Art. 52. (Norme finanziarie)
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 if 1970 alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 if 1970 alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.