Sentenza breve 15 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 15/04/2022, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/04/2022
N. 00600/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00193/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 193 del 2022, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Todisco Giuseppe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia ex art. 55 c.p.a.,
del provvedimento del 19.11.2021 di revoca delle agevolazioni finanziarie concesse in data 12.8.2020, notificato in data 22.11.2021, con contestuale invito al pagamento di una somma rapportata al premio agevolativo, oltre interessi e maggiorazioni, e pari ad € 7.577,16, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to F. Cavallo e avv.to L. Carpentieri, in sostituzione dell'avv.to G. Todisco;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO E DIRITTO
1. - La Società ricorrente impugna il provvedimento del 19.11.2021, notificato in data 22.11.2021, con il quale Mediocredito Centrale S.p.A., in qualità di mandataria del R.T.I. Gestore del Fondo di Garanzia, ai sensi dell’art. 2, comma 100 lett. a) della L. n. 662/1996, ha disposto la revoca totale delle agevolazioni finanziarie concesse in data 12.8.2020, con contestuale invito al pagamento al Fondo di un importo pari al premio agevolativo già comunicato dal gestore con l'ammissione alla garanzia, maggiorato come per legge ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 D. Lgs. n. 123/1998, pari ad € 7.5577,16, in ragione del provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di Lecce, prot. -OMISSIS- del 30.01.2020, con contestuale cancellazione dell’impresa dalla White List (confermato dalla sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione I, -OMISSIS- del 19.10.2020, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato -OMISSIS-), nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
1.- VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE, ERRORE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, CARENZA DEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO, ERRATO ESERCIZIO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.
Dopo avere illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, parte ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Il 02/03/2022, si è costituito in giudizio Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A. (“MCC”) per contestare quanto dedotto da parte ricorrente e chiedere, per l’effetto, il rigetto dell’avversa domanda ex art. 55 c.p.a., depositando una memoria di costituzione e risposta, nella quale ha eccepito, preliminarmente, l’incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore della competenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, e, nel merito, la legittimità del provvedimento impugnato.
Il 06/03/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva per replicare alle difese di parte resistente.
Nella Camera di Consiglio dell’08/03/2022, fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta dalla ricorrente, il Presidente di questa Sezione ha dato avviso alle parti della possibilità di definire la causa nel merito con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., indicando d'ufficio, ex art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità del ricorso rappresentato dalla contraddittorietà fra l'intestazione del ricorso al T.A.R. Lazio sede di Roma e il deposito dello stesso presso il T.A.R. Puglia - Lecce -; il difensore di parte ricorrente, a fronte dei rilievi d'ufficio fatti dal Presidente, ha chiesto un rinvio e il difensore di parte resistente non si è opposto, quindi il Presidente, preso atto della richiesta di rinvio, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 13 aprile 2022.
Il 07/04/2022, parte resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva per svolgere considerazioni in ordine al profilo d’inammissibilità dell’azione avversaria rilevato d’ufficio dal Presidente di questo Tribunale e insistere sull’eccezione d’incompetenza territoriale di questo Tribunale già spiegata dalla resistente, nonché sulle conclusioni precedentemente rassegnate.
Il 09/04/2022, parte ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva per contestare il rilievo di inammissibilità del ricorso sollevato da questo Tribunale e chiedere, in subordine, ex art. 37 c.p.a., la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza sulla questione relativa alla competenza territoriale del T.A.R. Puglia, Lecce, o del T.A.R. Lazio, Roma, per il presente giudizio.
Non si è costituito in giudizio il Ministero intimato.
Nella Camera di Consiglio del 13/04/2022, la causa è stata trattenuta in decisione, per l’eventuale definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a..
2. - Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la insanabile discrasia esistente tra l'intestazione del ricorso al T.A.R. Lazio sede di Roma e il deposito dello stesso presso il T.A.R. Puglia - Lecce, come già rilevato d’ufficio dal Presidente di questa Sezione nella Camera di Consiglio dell’08/03/2022.
2.1. - Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale sollevata da parte resistente, in quanto, a norma dell’art. 13, comma 1, seconda parte, c.p.a, “ Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede ” e, nella specie, il gravato provvedimento di revoca totale delle agevolazioni finanziarie di che trattasi (assicurazione dei crediti concessi dalle Banche alle P.M.I.), con ogni evidenza, esplica i propri effetti diretti nell’ambito territoriale locale salentino (dove ha sede l’Impresa destinataria) e non nazionale; sicchè deve ritenersi che l’adito Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione di Lecce sia fornito di competenza territoriale a decidere la controversia in esame.
2.2. - Ciò premesso, osserva il Collegio che, come condivisibilmente rilevato nella sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 20/05/2002, n. 2722, richiamata anche nella successiva sentenza del T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 29/10/2015, n. 739, “ Nel processo amministrativo, hanno caratteristiche e finalità diverse i due momenti della notificazione e del deposito del ricorso. Il primo esprime la volontà di agire in giudizio, dinanzi ad un determinato organo giurisdizionale, ed è l’atto preliminare della procedura introduttiva del giudizio. Il secondo realizza in concreto la presa di contatto tra il ricorrente e l’organo giurisdizionale, che deve pronunziarsi nel processo, e postula la partecipazione delle controparti: i suoi effetti sono connessi con la consegna dell’originale del ricorso notificato alla segreteria dell’organo giurisdizionale (in termini: Ad. plen. 28 luglio 1980, n. 35). Con riguardo al caso di specie, l’organo giurisdizionale investito, per effetto del deposito, non è quello dinanzi al quale è stata espressa, alle controparti, la volontà di agire in giudizio ”; ne deriva “ che la sezione cui il ricorso non è intestato, e quindi non è diretto, deve, se esso è tuttavia depositato presso i suoi uffici, dichiararne l’inammissibilità. Essa infatti non è destinataria della vocatio iudicis esplicitata e che consente, se seguita da corretto deposito, l’altrettanto corretta instaurazione del giudizio. Il deposito del ricorso presso l’organo giurisdizionale non espressamente adito priva, del resto, se si dovesse ritenere regolare l’instaurazione del giudizio, le controparti della possibilità di tutelarsi tempestivamente ed adeguatamente contro l’avversa iniziativa giudiziaria. La perentorietà dei termini per la notificazione ed il deposito del ricorso introduttivo deve intendersi stabilita anche a garanzia di siffatte posizioni. In conclusione, dinanzi ad un atto introduttivo indirizzato ad altro organo giurisdizionale, quello, materialmente ma non espressamente, adito con il deposito del ricorso non può che dichiararsi privo del potere di giudicare, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato ” (Consiglio di Stato, Sezione V, 20/05/2002, n. 2722, cit.).
Né si può condividere la tesi (sostenuta dalla ricorrente) di una sorta di effetto sanante della costituzione in giudizio della parte resistente, poiché (in disparte il fatto che, nel concreto caso di specie, si è costituito in giudizio solo Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno S.p.A., ma non anche il Ministero intimato) la costituzione degli intimati, in base all’art. 44 (“ Vizi del ricorso e della notificazione ”), commi secondo e terzo, c.p.a. (“ 2. Se il ricorso contiene irregolarità, il collegio può ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato. 3. La costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, nonché le irregolarità di cui al comma 2 ”), sana solo i casi (non sussistenti nel caso di specie) di nullità della notificazione del ricorso ovvero di mere irregolarità dello stesso, ma non può, con ogni evidenza, sanare la discrasia tra il T.A.R. (del Lazio) indicato nella intestazione del ricorso e, quindi, preannunciato alle altre parti con la notificazione del ricorso medesimo e quello (periferico) effettivamente adito con il deposito del ricorso. La discrasia in questione, infatti, presentando una potenzialità offensiva della garanzia della pienezza del contraddittorio (anche) nei confronti di tutti i potenziali controinteressati, preclude in radice una corretta instaurazione del giudizio, “ poiché la fattispecie progressiva che conduce all’instaurazione del rapporto processuale postula un coerente coordinamento fra le due fasi della notificazione e del deposito, in primis con riguardo all’autorità giurisdizionale adita ” (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 29/10/2015, n. 739, cit.).
Nella fattispecie di causa, non ricorrono neppure i presupposti di legge per la concessione dell’invocato errore scusabile ex art. 37 c.p.a. (“ 1. Il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto ”), che riguarda la differente ipotesi di tardività del ricorso.
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile.
4. - Sussistono i presupposti di legge (anche perché la rilevata questione di inammissibilità è stata sollevata d’ufficio), per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, nei sensi indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.