Articolo 2 della Legge 9 ottobre 1989, n. 363
Articolo 1Articolo 3
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9 novembre 1989
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'atto di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 33 dello statuto dell'Organizzazione.
Entrata in vigore il 9 novembre 1989