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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA – PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Floriana Lupo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12-1/2025 P.U. (ristrutturazione familiare dei debiti del consumatore), promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F.: e Controparte_1 CodiceFiscale_1 Pt_1
nata a [...] il [...] (C.F.: ), entrambi residenti a [...],
[...] CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Carmela Lo Bue (pec: Email_1
RICORRENTI
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
___________________________________
LETTA la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66
(Procedure familiari) e 67 e ss. CCII, depositata in data 16 gennaio 2025 da Controparte_1 nato a [...] il [...] (C.F.: e nata a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_1
28/09/1962 (C.F.: ), entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi CodiceFiscale_3 dall'Avv. Carmela Lo Bue.
VISTO il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data 16 gennaio 2025.
RITENUTA la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo.
RILEVATO che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII.
LETTA la relazione del professionista nominato con funzioni di gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi "I Diritti del Debitore sede territoriale di Palermo"– dott. Per_1
- contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII, nonché
[...]
l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 2, CCII.
CONSIDERATO che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti.
1 RICHIAMATO il decreto del 20 gennaio 2025, con cui si è disposta: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori, nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice.
LETTA la relazione ex art. 70, comma 6, CCII depositata il 3 marzo 2025 dal gestore della crisi, Dott.
; Persona_1
PRESO ATTO della rimodulazione della proposta a seguito delle osservazioni ricevute.
RILEVATO che, con provvedimento del 1° aprile 2025, si è disposta la comunicazione a tutti i creditori della proposta rimodulata.
LETTA la relazione ex art 70 comma 6, depositata in data 5 giugno 2025, con cui il dott. Per_1
n.q. ha rappresentato di avere ricevuto osservazioni solo dal creditore Comune di Palermo.
[...]
RIESAMINATE le suddette osservazioni, nelle quali il creditore ha dichiarato di opporsi all'omologazione del piano di ristrutturazione proposto, contestando:
- la falcidia operata al credito poiché contraria la Piano di Riequilibrio finanziario adottato dall'amministrazione comunale;
- il valore attribuito al patrimonio dei ricorrenti e, in particolare, il valore dell'immobile costituente abitazione degli stessi;
- l'importo delle spese mensili del nucleo familiare, nonché l'importo della rata mensile passibile di incremento;
- la mancata allegazione al ricorso dell'estratto conto dal quale è possibile evincere il relativo saldo.
RIESAMINATE le controdeduzioni formulate dall'OCC.
RITENUTE non condivisibili le doglianze mosse dal Comune di Palermo.
RITENUTO, in particolare, che la falcidia del credito non sia contraria al Piano di Riequilibrio finanziario adottato dall'amministrazione comunale.
CONSIDERATO, invero, che essa, in linea con le disposizioni del Codice, non è violativa della par condicio creditorum, anzi, assicura che i creditori vengano trattati egualmente in base alla loro collocazione, evitando discriminazioni tra quelli dello stesso rango e riconoscendo agli stessi di ricevere non meno di quanto avrebbero ottenuto in un'alternativa liquidatoria.
RITENUTO, inoltre, che lo stralcio, così come previsto, è volto a garantire la sostenibilità del piano di risanamento, tenendo conto delle condizioni economiche dei consumatori e
2 consentendo il bilanciamento tra un risanamento sostenibile e il rispetto degli interessi pubblici.
RITENUTO, altresì, non condivisibile la doglianza afferente la valutazione dell'immobile.
CONSIDERATO, invero, che l'operazione di stima è stata effettuata da un professionista, il quale, nella propria valutazione, ha correttamente tenuto conto della “media dei prezzi avutasi da indagini effettuate per compravendita di appartamenti analoghi in zone limitrofe
e valori ottenuti a seguito di informazioni assunte in loco, nonché, delle caratteristiche relative alla ubicazione, costruttive e delle rifiniture interne ed esterne”.
RITENUTO, invero, che a fronte di una puntuale determinazione del valore di mercato del bene, il Comune si è limitato a contestare genericamente la correttezza del “valore attribuito al bene immobile di proprietà dei ricorrenti, il quale appare certamente inferiore al reale valore di realizzo (proprietà sita nella località di Mondello)”, senza fornire alcuna documentazione a supporto di tale assunto.
RITENUTO, per di più, che il piano, così come rimodulato, appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria prevedendo un soddisfacimento anche per quei creditori che nulla riceverebbero in caso di apertura della liquidazione controllata.
RILEVATO, altresì, che chi giudica ritiene condivisibile quanto affermato dal dott. Per_1
n.q. in merito alla quantificazione delle spese mensili che appaiono compatibili con
[...] un nucleo familiare composto da tre persone, anche in considerazione del fatto che tale importo risulta inferiore alla soglia individuata dai dati ISTAT per famiglie di analoga composizione e residenti nel medesimo territorio di riferimento, che prevede una spesa mensile media di € 2.148,82.
RITENUTO, infine, che i ricorrenti hanno depositato in atti, come richiesto dal creditore, il saldo attivo del conto corrente [all.to 13 alla relazione ex art 70 comma 6 del 28 febbraio 2025] dal quale si evince che non ci sono ulteriori utilità.
RITENUTO, alla luce delle superiori considerazioni, che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che i ricorrenti siano stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che gli stessi abbiano determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
RILEVATO che i ricorrenti presentano un'esposizione debitoria di complessivi €
292.215,26, di cui € 5.634,00 per compenso OCC "I Diritti del Debitore sede territoriale di
Palermo" ed € 3.500,00 a titolo dui compenso per il legale dei ricorrenti, a fronte della quale rendono disponibile una somma pari ad € 132.730,86.
CONSIDERATO, nel dettaglio, che la proposta prevede che:
3 1. le prime 5 rate di € 1.126,80 saranno destinate al pagamento dei costi di procedura dell'Organismo (primo periodo rateale);
2. le successive rate, dalla rata n. 6 alla rate n. 8 di € 1.166,00, saranno destinate al pagamento dell'avv. Carmela Lo Bue (primo periodo rateale);
3. Le rate dalla n. 9 e le successive 74 di € 1.209,25, saranno destinate al pagamento del creditorio ipotecario di I grado (secondo periodo rateale); CP_2
4. Le rate dalla n. 75 e le successive 28 di € 1.221,00 saranno destinate al pagamento del creditore ipotecario di I grado (terzo periodo rateale); Controparte_3
5. Le rate dalla n. 104 e le successive 8, saranno destinate al pagamento del ceto creditorio secondo i tempi e gli importi di seguito specificati:
- L , relativamente al debito dell'istante sarà Controparte_4 CP_1 destinataria di una rata mensile pari a € 309,34.
- Il Comune di Palermo, per il mancato pagamento del tributo Tari relativo alle annualità
2020- 2024, sarà destinatario di una rata mensile pari a € 44,81.
- Il creditore Regione Sicilia, creditore per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'istante sarà destinatario di una rata mensile pari a CP_1
€ 8,06.
In ragione dell'esiguità dell'importo della rata può riconoscersi ai debitori la possibilità di effettuare dei pagamenti cumulativi a periodicità più dilatata, da intendersi trimestrali o semestrali.
- Il creditore sarà destinatario di una rata mensile pari a € 187,64. Parte_2
- Il creditore sarà destinatario di una rata mensile pari a € 456,93 (145,34 Parte_3
+ 311,59).
- L , relativamente al debito dell'istante sarà Controparte_4 Pt_4 destinataria di una rata mensile pari a € 127,15.
- Il creditore Regione Sicilia, creditore per il mancato pagamento della tassa automobilistica, relativa all'istante sarà destinatario di una rata mensile pari a € Pt_4
15,49.
CONSIDERATO che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso.
RITENUTO, che, a mente dell'art. 67, comma 3, CCII, è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione.
4
CONSIDERATO che
appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII).
RITENUTO, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato.
EVIDENZIATO, in ultimo, che il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71, comma 4, CCII dispone, invero, che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”.
P.Q.M.
visti gli artt. 66-71 CCII.
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Controparte_1 nato a [...] il [...] (C.F.: e , nata a CodiceFiscale_1 Parte_1
Palermo il 28/09/1962 (C.F.: ) CodiceFiscale_2
DISPONE che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. , vigili sull'esatto Persona_1 adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice.
DISPONE che il professionista: provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71, comma 4, CCII;
riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); terminata l'esecuzione, sentiti i debitori, presenti al giudice una relazione finale.
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori.
DISPONE
5 la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista.
INIBISCE
a nato a [...] il [...] (C.F.: e Controparte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...] (C.F.: ), la Parte_1 CodiceFiscale_2 sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito)
e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano.
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori, nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice.
PONE le spese del procedimento a carico dei soggetti proponenti.
DICHIARA la chiusura della procedura.
MANDA la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. . Persona_1
Palermo, 10 giugno 2025
IL GIUDICE
Floriana Lupo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Floriana Lupo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n.
193, conv. con mod. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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