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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 3961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3961 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 1622/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA AN IA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 26/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1622/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. CARONIA FERDINANDO e Parte_1 dall'avv. RUSSO MARIA CRISTINA ed elettivamente domiciliata in VIA FEDERICO DELPINO
7 00171 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA ed CP_1 elettivamente domiciliato in VIA CESARE BECCARIA, 29 00100 ROMA;
APPELLATO
E
rappresentata e difesa dall'avv. BERRETTA GIUSEPPE e Controparte_2 domiciliata in indirizzo telematico APPELLATO
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 5419 dell'8 giugno 2022
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
proponeva ricorso al tribunale di Roma impugnando l'avviso di addebito Parte_1 numero 39720210015374172000 notificato il 29 dicembre 2021 e chiedendo accertarsi la prescrizione estintiva quinquennale, la nullità e illegittimità dell'avviso di addebito;
in subordine chiedeva dichiararsi che il regime sanzionatorio da applicare era quello previsto dalla lettera A) dell'articolo 116 comma 8 della legge 388 del 2000.
CP_ L' si costituiva contestando le avverse deduzioni;
l'agenzia delle entrate eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il tribunale con sentenza dell'8 giugno 2022 rigettava il ricorso accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione dell' , escludendo l'intervenuta prescrizione e rilevando l'applicabilità del CP_2 regime proprio dell'evasione contributiva
Avverso detta sentenza proponeva appello il Pt_1
Con il primo motivo di appello contestava la condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' rappresentando che questa non era parte del giudizio poiché nei suoi Controparte_2 confronti nessuna domanda era stata azionata;
assumeva che l'agenzia era convenuta in giudizio esclusivamente per una litis denuntiatio sicché non poteva essere destinataria di una condanna al pagamento delle spese di lite
Con il secondo motivo di appello lamentava l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'articolo 116 comma 8 lettera B della legge 388 del 2000 per doloso occultamento del debito contributivo , evidenziando la contraddittorietà della sentenza che aveva escluso l'automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo per dedurne i carattere sospensivo della prescrizione - ritenendo che tale CP_ dichiarazione non impediva all' di accertare il credito dovuto - e tuttavia reputava di applicare il regime dell'evasione contributiva alla società. CP_ L' e l' si costituivano in giudizio contestando le avverse deduzioni e Controparte_2 chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza .
All'udienza del 5.11.2025 l'appellante dichiarava l'intervenuta adesione alla definizione agevolata e pagamento delle rate imposte.
L' chiedeva rinvio per verificare pagamento. All'udienza odierna , a seguito del deposito di CP_1 ulteriore documentazione , la causa era trattenuta in decisione.
Ricorrono i presupposti previsti dall'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cd. Rottamazione quater ), considerata la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dalla norma indicata , ritualmente sottoscritta dalla parte personalmente e l'avvenuto pagamento dei 6 bonifici richiesti per il perfezionamento della procedura (cass. 9308/2024)
In ragione di quanto sopra risulta manifesta la volontà del ricorrente alla rinuncia al ricorso (Cass. n.
29394 del 2017) nei confronti dell' , parte sostanziale nel giudizio di primo grado e di appello, CP_1 relativamente all'avviso di addebito contestato, ferma la contestazione formulata nell'atto di appello in merito alla condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti dell reiterata CP_2 all'udienza di discussione .
Deve essere dichiarata quindi l'estinzione del giudizio nei confronti dell ai sensi della legge CP_1
197/2022.
Consegue da tale pronuncia la compensazione delle spese processuali nei confronti dell' , CP_1 considerato peraltro che la ratio dell'istituto esclude che si possa disporre la condanna alle spese anche per il caso di mancata adesione alla rinuncia ad opera delle altre parti processuali (Cass. n.
10198 del 2018).
Non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art, 13, comma 1-quater, d.P.R.,
115/2002, non potendosi esso applicare oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. Sez. U, n. 4315 del 2020).
Tanto premesso, nei confronti dell , convenuta nel giudizio di primo grado ai Controparte_2 soli fini della litis denuntiatio, senza che nei suoi confronti abbia mai Parte_1 formulato alcuna domanda, valgono le seguenti considerazioni. L'art. 24 comma 5 della legge 46/199 nella sua formulazione originaria prevedeva “
5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario.” La norma è stata novellata col decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 265 che ha disposto (con l'art. 4, comma 2-quater) la modifica dell'art. 24, comma
5. La norma così come riformulata ora prevede “. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ((presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati))”
Nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito per prescrizione della pretesa la legittimazione passiva spetta unicamente all' , quale titolare della relativa potestà sanzionatoria, con la CP_1 conseguenza che l'eventuale domanda in opposizione, attinente a tale oggetto, formulata contestualmente anche nei confronti di altro soggetto (come, nella specie, l' )nei cui confronti CP_2 si vuole estendere gli effetti riflessi del giudicato , scaturenti non già dal medesimo rapporto che costituisce oggetto del giudizio pendente rispetto al quale il terzo rimane estraneo oppure volta a far conoscere al destinatario l'esistenza di un'impugnazione al fine di consentirgli di proporre impugnazione incidentale nello stesso processo deve intendersi come mera "denuntiatio litis", che non vale ad attribuirgli la qualità di parte, neanche nei successivi gradi (Cass.
Ordinanza n. 32350 del 03/11/2022 , Cass. Ordinanza n. 34174 del 15/11/2021,
n. 11274 del 16/05/2007, v. Cass. 21/3/2016, n. 5508; Cass. 16/2/2012, n. 2208; Cass., 16/4/2007, n.
9002; Cass., 23/4/2001, 5977). A tale stregua, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione, non sussistendo i presupposti per la pronunzia in suo favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91 c.p.c., che esige la qualità di parte, e perciò una "vocatio in ius", e la soccombenza
, come è provato in atti , non aveva formulato alcuna domanda nei confronti Parte_1 dell' ma solo nei confronti dell' , con la conseguenza che era ben consapevole del difetto CP_2 CP_1 di legittimazione passiva del concessionario e tuttavia aveva ritenuto di convenire in giudizio l' esclusivamente al fine di poterle opporre il giudicato , per estendere, cioè, nei suoi CP_2 confronti, gli effetti indiretti dell'accertamento compiuto. L'agenzia non era dunque parte, e tanto meno parte vittoriosa nel predetto giudizio , sicchè il ricorrente non poteva essere onerato del pagamento delle spese di lite dell' , come invece avvenuto. CP_2
La sentenza impugnata nella parte in cui dispone la condanna dell'agenzia al pagamento delle spese di lite deve essere riformata con la compensazione delle spese nel doppio grado
PQM
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza compensa le spese del doppio grado nei confronti dell' . Dichiara estinto il giudizio nei confronti Controparte_2 dell' e compensa nei confronti dell' le spese del grado CP_1 CP_1
La Presidente
MA AN IA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA AN IA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 26/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1622/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. CARONIA FERDINANDO e Parte_1 dall'avv. RUSSO MARIA CRISTINA ed elettivamente domiciliata in VIA FEDERICO DELPINO
7 00171 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA ed CP_1 elettivamente domiciliato in VIA CESARE BECCARIA, 29 00100 ROMA;
APPELLATO
E
rappresentata e difesa dall'avv. BERRETTA GIUSEPPE e Controparte_2 domiciliata in indirizzo telematico APPELLATO
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 5419 dell'8 giugno 2022
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
proponeva ricorso al tribunale di Roma impugnando l'avviso di addebito Parte_1 numero 39720210015374172000 notificato il 29 dicembre 2021 e chiedendo accertarsi la prescrizione estintiva quinquennale, la nullità e illegittimità dell'avviso di addebito;
in subordine chiedeva dichiararsi che il regime sanzionatorio da applicare era quello previsto dalla lettera A) dell'articolo 116 comma 8 della legge 388 del 2000.
CP_ L' si costituiva contestando le avverse deduzioni;
l'agenzia delle entrate eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il tribunale con sentenza dell'8 giugno 2022 rigettava il ricorso accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione dell' , escludendo l'intervenuta prescrizione e rilevando l'applicabilità del CP_2 regime proprio dell'evasione contributiva
Avverso detta sentenza proponeva appello il Pt_1
Con il primo motivo di appello contestava la condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' rappresentando che questa non era parte del giudizio poiché nei suoi Controparte_2 confronti nessuna domanda era stata azionata;
assumeva che l'agenzia era convenuta in giudizio esclusivamente per una litis denuntiatio sicché non poteva essere destinataria di una condanna al pagamento delle spese di lite
Con il secondo motivo di appello lamentava l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'articolo 116 comma 8 lettera B della legge 388 del 2000 per doloso occultamento del debito contributivo , evidenziando la contraddittorietà della sentenza che aveva escluso l'automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo per dedurne i carattere sospensivo della prescrizione - ritenendo che tale CP_ dichiarazione non impediva all' di accertare il credito dovuto - e tuttavia reputava di applicare il regime dell'evasione contributiva alla società. CP_ L' e l' si costituivano in giudizio contestando le avverse deduzioni e Controparte_2 chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza .
All'udienza del 5.11.2025 l'appellante dichiarava l'intervenuta adesione alla definizione agevolata e pagamento delle rate imposte.
L' chiedeva rinvio per verificare pagamento. All'udienza odierna , a seguito del deposito di CP_1 ulteriore documentazione , la causa era trattenuta in decisione.
Ricorrono i presupposti previsti dall'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cd. Rottamazione quater ), considerata la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dalla norma indicata , ritualmente sottoscritta dalla parte personalmente e l'avvenuto pagamento dei 6 bonifici richiesti per il perfezionamento della procedura (cass. 9308/2024)
In ragione di quanto sopra risulta manifesta la volontà del ricorrente alla rinuncia al ricorso (Cass. n.
29394 del 2017) nei confronti dell' , parte sostanziale nel giudizio di primo grado e di appello, CP_1 relativamente all'avviso di addebito contestato, ferma la contestazione formulata nell'atto di appello in merito alla condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti dell reiterata CP_2 all'udienza di discussione .
Deve essere dichiarata quindi l'estinzione del giudizio nei confronti dell ai sensi della legge CP_1
197/2022.
Consegue da tale pronuncia la compensazione delle spese processuali nei confronti dell' , CP_1 considerato peraltro che la ratio dell'istituto esclude che si possa disporre la condanna alle spese anche per il caso di mancata adesione alla rinuncia ad opera delle altre parti processuali (Cass. n.
10198 del 2018).
Non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art, 13, comma 1-quater, d.P.R.,
115/2002, non potendosi esso applicare oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. Sez. U, n. 4315 del 2020).
Tanto premesso, nei confronti dell , convenuta nel giudizio di primo grado ai Controparte_2 soli fini della litis denuntiatio, senza che nei suoi confronti abbia mai Parte_1 formulato alcuna domanda, valgono le seguenti considerazioni. L'art. 24 comma 5 della legge 46/199 nella sua formulazione originaria prevedeva “
5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario.” La norma è stata novellata col decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 265 che ha disposto (con l'art. 4, comma 2-quater) la modifica dell'art. 24, comma
5. La norma così come riformulata ora prevede “. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ((presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati))”
Nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito per prescrizione della pretesa la legittimazione passiva spetta unicamente all' , quale titolare della relativa potestà sanzionatoria, con la CP_1 conseguenza che l'eventuale domanda in opposizione, attinente a tale oggetto, formulata contestualmente anche nei confronti di altro soggetto (come, nella specie, l' )nei cui confronti CP_2 si vuole estendere gli effetti riflessi del giudicato , scaturenti non già dal medesimo rapporto che costituisce oggetto del giudizio pendente rispetto al quale il terzo rimane estraneo oppure volta a far conoscere al destinatario l'esistenza di un'impugnazione al fine di consentirgli di proporre impugnazione incidentale nello stesso processo deve intendersi come mera "denuntiatio litis", che non vale ad attribuirgli la qualità di parte, neanche nei successivi gradi (Cass.
Ordinanza n. 32350 del 03/11/2022 , Cass. Ordinanza n. 34174 del 15/11/2021,
n. 11274 del 16/05/2007, v. Cass. 21/3/2016, n. 5508; Cass. 16/2/2012, n. 2208; Cass., 16/4/2007, n.
9002; Cass., 23/4/2001, 5977). A tale stregua, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione, non sussistendo i presupposti per la pronunzia in suo favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91 c.p.c., che esige la qualità di parte, e perciò una "vocatio in ius", e la soccombenza
, come è provato in atti , non aveva formulato alcuna domanda nei confronti Parte_1 dell' ma solo nei confronti dell' , con la conseguenza che era ben consapevole del difetto CP_2 CP_1 di legittimazione passiva del concessionario e tuttavia aveva ritenuto di convenire in giudizio l' esclusivamente al fine di poterle opporre il giudicato , per estendere, cioè, nei suoi CP_2 confronti, gli effetti indiretti dell'accertamento compiuto. L'agenzia non era dunque parte, e tanto meno parte vittoriosa nel predetto giudizio , sicchè il ricorrente non poteva essere onerato del pagamento delle spese di lite dell' , come invece avvenuto. CP_2
La sentenza impugnata nella parte in cui dispone la condanna dell'agenzia al pagamento delle spese di lite deve essere riformata con la compensazione delle spese nel doppio grado
PQM
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza compensa le spese del doppio grado nei confronti dell' . Dichiara estinto il giudizio nei confronti Controparte_2 dell' e compensa nei confronti dell' le spese del grado CP_1 CP_1
La Presidente
MA AN IA