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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 245/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1238/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - BO Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001398613000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001398613000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001398613000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata l'11.7.2025 e relativa a tassa automobilistica richiesta per gli anni 2009, 2010 e 2011.
Ha dedotto l'omessa notifica delle cartelle presupposte e la prescrizione della tassa, prescrizione in ogni caso maturata anche a voler considerare le date di eseguita notifica delle richiamate cartelle (cartella di pagamento n. 13920140006047812000 notificata in data 29.10.2014, cartella di pagamento n.
13920160003668889000 notificata in data 16.09.2016).
Ha quindi concluso per accogliersi il ricorso con vittoria delle spese del giudizio (da distrarsi).
La Regione Calabria si è opposta, chiedendo dichiararsi inammissibile l'opposizione perché non provata la data di ricezione dell'atto impugnato (e dunque la tempestività del ricorso) e priva di dichiarazione di conformità la procura alle liti. Nel merito ha chiesto respingersi il ricorso e condannare controparte al pagamento delle spese.
Si è opposto anche il concessionario controdeducendo la rituale notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi (elencati a pagina 3 della comparsa di costituzione in giudizio).
Con successiva memoria parte ricorrente ha contestato quanto argomentato dalle resistenti, assumendo la nullità della notifica della intimazione di cui all'allegato 11 e l'intervenuta prescrizione anche a voler considerare valida la notifica della intimazione di cui all'allegato 10.
Ha quindi insistito nelle già tratte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, tempestivamente avanzato, è fondato.
Il concessionario ha provato la notifica delle cartelle sottese all'intimazione nonché di successivi atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione;
si tratta, in particolare, in data 17.07.2017 con la notifica dell'intimazione di pagamento N. 13920179000912531000 (all. 8), in relazione alla cartella N. 13920199000087120000; in data 09.10.2019 con la notifica dell'intimazione di pagamento N. 13920199000087120000 (all. 9), in relazione alla cartella N. 13920160003668889000; in data 28.02.2020 con la notifica dell'intimazione di pagamento N. 13920199003960970000 (all. 10), in relazione a entrambe le cartelle presupposte;
in data 06.08.2023 con la notifica dell'intimazione di pagamento N. 13920239001108933000 (all. 11) per entrambe le cartelle .
Quanto alla notifica degli atti interruttivi, questione dirimente ai fini della decisione, quella eseguita il 6.8.2023 non risulta munita della prova della ricezione della raccomandata informativa;
al riguardo giova rammentare che “in tema di notificazione di atti impositivi, nei casi di “irreperibilità relativa” del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 relativa all'art. 26, terzo comma (ora quarto), del D.P.
R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, primo comma, alinea, del D.P.R. n. 600 del 1973, sicché
è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. Sez. U. 15/04/2021, n. 10012; Cass.
11/10/2024, n. 26593).
Quanto alla intimazione notificata il 28.2.2020, si tratta di notifica validamente eseguita ma da cui è poi decorso il termine di prescrizione (anche computando la sospensione Covid).
Le spese vengono compensate in quanto la contribuente non ha eccepito l'avvenuto versamento dell'imposta, ma la prescrizione del relativo credito, così implicitamente riconoscendo il proprio precedente inadempimento dell'obbligazione tributaria.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1238/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - BO Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001398613000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001398613000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001398613000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata l'11.7.2025 e relativa a tassa automobilistica richiesta per gli anni 2009, 2010 e 2011.
Ha dedotto l'omessa notifica delle cartelle presupposte e la prescrizione della tassa, prescrizione in ogni caso maturata anche a voler considerare le date di eseguita notifica delle richiamate cartelle (cartella di pagamento n. 13920140006047812000 notificata in data 29.10.2014, cartella di pagamento n.
13920160003668889000 notificata in data 16.09.2016).
Ha quindi concluso per accogliersi il ricorso con vittoria delle spese del giudizio (da distrarsi).
La Regione Calabria si è opposta, chiedendo dichiararsi inammissibile l'opposizione perché non provata la data di ricezione dell'atto impugnato (e dunque la tempestività del ricorso) e priva di dichiarazione di conformità la procura alle liti. Nel merito ha chiesto respingersi il ricorso e condannare controparte al pagamento delle spese.
Si è opposto anche il concessionario controdeducendo la rituale notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi (elencati a pagina 3 della comparsa di costituzione in giudizio).
Con successiva memoria parte ricorrente ha contestato quanto argomentato dalle resistenti, assumendo la nullità della notifica della intimazione di cui all'allegato 11 e l'intervenuta prescrizione anche a voler considerare valida la notifica della intimazione di cui all'allegato 10.
Ha quindi insistito nelle già tratte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, tempestivamente avanzato, è fondato.
Il concessionario ha provato la notifica delle cartelle sottese all'intimazione nonché di successivi atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione;
si tratta, in particolare, in data 17.07.2017 con la notifica dell'intimazione di pagamento N. 13920179000912531000 (all. 8), in relazione alla cartella N. 13920199000087120000; in data 09.10.2019 con la notifica dell'intimazione di pagamento N. 13920199000087120000 (all. 9), in relazione alla cartella N. 13920160003668889000; in data 28.02.2020 con la notifica dell'intimazione di pagamento N. 13920199003960970000 (all. 10), in relazione a entrambe le cartelle presupposte;
in data 06.08.2023 con la notifica dell'intimazione di pagamento N. 13920239001108933000 (all. 11) per entrambe le cartelle .
Quanto alla notifica degli atti interruttivi, questione dirimente ai fini della decisione, quella eseguita il 6.8.2023 non risulta munita della prova della ricezione della raccomandata informativa;
al riguardo giova rammentare che “in tema di notificazione di atti impositivi, nei casi di “irreperibilità relativa” del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 relativa all'art. 26, terzo comma (ora quarto), del D.P.
R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, primo comma, alinea, del D.P.R. n. 600 del 1973, sicché
è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. Sez. U. 15/04/2021, n. 10012; Cass.
11/10/2024, n. 26593).
Quanto alla intimazione notificata il 28.2.2020, si tratta di notifica validamente eseguita ma da cui è poi decorso il termine di prescrizione (anche computando la sospensione Covid).
Le spese vengono compensate in quanto la contribuente non ha eccepito l'avvenuto versamento dell'imposta, ma la prescrizione del relativo credito, così implicitamente riconoscendo il proprio precedente inadempimento dell'obbligazione tributaria.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.