Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 11/07/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01216/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00323/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 323 del 2023, proposto da
ES Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Ponte e Luigi Critelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Aou Città della Salute e della CI di TO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Fini, Martina Sceusi e Luigi Bisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della nota prot. n. 15761 del 07.02.2023 dell'A.O.U. Città della Salute e della CI di TO, reiettiva dell’istanza di compensazione prezzi del 27.1.2023 della ES Impianti S.r.l. relativa al contratto di appalto di lavori del 03.06.2021 per “ Realizzazione di locali destinati ad uffici aziendali – piano terra padiglione 27 dedicato alla ristorazione ed ai servizi vari presidio Molinette CIG 862276639b – CUP: G15F21000010005 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Aou Città della Salute e della CI di TO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2025 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11.09.2020, n. 120, di conversione del D.L. n. 76 “ Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale ”, l’A.O.U. Città della Salute e della CI di TO (nel seguito, per brevità, anche “Stazione appaltante”) aggiudicava in via definitiva alla ES Impianti S.r.l. l’appalto di lavori per la “ Realizzazione di locali destinati ad uffici aziendali – piano terra padiglione 27 dedicato alla ristorazione ed ai servizi vari presidio Molinette CIG 862276639b – CUP: G15F21000010005 ” per un periodo di 214 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e per un importo di euro 863.426,40, I.V.A. esclusa, con un ribasso di gara pari al 31,16863%.
In data 04.06.2021, veniva, quindi, sottoscritto il contratto di appalto.
I lavori venivano consegnati in data 11.6.2021 con termine per la conclusione degli stessi al 10.01.2022.
In corso d’opera, si rendeva necessaria la redazione di una perizia suppletiva e di variante – approvata dal R.U.P. e formalizzata con determina n. 2725 del 25.11.2021 – che comportava la stipula di un “ Atto di sottomissione ”; con tale atto veniva fissata la nuova data, per la conclusione dei lavori, al 17.01.2022 (“prima proroga”) e venivano “ concordati i seguenti nuovi prezzi, desunti in parte dall’Elenco Prezzi Regione Piemonte edizione 2020 ed in parte da analisi di cui all’allegato computo metrico estimativo e, essendo ritenuti remunerativi dall’Impresa GIESSE IMPIANTI S.R.L., all’atto della sottoscrizione del presente atto, sono fissi ed invariabili e non saranno soggetti a revisione prezzi ” (cfr. artt. 4 e 9).
Con PEC del 12.01.2022, ES instava per la concessione di una ulteriore proroga di 60 giorni, adducendo, tra le motivazioni, il ritardo nella disponibilità dei materiali da parte dei fornitori, e in particolare delle piastrelle scelte, non disponibili prima del 10-12.02.2022.
Con nota prot. 3857 del 14.01.2022, il R.U.P., acquisito il parere favorevole del Direttore dei lavori, concedeva la proroga per 54 giorni, ossia fino al 12.03.2022 (“seconda proroga”), formalizzata dall’Azienda con la determina n. 102 del 20.01.2022, avente ad oggetto: “ Realizzazione di locali destinati ad uffici aziendali – piano terra padiglione 27 dedicato alla ristorazione ed ai servizi vari - Presidio Molinette CIG 862276639b – CUP: G15F21000010005. Presa d’atto proroga termini contrattuali per n° 54 giorni a tutto il giorno 12/03/2022. Senza alcun onere economico ”.
Il 09.02.2022, il Direttore Lavori redigeva il SAL n. 3, a seguito del quale il R.U.P. emetteva il relativo certificato di pagamento.
I lavori terminavano il 12.03.2022, come emerge dal certificato di ultimazione dei lavori del 14.03.2022.
Con nota del 01.07.2022, ES formulava l’istanza volta a ottenere l’applicazione dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022, ossia l’adeguamento del corrispettivo d’appalto con riferimento ai SAL n. 3 e n. 4.
L’atto di collaudo veniva sottoscritto il 21.10.2022.
Il 09.11.2022 veniva emesso il certificato di pagamento relativo al SAL n. 4.
In data 24 gennaio 2023 il direttore operativo delle opere architettoniche e assistente delegato al coordinamento della sicurezza in fase d’esecuzione, per conto del Direttore dei lavori, comunicava all’odierna ricorrente, tramite e-mail , le motivazioni per le quali non era possibile riconoscere il richiesto adeguamento dei prezzi, previsto dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022.
In particolare, rispetto al SAL n. 3 del 09.02.2022, era evidenziato che:
- ES aveva domandato la proroga della fine dei lavori, prevista per il 17.01.2022, in considerazione degli ordini di materiali effettuati e non ancora ricevuti; ordini che presupponevano, quindi, una definizione del prezzo di acquisto concordata nel 2021 e, conseguentemente, non riconducibili alle spese sostenute nel 2022;
- a fronte di detta istanza di proroga, proprio in considerazione delle mancate consegne, venivano accordati ulteriori 54 giorni per la conclusione dei lavori di proroga, senza applicazione di penali;
- la richiesta di revisione prezzi andava effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia entro il 17.06.2022, onde consentire al Direttore Lavori, in tale termine, di emettere un SAL straordinario, come disposto dalla norma di riferimento.
Rispetto al SAL n. 4 del 09.11.2022, veniva evidenziato che la compensazione era possibile per le opere realizzate tra l’1.8 e il 31.12.2022, periodo nel quale ES non aveva eseguito lavorazioni, tenuto conto della fine lavori, avvenuta in data 12.03.2022.
Successivamente, in data 27.01.2023 ES presentava le proprie controdeduzioni, rispetto alle motivazioni contenute nella e-mail del 24.01.2023.
In data 07.02.2023, il R.U.P., a seguito di un confronto con il D.L., comunicava formalmente a ES l’impossibilità di accogliere la richiesta, con la seguente motivazione: i) “ i lavori si sono conclusi in data 12/03/2022 ”; ii) “ l’art. 26 del D.L. 50/2022 del 17 maggio 2022 prevede la competenza del Direttore Lavori: - all’emissione, qualora ritenga ricorrano i presupposti, entro 30 gg. dall’entrata in vigore della norma (17/06/2022), di un certificato di pagamento straordinario, relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate tra il 01/01/2022 e l’entrata in vigore del decreto; - ed entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento, per i SAL successivi al 18 maggio 2022 ”; iii) “ il termine per la conclusione lavori inizialmente previsto per il 17/01/2022 è stato prorogato al 12/03/2022 con determinazione n. 0000102 del 20/01/2022, in seguito a Vs. istanza (nota prot. n° 0002849 del 12/01/2022), con decisione di non applicare penali (previste contrattualmente), ma senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante ”.
Con ricorso notificato in data 7 aprile 2023 la società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione, così testualmente rubricati:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 26, commi 2 e 3, D.L. 50 del 17 maggio 2022 (c.d. Decreto aiuti), convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “ Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina ”. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 comma 5 c.c., 1218 c.c., 1339 c.c., 1375 c.c. e 1419 c.c. Nullità della clausola prevista dall’art. 10, comma 2 del contratto in data 04.06.2021 per violazione di legge ex art. 1418 e 1419 c.c. Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, per insufficienza, contraddittorietà ed incongruenza della motivazione, perplessità, difetto di istruttoria, falso presupposto, illogicità ed ingiustizia manifesta;
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10- bis , L. n. 241/1990. Violazione dei principi di proporzionalità e correttezza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.;
III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2- bis , L. n. 241/1990. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità.
Per tali motivi la ricorrente ha chiesto l’annullamento della nota prot. n. 15761 del 07.02.2023 dell’A.O.U. Città della Salute e della CI di TO, l’accertamento del diritto della ES Impianti S.r.l. al pagamento in proprio favore dei compensi revisionali ex art. 26 D.L. n. 50/2022, nonché la condanna dell’A.O.U. Città della Salute e della CI di TO ad effettuare i conteggi dei compensi revisionali relativamente ai SAL n. 3 e n. 4 e a corrispondere gli stessi, maggiorati di rivalutazione prezzi, oltre accessori di legge, compresivi di interessi legali e moratori ex D.lgs. n. 231/2002.
A.O.U. Città della Salute e della CI di TO si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Le parti hanno ulteriormente svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Il ricorso si appalesa infondato per le ragioni appresso indicate.
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce che l’unico presupposto sufficiente per accedere alla compensazione dei prezzi è dato dall’esecuzione, contabilizzazione o annotazione delle opere nell’anno 2022. Ad avviso della ricorrente, la perentorietà del dato normativo di cui all’art. 26 D.L. n. 50/2022 esclude la necessità di qualsivoglia istanza da parte dell’impresa e la previsione di un termine per tale incombente. Infine, la determina n. 102 del 20.01.2022 menzionata nel provvedimento gravato – ovvero il provvedimento che ha recepito l’accoglimento dell’istanza di proroga del termine “ ma senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante ” – non potrebbe essere utilmente invocata al fine di escludere il diritto rivendicato dalla ricorrente, posto che la stessa è costituita da una determinazione unilateralmente emessa ed assunta dalla Stazione appaltante, mai comunicata alla ES Impianti S.r.l. e, in ogni caso, in alcun modo mai convenuta ed accettata dalla stessa società appaltatrice per la parte difforme ed ulteriore (“ senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante ”) rispetto all’istanza prodromica. Neppure potrebbe ipotizzarsi un assenso a tale determinazione tacitamente “espresso” dalla ricorrente a seguito della sua mancata impugnazione, posto che, oltre a rammentarsi la mancata notifica, non vi era evidentemente, a quella data (20.01.2023) e durante il periodo di potenziale impugnabilità (30 giorni), l’interesse ad impugnarla, vista l’emissione, solo in data 17.05.2022, del D.L. n. 50/2022 legittimante la revisione dei prezzi oggetto dell’odierno giudizio.
Il motivo di ricorso è privo di pregio.
Nel caso in esame, venendo in rilievo un atto plurimotivato, vale a dire fondato su una pluralità di autonomi motivi, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni su cui si fonda il provvedimento gravato per sorreggere il medesimo in sede giurisdizionale.
Ciò posto, tra le ragioni addotte dal R.U.P. a supporto del provvedimento impugnato figura la seguente: “ il termine per la conclusione lavori inizialmente previsto per il 17/01/2022 è stato prorogato al 12/03/2022 con determinazione n. 0000102 del 20/01/2022, in seguito a Vs. istanza (nota prot. n° 0002849 del 12/01/2022), con decisione di non applicare penali (previste contrattualmente), ma senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante ”.
Giova, infatti, evidenziare che la determina n. 102 del 20.01.2022, richiamata nel provvedimento gravato, ha stabilito di “ dare atto che dal presente provvedimento non deriva ex se onere alcuno ”.
ES ha riferito di non essere onerata della relativa impugnazione, in quanto, al momento dell’adozione della determina n. 102 del 20.01.2022, non sussisteva l’interesse ad impugnare: “ non vi era evidentemente, a quella data (20.01.2022) […] l’interesse e la facoltà di sua impugnativa, vista l’emissione, solo in data 17.05.2022, del D.L. n. 50/22 ” (pag. 6 della memoria del 6 giugno 2025).
Come rilevato dalla Stazione appaltante, tale interpretazione collide con la pacifica circostanza che, a prescindere dalla data di adozione dell’atto, ES aveva avuto incontestabilmente piena conoscenza dello stesso – e, soprattutto, della portata “lesiva” della citata specificazione sull’esclusione di oneri ulteriori – al momento della ricezione della nota impugnata, vale a dire in data 07.02.2023.
Risulta, pertanto, evidente che il termine decadenziale (dal 07.02.2023) sia ormai infruttuosamente decorso, senza che la determina n. 102/2022, per ammissione della stessa ricorrente, sia mai stata impugnata, neppure in parte qua .
Le disposizioni di cui al sopravvenuto D.L. n. 50/2022, in tema di adeguamento dei corrispettivi, si impongono sulle specifiche clausole contrattuali di segno divergente (al lume del dato testuale recato dall’art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022, a mente del quale l’adeguamento dei corrispettivi è ammesso “ anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali ”), ma non sui provvedimenti amministrativi che, laddove ritenuti illegittimi, devono essere gravati nel termine perentorio di decadenza, coerentemente con la natura impugnatoria del giudizio amministrativo.
Tanto è sufficiente a determinare la reiezione del primo motivo di ricorso, potendo ritenersi superfluo l’esame delle ulteriori censure articolate dalla ricorrente avverso gli altri autonomi motivi sui quali si fonda il provvedimento gravato. Infatti, per costante giurisprudenza “ è sufficiente, ai fini della verifica della legittimità del provvedimento amministrativo fondato su una pluralità di motivi autonomi, che almeno uno di essi risulti in grado di sorreggere per intero l’atto stesso ” ( ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 6 ottobre 2023, n. 8731).
Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce che il provvedimento di rigetto dell’istanza di compensazione dei prezzi n. 15761 del 07.02.2023 sarebbe altresì viziato, in quanto la Stazione appaltante, prima di adottare il provvedimento negativo impugnato, ha illegittimamente omesso di avviare il contraddittorio di cui all’art. 10- bis della L. n. 241/1990, frustrandone le finalità partecipative e di deflazione del contenzioso.
La censura è priva di fondamento.
Il Collegio esclude che l’ipotetica violazione dell’art. 10- bis abbia potuto, nel caso di specie, determinare l’illegittimità del provvedimento impugnato. Infatti le ragioni dedotte in motivazione a corredo di quell’atto – indipendentemente dal loro obiettivo sussistere o meno – lo rendevano comunque vincolato in concreto; con la conseguenza della irrilevanza giuridica della violazione dell’art. 10- bis della L. n. 241 del 1990 in base alla previsione del primo alinea del secondo comma dell’art. 21- octies della medesima legge, alla cui stregua “ non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 10 marzo 2025, n. 846; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 7 febbraio 2025, n. 2821; T.A.R. Marche, Sez. I, 19 marzo 2024, n. 283; T.A.R. Marche, Sez. I, 12 marzo 2024, n. 256).
Oltre alla considerazione per cui il contenuto dell’atto impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato, rilevano:
- un’ampia e continua interlocuzione tra le parti, tale da soddisfare comunque le ragioni sostanziali sottese all’invocata norma della legge generale sul procedimento amministrativo, come si evince dal fatto che ES sia stata informata delle motivazioni per cui l’istanza non poteva essere accolta, da ultimo in data 24.01.2023, con la mail del direttore dei lavori (intervenuta, come confermato dalla ricorrente, dopo un intenso scambio con lo stesso Direttore dei Lavori – cfr. documento n. 15 della ricorrente);
- il fatto che il procedimento di cui all’art. 26 del D.L. n. 50 del 2022 è un procedimento d’ufficio e non a istanza di parte, per cui l’art. 10- bis non sarebbe comunque applicabile alla fattispecie.
Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta un preteso comportamento contraddittorio che sarebbe stato tenuto dalla Stazione appaltante, posto che l’A.O.U. Città della Salute si sarebbe impegnata ad effettuare i conteggi dei compensi revisionali entro la fine del mese di marzo, ingenerando un legittimo affidamento dell’impresa ad ottenere un riscontro.
Il motivo di ricorso non è suscettibile di positivo apprezzamento.
Invero la risposta del 10 marzo 2023, inoltrata dal direttore dei lavori al legale della ricorrente, non risulta idonea a ingenerare alcun legittimo affidamento nella favorevole definizione della vicenda, posto che nella stessa il D.L. ha semplicemente precisato quanto segue: “ in merito alla questione della revisione prezzi (lavorazioni dei primi mesi del 2022), si comunica che l’argomento verrà approfondito entro la fine del mese ”.
Peraltro a quella data il provvedimento in questa sede gravato era già stato comunicato alla ricorrente.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Stazione appaltante, delle spese di lite, determinate in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre oneri riflessi ex art. 1, comma 208, L. n. 266/2005.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in TO nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO