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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 14/04/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3979/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3979/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. TERMINI Parte_1 C.F._1
LUCIANO con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. ULIVI Controparte_1 C.F._2
MANUELA con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE con l'intervento di (C.F. ), rappresentata e difesa dalla CP_2 C.F._3
Curatrice Speciale Avv. POZZI ALIDA, con domicilio eletto come da procura in atti
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
pagina 1 di 37 CONCLUSIONI
Così come precisate dalle parti con note ex art. 127ter c.p.c. depositate nel termine dell'11.02.2025 e di seguito riportate per esteso.
Parte ricorrente:
“Disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e difesa.
Dire inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettare perché infondata in fatto e in diritto,
l'eccezione - formulata in via preliminare dalla controparte nella propria comparsa di costituzione e risposta del 28.10.2021 - di nullità del matrimonio concordatario contratto dai coniugi a Legnano in data 1.12.2018.
In ogni caso, dichiarare la separazione personale dei coniugi.
Disporre, in ragione di quanto fin qui emerso nel corso del giudizio l'affidamento super esclusivo EL figlia al proprio padre, con collocamento EL minore presso l'abitazione dello stesso. In CP_2 subordine, disporre l'affidamento esclusivo EL figlia al proprio padre, con collocamento EL CP_2 minore presso l'abitazione dello stesso.
Con riguardo ai rapporti tra la minore e la madre, confermare l'attuale regolamentazione, come derivante dai provvedimenti emessi dall'On. Tribunale nel corso del giudizio e, in particolare, delle ordinanze del giorno 8.5.2023 e del 24.10.2024, disponendo che i Servizi Sociali e comunque le istituzioni incaricate dall'A.G. esercitino, con le modalità ritenute necessarie e/o opportune da quest'ultima (preferibilmente – anche alla luce del contenuto delle relazioni da ultimo depositate - con interlocuzioni personali frequenti con la SI.ra ) le loro facoltà di monitoraggio, osservazione CP_1
e controllo.
Valutare la denegata ipotesi di adozione di altro regime di affidamento o di regolamentazione dei rapporti tra madre e figlia minore e tra nonni materni e nipote, subordinandola all'accertamento di quanto statuito nell'ordinanza del giorno 8.5.2023, in particolare, con riguardo alla “autonomia abitativa” EL madre, alla certezza degli asseriti benefici del percorso psicoterapeutico intrapreso e delle condotte pregiudizievoli assunte dai nonni materni.
Dare atto che la SI.ra non ha provveduto al deposito delle ultime tre dichiarazioni dei redditi CP_1
e di tutte le informazioni rilevanti ai fini di rendere edotto l'On. Tribunale delle proprie attuali condizioni economiche e lavorative, allo stato sconosciute al pari di quelle abitative, disponendo all'uopo, ove ritenuto, rimessa la causa sul ruolo, gli opportuni accertamenti di polizia giudiziaria.
Ordinare, in ogni caso, alla SI.ra , di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento CP_1 EL figlia minore , in favore del SI. , un importo non inferiore ad € 700,00 o, CP_2 Parte_1
pagina 2 di 37 comunque, la diversa somma ritenuta di giustizia, entro il giorno 5 di ogni mese prevedendo la compartecipazione, da parte dei genitori, nella quota del 50% ciascuno, alle spese straordinarie, secondo le linee guida EL Corte di Appello.
Disporre che la somma prevista quale “assegno unico” e ogni altra provvidenza di legge, comunque denominata, venga percepita integralmente dal SI. , ordinando alla resistente (che ha Parte_1 percepito, ad oggi, l'intero assegno anche per il periodo successivo all'8 maggio 2023, giorno in cui è stato disposto il collocamento EL minore presso il padre) la restituzione degli importi spettanti al
SI. e dalla stessa trattenuti. Parte_1
Ritenute comunque le gravi inadempienze poste in essere dalla SI.ra – emerse e documentate CP_1
nel corso del giudizio che hanno arrecato pregiudizio al padre e alla minore, ostacolando il corretto svolgimento dei rapporti tra gli stessi - adottare i provvedimenti di cui all'art. 473 bis 39 c.p.c. (già
709 ter c.p.c.) che l'On. Tribunale riterrà più opportuni.
In ogni caso condannare ex art. 473 bis 39 c.p.c. e 278 c.p.c., al risarcimento del Controparte_1
danno causato a , nella misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, con Parte_1
quantificazione di una somma provvisionale, nonché ai danni anche non patrimoniali derivati dalla condotta processuale EL resistente.
Si insiste, altresì, in tutte le richieste istruttorie già formulate nell'interesse del SI. nel Parte_1
corso del giudizio e, tra esse, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di costituzione a firma del sottoscritto difensore.
Disporre ove ritenuto, anche alla luce delle indicazioni emerse nel corso del giudizio e delle ultime relazioni dei Servizi incaricati, che la SI.ra si sottoponga ad ogni accertamento necessario CP_1
e/o opportuno – tenuto conto EL tutela degli interessi EL figlia minore - per valutare il proprio stato psichico, richiedendo altresì, – ove ritenuto e in aderenza alle indicazioni dei SS - l'intervento del competente CPS.
Con condanna alle spese, anche delle espletate TU e dei procedimenti cautelari”.
Parte resistente:
“In via preliminare:
- dichiarare la nullità del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in Legnano in data
1.12.2018 (A. 2008 n. 53 p. II s. A.), ai sensi degli artt. 117 c.c. e ss. e per l'effetto ordinarne la trascrizione sull'atto di matrimonio, in modo che possa essere consentita la trascrizione del primo matrimonio contratto tra gli stessi coniugi a New York (USA) in data 5.2.2018 e che si possa, quindi, procedere con la dichiarazione di separazione personale dei coniugi avanzata dal IG. , cui Parte_1
si aderisce, da annotarsi sul corretto atto di matrimonio. pagina 3 di 37 Nel merito:
1) disporre l'affido che verrà ritenuto più tutelante per la minore comunque con residenza e collocamento presso la madre;
2) disporre il termine entro cui effettuare il cambio di collocamento EL minore , Persona_1
dal padre alla madre, anche ai fini EL residenza anagrafica;
3) prevedere che gli incontri di con il padre si svolgano a fine settimana alternati, dal venerdì CP_2 dall'uscita da scuola al lunedì mattina seguente, nonché un giorno infrasettimanale con pernotto, indicativamente nella giornata d mercoledì;
In via subordinata: Disporre che la madre, ove la minore rimanga collocata presso il padre, possa vederla e tenerla con sé a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, nonché due giorni infrasettimanali con pernotto nella settimana in cui il week-end è di competenza del padre e un giorno infrasettimanale con pernotto quando il fine settimana
è di competenza EL madre.
In ogni caso:
- Prevedere che la minore trascorra con la madre i ponti scolastici e le vacanze festive alternando di anno in anno il periodo pasquale con il padre, prevedendo sin d'ora che per il 2025 il periodo di interruzione scolastica per le vacanze pasquali venga trascorso da con la madre;
CP_2
suddividere il periodo natalizio in due parti prevendendo che sia alternata la prima e la seconda parte, dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31 ore 12.00 con un genitore e dal 31/12 fino al 6/1 con
l'altro genitore.
Vacanze estiva due o tre settimane anche non consecutiva con ciascun genitore.
- Disporre che siano effettuate e garantite alla madre le video chiamate nei giorni in cui la BI è presso il padre, tenendo a disposizione il telefono tra le ore 20.00 e le ore 21.00.
4) revocare l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento a carico EL SI , CP_1
ponendo tale obbligo in capo al IG. nella misura che verrà ritenuta congrua, comunque Parte_1 non inferiore a €. 300,00 mensili, dal momento del cambio di collocamento EL minore, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
5) prevedere che i genitori suddividano al 50% le spese straordinarie EL minore secondo le linee guida del Tribunale di Milano a cui questo Tribunale si richiama;
6) prevedere che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla madre;
7) ammonire il IG. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis.39 C.p.c. per il mancato Parte_1
rispetto alle indicazioni di cui all'ordinanza del 11.9.2023, prevedendo una sanzione pecuniaria in
pagina 4 di 37 capo allo stesso per ogni violazione e/o inosservanza alle indicazioni ivi date di evitare che “la compagna del SI. sia coinvolta direttamente nell'accudimento di ”; Parte_1 CP_2
8) assumere ogni altro provvedimento conseguente che verrà ritenuto opportuno a tutela EL minore;
9) Con vittoria di spese competenze e onorari del presente giudizio”.
Curatrice Speciale:
“In via principale
1) confermare il collocamento anagrafico di presso il padre IG. ; CP_2 Parte_1
2) mantenere l'affido di all'ente, competente per residenza EL minore (oggi Tutela Minori di CP_2
Legnano) almeno sino al 31 dicembre 2025, ente a cui spetterà, previa consultazione dei genitori, la regolamentazione delle visite tra , la madre ed i nonni materni, la decisione sulle questioni CP_2
scolastiche, sanitarie e burocratiche EL minore e sulle chiamate/videochiamate tra ed i CP_2
genitori, con apertura di un fascicolo per la vigilanza del nucleo famigliare avanti al GT competente, affidando il monitoraggio ai Servizi già incaricati, impregiudicato il diritto/dovere di segnalare al GT eventuali situazioni pregiudizievoli;
3) prevedere, nell'interesse EL minore, previa la vigilanza ed il consenso dei Servizi, che la madre tenga con sé , a fine settimana alternati, dal venerdì CP_2 pomeriggio, all'uscita EL scuola sino al lunedì mattina, con accompagnamento EL minore a scuola da parte EL madre. Nel periodo di fermo scolastico, la madre preleverà nel pomeriggio CP_2
del venerdì (in orario da concordare con il padre) e la riporterà a casa dal padre la domenica sera alle ore 21.00, salvo diverso accordo tra le parti ed i SS;
4) nella settimana in cui il week-end è di spettanza del padre, la madre potrà tenere con sé due CP_2
giorni infrasettimanali con pernotto (con prelievo al pomeriggio a scuola e riaccompagno a scuola al mattino). Nel periodo di fermo scolastico, nei due giorni sopra indicati, la madre preleverà la minore dal padre nel pomeriggio (in orario da concordare con il IG. ) con riconsegna allo stesso, Parte_1
dopo il pernotto, nel pomeriggio successivo, salvo diverso accordo tra le parti ed i S.S. Identiche modalità saranno previste per il giorno infrasettimanale (con pernotto) in cui la madre potrà tenere
nel fine settimana di sua spettanza;
CP_2
5) i genitori potranno delegare i nonni od altri soggetti di loro fiducia (il cui nominativo dovrà essere comunicato all'altro genitore) per la gestione dei prelevamenti e riaccompagni di a casa ed a CP_2
scuola;
6) la minore potrà trascorrere le festività natalizie, ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze sino al 30 dicembre con un genitore, e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro. Anche le festività pasquali
pagina 5 di 37 seguiranno il criterio dell'alternanza annuale, dando atto che, nello stesso anno, il genitore che trascorrerà i giorni di Natale e S. EF con la figlia non potrà trascorrere anche Pasqua e
Pasquetta con la stessa, salvo diverso accordo tra le parti. Il principio dell'alternanza varrà anche per
i ponti, a meno che gli stessi non cadano nel fine settimana di spettanza di un genitore ed, in tal caso, il ponte verrà assorbito dal fine settimana o dal giorno di competenza, senza possibilità di recupero.
7) ciascun genitore potrà trascorrere con due settimane (anche non consecutive) di vacanza, nel CP_2
periodo estivo di fermo scolastico, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno, con obbligo di fornire all'altro genitore indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi in cui la minore trascorrerà le vacanze e sarà ivi reperibile;
8) la minore trascorrerà il giorno del compleanno, ad anni alterni, con la madre e con il padre, salvo diverso accordo tra i genitori;
9) statuire che ciascun genitore potrà chiamare (o videochiamare) , quando è presso l'altro CP_2 genitore, all'ora di cena (dalle 19 alle 20) una sola volta, nel fine settimana, ed ogni due giorni durante il periodo di vacanze (natalizie ed estive), salvo emergenze o richieste spontanee EL minore, contenendo la durata EL chiamata in un lasso di tempo congruo (ad es. dai 5 ai 15 minuti) nel rispetto delle condizioni psico-fisiche EL minore (sonno, febbre, stanchezza, irritabilità…).
10) prevedere l'introduzione di un percorso di coordinazione genitoriale, al fine di pervenire ad una migliore gestione condivisa di nell'ambito di un auspicabile futuro affido congiunto, una volta CP_2
cessata la vigilanza del nucleo famigliare;
11) invitare i genitori a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro nell'interesse EL figlia minorenne ed a tutelare le figure genitoriali e vicarie delle rispettive famiglie (nonni, altri parenti e compagni), astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e EL reputazione l'uno dell'altro soprattutto alla presenza EL minore;
In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenga di revocare l'affido EL minore all'Ente, allo stato, permanendo una situazione di difficile condivisione serena EL minore ed un atteggiamento da parte EL IG.ra di costante accesa critica EL Controparte_1
figura genitoriale paterna, al fine di rendere tempestiva e celere ogni decisione relativa alla gestione pratica di , si chiede, ferme restando le superiori conclusioni rassegnate in punto di diritti di CP_2
visita madre e figlia sub n. da 3 a 9, di:
-mantenere il monitoraggio del nucleo famigliare con l'apertura di un procedimento di vigilanza avanti il GT competente tramite i Servizi Sociali territorialmente competenti e sino all'esito EL suddetta vigilanza,
pagina 6 di 37 -affidare la minore al padre in via super esclusiva, compreso il collocamento anagrafico, con esclusione delle sole decisioni in ambito scolastico e sanitario, che dovranno essere previamente condivise con la madre ed, in caso, di disaccordo tra i genitori, decise dai SS incaricati
(impregiudicato il diritto/dovere di segnalare al GT del Tribunale competente eventuali situazioni pregiudizievoli)”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti contraevano matrimonio in New York in data 02.05.2018 (matrimonio non ritualmente trascritto in Italia) e, in un secondo momento, matrimonio concordatario in Legnano in data 01.12.2018
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 53, P.II, seria A, anno
2018), optando per il regime patrimoniale EL separazione dei beni, e stabilivano come dimora coniugale l'abitazione sita in Legnano, in via Felice Musazzi n.22, di proprietà esclusiva EL SI.ra
. CP_1
Dall'unione nasceva la figlia , il 09.02.2021. CP_2
Con ricorso depositato in data 07.08.2021 il SI. adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Parte_1
l'emissione EL pronuncia di separazione, stante l'intollerabilità EL convivenza coniugale.
Domandava, inoltre, l'affido condiviso EL figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione EL casa familiare alla SI.ra , la previsione, a suo carico, di un CP_1 contributo indiretto al mantenimento di in € 250,00, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle CP_2
spese straordinarie.
In data 28.10.2021 si costituiva la SI.ra mediante comparsa di risposta con la quale chiedeva CP_1
venisse dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto in Legnano ex artt. 86 e 117 c.c. e formulava autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti. In particolare, domandava l'affido super esclusivo di ed il suo collocamento prevalente presso di sé, con CP_2
conseguente assegnazione EL casa familiare, e che gli incontri padre/figlia avvenissero in forma protetta. Chiedeva che il contributo paterno venisse quantificato in €500 e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Inoltre, domandava procedersi a ctu onde accertare l'idoneità genitoriale del SI. in Parte_1
ragione EL diagnosi di Sclerosi Multipla dello stesso.
Alla prima udienza del 02.11.2021 il Presidente disponeva procedersi a ctu, nominando a tal fine la
Dott.ssa , sul quesito specificato all'udienza dell'01.12.2021 e di seguito riportato: Persona_2
pagina 7 di 37 “Con l'ausilio di neuropsichiatra, dica il TU se la malattia di cui soffre il ricorrente sia impeditiva alla cura in prima persona EL figlia, BI di 9 mesi”.
Con ordinanza dell'01.12.2021 si assumevano in via provvisoria i seguenti provvedimenti:
“In attesa delle risultanze peritali, dispone che il padre possa tenere con sè la figlia tre giorni la settimana il lunedì, il mercoledì ed il venerdì ogni giorno dalle ore 16.00 alle ore 19.00 in presenza di educatore EL cooperativa Stripes, il cui costo sarà liquidato all'esito EL TU in base alle risultanze EL stessa. Il padre, nelle modalità sopra indicate, potrà tenere con sé la figlia presso il proprio domicilio o presso quello dei nonni paterni, presente comunque l'educatore. Nel caso in cui la cooperativa richieda un anticipo del pagamento delle prestazioni dell'educatore, tale spesa sarà sostenuta in via del tutto provvisoria in pari misura, 50%, dai genitori”.
Tale provvedimento veniva parzialmente modificato a seguito dell'udienza del 26.01.2022, stabilendosi che “A modifica dell'ordinanza 1.1.2.21 dispone che gli incontri padre figlia abbiano luogo con la presenza dell'educatore presso un locale messo a disposizione dalla Cooperativa, unitamente all'educatore”.
Il 23.2.2022 la minore veniva affidata all'Ente, in quanto non venivano attuati i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio, alla quale si rinvia e le cui conclusioni questo Giudice condivide in quanto le considerazioni svolte dal Ctu sono frutto di seria e completa valutazione degli elementi in atti e dalle stesse non emergono incoerenze ovvero contraddizioni logiche, risultava: “sulla base EL raccolta anamnestica, EL documentazione esaminata e del dato obiettivo possiamo concludere che la malattia di cui è affetto l'esaminando, Sclerosi Multipla di tipo RR, in fase attuale di remissione ed in trattamento, non sia causativa di deficit cognitivi e motori che possano essere d'ostacolo alla cura in prima persona EL figlia minore.
In particolare non risulta essere portatore di deficit motori, sensitivi e di Parte_1
coordinazione nè di deficit cognitivi.
Dal punto di vista psichiatrico non sono diagnosticabili in capo alla persona patologie psichiatriche.
Lo psichismo del soggetto si colloca nel continuum normale nevrotico.
Seppure ciò esuli dal quesito odierno, l'esame degli atti di causa, la differente versione dei fatti presentata dall'esaminando e alcune condotte anche tenute da controparte e dei suoi rappresentanti, ci portano a suggerire, per il bene EL minore, un approfondimento delle dinamiche nella coppia e EL genitorialità che preveda l'esame di entrambi i genitori e delle altre figure coinvolte”.
All'esito dell'udienza tenutasi il 23.03.2022 il Presidente nominava quale Giudice istruttore il Dott.
Radici e assumeva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
pagina 8 di 37 “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la figlia viene affidata ai servizi sociali del Comune di Legnano servizio Tutela minori, i quali potranno operare le scelte in campo educativo, sanitario e ricreativo EL minore preferibilmente sentiti i genitori e provvedere nell'interesse EL minore in caso di disaccordo degli stessi, vigilando sul rispetto delle modalità di visita previste nel presente provvedimento;
3) la casa coniugale, con quanto l'arreda viene assegnata alla madre, la quale l'abiterà con la figlia, avendone collocamento prevalente;
4) il padre potrà tenere con sé la figlia: due pomeriggi alla settimana, di preferenza il martedì e il giovedì, dalle 17,00 alle 21,00; a fine-settimana alterni, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola, alla domenica sera alle ore 21,00; sempre secondo il criterio dell'alternanza, durante le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali tre giorni consecutivi;
tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi entro maggio;
5) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento EL figlia, l'importo di € 300,00 mensili, importo da versarsi entro il 10 di ogni mese, a decorrere dal presente mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal
SSN, dentistiche, scolastiche, ludico-sportive), preventivamente concordate e debitamente documentate, salvo urgenza;
6) l'assegno unico per la figlia sarà riscosso dalla madre”.
Con ordinanza del 05.05.2022 il Giudice istruttore disponeva procedersi ad ulteriore ctu, conferendo incarico alla Dott.ssa , onde “procedersi ad una verifica dei bisogni, prevedendo che, in esito a CP_3
tale valutazione preliminare, (la ctu) depositi un piano operativo del proprio intervento con specifica dei contenuti, tempi e modalità, funzionali a recuperare il rapporto padre/figlia rassicurando nel contempo la madre e nel rispetto dei bisogni EL minore (piano che - in caso di accordo delle parti, verrà adottato senza ulteriori determinazioni dello scrivente;
- in caso di disaccordo delle parti, verrà valutato dal giudicante previa interlocuzione con le parti)”.
In ragione del contenuto delle relazioni depositate dai SS e EL condotta tenuta dalle parti, con decreto del 25.07.2022 si provvedeva a nominare quale Curatrice Speciale di l'Avv. Alida Pozzi e si CP_2 incaricava la già nominata TU di “approfondire le capacità genitoriali delle parti”.
Con provvedimento del 13.9.2022 la resistente veniva ammonita affinchè collaborasse nel percorso di ripresa dei rapporti padre/figlia. Veniva poi previsto che, nell'ipotesi di ingiustificata partecipazione EL minore ad un incontro con il padre in SN (con la precisazione che non potevano valere quale giustificazione né l'impedimento EL madre, che poteva avvalersi di terzi per accompagnare la minore, né malattie EL figlia non documentate) la SI.ra avrebbe corrisposto a titolo CP_1
pagina 9 di 37 risarcitorio, per ogni incontro saltato, la somma di euro 1.000,00, di cui euro 500,00 a favore del ed euro 500,00 a favore EL minore (queste ultime da depositare su un libretto Parte_1
intestato alla minore vincolato all'ordine del Giudice).
Il 20.1.2023 la resistente veniva nuovamente ammonita e venivano previste le medesime sanzioni in caso di mancata partecipazione degli incontri di con il padre al di fuori dello SN. CP_2
Letta la ctu, depositata in data 22.04.2023, ascoltate all'udienza del 27.04.2023 le parti e la Curatrice
Speciale, con ordinanza dell'08.05.2023 il Giudice Istruttore disponeva “l'immediato collocamento Co EL minore presso il padre prevedendo che gli incontri madre/figlia avvengano in secondo il calendario organizzato dai SS, escludendo rapporti diretti tra ed i nonni materni se non CP_2
tramite videochiamate, come esposto in motivazione, invitando gli stessi a fare un percorso che li aiuti
a preservare l'immagine paterna agli occhi EL nipote, subordinando all'andamento di quest'ultimo la possibilità di incontri in SN;
dispone la cessazione dell'obbligo contributivo ordinario paterno, provvedendovi il SI. direttamente, e la corresponsione da parte EL resistente al Parte_1
ricorrente entro il 15 di ogni mese EL somma di euro 300 mensili quale contribuzione ordinaria, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, fermo il concorso paritario nelle spese straordinarie;
dispone che i SS monitorino la situazione, supportino la minore ed il rapporto con il padre, organizzino gli incontri in SN mamma/BI (oltre a videochiamate aggiuntive se le condizioni lo consentono, videochiamate che potranno essere effettuate anche dai nonni paterni, sempre che le condizioni lo consentono ed in occasione EL presenza dell'educatrice), verifichino il percorso dei genitori e la disponibilità dei nonni paterni rispetto alle indicazioni esposte, relazionando entro 10 gg. prima EL prossima udienza (relazione da trasmettere anche via mail ai procuratori delle parti ed allo scrivente: , nella quale compariranno per Email_1 opportuno confronto”.
A gennaio 2024 la causa veniva riassegnata allo scrivente Giudice Relatore.
Il regime di frequentazione madre/figlia veniva progressivamente ampliato in corso di causa. Dapprima all'udienza del 24.04.2024 si disponeva l'avvio di interventi di educativa domiciliare presso l'abitazione materna alla presenza EL Curatrice Speciale e la prosecuzione degli incontri protetti e, con ordinanza del 13.06.2024, si introducevano pernotti di presso l'abitazione materna. Pertanto, CP_2
ritenendo sufficientemente istruita la causa, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni, da tenersi nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., per l'11.02.2025.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
pagina 10 di 37 1) Status, validità del matrimonio contratto all'estero e non trascritto e nullità del matrimonio contratto in Italia
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità EL convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione personale dei coniugi.
La resistente chiedeva, sin dalla comparsa di risposta, di accertare e dichiarare la nullità del matrimonio concordatario contratto con il ricorrente a Legnano in data 01.12.2018, in ragione dell'asserita violazione degli artt. 117 cc e ss. e “per l'effetto ordinarne la trascrizione sull'atto di matrimonio, in modo che possa essere consentita la trascrizione del primo matrimonio contratto tra gli stessi coniugi
a New York (USA) in data 5.2.2018 e che si possa, quindi, procedere con la dichiarazione di separazione personale dei coniugi avanzata dal IG. , cui si aderisce, da annotarsi sul Parte_1 corretto atto di matrimonio”.
Ritiene il Tribunale di dover pronunciare la separazione fra le parti e di dover rigettare la domanda di nullità del secondo matrimonio ex artt. 117 e 86 c.c.
L'art. 86 c.c. prevede: “non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso precedente” e l'art. 117 c.c. ritiene nulli i matrimoni contratti in violazione di tale norma.
Nel caso di specie, però, non si ravvisa una violazione dell'art. 86 c.c.
La ratio ispiratrice del divieto posto dall'art. 86 c.c. è da ricercarsi nella (espressa) adesione dell'ordinamento giuridico italiano alla cd. visione monogamica del matrimonio, la quale assurge a vero e proprio principio di ordine pubblico interno, la cui violazione è punita, ai sensi dell'art. 556 c.p., con la reclusione da uno a cinque anni.
Ne deriva che la nullità del matrimonio ex artt. 117 e 86 c.c. presuppone la diversità delle persone legate dal primo e dal secondo matrimonio, non potendosi, per converso, applicare al caso di secondo matrimonio contratto dalle medesime parti.
Nel caso di specie, nel quale le parti del secondo matrimonio sono perfettamente coincidenti con quelle del primo, non vi è quindi una violazione dell'art. 86 c.c. Pertanto, il matrimonio contratto in Italia risulta valido.
Né la pronuncia di separazione è preclusa dall'esistenza del primo matrimonio contratto a New York e non trascritto in Italia.
La trascrizione dell'atto di matrimonio ha pacificamente natura meramente certificativa e non costitutiva. Pertanto, pur in mancanza di trascrizione, il matrimonio contratto negli USA è valido e pagina 11 di 37 produttivo di effetti1. Inoltre, per giurisprudenza costante la mancata trascrizione dell'atto matrimoniale non osta all'accoglimento EL domanda di separazione.
Né la separazione deve essere esclusa per avere il ricorrente fatto riferimento, nella propria domanda, solo al matrimonio contratto in Italia.
Il , infatti, proponendo il giudizio di separazione, chiedeva una modifica del proprio status Parte_1
e la pronuncia EL separazione dalla , “dichiarare la separazione personale dei coniugi”, CP_1
senza necessità di pronunciarsi solo sul matrimonio contratto a Legnano.
2) Affido, collocamento EL figlia minore, frequentazione con il genitore non collocatario ed apertura di procedimento di vigilanza.
In punto di affido EL figlia minore EL coppia, nel ricorso introduttivo il SI. chiedeva Parte_1
l'affido condiviso di con collocamento prevalente presso la madre, mentre la SI.ra CP_2 CP_1 domandava disporsi l'affidamento super esclusivo di a sé. CP_2
Tra le motivazioni ostative all'affido condiviso deduceva, in particolare, una presunta inidoneità genitoriale del ricorrente, da imputarsi a lesioni di tipo neurologico conseguenti alla sclerosi multipla da cui il è affetto e, pertanto, chiedeva procedersi a ctu sul punto. Parte_1
In corso di causa, onde assicurare il benessere psicofisico di , si disponeva l'affido EL minore CP_2 all'ente competente (Comune di Legnano) e si nominava quale sua Curatrice Speciale l'Avv. Pozzi.
All'esito EL lunga istruttoria, in sede di precisazione delle conclusioni, il ricorrente chiedeva, in via principale, l'affidamento super esclusivo di e, in via subordinata, l'affido esclusivo, fermo CP_2
restando il collocamento EL minore presso di sé.
La resistente, invece, domandava “disporre l'affido che verrà ritenuto più tutelante per la minore comunque con residenza e collocamento presso la madre”, mentre la Curatrice Speciale concludeva per la prosecuzione dell'affido all'ente, almeno sino al 31 dicembre 2025, delegando allo stesso “la decisione sulle questioni scolastiche, sanitarie e burocratiche EL minore e sulle chiamate/videochiamate tra ed i genitori”. CP_2
Domandava, poi, che venisse mantenuto il collocamento presso il padre.
Giova premettere che la scelta del regime di affido del minore deve essere effettuata in base al criterio fondamentale del suo esclusivo interesse morale e materiale previsto dall'art. 337 quater c.c. e “deve
pagina 12 di 37 essere sostenuta non solo dalla verifica dell'idoneità o dell'inidoneità genitoriale di uno o di entrambi
i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli”2, privilegiando la soluzione che appaia maggiormente idonea ad assicurare il migliore sviluppo EL personalità del minore, sulla base di un giudizio prognostico che necessariamente deve fondarsi sulle modalità con cui ciascun genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, alle consuetudini di vita, all'ambiente che è in grado di offrire al minore e non da ultimo, alla capacità di preservare la continuità delle relazioni con l'altro genitore a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.
In merito, la TU Dott.ssa , chiamata ad una valutazione delle capacità genitoriali in capo Persona_3
ai SIg.ri e , mentre formulava differenti proposte in punto di collocamento, Parte_1 CP_1
considerandole tutte validamente percorribili, in punto di affido non prospettava alcuna alternativa all'affido di ai Servizi Sociali “per tutti gli aspetti relativi alla organizzazione ed al CP_2
monitoraggio di collocamento e di diritti di visita e di gestione ed organizzazione EL parte scolastica, educativa, sanitaria, fino al compimento dei 6 anni di con relazione di CP_2
aggiornamento quadrimestrale al giudice e obbligo di immediata segnalazione in caso di non rispetto delle indicazioni da parte di uno o entrambi i genitori. Al termine di questo periodo verrà fatta opportuna valutazione sulla necessità di un prosieguo dell'affido al servizio versus un affido condiviso alla coppia genitoriale” (v. pag. 57).
Si ricorda come, considerato che il provvedimento di affidamento all'Ente costituisce “una ingerenza nella vita privata e familiare (similmente all'affidamento familiare, sul punto v. Cass. n. 16569 del
11/06/2021)”, lo stesso “deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore EL genitorialità”3.
Pertanto, all'esito dell'istruttoria, ritiene il Tribunale di confermare l'affido all'ente per due anni dal deposito EL sentenza, con conseguente limitazione EL responsabilità genitoriale, solo in ambito di regolamentazione dei rapporti madre/figlia, gestione delle videochiamate e, in caso di disaccordo dei genitori, di assunzione delle decisioni di maggiore importanza in ambito sanitario, scolastico, educazione religiosa. Per il resto, deve essere previsto l'affido esclusivo al padre che potrà anche assumere in autonomia le decisioni relative alle attività extrascolastiche, alle gite, ai campus estivi, ai documenti di CP_2
(rilascio di carta d'identità e passaporto).
L'affido all'ente è da ritenersi automaticamente esaurito decorsi due anni dal deposito EL sentenza, con conseguente reintegrazione dei genitori nella responsabilità genitoriale, salvo che il Procuratore EL Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni non ritenga di esercitare la propria iniziativa. A tal fine dispone che i Servizi Sociali di Legnano trasmettano tempestiva relazione di aggiornamento al
Procuratore EL Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni per le sue eventuali iniziative ove ritenessero non raggiunti gli obiettivi del progetto, perdurando le condizioni per la prosecuzione dell'affidamento all'ente.
Nel caso di specie, deve essere adottato il regime sopra delineato considerata la diversa compliance delle parti rispetto alle indicazioni dell'ente affidatario, ai provvedimenti EL presente autorità e al dovere di preservare la continuità delle relazioni con l'altro genitore.
Più nello specifico, per quanto riguarda il profilo materno, all'affido di alla madre osta la CP_2 sistematica violazione posta in essere da quest'ultima (e dai suoi genitori) del diritto di alla CP_2
bigenitorialità, a mezzo di condotte volte ad eliminare dalla vita EL minore la figura paterna screditandola ripetutamente, in spregio al certo interesse di a coltivare relazioni IGnificative con CP_2
il padre.
Nell'estate del 2022 venivano fissati incontri fra ed il padre presso i SS in quanto la minore CP_2
sostanzialmente non conosceva il ed era quindi necessario iniziare a costruire la loro Parte_1
relazione.
Già in data 6.7.2022 i SS riferivano che due incontri erano saltati, uno perché la madre aveva riferito di essere indisposta, il secondo perché aveva l'appuntamento per il vaccino. CP_2
L'11.7.2022 il GI evidenziava: “gli impegni EL BI che si sovrappongono agli incontri del padre con la minore devono essere differiti ove possibile e comunque comunicati per tempo ai SS per potersi organizzare efficacemente”.
I SS nella successiva relazione del 05.09.2022, evidenziavano “come già riportato nelle precedenti relazioni, si conferma la preoccupazione per la situazione in cui è coinvolta la minore, anche alla luce EL recente escalation nello stato di angoscia e agitazione EL SInora che dal 19 di luglio CP_1
si è di fatto sottratta a tutti gli appuntamenti fissati;
tale escalation emerge peraltro anche dalle ultime comunicazioni ricevute dalla SI e dai comportamenti ostacolanti rispetto agli incontri padre figlia. Si sottolinea l'importanza, così come disposto da codesta A.G. di portare avanti le valutazioni
pagina 14 di 37 psicodiagnostiche di entrambi i genitori, al fine di poter predisporre un'idonea progettualità futura a tutela di ” (v. pag. 3). CP_2
Pertanto, con ordinanza del 19.09.2022 il Giudice delegato ammoniva la resistente “che, nell'ipotesi di ingiustificata partecipazione EL minore ad un incontro con il padre (…) la SI.ra CP_1
corrisponda a titolo risarcitorio, per ogni incontro saltato, la somma di euro 1.000,00, di cui euro
500,00 a favore del ed euro 500,00 a favore EL minore (queste ultime da depositare Parte_1 su un libretto intestato alla minore vincolato all'ordine del Giudice)”. Venivano, poi, introdotti incontri in SN, prevedendo uno sviluppo massimo di 8 incontri, implementandone la durata (in modo che avessero una durata superiore ad un'ora e cadenza non superiore alla settimana) e prevedendo il graduale allentamento EL presenza mediatrice per dare spazio via via ad un rapporto padre/figlia più autonomo.
Tuttavia, anche dinanzi a tale ammonimento, la resistente perseverava nel tenere una condotta improntata alla scarsa collaborazione, tale da rendere necessaria, già in data 20.01.2023, una nuova ordinanza dello stesso tenore. La ripresa di un regolare rapporto padre/figlia è stata possibile solamente a fronte del cambio di collocamento disposto con ordinanza dell'08.05.2023.
Con relazione del 6.12.2022, infatti, i SS comunicavano il positivo andamento degli incontri in SN e di avere intenzione di proporre ai genitori l'affiancamento di una figura educativa domiciliare presso l'abitazione paterna per accompagnare il all'acquisizione delle necessarie competenze per Parte_1
l'accudimento di . CP_2
La madre, però, non prestava il proprio consenso a detto intervento. L'intervento veniva, quindi, autorizzato dal GI, che evidenziava “l'inserimento EL figura educativa domiciliare, proposto dai SS
(e condiviso con gli altri operatori e con il CS), consente di introdurre un elemento di supporto e di garanzia rispetto all'emancipazione degli incontri padre/figlia dallo SN e dunque non modifica quanto già stabilito, ma semmai lo rafforza sul piano delle tutele, prima di tutto EL minore”.
Ciò nonostante, la non si presentava ai primi due appuntamenti fissati per conoscere CP_1
l'educatore (relazione del 20.12.2022 e del 18.1.2023).
Con ordinanza del 20.01.2023 la resistente, quindi, veniva nuovamente ammonita in quanto la sua condotta stava ostacolando il rapporto padre/figlia.
Ancora, la madre di ometteva di presentarsi ai primi tre incontri fissati dalla TU il 17.6.2022 CP_2
(veniva inviato al TU certificato medico), il 22.6.2022, il 20.7.2022.
In data 22.04.2023, infine, la Dott.ssa depositava ctu ove “attraverso la raccolta EL storia CP_3
personale e familiare, la somministrazione dei reattivi psicodiagnostici ed MMPI-II, Per_4
l'osservazione delle dinamiche familiari con l'ex marito e la figlia , la rilevazione delle modalità CP_2
pagina 15 di 37 comportamentali in sede di indagine peritale, con i SS, con i propri consulenti, con l'altro genitore, il rispetto dell'autorità e l'adesione a norme e comportamenti del vivere civile” si attestava nella SI.ra la presenza di “un funzionamento di base in linea con il disturbo di personalità narcisistico a CP_1
medio funzionamento con caratteristiche antisociali tipiche del narcisismo maligno ulteriormente amplificate ed aggravate dalla appartenenza ad un contesto familiare chiuso ed impermeabile a qualsiasi influenza esterna in cui prevale un funzionamento complessivo anch'esso di tipo narcisistico”
(v. pag. 24).
Inoltre, si evidenziavano non poche criticità rispetto al collocamento di presso la madre sia in CP_2 quanto “la IG.ra , in base alle informazioni da lei stessa fornite tramite i suoi legali, è fuori CP_1
casa per circa 10 ore al giorno dal lunedì al venerdì (salvo forse qualche giornata in smart working)”, sia in ragione delle contraddittorie dichiarazioni rese dai genitori EL resistente i quali, “nell'incontro del 20 ottobre 2022 hanno dichiarato di lavorare intensamente e di non avere tempo per occuparsi EL nipote. Per esattezza si sono espressi dicendo “ - Dott.ssa : Ecco vi stavo chiedendo voi CP_3 quanto la vedete? - SI.ra : Noi comunque abbiamo l'attività cioè - SI. : Abbiamo Pt_2 CP_1
l'attività da portare avanti, dobbiamo fatturare (…) Dott.ssa : Quindi ogni quanto riuscite a CP_3 vederla la vostra nipotina? - SI.ra : Diciamo un po' come capita perché anche lavora Pt_2 CP_1 quindi lei poi ha una collaboratrice che l'aiuta, però noi non andiamo mai nello stesso centro perché avendo due centri non possiamo andare due persone in un centro e lasciare scoperto l'altro quindi dobbiamo, cioè lavoriamo insieme ma separatamente, ci sentiamo, ci confrontiamo però ognuno deve vivere, ognuno deve andare avanti - SI. : Io invece mi occupo solo di marketing quindi di CP_1
fornitori, commercialista eccetera, quindi sono molto impegnato in quello perché ogni due mesi il master ci manda la pubblicità da fare su internet, sulla gestione eccetera, pagare le tasse quindi sto lavorando più adesso (…) mentre nell'incontro del 10 marzo 2023, la situazione viene descritta in maniera completamente diversa: - SInora : noi siamo pensionati eh, non so che cosa sia Pt_2 venuto fuori, noi abbiamo un'attività ma non è che dobbiamo andare a timbrare il cartellino, non è così - SInor : sono gli altri che devono timbrare - SInora : ci sono persone che CP_1 Pt_2
lavorano nei centri per noi - OT : mi spieghi questa cosa - SInora : quindi io non CP_3 Pt_2
ho mai detto che io devo partire alle 8.00 del mattino e andare ad aprire i miei centri - SInor
: anche perché apriamo alle 14.00 - SInora : aprono alle 14.00 ma chi lavora online CP_1 Pt_2
diciamo, poi veniamo da un post COVID dove non si poteva neanche andare nei centri, quindi non lo so che cosa - OT : no quindi lei SI è a casa tutte le mattine? - SInora : tutte CP_3 Pt_2
le mattine, tutti i giorni - OT : tutto il giorno? - SInora : tutto il giorno, a meno CP_3 Pt_2
pagina 16 di 37 che mi connetto, mi faccio, se voglio andare mi organizzo, ci organizziamo ma - SInor : si CP_1
organizza con me e sto io con la BI (…)” (v. pagg. 47 e 48).
L'atteggiamento poco trasparente EL resistente e dei genitori si manifestava anche rispetto alla disponibilità a condividere una descrizione di e a descriverne abitudini, gusti e preferenze, di CP_2
fatto, non rendendo comprensibile se “la mancanza di condivisione di informazioni più dettagliate sulla BI sia dovuta alla volontà EL IG.ra di ostacolare il riavvicinamento padre-figlia CP_1
oppure ad una scarsa conoscenza che la IG.ra ha EL BI, conoscenza paragonabile a CP_1
chi non si occupi personalmente di un minore nella quotidianità. Di fatto, la IG.ra ha tenuto CP_1
un atteggiamento egocentrico ed egoriferito cercando di riportare sempre la conversazione sulle medesime tematiche e persistentemente e pervicacemente continuando ad aggredire ed insultare il IG.
senza mai soffermarsi, pur richiesto, sulla BI, sulle sue caratteristiche, necessità e Parte_1 bisogni” (v. pag. 53).
Il sospetto sulla mancata focalizzazione dei bisogni di emergeva anche dalla descrizione delle CP_2 giornate EL BI. Infatti, da quanto dichiarato dalla madre e dai nonni, “passa l'intera CP_2
giornata in casa ed esce sporadicamente con il nonno. La madre (e i nonni) non ritengono opportuno iscriverla ad un asilo nido. Non vengono descritte frequentazioni con altre coppie con bambini dell'età di né con altre persone al di fuori EL stretta cerchia familiare. , di anni due, viene CP_2 CP_2
descritta come una BI molto autonoma che passa la giornata da sola, scegliendo da sé i giochi da svolgere e, ogni tanto, cercando di coinvolgere un adulto”. Il quadro offerto destava preoccupazione sia sul versante dell'accudimento di dal momento che, a fronte EL CP_2
contraddittorietà e EL vaghezza delle dichiarazioni rilasciate dalle parti, “Non è chiaro chi stia con
durante la giornata”, sia rispetto all'assenza di contatti con pari e soggetti esterni al nucleo, CP_2 concludendosi che “Di fatto, l'unico elemento certo sembrerebbe essere che la BI passa l'intera giornata in casa senza alcuno stimolo esterno. Non è stato in alcun modo possibile capire chi e come si occupi quotidianamente EL BI” (v. pagg. 55 e 56).
In considerazione di quanto sopra esposto, la TU in punto di collocamento osservava che “l'attuale collocamento rappresenta di per sé un elemento di pregiudizio per il benessere EL minore sia per le caratteristiche personologiche EL IG.ra , sia per la condizione ambientale che vede Controparte_1
i genitori EL IG.ra sostenere, amplificare e esasperare gli aspetti più fragili e disfunzionali CP_1
EL IG.ra ed alimentare i suoi vissuti di angoscia e di rabbia contro il IG. . CP_1 Parte_1
Nell'ambiente domestico, la piccola e la IG.ra sperimentano un contesto in cui il IG. CP_2 CP_1
viene considerato “psicopatico, mentecatto, falso, maligno, minaccioso e scroccone” e Parte_1 dipinto come un” mostro”, pericoloso per la BI. In questa situazione, la IG.ra , CP_1
pagina 17 di 37 completamente adesa al pensiero dei genitori e supina alle loro indicazioni, non riesce a prescindere e
a sviluppare un proprio ed autonomo pensiero lasciando che la figlia viva in una casa in cui CP_2 imperano l'ostilità e l'avversione per il padre, nonché un pensiero svalutante, persecutorio e paranoideo nei confronti di qualsivoglia altro soggetto. Si ritiene quindi che la BI debba essere collocata in luogo diverso dalla casa dei IG.ri e che la relazione madre-BI Parte_3 debba essere attentamente valutata e monitorata”.
Quanto alle soluzioni alternative ritenute percorribili si proponeva: il “ collocamento EL minore in una comunità terapeutica mamma-bambino con Persona_1
un triplice obiettivo 1) fornire alla minore un ambiente sereno e disteso che le permetta di vivere con tranquillità la relazione con entrambi i genitori;
2) consentire una osservazione sulla qualità, le caratteristiche e la positività/negatività EL relazione mamma-BI che, ad oggi, è conosciuta solo dalla IG.ra e dai di lei genitori;
3) permettere alla IG.ra di Controparte_1 Controparte_1
strutturare una relazione con la propria figlia a prescindere dalla interferenza dei genitori e lontana dalla loro influenza;
4) consentire alla IG.ra di svolgere un lavoro psicoterapeutico Controparte_1
che le permetta di elaborare i vissuti di angoscia e di rabbia ancora pervasivi e di sviluppare le basi di funzionamento di una sintonizzazione empatica che le permetta una relazione profonda ed intima con sua figlia. La comunità dovrà essere individuata dall'ente affidatario” e in subordine il “collocamento EL minore presso una famiglia affidataria fino al momento in cui il IG. Persona_1 [...]
non abbia strutturato un rapporto con la BI che permetta un collocamento presso la Parte_1
sua abitazione. Incontri madre-figlia in spazio neutro per una osservazione valutativa sulla qualità, le caratteristiche e la positività/negatività EL relazione mamma-figlia da proseguirsi fino al compimento di una valutazione positiva a cura dei servizi sociali. Gli incontri in spazio neutro verranno proseguiti oltre la valutazione fino alla riacquisizione di una autonomia abitativa ELIG.
dalla casa dei suoi genitori. Successivamente, previa positiva valutazione dei servizi Controparte_1
del rapporto madre-figlia, si proseguirà con un progressivo ampliamento dei diritti di visita per la IG.ra fino ad una strutturazione al 50% dei diritti di visita con il IG. Controparte_1 [...]
”. Parte_1
In merito a tali alternative la CT EL SI.ra , posto che “lo spostamento EL minore dalla CP_1 casa dei nonni materni viene considerato prioritario ed urgente”, proponeva il mantenimento del collocamento presso la resistente, dichiarandone la disponibilità a trasferirsi in una abitazione diversa da quella dei genitori e ad intraprendere un percorso psicoterapeutico.
pagina 18 di 37 Rispetto a tale proposta, la TU non escludeva una sperimentazione del mantenimento del collocamento di presso la madre, ponendo però quale conditio sine qua non il rispetto dei CP_2
presupposti di seguito integralmente riportati:
“1) abitazione ad uso esclusivo di madre e BI in Italia distante dalla casa dei genitori EL IG.ra con indirizzo preventivamente comunicato ai servizi sociali e valutazione dell'idoneità CP_1
dello spazio abitativo a cura dei servizi sociali;
2) iscrizione EL BI all'asilo nido scelto congiuntamente dai genitori ed avvallato dall'ente affidatario a partire da settembre 2023 con frequenza quotidiana e con orario a partire dall'inizio dell'orario di lavoro EL IG.ra o del IG. sino al termine dell'orario di lavoro CP_1 Parte_1 EL IG.ra o del IG. con autorizzazione all'affido alle educatrici dell'asilo nido CP_1 Parte_1
ed al riaffido da parte delle educatrici esclusivamente ai genitori e ad una terza figura professionale
(baby sitter/tata) scelta congiuntamente dai genitori;
3) Nei giorni di eventuale assenza dal nido per malattia, la BI dovrà essere gestita da uno dei due genitori o dalla baby sitter individuata;
4) passaggio EL BI dalla madre al padre (e viceversa) solo ed esclusivamente attraverso la scuola (affido EL BI alla scuola da parte di un genitore e ri-affido all'altro genitore) o tramite la baby sitter, l'organizzazione dei passaggi dovrà essere disposta e monitorata dai servizi sociali;
5) disposizione di una educativa domiciliare a casa EL madre per tre giorni alla settimana con lo scopo di osservazione/valutazione EL qualità EL relazione madre-BI e delle modalità utilizzate dalla madre di gestione EL minore per un periodo di almeno due anni a partire dal momento del trasferimento EL BI nella nuova abitazione;
6) la IG.ra dovrà garantire il pieno accesso al genitore non collocatario e consentire il pieno CP_1
e sereno svolgimento dei diritti di visita del padre con la BI in tutti i momenti stabiliti, qualsiasi comportamento ostativo del sereno e corretto svolgimento dei diritti di visita dovrà essere tempestivamente segnalato e verrà considerato elemento pregiudizievole per il proseguimento EL sperimentazione del collocamento EL minore presso la madre con immediato spostamento del collocamento EL minore presso il IG. (qualora si siano create le condizioni necessarie Parte_1
e sufficienti perché questo possa avvenire) versus collocamento presso una famiglia affidataria o comunità per minori fino al momento in cui il IG. non sia pronto ad accogliere e gestire Parte_1
adeguatamente ed autonomamente la figlia;
7) imprescindibile l'assenza di qualunque coinvolgimento dei nonni materni nella gestione EL minore ordinaria o straordinaria;
8) documento di identità EL minore senza autorizzazione all'espatrio;
pagina 19 di 37 9) stante la dichiarazione EL CT dott.ssa dell'intenzione EL IG.ra di Persona_5 CP_1
iniziare un percorso psicoterapeutico, certificazione semestrale dello psicoterapeuta incaricato di attestazione del regolare svolgimento del percorso psicoterapeutico. Detta certificazione dovrà essere consegnata ai servizi sociali,
10) l'andamento EL sperimentazione dovrà essere attentamente monitorato dai servizi sociali e dovrà essere quadrimestralmente relazionata al giudice. Restano invariate le indicazioni riportate nelle conclusioni in merito ad affido e diritti di visita”.
All'udienza del 27.04.2023, alla quale compariva anche la TU, la resistente prospettava il mantenimento del collocamento di presso di sé a Como, località individuata come ideale in CP_2
quanto idonea ad allontanarsi dal nucleo di origine e sensibilmente più vicino all'attuale luogo di lavoro (in Svizzera). Tale suggerimento non veniva avallato né da parte ricorrente, che lamentava l'impossibilità di mantenere un'adeguata rete di controllo dei SS, né dalla Curatrice Speciale, la quale, discostandosi dalle conclusioni EL TU, riteneva preferibile (e meno traumatico per ) un CP_2
collocamento EL BI presso il padre.
Con nota del 04.05.2023 i SS informavano la scrivente Autorità che:
pagina 20 di 37 Viste le conclusioni formulate dalla TU, le osservazioni poste in udienza dalla CS, il contenuto EL summenzionata nota di aggiornamento da parte dei SS e valutato il complessivo comportamento serbato dalle parti, con ordinanza dell'08.05.2023 il Giudice istruttore disponeva l'immediato collocamento di presso il padre, prevedendo incontri madre/figlia in ambito protetto come da CP_2
calendarizzazione dei SS, escludendo rapporti diretti tra ed i nonni materni se non tramite CP_2
videochiamate e invitandoli a fare un percorso che li aiuti a preservare l'immagine paterna agli occhi EL nipote.
Venivano, quindi, avviati incontri in SN fra e la madre. CP_2
Detti incontri avevano un andamento sostanzialmente positivo (si vedano le relazioni delle operatrici di
Co
depositate il 5.9.2023, il 9.1.2024, il 22.4.2024).
Per tale ragione, il 24.4.2024 venivano previsti degli interventi educativi domiciliari presso l'abitazione materna, con ordinanza del 13.6.2024 venivano introdotti i week end alternati presso l'abitazione materna e con successiva ordinanza del 24.10.2024 veniva disposto che trascorresse con la madre CP_2
anche il mercoledì pomeriggio senza pernotto nelle settimane con week end di competenza EL madre pagina 21 di 37 e con pernotto in quelle con week end di competenza del padre. Inoltre, veniva previsto che il fine settimana materno iniziasse il venerdì.
L'autonomia EL madre nell'accudimento di e l'indubbio legame che vi è fra di loro, però, non CP_2
consentono di ignorare le legittime preoccupazioni dei SS e del . Parte_1
Come chiaramente evidenziato dal CS nella memoria depositata il 19.4.2024:
“A parere EL scrivente, è tempo che ritorni ad avere con la madre momenti di normale CP_2
quotidianità, come la condivisione dei pasti, del tempo libero, del sonno e torni ad avere anche la condivisione di un habitat domestico con la IG.ra ed anche con le figure corollario, come i CP_1
nonni.
è, nel frattempo, cresciuta, frequenta la scuola dell'infanzia, all'interno EL quale intrattiene CP_2
relazioni sociali con figure diverse dai genitori ed i loro famigliari (le maestre e gli altri bambini).
Dall'altra, ed è una delle preoccupazioni condivise principalmente con i Servizi, non si percepisce come rassicurante il contesto che circonda la figura materna ed, in particolare, le -negative- considerazioni da quest'ultima portate in relazione sia alla vicenda giudiziale che la riguarda sia , soprattutto, verso l'altra figura genitoriale.
La resistente prosegue nel ritenere il IG. un genitore non idoneo, mettendo di Parte_1
continuo in discussione le sue capacità genitoriali, nonché il suo modo di vivere, scadendo in valutazioni denigratorie e di palese attacco sia EL figura paterna che di quella EL nonna paterna, sebbene , quasi un anno di collocamento paterno, abbia dato prova dell'esatto contrario.
Questo atteggiamento, mai mutato, EL resistente rende attuale e concreto il timore che , senza CP_2 la ''protezione'' dello SN, venga esposta a condotte di continua squalificazione EL figura paterna e dei soggetti che gravitano attorno al padre.
Il IG. è messo costantemente in discussione, senza che vi sia mai stata la possibilità Parte_1
di fare un confronto genitoriale autentico.
Questo è dimostrato anche dal contenuto delle numerosissime comunicazioni inviate dalla IG.ra
, in particolare, alla Tutela, in cui si censura di continuo una presunta incuria e Controparte_1
cattiva gestione EL salute ed educazione di , nonché le difficoltà di mantenimento delle date e CP_2
degli appuntamenti degli incontri in SN.
Il CS è consapevole del fatto che sussistano ancora oggi questioni non risolte e che dimostrano un mancato superamento da parte EL mamma e dei suoi famigliari delle resistenze ed opposizioni verso la figura paterna, supportate da iniziative (come la pagina per la raccolta fondi Facebook Pt_4
od i commenti offensivi alla nonna materna…) che palesano una mancata presa di coscienza da
[...]
pagina 22 di 37 parte EL resistente EL necessità di fare autocritica sulle condotte assunte in passato e che hanno poi determinato, nel maggio 2023, il cambio di collocamento EL minore.
Si concorda altresì sul fatto che, nell'ordinanza dell'8 maggio 2023, era stato chiarito dal Giudice che il provvedimento di collocamento di presso il padre non rappresentava l'approdo finale, bensì CP_2
una ripartenza per riprendere il lavoro per una genitorialità condivisa.
Condivisibile, altresì, è il richiamo al concetto di bigenitorialità (inteso come il diritto di di CP_2
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale).
Il problema è proprio qui.
Ad oggi, manca ancora del tutto, soprattutto dalla parte materna, anche solo l'idea di una genitorialità condivisa e tale assunto è propedeutico per prospettare un futuro affidamento condiviso e/o equilibrato di tra i due genitori. CP_2
Ne deriva che, oggi, si presentano due eIGenze prioritarie, purtroppo, tra loro contrastanti.
Da una parte, l'assoluta necessità che torni quanto prima a vivere una quotidianità con la CP_2
mamma, uscendo dalle pareti EL stanza dello SN, ma questo non perché sia un diritto EL IG.ra
ma perché è un diritto EL minore (precisamente lo stesso identico diritto ed interesse CP_1 reclamato, sin dall'inizio, dal padre, nel presente giudizio).
Dall'altra parte, non si può non osservare che quanto sopra è oggi impedito proprio dalla condotta genitoriale materna che pare non aver ancora superato le ''resistenze'' e le gravi censure mosse all'ex compagno, senza alcuna autocritica, dimostrata anche dal fatto che, nonostante fosse uno dei passaggi fondamentali del percorso di verifica, come disposto dal Giudice con i provvedimenti dell'8 maggio
2023 e dell'11 settembre 2023, ad oggi, non si ha ancora prova del fatto che la IG.ra abbia CP_1
seguito un adeguato percorso di sostegno psicologico.
Senza un effettivo cambio di pensiero (genuino e non strumentale) da parte EL madre, pare difficile conciliare le diverse eIGenze sopra descritte (da una parte, la garanzia EL bigenitorialità e, dall'altra, la tutela di da condizionamenti nocivi tendenti al rifiuto, denigrazione ed esclusione CP_2
EL figura paterna), ed arduo rendere attuabile sul piano operativo e concreto il reinserimento di
nell'alveo materno… CP_2
Il problema di non sarà stare con un genitore piuttosto che con l'altro, ma sarà assistere al CP_2
conflitto ed essere esposta alle potenziali condotte svalutanti tra i genitori”.
pagina 23 di 37 Come anticipato, determinanti ai fini del collocamento dei figli minori e dell'affido sono sia la disponibilità delle parti, in termini quantitativi e qualitativi, allo svolgimento di attività di cura dei figli, sia la capacità di consentire il mantenimento di rapporti con il genitore non collocatario.
La resistente, sotto detto ultimo profilo, presenta delle carenze che non risulta intenzionata a colmare.
Sul punto, si ricorda che la TU, a seguito EL proposta avanzata dalla CT di parte resistente, non precludeva la possibilità di sperimentare un collocamento materno di , subordinandolo tuttavia al CP_2
rispetto dei presupposti come sopra integralmente menzionati e tra i quali assumevano particolare rilievo: l'emancipazione EL SI.ra dai genitori, dunque il raggiungimento di una sua CP_1 autonomia abitativa, l'impegno EL stessa a garantire il pieno accesso di al genitore non CP_2 collocatario e l'assenza di qualsivoglia coinvolgimento dei nonni materni nella ordinaria e straordinaria gestione EL minore.
Nonostante l'elaborato peritale sia stato depositato in data 22.04.2023, ad oggi non si è registrato l'impegno EL SI.ra a dare seguito ad alcuna delle riportate indicazioni, pur presentate come CP_1
imprescindibili ai fini del collocamento materno EL minore.
La resistente vive ancora presso i suoi genitori e non si sono rappresentati sforzi da parte del nucleo materno per cessare le condotte pregiudizievoli al rapporto padre/figlia e lesive EL reputazione del
SI. le quali, anzi, registravano una preoccupante escalation sino ad arrivare ai limiti EL Parte_1
diffamazione a mezzo EL campagna a mezzo gofoundme, la creazione di un profilo Facebook dal nome ” mediante il quale la resistente diffondeva informazioni distorte circa lo stato di Parte_4
e muoveva accuse del tenore di seguito riportato “Servizi sociali, curatore e giudice hanno anche CP_2
rifiutato cure mediche e di neuropsichiatria per . Passa nelle mani di un estraneo all'altro. È CP_2
piena di lesioni sulla pelle causate da parassiti (pulci da letto zecche) e gli assistenti sociali fanno finta di non vedere. La mamma durante l'incontro settimanale le ha cambiato il pannolino e ha le CP_2
parti intime ustionate..tutto documentato, ma servizi sciali e tribunali fanno finta di non vedere.
Vergogna” (v. allegato di parte ricorrente del 04.09.2023) e la condivisione di fotografie rappresentanti la nonna paterna corredate da epiteti quali (v. allegato depositato da parte Persona_6
ricorrente in data 10.01.2024).
Ciò che appare più grave è la incapacità dell'intero nucleo materno di mostrare qualsivoglia forma di resipiscenza rispetto alle predette condotte.
Inoltre, dalle relazioni depositate dai SS si evince come la resistente sia giunta presso la Tutela sempre accompagnata da uno dei due genitori o da entrambi, mostrandosi ben lontana da quel percorso di emancipazione personale necessario al collocamento presso di sé.
pagina 24 di 37 In particolare, emblematico è l'episodio riportato dai SS nella relazione recante data 10.06.2024 ove si riporta in quanto “molto IGnificativo circa il funzionamento e il malessere EL SI CP_1 quanto accaduto in occasione dell'incontro del 10 maggio u.s. In tale circostanza, l'operatrice di
Spazio Neutro, ha comunicato la possibilità di poter svolgere l'incontro al di fuori dei locali del servizio così come più volte richiesto dalla SI;
ma tuttavia la stessa ha riferito di non voler uscire all'esterno degli uffici per timore che potesse accadere qualcosa di potenzialmente pericoloso “Due donne da sole, con tutto quello che si sente in giro”, infatti la stessa ha comunicato di sentirsi maggiormente protetta se fossero stati presenti i suoi genitori. A tal proposito, si ribadisce come a tutti gli incontri in Spazio Neutro, la SI venga accompagnata da almeno uno dei due genitori, CP_1
i quali sono peraltro presenti a tutti gli incontri a casa” (v. pagg. 3 e 4).
Ancora, la resistente ha dichiarato di aver intrapreso un percorso personale il 12.6.2024, ma dell'effettivo svolgimento e EL regolarità di detto percorso, nulla è dato sapere (vi è un'unica relazione di ottobre 2024).
Permane, quindi, il fondato timore che la madre trasmetta alla figlia la sensazione di essere in pericolo quando si trova insieme al padre e di non potersi fidare dei vari adulti coinvolti nella sua cura.
Da ultimo, la resistente, dopo aver dato iniziale disponibilità a fare un percorso Co.Ge., all'udienza del
22.10.2024 dichiarava di non voler più fare alcun percorso con il , né mediazione né Parte_1 nonostante la disponibilità di quest'ultimo (sul punto, si deve evidenziare che è una necessità Pt_5
di , prima ancora che del e EL , avere dei genitori in grado di confrontarsi CP_2 Parte_1 CP_1
e comunicare).
Quanto al versante paterno, invece, si è potuta valutare, tanto nella fase in cui era il il Parte_1
genitore non collocatario, tanto nella fase in cui lo diveniva, non solo la sostanziale idoneità di questi ad accudire e ad entrare con la stessa in sintonia, ma anche la capacità di consentirle l'accesso CP_2
alla madre e di conformarsi ai suggerimenti degli operatori nel preminente interesse di . CP_2
Il TU, dott.ssa , ravvisava delle fragilità anche nel padre: CP_3
“Il IG. mostra dei tratti di funzionamento personologico di tipo dipendente. Tali Parte_1
aspetti, pur non costituendo la struttura di base fondante del funzionamento del IG. , Parte_1
sono stati determinanti per la costruzione ed il mantenimento EL lunga relazione con la IG.ra
. Si precisa che ci si riferisce ad uno stile di funzionamento dipendente e non ad un CP_1
disturbo di funzionamento dipendente…
Nella relazione con la IG.ra , il IG. ha aderito a tutti i progetti Controparte_1 Parte_1 professionali e personali dell'ex moglie e EL di lei famiglia, subordinando ad essi tutte le proprie scelte esistenziali. A questa completa adesività al nucleo familiare dei ha contribuito CP_1
pagina 25 di 37 probabilmente anche il senso di vulnerabilità e fragilità determinato dalla diagnosi di sclerosi multipla.
Il concepimento di ha reso però il IG. molto più consapevole delle proprie eIGenze CP_2 Parte_1
e dei propri bisogni e, nella transizione esistenziale alla genitorialità, ha iniziato ad assumere un atteggiamento più assertivo che lo ha visto entrare drammaticamente in conflitto con la moglie e con i di lei genitori che non hanno potuto tollerare questo movimento di autonomia ed autoaffermazione.
La fine del rapporto coniugale, l'impedimento a vedere la BI da parte di e dei suoi CP_1 genitori e l'aspro conflitto che ne è conseguito hanno determinato nel IG. una forte Parte_1
sofferenza psicologica ed emotiva, ma anche una nuova e più profonda consapevolezza di sé che lo porta oggi ad assumere una posizione paritaria nei confronti EL ex moglie.
Il IG. , che ha abdicato a qualunque progetto di realizzazione personale per seguire Parte_1
la compagna/moglie in qualunque suo progetto in giro per il mondo, non è disposto a subordinarsi nuovamente se questo IGnifica rinunciare a crescere sua figlia”.
Dette pregresse fragilità, però, non incidono sulla sua capacità genitoriale, come risulta dalle plurime relazioni dei SS, dalle quali emerge non solo la modalità collaborante e positiva del padre, ma anche la sua capacità di far fronte alle eIGenze di . A titolo esemplificativo, la relazione del 22.4.2024 CP_2
riportava:
“Dai rimandi dei vari operatori dei servizi coinvolti, si conferma quanto già riportato nella precedente relazione di gennaio u.s. circa lo stato di benessere di , e all'assenza di elementi di criticità nella CP_2 gestione EL BI da parte del IG. . La BI appare curata nell'igiene e Parte_1 nell'aspetto e serena nel relazionarsi con il padre, la nonna e i vari operatori coinvolti.
Anche a seguito dell'istanza presentata dalla IG.ra , e in vista dell'anticipo di udienza, si è CP_1 effettuato un momento di confronto con la Vice Preside dell'asilo frequentato da , Dott.ssa CP_2 [...]
La stessa ha confermato lo stato di benessere EL BI, e il suo positivo inserimento Per_7 nel contesto scolastico;
in merito a quanto riportato nell'istanza presentata dalla IG.ra , la CP_1
dott.ssa ha riferito che le insegnanti non avrebbero mai rilevato alcuno stato di “grave Per_7 disagio e malessere EL BI” menzionato dalla IG.ra nell'istanza presentata. CP_1
Circa le condizioni di salute fisica EL minore, è una BI che sta bene, e dalle visite con la CP_2
pediatra dott.ssa non sono emersi elementi di preoccupazione e criticità. In occasione di Per_8
una visita effettuata a fine novembre u.s. è stato riscontrato un soffio dolce al cuore, che la pediatra ha spiegato al IGnor , colpisce la quasi totalità dei bambini EL sua età. È stata quindi Parte_1 prescritta, senza carattere d'urgenza, una vista cardiologica e un ECG. In un'ulteriore visita del 26
pagina 26 di 37 febbraio non veniva riscontrata nessuna anomalia, e sia l'esame cardiologico che l'ECG effettuati a marzo u.s. hanno confermato la normalità di tutti i parametri”.
Di analogo contenuto la relazione dell'11.6.2024 “Dai rimandi dei vari operatori dei servizi coinvolti, si conferma quanto già riportato nella precedente relazione di aprile u.s. circa lo stato di benessere di
, e all'assenza di elementi di criticità nella gestione EL BI da parte del IG. . CP_2 Parte_1
La BI appare curata nell'igiene e nell'aspetto e serena nel relazionarsi con il padre, la nonna e i vari operatori coinvolti.
Rispetto allo stato di salute di , nel corso dell'ultimo mese e mezzo la BI è rimasta a casa CP_2
diversi giorni per una forma virale che, come riferito dalla pediatra, molto comune tra i coetanei di
in questo periodo. A fronte di ciò, la IG.ra è parsa notevolmente angosciata, inviando CP_2 CP_1 numerose pec al Servizio scrivente e definendo le condizioni di salute di come “gravi”, CP_2
nonostante le fossero stati inviati aggiornamenti, referti medici oltre che invitata a prendere direttamente contatti con la dott.ssa qualora l'avesse ritenuto, e con il IG. per Per_8 Parte_1
avere aggiornamenti e specifiche rispetto alle condizioni di salute di . CP_2
Il IG. ha sempre aggiornato in maniera puntuale il servizio;
le scriventi hanno inoltre Parte_1
contattato la pediatra di , dott.ssa la quale ha riferito che è una BI che CP_2 Per_8 CP_2
gode di ottima salute, e che i giorni di malattia sarebbero assolutamente in linea, con l'età EL BI.
A tal proposito si ribadisce quanto già riportato nelle relazioni precedenti circa lo stato di attivazione EL SI in merito allo stato di salute di : la SI infatti, nonostante i rimandi CP_1 CP_2
rispetto allo stato di buona salute EL figlia, continua a non fidarsi dei vari attori coinvolti, riportando gravi condizione di salute EL figlia, e chiedendo che venga visitata da professionisti di sua fiducia.
Da un confronto con la vice preside EL scuola frequentata da , Dott.ssa si conferma CP_2 Per_7
che la BI frequenta regolarmente la scuola, e che le assenze effettuate sono nella norma dei bambini EL sua età; viene descritta come una BI tranquilla e serena, curata nell'aspetto e adeguata rispetto alle tappe di sviluppo. Il IG. è presente e adeguato nel rispondere alle Parte_1 eventuali richieste e necessità da parte EL scuola”.
Anche la relazione depositata il 4.2.2025 confermava dette considerazioni.
La resistente lamentava una parzialità dei SS e la non correttezza delle conclusioni EL TU depositata dalla dott.ssa . CP_3
pagina 27 di 37 Si osserva, però, che la CT EL , pur contestando in parte le conclusioni EL TU, CP_1
condivideva la necessità che la resistente si trasferisse e si allontanasse dai propri genitori, così come il ricorrente.
Inoltre, giungeva alla conclusione che la aveva “compreso la fragilità del suo Sé a causa di CP_1
contenuti del pensiero interferenti, risulta ipervigile, tendente a vivere le relazioni con distanziamento
e prudenza. E reattività. Ciò la porta a vivere l'Altro come pericoloso e aggressivo. Sia esso il
, oppure l'educatrice oppure la psicologa” (documentazione depositata il 24.4.2023). Parte_1
Anche la CT di parte, quindi, pur sostenendo che il – ricorrendo a strategie di Parte_1
autocontrollo e puntualizzando in modo sistematico il proprio punto di vista - sapesse come colpire e provocare nella Mininno reazioni “aggressive e massicce”, riconosceva nella resistente quelle problematicità evidenziate dai SS e dalla TU.
Così come sosteneva la necessità di un percorso psicoterapico per la madre di . CP_2
Ancora, non si può non evidenziare la diversa trasparenza delle parti nei confronti dei SS. A titolo puramente esemplificativo, la resistente, quando aveva il collocamento di , non riteneva di dover CP_2
comunicare all'ente affidatario le date ed i luoghi di vacanza, nonostante le esplicite richieste dei SS
(relazione depositata il 6.9.2022).
I nonni materni, poi, tenevano atteggiamenti aggressivi nei confronti dell'educatrice (relazione depositata il 21.4.2023).
Pertanto, considerato quanto esposto, l'affido deve essere regolato ut supra e deve essere mantenuto il collocamento prevalente di presso il padre. CP_2
Né ad una diversa conclusione può giungersi in considerazione EL nuova relazione sentimentale del padre con la IG.ra Si deve, in primo luogo, evidenziare che dalle relazioni Parte_6
investigative prodotte dalla resistente risulta sicuramente una presenza IGnificativa EL nella Pt_6
vita del e, quindi, di . D'altronde, lo stesso ricorrente comunicava ai SS di trascorrere Parte_1 CP_2
le vacanze con la compagna. Non è, però, possibile concludere che sia stata instaurata una convivenza.
Le osservazioni prodotte, infatti, riguardavano i week end o periodi festivi.
In ogni caso, non risulta che la incontrata dai SS, stia cercando di sostituirsi alla Pt_6 CP_1 nella vita di . Quest'ultima è sotto il costante e settimanale monitoraggio dei SS da oltre quattro CP_2
anni e non è emersa alcuna preoccupazione in tal senso.
Ancora, vista la giurisprudenza richiamata da parte resistente sull'alienazione parentale, si osserva che non si sta emettendo alcuna pronuncia di decadenza EL responsabilità genitoriale e che la presente sentenza si fonda non solo sulle conclusioni EL TU, ma anche e soprattutto sulla condotta in pagina 28 di 37 concreto tenuta dalla madre dall'inizio del processo (di poco successivo alla nascita di ) e CP_2
finalizzata ad impedire una regolare frequentazione padre/figlia.
Inoltre, viene riconosciuto alla madre il diritto di frequentare in modo tutt'altro che simbolico (si CP_2
veda infra).
Peraltro, è necessario invitare la madre a prendere contatti con il CPS, oltre a proseguire con regolarità nel percorso psicoterapeutico. Nella relazione del 4.2.2025, i SS evidenziavano “Il servizio scrivente ritiene di dover ribadire a codesta A.G. l'importante preoccupazione circa il funzionamento personologico e lo stato di salute mentale EL SI , così come rappresentato nella CP_1
relazione di aprile u.s.
A tal proposito, in occasione di un colloquio effettuato il 27 gennaio u.s., la SI è parsa in CP_1
uno stato di grave malessere: durante tutto il colloquio non è stato possibile portare avanti una conversazione con la SI, che è apparsa poco lucida, in uno stato di importante alterazione, incapace di rispettare i turni di parola, di rispondere alle domande delle scriventi, con una mimica facciale rigida e incongrua e infine le scriventi hanno potuto osservare dei leggeri tremori alle mani e occhi”.
Era, poi, la stessa a riconoscere alla TU dott.ssa di provare profonda angoscia e rabbia CP_1 CP_3
nei confronti del . Queste problematiche non risultano superate (si veda la relazione EL Parte_1
dott.ssa né effettivamente indagate dalla resistente. Persona_9
Contr Per tale ragione, si ritiene necessario mantenere l' presso la casa materna e, in ogni caso, il monitoraggio sull'intero nucleo familiare.
Si invitano, inoltre, i genitori ad intraprendere un percorso Co.Ge.
Infine, in punto di affido, è necessario precisare che si mantiene l'affido all'ente in alcuni specifici settori, nonostante quanto esposto (in particolare ci si riferisce al maggiore equilibrio e alla propensione alla bigenitorialità del padre che avrebbero potuto portare ad un affido super esclusivo) in quanto la frequentazione di con la madre è ancora in fase sperimentale e non può certo essere demandato al CP_2
padre il compito di modificare la frequentazione in caso di necessità, né di regolamentare le videochiamate.
Tale regime è l'unico che consente di modulare i caratteri di detta frequentazione in ragione delle non attualmente prevedibili evoluzioni (si auspica in positivo) dei rapporti madre/figlia complessivamente valutati. Si ritiene, quindi, necessario disporre l'affido all'ente in relazione a tale aspetto, onde consentire allo stesso di poter adottare gli aggiustamenti e le modifiche necessari a supportare il rapporto madre/figlia, ampliando o restringendo le modalità di frequentazione a seconda dei riscontri in pagina 29 di 37 concreto ricevuti dagli interventi apprestati e coordinandosi con i professionisti che hanno in carico il nucleo.
L'affido all'ente per l'assunzione delle decisioni di maggiore importanza in ambito sanitario, scolastico, educazione religiosa, solo in caso di disaccordo dei genitori, è poi necessario onde evitare che i conflitti genitoriali, non ancora sopiti, provochino un'impasse decisionale potenzialmente pregiudizievole per . Ciò, del resto, è già avvenuto più volte in corso di causa, a titolo CP_2
esemplificativo, per la scelta dell'asilo nido (relazione dei SS del 5.9.2023).
Al contempo, non può essere disposto l'affido super esclusivo al padre in dette materia in quanto le parti stanno, seppur faticosamente, iniziando a trovare accordi su temi importanti, come precisato dal
CS nella memoria di replica, come la scelta EL scuola. Detta forma di collaborazione deve essere incentivata, considerato altresì che la madre di è tutt'altro che disinteressata alla vita EL CP_2
minore. E', quindi, necessario mettere i genitori su un piano di parità nell'assunzione delle scelte fondamentali di carattere sanitario, scolastico, religioso, fermo restando l'intervento dell'ente in caso di impossibilità di trovare un accordo.
All'affido all'ente consegue l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di , con incarico CP_2
dei SS di proseguire il monitoraggio e supportare il nucleo, con obbligo di relazionare semestralmente
(impregiudicato il potere/dovere di segnalare immediatamente situazioni di possibile pregiudizio per i minori) al Giudice Tutelare.
Infine, quanto alla frequentazione di con i genitori e fermo restando che i SS potranno CP_2
modificarla ove risulti pregiudizievole per la minore, si dispone che possa stare con la madre a CP_2
fine settimana alternati, con inizio il venerdì dopo scuola fino al lunedì mattina, con
Par riaccompagnamento a scuola, come da accordi fra i genitori prodotti dalla
Inoltre, nelle settimane con week end di competenza materna, starà con la madre il mercoledì, CP_2 dall'uscita da scuola, con pernotto e riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina. Nelle settimane con week end di competenza del padre, starà con la madre il mercoledì pomeriggio dall'uscita da CP_2
scuola al venerdì mattina.
Anche dall'ultima educativa domiciliare risulta che “gli incontri presso l'abitazione dei nonni materni hanno avuto un generale andamento positivo e regolare;
le interazioni tra , la madre e i nonni CP_2
sembrano essere positive e connotate da un clima di affetto. Sia la madre che i nonni hanno mantenuto un atteggiamento adeguato, e la IG.ra sembrerebbe aver assunto, nel corso dei mesi un ruolo CP_1 maggiormente autorevole, a fronte di alcuni comportamenti più permissivi osservati in passato”. Per tale ragione, si incrementa la frequentazione madre/figlia rispetto a quanto previsto in precedenza.
pagina 30 di 37 Inoltre la minore, secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore. La minore, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro. Nel giorno di Pasqua, in particolare, starà con il genitore che non la terrà con sé il giorno di Natale.
I ponti verranno accorpati al week end, salvi diversi accordi fra i genitori.
, durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche non continuativi, in CP_2
periodi da comunicare e concordare reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari deciderà per prima la madre, in quelli dispari il padre.
3) Mantenimento EL minore
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali EL lite, il SI. chiedeva nel ricorso Parte_1
introduttivo del presente giudizio di quantificare, in ragione del collocamento prevalente di CP_2 presso la madre, il suo contributo al mantenimento indiretto di in € 250,00, annualmente CP_2
rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente domandava, invece, a titolo di contributo paterno al mantenimento di il maggiore CP_2
importo di € 500,00 mensili, soggetti ad aggiornamento annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza del 23.03.2022 si disponeva, in via provvisoria, l'obbligo in capo al padre di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento EL figlia, l'importo di € 300,00 mensili, annualmente rivalutabili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
A seguito del cambio di collocamento, da maggio 2023 era la madre a versare detto contributo al padre.
In sede di precisazione delle conclusioni, il ricorrente domandava a titolo di contributo materno al mantenimento di “un importo non inferiore ad € 700,00 o, comunque, la diversa somma ritenuta CP_2 di giustizia”.
Ai fini EL individuazione EL misura dell'assegno periodico al cui versamento uno dei genitori – tendenzialmente quello non collocatario – è tenuto, il sistema normativo non prevede un unico criterio predeterminato, bensì indica, all'art. 337 ter c.c., una serie di parametri quali “le attuali eIGenze del figlio”, “il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”, “le risorse economiche di entrambi i genitori” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Nel caso di specie, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, delle modalità di mantenimento diretto dei figli e EL suddivisione delle attività di cura degli stessi, ritiene il Collegio pagina 31 di 37 che l'assegno a carico EL madre debba essere quantificato in € 400,00, oltre a rivalutazione annuale, da settembre 2024, cioè da quando la madre iniziava a trascorrere un periodo IGnificativo con ed CP_2
a provvedere, almeno in parte, al suo mantenimento diretto.
Da maggio 2023 ad agosto 2024, invece, il contributo dovuto dalla madre al padre deve essere quantificato in € 500 al mese, considerato che il padre era l'unico soggetto a provvedere al mantenimento diretto EL minore.
Per il periodo in cui era collocata presso la madre, si confermano i provvedimenti già adottati dal CP_2
Presidente prima e poi dal precedente GI.
Inoltre, come richiesto da entrambe le parti, le spese straordinarie devono essere ripartite al 50% fra i due genitori ed essere regolate come da Protocollo EL Corte di Appello di Milano.
Infine, l'AU, dalla data EL relativa domanda (10.2.2025), deve essere percepito integralmente dal padre.
Tale regolamentazione tiene conto dei redditi delle parti, EL frequentazione di con i genitori e CP_2
dei periodi di convivenza di e con i rispettivi genitori, atteso che detta convivenza Parte_1 CP_1
riduceva le spese delle parti.
Quanto alla situazione reddituale delle parti, il ricorrente, assunto con contratto a tempo indeterminato presso Illimity Bank, percepisce una retribuzione netta - ricalcolata su dodici mensilità e comprensiva dell'importo percepito a titolo di premio per il raggiungimento degli obiettivi aziendali annuali (cd.
MBO) - di circa € 2.800,00/€ 2.900.
Dai modelli per la dichiarazione dei redditi depositati, relativi agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 (v. docc. 12 e 13 allegati al ricorso introduttivo e le dichiarazioni dei redditi depositate in data 20.10.2024)
è dato apprezzare un graduale aumento EL retribuzione del ricorrente, dal momento che per il 2020 risultano redditi da lavoro dipendente (netti e ricalcolati su dodici mensilità) pari ad € 2.100,00, per il
2021 ad € 2.500,00, per il 2022 ad € 2.700,00 e per il 2023 ad € 2.900,00. Tale trend positivo è suffragato dalle buste paga relative al periodo ottobre 20234/settembre 2024 (depositati in data
20.10.2024) dalle quali risulta una retribuzione mensile, ricalcolata su 12 mensilità, risulta pari a circa
€ 2.970,00, incluso il c.d. MBO.
Dall'esame degli estratti conto relativi all'anno 2023 risultano accrediti da parte di CP_6
(madre del ricorrente) per complessivi € 5.600,00, dei quali € 600,00 a titolo di regalo
[...]
(rispettivamente compleanno di e Natale) ed € 5.000,00 per “acconto successione” e “saldo CP_2
pagina 32 di 37 successione”; nel 2024 risultano, invece, accrediti per complessivi € 5.150,00 da parte EL SI.ra a titolo di regalo. CP_6
Infine, sul conto Illimity a lui intestato risultano tre accrediti da parte di “Società italiana di revisione e fiduciaria SDA” per complessivi € 2.122,91.
Quanto alla situazione abitativa del SI. , nel ricorso introduttivo questi allegava di abitare Parte_1 in locazione sostenendo un canone mensile di € 620,00 per l'immobile sito in Legnano, Via Galileo
Galilei n. 11 piano 3 (v. doc. n. 5). In corso di causa si trasferiva presso la madre a San Vittore Olona,
Via Manzoni n. 59. Da ultimo, come riportato nella relazione dei SS recante data 30.01.2025, il ricorrente si è nuovamente trasferito a Legnano, nell'immobile sito in Via D'Azeglio n. 8, presso il quale spostava la nuova residenza di . CP_2
Per quanto concerne i costi sostenuti per la nuova abitazione, dagli estratti conto si desume il pagamento di un importo pari ad € 720,00 mensili. Infatti, in data 20.07.2024 veniva effettuato un bonifico di € 2.100,00 “per caparra confirmatoria”, seguito dal pagamento di € 720,00 “per affitto 14 settembre 13 ottobre”, importo versato anche in data 13.10.2024 con causale “per affitto 14 ottobre 13 novembre”.
Quanto alla resistente, si osserva che la stessa disattendeva sistematicamente l'ordine di deposito EL documentazione di tipo economico.
Infatti, la non solo ignorava l'indicazione contenuta nel decreto del 01.09.2021 di depositare i CP_1
documenti attestanti i redditi degli ultimi tre anni, ma anche il successivo decreto del 23.05.2024 con il quale il Giudice istruttore evidenziava nuovamente “la necessità che la resistente depositi le proprie buste paga”. Restava del pari priva di seguito l'ordinanza del 13.06.2024 con la quale si disponeva il deposito entro il 10.10.2024 de “le ultime tre dichiarazioni dei redditi e le ultimi dodici buste paga;
- le ultime tre dichiarazioni dei redditi dei soggetti conviventi;
- gli estratti conto relativi agli ultimi due anni;
- disclosure sottoscritta dalle parti”.
Solo a mezzo di comparsa conclusionale la resistente depositava certificazione di salario relativa al solo
2023 e buste paga (due) di gennaio e febbraio 2025, da cui emergeva una retribuzione mensile di circa
CHF 3.100,00. All'udienza del 22.10.2024 deduceva, inoltre, di pagare circa € 3.000 annuali allo Stato italiano.
La resistente, però, non depositava alcun'estratto conto né documentazione relativa al 2020, 2021,
2022, 2024, né dichiarazione dei redditi.
Non è, pertanto, possibile verificare se percepisca gli assegni familiari svizzeri, né se svolga altre attività lavorative. Né si può tenere conto delle sole dichiarazioni rese all'udienza posto che la CP_1
pagina 33 di 37 dichiarava di non sapere nemmeno se ricevesse l'AUU, mentre era pacifico che questo venisse dalla stessa percepito, come alla fine ammesso negli atti ex art. 190 c.p.c.
Di detta condotta processuale si deve tenere conto ex art. 116 c.p.c.
Ancora, la resistente non sostiene spese abitative avendo scelto, nonostante le risultanze EL ctu, di continuare a vivere presso i suoi genitori.
Infine, la dichiarava di avere difficoltà economiche legate alle spese del giudizio che le CP_1
avrebbero persino impedito di intraprendere tempestivamente il proprio percorso psicologico individuale.
Deve osservarsi che, in mancanza degli estratti conto, tale difficoltà economica non può ritenersi provata, considerato lo stipendio EL resistente ed il fatto che vive con i genitori.
Inoltre, l'esponenziale costo del presente giudizio per la resistente è imputabile alla scelta di cambiare otto diversi difensori (tenendo conto solo di quelli costituiti e non anche dei legali che chiedevano soltanto la visibilità). Tale decisione, non imputabile certo alla controparte, non può ricadere sul mantenimento di . CP_2
4) Domanda di risarcimento del danno
In sede di precisazione delle conclusioni il ricorrente chiedeva altresì “condannare Controparte_1
ex art. 473 bis 39 c.p.c. e 278 c.p.c., al risarcimento del danno causato a , nella Parte_1
misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, con quantificazione di una somma provvisionale, nonché ai danni anche non patrimoniali derivati dalla condotta processuale EL resistente”.
In via pregiudiziale, deve essere rilevata l'inammissibilità di tale domanda, da considerarsi tardiva, in quanto formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni. Del resto, le condotte tenute dalla resistente che hanno pregiudicato il rapporto fra il ricorrente e la minore sono ben antecedenti alla proposizione EL domanda di risarcimento, collocandosi, in particolare, nel periodo antecedente il mese di maggio del 2023 nel quale la SI.ra era genitore collocatario di . CP_1 CP_2
Prima di tale data, per ben due volte, venivano emessi, su istanza del ricorrente, provvedimenti ex art. 709ter, comma 2, n. 3, c.p.c. e veniva già previsto che la resistente dovesse corrispondere, per ogni violazione, la somma di euro 1.000,00, di cui euro 500,00 a favore del ed euro 500,00 Parte_1
a favore EL minore.
Successivamente alla modifica del collocamento, però, la madre non ostacolava il rapporto padre figlia e non teneva condotte sussumibili nell'art. 709 ter c.p.c., oggi 473bis.39 c.p.c.
Pertanto, non è nemmeno chiaro a quale specifico e nuovo inadempimento si riferisca l'odierna domanda.
pagina 34 di 37 Allo stesso modo, non è stato chiarito quale sia il danno di cui viene chiesto il risarcimento (danno all'immagine per diffamazione, danno endofamiliare, danno al rapporto con la minore, etc.).
5) Pronunce accessorie
In ragione EL prevalente soccombenza EL resistente, quest'ultima deve essere condannata al pagamento di due terzi delle spese di lite del ricorrente, mentre il rimanente terzo deve essere compensato.
Non è ravvisabile una soccombenza totale EL resistente essendosi quest'ultima rimessa sull'affido e non essendo stata accolta le domande del ricorrente sull'affido e sul risarcimento.
Vi è, comunque, una prevalente soccombenza EL resistente in relazione al collocamento, all'aspetto economico ed allo status. Inoltre, si deve tenere conto EL condotta processuale delle parti.
Par Devono, poi, essere poste a carico solidale delle parti le spese di (che non risulta avere chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). Nei rapporti interni, però, dette spese devono essere sostenute per due terzi dalla madre e per un terzo dal padre per le ragioni già esposte.
Infine, in relazione alle spese di TU, devono essere definitivamente poste a carico EL madre le spese EL TU medica, in quanto rese necessarie esclusivamente dalla difesa materna.
Le spese EL TU relativa alla capacità genitoriale, invece, devono essere poste a carico del padre nella misura di un terzo e EL madre di due terzi, essendo emerse alcune fragilità anche nella figura paterna ed essendo gli accertamenti funzionali all'interesse EL minore.
Infine, deve essere respinta la domanda ex art. 89 c.p.c. formulata dalla resistente in relazione alle seguenti espressioni impiegate dal ricorrente con riferimento ai nonni materni “risultati particolarmente proclivi al mendacio e alla reticenza” e alla resistente accusata di essere affetta da
“disturbo di personalità” e “rappresentativa di un patologico (e già attestato) profondo distacco dalla realtà”.
Ritiene il Collegio che tale domanda non possa essere accolta.
La ratio EL norma è quella di evitare, nel linguaggio processuale, locuzioni non aventi apporto utile all'oggetto EL causa le quali finirebbero, in modo gratuito ed assolutamente ultroneo, per dar voce al vicendevole malanimo dei litiganti.
La giurisprudenza è univoca nel configurare la violazione dell'art. 89 c.p.c. tutte le volte in cui le locuzioni adoperate non riguardino o travalichino le eIGenze difensive di un determinato processo, avuto riguardo all'oggetto di esso, così da additare un intento dello scrivente meramente offensivo.
Dalla lettura degli atti del ricorrente non emerge che le locuzioni concretamente utilizzate siano ingiustificatamente offensive nei confronti EL resistente, fungendo da elemento esplicativo e pagina 35 di 37 chiarificatore dei comportamenti addebitati dal alla ed alla famiglia di Parte_1 CP_1 quest'ultima, a prescindere, ovviamente, dalla fondatezza delle censure mosse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico
Ministero:
1) dichiara la separazione personale tra i SIg.ri e coniugatisi in Parte_1 Controparte_1
New York in data 02.05.2018 (matrimonio non trascritto in Italia) e in Legnano in data 01.12.2018
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Legnano al n. 53, P.II, seria A, anno 2018);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Legnano di procedere all'annotazione EL presente sentenza;
3) affida , nata il [...], al Comune di residenza (allo stato, Comune di Legnano) Persona_1
per due anni dal deposito EL sentenza, con conseguente limitazione EL responsabilità genitoriale, in ambito di regolamentazione dei rapporti madre/figlia, gestione delle videochiamate, nonché, in caso di disaccordo dei genitori, di assunzione delle decisioni di maggiore importanza in ambito sanitario, scolastico, educazione religiosa.
Per il resto, deve essere previsto l'affido esclusivo al padre che potrà anche assumere in autonomia ogni decisione relativa alle attività extrascolastiche, alle gite, ai campus estivi, ai documenti di
(rilascio di carta d'identità e passaporto); CP_2
4) dispone che l'affidamento all'ente sia da ritenersi automaticamente esaurito decorsi due anni dal deposito EL presente sentenza, con conseguente reintegrazione dei genitori nella piena responsabilità genitoriale, salvo che il Procuratore EL Repubblica presso il Tribunale dei
Minorenni non ritenga di esercitare la propria iniziativa. A tal fine dispone che i Servizi Sociali di
Legnano trasmettano tempestiva relazione di aggiornamento al Procuratore EL Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni per le sue eventuali iniziative ove ritenessero non raggiunti gli obiettivi del progetto, perdurando le condizioni per la prosecuzione dell'affidamento all'ente;
5) colloca la minore prevalentemente presso il padre e regola la frequentazione madre/figlia come in parte motiva;
6) dispone che, dalla data EL relativa domanda, l'Assegno Unico Universale sia percepito integralmente dal padre;
pagina 36 di 37 7) dispone che, da settembre 2024, la madre versi al padre, entro il 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento di , € 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale;
CP_2
8) dispone che, da maggio 2023 ad agosto 2024, la madre versi al padre per ogni mese € 500 (previa detrazione delle somme già corrisposte);
9) per il periodo in cui era collocata presso la madre conferma i provvedimenti già assunti;
CP_2
10) le spese straordinarie, regolate come da Protocollo EL Corte d'Appello di Milano, saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
11) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria del ricorrente;
12) condanna la resistente al pagamento di due terzi delle spese di lite del ricorrente e liquida detti due terzi in € 4.400, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, e compensa per il resto le spese di lite fra il ricorrente e la resistente;
13) condanna e in solido tra loro, a rifondere al Curatore Speciale Parte_1 Controparte_1
Avv. Pozzi le spese di lite, che liquida in € 6.600, oltre il rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge. Dispone che, nei rapporti interni, dette spese siano a carico del ricorrente nella misura di un terzo e EL resistente di due terzi;
14) pone le spese per la TU Dott.ssa integralmente a carico di Per_2 Controparte_1
15) pone le spese per la TU Dott.ssa a carico di per 2/3 e a carico di CP_3 Controparte_1
per il restante terzo;
Parte_1
16) rigetta la domanda ex art. 89 c.p.c.;
17) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti monitorino il nucleo familiare, assicurino l'adempimento degli interventi di cui in motivazione e relazionino semestralmente al G.T. territorialmente competente, prima relazione al 31.10.2025;
18) dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore EL figlia minore delle parti,
(nata il [...]), residente in [...]. Persona_1
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS di Legnano nonchè al GT del Tribunale di Busto Arsizio per l'apertura di un fascicolo di vigilanza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di conIGlio EL Prima Sezione Civile, in data 7 aprile
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 37 di 37 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 17620 del 18/07/2013 che ha ribadito che “ai sensi dell'art. 28 EL legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione (…) tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido” 2 Così, da ultimo, Cass. Sez. I, n. 35253 del 18/12/2023, nonché, ex multis, Cass. n. 21425 del 06/07/2022 e Cass n. 4056 del
09/02/2023 3 V. Cass. Sez. I, sentenza n. 32290 del 21.11.2023 pagina 13 di 37 4 Non è stata depositata busta paga relativa al mese di ottobre 2023, tuttavia dal deposito dei movimenti sul conto corrente presso poste italiane è stato possibile desumere l'importo dello stipendio percepito per quel mese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3979/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. TERMINI Parte_1 C.F._1
LUCIANO con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. ULIVI Controparte_1 C.F._2
MANUELA con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE con l'intervento di (C.F. ), rappresentata e difesa dalla CP_2 C.F._3
Curatrice Speciale Avv. POZZI ALIDA, con domicilio eletto come da procura in atti
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
pagina 1 di 37 CONCLUSIONI
Così come precisate dalle parti con note ex art. 127ter c.p.c. depositate nel termine dell'11.02.2025 e di seguito riportate per esteso.
Parte ricorrente:
“Disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e difesa.
Dire inammissibile e/o improcedibile e comunque rigettare perché infondata in fatto e in diritto,
l'eccezione - formulata in via preliminare dalla controparte nella propria comparsa di costituzione e risposta del 28.10.2021 - di nullità del matrimonio concordatario contratto dai coniugi a Legnano in data 1.12.2018.
In ogni caso, dichiarare la separazione personale dei coniugi.
Disporre, in ragione di quanto fin qui emerso nel corso del giudizio l'affidamento super esclusivo EL figlia al proprio padre, con collocamento EL minore presso l'abitazione dello stesso. In CP_2 subordine, disporre l'affidamento esclusivo EL figlia al proprio padre, con collocamento EL CP_2 minore presso l'abitazione dello stesso.
Con riguardo ai rapporti tra la minore e la madre, confermare l'attuale regolamentazione, come derivante dai provvedimenti emessi dall'On. Tribunale nel corso del giudizio e, in particolare, delle ordinanze del giorno 8.5.2023 e del 24.10.2024, disponendo che i Servizi Sociali e comunque le istituzioni incaricate dall'A.G. esercitino, con le modalità ritenute necessarie e/o opportune da quest'ultima (preferibilmente – anche alla luce del contenuto delle relazioni da ultimo depositate - con interlocuzioni personali frequenti con la SI.ra ) le loro facoltà di monitoraggio, osservazione CP_1
e controllo.
Valutare la denegata ipotesi di adozione di altro regime di affidamento o di regolamentazione dei rapporti tra madre e figlia minore e tra nonni materni e nipote, subordinandola all'accertamento di quanto statuito nell'ordinanza del giorno 8.5.2023, in particolare, con riguardo alla “autonomia abitativa” EL madre, alla certezza degli asseriti benefici del percorso psicoterapeutico intrapreso e delle condotte pregiudizievoli assunte dai nonni materni.
Dare atto che la SI.ra non ha provveduto al deposito delle ultime tre dichiarazioni dei redditi CP_1
e di tutte le informazioni rilevanti ai fini di rendere edotto l'On. Tribunale delle proprie attuali condizioni economiche e lavorative, allo stato sconosciute al pari di quelle abitative, disponendo all'uopo, ove ritenuto, rimessa la causa sul ruolo, gli opportuni accertamenti di polizia giudiziaria.
Ordinare, in ogni caso, alla SI.ra , di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento CP_1 EL figlia minore , in favore del SI. , un importo non inferiore ad € 700,00 o, CP_2 Parte_1
pagina 2 di 37 comunque, la diversa somma ritenuta di giustizia, entro il giorno 5 di ogni mese prevedendo la compartecipazione, da parte dei genitori, nella quota del 50% ciascuno, alle spese straordinarie, secondo le linee guida EL Corte di Appello.
Disporre che la somma prevista quale “assegno unico” e ogni altra provvidenza di legge, comunque denominata, venga percepita integralmente dal SI. , ordinando alla resistente (che ha Parte_1 percepito, ad oggi, l'intero assegno anche per il periodo successivo all'8 maggio 2023, giorno in cui è stato disposto il collocamento EL minore presso il padre) la restituzione degli importi spettanti al
SI. e dalla stessa trattenuti. Parte_1
Ritenute comunque le gravi inadempienze poste in essere dalla SI.ra – emerse e documentate CP_1
nel corso del giudizio che hanno arrecato pregiudizio al padre e alla minore, ostacolando il corretto svolgimento dei rapporti tra gli stessi - adottare i provvedimenti di cui all'art. 473 bis 39 c.p.c. (già
709 ter c.p.c.) che l'On. Tribunale riterrà più opportuni.
In ogni caso condannare ex art. 473 bis 39 c.p.c. e 278 c.p.c., al risarcimento del Controparte_1
danno causato a , nella misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, con Parte_1
quantificazione di una somma provvisionale, nonché ai danni anche non patrimoniali derivati dalla condotta processuale EL resistente.
Si insiste, altresì, in tutte le richieste istruttorie già formulate nell'interesse del SI. nel Parte_1
corso del giudizio e, tra esse, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di costituzione a firma del sottoscritto difensore.
Disporre ove ritenuto, anche alla luce delle indicazioni emerse nel corso del giudizio e delle ultime relazioni dei Servizi incaricati, che la SI.ra si sottoponga ad ogni accertamento necessario CP_1
e/o opportuno – tenuto conto EL tutela degli interessi EL figlia minore - per valutare il proprio stato psichico, richiedendo altresì, – ove ritenuto e in aderenza alle indicazioni dei SS - l'intervento del competente CPS.
Con condanna alle spese, anche delle espletate TU e dei procedimenti cautelari”.
Parte resistente:
“In via preliminare:
- dichiarare la nullità del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in Legnano in data
1.12.2018 (A. 2008 n. 53 p. II s. A.), ai sensi degli artt. 117 c.c. e ss. e per l'effetto ordinarne la trascrizione sull'atto di matrimonio, in modo che possa essere consentita la trascrizione del primo matrimonio contratto tra gli stessi coniugi a New York (USA) in data 5.2.2018 e che si possa, quindi, procedere con la dichiarazione di separazione personale dei coniugi avanzata dal IG. , cui Parte_1
si aderisce, da annotarsi sul corretto atto di matrimonio. pagina 3 di 37 Nel merito:
1) disporre l'affido che verrà ritenuto più tutelante per la minore comunque con residenza e collocamento presso la madre;
2) disporre il termine entro cui effettuare il cambio di collocamento EL minore , Persona_1
dal padre alla madre, anche ai fini EL residenza anagrafica;
3) prevedere che gli incontri di con il padre si svolgano a fine settimana alternati, dal venerdì CP_2 dall'uscita da scuola al lunedì mattina seguente, nonché un giorno infrasettimanale con pernotto, indicativamente nella giornata d mercoledì;
In via subordinata: Disporre che la madre, ove la minore rimanga collocata presso il padre, possa vederla e tenerla con sé a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, nonché due giorni infrasettimanali con pernotto nella settimana in cui il week-end è di competenza del padre e un giorno infrasettimanale con pernotto quando il fine settimana
è di competenza EL madre.
In ogni caso:
- Prevedere che la minore trascorra con la madre i ponti scolastici e le vacanze festive alternando di anno in anno il periodo pasquale con il padre, prevedendo sin d'ora che per il 2025 il periodo di interruzione scolastica per le vacanze pasquali venga trascorso da con la madre;
CP_2
suddividere il periodo natalizio in due parti prevendendo che sia alternata la prima e la seconda parte, dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31 ore 12.00 con un genitore e dal 31/12 fino al 6/1 con
l'altro genitore.
Vacanze estiva due o tre settimane anche non consecutiva con ciascun genitore.
- Disporre che siano effettuate e garantite alla madre le video chiamate nei giorni in cui la BI è presso il padre, tenendo a disposizione il telefono tra le ore 20.00 e le ore 21.00.
4) revocare l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento a carico EL SI , CP_1
ponendo tale obbligo in capo al IG. nella misura che verrà ritenuta congrua, comunque Parte_1 non inferiore a €. 300,00 mensili, dal momento del cambio di collocamento EL minore, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT;
5) prevedere che i genitori suddividano al 50% le spese straordinarie EL minore secondo le linee guida del Tribunale di Milano a cui questo Tribunale si richiama;
6) prevedere che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla madre;
7) ammonire il IG. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis.39 C.p.c. per il mancato Parte_1
rispetto alle indicazioni di cui all'ordinanza del 11.9.2023, prevedendo una sanzione pecuniaria in
pagina 4 di 37 capo allo stesso per ogni violazione e/o inosservanza alle indicazioni ivi date di evitare che “la compagna del SI. sia coinvolta direttamente nell'accudimento di ”; Parte_1 CP_2
8) assumere ogni altro provvedimento conseguente che verrà ritenuto opportuno a tutela EL minore;
9) Con vittoria di spese competenze e onorari del presente giudizio”.
Curatrice Speciale:
“In via principale
1) confermare il collocamento anagrafico di presso il padre IG. ; CP_2 Parte_1
2) mantenere l'affido di all'ente, competente per residenza EL minore (oggi Tutela Minori di CP_2
Legnano) almeno sino al 31 dicembre 2025, ente a cui spetterà, previa consultazione dei genitori, la regolamentazione delle visite tra , la madre ed i nonni materni, la decisione sulle questioni CP_2
scolastiche, sanitarie e burocratiche EL minore e sulle chiamate/videochiamate tra ed i CP_2
genitori, con apertura di un fascicolo per la vigilanza del nucleo famigliare avanti al GT competente, affidando il monitoraggio ai Servizi già incaricati, impregiudicato il diritto/dovere di segnalare al GT eventuali situazioni pregiudizievoli;
3) prevedere, nell'interesse EL minore, previa la vigilanza ed il consenso dei Servizi, che la madre tenga con sé , a fine settimana alternati, dal venerdì CP_2 pomeriggio, all'uscita EL scuola sino al lunedì mattina, con accompagnamento EL minore a scuola da parte EL madre. Nel periodo di fermo scolastico, la madre preleverà nel pomeriggio CP_2
del venerdì (in orario da concordare con il padre) e la riporterà a casa dal padre la domenica sera alle ore 21.00, salvo diverso accordo tra le parti ed i SS;
4) nella settimana in cui il week-end è di spettanza del padre, la madre potrà tenere con sé due CP_2
giorni infrasettimanali con pernotto (con prelievo al pomeriggio a scuola e riaccompagno a scuola al mattino). Nel periodo di fermo scolastico, nei due giorni sopra indicati, la madre preleverà la minore dal padre nel pomeriggio (in orario da concordare con il IG. ) con riconsegna allo stesso, Parte_1
dopo il pernotto, nel pomeriggio successivo, salvo diverso accordo tra le parti ed i S.S. Identiche modalità saranno previste per il giorno infrasettimanale (con pernotto) in cui la madre potrà tenere
nel fine settimana di sua spettanza;
CP_2
5) i genitori potranno delegare i nonni od altri soggetti di loro fiducia (il cui nominativo dovrà essere comunicato all'altro genitore) per la gestione dei prelevamenti e riaccompagni di a casa ed a CP_2
scuola;
6) la minore potrà trascorrere le festività natalizie, ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze sino al 30 dicembre con un genitore, e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro. Anche le festività pasquali
pagina 5 di 37 seguiranno il criterio dell'alternanza annuale, dando atto che, nello stesso anno, il genitore che trascorrerà i giorni di Natale e S. EF con la figlia non potrà trascorrere anche Pasqua e
Pasquetta con la stessa, salvo diverso accordo tra le parti. Il principio dell'alternanza varrà anche per
i ponti, a meno che gli stessi non cadano nel fine settimana di spettanza di un genitore ed, in tal caso, il ponte verrà assorbito dal fine settimana o dal giorno di competenza, senza possibilità di recupero.
7) ciascun genitore potrà trascorrere con due settimane (anche non consecutive) di vacanza, nel CP_2
periodo estivo di fermo scolastico, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno, con obbligo di fornire all'altro genitore indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi in cui la minore trascorrerà le vacanze e sarà ivi reperibile;
8) la minore trascorrerà il giorno del compleanno, ad anni alterni, con la madre e con il padre, salvo diverso accordo tra i genitori;
9) statuire che ciascun genitore potrà chiamare (o videochiamare) , quando è presso l'altro CP_2 genitore, all'ora di cena (dalle 19 alle 20) una sola volta, nel fine settimana, ed ogni due giorni durante il periodo di vacanze (natalizie ed estive), salvo emergenze o richieste spontanee EL minore, contenendo la durata EL chiamata in un lasso di tempo congruo (ad es. dai 5 ai 15 minuti) nel rispetto delle condizioni psico-fisiche EL minore (sonno, febbre, stanchezza, irritabilità…).
10) prevedere l'introduzione di un percorso di coordinazione genitoriale, al fine di pervenire ad una migliore gestione condivisa di nell'ambito di un auspicabile futuro affido congiunto, una volta CP_2
cessata la vigilanza del nucleo famigliare;
11) invitare i genitori a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro nell'interesse EL figlia minorenne ed a tutelare le figure genitoriali e vicarie delle rispettive famiglie (nonni, altri parenti e compagni), astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e EL reputazione l'uno dell'altro soprattutto alla presenza EL minore;
In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenga di revocare l'affido EL minore all'Ente, allo stato, permanendo una situazione di difficile condivisione serena EL minore ed un atteggiamento da parte EL IG.ra di costante accesa critica EL Controparte_1
figura genitoriale paterna, al fine di rendere tempestiva e celere ogni decisione relativa alla gestione pratica di , si chiede, ferme restando le superiori conclusioni rassegnate in punto di diritti di CP_2
visita madre e figlia sub n. da 3 a 9, di:
-mantenere il monitoraggio del nucleo famigliare con l'apertura di un procedimento di vigilanza avanti il GT competente tramite i Servizi Sociali territorialmente competenti e sino all'esito EL suddetta vigilanza,
pagina 6 di 37 -affidare la minore al padre in via super esclusiva, compreso il collocamento anagrafico, con esclusione delle sole decisioni in ambito scolastico e sanitario, che dovranno essere previamente condivise con la madre ed, in caso, di disaccordo tra i genitori, decise dai SS incaricati
(impregiudicato il diritto/dovere di segnalare al GT del Tribunale competente eventuali situazioni pregiudizievoli)”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti contraevano matrimonio in New York in data 02.05.2018 (matrimonio non ritualmente trascritto in Italia) e, in un secondo momento, matrimonio concordatario in Legnano in data 01.12.2018
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 53, P.II, seria A, anno
2018), optando per il regime patrimoniale EL separazione dei beni, e stabilivano come dimora coniugale l'abitazione sita in Legnano, in via Felice Musazzi n.22, di proprietà esclusiva EL SI.ra
. CP_1
Dall'unione nasceva la figlia , il 09.02.2021. CP_2
Con ricorso depositato in data 07.08.2021 il SI. adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo Parte_1
l'emissione EL pronuncia di separazione, stante l'intollerabilità EL convivenza coniugale.
Domandava, inoltre, l'affido condiviso EL figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione EL casa familiare alla SI.ra , la previsione, a suo carico, di un CP_1 contributo indiretto al mantenimento di in € 250,00, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle CP_2
spese straordinarie.
In data 28.10.2021 si costituiva la SI.ra mediante comparsa di risposta con la quale chiedeva CP_1
venisse dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto in Legnano ex artt. 86 e 117 c.c. e formulava autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti. In particolare, domandava l'affido super esclusivo di ed il suo collocamento prevalente presso di sé, con CP_2
conseguente assegnazione EL casa familiare, e che gli incontri padre/figlia avvenissero in forma protetta. Chiedeva che il contributo paterno venisse quantificato in €500 e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Inoltre, domandava procedersi a ctu onde accertare l'idoneità genitoriale del SI. in Parte_1
ragione EL diagnosi di Sclerosi Multipla dello stesso.
Alla prima udienza del 02.11.2021 il Presidente disponeva procedersi a ctu, nominando a tal fine la
Dott.ssa , sul quesito specificato all'udienza dell'01.12.2021 e di seguito riportato: Persona_2
pagina 7 di 37 “Con l'ausilio di neuropsichiatra, dica il TU se la malattia di cui soffre il ricorrente sia impeditiva alla cura in prima persona EL figlia, BI di 9 mesi”.
Con ordinanza dell'01.12.2021 si assumevano in via provvisoria i seguenti provvedimenti:
“In attesa delle risultanze peritali, dispone che il padre possa tenere con sè la figlia tre giorni la settimana il lunedì, il mercoledì ed il venerdì ogni giorno dalle ore 16.00 alle ore 19.00 in presenza di educatore EL cooperativa Stripes, il cui costo sarà liquidato all'esito EL TU in base alle risultanze EL stessa. Il padre, nelle modalità sopra indicate, potrà tenere con sé la figlia presso il proprio domicilio o presso quello dei nonni paterni, presente comunque l'educatore. Nel caso in cui la cooperativa richieda un anticipo del pagamento delle prestazioni dell'educatore, tale spesa sarà sostenuta in via del tutto provvisoria in pari misura, 50%, dai genitori”.
Tale provvedimento veniva parzialmente modificato a seguito dell'udienza del 26.01.2022, stabilendosi che “A modifica dell'ordinanza 1.1.2.21 dispone che gli incontri padre figlia abbiano luogo con la presenza dell'educatore presso un locale messo a disposizione dalla Cooperativa, unitamente all'educatore”.
Il 23.2.2022 la minore veniva affidata all'Ente, in quanto non venivano attuati i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio, alla quale si rinvia e le cui conclusioni questo Giudice condivide in quanto le considerazioni svolte dal Ctu sono frutto di seria e completa valutazione degli elementi in atti e dalle stesse non emergono incoerenze ovvero contraddizioni logiche, risultava: “sulla base EL raccolta anamnestica, EL documentazione esaminata e del dato obiettivo possiamo concludere che la malattia di cui è affetto l'esaminando, Sclerosi Multipla di tipo RR, in fase attuale di remissione ed in trattamento, non sia causativa di deficit cognitivi e motori che possano essere d'ostacolo alla cura in prima persona EL figlia minore.
In particolare non risulta essere portatore di deficit motori, sensitivi e di Parte_1
coordinazione nè di deficit cognitivi.
Dal punto di vista psichiatrico non sono diagnosticabili in capo alla persona patologie psichiatriche.
Lo psichismo del soggetto si colloca nel continuum normale nevrotico.
Seppure ciò esuli dal quesito odierno, l'esame degli atti di causa, la differente versione dei fatti presentata dall'esaminando e alcune condotte anche tenute da controparte e dei suoi rappresentanti, ci portano a suggerire, per il bene EL minore, un approfondimento delle dinamiche nella coppia e EL genitorialità che preveda l'esame di entrambi i genitori e delle altre figure coinvolte”.
All'esito dell'udienza tenutasi il 23.03.2022 il Presidente nominava quale Giudice istruttore il Dott.
Radici e assumeva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
pagina 8 di 37 “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la figlia viene affidata ai servizi sociali del Comune di Legnano servizio Tutela minori, i quali potranno operare le scelte in campo educativo, sanitario e ricreativo EL minore preferibilmente sentiti i genitori e provvedere nell'interesse EL minore in caso di disaccordo degli stessi, vigilando sul rispetto delle modalità di visita previste nel presente provvedimento;
3) la casa coniugale, con quanto l'arreda viene assegnata alla madre, la quale l'abiterà con la figlia, avendone collocamento prevalente;
4) il padre potrà tenere con sé la figlia: due pomeriggi alla settimana, di preferenza il martedì e il giovedì, dalle 17,00 alle 21,00; a fine-settimana alterni, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola, alla domenica sera alle ore 21,00; sempre secondo il criterio dell'alternanza, durante le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali tre giorni consecutivi;
tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi entro maggio;
5) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento EL figlia, l'importo di € 300,00 mensili, importo da versarsi entro il 10 di ogni mese, a decorrere dal presente mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal
SSN, dentistiche, scolastiche, ludico-sportive), preventivamente concordate e debitamente documentate, salvo urgenza;
6) l'assegno unico per la figlia sarà riscosso dalla madre”.
Con ordinanza del 05.05.2022 il Giudice istruttore disponeva procedersi ad ulteriore ctu, conferendo incarico alla Dott.ssa , onde “procedersi ad una verifica dei bisogni, prevedendo che, in esito a CP_3
tale valutazione preliminare, (la ctu) depositi un piano operativo del proprio intervento con specifica dei contenuti, tempi e modalità, funzionali a recuperare il rapporto padre/figlia rassicurando nel contempo la madre e nel rispetto dei bisogni EL minore (piano che - in caso di accordo delle parti, verrà adottato senza ulteriori determinazioni dello scrivente;
- in caso di disaccordo delle parti, verrà valutato dal giudicante previa interlocuzione con le parti)”.
In ragione del contenuto delle relazioni depositate dai SS e EL condotta tenuta dalle parti, con decreto del 25.07.2022 si provvedeva a nominare quale Curatrice Speciale di l'Avv. Alida Pozzi e si CP_2 incaricava la già nominata TU di “approfondire le capacità genitoriali delle parti”.
Con provvedimento del 13.9.2022 la resistente veniva ammonita affinchè collaborasse nel percorso di ripresa dei rapporti padre/figlia. Veniva poi previsto che, nell'ipotesi di ingiustificata partecipazione EL minore ad un incontro con il padre in SN (con la precisazione che non potevano valere quale giustificazione né l'impedimento EL madre, che poteva avvalersi di terzi per accompagnare la minore, né malattie EL figlia non documentate) la SI.ra avrebbe corrisposto a titolo CP_1
pagina 9 di 37 risarcitorio, per ogni incontro saltato, la somma di euro 1.000,00, di cui euro 500,00 a favore del ed euro 500,00 a favore EL minore (queste ultime da depositare su un libretto Parte_1
intestato alla minore vincolato all'ordine del Giudice).
Il 20.1.2023 la resistente veniva nuovamente ammonita e venivano previste le medesime sanzioni in caso di mancata partecipazione degli incontri di con il padre al di fuori dello SN. CP_2
Letta la ctu, depositata in data 22.04.2023, ascoltate all'udienza del 27.04.2023 le parti e la Curatrice
Speciale, con ordinanza dell'08.05.2023 il Giudice Istruttore disponeva “l'immediato collocamento Co EL minore presso il padre prevedendo che gli incontri madre/figlia avvengano in secondo il calendario organizzato dai SS, escludendo rapporti diretti tra ed i nonni materni se non CP_2
tramite videochiamate, come esposto in motivazione, invitando gli stessi a fare un percorso che li aiuti
a preservare l'immagine paterna agli occhi EL nipote, subordinando all'andamento di quest'ultimo la possibilità di incontri in SN;
dispone la cessazione dell'obbligo contributivo ordinario paterno, provvedendovi il SI. direttamente, e la corresponsione da parte EL resistente al Parte_1
ricorrente entro il 15 di ogni mese EL somma di euro 300 mensili quale contribuzione ordinaria, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, fermo il concorso paritario nelle spese straordinarie;
dispone che i SS monitorino la situazione, supportino la minore ed il rapporto con il padre, organizzino gli incontri in SN mamma/BI (oltre a videochiamate aggiuntive se le condizioni lo consentono, videochiamate che potranno essere effettuate anche dai nonni paterni, sempre che le condizioni lo consentono ed in occasione EL presenza dell'educatrice), verifichino il percorso dei genitori e la disponibilità dei nonni paterni rispetto alle indicazioni esposte, relazionando entro 10 gg. prima EL prossima udienza (relazione da trasmettere anche via mail ai procuratori delle parti ed allo scrivente: , nella quale compariranno per Email_1 opportuno confronto”.
A gennaio 2024 la causa veniva riassegnata allo scrivente Giudice Relatore.
Il regime di frequentazione madre/figlia veniva progressivamente ampliato in corso di causa. Dapprima all'udienza del 24.04.2024 si disponeva l'avvio di interventi di educativa domiciliare presso l'abitazione materna alla presenza EL Curatrice Speciale e la prosecuzione degli incontri protetti e, con ordinanza del 13.06.2024, si introducevano pernotti di presso l'abitazione materna. Pertanto, CP_2
ritenendo sufficientemente istruita la causa, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni, da tenersi nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., per l'11.02.2025.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le domande delle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
pagina 10 di 37 1) Status, validità del matrimonio contratto all'estero e non trascritto e nullità del matrimonio contratto in Italia
Alla luce delle risultanze di causa, deve ritenersi sufficientemente dimostrata l'intollerabilità EL convivenza tra i coniugi tale da rendere ineluttabile la separazione personale dei coniugi.
La resistente chiedeva, sin dalla comparsa di risposta, di accertare e dichiarare la nullità del matrimonio concordatario contratto con il ricorrente a Legnano in data 01.12.2018, in ragione dell'asserita violazione degli artt. 117 cc e ss. e “per l'effetto ordinarne la trascrizione sull'atto di matrimonio, in modo che possa essere consentita la trascrizione del primo matrimonio contratto tra gli stessi coniugi
a New York (USA) in data 5.2.2018 e che si possa, quindi, procedere con la dichiarazione di separazione personale dei coniugi avanzata dal IG. , cui si aderisce, da annotarsi sul Parte_1 corretto atto di matrimonio”.
Ritiene il Tribunale di dover pronunciare la separazione fra le parti e di dover rigettare la domanda di nullità del secondo matrimonio ex artt. 117 e 86 c.c.
L'art. 86 c.c. prevede: “non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso precedente” e l'art. 117 c.c. ritiene nulli i matrimoni contratti in violazione di tale norma.
Nel caso di specie, però, non si ravvisa una violazione dell'art. 86 c.c.
La ratio ispiratrice del divieto posto dall'art. 86 c.c. è da ricercarsi nella (espressa) adesione dell'ordinamento giuridico italiano alla cd. visione monogamica del matrimonio, la quale assurge a vero e proprio principio di ordine pubblico interno, la cui violazione è punita, ai sensi dell'art. 556 c.p., con la reclusione da uno a cinque anni.
Ne deriva che la nullità del matrimonio ex artt. 117 e 86 c.c. presuppone la diversità delle persone legate dal primo e dal secondo matrimonio, non potendosi, per converso, applicare al caso di secondo matrimonio contratto dalle medesime parti.
Nel caso di specie, nel quale le parti del secondo matrimonio sono perfettamente coincidenti con quelle del primo, non vi è quindi una violazione dell'art. 86 c.c. Pertanto, il matrimonio contratto in Italia risulta valido.
Né la pronuncia di separazione è preclusa dall'esistenza del primo matrimonio contratto a New York e non trascritto in Italia.
La trascrizione dell'atto di matrimonio ha pacificamente natura meramente certificativa e non costitutiva. Pertanto, pur in mancanza di trascrizione, il matrimonio contratto negli USA è valido e pagina 11 di 37 produttivo di effetti1. Inoltre, per giurisprudenza costante la mancata trascrizione dell'atto matrimoniale non osta all'accoglimento EL domanda di separazione.
Né la separazione deve essere esclusa per avere il ricorrente fatto riferimento, nella propria domanda, solo al matrimonio contratto in Italia.
Il , infatti, proponendo il giudizio di separazione, chiedeva una modifica del proprio status Parte_1
e la pronuncia EL separazione dalla , “dichiarare la separazione personale dei coniugi”, CP_1
senza necessità di pronunciarsi solo sul matrimonio contratto a Legnano.
2) Affido, collocamento EL figlia minore, frequentazione con il genitore non collocatario ed apertura di procedimento di vigilanza.
In punto di affido EL figlia minore EL coppia, nel ricorso introduttivo il SI. chiedeva Parte_1
l'affido condiviso di con collocamento prevalente presso la madre, mentre la SI.ra CP_2 CP_1 domandava disporsi l'affidamento super esclusivo di a sé. CP_2
Tra le motivazioni ostative all'affido condiviso deduceva, in particolare, una presunta inidoneità genitoriale del ricorrente, da imputarsi a lesioni di tipo neurologico conseguenti alla sclerosi multipla da cui il è affetto e, pertanto, chiedeva procedersi a ctu sul punto. Parte_1
In corso di causa, onde assicurare il benessere psicofisico di , si disponeva l'affido EL minore CP_2 all'ente competente (Comune di Legnano) e si nominava quale sua Curatrice Speciale l'Avv. Pozzi.
All'esito EL lunga istruttoria, in sede di precisazione delle conclusioni, il ricorrente chiedeva, in via principale, l'affidamento super esclusivo di e, in via subordinata, l'affido esclusivo, fermo CP_2
restando il collocamento EL minore presso di sé.
La resistente, invece, domandava “disporre l'affido che verrà ritenuto più tutelante per la minore comunque con residenza e collocamento presso la madre”, mentre la Curatrice Speciale concludeva per la prosecuzione dell'affido all'ente, almeno sino al 31 dicembre 2025, delegando allo stesso “la decisione sulle questioni scolastiche, sanitarie e burocratiche EL minore e sulle chiamate/videochiamate tra ed i genitori”. CP_2
Domandava, poi, che venisse mantenuto il collocamento presso il padre.
Giova premettere che la scelta del regime di affido del minore deve essere effettuata in base al criterio fondamentale del suo esclusivo interesse morale e materiale previsto dall'art. 337 quater c.c. e “deve
pagina 12 di 37 essere sostenuta non solo dalla verifica dell'idoneità o dell'inidoneità genitoriale di uno o di entrambi
i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli”2, privilegiando la soluzione che appaia maggiormente idonea ad assicurare il migliore sviluppo EL personalità del minore, sulla base di un giudizio prognostico che necessariamente deve fondarsi sulle modalità con cui ciascun genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, alle consuetudini di vita, all'ambiente che è in grado di offrire al minore e non da ultimo, alla capacità di preservare la continuità delle relazioni con l'altro genitore a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.
In merito, la TU Dott.ssa , chiamata ad una valutazione delle capacità genitoriali in capo Persona_3
ai SIg.ri e , mentre formulava differenti proposte in punto di collocamento, Parte_1 CP_1
considerandole tutte validamente percorribili, in punto di affido non prospettava alcuna alternativa all'affido di ai Servizi Sociali “per tutti gli aspetti relativi alla organizzazione ed al CP_2
monitoraggio di collocamento e di diritti di visita e di gestione ed organizzazione EL parte scolastica, educativa, sanitaria, fino al compimento dei 6 anni di con relazione di CP_2
aggiornamento quadrimestrale al giudice e obbligo di immediata segnalazione in caso di non rispetto delle indicazioni da parte di uno o entrambi i genitori. Al termine di questo periodo verrà fatta opportuna valutazione sulla necessità di un prosieguo dell'affido al servizio versus un affido condiviso alla coppia genitoriale” (v. pag. 57).
Si ricorda come, considerato che il provvedimento di affidamento all'Ente costituisce “una ingerenza nella vita privata e familiare (similmente all'affidamento familiare, sul punto v. Cass. n. 16569 del
11/06/2021)”, lo stesso “deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore EL genitorialità”3.
Pertanto, all'esito dell'istruttoria, ritiene il Tribunale di confermare l'affido all'ente per due anni dal deposito EL sentenza, con conseguente limitazione EL responsabilità genitoriale, solo in ambito di regolamentazione dei rapporti madre/figlia, gestione delle videochiamate e, in caso di disaccordo dei genitori, di assunzione delle decisioni di maggiore importanza in ambito sanitario, scolastico, educazione religiosa. Per il resto, deve essere previsto l'affido esclusivo al padre che potrà anche assumere in autonomia le decisioni relative alle attività extrascolastiche, alle gite, ai campus estivi, ai documenti di CP_2
(rilascio di carta d'identità e passaporto).
L'affido all'ente è da ritenersi automaticamente esaurito decorsi due anni dal deposito EL sentenza, con conseguente reintegrazione dei genitori nella responsabilità genitoriale, salvo che il Procuratore EL Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni non ritenga di esercitare la propria iniziativa. A tal fine dispone che i Servizi Sociali di Legnano trasmettano tempestiva relazione di aggiornamento al
Procuratore EL Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni per le sue eventuali iniziative ove ritenessero non raggiunti gli obiettivi del progetto, perdurando le condizioni per la prosecuzione dell'affidamento all'ente.
Nel caso di specie, deve essere adottato il regime sopra delineato considerata la diversa compliance delle parti rispetto alle indicazioni dell'ente affidatario, ai provvedimenti EL presente autorità e al dovere di preservare la continuità delle relazioni con l'altro genitore.
Più nello specifico, per quanto riguarda il profilo materno, all'affido di alla madre osta la CP_2 sistematica violazione posta in essere da quest'ultima (e dai suoi genitori) del diritto di alla CP_2
bigenitorialità, a mezzo di condotte volte ad eliminare dalla vita EL minore la figura paterna screditandola ripetutamente, in spregio al certo interesse di a coltivare relazioni IGnificative con CP_2
il padre.
Nell'estate del 2022 venivano fissati incontri fra ed il padre presso i SS in quanto la minore CP_2
sostanzialmente non conosceva il ed era quindi necessario iniziare a costruire la loro Parte_1
relazione.
Già in data 6.7.2022 i SS riferivano che due incontri erano saltati, uno perché la madre aveva riferito di essere indisposta, il secondo perché aveva l'appuntamento per il vaccino. CP_2
L'11.7.2022 il GI evidenziava: “gli impegni EL BI che si sovrappongono agli incontri del padre con la minore devono essere differiti ove possibile e comunque comunicati per tempo ai SS per potersi organizzare efficacemente”.
I SS nella successiva relazione del 05.09.2022, evidenziavano “come già riportato nelle precedenti relazioni, si conferma la preoccupazione per la situazione in cui è coinvolta la minore, anche alla luce EL recente escalation nello stato di angoscia e agitazione EL SInora che dal 19 di luglio CP_1
si è di fatto sottratta a tutti gli appuntamenti fissati;
tale escalation emerge peraltro anche dalle ultime comunicazioni ricevute dalla SI e dai comportamenti ostacolanti rispetto agli incontri padre figlia. Si sottolinea l'importanza, così come disposto da codesta A.G. di portare avanti le valutazioni
pagina 14 di 37 psicodiagnostiche di entrambi i genitori, al fine di poter predisporre un'idonea progettualità futura a tutela di ” (v. pag. 3). CP_2
Pertanto, con ordinanza del 19.09.2022 il Giudice delegato ammoniva la resistente “che, nell'ipotesi di ingiustificata partecipazione EL minore ad un incontro con il padre (…) la SI.ra CP_1
corrisponda a titolo risarcitorio, per ogni incontro saltato, la somma di euro 1.000,00, di cui euro
500,00 a favore del ed euro 500,00 a favore EL minore (queste ultime da depositare Parte_1 su un libretto intestato alla minore vincolato all'ordine del Giudice)”. Venivano, poi, introdotti incontri in SN, prevedendo uno sviluppo massimo di 8 incontri, implementandone la durata (in modo che avessero una durata superiore ad un'ora e cadenza non superiore alla settimana) e prevedendo il graduale allentamento EL presenza mediatrice per dare spazio via via ad un rapporto padre/figlia più autonomo.
Tuttavia, anche dinanzi a tale ammonimento, la resistente perseverava nel tenere una condotta improntata alla scarsa collaborazione, tale da rendere necessaria, già in data 20.01.2023, una nuova ordinanza dello stesso tenore. La ripresa di un regolare rapporto padre/figlia è stata possibile solamente a fronte del cambio di collocamento disposto con ordinanza dell'08.05.2023.
Con relazione del 6.12.2022, infatti, i SS comunicavano il positivo andamento degli incontri in SN e di avere intenzione di proporre ai genitori l'affiancamento di una figura educativa domiciliare presso l'abitazione paterna per accompagnare il all'acquisizione delle necessarie competenze per Parte_1
l'accudimento di . CP_2
La madre, però, non prestava il proprio consenso a detto intervento. L'intervento veniva, quindi, autorizzato dal GI, che evidenziava “l'inserimento EL figura educativa domiciliare, proposto dai SS
(e condiviso con gli altri operatori e con il CS), consente di introdurre un elemento di supporto e di garanzia rispetto all'emancipazione degli incontri padre/figlia dallo SN e dunque non modifica quanto già stabilito, ma semmai lo rafforza sul piano delle tutele, prima di tutto EL minore”.
Ciò nonostante, la non si presentava ai primi due appuntamenti fissati per conoscere CP_1
l'educatore (relazione del 20.12.2022 e del 18.1.2023).
Con ordinanza del 20.01.2023 la resistente, quindi, veniva nuovamente ammonita in quanto la sua condotta stava ostacolando il rapporto padre/figlia.
Ancora, la madre di ometteva di presentarsi ai primi tre incontri fissati dalla TU il 17.6.2022 CP_2
(veniva inviato al TU certificato medico), il 22.6.2022, il 20.7.2022.
In data 22.04.2023, infine, la Dott.ssa depositava ctu ove “attraverso la raccolta EL storia CP_3
personale e familiare, la somministrazione dei reattivi psicodiagnostici ed MMPI-II, Per_4
l'osservazione delle dinamiche familiari con l'ex marito e la figlia , la rilevazione delle modalità CP_2
pagina 15 di 37 comportamentali in sede di indagine peritale, con i SS, con i propri consulenti, con l'altro genitore, il rispetto dell'autorità e l'adesione a norme e comportamenti del vivere civile” si attestava nella SI.ra la presenza di “un funzionamento di base in linea con il disturbo di personalità narcisistico a CP_1
medio funzionamento con caratteristiche antisociali tipiche del narcisismo maligno ulteriormente amplificate ed aggravate dalla appartenenza ad un contesto familiare chiuso ed impermeabile a qualsiasi influenza esterna in cui prevale un funzionamento complessivo anch'esso di tipo narcisistico”
(v. pag. 24).
Inoltre, si evidenziavano non poche criticità rispetto al collocamento di presso la madre sia in CP_2 quanto “la IG.ra , in base alle informazioni da lei stessa fornite tramite i suoi legali, è fuori CP_1
casa per circa 10 ore al giorno dal lunedì al venerdì (salvo forse qualche giornata in smart working)”, sia in ragione delle contraddittorie dichiarazioni rese dai genitori EL resistente i quali, “nell'incontro del 20 ottobre 2022 hanno dichiarato di lavorare intensamente e di non avere tempo per occuparsi EL nipote. Per esattezza si sono espressi dicendo “ - Dott.ssa : Ecco vi stavo chiedendo voi CP_3 quanto la vedete? - SI.ra : Noi comunque abbiamo l'attività cioè - SI. : Abbiamo Pt_2 CP_1
l'attività da portare avanti, dobbiamo fatturare (…) Dott.ssa : Quindi ogni quanto riuscite a CP_3 vederla la vostra nipotina? - SI.ra : Diciamo un po' come capita perché anche lavora Pt_2 CP_1 quindi lei poi ha una collaboratrice che l'aiuta, però noi non andiamo mai nello stesso centro perché avendo due centri non possiamo andare due persone in un centro e lasciare scoperto l'altro quindi dobbiamo, cioè lavoriamo insieme ma separatamente, ci sentiamo, ci confrontiamo però ognuno deve vivere, ognuno deve andare avanti - SI. : Io invece mi occupo solo di marketing quindi di CP_1
fornitori, commercialista eccetera, quindi sono molto impegnato in quello perché ogni due mesi il master ci manda la pubblicità da fare su internet, sulla gestione eccetera, pagare le tasse quindi sto lavorando più adesso (…) mentre nell'incontro del 10 marzo 2023, la situazione viene descritta in maniera completamente diversa: - SInora : noi siamo pensionati eh, non so che cosa sia Pt_2 venuto fuori, noi abbiamo un'attività ma non è che dobbiamo andare a timbrare il cartellino, non è così - SInor : sono gli altri che devono timbrare - SInora : ci sono persone che CP_1 Pt_2
lavorano nei centri per noi - OT : mi spieghi questa cosa - SInora : quindi io non CP_3 Pt_2
ho mai detto che io devo partire alle 8.00 del mattino e andare ad aprire i miei centri - SInor
: anche perché apriamo alle 14.00 - SInora : aprono alle 14.00 ma chi lavora online CP_1 Pt_2
diciamo, poi veniamo da un post COVID dove non si poteva neanche andare nei centri, quindi non lo so che cosa - OT : no quindi lei SI è a casa tutte le mattine? - SInora : tutte CP_3 Pt_2
le mattine, tutti i giorni - OT : tutto il giorno? - SInora : tutto il giorno, a meno CP_3 Pt_2
pagina 16 di 37 che mi connetto, mi faccio, se voglio andare mi organizzo, ci organizziamo ma - SInor : si CP_1
organizza con me e sto io con la BI (…)” (v. pagg. 47 e 48).
L'atteggiamento poco trasparente EL resistente e dei genitori si manifestava anche rispetto alla disponibilità a condividere una descrizione di e a descriverne abitudini, gusti e preferenze, di CP_2
fatto, non rendendo comprensibile se “la mancanza di condivisione di informazioni più dettagliate sulla BI sia dovuta alla volontà EL IG.ra di ostacolare il riavvicinamento padre-figlia CP_1
oppure ad una scarsa conoscenza che la IG.ra ha EL BI, conoscenza paragonabile a CP_1
chi non si occupi personalmente di un minore nella quotidianità. Di fatto, la IG.ra ha tenuto CP_1
un atteggiamento egocentrico ed egoriferito cercando di riportare sempre la conversazione sulle medesime tematiche e persistentemente e pervicacemente continuando ad aggredire ed insultare il IG.
senza mai soffermarsi, pur richiesto, sulla BI, sulle sue caratteristiche, necessità e Parte_1 bisogni” (v. pag. 53).
Il sospetto sulla mancata focalizzazione dei bisogni di emergeva anche dalla descrizione delle CP_2 giornate EL BI. Infatti, da quanto dichiarato dalla madre e dai nonni, “passa l'intera CP_2
giornata in casa ed esce sporadicamente con il nonno. La madre (e i nonni) non ritengono opportuno iscriverla ad un asilo nido. Non vengono descritte frequentazioni con altre coppie con bambini dell'età di né con altre persone al di fuori EL stretta cerchia familiare. , di anni due, viene CP_2 CP_2
descritta come una BI molto autonoma che passa la giornata da sola, scegliendo da sé i giochi da svolgere e, ogni tanto, cercando di coinvolgere un adulto”. Il quadro offerto destava preoccupazione sia sul versante dell'accudimento di dal momento che, a fronte EL CP_2
contraddittorietà e EL vaghezza delle dichiarazioni rilasciate dalle parti, “Non è chiaro chi stia con
durante la giornata”, sia rispetto all'assenza di contatti con pari e soggetti esterni al nucleo, CP_2 concludendosi che “Di fatto, l'unico elemento certo sembrerebbe essere che la BI passa l'intera giornata in casa senza alcuno stimolo esterno. Non è stato in alcun modo possibile capire chi e come si occupi quotidianamente EL BI” (v. pagg. 55 e 56).
In considerazione di quanto sopra esposto, la TU in punto di collocamento osservava che “l'attuale collocamento rappresenta di per sé un elemento di pregiudizio per il benessere EL minore sia per le caratteristiche personologiche EL IG.ra , sia per la condizione ambientale che vede Controparte_1
i genitori EL IG.ra sostenere, amplificare e esasperare gli aspetti più fragili e disfunzionali CP_1
EL IG.ra ed alimentare i suoi vissuti di angoscia e di rabbia contro il IG. . CP_1 Parte_1
Nell'ambiente domestico, la piccola e la IG.ra sperimentano un contesto in cui il IG. CP_2 CP_1
viene considerato “psicopatico, mentecatto, falso, maligno, minaccioso e scroccone” e Parte_1 dipinto come un” mostro”, pericoloso per la BI. In questa situazione, la IG.ra , CP_1
pagina 17 di 37 completamente adesa al pensiero dei genitori e supina alle loro indicazioni, non riesce a prescindere e
a sviluppare un proprio ed autonomo pensiero lasciando che la figlia viva in una casa in cui CP_2 imperano l'ostilità e l'avversione per il padre, nonché un pensiero svalutante, persecutorio e paranoideo nei confronti di qualsivoglia altro soggetto. Si ritiene quindi che la BI debba essere collocata in luogo diverso dalla casa dei IG.ri e che la relazione madre-BI Parte_3 debba essere attentamente valutata e monitorata”.
Quanto alle soluzioni alternative ritenute percorribili si proponeva: il “ collocamento EL minore in una comunità terapeutica mamma-bambino con Persona_1
un triplice obiettivo 1) fornire alla minore un ambiente sereno e disteso che le permetta di vivere con tranquillità la relazione con entrambi i genitori;
2) consentire una osservazione sulla qualità, le caratteristiche e la positività/negatività EL relazione mamma-BI che, ad oggi, è conosciuta solo dalla IG.ra e dai di lei genitori;
3) permettere alla IG.ra di Controparte_1 Controparte_1
strutturare una relazione con la propria figlia a prescindere dalla interferenza dei genitori e lontana dalla loro influenza;
4) consentire alla IG.ra di svolgere un lavoro psicoterapeutico Controparte_1
che le permetta di elaborare i vissuti di angoscia e di rabbia ancora pervasivi e di sviluppare le basi di funzionamento di una sintonizzazione empatica che le permetta una relazione profonda ed intima con sua figlia. La comunità dovrà essere individuata dall'ente affidatario” e in subordine il “collocamento EL minore presso una famiglia affidataria fino al momento in cui il IG. Persona_1 [...]
non abbia strutturato un rapporto con la BI che permetta un collocamento presso la Parte_1
sua abitazione. Incontri madre-figlia in spazio neutro per una osservazione valutativa sulla qualità, le caratteristiche e la positività/negatività EL relazione mamma-figlia da proseguirsi fino al compimento di una valutazione positiva a cura dei servizi sociali. Gli incontri in spazio neutro verranno proseguiti oltre la valutazione fino alla riacquisizione di una autonomia abitativa ELIG.
dalla casa dei suoi genitori. Successivamente, previa positiva valutazione dei servizi Controparte_1
del rapporto madre-figlia, si proseguirà con un progressivo ampliamento dei diritti di visita per la IG.ra fino ad una strutturazione al 50% dei diritti di visita con il IG. Controparte_1 [...]
”. Parte_1
In merito a tali alternative la CT EL SI.ra , posto che “lo spostamento EL minore dalla CP_1 casa dei nonni materni viene considerato prioritario ed urgente”, proponeva il mantenimento del collocamento presso la resistente, dichiarandone la disponibilità a trasferirsi in una abitazione diversa da quella dei genitori e ad intraprendere un percorso psicoterapeutico.
pagina 18 di 37 Rispetto a tale proposta, la TU non escludeva una sperimentazione del mantenimento del collocamento di presso la madre, ponendo però quale conditio sine qua non il rispetto dei CP_2
presupposti di seguito integralmente riportati:
“1) abitazione ad uso esclusivo di madre e BI in Italia distante dalla casa dei genitori EL IG.ra con indirizzo preventivamente comunicato ai servizi sociali e valutazione dell'idoneità CP_1
dello spazio abitativo a cura dei servizi sociali;
2) iscrizione EL BI all'asilo nido scelto congiuntamente dai genitori ed avvallato dall'ente affidatario a partire da settembre 2023 con frequenza quotidiana e con orario a partire dall'inizio dell'orario di lavoro EL IG.ra o del IG. sino al termine dell'orario di lavoro CP_1 Parte_1 EL IG.ra o del IG. con autorizzazione all'affido alle educatrici dell'asilo nido CP_1 Parte_1
ed al riaffido da parte delle educatrici esclusivamente ai genitori e ad una terza figura professionale
(baby sitter/tata) scelta congiuntamente dai genitori;
3) Nei giorni di eventuale assenza dal nido per malattia, la BI dovrà essere gestita da uno dei due genitori o dalla baby sitter individuata;
4) passaggio EL BI dalla madre al padre (e viceversa) solo ed esclusivamente attraverso la scuola (affido EL BI alla scuola da parte di un genitore e ri-affido all'altro genitore) o tramite la baby sitter, l'organizzazione dei passaggi dovrà essere disposta e monitorata dai servizi sociali;
5) disposizione di una educativa domiciliare a casa EL madre per tre giorni alla settimana con lo scopo di osservazione/valutazione EL qualità EL relazione madre-BI e delle modalità utilizzate dalla madre di gestione EL minore per un periodo di almeno due anni a partire dal momento del trasferimento EL BI nella nuova abitazione;
6) la IG.ra dovrà garantire il pieno accesso al genitore non collocatario e consentire il pieno CP_1
e sereno svolgimento dei diritti di visita del padre con la BI in tutti i momenti stabiliti, qualsiasi comportamento ostativo del sereno e corretto svolgimento dei diritti di visita dovrà essere tempestivamente segnalato e verrà considerato elemento pregiudizievole per il proseguimento EL sperimentazione del collocamento EL minore presso la madre con immediato spostamento del collocamento EL minore presso il IG. (qualora si siano create le condizioni necessarie Parte_1
e sufficienti perché questo possa avvenire) versus collocamento presso una famiglia affidataria o comunità per minori fino al momento in cui il IG. non sia pronto ad accogliere e gestire Parte_1
adeguatamente ed autonomamente la figlia;
7) imprescindibile l'assenza di qualunque coinvolgimento dei nonni materni nella gestione EL minore ordinaria o straordinaria;
8) documento di identità EL minore senza autorizzazione all'espatrio;
pagina 19 di 37 9) stante la dichiarazione EL CT dott.ssa dell'intenzione EL IG.ra di Persona_5 CP_1
iniziare un percorso psicoterapeutico, certificazione semestrale dello psicoterapeuta incaricato di attestazione del regolare svolgimento del percorso psicoterapeutico. Detta certificazione dovrà essere consegnata ai servizi sociali,
10) l'andamento EL sperimentazione dovrà essere attentamente monitorato dai servizi sociali e dovrà essere quadrimestralmente relazionata al giudice. Restano invariate le indicazioni riportate nelle conclusioni in merito ad affido e diritti di visita”.
All'udienza del 27.04.2023, alla quale compariva anche la TU, la resistente prospettava il mantenimento del collocamento di presso di sé a Como, località individuata come ideale in CP_2
quanto idonea ad allontanarsi dal nucleo di origine e sensibilmente più vicino all'attuale luogo di lavoro (in Svizzera). Tale suggerimento non veniva avallato né da parte ricorrente, che lamentava l'impossibilità di mantenere un'adeguata rete di controllo dei SS, né dalla Curatrice Speciale, la quale, discostandosi dalle conclusioni EL TU, riteneva preferibile (e meno traumatico per ) un CP_2
collocamento EL BI presso il padre.
Con nota del 04.05.2023 i SS informavano la scrivente Autorità che:
pagina 20 di 37 Viste le conclusioni formulate dalla TU, le osservazioni poste in udienza dalla CS, il contenuto EL summenzionata nota di aggiornamento da parte dei SS e valutato il complessivo comportamento serbato dalle parti, con ordinanza dell'08.05.2023 il Giudice istruttore disponeva l'immediato collocamento di presso il padre, prevedendo incontri madre/figlia in ambito protetto come da CP_2
calendarizzazione dei SS, escludendo rapporti diretti tra ed i nonni materni se non tramite CP_2
videochiamate e invitandoli a fare un percorso che li aiuti a preservare l'immagine paterna agli occhi EL nipote.
Venivano, quindi, avviati incontri in SN fra e la madre. CP_2
Detti incontri avevano un andamento sostanzialmente positivo (si vedano le relazioni delle operatrici di
Co
depositate il 5.9.2023, il 9.1.2024, il 22.4.2024).
Per tale ragione, il 24.4.2024 venivano previsti degli interventi educativi domiciliari presso l'abitazione materna, con ordinanza del 13.6.2024 venivano introdotti i week end alternati presso l'abitazione materna e con successiva ordinanza del 24.10.2024 veniva disposto che trascorresse con la madre CP_2
anche il mercoledì pomeriggio senza pernotto nelle settimane con week end di competenza EL madre pagina 21 di 37 e con pernotto in quelle con week end di competenza del padre. Inoltre, veniva previsto che il fine settimana materno iniziasse il venerdì.
L'autonomia EL madre nell'accudimento di e l'indubbio legame che vi è fra di loro, però, non CP_2
consentono di ignorare le legittime preoccupazioni dei SS e del . Parte_1
Come chiaramente evidenziato dal CS nella memoria depositata il 19.4.2024:
“A parere EL scrivente, è tempo che ritorni ad avere con la madre momenti di normale CP_2
quotidianità, come la condivisione dei pasti, del tempo libero, del sonno e torni ad avere anche la condivisione di un habitat domestico con la IG.ra ed anche con le figure corollario, come i CP_1
nonni.
è, nel frattempo, cresciuta, frequenta la scuola dell'infanzia, all'interno EL quale intrattiene CP_2
relazioni sociali con figure diverse dai genitori ed i loro famigliari (le maestre e gli altri bambini).
Dall'altra, ed è una delle preoccupazioni condivise principalmente con i Servizi, non si percepisce come rassicurante il contesto che circonda la figura materna ed, in particolare, le -negative- considerazioni da quest'ultima portate in relazione sia alla vicenda giudiziale che la riguarda sia , soprattutto, verso l'altra figura genitoriale.
La resistente prosegue nel ritenere il IG. un genitore non idoneo, mettendo di Parte_1
continuo in discussione le sue capacità genitoriali, nonché il suo modo di vivere, scadendo in valutazioni denigratorie e di palese attacco sia EL figura paterna che di quella EL nonna paterna, sebbene , quasi un anno di collocamento paterno, abbia dato prova dell'esatto contrario.
Questo atteggiamento, mai mutato, EL resistente rende attuale e concreto il timore che , senza CP_2 la ''protezione'' dello SN, venga esposta a condotte di continua squalificazione EL figura paterna e dei soggetti che gravitano attorno al padre.
Il IG. è messo costantemente in discussione, senza che vi sia mai stata la possibilità Parte_1
di fare un confronto genitoriale autentico.
Questo è dimostrato anche dal contenuto delle numerosissime comunicazioni inviate dalla IG.ra
, in particolare, alla Tutela, in cui si censura di continuo una presunta incuria e Controparte_1
cattiva gestione EL salute ed educazione di , nonché le difficoltà di mantenimento delle date e CP_2
degli appuntamenti degli incontri in SN.
Il CS è consapevole del fatto che sussistano ancora oggi questioni non risolte e che dimostrano un mancato superamento da parte EL mamma e dei suoi famigliari delle resistenze ed opposizioni verso la figura paterna, supportate da iniziative (come la pagina per la raccolta fondi Facebook Pt_4
od i commenti offensivi alla nonna materna…) che palesano una mancata presa di coscienza da
[...]
pagina 22 di 37 parte EL resistente EL necessità di fare autocritica sulle condotte assunte in passato e che hanno poi determinato, nel maggio 2023, il cambio di collocamento EL minore.
Si concorda altresì sul fatto che, nell'ordinanza dell'8 maggio 2023, era stato chiarito dal Giudice che il provvedimento di collocamento di presso il padre non rappresentava l'approdo finale, bensì CP_2
una ripartenza per riprendere il lavoro per una genitorialità condivisa.
Condivisibile, altresì, è il richiamo al concetto di bigenitorialità (inteso come il diritto di di CP_2
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale).
Il problema è proprio qui.
Ad oggi, manca ancora del tutto, soprattutto dalla parte materna, anche solo l'idea di una genitorialità condivisa e tale assunto è propedeutico per prospettare un futuro affidamento condiviso e/o equilibrato di tra i due genitori. CP_2
Ne deriva che, oggi, si presentano due eIGenze prioritarie, purtroppo, tra loro contrastanti.
Da una parte, l'assoluta necessità che torni quanto prima a vivere una quotidianità con la CP_2
mamma, uscendo dalle pareti EL stanza dello SN, ma questo non perché sia un diritto EL IG.ra
ma perché è un diritto EL minore (precisamente lo stesso identico diritto ed interesse CP_1 reclamato, sin dall'inizio, dal padre, nel presente giudizio).
Dall'altra parte, non si può non osservare che quanto sopra è oggi impedito proprio dalla condotta genitoriale materna che pare non aver ancora superato le ''resistenze'' e le gravi censure mosse all'ex compagno, senza alcuna autocritica, dimostrata anche dal fatto che, nonostante fosse uno dei passaggi fondamentali del percorso di verifica, come disposto dal Giudice con i provvedimenti dell'8 maggio
2023 e dell'11 settembre 2023, ad oggi, non si ha ancora prova del fatto che la IG.ra abbia CP_1
seguito un adeguato percorso di sostegno psicologico.
Senza un effettivo cambio di pensiero (genuino e non strumentale) da parte EL madre, pare difficile conciliare le diverse eIGenze sopra descritte (da una parte, la garanzia EL bigenitorialità e, dall'altra, la tutela di da condizionamenti nocivi tendenti al rifiuto, denigrazione ed esclusione CP_2
EL figura paterna), ed arduo rendere attuabile sul piano operativo e concreto il reinserimento di
nell'alveo materno… CP_2
Il problema di non sarà stare con un genitore piuttosto che con l'altro, ma sarà assistere al CP_2
conflitto ed essere esposta alle potenziali condotte svalutanti tra i genitori”.
pagina 23 di 37 Come anticipato, determinanti ai fini del collocamento dei figli minori e dell'affido sono sia la disponibilità delle parti, in termini quantitativi e qualitativi, allo svolgimento di attività di cura dei figli, sia la capacità di consentire il mantenimento di rapporti con il genitore non collocatario.
La resistente, sotto detto ultimo profilo, presenta delle carenze che non risulta intenzionata a colmare.
Sul punto, si ricorda che la TU, a seguito EL proposta avanzata dalla CT di parte resistente, non precludeva la possibilità di sperimentare un collocamento materno di , subordinandolo tuttavia al CP_2
rispetto dei presupposti come sopra integralmente menzionati e tra i quali assumevano particolare rilievo: l'emancipazione EL SI.ra dai genitori, dunque il raggiungimento di una sua CP_1 autonomia abitativa, l'impegno EL stessa a garantire il pieno accesso di al genitore non CP_2 collocatario e l'assenza di qualsivoglia coinvolgimento dei nonni materni nella ordinaria e straordinaria gestione EL minore.
Nonostante l'elaborato peritale sia stato depositato in data 22.04.2023, ad oggi non si è registrato l'impegno EL SI.ra a dare seguito ad alcuna delle riportate indicazioni, pur presentate come CP_1
imprescindibili ai fini del collocamento materno EL minore.
La resistente vive ancora presso i suoi genitori e non si sono rappresentati sforzi da parte del nucleo materno per cessare le condotte pregiudizievoli al rapporto padre/figlia e lesive EL reputazione del
SI. le quali, anzi, registravano una preoccupante escalation sino ad arrivare ai limiti EL Parte_1
diffamazione a mezzo EL campagna a mezzo gofoundme, la creazione di un profilo Facebook dal nome ” mediante il quale la resistente diffondeva informazioni distorte circa lo stato di Parte_4
e muoveva accuse del tenore di seguito riportato “Servizi sociali, curatore e giudice hanno anche CP_2
rifiutato cure mediche e di neuropsichiatria per . Passa nelle mani di un estraneo all'altro. È CP_2
piena di lesioni sulla pelle causate da parassiti (pulci da letto zecche) e gli assistenti sociali fanno finta di non vedere. La mamma durante l'incontro settimanale le ha cambiato il pannolino e ha le CP_2
parti intime ustionate..tutto documentato, ma servizi sciali e tribunali fanno finta di non vedere.
Vergogna” (v. allegato di parte ricorrente del 04.09.2023) e la condivisione di fotografie rappresentanti la nonna paterna corredate da epiteti quali (v. allegato depositato da parte Persona_6
ricorrente in data 10.01.2024).
Ciò che appare più grave è la incapacità dell'intero nucleo materno di mostrare qualsivoglia forma di resipiscenza rispetto alle predette condotte.
Inoltre, dalle relazioni depositate dai SS si evince come la resistente sia giunta presso la Tutela sempre accompagnata da uno dei due genitori o da entrambi, mostrandosi ben lontana da quel percorso di emancipazione personale necessario al collocamento presso di sé.
pagina 24 di 37 In particolare, emblematico è l'episodio riportato dai SS nella relazione recante data 10.06.2024 ove si riporta in quanto “molto IGnificativo circa il funzionamento e il malessere EL SI CP_1 quanto accaduto in occasione dell'incontro del 10 maggio u.s. In tale circostanza, l'operatrice di
Spazio Neutro, ha comunicato la possibilità di poter svolgere l'incontro al di fuori dei locali del servizio così come più volte richiesto dalla SI;
ma tuttavia la stessa ha riferito di non voler uscire all'esterno degli uffici per timore che potesse accadere qualcosa di potenzialmente pericoloso “Due donne da sole, con tutto quello che si sente in giro”, infatti la stessa ha comunicato di sentirsi maggiormente protetta se fossero stati presenti i suoi genitori. A tal proposito, si ribadisce come a tutti gli incontri in Spazio Neutro, la SI venga accompagnata da almeno uno dei due genitori, CP_1
i quali sono peraltro presenti a tutti gli incontri a casa” (v. pagg. 3 e 4).
Ancora, la resistente ha dichiarato di aver intrapreso un percorso personale il 12.6.2024, ma dell'effettivo svolgimento e EL regolarità di detto percorso, nulla è dato sapere (vi è un'unica relazione di ottobre 2024).
Permane, quindi, il fondato timore che la madre trasmetta alla figlia la sensazione di essere in pericolo quando si trova insieme al padre e di non potersi fidare dei vari adulti coinvolti nella sua cura.
Da ultimo, la resistente, dopo aver dato iniziale disponibilità a fare un percorso Co.Ge., all'udienza del
22.10.2024 dichiarava di non voler più fare alcun percorso con il , né mediazione né Parte_1 nonostante la disponibilità di quest'ultimo (sul punto, si deve evidenziare che è una necessità Pt_5
di , prima ancora che del e EL , avere dei genitori in grado di confrontarsi CP_2 Parte_1 CP_1
e comunicare).
Quanto al versante paterno, invece, si è potuta valutare, tanto nella fase in cui era il il Parte_1
genitore non collocatario, tanto nella fase in cui lo diveniva, non solo la sostanziale idoneità di questi ad accudire e ad entrare con la stessa in sintonia, ma anche la capacità di consentirle l'accesso CP_2
alla madre e di conformarsi ai suggerimenti degli operatori nel preminente interesse di . CP_2
Il TU, dott.ssa , ravvisava delle fragilità anche nel padre: CP_3
“Il IG. mostra dei tratti di funzionamento personologico di tipo dipendente. Tali Parte_1
aspetti, pur non costituendo la struttura di base fondante del funzionamento del IG. , Parte_1
sono stati determinanti per la costruzione ed il mantenimento EL lunga relazione con la IG.ra
. Si precisa che ci si riferisce ad uno stile di funzionamento dipendente e non ad un CP_1
disturbo di funzionamento dipendente…
Nella relazione con la IG.ra , il IG. ha aderito a tutti i progetti Controparte_1 Parte_1 professionali e personali dell'ex moglie e EL di lei famiglia, subordinando ad essi tutte le proprie scelte esistenziali. A questa completa adesività al nucleo familiare dei ha contribuito CP_1
pagina 25 di 37 probabilmente anche il senso di vulnerabilità e fragilità determinato dalla diagnosi di sclerosi multipla.
Il concepimento di ha reso però il IG. molto più consapevole delle proprie eIGenze CP_2 Parte_1
e dei propri bisogni e, nella transizione esistenziale alla genitorialità, ha iniziato ad assumere un atteggiamento più assertivo che lo ha visto entrare drammaticamente in conflitto con la moglie e con i di lei genitori che non hanno potuto tollerare questo movimento di autonomia ed autoaffermazione.
La fine del rapporto coniugale, l'impedimento a vedere la BI da parte di e dei suoi CP_1 genitori e l'aspro conflitto che ne è conseguito hanno determinato nel IG. una forte Parte_1
sofferenza psicologica ed emotiva, ma anche una nuova e più profonda consapevolezza di sé che lo porta oggi ad assumere una posizione paritaria nei confronti EL ex moglie.
Il IG. , che ha abdicato a qualunque progetto di realizzazione personale per seguire Parte_1
la compagna/moglie in qualunque suo progetto in giro per il mondo, non è disposto a subordinarsi nuovamente se questo IGnifica rinunciare a crescere sua figlia”.
Dette pregresse fragilità, però, non incidono sulla sua capacità genitoriale, come risulta dalle plurime relazioni dei SS, dalle quali emerge non solo la modalità collaborante e positiva del padre, ma anche la sua capacità di far fronte alle eIGenze di . A titolo esemplificativo, la relazione del 22.4.2024 CP_2
riportava:
“Dai rimandi dei vari operatori dei servizi coinvolti, si conferma quanto già riportato nella precedente relazione di gennaio u.s. circa lo stato di benessere di , e all'assenza di elementi di criticità nella CP_2 gestione EL BI da parte del IG. . La BI appare curata nell'igiene e Parte_1 nell'aspetto e serena nel relazionarsi con il padre, la nonna e i vari operatori coinvolti.
Anche a seguito dell'istanza presentata dalla IG.ra , e in vista dell'anticipo di udienza, si è CP_1 effettuato un momento di confronto con la Vice Preside dell'asilo frequentato da , Dott.ssa CP_2 [...]
La stessa ha confermato lo stato di benessere EL BI, e il suo positivo inserimento Per_7 nel contesto scolastico;
in merito a quanto riportato nell'istanza presentata dalla IG.ra , la CP_1
dott.ssa ha riferito che le insegnanti non avrebbero mai rilevato alcuno stato di “grave Per_7 disagio e malessere EL BI” menzionato dalla IG.ra nell'istanza presentata. CP_1
Circa le condizioni di salute fisica EL minore, è una BI che sta bene, e dalle visite con la CP_2
pediatra dott.ssa non sono emersi elementi di preoccupazione e criticità. In occasione di Per_8
una visita effettuata a fine novembre u.s. è stato riscontrato un soffio dolce al cuore, che la pediatra ha spiegato al IGnor , colpisce la quasi totalità dei bambini EL sua età. È stata quindi Parte_1 prescritta, senza carattere d'urgenza, una vista cardiologica e un ECG. In un'ulteriore visita del 26
pagina 26 di 37 febbraio non veniva riscontrata nessuna anomalia, e sia l'esame cardiologico che l'ECG effettuati a marzo u.s. hanno confermato la normalità di tutti i parametri”.
Di analogo contenuto la relazione dell'11.6.2024 “Dai rimandi dei vari operatori dei servizi coinvolti, si conferma quanto già riportato nella precedente relazione di aprile u.s. circa lo stato di benessere di
, e all'assenza di elementi di criticità nella gestione EL BI da parte del IG. . CP_2 Parte_1
La BI appare curata nell'igiene e nell'aspetto e serena nel relazionarsi con il padre, la nonna e i vari operatori coinvolti.
Rispetto allo stato di salute di , nel corso dell'ultimo mese e mezzo la BI è rimasta a casa CP_2
diversi giorni per una forma virale che, come riferito dalla pediatra, molto comune tra i coetanei di
in questo periodo. A fronte di ciò, la IG.ra è parsa notevolmente angosciata, inviando CP_2 CP_1 numerose pec al Servizio scrivente e definendo le condizioni di salute di come “gravi”, CP_2
nonostante le fossero stati inviati aggiornamenti, referti medici oltre che invitata a prendere direttamente contatti con la dott.ssa qualora l'avesse ritenuto, e con il IG. per Per_8 Parte_1
avere aggiornamenti e specifiche rispetto alle condizioni di salute di . CP_2
Il IG. ha sempre aggiornato in maniera puntuale il servizio;
le scriventi hanno inoltre Parte_1
contattato la pediatra di , dott.ssa la quale ha riferito che è una BI che CP_2 Per_8 CP_2
gode di ottima salute, e che i giorni di malattia sarebbero assolutamente in linea, con l'età EL BI.
A tal proposito si ribadisce quanto già riportato nelle relazioni precedenti circa lo stato di attivazione EL SI in merito allo stato di salute di : la SI infatti, nonostante i rimandi CP_1 CP_2
rispetto allo stato di buona salute EL figlia, continua a non fidarsi dei vari attori coinvolti, riportando gravi condizione di salute EL figlia, e chiedendo che venga visitata da professionisti di sua fiducia.
Da un confronto con la vice preside EL scuola frequentata da , Dott.ssa si conferma CP_2 Per_7
che la BI frequenta regolarmente la scuola, e che le assenze effettuate sono nella norma dei bambini EL sua età; viene descritta come una BI tranquilla e serena, curata nell'aspetto e adeguata rispetto alle tappe di sviluppo. Il IG. è presente e adeguato nel rispondere alle Parte_1 eventuali richieste e necessità da parte EL scuola”.
Anche la relazione depositata il 4.2.2025 confermava dette considerazioni.
La resistente lamentava una parzialità dei SS e la non correttezza delle conclusioni EL TU depositata dalla dott.ssa . CP_3
pagina 27 di 37 Si osserva, però, che la CT EL , pur contestando in parte le conclusioni EL TU, CP_1
condivideva la necessità che la resistente si trasferisse e si allontanasse dai propri genitori, così come il ricorrente.
Inoltre, giungeva alla conclusione che la aveva “compreso la fragilità del suo Sé a causa di CP_1
contenuti del pensiero interferenti, risulta ipervigile, tendente a vivere le relazioni con distanziamento
e prudenza. E reattività. Ciò la porta a vivere l'Altro come pericoloso e aggressivo. Sia esso il
, oppure l'educatrice oppure la psicologa” (documentazione depositata il 24.4.2023). Parte_1
Anche la CT di parte, quindi, pur sostenendo che il – ricorrendo a strategie di Parte_1
autocontrollo e puntualizzando in modo sistematico il proprio punto di vista - sapesse come colpire e provocare nella Mininno reazioni “aggressive e massicce”, riconosceva nella resistente quelle problematicità evidenziate dai SS e dalla TU.
Così come sosteneva la necessità di un percorso psicoterapico per la madre di . CP_2
Ancora, non si può non evidenziare la diversa trasparenza delle parti nei confronti dei SS. A titolo puramente esemplificativo, la resistente, quando aveva il collocamento di , non riteneva di dover CP_2
comunicare all'ente affidatario le date ed i luoghi di vacanza, nonostante le esplicite richieste dei SS
(relazione depositata il 6.9.2022).
I nonni materni, poi, tenevano atteggiamenti aggressivi nei confronti dell'educatrice (relazione depositata il 21.4.2023).
Pertanto, considerato quanto esposto, l'affido deve essere regolato ut supra e deve essere mantenuto il collocamento prevalente di presso il padre. CP_2
Né ad una diversa conclusione può giungersi in considerazione EL nuova relazione sentimentale del padre con la IG.ra Si deve, in primo luogo, evidenziare che dalle relazioni Parte_6
investigative prodotte dalla resistente risulta sicuramente una presenza IGnificativa EL nella Pt_6
vita del e, quindi, di . D'altronde, lo stesso ricorrente comunicava ai SS di trascorrere Parte_1 CP_2
le vacanze con la compagna. Non è, però, possibile concludere che sia stata instaurata una convivenza.
Le osservazioni prodotte, infatti, riguardavano i week end o periodi festivi.
In ogni caso, non risulta che la incontrata dai SS, stia cercando di sostituirsi alla Pt_6 CP_1 nella vita di . Quest'ultima è sotto il costante e settimanale monitoraggio dei SS da oltre quattro CP_2
anni e non è emersa alcuna preoccupazione in tal senso.
Ancora, vista la giurisprudenza richiamata da parte resistente sull'alienazione parentale, si osserva che non si sta emettendo alcuna pronuncia di decadenza EL responsabilità genitoriale e che la presente sentenza si fonda non solo sulle conclusioni EL TU, ma anche e soprattutto sulla condotta in pagina 28 di 37 concreto tenuta dalla madre dall'inizio del processo (di poco successivo alla nascita di ) e CP_2
finalizzata ad impedire una regolare frequentazione padre/figlia.
Inoltre, viene riconosciuto alla madre il diritto di frequentare in modo tutt'altro che simbolico (si CP_2
veda infra).
Peraltro, è necessario invitare la madre a prendere contatti con il CPS, oltre a proseguire con regolarità nel percorso psicoterapeutico. Nella relazione del 4.2.2025, i SS evidenziavano “Il servizio scrivente ritiene di dover ribadire a codesta A.G. l'importante preoccupazione circa il funzionamento personologico e lo stato di salute mentale EL SI , così come rappresentato nella CP_1
relazione di aprile u.s.
A tal proposito, in occasione di un colloquio effettuato il 27 gennaio u.s., la SI è parsa in CP_1
uno stato di grave malessere: durante tutto il colloquio non è stato possibile portare avanti una conversazione con la SI, che è apparsa poco lucida, in uno stato di importante alterazione, incapace di rispettare i turni di parola, di rispondere alle domande delle scriventi, con una mimica facciale rigida e incongrua e infine le scriventi hanno potuto osservare dei leggeri tremori alle mani e occhi”.
Era, poi, la stessa a riconoscere alla TU dott.ssa di provare profonda angoscia e rabbia CP_1 CP_3
nei confronti del . Queste problematiche non risultano superate (si veda la relazione EL Parte_1
dott.ssa né effettivamente indagate dalla resistente. Persona_9
Contr Per tale ragione, si ritiene necessario mantenere l' presso la casa materna e, in ogni caso, il monitoraggio sull'intero nucleo familiare.
Si invitano, inoltre, i genitori ad intraprendere un percorso Co.Ge.
Infine, in punto di affido, è necessario precisare che si mantiene l'affido all'ente in alcuni specifici settori, nonostante quanto esposto (in particolare ci si riferisce al maggiore equilibrio e alla propensione alla bigenitorialità del padre che avrebbero potuto portare ad un affido super esclusivo) in quanto la frequentazione di con la madre è ancora in fase sperimentale e non può certo essere demandato al CP_2
padre il compito di modificare la frequentazione in caso di necessità, né di regolamentare le videochiamate.
Tale regime è l'unico che consente di modulare i caratteri di detta frequentazione in ragione delle non attualmente prevedibili evoluzioni (si auspica in positivo) dei rapporti madre/figlia complessivamente valutati. Si ritiene, quindi, necessario disporre l'affido all'ente in relazione a tale aspetto, onde consentire allo stesso di poter adottare gli aggiustamenti e le modifiche necessari a supportare il rapporto madre/figlia, ampliando o restringendo le modalità di frequentazione a seconda dei riscontri in pagina 29 di 37 concreto ricevuti dagli interventi apprestati e coordinandosi con i professionisti che hanno in carico il nucleo.
L'affido all'ente per l'assunzione delle decisioni di maggiore importanza in ambito sanitario, scolastico, educazione religiosa, solo in caso di disaccordo dei genitori, è poi necessario onde evitare che i conflitti genitoriali, non ancora sopiti, provochino un'impasse decisionale potenzialmente pregiudizievole per . Ciò, del resto, è già avvenuto più volte in corso di causa, a titolo CP_2
esemplificativo, per la scelta dell'asilo nido (relazione dei SS del 5.9.2023).
Al contempo, non può essere disposto l'affido super esclusivo al padre in dette materia in quanto le parti stanno, seppur faticosamente, iniziando a trovare accordi su temi importanti, come precisato dal
CS nella memoria di replica, come la scelta EL scuola. Detta forma di collaborazione deve essere incentivata, considerato altresì che la madre di è tutt'altro che disinteressata alla vita EL CP_2
minore. E', quindi, necessario mettere i genitori su un piano di parità nell'assunzione delle scelte fondamentali di carattere sanitario, scolastico, religioso, fermo restando l'intervento dell'ente in caso di impossibilità di trovare un accordo.
All'affido all'ente consegue l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di , con incarico CP_2
dei SS di proseguire il monitoraggio e supportare il nucleo, con obbligo di relazionare semestralmente
(impregiudicato il potere/dovere di segnalare immediatamente situazioni di possibile pregiudizio per i minori) al Giudice Tutelare.
Infine, quanto alla frequentazione di con i genitori e fermo restando che i SS potranno CP_2
modificarla ove risulti pregiudizievole per la minore, si dispone che possa stare con la madre a CP_2
fine settimana alternati, con inizio il venerdì dopo scuola fino al lunedì mattina, con
Par riaccompagnamento a scuola, come da accordi fra i genitori prodotti dalla
Inoltre, nelle settimane con week end di competenza materna, starà con la madre il mercoledì, CP_2 dall'uscita da scuola, con pernotto e riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina. Nelle settimane con week end di competenza del padre, starà con la madre il mercoledì pomeriggio dall'uscita da CP_2
scuola al venerdì mattina.
Anche dall'ultima educativa domiciliare risulta che “gli incontri presso l'abitazione dei nonni materni hanno avuto un generale andamento positivo e regolare;
le interazioni tra , la madre e i nonni CP_2
sembrano essere positive e connotate da un clima di affetto. Sia la madre che i nonni hanno mantenuto un atteggiamento adeguato, e la IG.ra sembrerebbe aver assunto, nel corso dei mesi un ruolo CP_1 maggiormente autorevole, a fronte di alcuni comportamenti più permissivi osservati in passato”. Per tale ragione, si incrementa la frequentazione madre/figlia rispetto a quanto previsto in precedenza.
pagina 30 di 37 Inoltre la minore, secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore. La minore, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorrerà le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro. Nel giorno di Pasqua, in particolare, starà con il genitore che non la terrà con sé il giorno di Natale.
I ponti verranno accorpati al week end, salvi diversi accordi fra i genitori.
, durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, anche non continuativi, in CP_2
periodi da comunicare e concordare reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari deciderà per prima la madre, in quelli dispari il padre.
3) Mantenimento EL minore
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali EL lite, il SI. chiedeva nel ricorso Parte_1
introduttivo del presente giudizio di quantificare, in ragione del collocamento prevalente di CP_2 presso la madre, il suo contributo al mantenimento indiretto di in € 250,00, annualmente CP_2
rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente domandava, invece, a titolo di contributo paterno al mantenimento di il maggiore CP_2
importo di € 500,00 mensili, soggetti ad aggiornamento annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza del 23.03.2022 si disponeva, in via provvisoria, l'obbligo in capo al padre di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento EL figlia, l'importo di € 300,00 mensili, annualmente rivalutabili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
A seguito del cambio di collocamento, da maggio 2023 era la madre a versare detto contributo al padre.
In sede di precisazione delle conclusioni, il ricorrente domandava a titolo di contributo materno al mantenimento di “un importo non inferiore ad € 700,00 o, comunque, la diversa somma ritenuta CP_2 di giustizia”.
Ai fini EL individuazione EL misura dell'assegno periodico al cui versamento uno dei genitori – tendenzialmente quello non collocatario – è tenuto, il sistema normativo non prevede un unico criterio predeterminato, bensì indica, all'art. 337 ter c.c., una serie di parametri quali “le attuali eIGenze del figlio”, “il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”, “le risorse economiche di entrambi i genitori” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Nel caso di specie, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, delle modalità di mantenimento diretto dei figli e EL suddivisione delle attività di cura degli stessi, ritiene il Collegio pagina 31 di 37 che l'assegno a carico EL madre debba essere quantificato in € 400,00, oltre a rivalutazione annuale, da settembre 2024, cioè da quando la madre iniziava a trascorrere un periodo IGnificativo con ed CP_2
a provvedere, almeno in parte, al suo mantenimento diretto.
Da maggio 2023 ad agosto 2024, invece, il contributo dovuto dalla madre al padre deve essere quantificato in € 500 al mese, considerato che il padre era l'unico soggetto a provvedere al mantenimento diretto EL minore.
Per il periodo in cui era collocata presso la madre, si confermano i provvedimenti già adottati dal CP_2
Presidente prima e poi dal precedente GI.
Inoltre, come richiesto da entrambe le parti, le spese straordinarie devono essere ripartite al 50% fra i due genitori ed essere regolate come da Protocollo EL Corte di Appello di Milano.
Infine, l'AU, dalla data EL relativa domanda (10.2.2025), deve essere percepito integralmente dal padre.
Tale regolamentazione tiene conto dei redditi delle parti, EL frequentazione di con i genitori e CP_2
dei periodi di convivenza di e con i rispettivi genitori, atteso che detta convivenza Parte_1 CP_1
riduceva le spese delle parti.
Quanto alla situazione reddituale delle parti, il ricorrente, assunto con contratto a tempo indeterminato presso Illimity Bank, percepisce una retribuzione netta - ricalcolata su dodici mensilità e comprensiva dell'importo percepito a titolo di premio per il raggiungimento degli obiettivi aziendali annuali (cd.
MBO) - di circa € 2.800,00/€ 2.900.
Dai modelli per la dichiarazione dei redditi depositati, relativi agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 (v. docc. 12 e 13 allegati al ricorso introduttivo e le dichiarazioni dei redditi depositate in data 20.10.2024)
è dato apprezzare un graduale aumento EL retribuzione del ricorrente, dal momento che per il 2020 risultano redditi da lavoro dipendente (netti e ricalcolati su dodici mensilità) pari ad € 2.100,00, per il
2021 ad € 2.500,00, per il 2022 ad € 2.700,00 e per il 2023 ad € 2.900,00. Tale trend positivo è suffragato dalle buste paga relative al periodo ottobre 20234/settembre 2024 (depositati in data
20.10.2024) dalle quali risulta una retribuzione mensile, ricalcolata su 12 mensilità, risulta pari a circa
€ 2.970,00, incluso il c.d. MBO.
Dall'esame degli estratti conto relativi all'anno 2023 risultano accrediti da parte di CP_6
(madre del ricorrente) per complessivi € 5.600,00, dei quali € 600,00 a titolo di regalo
[...]
(rispettivamente compleanno di e Natale) ed € 5.000,00 per “acconto successione” e “saldo CP_2
pagina 32 di 37 successione”; nel 2024 risultano, invece, accrediti per complessivi € 5.150,00 da parte EL SI.ra a titolo di regalo. CP_6
Infine, sul conto Illimity a lui intestato risultano tre accrediti da parte di “Società italiana di revisione e fiduciaria SDA” per complessivi € 2.122,91.
Quanto alla situazione abitativa del SI. , nel ricorso introduttivo questi allegava di abitare Parte_1 in locazione sostenendo un canone mensile di € 620,00 per l'immobile sito in Legnano, Via Galileo
Galilei n. 11 piano 3 (v. doc. n. 5). In corso di causa si trasferiva presso la madre a San Vittore Olona,
Via Manzoni n. 59. Da ultimo, come riportato nella relazione dei SS recante data 30.01.2025, il ricorrente si è nuovamente trasferito a Legnano, nell'immobile sito in Via D'Azeglio n. 8, presso il quale spostava la nuova residenza di . CP_2
Per quanto concerne i costi sostenuti per la nuova abitazione, dagli estratti conto si desume il pagamento di un importo pari ad € 720,00 mensili. Infatti, in data 20.07.2024 veniva effettuato un bonifico di € 2.100,00 “per caparra confirmatoria”, seguito dal pagamento di € 720,00 “per affitto 14 settembre 13 ottobre”, importo versato anche in data 13.10.2024 con causale “per affitto 14 ottobre 13 novembre”.
Quanto alla resistente, si osserva che la stessa disattendeva sistematicamente l'ordine di deposito EL documentazione di tipo economico.
Infatti, la non solo ignorava l'indicazione contenuta nel decreto del 01.09.2021 di depositare i CP_1
documenti attestanti i redditi degli ultimi tre anni, ma anche il successivo decreto del 23.05.2024 con il quale il Giudice istruttore evidenziava nuovamente “la necessità che la resistente depositi le proprie buste paga”. Restava del pari priva di seguito l'ordinanza del 13.06.2024 con la quale si disponeva il deposito entro il 10.10.2024 de “le ultime tre dichiarazioni dei redditi e le ultimi dodici buste paga;
- le ultime tre dichiarazioni dei redditi dei soggetti conviventi;
- gli estratti conto relativi agli ultimi due anni;
- disclosure sottoscritta dalle parti”.
Solo a mezzo di comparsa conclusionale la resistente depositava certificazione di salario relativa al solo
2023 e buste paga (due) di gennaio e febbraio 2025, da cui emergeva una retribuzione mensile di circa
CHF 3.100,00. All'udienza del 22.10.2024 deduceva, inoltre, di pagare circa € 3.000 annuali allo Stato italiano.
La resistente, però, non depositava alcun'estratto conto né documentazione relativa al 2020, 2021,
2022, 2024, né dichiarazione dei redditi.
Non è, pertanto, possibile verificare se percepisca gli assegni familiari svizzeri, né se svolga altre attività lavorative. Né si può tenere conto delle sole dichiarazioni rese all'udienza posto che la CP_1
pagina 33 di 37 dichiarava di non sapere nemmeno se ricevesse l'AUU, mentre era pacifico che questo venisse dalla stessa percepito, come alla fine ammesso negli atti ex art. 190 c.p.c.
Di detta condotta processuale si deve tenere conto ex art. 116 c.p.c.
Ancora, la resistente non sostiene spese abitative avendo scelto, nonostante le risultanze EL ctu, di continuare a vivere presso i suoi genitori.
Infine, la dichiarava di avere difficoltà economiche legate alle spese del giudizio che le CP_1
avrebbero persino impedito di intraprendere tempestivamente il proprio percorso psicologico individuale.
Deve osservarsi che, in mancanza degli estratti conto, tale difficoltà economica non può ritenersi provata, considerato lo stipendio EL resistente ed il fatto che vive con i genitori.
Inoltre, l'esponenziale costo del presente giudizio per la resistente è imputabile alla scelta di cambiare otto diversi difensori (tenendo conto solo di quelli costituiti e non anche dei legali che chiedevano soltanto la visibilità). Tale decisione, non imputabile certo alla controparte, non può ricadere sul mantenimento di . CP_2
4) Domanda di risarcimento del danno
In sede di precisazione delle conclusioni il ricorrente chiedeva altresì “condannare Controparte_1
ex art. 473 bis 39 c.p.c. e 278 c.p.c., al risarcimento del danno causato a , nella Parte_1
misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, con quantificazione di una somma provvisionale, nonché ai danni anche non patrimoniali derivati dalla condotta processuale EL resistente”.
In via pregiudiziale, deve essere rilevata l'inammissibilità di tale domanda, da considerarsi tardiva, in quanto formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni. Del resto, le condotte tenute dalla resistente che hanno pregiudicato il rapporto fra il ricorrente e la minore sono ben antecedenti alla proposizione EL domanda di risarcimento, collocandosi, in particolare, nel periodo antecedente il mese di maggio del 2023 nel quale la SI.ra era genitore collocatario di . CP_1 CP_2
Prima di tale data, per ben due volte, venivano emessi, su istanza del ricorrente, provvedimenti ex art. 709ter, comma 2, n. 3, c.p.c. e veniva già previsto che la resistente dovesse corrispondere, per ogni violazione, la somma di euro 1.000,00, di cui euro 500,00 a favore del ed euro 500,00 Parte_1
a favore EL minore.
Successivamente alla modifica del collocamento, però, la madre non ostacolava il rapporto padre figlia e non teneva condotte sussumibili nell'art. 709 ter c.p.c., oggi 473bis.39 c.p.c.
Pertanto, non è nemmeno chiaro a quale specifico e nuovo inadempimento si riferisca l'odierna domanda.
pagina 34 di 37 Allo stesso modo, non è stato chiarito quale sia il danno di cui viene chiesto il risarcimento (danno all'immagine per diffamazione, danno endofamiliare, danno al rapporto con la minore, etc.).
5) Pronunce accessorie
In ragione EL prevalente soccombenza EL resistente, quest'ultima deve essere condannata al pagamento di due terzi delle spese di lite del ricorrente, mentre il rimanente terzo deve essere compensato.
Non è ravvisabile una soccombenza totale EL resistente essendosi quest'ultima rimessa sull'affido e non essendo stata accolta le domande del ricorrente sull'affido e sul risarcimento.
Vi è, comunque, una prevalente soccombenza EL resistente in relazione al collocamento, all'aspetto economico ed allo status. Inoltre, si deve tenere conto EL condotta processuale delle parti.
Par Devono, poi, essere poste a carico solidale delle parti le spese di (che non risulta avere chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). Nei rapporti interni, però, dette spese devono essere sostenute per due terzi dalla madre e per un terzo dal padre per le ragioni già esposte.
Infine, in relazione alle spese di TU, devono essere definitivamente poste a carico EL madre le spese EL TU medica, in quanto rese necessarie esclusivamente dalla difesa materna.
Le spese EL TU relativa alla capacità genitoriale, invece, devono essere poste a carico del padre nella misura di un terzo e EL madre di due terzi, essendo emerse alcune fragilità anche nella figura paterna ed essendo gli accertamenti funzionali all'interesse EL minore.
Infine, deve essere respinta la domanda ex art. 89 c.p.c. formulata dalla resistente in relazione alle seguenti espressioni impiegate dal ricorrente con riferimento ai nonni materni “risultati particolarmente proclivi al mendacio e alla reticenza” e alla resistente accusata di essere affetta da
“disturbo di personalità” e “rappresentativa di un patologico (e già attestato) profondo distacco dalla realtà”.
Ritiene il Collegio che tale domanda non possa essere accolta.
La ratio EL norma è quella di evitare, nel linguaggio processuale, locuzioni non aventi apporto utile all'oggetto EL causa le quali finirebbero, in modo gratuito ed assolutamente ultroneo, per dar voce al vicendevole malanimo dei litiganti.
La giurisprudenza è univoca nel configurare la violazione dell'art. 89 c.p.c. tutte le volte in cui le locuzioni adoperate non riguardino o travalichino le eIGenze difensive di un determinato processo, avuto riguardo all'oggetto di esso, così da additare un intento dello scrivente meramente offensivo.
Dalla lettura degli atti del ricorrente non emerge che le locuzioni concretamente utilizzate siano ingiustificatamente offensive nei confronti EL resistente, fungendo da elemento esplicativo e pagina 35 di 37 chiarificatore dei comportamenti addebitati dal alla ed alla famiglia di Parte_1 CP_1 quest'ultima, a prescindere, ovviamente, dalla fondatezza delle censure mosse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico
Ministero:
1) dichiara la separazione personale tra i SIg.ri e coniugatisi in Parte_1 Controparte_1
New York in data 02.05.2018 (matrimonio non trascritto in Italia) e in Legnano in data 01.12.2018
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Legnano al n. 53, P.II, seria A, anno 2018);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Legnano di procedere all'annotazione EL presente sentenza;
3) affida , nata il [...], al Comune di residenza (allo stato, Comune di Legnano) Persona_1
per due anni dal deposito EL sentenza, con conseguente limitazione EL responsabilità genitoriale, in ambito di regolamentazione dei rapporti madre/figlia, gestione delle videochiamate, nonché, in caso di disaccordo dei genitori, di assunzione delle decisioni di maggiore importanza in ambito sanitario, scolastico, educazione religiosa.
Per il resto, deve essere previsto l'affido esclusivo al padre che potrà anche assumere in autonomia ogni decisione relativa alle attività extrascolastiche, alle gite, ai campus estivi, ai documenti di
(rilascio di carta d'identità e passaporto); CP_2
4) dispone che l'affidamento all'ente sia da ritenersi automaticamente esaurito decorsi due anni dal deposito EL presente sentenza, con conseguente reintegrazione dei genitori nella piena responsabilità genitoriale, salvo che il Procuratore EL Repubblica presso il Tribunale dei
Minorenni non ritenga di esercitare la propria iniziativa. A tal fine dispone che i Servizi Sociali di
Legnano trasmettano tempestiva relazione di aggiornamento al Procuratore EL Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni per le sue eventuali iniziative ove ritenessero non raggiunti gli obiettivi del progetto, perdurando le condizioni per la prosecuzione dell'affidamento all'ente;
5) colloca la minore prevalentemente presso il padre e regola la frequentazione madre/figlia come in parte motiva;
6) dispone che, dalla data EL relativa domanda, l'Assegno Unico Universale sia percepito integralmente dal padre;
pagina 36 di 37 7) dispone che, da settembre 2024, la madre versi al padre, entro il 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento di , € 400,00 mensili, oltre rivalutazione annuale;
CP_2
8) dispone che, da maggio 2023 ad agosto 2024, la madre versi al padre per ogni mese € 500 (previa detrazione delle somme già corrisposte);
9) per il periodo in cui era collocata presso la madre conferma i provvedimenti già assunti;
CP_2
10) le spese straordinarie, regolate come da Protocollo EL Corte d'Appello di Milano, saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna;
11) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria del ricorrente;
12) condanna la resistente al pagamento di due terzi delle spese di lite del ricorrente e liquida detti due terzi in € 4.400, oltre accessori di legge e rimborso forfettario, e compensa per il resto le spese di lite fra il ricorrente e la resistente;
13) condanna e in solido tra loro, a rifondere al Curatore Speciale Parte_1 Controparte_1
Avv. Pozzi le spese di lite, che liquida in € 6.600, oltre il rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge. Dispone che, nei rapporti interni, dette spese siano a carico del ricorrente nella misura di un terzo e EL resistente di due terzi;
14) pone le spese per la TU Dott.ssa integralmente a carico di Per_2 Controparte_1
15) pone le spese per la TU Dott.ssa a carico di per 2/3 e a carico di CP_3 Controparte_1
per il restante terzo;
Parte_1
16) rigetta la domanda ex art. 89 c.p.c.;
17) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti monitorino il nucleo familiare, assicurino l'adempimento degli interventi di cui in motivazione e relazionino semestralmente al G.T. territorialmente competente, prima relazione al 31.10.2025;
18) dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore EL figlia minore delle parti,
(nata il [...]), residente in [...]. Persona_1
Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS di Legnano nonchè al GT del Tribunale di Busto Arsizio per l'apertura di un fascicolo di vigilanza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di conIGlio EL Prima Sezione Civile, in data 7 aprile
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 37 di 37 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 17620 del 18/07/2013 che ha ribadito che “ai sensi dell'art. 28 EL legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione (…) tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido” 2 Così, da ultimo, Cass. Sez. I, n. 35253 del 18/12/2023, nonché, ex multis, Cass. n. 21425 del 06/07/2022 e Cass n. 4056 del
09/02/2023 3 V. Cass. Sez. I, sentenza n. 32290 del 21.11.2023 pagina 13 di 37 4 Non è stata depositata busta paga relativa al mese di ottobre 2023, tuttavia dal deposito dei movimenti sul conto corrente presso poste italiane è stato possibile desumere l'importo dello stipendio percepito per quel mese