Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3381 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.Gen.Aff.Cont. Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice
preliminarmente, dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termine asse- gnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della presente sentenza che viene in- corporata al verbale di udienza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Napoli lì 03/04/2025 Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione civile, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Filomena Fiore, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8435/2022 R.Gen.Aff.Cont. e vertente
TRA
in persona del Suo amministratore unico e legale rappresentante p.t., sig. Parte_1
, c.f. rappresentata e difesa dall'Avvocato Raffaele Gua- Parte_2 P.IVA_1 dagni, c.F. del Foro di Nola. e dall' avvocato Pasquale Guada- C.F._1 gni, c.F. ed elettivamente domiciliata. presso il loro studio in Po- C.F._2 migliano d'Arco (NA), alla Via Mauro Leone n. l25, giusta procura in calce all'atto di citazione - indirizzo di posta Email_1
OPPONENTE
1
in persona del rap- Controparte_1 presentante legale p.t., p.i. , con sede legale in Napoli alla via Provinciale P.IVA_2
Montagna Spaccata n. 250, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Francesco Ca- racciolo n. 11, presso lo studio dell'avv. Gloria Mele, c.f. e C.F._3 dell'avv. Vincenzo Di Salvo, c.f. che la assistono e rappresenta- C.F._4 no giusta procura posta in calce all'atto di costituzione, PEC:
[...]
e Email_2 Email_3
- OPPOSTA
Oggetto: Somministrazione. Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate in atti
.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fat- to e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con ri- guardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene opportuno ri- chiamare i fatti che ciascuna delle parti pone a fondamento delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1502/2022 del 01.03.2022, emesso dal Tribunale di Na- poli, sez. XII, nella persona della dott.ssa Luigia Stravino, con il quale le veniva ingiun- to il pagamento della somma di € 6.292,34 oltre interessi al tasso legale a decorrere dal- la data di notifica del decreto e sino al saldo, nonché spese del procedimento in € 145.50 per esborsi ed € 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, Iva
e Cpa come per legge, a titolo di mancato pagamento di fatture emesse per compimento lavori di impianto elettrico.
A fondamento dell'opposizione la parte si doleva, in via pregiudiziale, del difet- to di competenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Nola, stante la violazione del criterio generale di cui all'art. 19 c.p.c. che radicherebbe la competen- za in capo al giudice del luogo ove la persona giuridica ha sede.
2
Sempre in via pregiudiziale, si censurava l'illegittima parcellizzazione del credi- to, derivante dall'instaurazione di differenti giudizi per ottenere il pagamento di somme asseritamente dovute per l'esecuzione di prestazioni lavorative, relative a differenti rap- porti contrattuali, di eguale natura di quelle a fondamento delle fatture qui azionate.
Nel merito, si contestava la fondatezza del credito cristallizzato nel provvedi- mento monitorio evidenziando che il titolo posto a fondamento della richiesta era rap- presentato dal contratto mediante il quale si era realizzato il distacco da parte della so- cietà opposta di propri lavoratori a favore della società opponente.
In primo luogo, si evidenziava che la fattura n.5/2021 del 01.02.2021 di €
6.519.70, presuntivamente rimasta insoluta, era stata emessa per un'attività che, in realtà non era mai stata appaltata alla società opposta.
Ad ogni modo, anche volendo ricondurre il relativo documento contabile al rap- porto di distacco effettivamente intercorso, se ne contestava l'erronea quantificazione dal momento che erano state conteggiate un numero di ore lavorative superiori a quelle in concreto svolte.
Infine, si contestavano le gravi violazioni degli obblighi contrattualmente assunti da parte opposta che si erano sostanziati nel mancato regolare invio dei propri operai presso il cantiere il che aveva determinato ritardi nell'ultimazione dei lavori.
Alla luce di quanto esposto, si rassegnavano le seguenti conclusioni:
“l) accertare e dichiarare la incompetenza del territorio del Tribunale di Napolì, per i motivi suesposti;
2) revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) per I'effetto condannare in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali e competenze professionali del pre-
sente giudizio, in favore del procuratore antistatario, oltre accessori come per legge”.
Si costituiva in giudizio parte opposta contestando tutto quanto ex adverso ecce-
pito e ribadendo la fondatezza nell'an e nel quantum del credito ingiunto.
In particolare, in ordine alle eccezioni pregiudiziali sollevate si evidenziava che:
- La causa era stata correttamente incardinata presso il Tribunale di Napoli,
territorialmente competente in forza dei criteri enucleati dall'art. 20 c.p.c, in
3
combinato con l'art. 1182 c.c., che individua quali fori alternativamente competenti, per le controversie relative a diritti di obbligazione, il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, i quali coincidevano con la sede legale della società opposta;
- La condotta processuale assunta dalla società opposta era conforme ai canoni di correttezza e buona fede dal momento che il differente giudizio instaurato presso questo medesimo Tribunale - R.G. n. 3221/2022 XI Sezione Civile,
Dott.ssa Menale –, che a giudizio di parte opponente avrebbe determinato un'ingiusta parcellizzazione del credito, era volto ad ottenere il pagamento di credito relativo ad un distinto e autonomo rapporto contrattuale, instaurato in un momento differente rispetto al rapporto devoluto alla cognizione di code-
sto giudicante, e avente ad oggetto lavorazioni eseguite presso una diversa struttura ossia l'Università degli studi di Roma.
Nel merito, si rappresentava che, oltre la documentazione contabile di formazio-
ne unilaterale idonea, nell'ambito di giudizio a cognizione sommaria, alla concessione di provvedimento ingiuntivo, era stata deposita ulteriore documentazione, di formazione bilaterale, idonea a corroborare la pretesa azionata che, presuntivamente, rappresentava piena prova del credito cristallizzato nell'atto monitorio.
In primo luogo, in ordine alla qualificazione della fattispecie negoziale intercor-
sa tra le parti si assumeva che la stessa fosse riconducibile all'alveo del sub-appalto e non del distacco dei dipendenti della società opposta come sostenuto da controparte.
Invero, nella stessa documentazione di provenienza della società opponente (or-
dine n. 135/CP/UA/20 del 26-08-2020 [cfr. doc. 3 produzione opposta) - ordine n.
13/CG/UA/21 del 25-01-2021 [cfr. doc. 4 produzione opposta) si prevedeva l'accettazione ad eseguire i lavori di cui alle offerte della società Elettro Impianti Garba-
4
to, le quali riguardavano espressamente la realizzazione di impianto elettrico da eseguire presso l'Università Degli Studi di Salerno e non facevano alcuna menzione ad un pre-
sunto esercizio del distacco da parte della società opposta dei propri lavoratori, in favore della società opponente.
Inoltre, si assumeva che il carattere e la tipologia dell'attività appaltata trovava preciso riscontro nella fattura elettronica n. 5/2021 del 01.02.2021 ove vi era una precisa descrizione delle attività svolte per la opponente, quali segnatamente: “Smontaggio e
nuovo assemblaggio QEG UTA estrattori lab. 12-14-15 e 16. Il tutto compreso minute-
ria”.
In ordine alle censure sulla quantificazione del credito, si evidenziava poi che la stessa , in data 24.06.2021, aveva inviato all'odierna opposta comunicazio- Parte_1
ne e-mail avente ad oggetto “Contabilità finale lavori” ove veniva indicato come impor-
to da saldare la somma di cui al decreto ingiuntivo confermando dunque l'esattezza de-
gli importi.
Infine, si evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata da parte opponente ex a1460 c.c. in quanto sfornita di ogni riscontro probatorio e con-
traddetta dal contegno assunto, in particolare dalla mancata tempestiva contestazione delle prestazioni eseguite e delle fatture al momento di emissione, nonché del pagamen-
to, tramite bonifici bancari, del minore importo di complessivi € 17.300,00 in un'epoca successiva alla dedotta inadempienza contrattuale.
Sulla scorta di tutto quanto argomentato si chiedeva al giudice adito di:
“I. In via preliminare e urgente
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 1502/2022, emesso in data 28.02.2022, pubblicato in data
01.03.2022 – oggetto della presente opposizione - stante la illegittimità e infondatezza
5
dei motivi di opposizione spiegati dalla società “ , in persona del rappre- Parte_1
sentante legale p.t. e per non essere stata fondata, la proposta opposizione, su prova
scritta né di pronta soluzione.
II. In via definitiva
a. in via preliminare, accertare e dichiarare la legittimità e/o ammissibilità e/o
efficacia del decreto ingiuntivo n. 1502/2022, emesso in data 28.02.2022, pubblicato in
data 01.03.2022, essendo fondate, le istanze creditorie ivi formulate dalla società “
[...]
”, in persona del rappresentante legale Parte_3 Controparte_1
p.t., su presupposti in fatto e in diritto del tutto validi, legittimi e fondati nonché suffra-
gate dalla relativa documentazione probatoria;
b. per l'effetto, rigettare la spiegata opposizione e le domande tutte formulate
dalla società “ , in persona del rappresentante legale p.t., nelle conclusioni Parte_1
dell'atto di opposizione, stante la assoluta carenza di presupposti in fatto e in diritto,
confermando, per la qual cosa, la legittimità del decreto ingiuntivo n.1502/2022, emes-
so in data 28.02.2022, pubblicato in data 01.03.2022;
c. in ogni caso, condannare la società , in persona del rappresen- Parte_1
tante legale p.t., al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre
accessori come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori;
d. condannare, altresì, la società “ , in persona del rappresentante Parte_1
legale p.t., ex art. 96 c.p.c. nella misura da accertarsi e quantificarsi da parte di code-
sto Ill.mo Giudice in via equitativa”.
In prima udienza, il giudice – dott.ssa Stravino - rigettava l'eccezione di incom-
petenza territoriale sollevata stante la relativa incompletezza, con conseguente radica-
mento della competenza del giudice adito, concedeva la provvisoria esecuzione del de-
creto ingiuntivo, e concedeva i termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c. rinviando
6
all'udienza del 29//02/2024.
Alla suddetta udienza lo scrivente giudice rigettava le richieste istruttorie for-
mulate e, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava ex art. 281 sexies cpc concedendo termine di 10 gg per il deposito di note conclusionali.
Ricostruiti in tali termini i fatti di causa e l'andamento del processo, giova rammen-
tare preliminarmente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad og-
getto la legittimità del provvedimento concesso, ma integrando giudizio a cognizione piena ad esauriente concerne, piuttosto, la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata. In sostanza, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti,
mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudi-
zio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di at-
tore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estin-
tivi, modificativi o impeditivi. L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ri-
corrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in meri-
to all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (ex multis,
Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, sent. n.927)
In relazione, dunque, al profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio, quelle che integrano prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo, come le fatture commerciali o i documenti di trasporto non possono assumere ex se un decisivo rilievo probatorio, ma possono assolvere solo una funzione indiziaria in ordine al credito asse-
7
rito dalla parte opposta. Infatti, trattandosi di atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, laddove il destinatario della fattura ne abbia contestato e ne con-
testi anche parzialmente il contenuto, essa non può costituire prova a favore dell'emit-
tente dei limiti della prestazione e del relativo compenso oggetto della contestazione,
grava, quindi sul creditore l'onere di fornire la prova aliunde.
Date queste premesse, ne consegue, quale corollario logico e giuridico, che l'apprezzamento del giudice deve riguardare il complessivo rapporto negoziale dedotto in giudizio.
Sulla base del compendio probatorio acquisito si ritiene che parte opposta abbia as-
solto all'onore probatorio incombente sulla stessa ex art. 2697 cc, dimostrando l'esistenza del credito azionato in via monitoria sia per quanto concerne l'an che il quantm della pretesa, per le ragioni di seguito esposte.
Appare opportuno preliminarmente sgombrare il campo dalle questioni pregiudiziali sollevate da parte opponente.
In ordine all'asserito difetto di competenza territoriale del giudice adito a favore del
Tribunale di Nola, si richiamano sul punto le motivazioni a sostegno del diniego già
espresse dal G.I. dott.ssa Luigia Stravino con l'ordinanza del 18/11/2022 ove veniva evidenziata l'incompletezza dell'eccezione sollevata e, comunque, l'operatività di crite-
rio di collegamento territoriale concorrente del luogo in cui sarebbe sorta l'obbligazione
(forum contractus).
Quanto all'eccepita parcellizzazione del credito, quale causa di inammissibilità della domanda proposta, si rileva in diritto che: “il divieto de quo si configura quale limite in-
trinseco all'esercizio di posizione giuridica attiva derivante dall'operatività del canone di buona fede quale fonte di eterointegrazione del rapporto obbligatorio. Rectius, le parti per conformarsi al principio saranno tenute, o gli sarà precluso, di adottare contegni, an-
8
che ulteriori rispetto a quanto specificamente definito nel regolamento negoziale, preor-
dinati alla tutela della sfera giuridica di controparte nei limiti dell'apprezzabile sacrifi-
cio. In relazione specificamente al profilo dell'abuso del diritto, che si sostanzia nella scorretta pratica della parcellizzazione, ritiene la giurisprudenza che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, in assenza di giustificata motivazione, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o sca-
glionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, determina una unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore in antinomia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudizia-
le per ottenere l'adempimento, nonché con il principio costituzionale del giusto proces-
so, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale”.
Orbene, posto tale inquadramento in diritto, non si rinvengono, nella fattispecie pro-
cessuale considerata, gli elementi connotanti la suddetta condotta antigiuridica dal mo-
mento che manca il presupposto essenziale in ordine alla configurazione rappresentato dalla sostanziale identità della vicenda sostanziale fonte delle distinte pretese creditorie.
Invero, è risultato che il differente giudizio monitorio instaurato dalla società CP_1
nei confronti della - procedimento N.R.G. 3221/2022, Tribunale di Na-
[...] Pt_1
poli, XI Sezione Civile, Dott.ssa Sorrentini – era volto al conseguimento di credito pe-
cuniario dovuto a titolo di esecuzione di distinte prestazioni, presso una struttura diffe-
rente da quella in cui sono state compiute le prestazioni afferenti al rapporto negoziale devoluto alla cognizione dell'attuale giudicante, in attuazione di un autonomo rapporto contrattuale.
9
Del resto, la doglianza di parte opponente è rimasta del tutto apodittica non essendo stata depositata alcuna documentazione del differente giudizio volta a suffragare l'assunto della comunanza sostanziale della vicenda dalla quale traevano origine i di-
stinti rapporti negoziali.
Pertanto, la scelta della parte creditoria di instaurare differenti giudizi volti alla riscossione non si ritiene in contrasto con il canone di buona fede e correttezza ma rien-
trante nell'alveo delle legittime scelte difensive dell'attore in senso sostanziale.
Passando ora all'esame delle contestazioni in merito, si evidenzia che parte op-
posta ha assolto l'onere sulla stessa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. in ordine al venire in essere del fatto costituivo del credito azionato, della quantificazione e dell'esigibilità depositando documentazione anche di formazione bilaterale idonea ad assurgere a piena prova.
In primo luogo, si ritiene che il rapporto intercorso tra le parti sia riconducibile al paradigma dell'appalto e non della messa a disposizione del personale della CP_1
con le modalità del distacco.
[...]
Depongono in tal senso i seguenti presupposti:
- L'offerta di lavori presentata alla società in data 18- Parte_1
08-2020, ove non è fatta alcuna menzione ad un presunto esercizio del di-
stacco da parte della società opposta dei propri lavoratori, in favore della so-
cietà opponente, essendo ben chiaro che avesse ad oggetto unicamente la realizzazione di “impianto elettrico da eseguire come Vs. indicazioni presso
l'Università Degli Studi di Salerno”, con previsione espressa del rischio ge-
storio in capo all'appaltatore e la determinazione del prezzo complessivo a corpo fissato in € 23.000,00;
- Gli ordini debitamente timbrati e firmati dalla società opponente,
10
non specificamente contestati (ordine n. 135/CP/UA/20 del 26-08-2020; or-
dine n. 13/CG/UA/21 del 25-01-2021) attraverso i quali la autorizzava Pt_1
la odierna opposta ad eseguire i lavori di cui alla predetta offerta con la se-
guente espressa causale “Autorizzo ad eseguirsi impianto elettrico e funzio-
namento automatico SAUTER presso il cantiere in destinazione: Riferimento
Vs. offerta del 18/08/2020 (Allegata) Inizio lavori: 31/09/20”.
- La “Descrizione” della suddetta offerta la quale indica la seguente espressa causale: “Smontaggio e nuovo assemblaggio QEG – QE estrattori
lab. 12-14-15 e 16 E' compreso nell'affidamento, tutta la minuteria per dare
i QE funzionanti”.
- La fattura elettronica n. 5/2021 del 01.02.2021 nella quale vi è
una precisa descrizione delle attività svolte per la opponente perfettamente coincidente a quella di cui all'offerta, quale segnatamente: “Smontaggio e
nuovo assemblaggio QEG UTA estrattori lab. 12-14-15 e 16. Il tutto com-
preso minuteria”.
Tutta la documentazione suddetta, univoca e convergente, si considera avente atti-
tudine probatoria a suffragare la prospettazione di parte opposta anche per quanto ri-
guarda il quantum della pretesa.
Invero, da un lato le censure relative a presunte inadempienze nel corso dello svol-
gimento del rapporto, tali da giustificare il rifiuto parziale di adempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., non risultano conformi all'esigibile standard di adeguata allegazione e contestazione, essendosi esaurite nel deposito di singola comunicazione del
30/10/2020 in cui ci si doleva della mancata presenza di dipendente presso il cantiere,
ma senza che risulti in alcun modo provato che tale presunta mancanza abbia in alcun modo inciso sul soddisfacimento dell'interesse del committente sotteso al rapporto;
11
d'altra parte risulta depositata agli atti la comunicazione trasmessa via email in data
24.06.2021 dalla avente ad oggetto “Contabilità finale lavori”, con la quale, in Pt_1
riferimento ai lavori effettuati dalla odierna opposta presso l'Università degli Studi di
Salerno si indicava come importo da saldare la somma corrispondente a quella cristal-
lizzata nel decreto ingiuntivo, ossia € 6.292,34.
Orbene, si ritiene che tale atto si configuri quale ricognizione di debito ex art. 1988
c.c. con conseguente inversione dell'onere probandi in ordine al fatto costituivo del cre-
dito pecuniario e al relativo ammontare.
Per tutte le ragioni illustrare, codesto giudicante ritiene che la proposta opposizione sia infondata e vada rigettata con conseguente conferma del D.I. n° 1502/2022 emesso in data 01.03.2022, dal Tribunale di Napoli, sez. XII, nella persona della dott.ssa Luigia
Stravino;
Infine, per quanto riguarda la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c, la stessa non può trovare accoglimento sia in quanto non è stata fornita prova del danno asseritamente patito a causa della presunta condotta abusiva assunta dall'opponente sia,
in relazione all'ipotesi di cui al co. 3 che non richiede tale prova, in quanto comunque non è stata dimostrata, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, che si rinviene nelle ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria do-
manda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi pro-
spettate.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a re-
golare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile,
12
sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
Per quanto concerne le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei compensi minimi di cui al D.M. 147/22, tenuto conto del valore della causa e della scarna attività processuale espletata, esauritasi nel solo de-
posito delle memorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione XII, in persona del G.O.P. dott.ssa Filomena Fio-
re, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n° 1502/2022, emesso in data
01.03.2022, dal Tribunale di Napoli, sez. XII, nella persona della dott.ssa Luigia Stravi-
no;
- condanna la società in persona del legale rapp.te pro tempore, al paga- Parte_1
mento delle spese di lite che si liquidano in € 1.700,00 oltre il contributo forfettario co-
me per legge, IVA, spese e CPA se dovute e documentate, con attribuzione ai procura-
tori costituiti dichiaratisi antistatari.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli alle ore 15,54
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Massimo Gianluca (addetto U.P.P.). L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
13