha correttamente evidenziato che, sulla base del certificato di destinazione urbanistica, i terreni oggetto di esproprio risultano essere zone agricole inedificabili: l'area - al momento dell'emissione del Decreto di esproprio - ricadeva all'interno dello Strumento urbanistico vigente, il P.R.G. adeguato al P.PAR. che destinava l'area a Zona Agricola Normale “EN” regolamentata dall'art. 27 delle
NTA.
Le aree in oggetto sono individuate al catasto terreni del Comune di al Foglio 27, particelle nn. 418, 419 per una superficie complessiva Parte_1 di 1.769 mq (delle due Particelle catastali, la Particella 418 è stata espropriata totalmente per mq. 120; della Particella 419, invece, vengono espropriati mq
1.649, essendo costituita la superficie residua da mq 9.541).
Il C.T.U. ha, poi, determinato in 1.457 mq la superficie sottoposta ad occupazione temporanea.
Com'è noto, l'indennità di esproprio/asservimento è commisurata al valore venale del bene, cioè al prezzo che esso avrebbe se fosse venduto sul libero mercato.
Secondo quanto previsto dall'art. 32 T.U. Espr., il calcolo dell'indennità di esproprio prende in considerazione diversi fattori: l'ubicazione del terreno (o fabbricato), l'edificabilità o la destinazione agricola del fondo e tutte le altre possibilità di utilizzo concreto.
Inoltre, tale ristoro deve essere congruo e adeguato e costituire per il proprietario espropriato una compensazione della perdita del bene.
pagina 5 di 9 A norma dell'art. 44, comma 2, T.U. Espr., tuttavia, l'indennità non deve tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di un'utilità economica cui il proprietario non ha diritto.
In ogni caso, ai fini della quantificazione dell'indennità, deve tenersi conto del periodo di occupazione temporanea necessario per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 49 T.U., dato che in quel periodo il proprietario non ha potuto usufruire del terreno per le proprie attività agricole.
Nella specie al vaglio della Corte, si tratta di ipotesi di esproprio parziale di bene unitario, pertanto la fattispecie deve essere sussunta nell'alveo dell'art. 33, co. 1, del citato T.U., ai sensi del quale: “Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore”.
In definitiva, ai fini del calcolo della perdita di valore, si ritengono congrui i rilievi posti in essere al riguardo dal C.T.U., il quale concorda con quanto affermato dalla , in relazione alla restante parte della Particella 419, che avrebbe CP_3 perso valore per effetto della presenza della pista ciclabile, quantificandosi il minor valore unitario in 3,80 €/mq rispetto al valore di 4,00 €/mq, posseduto al momento dell'esproprio.
Si ritengono, del pari, condivisibili i rilievi mossi dal C.T.U. nei confronti del
“metodo” di calcolo prescelto dalla Terna: ed invero, la perdita di valore va calcolata sulla sola superficie non espropriata, e non sull'intera superficie, come invece è stato fatto dal Collegio di esperti.
Considerato che la superficie della Particella 419 - che rimane di proprietà dei
- è stata individuata in mq 9.541, mentre la Particella 418 viene CP_1 espropriata interamente, ne deriva che l'area residua prima dell'esproprio aveva un valore di: mq 9.541 x 4,00 €/mq = €.38.164,00; invece, a seguito del procedimento de quo il valore diviene: mq 9.541 x 3,80 €/mq = €.36.255,80; di conseguenza, la perdita di valore risulterà: €.38.164,00-€.36.255,80=
€.1.908,20.
Ai fini della determinazione del valore venale del terreno in esame, deve tenersi conto delle predette caratteristiche specifiche, per quanto attiene alle aree di cui pagina 6 di 9 alla controversia in oggetto, sicché il C.T.U. dà coerentemente seguito al metodo adottato dalla Terna del “MCA” - (Market Comparison Approach) - che si prefigge di confrontare i prezzi di altri beni oggetto di compravendita aventi caratteristiche simili a quello da stimare (subject) - utilizzato per determinare il valore unitario della porzione di terreno, condividendosi il valore unitario di 4,00 €/mq così ricavato.
A conferma della condivisibilità del citato conteggio, il consulente adduce che si può verificare che anche gli stessi VAM (Valori Agricoli Medi) per l'anno 2022 della provincia di Macerata, zona “REGIONE AGRARIA N°: 6 Parte_3
, in cui è ricompreso il Comune di , indicano per la
[...] Parte_1 coltura “uliveto” il valore di 31.216 €/mq, che corrisponde ad un valore unitario di
3,12 €/mq, ma va considerato che il terreno da stimare si trova in area quasi pianeggiante - con facile accesso dalla strada pubblica - è in ottimo stato manutentivo ed è, inoltre, dotato di impianto di irrigazione, per cui il C.T.U. giunge a confermare l'importo di stima unitario di 4,00 €/mq.
Di conseguenza, considerato che la superficie dell'area espropriata a seguito di
Decreto di esproprio è pari a mq 1.769, il valore venale dell'area espropriata sarà: mq 1.769x4,00 €/mq = €.7.076,00.
A questo valore vanno, poi, aggiunti i c.d. “soprassuoli”, che sono stati individuati, al momento dell'occupazione, in: ER ER EN (Da monte a valle) Pianta roverella 1 circonferenza a petto d'uomo 2,20m Pianta roverella 2 circonferenza 1,93 m Pianta roverella 3 circonferenza 1,79 m Oltre a
n. 12 piante di ulivo. Per i valori unitari si concorda con quanto stimato dalla
Terna, ottenendo: 3 roverelle x €/cad 350,00= € 1.050,00 12 olivi x €/cad
350,00= € 4.200,00 Per un totale di: €1.050,00+€4.200,00= €5.250,00”.
L'indennità di occupazione di urgenza, invece, va determinata secondo il criterio previsto dall'art. 50 D.P.R.
8.6.2001 n. 327 - T.U. Espr. - richiamato dall'art. 22 bis dello stesso D.P.R. e, cioè, in un importo corrispondente a 1/12 di quanto spettante a titolo di indennità di esproprio per ogni anno in cui si è protratta la occupazione e a 1/12 di quella annua per ogni mese o frazione di mese, tenuto conto del periodo di occupazione decorrente dalla data di immissione in possesso pagina 7 di 9 (13.3.2023), alla data del decreto di esproprio/asservimento (25.6.2024), ottenendo così, nel caso di specie, un arco temporale pari a 1 anno e 4 mesi.
Anche per quanto riguarda l'occupazione temporanea, pertanto, si deve concordare con quanto concluso dal C.T.U., secondo cui l'indennità in esame viene computata, in virtù dell'art. 50 T.U., in misura pari a 1/12 del valore venale per ogni anno di occupazione;
nella fattispecie al vaglio della Corte si considera quindi l'occupazione temporanea per un periodo di 1 anno e 4 mesi.
La superficie occupata - da verbale di immissione in possesso - risulta di mq
1.457.
Assumendo come valore unitario quello già determinato per l'area, pari a 4,00
€/mq, ne consegue che il valore dell'area occupata temporaneamente è il seguente: mq 1.457x4,00 €/mq=€5.828,00.
Per cui, l'indennizzo per occupazione temporanea è: (€5.828,00/12)x1 anno+[(€5.828,00/12)/12]x4 mesi= €.647,56.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'indennizzo complessivo spettante a e - per indennità Controparte_1 Controparte_2 di esproprio da parte del - ammonta, Parte_1 complessivamente, a €.14.881,76, arrotondabili a €.15.000,00, importo ottenuto dalla somma delle seguenti voci: €.7.076,00, per valore venale;
€.5.250,00, per indennizzo per soprassuoli;
€.647,56, per indennità da occupazione temporanea;
€.1.908,20, per l'indennità da espropriazione parziale.
Nessun altro riconoscimento (in particolare derivante da svalutazione monetaria) spetta ai resistenti, in quanto - trattandosi di debito costituente obbligazione di valuta - non risulta provato un maggior danno, ulteriore rispetto alle attribuzioni come sopra disposte.
La reciproca soccombenza delle parti - rispetto ai valori dalle stesse prospettati nei rispettivi atti introduttivi del presente giudizio - e la presenza di obiettive difficoltà di determinazione delle indennità in questione giustificano l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Infine, le spese sostenute per la C.T.U. - liquidate come da separato decreto - vanno poste a carico di e Parte_1 CP_1
pagina 8 di 9 , , nella misura del 50% ciascuna, trattandosi CP_1 Controparte_2 di accertamenti svolti nell'interesse di entrambe.
P.Q.M.
La Corte determina l'indennità spettante a , Controparte_1
in complessivi €.15.000,00; Controparte_2
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento e pone definitivamente a carico delle medesime - nella misura del
50% ciascuna - le spese sostenute per la C.T.U., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Ancona, il 2.4.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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