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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/06/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 5106/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice rel.
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.5106 r.g. dell'anno 2024;
TRA
(CF: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CATERINA GUADAGNOLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Taranto al C.so Piemonte n.64 , come da mandato in calce al ricorso;
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. IDA CAPPUCCIO , ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Taranto alla Via Lucania n. 66, come da mandato in calce alla memoria di costituzione;
con l'intervento del P.M. in sede
- INTERVENTORE EX LEGE- OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/11/2024 , premesso di essersi sposato con Parte_1 [...]
di aver generato con la stessa una figlia, (nata a [...] il [...]), CP_1 Persona_1
e che con sentenza n. 1979/2021 emessa dal Tribunale di Taranto in data 27.08.2021 , depositata il
30.08.2021, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio in conformità all'accordo dalle stesse raggiunto, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, con riduzione del contributo paterno al mantenimento della figlia nei termini riportati nell'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso per tutte le ragioni formulate nella comparsa di costituzione e l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
All'udienza del 19.03.2025 il Giudice Relatore disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della figlia delle parti, , e il versamento diretto del contributo paterno al Persona_1 mantenimento della stessa figlia con decorrenza dal maggio 2025 .
Successivamente, all'udienza cartolare del 04.06.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis n. 29 cpc la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.
1979/2021 del 27.08.2021 emessa dal Tribunale di Taranto, nei termini dettagliatamente riportati nell'accordo raggiunto e depositato telematicamente il 222.04.2025, confermato nelle predette note di udienza.
Tale accordo, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, non contrastando con alcuna disposizione di legge e corrispondendo all'interesse superiore della figlia, può essere integralmente recepito.
In considerazione della natura del procedimento e delle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Dispone la modifica delle condizioni del divorzio deciso con sentenza del Tribunale di Taranto
n. 1979/2021 del 27.08.2021, depositata il 30.08.2021, ovvero, in conformità a quelle indicate nell'accordo depositato telematicamente il 22.04.2025 e nelle note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi nel presente atto integralmente recepite;
2) Dichiara compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Taranto il 06/06/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Giudice rel. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice rel.
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.5106 r.g. dell'anno 2024;
TRA
(CF: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CATERINA GUADAGNOLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Taranto al C.so Piemonte n.64 , come da mandato in calce al ricorso;
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. IDA CAPPUCCIO , ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Taranto alla Via Lucania n. 66, come da mandato in calce alla memoria di costituzione;
con l'intervento del P.M. in sede
- INTERVENTORE EX LEGE- OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/11/2024 , premesso di essersi sposato con Parte_1 [...]
di aver generato con la stessa una figlia, (nata a [...] il [...]), CP_1 Persona_1
e che con sentenza n. 1979/2021 emessa dal Tribunale di Taranto in data 27.08.2021 , depositata il
30.08.2021, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio in conformità all'accordo dalle stesse raggiunto, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, con riduzione del contributo paterno al mantenimento della figlia nei termini riportati nell'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso per tutte le ragioni formulate nella comparsa di costituzione e l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
All'udienza del 19.03.2025 il Giudice Relatore disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della figlia delle parti, , e il versamento diretto del contributo paterno al Persona_1 mantenimento della stessa figlia con decorrenza dal maggio 2025 .
Successivamente, all'udienza cartolare del 04.06.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis n. 29 cpc la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.
1979/2021 del 27.08.2021 emessa dal Tribunale di Taranto, nei termini dettagliatamente riportati nell'accordo raggiunto e depositato telematicamente il 222.04.2025, confermato nelle predette note di udienza.
Tale accordo, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, non contrastando con alcuna disposizione di legge e corrispondendo all'interesse superiore della figlia, può essere integralmente recepito.
In considerazione della natura del procedimento e delle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Dispone la modifica delle condizioni del divorzio deciso con sentenza del Tribunale di Taranto
n. 1979/2021 del 27.08.2021, depositata il 30.08.2021, ovvero, in conformità a quelle indicate nell'accordo depositato telematicamente il 22.04.2025 e nelle note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi nel presente atto integralmente recepite;
2) Dichiara compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Taranto il 06/06/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Giudice rel. Il Presidente