TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 12/05/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3085/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Ciaramella Marta Francesca del Foro di Milano
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Ciaramella Marta Francesca del Foro di Milano
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 24/09/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Trino (VC) l'08/08/2019, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte I, Anno 2019. Dall'unione non sono nati figli.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 262 del 15/10/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
02/05/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e in Parte_1 Controparte_1
Trino (VC) l'08/08/2019, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n.
6, Parte I, Anno 2019, alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
pagina 2 di 3 1. DÀ ATTO che la Signora continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in Trino CP_1
(VC), Via Canonico Giuseppe Martino Raviola n. 4 da cui il Sig. si è già da tempo Pt_1 allontanato, asportando tutti i propri beni di natura personale;
2. DÀ ATTO le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra;
3. DÀ ATTO che le spese legali del presente procedimento devono intendersi a carico integrale del sig. Parte_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 12/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3085/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Ciaramella Marta Francesca del Foro di Milano
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Ciaramella Marta Francesca del Foro di Milano
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 24/09/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Trino (VC) l'08/08/2019, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte I, Anno 2019. Dall'unione non sono nati figli.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 262 del 15/10/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
02/05/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e in Parte_1 Controparte_1
Trino (VC) l'08/08/2019, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n.
6, Parte I, Anno 2019, alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
pagina 2 di 3 1. DÀ ATTO che la Signora continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in Trino CP_1
(VC), Via Canonico Giuseppe Martino Raviola n. 4 da cui il Sig. si è già da tempo Pt_1 allontanato, asportando tutti i propri beni di natura personale;
2. DÀ ATTO le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra;
3. DÀ ATTO che le spese legali del presente procedimento devono intendersi a carico integrale del sig. Parte_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 12/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3