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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 20/05/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
2^sez. Contenzioso Ordinario
R.G. 83/2023
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 13 aprile
2023 da
(C.F. ), ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( CF ,) quali eredi di C.F._2 Persona_1
rappresentati e assistiti dagli avvocati MATTEO PEDRETTI (CF
[...]
) e MARIO GIULIANO ( C C.F._3 C.F._4
) elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito a Trento
[...]
(TN) in Largo G. Carducci n. 53,come da mandato in atti appellanti
contro
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso
[...] P.IVA_1
dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO (C.F. e P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del Presidente pro tempore della , Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Giacomo Bernardi (C.F. ), Viviana C.F._5
Biasetti (C.F. ) e Monica Manica (C.F. C.F._6
), con domicilio eletto presso l'avv. Viviana C.F._7
Biasetti nella sede dell'Avvocatura della Provincia in Trento, come da procura dimessa in primo grado appellati
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento,
A) OMISSIS
B) In via istruttoria. Ammettersi le prove richieste e non ammesse dal
Tribunale, così capitolate:
“Si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale, sia diretta che contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi, sui seguenti capitoli:
Cap. 1) “Vero che nei due anni precedenti il suo ingresso presso la
[...]
avvenuto nel maggio 2015, era stata Controparte_1 Persona_1
ricoverata in varie occasioni all'Ospedale di Tione per problemi cardiaci, aritmie e scompensi cardiaci, fibrillazione atriale e insufficienza respiratoria.
Cap. 2) “Vero che a prima del suo ingresso presso la Persona_1
era stato diagnosticato un grave Controparte_1
pag. 2/30 adenocarcinoma in fase avanzata che aveva reso necessario un intervento di mastectomia sinistra.”
Cap. 3) “Vero che nell'aprile 2015 la U.V.M. ha ritenuto necessario l'ingresso di in una RSA in considerazione delle Persona_1
necessità di prestazioni e trattamenti sanitari oltrechè di prestazioni socio assistenziali,come da documento n. 2 di parte attrice che si rammostra al teste.”
Cap. 4)“Vero nella valutazione su eseguita nell'aprile del Persona_1
2015, l'UVM ha tenuto conto non solo dello stadio avanzato del morbo di
Alzheimer ma anche della cardiopatia e della patologia oncologica in fase avanzata oltre ad altre patologie, come da documento n. 2 di parte attrice che si rammostra al teste.”
Cap. 5)“Vero che nell'aprile del 2015,quanto l'UVM procede alla valutazione per il suo ingresso in una struttura sanitaria, Persona_1
era ricoverata presso il reparto di Medicina dell'Ospedale di Tione per problemi cardiaci.”
Cap. 6) “Vero che al momento del ricovero nel maggio 2015 presso la la malattia di Alzheimer che affliggeva Controparte_1
era nella sua fase più avanzata e terminale.” Persona_1
Cap. 7) “Vero che dal maggio 2015 al dicembre 2020 Persona_1
durante la sua degenza presso la sia in Controparte_1
data11.07.2016 che in data del 11.08.2019 nonché in altre occasioni, è stata ricoverata nell'Ospedale di Tione per scompensi cardiaci con fibrillazione atriale e insufficienza respiratoria.”
Cap. 8) “Vero che i trattamenti terapeutici e le prestazioni sanitarie erogate a per le sue patologie, tra cui Alzheimer e cardiopatia, Persona_1
pag. 3/30 richiedono una struttura sanitaria attrezzata con personale professionale e qualificato in materia sanitaria.”
Cap. 9) “Vero che, durante il periodo di degenza presso la
[...]
dal maggio 2015 a dicembre 2020, Controparte_1 Persona_1
ha sofferto di cardiopatia, con aritmie e scompensi cardiaci, di fibrillazione atriale, di crisi respiratorie e frequente stato febbrile nelle vie urinarie IVU con incontinenza.”
Cap. 10) “Vero che, durante il periodo di degenza presso la
[...]
dal maggio 2015 a dicembre 2020, a Controparte_1 Persona_1
sono stati praticati trattamenti terapeutici, anche farmacologici, per le patologie di cui soffriva.”
Cap. 11) “Vero che, durante il periodo di degenza presso la
[...]
dal maggio 2015 a dicembre 2020, poiché Controparte_1 Per_1
era in totale stato vegetativo del tutto incapace di nutrirsi, vestirsi,
[...]
lavarsi svolgere i propri bisogni e le ordinarie attività quotidiane è stata svolta una quotidiana attività, anche infermieristica, di medicazione e monitoraggio, nutrizione e idratazione forzata nonchè mobilizzazione anche per prevenzione delle piaghe da decubito.”
Cap. 12) “Vero che le prestazioni sanitarie e terapeutiche erogate a durante la sua degenza dal maggio 2015 al dicembre Persona_1
2020 presso la per le patologie di cui Controparte_1
soffriva, erano finalizzate non solo alla sua sopravvivenza ma anche a rimuovere e limitare gli esisti degenerativi conseguenti alla patologia di
Alzheimer.”
pag. 4/30 Cap. 13) “Vero che, durante la degenza di dal maggio Persona_1
2015 al dicembre 2020, veniva redatto quotidianamente il diario infermieristico facente parte della cartella infermieristica.”
Cap. 14) “Vero che nel 2015, anno in cui è stata Persona_1
ricoverata presso l' è stato predisposto il Controparte_1
Piano Assistenziale Individualizzato, cd. P.A.I., relativo a Persona_1
e che detto Piano Assistenziale Individualizzato è stato poi aggiornato annualmente fino al 2020.”
Cap. 15) “Vero che il decesso di è avvenuto per aritmia Persona_1
cardiaca con fibrillazione atriale, come certificato nel Doc. 12 di parte attrice che si rammostra al teste.”
Cap. 16) “Vero che nel 2018 durante il processo per la sua dichiarazione di interdizione avanti al Tribunale di Trento il trasporto in autolettiga di per il suo esame da parte del Giudice, era impossibile in Persona_1
quanto avrebbe comportato grave pregiudizio per la sua salute a causa delle sue condizioni psicofisiche e delle sue patologie.
Con riserva di indicazione di ulteriori capitoli a prova contraria indiretta anche a mezzo di ulteriori testimoni.
Testimoni: 1) Dott. ,medico del Reparto di Neurologia Testimone_1
dell'Ospedale Santa Chiara;
2) Dott. ,medico dell Testimone_2 [...]
3) Dott. medico dell Controparte_1 Persona_2 [...]
4) Dott. medico e coordinatore Controparte_1 Testimone_3
sanitario presso l 5) Dott.ssa Controparte_1 Tes_4
infermiera e coordinatrice infermieristica presso l
[...] Controparte_1
6) Dott.ssa , infermiera presso l
[...] Tes_5 Controparte_1
Sig.ra infermiera;
7) Dott. ,
[...] Testimone_6 Persona_3
pag. 5/30 medico di base di 8) Dott.ssa , Persona_1 Controparte_3
infermiera; 9) Dott.ssa infermiera;
10) Dott. Persona_4 Per_5
, Primario presso Neurologia dell'Ospedale Santa Chiara;
11) Dott.
[...]
, Persona_6 Controparte_4
C) Nel merito. Per le ragioni tutte dedotte in narrativa, in riforma della sentenza nr. 191/2023 emessa dal Tribunale di Trento, in persona del
Giudice Dott.ssa Segna Giuliana, depositata/pubblicata il 10 marzo 2023, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. 2445/2020, notificata a mezzo pec in data 14 marzo 2023, accogliere i motivi di appello, che qui si intendono integralmente richiamati, per tutte le ragioni specificate, così disporre, contrariis reiectis.
In riforma del capo 1) della sentenza di primo grado: 1) Accertata e dichiarata la nullità della dichiarazione di impegno al pagamento della retta a firma di per mancanza o illiceità della causa o per Parte_2
contrarietà a norme imperative nonché valutate le condizioni sanitarie di la natura e il tipo di cure prestate, accertare che le Persona_1
prestazioni erogate a dalla Azienda Pubblica per i Servizi Persona_1
alla Persona A.P.S.P. Giudicarie Esteriori Bleggio Superiore o, in subordine, quelle prestazioni che avrebbero dovuto essere erogate in concreto a in considerazione delle sue condizioni Persona_1
sanitarie alla stregua del parametro della diligenza professionale medico sanitaria, sono prestazioni sanitarie a rilevanza sociale o prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria o prestazioni prevalente mente sanitarie o comunque prestazioni sanitarie strettamente connesse con quelle socio assistenziali inscindibili da queste in quanto terapeutiche e funzionali alla sua sopravvivenza e, quindi, dichiarare che, per tutti i motivi esposti in pag. 6/30 narrativa, già a decorrere dal suo ingresso nella struttura ossia dal maggio
2015, o a decorrere da altra data che sarà stabilita dal Tribunale anche in considerazione del mutamento e aggravamento del suo stato di salute durante la sua degenza nella struttura convenuta, non era Persona_1
tenuta a pagare, quindi non doveva pagare, alcuna somma alla
[...]
i Servizi alla Persona A.P.S.P. Giudicarie Esteriori Bleggio CP_1
Superiore a titolo di retta e/o compartecipazione alla quota sanitaria e/o quota di assistenza e/o quota cd. “alberghiera” né ad altro titolo e, per l'effetto, condannare la Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona
A.P.S.P. Giudicarie Esteriori Bleggio Superiore a restituire e rimborsare, anche a titolo di arricchimento senza causa o ad altro titolo, in favore di parte attrice, quali figli ed eredi di tutte le somme pagate Persona_1
da alla Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona Persona_1
A.P.S.P. Giudicarie Esteriori Bleggio Superiore, a decorrere dal maggio
2015, o a decorrere da altra data che sarà stabilita dal Tribunale anche in considerazione del mutamento e aggravamento del stato di salute durante la degenza nella struttura convenuta, fino alla data del suo decesso, il 17 dicembre 2020, somme che fino al dicembre del 2020 ammontano all'importo complessivo di Euro 96.898,16 oltre interessi e rivalutazione se dovuta o, in via subordinata, condannare parte convenuta al rimborso e restituzione della diversa maggiore – minore somma che verrà accertata in corso di causa, quindi stabilita dal Tribunale, oltre interessi e rivalutazione se dovuta.
2) Per tutti i motivi indicati in narrativa accertare e dichiarare, comunque e in ogni caso, che già a decorrere dal suo ingresso nella struttura ossia dal maggio 2015, o a decorrere da altra data che sarà stabilita dal Tribunale
pag. 7/30 anche in considerazione del mutamento e aggravamento del suo stato di salute durante la degenza nella struttura convenuta, non Persona_1
era tenuta a pagare, quindi non doveva pagare, alcuna somma alla Azienda
Pubblica per i Servizi alla Persona A.P.S.P. Giudicarie Esteriori Bleggio
Superiore a titolo di retta e/o compartecipazione alla quota sanitaria e/o quota di assistenza e/o quota cd. “alberghiera” né ad altro titolo e, per l'effetto, condannare la
[...]
a restituire e rimborsare, Controparte_5
anche a titolo di arricchimento senza causa o ad altro titolo, in favore di parte attrice, quali figli ed eredi di tutte le somme pagate Persona_1
da alla Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona Persona_1
A.P.S.P. Giudicarie Esteriori Bleggio Superiore, a decorrere dal maggio
2015, o a decorrere da altra data che sarà stabilita dal Tribunale anche in considerazione del mutamento e aggravamento del suo stato di salute durante la degenza nella struttura convenuta, fino alla data del suo decesso, il 17 dicembre 2020, somme che fino al dicembre del 2020 ammontano all'importo complessivo di Euro 96.898,16 oltre interessi e rivalutazione se dovuta o, in via subordinata, condannare parte convenuta al rimborso e restituzione della diversa maggiore – minore somma che verrà accertata in corso di causa, quindi stabilita dal Tribunale, oltre interessi e rivalutazione se dovuta.
In riforma del Capo Nr. 2) della sentenza: 3) Condannare la Azienda
Pubblica per i Servizi alla Persona A.P.S.P. Giudicarie Esteriori Bleggio
Superiore al rimborso delle spese processuali di lite, sia del giudizio di primo grado che del presente giudizio di appello, oltre accessori di Legge nonché al rimborso delle eventuali spese per perizie tecniche sia di parte di pag. 8/30 parte che d'ufficio o, in via subordinata, nella denegata ipotesi di esito negativo del giudizio per parte attrice/appellante, in considerazione delle parti e della complessa controvertibilità della materia e della sua mutevolezza nonché dei contrasti giurisprudenziali esistenti sulle questioni giuridiche controverse, come precisato in atto, ritenere sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni per disporre la totale, o anche solo parziale, compensazione delle spese legali sia del primo che del secondo giudizio, quindi di entrambi i gradi di giudizio.
Confermare il resto della sentenza, quindi anche il Capo Nr. 3) confermando la totale compensazione delle spese di lite gli attori/appellanti e il terzo intervenuto in primo grado, , in Controparte_2
entrambi i gradi di giudizio.
Per Azienda Pubblica di servizi alla persona “Giudicarie Esteriori”
“Contrariis reiectis, nel merito rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni sopra esposte, con conferma della sentenza di primo grado, spese e compensi del grado rifusi”.
Per Controparte_2
Voglia l'III.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere integralmente l'appello proposto da e avverso Parte_2 Parte_1
la sentenza n. 191/2023 del Tribunale di Trento e dunque confermarla, e per l'effetto respingere le domande tutte formulate da e Parte_2
, in qualità di eredi di in quanto Parte_1 Persona_1
inammissibili o comunque infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e onorari
In via istruttoria, respingere le istanze formulate dagli appellanti.
pag. 9/30 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23 settembre 2020 , Parte_3
quale tutore di conveniva in giudizio la Persona_1 [...]
allegando che: la signora da anni era affetta Controparte_6 Per_1
dal morbo di Alzheimer e si trovava in una situazione di totale invalidità e non autosufficienza;
nel 2015 si era reso necessario il ricovero presso una
RSA in quanto non era più possibile l'assistenza da parte dei familiari e successivamente, con sentenza n. 625/18, era stata dichiarata la interdizione della mentre il marito era stato nominato tutore. Per_1 Parte_3
Contestava che l' attrice fosse tenuta a pagare la retta in quanto era affetta dalla malattia di Alzheimer in fase avanzata e le sue condizioni richiedevano una continua assistenza anche infermieristica per le medicazioni quotidiane, con nutrizione forzata, costante prevenzione delle piaghe da decubito e continua terapia farmacologica. Pertanto, deduceva che le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, ex D. Lgs n.502/1992, dovevano essere integralmente a carico del servizio sanitario e chiedeva quindi la condanna della convenuta alla restituzione della somma complessiva di euro 90.304,89, che dal maggio 2015 al luglio 2020 era stata versata a titolo rette mensili.
Con comparsa del 25.1120 si costituiva Controparte_1
allegando che in data 7.5.2015 la signora era stata accolta presso Per_1
la RSA ed il figlio aveva regolarmente sottoscritto la Parte_1
impegnativa al pagamento della retta di degenza. Deduceva che, al di là di specifiche peculiari problematiche, l'assistenza prevalente fornita ai malati di Alzheimer era di natura assistenziale mentre non erano distinguibili le pag. 10/30 prestazioni di natura sanitaria e quelle di natura socio assistenziale, avendo carattere inscindibile. Chiedeva quindi il rigetto della domanda
A seguito della interruzione per il decesso di il processo Persona_1
veniva riassunto con ricorso del 12.3.2021 dagli eredi e Pt_2 Pt_1
, avendo il marito rinunciato alla eredità.
[...] Parte_3
Con comparsa depositata il 6.7.21 Controparte_2
svolgeva intervento volontario adesivo, a sostegno della posizione processuale della convenuta.
Con sentenza n. 191/2023 il Tribunale di Trento respingeva la domanda di parte attrice che condannava a rifondere le spese del grado a favore di compensandole invece fra gli attori e l'intervenuta. CP_1
Ricordava che l'art. 3 septies del d.lgs. n. 502 del 1992, poi integrato dal d.lgs. n. 229 del 2009 , richiede sia prestazioni sanitarie sia azioni di protezione sociale della persona e rinvia ad un apposito atto di indirizzo e di coordinamento per la definizione in dettaglio delle prestazioni da ricondurre fra quelle sanitarie a rilevanza sociale o sociali a rilevanza sanitaria, precisando i criteri di riparto del finanziamento fra le e i Pt_4
comuni – nonché le prestazioni socio -sanitarie ad elevata integrazione sanitaria. Il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, attuativo nel menzionato art. 3
Septies, precisa la nozione di prestazioni socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria e riconduce in tale ambito le “patologie terminali, inabilità e disabilità conseguenti a patologie cronico – degenerative”. L'art
3 statuisce che “sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionante lo stato di salute. Tali attività di competenza
pag. 11/30 dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso … d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio.”
Sottolineava che tale attività era quindi differente sia da quella relativa alla erogazione di “prestazioni sanitarie” in senso proprio (che possono essere erogare dal SSN gratuitamente o con partecipazione alla spesa, a seconda della situazione personale ed economica del soggetto interessato); sia dalle prestazioni socio -sanitarie ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 comma 3), che si caratterizzano per la particolare “rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria”. Il Tribunale rilevava che, sulla base della documentazione medica versata in atti e delle allegazioni di parte attrice, non risultava che si avvalesse di prestazioni di Persona_1
tale natura, che devono essere caratterizzate da una pluralità di interventi di cura dotati da invasività terapeutica che comportino la presenza di personale medico ed infermieristico qualificato. Osservava che l'Alzheimer era una malattia degenerativa che causa una grave disabilità, la quale comporta necessariamente un'assistenza ed un accudimento, ma tali attività non rappresentano prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, come affermato dal consolidato indirizzo giurisprudenziale di merito , il quale esclude che “ tutte le prestazioni erogate dalle RSA nei confronti dei degenti affetti da malattie degenerative quali il morbo di Alzheimer debbano essere a totale carico del SSN” (in tal senso cfr. Corte Appello Milano sent. n.1041/2019, Corte Appello
Milano 4079/2018, Tribunale Milano sez. lavoro n. 1003/2016) ravvisando pag. 12/30 che il ricovero presso le residenze sanitarie assistenziali non è in alcun modo assimilabile al ricovero ospedaliero, trattandosi di strutture che, in base al DPR 14 gennaio 1997, offrono ai degenti non autosufficienti un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello alto di assistenza tutelare ed alberghiera. Di conseguente ravvisava che “la previsione della compartecipazione dell'utente al costo delle prestazioni rappresenta quindi un giusto contemperamento tra la necessaria tutela del diritto fondamentale alla salute del singolo individuo, che viene assicurata attraverso l'erogazione a carico del SSN di quelle prestazioni di natura più propriamente sanitaria –
e che viene garantito prevedendo, per le persone meno abbienti, che sia il
Comune di residenza a farsi carico in tutto o in parte della quota di compartecipazione prevista per talune prestazioni – e la altrettanto necessaria tutela del diritto di tutta la popolazione, compatibilmente con le risorse, anche economiche, disponibili.” Affermava che “la previsione di un contributo a carico degli utenti per talune prestazioni costituisce uno strumento volto a garantire l'accesso il più possibile esteso e contenuto in tempi ragionevoli alle prestazioni e al contempo la sostenibilità della spesa sanitaria” aggiungendo che nello specifico quanto percepito dalla sia a titolo pensionistico che per indennità di accompagnamento Per_1
era capiente per il pagamento della retta.
Proponevano appello gli eredi e chiedendo che, Pt_2 Parte_1
previa sospensione della provvisoria esecutorietà, in riforma della impugnata sentenza si dichiarasse la nullità della dichiarazione di impegno al pagamento della retta a firma di per mancanza o illiceità Parte_2
della causa o per contrarietà a norme imperative in quanto le prestazioni pag. 13/30 erogate a dalla Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona_1
Persona A.P.S.P. Giudicarie Esteriori Bleggio Superiore costituiscono prestazioni sanitarie a rilevanza sociale o prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria o prestazioni prevalentemente sanitarie o comunque prestazioni sanitarie strettamente connesse con quelle socio assistenziali inscindibili da queste, in quanto terapeutiche e funzionali alla sua sopravvivenza e già a decorrere dal suo ingresso nella struttura ossia dal maggio 2015, ovvero a decorrere da altra data da determinarsi in considerazione del mutamento e aggravamento del suo stato di salute durante la sua degenza nella struttura convenuta, ragione per cui , Per_1
non era tenuta a pagare alcuna somma alla Azienda Pubblica per i
[...]
Servizi alla Persona A.P.S.P. Giudicarie Esteriori Bleggio Superiore a titolo di retta e/o compartecipazione alla quota sanitaria e/o quota di assistenza e/o quota cd. “alberghiera” né ad altro titolo;
e che per l'effetto l' Azienda
Pubblica per i Servizi alla Persona A.P.S.P. Giudicarie Esteriori Bleggio
Superiore fosse tenuta a restituire , anche a titolo di arricchimento senza causa ovvero altro titolo, le somme versate a decorrere dal maggio 2015, ovvero altra data che sarebbe stata accertata in giudizio durante la degenza nella struttura convenuta, fino alla data del suo decesso, il 17 dicembre
2020, e fino al dicembre del 2020, per l'importo complessivo di Euro
96.898,16 ovvero, in via subordinata del diverso importo che sarebbe stato accertato oltre interessi e rivalutazione se dovuta.
Chiedevano inoltre la riforma del capo sulle spese .
Si costituiva contestando la fondatezza dei motivi di appello di cui CP_1
chiedeva il rigetto. Affermava che l'Amministrazione provinciale si era uniformata alla disciplina nazionale di riferimento, mutuando il criterio di pag. 14/30 ripartizione percentuale della spesa individuato nella Tabella allegata al
DPCM 29.11.2001. Ribadiva che nel caso di ricovero presso una RSA, la prestazione assolutamente prevalente erogata dalla struttura agli ospiti affetti da morbo di Alzheimer - al di là delle loro eventuali ed ulteriori problematiche di salute collegate alla età dei pazienti ricoverati è di natura assistenziale;
negava quindi che le prestazioni finalizzate a contenere gli esiti degenerativi o invalidanti di tale patologia potessero essere considerate quali prestazioni sanitarie a rilevanza sociale ex art. 3, comma
1, D.P.C.M. 14 febbraio 2001, in quanto non inseribili in progetti personalizzati di durata trattandosi proprio di programmi CP_7
assistenziali aventi una durata – chiaramente - indefinibile a priori.
Aggiungeva che la questione del pagamento della retta da parte dei malati di Alzheimer accolti in RSA , come nello specifico , debba necessariamente essere valutata sotto il profilo della sostenibilità economica dell'intero
Servizio Sanitario Nazionale, non potendosi tralasciare che ragioni di natura finanziaria conducono a negare che le prestazioni erogate in favore dei soggetti affetti da demenza, quale è il morbo di Alzheimer, rientrino nei casi di totale gratuità. Allegava che alla luce della documentazione medica dimessa dalla APSP “Giudicarie Esteriori”, emergeva che era stata ricoverata dal 2015 al 2020, e quindi per cinque Persona_1
anni in regime di lungo-assistenza, circostanza che costituiva indice del carattere prevalentemente assistenziale delle prestazioni erogate dalla struttura pubblica, stante la non prevedibilità e definibilità a priori della durata del trattamento erogati;
oltre ai periodici controlli clinici ed alla somministrazione dei necessari farmaci per curare le ulteriori patologie di cui la sig.ra era portatrice, le principali prestazioni erogate dalla Per_1
pag. 15/30 struttura in favore della stessa avevano riguardato l'assistenza e l'accudimento della sig.ra in tutte le attività della vita quotidiana Per_1
(durante i pasti, nella cura dell'igiene, nella vestizione e negli spostamenti), onde sopperire alla mancanza di autosufficienza, in assenza di conseguente rilevante aumento della componente sanitaria delle prestazioni di cui la degente aveva usufruito. Concludeva quindi che il Giudice di primo grado aveva coerentemente affermato la riconducibilità della prestazione erogata dalla RSA in favore di affetta da Morbo di Alzheimer, Persona_1
alle prestazioni aventi natura prevalentemente assistenziale, per le quali, poiché inserite in progetti personalizzati di durata non limitata ed erogate
(anche) nella fase di lungo-assistenza, è prevista una quota di compartecipazione alla spesa da parte del beneficiario oppure , nel caso di incapienza dello stesso, da parte del con conseguente assenza di CP_8
un regime di integrale gratuità. Contestava anche i motivi relativi alla statuizione in punto di spese di lite.
Si costituiva anche chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello con difese sovrapponibili a quelle dell' CP_1
Con ordinanza in data 21 settembre 2023 la Corte respingeva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza
Trattenuta la causa in decisione, con ordinanza del 25 marzo 2023 la Corte la rimetteva in istruttoria ordinando ai sensi dell'art 210 cp.c. ad
[...]
l'esibizione di copia integrale della documentazione medica in CP_1
suo possesso relativa alla defunta comprensiva della Persona_1
cartella clinica completa nonché, ove presenti, del diario infermieristico giornaliero e della cartella infermieristica completa, e del piano assistenziale pag. 16/30 individualizzato;
disponeva inoltre CTU nominando il dott.
[...]
di Trento. Per_7
All'esito dell'incombente istruttorio, la causa era nuovamente rimessa al
Collegio sulle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa degli appellanti censura che il Tribunale ha respinto la domanda di restituzione delle rette versate per le prestazioni rese presso la RSA a favore di sulla base di una non corretta applicazione di Persona_1
legge nonché di un travisamento dei fatti , avendo affermato che né dalla documentazione medica versata in giudizio né dalle allegazioni fornite nell'atto introduttivo risultava che la signora si fosse avvalsa di Per_1
prestazioni sanitarie. Obietta di avere fornito puntuale descrizione delle condizioni della degente, supportate da documentazioni medica, e di avere chiesto prova orale su capitoli molto dettagliati con una lunga lista di testimoni nonché l'esibizione di documenti ai sensi dell'art 210 c.p.c.
Ricordato infine di avere sollecitato la ammissione di CTU diretta a valutare le condizioni mediche, lamenta la violazione del diritto di difesa a causa della mancata ammissione delle istanze istruttorie , che reitera.
Come già ricordato, con ordinanza del 25 marzo 2023 la Corte ha ordinato ai sensi dell'art 210 c.p.c. a l'esibizione di copia Controparte_1
integrale della documentazione medica relativa alla defunta Per_1
comprensiva della cartella clinica completa nonché del diario
[...]
infermieristico giornaliero , della cartella infermieristica completa e del piano assistenziale individualizzato;
ha inoltre disposto CTU medico legale, demandando al perito , una volta accertate le patologie di cui era affetta al momento del ricovero in RSA e la prevedibile Persona_1
pag. 17/30 evoluzione successiva delle malattie, di indicare se ella necessitasse di un piano terapeutico oltre che assistenziale, ed in particolare di un trattamento sanitario inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale, oppure se nel caso concreto – per le specifiche condizioni della donna – la prestazione socioassistenziale non fosse inscindibilmente legata con la prestazione sanitaria da somministrare.
All'esito di una analitica ed accurata valutazione della documentazione e dei diari attestanti le prestazioni rese alla durante la degenza Per_1
presso la di Bleggio Superiore, dal giorno CP_1 Controparte_1
07.05.2015 sino al decesso avvenuto in data 17.12.2020, per un periodo pari a 5 anni e 7 mesi, il CTU ha osservato che “ Per valutare la natura delle prestazioni rese in favore dell'ospite risulta, infatti, indispensabile comprendere quale fosse lo stato di salute della sig.ra così come Per_1
le esigenze terapeutiche mediche, infermieristiche, riabilitative, assistenziali connesse a tale stato esteriore”.
Ha quindi accertato che ella presentava :“un quadro polipatologico cronico caratterizzato da • morbo di Alzheimer in fase avanzata con grave declino delle funzioni cognitive e segnalati episodi di allucinazioni visive/uditive; • cardiopatia in soggetto portatore di fibrillazione atriale cronica in trattamento anticoagulante orale;
• esiti di mastectomia sinistra per adenocarcinoma mammario;
• ulcere da decubito in sede sacrale e di arto inferiore destro. L'elemento determinante nel produrre uno stato di maggiore non autosufficienza, dai dati anamnestici rilevabile, risulta essere un intervento chirurgico per frattura pertrocanterica di femore destro, con distacco del piccolo trocantere, trattata con mezzi di sintesi (chiodo gamma endomidollare), divieto di carico completo per il
pag. 18/30 primo mese di degenza (fino al giorno 05.06.2015)”; ha ritenuto che tale elemento, che costituiva il fattore ultimo di “ una concatenazione patologica importante, di base, e aggravata dall'evento fratturativo”, avesse indotto i familiari trovare la collocazione presso una collocazione presso una RSA .
Ha inoltre rilevato che: “Se a questo quadro iniziale già ampiamente compresso, si aggiungono le ridotte capacità di recupero e adattamento che distinguono l'anziano ed in particolar modo quell'anziano fragile per comorbidità e con performance ridotte o addirittura abolite, la prevedibile evoluzione della malattia dementigena non poteva che peggiorare in conseguenza dell'evento traumatico acuto risultando impossibile pensare ad un recupero allo stato quo ante”.
Ha quindi esaminato gli obiettivi relativi ai bisogni sanitari e di natura socio-assistenziale dell'ospite nel maggio 2015 indicati nel piano di
Assistenza Individualizzato (PAI) compilato al momento dell'accesso dell'utente presso la di Bleggio: Controparte_1
con riferimento all'area medico sanitaria erano costituiti dal “ raggiungimento di stabilità timica e di adeguata analgesia così come la prevenzione della sindrome da immobilizzazione” “da conseguire mediante terapia cronica con rivalutazione semestrale, regolari controlli strumentali ed ematochimici.”;
con riferimento all'area infermieristica “era riportato di evitare
l'insorgenza o il peggioramento di lesioni da decubito e la corretta gestione del catetere vescicale”; in relazione all'area assistenza di base era indicato “garantire un'alimentazione ed idratazione idonea;
garantire l'igiene totale
pag. 19/30 stimolando l'attività residua;
aiutare la persona nella vestizione e svestizione;
favorire e monitorare la regolare eliminazione intestinale con corretta gestione del pannolone.”; nell'area mobilità era indicata “la necessità di mobilizzazione dell'ospite in sicurezza con corretto allineamento dei segmenti corporei tramite sollevatore meccanico e, qualora possibile, favorirne la mobilizzazione in carrozzina.”; negli obiettivi presenti nell'area sociale ed in quella cognitivo comportamentale risultava perseguito : “favorire il linguaggio non verbale;
mantenere la situazione cognitiva attuale ed evitare ulteriori deterioramenti cognitivi stimolando la partecipazione passiva della paziente alle attività animative e ludiche messe a disposizione dalla struttura ospitante.”
Preso atto che l'utente era stata sottoposta a rivalutazione del PAI a cadenza semestrale e che “ gli obiettivi presenti nei successivi Piani di
Assistenza Individualizzata risultavano sostanzialmente coincidenti con gli interventi proposti in ingresso”, ha osservato che “nel corso della permanenza presso la , dunque, non si registravano rilevanti CP_1
modificazioni delle condizioni di salute della sig.ra così come Per_1
delle attività espletate dai sanitari che avevano la degente in cura ad eccezione del segnalato “possibile iniziale scompenso cardiaco” con prescrizione di terapia diuretica orale, in data 11.07.2016, e diagnosi effettiva di “iniziale scompenso cardiaco” posta in data 11.08.2019, a cui seguiva indicazione al proseguimento della terapia diuretica.
Per quanto riguarda le prestazioni fornite, ha rilevato che l'ospite era stata sottoposta ad alcune visite mediche generali, con contestuale esecuzione di pag. 20/30 esami obiettivi, controllo dei parametri vitali ed esami laboratoristici effettuati a fronte delle eventuali esigenze diagnostico terapeutiche che potevano emergere dal monitoraggio effettuato dal personale infermieristico e socio-sanitario; erano stati eseguiti esami elettrocardiografici nonché prestazioni di natura sanitaria volti alla gestione dell'assetto cardiovascolare della sig.ra con rilevazione Per_1
dei parametri pressori, in ospite con documentati episodi di ipotensione clinostatica, e con terapia anticoagulante, monitorata periodicamente, al fine di garantire adeguato compenso emodinamico.
Nel corso della degenza erano stati inoltre fronteggiati alcuni eventi acuti .
Ha infine rilevato che dalla documentazione clinica emergevano prestazioni volte al controllo dei disturbi comportamentali, mediante somministrazione di terapia farmacologica, con aggiustamenti periodici in base alla risposta clinica dell'utente, ed altra terapia farmacologica continuativa ed al bisogno.
Ha quindi evidenziato che “la valutazione complessiva del caso della sig.ra basata sull'effettivo stato di salute della degente e Persona_1
dei trattamenti necessitati dalla stessa, permette di distinguere, nel corso della permanenza presso la struttura convenuta, due fasi temporali differenti per tipologia di complessità e di intensità dell'intervento assistenziale”.
La prima prevedeva “in aggiunta alla gestione del quadro cronico- degenerativo, anche la stabilizzazione post-chirurgica conseguente al recente trattamento di frattura femorale destra (desutura dei punti metallici in sede di anca in data 13.05.2015, divieto di carico completo fino al giorno 05.06.2015 e rivalutazione imaging e ortopedica in pari
pag. 21/30 data che vincolava la possibilità di carico con stampelle alle condizioni generali dell'ospite). Risulta, pertanto, possibile ritenere che la sig.ra abbia necessitato di un periodo pari ad almeno quattro mesi per Per_1
il raggiungimento di un nuovo grado di compenso sistemico e come tale da necessitare di prestazioni inquadrabili nell'ambito della cosiddetta “fase estensiva di cura e recupero funzionale”, ovvero tale da richiedere un elevata tutela sanitaria e presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio periodo definito”
In seguito “ le prestazioni necessarie per la gestione complessiva della condizione di salute della sig.ra risultano inquadrabili Per_1
nell'ambito della cosiddetta “fase di lungoassistenza”, con previsione di un livello di intensità assistenziale finalizzato al mantenimento dell'autonomia funzionale, in paziente con profilo di sostanziale stabilità clinica, pur nella gravità del quadro cronico degenerativo presentato con le sue fluttuazioni. La sig.ra necessitava, infatti, di un percorso di Per_1
cura sostanzialmente finalizzato alla gestione delle attività basilari della vita quotidiana, al trattamento e prevenzione delle lesioni da decubito e di movimentazione passiva nell'ottica più ampia di un mantenimento delle quasi scomparse abilità residue, di contenimento del peggioramento funzionale, di rallentamento del deterioramento cognitivo, compatibilmente con la gravità della compromissione cognitivo-funzionale e motoria già in essere”
Ha inoltre affermato come “ la condizione di gravità del decadimento cognitivo funzionale presentato dalla sig.ra non necessitasse di Per_1
attività sanitarie con finalità terapeutiche in senso stretto, se non preposte al mantenimento del minimo stato funzionale residuo, mediante un'attività
pag. 22/30 socio-assistenziali inquadrabile come necessaria per assicurare all'utente la tutela della propria dignità personale.” Ed ha quindi concluso che “Ella necessitava di un piano terapeutico oltre che assistenziale, anche se di modesta portata dal punto di vista di impegno per la struttura ospitante che di ancor minor efficacia terapeutica per le patologie di cui era affetta la paziente. La signora necessitava di un trattamento sanitario Per_1
inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale tale da costituire un'offerta unica alla paziente, che altrove non avrebbe potuto avere”.
Tali valutazioni sono state oggetto di osservazioni da parte del consulente nominato da dottor in relazione alla qualificazione delle CP_1 Per_8
prestazioni rese nella seconda fase , in quanto ha obiettato che si trattava di soggetto affetto da patologia cronico degenerativa, del tutto non autosufficiente e come tale da necessitare di prestazioni di natura prevalentemente socio-assistenziale, rispetto alla componente sanitaria propriamente detta;
ha quindi contestato che i concetti di “scindibilità” ed “inscindibilità” delle prestazioni sanitarie rispetto alle attività di natura socioassistenziale rese in favore degli ospiti delle strutture residenziali e semiresidenziali, non fossero stati formulati sulla base di principi propri della medicina legale, essendo per lo più strettamente attinente all'ambito giuridico.
Sul punto deve prendersi atto che il CTU ha fatto presente di avere deliberatamente optato per un approccio prevalentemente descrittivo delle condizioni di salute dalla sig.ra e delle effettive necessità Per_1
terapeutiche ed assistenziali della paziente al fine di fornire elementi utili all'applicabilità del concetto giuridico di “nesso di strumentalità necessaria”, quale presupposto per valutare se le prestazioni erogate fossero pag. 23/30 o meno scindibili in una componente alberghiero assistenziale ed in una componente sanitaria. Ha comunque ribadito “come le attività messe in atto nel corso della degenza presso la “Giudicarie CP_1 CP_1
risultavano mirate al tentativo di rallentare/contrastare l'evoluzione del grave quadro polipatologico degenerativo presentato dalla paziente ed al contenimento, per quanto possibile, della sua progressione attraverso un trattamento terapeutico personalizzato che non poteva essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziali. In altre parole, le attività socioassistenziali resesi necessarie nel caso della sig.ra risultavano comunque dirette al tentativo di contenimento Per_1
della degenerazione del quadro patologico di base dell'assistita e come tali strumentali a quelle sanitarie. Sulla base di tale principio, si è ritenuto di poter affermare l'inscindibilità dell'aspetto socioassistenziale dalla prestazione sanitaria, intesa come necessaria per assicurare la tutela della salute della degente così come della propria dignità personale”.
Reputa la Corte che le valutazioni formulate dal CTU, all'esito di una accurata disamina di tutti gli elementi documentali ritualmente acquisiti, operata nel contraddittorio delle parti, siano pienamente condivisibili ed atte a superare le obiezioni del consulente di , il quale invero non ha CP_1
fornito né una ricostruzione né una valutazione dei dati che possa efficacemente confutare quella del perito.
In comparsa conclusionale, la , Controparte_2
richiamando le osservazioni del perito della non avendo a propria CP_1
volta nominato un consulente di parte, si limita a sottolineare come ad una attenta analisi della perizia, le considerazioni del CTU presentino un grado di incertezza, a conferma che la fattispecie non fosse di facile pag. 24/30 soluzione;
ribadisce che la valutazione debba essere condotta, di caso in caso, sulla base della specifica situazione, richiamando quindi la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso che le prestazioni rese nella RSA fossero di natura sanitaria, essendo prevalentemente di tipo socio assistenziale .
Neppure tali considerazioni sono atte a confutare efficacemente la CTU;
proprio alla luce della condivisibile considerazione che ogni posizione debba essere valutata nella sua peculiarità, nel presente grado è stata disposta CTU per accertare nello specifico le condizioni della Per_1
L'approccio prevalentemente descrittivo delle condizioni di salute della sig.ra e delle effettive necessità terapeutiche ed assistenziali della Per_1
paziente, adottato dal CTU, ha fornito al Collegio elementi utili per verificare se nel caso in oggetto, alla luce dei principi elaborati dalla
Suprema Corte, sia applicabile il concetto di “nesso di strumentalità necessaria”.
Con un indirizzo consolidato, la Cassazione “ha ravvisato nella
«individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato» (e, dunque, non connotato da occasionalità) il discrimen per ritenere la prestazione socioassistenziale "inscindibilmente connessa" a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima”( Cass
33394/2024)
Con specifico riferimento ai pazienti affetti dal morbo di Alzheimer, la
Cassazione “ già con la decisione n. 4558/2012, seguita da numerose altre pronunce che si sono orientate allo stesso modo (v. senza pretesa di completezza, tra le decisioni più recenti, Cass. 29 luglio 2024, 21162; 22 febbraio 2024, n. 4752; 11 dicembre 2023, n. 34590; 4 settembre 2023, n.
pag. 25/30 25660; 18 maggio 2023, n. 13714; 24 gennaio 2023, n. 2038) ha chiarito che: "l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della L. n. 730 del 1983, art. 30, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex D.P.C.M. 8 agosto 1985, art. 1, alla tutela della salute del cittadino;
ne consegue la non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal Quindi, nel caso in CP_8
cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite "se non congiuntamente" all'attività di natura socioassistenziale, cosicché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale, in ogni caso, la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni (di natura diversa) debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette alla "complessiva prestazione" che deve essere erogata a titolo gratuito. Dimostrata la natura inscindibile ed integrata della prestazione, l'intervento sanitario-socioassistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, secondo un piano di cura personalizzato..( Cass 33394/2024)
Alla luce di tali principi , si impongono alcune considerazioni.
Come già illustrato, il CTU dottor ha affermato che: “ Persona_7
le attività messe in atto nel corso della degenza presso la CP_1
pag. 26/30 “Giudicarie Esteriori” risultavano mirate al tentativo di rallentare/contrastare l'evoluzione del grave quadro polipatologico degenerativo presentato dalla paziente ed al contenimento, per quanto possibile, della sua progressione attraverso un trattamento terapeutico personalizzato che non poteva essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziali ed al contempo che “le attività socioassistenziali resesi necessarie nel caso della sig.ra Per_1
risultavano comunque dirette al tentativo di contenimento della degenerazione del quadro patologico di base dell'assistita e come tali strumentali a quelle sanitarie”.
Pertanto sussistono i presupposti per affermare che : “Come statuito da
Cass. 28321/2017, nel caso di prestazione socioassistenziale "inscindibile" dalla prestazione sanitaria, l'intervento "sanitario-socioassistenziale" rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario pubblico.”( Cass
33394/2024 già citata )
Da ciò deriva che l'impegno di pagamento assunto da , Persona_1
tramite il figlio “ quale referente” con riguardo alla retta Parte_2
giornaliera per il ricovero della paziente sia quindi nullo ai sensi dell'art. 1418 cod. civ( Cass 33394/2024 già citata ).
E che in ogni caso sono privi di causa, in quanto relativi a prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i versamenti effettuati per la complessiva somma indicata dalla difesa degli appellanti in euro 96.898,16,
pag. 27/30 in relazione alla quale non è stata sollevata contestazione sul quantum dall CP_1
Quest'ultima va quindi condannata alla restituzione a favore di Pt_1
e quali eredi di di euro
[...] Parte_2 Persona_1
96.898,16, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, non essendo stata provata, né invero neppure dedotta dalla controparte, su cui incombeva il relativo onere probatorio (cfr. Cass 12362/2024; Cass.,
23448/2020; Cass. 23543/2016) la mala fede dell'accipiens. Trattandosi di debito di valuta non è soggetta a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno, che nello specifico non è stato provato dagli appellanti (Cass.14289/2018).
Non sono valorizzabili , in quanto inammissibili, le difese articolate nella comparsa conclusionali in appello dalla Controparte_2
la quale, nell'ipotesi accoglimento della domanda, ha sollecitato il
[...]
Collegio a “ considerare le somme già pagate dalla P.A.T. a titolo di indennità di accompagnamento e assegno integrativo nell'importo complessivo di Euro 34.064,92 (Euro 34.031,94 + Euro 32,98), oltre interessi dai singoli pagamenti, pena l'ingiusto e ingiustificato arricchimento degli appellanti”. Infatti la ha svolto nel CP_2
presente giudizio intervento volontario adesivo , come specificato nella comparsa di costituzione di primo grado , esplicitamente diretto a sostenere le tesi in diritto di;
per cui è tardiva la istanza diretta a decurtare CP_1
la somma versata a titolo di assegno di accompagnamento ed integrativo effettuato dalla , dovendosi rilevare che il Tribunale ne ha fatto CP_2
cenno solo in linea generale prescindendo dagli importi erogati.
pag. 28/30 Infine, solo per completezza di motivazione va sottolineato che esulano dalla valutazione demandata alla Corte considerazioni di politica economica e di distribuzione delle risorse pubbliche, come pure di natura
“etica”, che la pare sollecitare nelle proprie difese. CP_2
In ragione della riforma della sentenza impugnata si impone, anche d'ufficio, un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite
(ex plurimis Cass.27606/2019).
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. va condannata a rifondere a e CP_1 Pt_1
le spese di entrambi i gradi che si liquidano per il primo Parte_2
grado in 11.268,00, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n. 55/14.( di cui fase studio euro 2.552,00; fase introduttiva euro 1.628,00; fase istruttoria euro 2.835,00; fase decisionale: euro 4.253,00); per l'appello in euro
14.137,00, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n. 55/14.( di cui fase studio euro 2.977,00; fase introduttiva euro 1.911,00; fase istruttoria euro
4326,00; fase decisionale: euro 5103,00).
Deve prendersi atto che la difesa di parte appellante ha espressamente chiesto la compensazione delle spese di entrambi i grado nei confronti di
. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. Pt_1 Parte_2
191/2023, condanna A.P.S.P. Azienda pubblica per i servizi alla persona Giudicarie esteriori alla restituzione a favore di e quali Parte_1 Parte_2
pag. 29/30 eredi di di euro 96.898,16, oltre agli interessi legali Persona_1
dalla domanda al saldo;
nonché alla rifusione a favore degli appellanti delle spese del doppio grado che si liquidano per il primo in euro
11.268,00, oltre 15 % ex art. 2 D.M. n. 55/14, iva, cnpa come per legge;
e per il presente in euro 14.137,00, oltre 15 % ex art. 2 D.M. n. 55/14,iva, cnpa come per legge.
Compensa le spese di entrambi i gradi fra gli appellanti e
[...]
il gravame, se dovuto. Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 08/04/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 30/30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
2^sez. Contenzioso Ordinario
R.G. 83/2023
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 13 aprile
2023 da
(C.F. ), ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( CF ,) quali eredi di C.F._2 Persona_1
rappresentati e assistiti dagli avvocati MATTEO PEDRETTI (CF
[...]
) e MARIO GIULIANO ( C C.F._3 C.F._4
) elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito a Trento
[...]
(TN) in Largo G. Carducci n. 53,come da mandato in atti appellanti
contro
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso
[...] P.IVA_1
dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO (C.F. e P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del Presidente pro tempore della , Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Giacomo Bernardi (C.F. ), Viviana C.F._5
Biasetti (C.F. ) e Monica Manica (C.F. C.F._6
), con domicilio eletto presso l'avv. Viviana C.F._7
Biasetti nella sede dell'Avvocatura della Provincia in Trento, come da procura dimessa in primo grado appellati
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento,
A) OMISSIS
B) In via istruttoria. Ammettersi le prove richieste e non ammesse dal
Tribunale, così capitolate:
“Si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale, sia diretta che contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi, sui seguenti capitoli:
Cap. 1) “Vero che nei due anni precedenti il suo ingresso presso la
[...]
avvenuto nel maggio 2015, era stata Controparte_1 Persona_1
ricoverata in varie occasioni all'Ospedale di Tione per problemi cardiaci, aritmie e scompensi cardiaci, fibrillazione atriale e insufficienza respiratoria.
Cap. 2) “Vero che a prima del suo ingresso presso la Persona_1
era stato diagnosticato un grave Controparte_1
pag. 2/30 adenocarcinoma in fase avanzata che aveva reso necessario un intervento di mastectomia sinistra.”
Cap. 3) “Vero che nell'aprile 2015 la U.V.M. ha ritenuto necessario l'ingresso di in una RSA in considerazione delle Persona_1
necessità di prestazioni e trattamenti sanitari oltrechè di prestazioni socio assistenziali,come da documento n. 2 di parte attrice che si rammostra al teste.”
Cap. 4)“Vero nella valutazione su eseguita nell'aprile del Persona_1
2015, l'UVM ha tenuto conto non solo dello stadio avanzato del morbo di
Alzheimer ma anche della cardiopatia e della patologia oncologica in fase avanzata oltre ad altre patologie, come da documento n. 2 di parte attrice che si rammostra al teste.”
Cap. 5)“Vero che nell'aprile del 2015,quanto l'UVM procede alla valutazione per il suo ingresso in una struttura sanitaria, Persona_1
era ricoverata presso il reparto di Medicina dell'Ospedale di Tione per problemi cardiaci.”
Cap. 6) “Vero che al momento del ricovero nel maggio 2015 presso la la malattia di Alzheimer che affliggeva Controparte_1
era nella sua fase più avanzata e terminale.” Persona_1
Cap. 7) “Vero che dal maggio 2015 al dicembre 2020 Persona_1
durante la sua degenza presso la sia in Controparte_1
data11.07.2016 che in data del 11.08.2019 nonché in altre occasioni, è stata ricoverata nell'Ospedale di Tione per scompensi cardiaci con fibrillazione atriale e insufficienza respiratoria.”
Cap. 8) “Vero che i trattamenti terapeutici e le prestazioni sanitarie erogate a per le sue patologie, tra cui Alzheimer e cardiopatia, Persona_1
pag. 3/30 richiedono una struttura sanitaria attrezzata con personale professionale e qualificato in materia sanitaria.”
Cap. 9) “Vero che, durante il periodo di degenza presso la
[...]
dal maggio 2015 a dicembre 2020, Controparte_1 Persona_1
ha sofferto di cardiopatia, con aritmie e scompensi cardiaci, di fibrillazione atriale, di crisi respiratorie e frequente stato febbrile nelle vie urinarie IVU con incontinenza.”
Cap. 10) “Vero che, durante il periodo di degenza presso la
[...]
dal maggio 2015 a dicembre 2020, a Controparte_1 Persona_1
sono stati praticati trattamenti terapeutici, anche farmacologici, per le patologie di cui soffriva.”
Cap. 11) “Vero che, durante il periodo di degenza presso la
[...]
dal maggio 2015 a dicembre 2020, poiché Controparte_1 Per_1
era in totale stato vegetativo del tutto incapace di nutrirsi, vestirsi,
[...]
lavarsi svolgere i propri bisogni e le ordinarie attività quotidiane è stata svolta una quotidiana attività, anche infermieristica, di medicazione e monitoraggio, nutrizione e idratazione forzata nonchè mobilizzazione anche per prevenzione delle piaghe da decubito.”
Cap. 12) “Vero che le prestazioni sanitarie e terapeutiche erogate a durante la sua degenza dal maggio 2015 al dicembre Persona_1
2020 presso la per le patologie di cui Controparte_1
soffriva, erano finalizzate non solo alla sua sopravvivenza ma anche a rimuovere e limitare gli esisti degenerativi conseguenti alla patologia di
Alzheimer.”
pag. 4/30 Cap. 13) “Vero che, durante la degenza di dal maggio Persona_1
2015 al dicembre 2020, veniva redatto quotidianamente il diario infermieristico facente parte della cartella infermieristica.”
Cap. 14) “Vero che nel 2015, anno in cui è stata Persona_1
ricoverata presso l' è stato predisposto il Controparte_1
Piano Assistenziale Individualizzato, cd. P.A.I., relativo a Persona_1
e che detto Piano Assistenziale Individualizzato è stato poi aggiornato annualmente fino al 2020.”
Cap. 15) “Vero che il decesso di è avvenuto per aritmia Persona_1
cardiaca con fibrillazione atriale, come certificato nel Doc. 12 di parte attrice che si rammostra al teste.”
Cap. 16) “Vero che nel 2018 durante il processo per la sua dichiarazione di interdizione avanti al Tribunale di Trento il trasporto in autolettiga di per il suo esame da parte del Giudice, era impossibile in Persona_1
quanto avrebbe comportato grave pregiudizio per la sua salute a causa delle sue condizioni psicofisiche e delle sue patologie.
Con riserva di indicazione di ulteriori capitoli a prova contraria indiretta anche a mezzo di ulteriori testimoni.
Testimoni: 1) Dott. ,medico del Reparto di Neurologia Testimone_1
dell'Ospedale Santa Chiara;
2) Dott. ,medico dell Testimone_2 [...]
3) Dott. medico dell Controparte_1 Persona_2 [...]
4) Dott. medico e coordinatore Controparte_1 Testimone_3
sanitario presso l 5) Dott.ssa Controparte_1 Tes_4
infermiera e coordinatrice infermieristica presso l
[...] Controparte_1
6) Dott.ssa , infermiera presso l
[...] Tes_5 Controparte_1
Sig.ra infermiera;
7) Dott. ,
[...] Testimone_6 Persona_3
pag. 5/30 medico di base di 8) Dott.ssa , Persona_1 Controparte_3
infermiera; 9) Dott.ssa infermiera;
10) Dott. Persona_4 Per_5
, Primario presso Neurologia dell'Ospedale Santa Chiara;
11) Dott.
[...]
, Persona_6 Controparte_4
C) Nel merito. Per le ragioni tutte dedotte in narrativa, in riforma della sentenza nr. 191/2023 emessa dal Tribunale di Trento, in persona del
Giudice Dott.ssa Segna Giuliana, depositata/pubblicata il 10 marzo 2023, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. 2445/2020, notificata a mezzo pec in data 14 marzo 2023, accogliere i motivi di appello, che qui si intendono integralmente richiamati, per tutte le ragioni specificate, così disporre, contrariis reiectis.
In riforma del capo 1) della sentenza di primo grado: 1) Accertata e dichiarata la nullità della dichiarazione di impegno al pagamento della retta a firma di per mancanza o illiceità della causa o per Parte_2
contrarietà a norme imperative nonché valutate le condizioni sanitarie di la natura e il tipo di cure prestate, accertare che le Persona_1
prestazioni erogate a dalla Azienda Pubblica per i Servizi Persona_1
alla Persona A.P.S.P. Giudicarie Esteriori Bleggio Superiore o, in subordine, quelle prestazioni che avrebbero dovuto essere erogate in concreto a in considerazione delle sue condizioni Persona_1
sanitarie alla stregua del parametro della diligenza professionale medico sanitaria, sono prestazioni sanitarie a rilevanza sociale o prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria o prestazioni prevalente mente sanitarie o comunque prestazioni sanitarie strettamente connesse con quelle socio assistenziali inscindibili da queste in quanto terapeutiche e funzionali alla sua sopravvivenza e, quindi, dichiarare che, per tutti i motivi esposti in pag. 6/30 narrativa, già a decorrere dal suo ingresso nella struttura ossia dal maggio
2015, o a decorrere da altra data che sarà stabilita dal Tribunale anche in considerazione del mutamento e aggravamento del suo stato di salute durante la sua degenza nella struttura convenuta, non era Persona_1
tenuta a pagare, quindi non doveva pagare, alcuna somma alla
[...]
i Servizi alla Persona A.P.S.P. Giudicarie Esteriori Bleggio CP_1
Superiore a titolo di retta e/o compartecipazione alla quota sanitaria e/o quota di assistenza e/o quota cd. “alberghiera” né ad altro titolo e, per l'effetto, condannare la Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona
A.P.S.P. Giudicarie Esteriori Bleggio Superiore a restituire e rimborsare, anche a titolo di arricchimento senza causa o ad altro titolo, in favore di parte attrice, quali figli ed eredi di tutte le somme pagate Persona_1
da alla Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona Persona_1
A.P.S.P. Giudicarie Esteriori Bleggio Superiore, a decorrere dal maggio
2015, o a decorrere da altra data che sarà stabilita dal Tribunale anche in considerazione del mutamento e aggravamento del stato di salute durante la degenza nella struttura convenuta, fino alla data del suo decesso, il 17 dicembre 2020, somme che fino al dicembre del 2020 ammontano all'importo complessivo di Euro 96.898,16 oltre interessi e rivalutazione se dovuta o, in via subordinata, condannare parte convenuta al rimborso e restituzione della diversa maggiore – minore somma che verrà accertata in corso di causa, quindi stabilita dal Tribunale, oltre interessi e rivalutazione se dovuta.
2) Per tutti i motivi indicati in narrativa accertare e dichiarare, comunque e in ogni caso, che già a decorrere dal suo ingresso nella struttura ossia dal maggio 2015, o a decorrere da altra data che sarà stabilita dal Tribunale
pag. 7/30 anche in considerazione del mutamento e aggravamento del suo stato di salute durante la degenza nella struttura convenuta, non Persona_1
era tenuta a pagare, quindi non doveva pagare, alcuna somma alla Azienda
Pubblica per i Servizi alla Persona A.P.S.P. Giudicarie Esteriori Bleggio
Superiore a titolo di retta e/o compartecipazione alla quota sanitaria e/o quota di assistenza e/o quota cd. “alberghiera” né ad altro titolo e, per l'effetto, condannare la
[...]
a restituire e rimborsare, Controparte_5
anche a titolo di arricchimento senza causa o ad altro titolo, in favore di parte attrice, quali figli ed eredi di tutte le somme pagate Persona_1
da alla Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona Persona_1
A.P.S.P. Giudicarie Esteriori Bleggio Superiore, a decorrere dal maggio
2015, o a decorrere da altra data che sarà stabilita dal Tribunale anche in considerazione del mutamento e aggravamento del suo stato di salute durante la degenza nella struttura convenuta, fino alla data del suo decesso, il 17 dicembre 2020, somme che fino al dicembre del 2020 ammontano all'importo complessivo di Euro 96.898,16 oltre interessi e rivalutazione se dovuta o, in via subordinata, condannare parte convenuta al rimborso e restituzione della diversa maggiore – minore somma che verrà accertata in corso di causa, quindi stabilita dal Tribunale, oltre interessi e rivalutazione se dovuta.
In riforma del Capo Nr. 2) della sentenza: 3) Condannare la Azienda
Pubblica per i Servizi alla Persona A.P.S.P. Giudicarie Esteriori Bleggio
Superiore al rimborso delle spese processuali di lite, sia del giudizio di primo grado che del presente giudizio di appello, oltre accessori di Legge nonché al rimborso delle eventuali spese per perizie tecniche sia di parte di pag. 8/30 parte che d'ufficio o, in via subordinata, nella denegata ipotesi di esito negativo del giudizio per parte attrice/appellante, in considerazione delle parti e della complessa controvertibilità della materia e della sua mutevolezza nonché dei contrasti giurisprudenziali esistenti sulle questioni giuridiche controverse, come precisato in atto, ritenere sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni per disporre la totale, o anche solo parziale, compensazione delle spese legali sia del primo che del secondo giudizio, quindi di entrambi i gradi di giudizio.
Confermare il resto della sentenza, quindi anche il Capo Nr. 3) confermando la totale compensazione delle spese di lite gli attori/appellanti e il terzo intervenuto in primo grado, , in Controparte_2
entrambi i gradi di giudizio.
Per Azienda Pubblica di servizi alla persona “Giudicarie Esteriori”
“Contrariis reiectis, nel merito rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni sopra esposte, con conferma della sentenza di primo grado, spese e compensi del grado rifusi”.
Per Controparte_2
Voglia l'III.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, respingere integralmente l'appello proposto da e avverso Parte_2 Parte_1
la sentenza n. 191/2023 del Tribunale di Trento e dunque confermarla, e per l'effetto respingere le domande tutte formulate da e Parte_2
, in qualità di eredi di in quanto Parte_1 Persona_1
inammissibili o comunque infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e onorari
In via istruttoria, respingere le istanze formulate dagli appellanti.
pag. 9/30 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23 settembre 2020 , Parte_3
quale tutore di conveniva in giudizio la Persona_1 [...]
allegando che: la signora da anni era affetta Controparte_6 Per_1
dal morbo di Alzheimer e si trovava in una situazione di totale invalidità e non autosufficienza;
nel 2015 si era reso necessario il ricovero presso una
RSA in quanto non era più possibile l'assistenza da parte dei familiari e successivamente, con sentenza n. 625/18, era stata dichiarata la interdizione della mentre il marito era stato nominato tutore. Per_1 Parte_3
Contestava che l' attrice fosse tenuta a pagare la retta in quanto era affetta dalla malattia di Alzheimer in fase avanzata e le sue condizioni richiedevano una continua assistenza anche infermieristica per le medicazioni quotidiane, con nutrizione forzata, costante prevenzione delle piaghe da decubito e continua terapia farmacologica. Pertanto, deduceva che le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, ex D. Lgs n.502/1992, dovevano essere integralmente a carico del servizio sanitario e chiedeva quindi la condanna della convenuta alla restituzione della somma complessiva di euro 90.304,89, che dal maggio 2015 al luglio 2020 era stata versata a titolo rette mensili.
Con comparsa del 25.1120 si costituiva Controparte_1
allegando che in data 7.5.2015 la signora era stata accolta presso Per_1
la RSA ed il figlio aveva regolarmente sottoscritto la Parte_1
impegnativa al pagamento della retta di degenza. Deduceva che, al di là di specifiche peculiari problematiche, l'assistenza prevalente fornita ai malati di Alzheimer era di natura assistenziale mentre non erano distinguibili le pag. 10/30 prestazioni di natura sanitaria e quelle di natura socio assistenziale, avendo carattere inscindibile. Chiedeva quindi il rigetto della domanda
A seguito della interruzione per il decesso di il processo Persona_1
veniva riassunto con ricorso del 12.3.2021 dagli eredi e Pt_2 Pt_1
, avendo il marito rinunciato alla eredità.
[...] Parte_3
Con comparsa depositata il 6.7.21 Controparte_2
svolgeva intervento volontario adesivo, a sostegno della posizione processuale della convenuta.
Con sentenza n. 191/2023 il Tribunale di Trento respingeva la domanda di parte attrice che condannava a rifondere le spese del grado a favore di compensandole invece fra gli attori e l'intervenuta. CP_1
Ricordava che l'art. 3 septies del d.lgs. n. 502 del 1992, poi integrato dal d.lgs. n. 229 del 2009 , richiede sia prestazioni sanitarie sia azioni di protezione sociale della persona e rinvia ad un apposito atto di indirizzo e di coordinamento per la definizione in dettaglio delle prestazioni da ricondurre fra quelle sanitarie a rilevanza sociale o sociali a rilevanza sanitaria, precisando i criteri di riparto del finanziamento fra le e i Pt_4
comuni – nonché le prestazioni socio -sanitarie ad elevata integrazione sanitaria. Il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, attuativo nel menzionato art. 3
Septies, precisa la nozione di prestazioni socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria e riconduce in tale ambito le “patologie terminali, inabilità e disabilità conseguenti a patologie cronico – degenerative”. L'art
3 statuisce che “sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionante lo stato di salute. Tali attività di competenza
pag. 11/30 dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso … d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio.”
Sottolineava che tale attività era quindi differente sia da quella relativa alla erogazione di “prestazioni sanitarie” in senso proprio (che possono essere erogare dal SSN gratuitamente o con partecipazione alla spesa, a seconda della situazione personale ed economica del soggetto interessato); sia dalle prestazioni socio -sanitarie ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 comma 3), che si caratterizzano per la particolare “rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria”. Il Tribunale rilevava che, sulla base della documentazione medica versata in atti e delle allegazioni di parte attrice, non risultava che si avvalesse di prestazioni di Persona_1
tale natura, che devono essere caratterizzate da una pluralità di interventi di cura dotati da invasività terapeutica che comportino la presenza di personale medico ed infermieristico qualificato. Osservava che l'Alzheimer era una malattia degenerativa che causa una grave disabilità, la quale comporta necessariamente un'assistenza ed un accudimento, ma tali attività non rappresentano prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, come affermato dal consolidato indirizzo giurisprudenziale di merito , il quale esclude che “ tutte le prestazioni erogate dalle RSA nei confronti dei degenti affetti da malattie degenerative quali il morbo di Alzheimer debbano essere a totale carico del SSN” (in tal senso cfr. Corte Appello Milano sent. n.1041/2019, Corte Appello
Milano 4079/2018, Tribunale Milano sez. lavoro n. 1003/2016) ravvisando pag. 12/30 che il ricovero presso le residenze sanitarie assistenziali non è in alcun modo assimilabile al ricovero ospedaliero, trattandosi di strutture che, in base al DPR 14 gennaio 1997, offrono ai degenti non autosufficienti un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello alto di assistenza tutelare ed alberghiera. Di conseguente ravvisava che “la previsione della compartecipazione dell'utente al costo delle prestazioni rappresenta quindi un giusto contemperamento tra la necessaria tutela del diritto fondamentale alla salute del singolo individuo, che viene assicurata attraverso l'erogazione a carico del SSN di quelle prestazioni di natura più propriamente sanitaria –
e che viene garantito prevedendo, per le persone meno abbienti, che sia il
Comune di residenza a farsi carico in tutto o in parte della quota di compartecipazione prevista per talune prestazioni – e la altrettanto necessaria tutela del diritto di tutta la popolazione, compatibilmente con le risorse, anche economiche, disponibili.” Affermava che “la previsione di un contributo a carico degli utenti per talune prestazioni costituisce uno strumento volto a garantire l'accesso il più possibile esteso e contenuto in tempi ragionevoli alle prestazioni e al contempo la sostenibilità della spesa sanitaria” aggiungendo che nello specifico quanto percepito dalla sia a titolo pensionistico che per indennità di accompagnamento Per_1
era capiente per il pagamento della retta.
Proponevano appello gli eredi e chiedendo che, Pt_2 Parte_1
previa sospensione della provvisoria esecutorietà, in riforma della impugnata sentenza si dichiarasse la nullità della dichiarazione di impegno al pagamento della retta a firma di per mancanza o illiceità Parte_2
della causa o per contrarietà a norme imperative in quanto le prestazioni pag. 13/30 erogate a dalla Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona_1
Persona A.P.S.P. Giudicarie Esteriori Bleggio Superiore costituiscono prestazioni sanitarie a rilevanza sociale o prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria o prestazioni prevalentemente sanitarie o comunque prestazioni sanitarie strettamente connesse con quelle socio assistenziali inscindibili da queste, in quanto terapeutiche e funzionali alla sua sopravvivenza e già a decorrere dal suo ingresso nella struttura ossia dal maggio 2015, ovvero a decorrere da altra data da determinarsi in considerazione del mutamento e aggravamento del suo stato di salute durante la sua degenza nella struttura convenuta, ragione per cui , Per_1
non era tenuta a pagare alcuna somma alla Azienda Pubblica per i
[...]
Servizi alla Persona A.P.S.P. Giudicarie Esteriori Bleggio Superiore a titolo di retta e/o compartecipazione alla quota sanitaria e/o quota di assistenza e/o quota cd. “alberghiera” né ad altro titolo;
e che per l'effetto l' Azienda
Pubblica per i Servizi alla Persona A.P.S.P. Giudicarie Esteriori Bleggio
Superiore fosse tenuta a restituire , anche a titolo di arricchimento senza causa ovvero altro titolo, le somme versate a decorrere dal maggio 2015, ovvero altra data che sarebbe stata accertata in giudizio durante la degenza nella struttura convenuta, fino alla data del suo decesso, il 17 dicembre
2020, e fino al dicembre del 2020, per l'importo complessivo di Euro
96.898,16 ovvero, in via subordinata del diverso importo che sarebbe stato accertato oltre interessi e rivalutazione se dovuta.
Chiedevano inoltre la riforma del capo sulle spese .
Si costituiva contestando la fondatezza dei motivi di appello di cui CP_1
chiedeva il rigetto. Affermava che l'Amministrazione provinciale si era uniformata alla disciplina nazionale di riferimento, mutuando il criterio di pag. 14/30 ripartizione percentuale della spesa individuato nella Tabella allegata al
DPCM 29.11.2001. Ribadiva che nel caso di ricovero presso una RSA, la prestazione assolutamente prevalente erogata dalla struttura agli ospiti affetti da morbo di Alzheimer - al di là delle loro eventuali ed ulteriori problematiche di salute collegate alla età dei pazienti ricoverati è di natura assistenziale;
negava quindi che le prestazioni finalizzate a contenere gli esiti degenerativi o invalidanti di tale patologia potessero essere considerate quali prestazioni sanitarie a rilevanza sociale ex art. 3, comma
1, D.P.C.M. 14 febbraio 2001, in quanto non inseribili in progetti personalizzati di durata trattandosi proprio di programmi CP_7
assistenziali aventi una durata – chiaramente - indefinibile a priori.
Aggiungeva che la questione del pagamento della retta da parte dei malati di Alzheimer accolti in RSA , come nello specifico , debba necessariamente essere valutata sotto il profilo della sostenibilità economica dell'intero
Servizio Sanitario Nazionale, non potendosi tralasciare che ragioni di natura finanziaria conducono a negare che le prestazioni erogate in favore dei soggetti affetti da demenza, quale è il morbo di Alzheimer, rientrino nei casi di totale gratuità. Allegava che alla luce della documentazione medica dimessa dalla APSP “Giudicarie Esteriori”, emergeva che era stata ricoverata dal 2015 al 2020, e quindi per cinque Persona_1
anni in regime di lungo-assistenza, circostanza che costituiva indice del carattere prevalentemente assistenziale delle prestazioni erogate dalla struttura pubblica, stante la non prevedibilità e definibilità a priori della durata del trattamento erogati;
oltre ai periodici controlli clinici ed alla somministrazione dei necessari farmaci per curare le ulteriori patologie di cui la sig.ra era portatrice, le principali prestazioni erogate dalla Per_1
pag. 15/30 struttura in favore della stessa avevano riguardato l'assistenza e l'accudimento della sig.ra in tutte le attività della vita quotidiana Per_1
(durante i pasti, nella cura dell'igiene, nella vestizione e negli spostamenti), onde sopperire alla mancanza di autosufficienza, in assenza di conseguente rilevante aumento della componente sanitaria delle prestazioni di cui la degente aveva usufruito. Concludeva quindi che il Giudice di primo grado aveva coerentemente affermato la riconducibilità della prestazione erogata dalla RSA in favore di affetta da Morbo di Alzheimer, Persona_1
alle prestazioni aventi natura prevalentemente assistenziale, per le quali, poiché inserite in progetti personalizzati di durata non limitata ed erogate
(anche) nella fase di lungo-assistenza, è prevista una quota di compartecipazione alla spesa da parte del beneficiario oppure , nel caso di incapienza dello stesso, da parte del con conseguente assenza di CP_8
un regime di integrale gratuità. Contestava anche i motivi relativi alla statuizione in punto di spese di lite.
Si costituiva anche chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello con difese sovrapponibili a quelle dell' CP_1
Con ordinanza in data 21 settembre 2023 la Corte respingeva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza
Trattenuta la causa in decisione, con ordinanza del 25 marzo 2023 la Corte la rimetteva in istruttoria ordinando ai sensi dell'art 210 cp.c. ad
[...]
l'esibizione di copia integrale della documentazione medica in CP_1
suo possesso relativa alla defunta comprensiva della Persona_1
cartella clinica completa nonché, ove presenti, del diario infermieristico giornaliero e della cartella infermieristica completa, e del piano assistenziale pag. 16/30 individualizzato;
disponeva inoltre CTU nominando il dott.
[...]
di Trento. Per_7
All'esito dell'incombente istruttorio, la causa era nuovamente rimessa al
Collegio sulle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa degli appellanti censura che il Tribunale ha respinto la domanda di restituzione delle rette versate per le prestazioni rese presso la RSA a favore di sulla base di una non corretta applicazione di Persona_1
legge nonché di un travisamento dei fatti , avendo affermato che né dalla documentazione medica versata in giudizio né dalle allegazioni fornite nell'atto introduttivo risultava che la signora si fosse avvalsa di Per_1
prestazioni sanitarie. Obietta di avere fornito puntuale descrizione delle condizioni della degente, supportate da documentazioni medica, e di avere chiesto prova orale su capitoli molto dettagliati con una lunga lista di testimoni nonché l'esibizione di documenti ai sensi dell'art 210 c.p.c.
Ricordato infine di avere sollecitato la ammissione di CTU diretta a valutare le condizioni mediche, lamenta la violazione del diritto di difesa a causa della mancata ammissione delle istanze istruttorie , che reitera.
Come già ricordato, con ordinanza del 25 marzo 2023 la Corte ha ordinato ai sensi dell'art 210 c.p.c. a l'esibizione di copia Controparte_1
integrale della documentazione medica relativa alla defunta Per_1
comprensiva della cartella clinica completa nonché del diario
[...]
infermieristico giornaliero , della cartella infermieristica completa e del piano assistenziale individualizzato;
ha inoltre disposto CTU medico legale, demandando al perito , una volta accertate le patologie di cui era affetta al momento del ricovero in RSA e la prevedibile Persona_1
pag. 17/30 evoluzione successiva delle malattie, di indicare se ella necessitasse di un piano terapeutico oltre che assistenziale, ed in particolare di un trattamento sanitario inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale, oppure se nel caso concreto – per le specifiche condizioni della donna – la prestazione socioassistenziale non fosse inscindibilmente legata con la prestazione sanitaria da somministrare.
All'esito di una analitica ed accurata valutazione della documentazione e dei diari attestanti le prestazioni rese alla durante la degenza Per_1
presso la di Bleggio Superiore, dal giorno CP_1 Controparte_1
07.05.2015 sino al decesso avvenuto in data 17.12.2020, per un periodo pari a 5 anni e 7 mesi, il CTU ha osservato che “ Per valutare la natura delle prestazioni rese in favore dell'ospite risulta, infatti, indispensabile comprendere quale fosse lo stato di salute della sig.ra così come Per_1
le esigenze terapeutiche mediche, infermieristiche, riabilitative, assistenziali connesse a tale stato esteriore”.
Ha quindi accertato che ella presentava :“un quadro polipatologico cronico caratterizzato da • morbo di Alzheimer in fase avanzata con grave declino delle funzioni cognitive e segnalati episodi di allucinazioni visive/uditive; • cardiopatia in soggetto portatore di fibrillazione atriale cronica in trattamento anticoagulante orale;
• esiti di mastectomia sinistra per adenocarcinoma mammario;
• ulcere da decubito in sede sacrale e di arto inferiore destro. L'elemento determinante nel produrre uno stato di maggiore non autosufficienza, dai dati anamnestici rilevabile, risulta essere un intervento chirurgico per frattura pertrocanterica di femore destro, con distacco del piccolo trocantere, trattata con mezzi di sintesi (chiodo gamma endomidollare), divieto di carico completo per il
pag. 18/30 primo mese di degenza (fino al giorno 05.06.2015)”; ha ritenuto che tale elemento, che costituiva il fattore ultimo di “ una concatenazione patologica importante, di base, e aggravata dall'evento fratturativo”, avesse indotto i familiari trovare la collocazione presso una collocazione presso una RSA .
Ha inoltre rilevato che: “Se a questo quadro iniziale già ampiamente compresso, si aggiungono le ridotte capacità di recupero e adattamento che distinguono l'anziano ed in particolar modo quell'anziano fragile per comorbidità e con performance ridotte o addirittura abolite, la prevedibile evoluzione della malattia dementigena non poteva che peggiorare in conseguenza dell'evento traumatico acuto risultando impossibile pensare ad un recupero allo stato quo ante”.
Ha quindi esaminato gli obiettivi relativi ai bisogni sanitari e di natura socio-assistenziale dell'ospite nel maggio 2015 indicati nel piano di
Assistenza Individualizzato (PAI) compilato al momento dell'accesso dell'utente presso la di Bleggio: Controparte_1
con riferimento all'area medico sanitaria erano costituiti dal “ raggiungimento di stabilità timica e di adeguata analgesia così come la prevenzione della sindrome da immobilizzazione” “da conseguire mediante terapia cronica con rivalutazione semestrale, regolari controlli strumentali ed ematochimici.”;
con riferimento all'area infermieristica “era riportato di evitare
l'insorgenza o il peggioramento di lesioni da decubito e la corretta gestione del catetere vescicale”; in relazione all'area assistenza di base era indicato “garantire un'alimentazione ed idratazione idonea;
garantire l'igiene totale
pag. 19/30 stimolando l'attività residua;
aiutare la persona nella vestizione e svestizione;
favorire e monitorare la regolare eliminazione intestinale con corretta gestione del pannolone.”; nell'area mobilità era indicata “la necessità di mobilizzazione dell'ospite in sicurezza con corretto allineamento dei segmenti corporei tramite sollevatore meccanico e, qualora possibile, favorirne la mobilizzazione in carrozzina.”; negli obiettivi presenti nell'area sociale ed in quella cognitivo comportamentale risultava perseguito : “favorire il linguaggio non verbale;
mantenere la situazione cognitiva attuale ed evitare ulteriori deterioramenti cognitivi stimolando la partecipazione passiva della paziente alle attività animative e ludiche messe a disposizione dalla struttura ospitante.”
Preso atto che l'utente era stata sottoposta a rivalutazione del PAI a cadenza semestrale e che “ gli obiettivi presenti nei successivi Piani di
Assistenza Individualizzata risultavano sostanzialmente coincidenti con gli interventi proposti in ingresso”, ha osservato che “nel corso della permanenza presso la , dunque, non si registravano rilevanti CP_1
modificazioni delle condizioni di salute della sig.ra così come Per_1
delle attività espletate dai sanitari che avevano la degente in cura ad eccezione del segnalato “possibile iniziale scompenso cardiaco” con prescrizione di terapia diuretica orale, in data 11.07.2016, e diagnosi effettiva di “iniziale scompenso cardiaco” posta in data 11.08.2019, a cui seguiva indicazione al proseguimento della terapia diuretica.
Per quanto riguarda le prestazioni fornite, ha rilevato che l'ospite era stata sottoposta ad alcune visite mediche generali, con contestuale esecuzione di pag. 20/30 esami obiettivi, controllo dei parametri vitali ed esami laboratoristici effettuati a fronte delle eventuali esigenze diagnostico terapeutiche che potevano emergere dal monitoraggio effettuato dal personale infermieristico e socio-sanitario; erano stati eseguiti esami elettrocardiografici nonché prestazioni di natura sanitaria volti alla gestione dell'assetto cardiovascolare della sig.ra con rilevazione Per_1
dei parametri pressori, in ospite con documentati episodi di ipotensione clinostatica, e con terapia anticoagulante, monitorata periodicamente, al fine di garantire adeguato compenso emodinamico.
Nel corso della degenza erano stati inoltre fronteggiati alcuni eventi acuti .
Ha infine rilevato che dalla documentazione clinica emergevano prestazioni volte al controllo dei disturbi comportamentali, mediante somministrazione di terapia farmacologica, con aggiustamenti periodici in base alla risposta clinica dell'utente, ed altra terapia farmacologica continuativa ed al bisogno.
Ha quindi evidenziato che “la valutazione complessiva del caso della sig.ra basata sull'effettivo stato di salute della degente e Persona_1
dei trattamenti necessitati dalla stessa, permette di distinguere, nel corso della permanenza presso la struttura convenuta, due fasi temporali differenti per tipologia di complessità e di intensità dell'intervento assistenziale”.
La prima prevedeva “in aggiunta alla gestione del quadro cronico- degenerativo, anche la stabilizzazione post-chirurgica conseguente al recente trattamento di frattura femorale destra (desutura dei punti metallici in sede di anca in data 13.05.2015, divieto di carico completo fino al giorno 05.06.2015 e rivalutazione imaging e ortopedica in pari
pag. 21/30 data che vincolava la possibilità di carico con stampelle alle condizioni generali dell'ospite). Risulta, pertanto, possibile ritenere che la sig.ra abbia necessitato di un periodo pari ad almeno quattro mesi per Per_1
il raggiungimento di un nuovo grado di compenso sistemico e come tale da necessitare di prestazioni inquadrabili nell'ambito della cosiddetta “fase estensiva di cura e recupero funzionale”, ovvero tale da richiedere un elevata tutela sanitaria e presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio periodo definito”
In seguito “ le prestazioni necessarie per la gestione complessiva della condizione di salute della sig.ra risultano inquadrabili Per_1
nell'ambito della cosiddetta “fase di lungoassistenza”, con previsione di un livello di intensità assistenziale finalizzato al mantenimento dell'autonomia funzionale, in paziente con profilo di sostanziale stabilità clinica, pur nella gravità del quadro cronico degenerativo presentato con le sue fluttuazioni. La sig.ra necessitava, infatti, di un percorso di Per_1
cura sostanzialmente finalizzato alla gestione delle attività basilari della vita quotidiana, al trattamento e prevenzione delle lesioni da decubito e di movimentazione passiva nell'ottica più ampia di un mantenimento delle quasi scomparse abilità residue, di contenimento del peggioramento funzionale, di rallentamento del deterioramento cognitivo, compatibilmente con la gravità della compromissione cognitivo-funzionale e motoria già in essere”
Ha inoltre affermato come “ la condizione di gravità del decadimento cognitivo funzionale presentato dalla sig.ra non necessitasse di Per_1
attività sanitarie con finalità terapeutiche in senso stretto, se non preposte al mantenimento del minimo stato funzionale residuo, mediante un'attività
pag. 22/30 socio-assistenziali inquadrabile come necessaria per assicurare all'utente la tutela della propria dignità personale.” Ed ha quindi concluso che “Ella necessitava di un piano terapeutico oltre che assistenziale, anche se di modesta portata dal punto di vista di impegno per la struttura ospitante che di ancor minor efficacia terapeutica per le patologie di cui era affetta la paziente. La signora necessitava di un trattamento sanitario Per_1
inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale tale da costituire un'offerta unica alla paziente, che altrove non avrebbe potuto avere”.
Tali valutazioni sono state oggetto di osservazioni da parte del consulente nominato da dottor in relazione alla qualificazione delle CP_1 Per_8
prestazioni rese nella seconda fase , in quanto ha obiettato che si trattava di soggetto affetto da patologia cronico degenerativa, del tutto non autosufficiente e come tale da necessitare di prestazioni di natura prevalentemente socio-assistenziale, rispetto alla componente sanitaria propriamente detta;
ha quindi contestato che i concetti di “scindibilità” ed “inscindibilità” delle prestazioni sanitarie rispetto alle attività di natura socioassistenziale rese in favore degli ospiti delle strutture residenziali e semiresidenziali, non fossero stati formulati sulla base di principi propri della medicina legale, essendo per lo più strettamente attinente all'ambito giuridico.
Sul punto deve prendersi atto che il CTU ha fatto presente di avere deliberatamente optato per un approccio prevalentemente descrittivo delle condizioni di salute dalla sig.ra e delle effettive necessità Per_1
terapeutiche ed assistenziali della paziente al fine di fornire elementi utili all'applicabilità del concetto giuridico di “nesso di strumentalità necessaria”, quale presupposto per valutare se le prestazioni erogate fossero pag. 23/30 o meno scindibili in una componente alberghiero assistenziale ed in una componente sanitaria. Ha comunque ribadito “come le attività messe in atto nel corso della degenza presso la “Giudicarie CP_1 CP_1
risultavano mirate al tentativo di rallentare/contrastare l'evoluzione del grave quadro polipatologico degenerativo presentato dalla paziente ed al contenimento, per quanto possibile, della sua progressione attraverso un trattamento terapeutico personalizzato che non poteva essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziali. In altre parole, le attività socioassistenziali resesi necessarie nel caso della sig.ra risultavano comunque dirette al tentativo di contenimento Per_1
della degenerazione del quadro patologico di base dell'assistita e come tali strumentali a quelle sanitarie. Sulla base di tale principio, si è ritenuto di poter affermare l'inscindibilità dell'aspetto socioassistenziale dalla prestazione sanitaria, intesa come necessaria per assicurare la tutela della salute della degente così come della propria dignità personale”.
Reputa la Corte che le valutazioni formulate dal CTU, all'esito di una accurata disamina di tutti gli elementi documentali ritualmente acquisiti, operata nel contraddittorio delle parti, siano pienamente condivisibili ed atte a superare le obiezioni del consulente di , il quale invero non ha CP_1
fornito né una ricostruzione né una valutazione dei dati che possa efficacemente confutare quella del perito.
In comparsa conclusionale, la , Controparte_2
richiamando le osservazioni del perito della non avendo a propria CP_1
volta nominato un consulente di parte, si limita a sottolineare come ad una attenta analisi della perizia, le considerazioni del CTU presentino un grado di incertezza, a conferma che la fattispecie non fosse di facile pag. 24/30 soluzione;
ribadisce che la valutazione debba essere condotta, di caso in caso, sulla base della specifica situazione, richiamando quindi la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso che le prestazioni rese nella RSA fossero di natura sanitaria, essendo prevalentemente di tipo socio assistenziale .
Neppure tali considerazioni sono atte a confutare efficacemente la CTU;
proprio alla luce della condivisibile considerazione che ogni posizione debba essere valutata nella sua peculiarità, nel presente grado è stata disposta CTU per accertare nello specifico le condizioni della Per_1
L'approccio prevalentemente descrittivo delle condizioni di salute della sig.ra e delle effettive necessità terapeutiche ed assistenziali della Per_1
paziente, adottato dal CTU, ha fornito al Collegio elementi utili per verificare se nel caso in oggetto, alla luce dei principi elaborati dalla
Suprema Corte, sia applicabile il concetto di “nesso di strumentalità necessaria”.
Con un indirizzo consolidato, la Cassazione “ha ravvisato nella
«individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato» (e, dunque, non connotato da occasionalità) il discrimen per ritenere la prestazione socioassistenziale "inscindibilmente connessa" a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima”( Cass
33394/2024)
Con specifico riferimento ai pazienti affetti dal morbo di Alzheimer, la
Cassazione “ già con la decisione n. 4558/2012, seguita da numerose altre pronunce che si sono orientate allo stesso modo (v. senza pretesa di completezza, tra le decisioni più recenti, Cass. 29 luglio 2024, 21162; 22 febbraio 2024, n. 4752; 11 dicembre 2023, n. 34590; 4 settembre 2023, n.
pag. 25/30 25660; 18 maggio 2023, n. 13714; 24 gennaio 2023, n. 2038) ha chiarito che: "l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della L. n. 730 del 1983, art. 30, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex D.P.C.M. 8 agosto 1985, art. 1, alla tutela della salute del cittadino;
ne consegue la non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal Quindi, nel caso in CP_8
cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite "se non congiuntamente" all'attività di natura socioassistenziale, cosicché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale, in ogni caso, la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni (di natura diversa) debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette alla "complessiva prestazione" che deve essere erogata a titolo gratuito. Dimostrata la natura inscindibile ed integrata della prestazione, l'intervento sanitario-socioassistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, secondo un piano di cura personalizzato..( Cass 33394/2024)
Alla luce di tali principi , si impongono alcune considerazioni.
Come già illustrato, il CTU dottor ha affermato che: “ Persona_7
le attività messe in atto nel corso della degenza presso la CP_1
pag. 26/30 “Giudicarie Esteriori” risultavano mirate al tentativo di rallentare/contrastare l'evoluzione del grave quadro polipatologico degenerativo presentato dalla paziente ed al contenimento, per quanto possibile, della sua progressione attraverso un trattamento terapeutico personalizzato che non poteva essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziali ed al contempo che “le attività socioassistenziali resesi necessarie nel caso della sig.ra Per_1
risultavano comunque dirette al tentativo di contenimento della degenerazione del quadro patologico di base dell'assistita e come tali strumentali a quelle sanitarie”.
Pertanto sussistono i presupposti per affermare che : “Come statuito da
Cass. 28321/2017, nel caso di prestazione socioassistenziale "inscindibile" dalla prestazione sanitaria, l'intervento "sanitario-socioassistenziale" rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario pubblico.”( Cass
33394/2024 già citata )
Da ciò deriva che l'impegno di pagamento assunto da , Persona_1
tramite il figlio “ quale referente” con riguardo alla retta Parte_2
giornaliera per il ricovero della paziente sia quindi nullo ai sensi dell'art. 1418 cod. civ( Cass 33394/2024 già citata ).
E che in ogni caso sono privi di causa, in quanto relativi a prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i versamenti effettuati per la complessiva somma indicata dalla difesa degli appellanti in euro 96.898,16,
pag. 27/30 in relazione alla quale non è stata sollevata contestazione sul quantum dall CP_1
Quest'ultima va quindi condannata alla restituzione a favore di Pt_1
e quali eredi di di euro
[...] Parte_2 Persona_1
96.898,16, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, non essendo stata provata, né invero neppure dedotta dalla controparte, su cui incombeva il relativo onere probatorio (cfr. Cass 12362/2024; Cass.,
23448/2020; Cass. 23543/2016) la mala fede dell'accipiens. Trattandosi di debito di valuta non è soggetta a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno, che nello specifico non è stato provato dagli appellanti (Cass.14289/2018).
Non sono valorizzabili , in quanto inammissibili, le difese articolate nella comparsa conclusionali in appello dalla Controparte_2
la quale, nell'ipotesi accoglimento della domanda, ha sollecitato il
[...]
Collegio a “ considerare le somme già pagate dalla P.A.T. a titolo di indennità di accompagnamento e assegno integrativo nell'importo complessivo di Euro 34.064,92 (Euro 34.031,94 + Euro 32,98), oltre interessi dai singoli pagamenti, pena l'ingiusto e ingiustificato arricchimento degli appellanti”. Infatti la ha svolto nel CP_2
presente giudizio intervento volontario adesivo , come specificato nella comparsa di costituzione di primo grado , esplicitamente diretto a sostenere le tesi in diritto di;
per cui è tardiva la istanza diretta a decurtare CP_1
la somma versata a titolo di assegno di accompagnamento ed integrativo effettuato dalla , dovendosi rilevare che il Tribunale ne ha fatto CP_2
cenno solo in linea generale prescindendo dagli importi erogati.
pag. 28/30 Infine, solo per completezza di motivazione va sottolineato che esulano dalla valutazione demandata alla Corte considerazioni di politica economica e di distribuzione delle risorse pubbliche, come pure di natura
“etica”, che la pare sollecitare nelle proprie difese. CP_2
In ragione della riforma della sentenza impugnata si impone, anche d'ufficio, un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite
(ex plurimis Cass.27606/2019).
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. va condannata a rifondere a e CP_1 Pt_1
le spese di entrambi i gradi che si liquidano per il primo Parte_2
grado in 11.268,00, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n. 55/14.( di cui fase studio euro 2.552,00; fase introduttiva euro 1.628,00; fase istruttoria euro 2.835,00; fase decisionale: euro 4.253,00); per l'appello in euro
14.137,00, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n. 55/14.( di cui fase studio euro 2.977,00; fase introduttiva euro 1.911,00; fase istruttoria euro
4326,00; fase decisionale: euro 5103,00).
Deve prendersi atto che la difesa di parte appellante ha espressamente chiesto la compensazione delle spese di entrambi i grado nei confronti di
. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. Pt_1 Parte_2
191/2023, condanna A.P.S.P. Azienda pubblica per i servizi alla persona Giudicarie esteriori alla restituzione a favore di e quali Parte_1 Parte_2
pag. 29/30 eredi di di euro 96.898,16, oltre agli interessi legali Persona_1
dalla domanda al saldo;
nonché alla rifusione a favore degli appellanti delle spese del doppio grado che si liquidano per il primo in euro
11.268,00, oltre 15 % ex art. 2 D.M. n. 55/14, iva, cnpa come per legge;
e per il presente in euro 14.137,00, oltre 15 % ex art. 2 D.M. n. 55/14,iva, cnpa come per legge.
Compensa le spese di entrambi i gradi fra gli appellanti e
[...]
il gravame, se dovuto. Controparte_2
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 08/04/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
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