Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 07/04/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01158/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01291/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1291 del 2024, proposto da
IO La OS, AR NA La OS, AL RL, EN LA, LV SI, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Pizzarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco dell'Etna, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
silenzio- rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti ex artt. 22 ss. L. 241/1990 formulata in data 26/04/2024, per aver accesso ai documenti meglio indicati nell’istanza medesima e relativi al procedimento di rigetto delle domande dei ricorrenti per l’indennizzo dei danni causati da avi fauna
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con istanza di accesso del 26 aprile 2024 i ricorrenti hanno chiesto all’Ente Parco dell’Etna il rilascio di copia: a) delle deliberazioni del Consiglio del Parco n. 19 del 19 ottobre 2015, n. 29 del 5 agosto 2016, n. 11 del 23 maggio 2017, n. 5 del 19 aprile 2018, n. 12 del 4 aprile 2019, n. 12 del 29 aprile 2020, n. 8 del 1° aprile 2021, n. 32 del 21 giugno 2022, n 9 del 19 maggio 2023; b) ove già adottata nel 2024, della delibera del Consiglio del Parco avente il medesimo oggetto di conferma delle precedenti suddette libere e della delibera n. 19 del 28 novembre 2014; c) dell’“allegato C” citato e allegato alla “ Relazione sui danni causati dalla fauna selvatica al frutto pendente nell’anno 2005” contenuta nella nota prot. n. 2004/2016 del 14 aprile 2016 del Dirigente UOBC dell’Ente Parco;
- l’istanza è rimasta priva di riscontro;
- con ricorso ritualmente proposto, notificato il 25 giugno 2024 e depositato il successivo il 9 luglio 2024, i ricorrenti sono insorti contro il silenzio diniego così formatosi;
Considerato che:
- con deposito documentale del 19 agosto 2024 l’Ente Parco dell’Etna ha versato in atti la nota inviata ai ricorrenti a mezzo PEC in data 7 agosto 2024 con cui sono stati trasmessi tutti i documenti oggetto dell’istanza di accesso del 26 aprile 2024;
- con successiva memoria del 18 novembre 2024 parte ricorrente ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente condanna dell’Ente al pagamento delle spese di lite.
Ritenuto che, risultando pienamente soddisfatta la pretesa di parte ricorrente, debba essere dichiarata cessata la materia del contendere ai sensi del comma 5 dell’art. 34 c.p.a.
Ritenuto, infine, di porre le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo e distratte in favore dell’avvocato Alessandro Pizzarelli, a carico dell’Ente Parco dell’Etna, che ha provveduto a trasmettere la documentazione oggetto dell’istanza di accesso solo successivamente alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Ente Parco dell’Etna, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori se dovuti e refusione del contributo unificato ove versato, da distrarsi in favore dell’avvocato Alessandro Pizzarelli dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio AR Savasta, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Pancrazio AR Savasta |
IL SEGRETARIO