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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1922/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
2096/2020 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 27/02/2020,
t r a
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Villapiana (CS) alla c.da Santa Maria Del
Monte snc, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Ferrara (c.f.
) ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza C.F._1
S.M. degli Angeli a Pizzo Falcone n. 1, presso l'avv. Riccardo Casafina
(c.f. ; C.F._2
APPELLANTE E APPELATA INCIDENTALE
e con sede legale in Napoli al Corso Amedeo di Controparte_1
Savoia n. 269 (P. Iva: ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Fiorentino (c.f.
) C.F._3
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: vendita di cose mobili.
Conclusioni: come da note di udienza del 12 dicembre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 18.08.2017, la Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, l Controparte_1 chiedendo: “A) accertare e dichiarare, per tutti i fatti di cui alla narrativa del presente atto, l'inadempimento contrattuale posto in essere dall'
[...]
in relazione all'ordine del 15/10/2013 B) accertare e CP_1
dichiarare, per tutti i fatti di cui alla narrativa del presente atto,
l'inosservanza da parte dell' del termine del Controparte_1
30/11/2013 per la realizzazione, consegna e posa in opera della fornitura di cui all'ordine del 15/10/2013; C) accertare e dichiarare, per tutti i fatti di cui alla narrativa dell'atto di citazione, la responsabilità dell' CP_1 per il ritardo nell'apertura del Centro Commerciale MD di Castrovillari
[...]
della dal 30/11/2013 al mese di maggio 2014; D) Parte_1 accertare e dichiarare, per tutti i fatti di cui alla narrativa dell'atto di citazione, che la a causa e per effetto Parte_1 dell'inadempimento posto in essere dall' in relazione Controparte_1 all'ordine del 15/10/2013 ed al ritardo nella realizzazione, consegna e posa in opera delle forniture del predetto ordine e a causa del ritardo derivatone per l'apertura del Centro Commerciale MD di Castrovillari, ha subito danni per mancato guadagno per l'importo di euro 223.000,00 ovvero dell'altra somma che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo di CTU e/o comunque sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge;
E) per l'effetto condannare l CP_1
in persona del Legale Rappresentante pro- tempore, in favore della
[...]
in persona del Legale Rappresentante pro- tempore, al Parte_1
pagamento della somma di euro 223.000,00 o della somma che sarà determinata in corso di causa e/o comunque sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge, a titolo di risarcimento di tutti i danni come innanzi specificato;
F) in via subordinata, accertare e dichiarare, per tutti i fatti di cui alla narrativa dell'atto di citazione, la responsabilità extracontrattuale dell' per tutti i danni Controparte_1 patiti dalla e per l'effetto condannare l Parte_1 CP_2
[..
[...] in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, in favore della
[...]
in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, al Parte_1
pagamento della somma di euro 223.000,00 o della somma che sarà determinata in corso di causa e/o comunque sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge, a titolo di risarcimento di tutti i danni come innanzi specificato;
G) in ogni caso condannare parte avversa al pagamento di spese e competenze del giudizio.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva:
- di aver stipulato con la un contratto di fornitura di Controparte_1 impianti frigoriferi e attrezzature per l'allestimento del punto vendita MD di
Castrovillari in Via Del Lavoro s.n.c., per un importo complessivo di euro
227.845,98;
- che l si era impegnata alla realizzazione, consegna Controparte_1
e posa in opera dei predetti beni per la data del 30/11/2013 al fine di consentire per tale data l'apertura del Centro Commerciale MD di
Castrovillari;
- che la non aveva adempiuto agli obblighi assunti, Controparte_1 determinando un notevole ritardo per l'apertura dell'attività rispetto alla data fissata e pubblicizzata del 30/11/2013;
- che il ritardo nella lavorazione, consegna e messa in opera delle attrezzature da parte dell' aveva costretto essa Controparte_1
società istante ad aprire soltanto nel mese di maggio 2014 e, dunque, con ben sei mesi di ritardo sulla data prevista e pubblicizzata, con grave perdita economica e di immagine.
Si costituiva in giudizio chiedendo all'adito giudice il Controparte_1
rigetto della domanda e la condanna della parte attrice al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, nonché alla rifusione delle spese e competenze di lite.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2096/2020, così provvedeva: “1) rigetta la domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale e dichiara assorbita la domanda di condanna al risarcimento del danno conseguente;
2) rigetta la domanda di condanna, proposta da parte convenuta, per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 3) compensa le spese di lite”.
3
Il giudizio di appello
con atto di appello notificato in data 10.06.2020 alla Parte_1
ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la Controparte_1 riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare, per tutti i fatti di cui alla narrativa del presente atto, l'inadempimento contrattuale posto in essere dall' in relazione all'ordine Controparte_1
del 15/10/2013; B) accertare e dichiarare, per tutti i fatti di cui alla narrativa del presente atto, la responsabilità dell' per il ritardo Controparte_1 nell'apertura del Centro Commerciale MD di Castrovillari della
[...]
dal 30/11/2013 al mese di maggio 2014; C) accertare e Parte_1
dichiarare, per tutti i fatti di cui alla narrativa del presente atto, che la
a causa e per effetto dell'inadempimento posto in Parte_1 essere dall' in relazione all'ordine del 15/10/2013 ed al Controparte_1
ritardo nella realizzazione, consegna e posa in opera delle forniture del predetto ordine e a causa del ritardo derivatone per l'apertura del Centro
Commerciale MD di Castrovillari, ha subito danni per mancato guadagno per l'importo di euro 223.000,00 ovvero dell'altra somma che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo di CTU e/o comunque sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge;
D) per
l'effetto condannare l in persona del Legale Controparte_1
Rappresentante pro-tempore, in favore della in Parte_1
persona del Legale Rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di euro 223.000,00 o della somma che sarà determinata in corso di causa e/o comunque sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge, a titolo di risarcimento di tutti i danni come innanzi specificato;
E) In ogni caso con condanna di parte avversa al pagamento di spese e competenze del doppio grado del giudizio oltre spese generali, iva e cpa come per legge.”.
Si è costituita in giudizio proponendo appello Controparte_1 incidentale e chiedendo: “1) conclude perché l'adito giudice, previa eventuale ammissione della prova per testi articolata in prime cure con i testi ivi indicati qualora ritenuta utile, voglia rigettare la domanda perché infondata, ed in accoglimento di quella incidentale, condannare
4 l'appellante alla rifusione delle spese e competenze oltre spese generali ed oneri fiscali ex DM 55/2014 come aggiornato dal DM 37/2018, del doppio grado del giudizio, con attribuzione in favore del costituito avvocato per fattone anticipo.”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
L'appellante principale censura il difetto di motivazione e l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ai sensi degli artt. 113,115 e 116
c.p.c.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, dai documenti depositati, non risulterebbe in alcun modo che la sostituzione delle basi delle scaffalature sia avvenuta per effetto di un patto aggiunto, con il quale sarebbe stato concordato anche un supplemento di prezzo, non essendovi in atti alcuna allegazione che ne attesti l'avvenuto versamento.
Inoltre, la circostanza secondo cui nel preventivo da essa sottoscritto, le basi della scaffalatura Gondola H180 siano indicate della misura di 70 cm, dipenderebbe da un errore della parte appellata nella redazione del detto documento, che si sarebbe poi riverberato sulla successiva realizzazione del prodotto.
Il giudice di prime cure, del tutto immotivatamente ed erroneamente, aveva ritenuto non ammissibile le prove come richieste dalle parti e la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, non considerando che la documentazione versata in atti dimostrerebbe l'errore in cui era incorsa la società fornitrice ed il suo inadempimento, essendo anche ulteriori attrezzature state consegnate oltre il termine previsto dal contratto.
con l'appello incidentale contesta invece la Controparte_3
decisione del giudice nella parte in cui ha ritenuto di compensare tra le parti le spese del giudizio, rilevando come il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., attesa la sua natura meramente accessoria, non comporti la soccombenza reciproca.
L'appello principale è infondato.
5 In primis, va evidenziato che il giudice di prime cure correttamente ha qualificato il termine previsto in contratto come non essenziale, in quanto, sebbene il termine di consegna fosse stato fissato tra il 14 ottobre ed il 30 novembre, tale termine, nel preventivo sottoscritto dalle parti, era subordinato alle clausole “salvo disponibilità di cantiere”, e “salvo vostre esigenze”, dovendosi, dunque, tali date ritenersi soltanto indicative.
Inoltre, quanto al presunto errore relativo alle basi degli scaffali nella misura di 70 cm anziché di 80 cm - che avrebbe determinato il ritardo nella consegna - va rilevato che nel preventivo n. 333/a sottoscritto dalle parti era indicata la misura 70 cm. Pertanto, alcun errore nella realizzazione può essere imputato alla la quale si è limitata a Controparte_1
rispettare quando pattuito contrattualmente. Né, peraltro, come dedotto dall'appellante, può ritenersi imputabile a quest'ultima un errore nella redazione del preventivo, non essendo tale circostanza provata ed avendo, in ogni caso, l'appellante provveduto alla sottoscrizione, accettando quanto pattuito.
Si appalesano altresì inconsistenti anche le censure relative alla asserita mancanza dell'accordo successivo sulla diversa misura delle basi e sul relativo versamento del prezzo aggiuntivo.
Difatti, dal fax del 23.12.2013, inoltrato alla dalla Parte_1 [...]
si evince chiaramente la disponibilità di tale ultima società a CP_1
provvedere ad una successiva sostituzione delle basi inizialmente pattuite di 70 cm con basi da 80 cm, in ragione delle nuove esigenze della Pt_1
, sostituzione confermata dalla indicazione, all'interno del fax, del
[...]
sovrapprezzo di euro 2.000,00 per la realizzazione di tali nuove basi.
Insomma, il preventivo specificamente sottoscritto dalla Parte_1
dell'8.10.2013 n.ro 333/a prevedeva la fornitura di basi da 70 cm, per cui alcun addebito per il ritardo generato dalla successiva sostituzione può muoversi alla che, in esecuzione del detto preventivo, Controparte_1
in data 22.11.2013, con ddt n.ro 708, consegnava le basi da 70 cm e, successivamente, nel febbraio 2014, consegnava ed installava quelle da
80 cm (cfr. ddt 53 del 3.2.14) peraltro con un prezzo aggiuntivo di euro
2.000,00, rispetto a quello originariamente concordato (come risulta chiaramente dal citato fax inoltrato in data 23.12.2013).
6 Inammissibile è poi la censura relativa agli ulteriori ritardi lamentati dall'appellante mediante il riferimento ai ddt n.ro 730,769 e 770 in quanto trattasi di questioni mai dedotte in primo grado, essendosi l'impugnante limitato ad eccepire la ritardata consegna delle sole basi da 80 cm.
L'appello principale deve essere, quindi, rigettato.
Merita, invece, di essere accolto l'appello incidentale.
Occorre, difatti, rammentare quanto stabilito dalla Suprema Corte di
Cassazione: “il rigetto nel gravame della domanda meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.” (Cass. civ. sez. II, 06/06/2022,
n.18036).
Deve evidenziarsi, sul punto, la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all'effettivo tema della lite al quale, invece va rapportata la verifica della soccombenza. La proposizione di tale domanda, infatti, non comporta un'ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte tale da determinare la soccombenza reciproca.
Il giudice di prime cure ha, dunque, errato nello stabilire la compensazione delle spese della lite, state l'integrale soccombenza della Parte_1
[...]
Pertanto, le spese della lite del primo grado di giudizio devono essere interamente poste a carico della Parte_1
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza.
La liquidazione, come da dispositivo, è effettuata secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio e con attribuzione all'avv. Bruno Fiorentino, dichiaratosi anticipatatio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
7 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante principale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU.
3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da on atto di Parte_1
appello notificato in data 10.06.2020, avverso la sentenza n. 2096/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 27/02/2020, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1 accoglie l'appello incidentale proposto da , Controparte_1 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna al pagamento delle Parte_1 spese del primo grado di giudizio che liquida in € 10.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del
15% ed ulteriori accessori come per legge, con attribuzione all'avv.
Bruno Fiorentino, dichiaratosi anticipatatio;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1 che liquida in € 7.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge, con attribuzione all'avv. Bruno Fiorentino, dichiaratosi anticipatatio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante principale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 1922/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
2096/2020 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 27/02/2020,
t r a
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Villapiana (CS) alla c.da Santa Maria Del
Monte snc, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Ferrara (c.f.
) ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza C.F._1
S.M. degli Angeli a Pizzo Falcone n. 1, presso l'avv. Riccardo Casafina
(c.f. ; C.F._2
APPELLANTE E APPELATA INCIDENTALE
e con sede legale in Napoli al Corso Amedeo di Controparte_1
Savoia n. 269 (P. Iva: ), in persona del legale P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Fiorentino (c.f.
) C.F._3
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: vendita di cose mobili.
Conclusioni: come da note di udienza del 12 dicembre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 18.08.2017, la Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, l Controparte_1 chiedendo: “A) accertare e dichiarare, per tutti i fatti di cui alla narrativa del presente atto, l'inadempimento contrattuale posto in essere dall'
[...]
in relazione all'ordine del 15/10/2013 B) accertare e CP_1
dichiarare, per tutti i fatti di cui alla narrativa del presente atto,
l'inosservanza da parte dell' del termine del Controparte_1
30/11/2013 per la realizzazione, consegna e posa in opera della fornitura di cui all'ordine del 15/10/2013; C) accertare e dichiarare, per tutti i fatti di cui alla narrativa dell'atto di citazione, la responsabilità dell' CP_1 per il ritardo nell'apertura del Centro Commerciale MD di Castrovillari
[...]
della dal 30/11/2013 al mese di maggio 2014; D) Parte_1 accertare e dichiarare, per tutti i fatti di cui alla narrativa dell'atto di citazione, che la a causa e per effetto Parte_1 dell'inadempimento posto in essere dall' in relazione Controparte_1 all'ordine del 15/10/2013 ed al ritardo nella realizzazione, consegna e posa in opera delle forniture del predetto ordine e a causa del ritardo derivatone per l'apertura del Centro Commerciale MD di Castrovillari, ha subito danni per mancato guadagno per l'importo di euro 223.000,00 ovvero dell'altra somma che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo di CTU e/o comunque sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge;
E) per l'effetto condannare l CP_1
in persona del Legale Rappresentante pro- tempore, in favore della
[...]
in persona del Legale Rappresentante pro- tempore, al Parte_1
pagamento della somma di euro 223.000,00 o della somma che sarà determinata in corso di causa e/o comunque sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge, a titolo di risarcimento di tutti i danni come innanzi specificato;
F) in via subordinata, accertare e dichiarare, per tutti i fatti di cui alla narrativa dell'atto di citazione, la responsabilità extracontrattuale dell' per tutti i danni Controparte_1 patiti dalla e per l'effetto condannare l Parte_1 CP_2
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[...] in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, in favore della
[...]
in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, al Parte_1
pagamento della somma di euro 223.000,00 o della somma che sarà determinata in corso di causa e/o comunque sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge, a titolo di risarcimento di tutti i danni come innanzi specificato;
G) in ogni caso condannare parte avversa al pagamento di spese e competenze del giudizio.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva:
- di aver stipulato con la un contratto di fornitura di Controparte_1 impianti frigoriferi e attrezzature per l'allestimento del punto vendita MD di
Castrovillari in Via Del Lavoro s.n.c., per un importo complessivo di euro
227.845,98;
- che l si era impegnata alla realizzazione, consegna Controparte_1
e posa in opera dei predetti beni per la data del 30/11/2013 al fine di consentire per tale data l'apertura del Centro Commerciale MD di
Castrovillari;
- che la non aveva adempiuto agli obblighi assunti, Controparte_1 determinando un notevole ritardo per l'apertura dell'attività rispetto alla data fissata e pubblicizzata del 30/11/2013;
- che il ritardo nella lavorazione, consegna e messa in opera delle attrezzature da parte dell' aveva costretto essa Controparte_1
società istante ad aprire soltanto nel mese di maggio 2014 e, dunque, con ben sei mesi di ritardo sulla data prevista e pubblicizzata, con grave perdita economica e di immagine.
Si costituiva in giudizio chiedendo all'adito giudice il Controparte_1
rigetto della domanda e la condanna della parte attrice al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, nonché alla rifusione delle spese e competenze di lite.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 2096/2020, così provvedeva: “1) rigetta la domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale e dichiara assorbita la domanda di condanna al risarcimento del danno conseguente;
2) rigetta la domanda di condanna, proposta da parte convenuta, per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 3) compensa le spese di lite”.
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Il giudizio di appello
con atto di appello notificato in data 10.06.2020 alla Parte_1
ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone la Controparte_1 riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare, per tutti i fatti di cui alla narrativa del presente atto, l'inadempimento contrattuale posto in essere dall' in relazione all'ordine Controparte_1
del 15/10/2013; B) accertare e dichiarare, per tutti i fatti di cui alla narrativa del presente atto, la responsabilità dell' per il ritardo Controparte_1 nell'apertura del Centro Commerciale MD di Castrovillari della
[...]
dal 30/11/2013 al mese di maggio 2014; C) accertare e Parte_1
dichiarare, per tutti i fatti di cui alla narrativa del presente atto, che la
a causa e per effetto dell'inadempimento posto in Parte_1 essere dall' in relazione all'ordine del 15/10/2013 ed al Controparte_1
ritardo nella realizzazione, consegna e posa in opera delle forniture del predetto ordine e a causa del ritardo derivatone per l'apertura del Centro
Commerciale MD di Castrovillari, ha subito danni per mancato guadagno per l'importo di euro 223.000,00 ovvero dell'altra somma che sarà determinata in corso di causa anche a mezzo di CTU e/o comunque sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge;
D) per
l'effetto condannare l in persona del Legale Controparte_1
Rappresentante pro-tempore, in favore della in Parte_1
persona del Legale Rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di euro 223.000,00 o della somma che sarà determinata in corso di causa e/o comunque sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge, a titolo di risarcimento di tutti i danni come innanzi specificato;
E) In ogni caso con condanna di parte avversa al pagamento di spese e competenze del doppio grado del giudizio oltre spese generali, iva e cpa come per legge.”.
Si è costituita in giudizio proponendo appello Controparte_1 incidentale e chiedendo: “1) conclude perché l'adito giudice, previa eventuale ammissione della prova per testi articolata in prime cure con i testi ivi indicati qualora ritenuta utile, voglia rigettare la domanda perché infondata, ed in accoglimento di quella incidentale, condannare
4 l'appellante alla rifusione delle spese e competenze oltre spese generali ed oneri fiscali ex DM 55/2014 come aggiornato dal DM 37/2018, del doppio grado del giudizio, con attribuzione in favore del costituito avvocato per fattone anticipo.”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
L'appellante principale censura il difetto di motivazione e l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ai sensi degli artt. 113,115 e 116
c.p.c.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, dai documenti depositati, non risulterebbe in alcun modo che la sostituzione delle basi delle scaffalature sia avvenuta per effetto di un patto aggiunto, con il quale sarebbe stato concordato anche un supplemento di prezzo, non essendovi in atti alcuna allegazione che ne attesti l'avvenuto versamento.
Inoltre, la circostanza secondo cui nel preventivo da essa sottoscritto, le basi della scaffalatura Gondola H180 siano indicate della misura di 70 cm, dipenderebbe da un errore della parte appellata nella redazione del detto documento, che si sarebbe poi riverberato sulla successiva realizzazione del prodotto.
Il giudice di prime cure, del tutto immotivatamente ed erroneamente, aveva ritenuto non ammissibile le prove come richieste dalle parti e la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, non considerando che la documentazione versata in atti dimostrerebbe l'errore in cui era incorsa la società fornitrice ed il suo inadempimento, essendo anche ulteriori attrezzature state consegnate oltre il termine previsto dal contratto.
con l'appello incidentale contesta invece la Controparte_3
decisione del giudice nella parte in cui ha ritenuto di compensare tra le parti le spese del giudizio, rilevando come il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., attesa la sua natura meramente accessoria, non comporti la soccombenza reciproca.
L'appello principale è infondato.
5 In primis, va evidenziato che il giudice di prime cure correttamente ha qualificato il termine previsto in contratto come non essenziale, in quanto, sebbene il termine di consegna fosse stato fissato tra il 14 ottobre ed il 30 novembre, tale termine, nel preventivo sottoscritto dalle parti, era subordinato alle clausole “salvo disponibilità di cantiere”, e “salvo vostre esigenze”, dovendosi, dunque, tali date ritenersi soltanto indicative.
Inoltre, quanto al presunto errore relativo alle basi degli scaffali nella misura di 70 cm anziché di 80 cm - che avrebbe determinato il ritardo nella consegna - va rilevato che nel preventivo n. 333/a sottoscritto dalle parti era indicata la misura 70 cm. Pertanto, alcun errore nella realizzazione può essere imputato alla la quale si è limitata a Controparte_1
rispettare quando pattuito contrattualmente. Né, peraltro, come dedotto dall'appellante, può ritenersi imputabile a quest'ultima un errore nella redazione del preventivo, non essendo tale circostanza provata ed avendo, in ogni caso, l'appellante provveduto alla sottoscrizione, accettando quanto pattuito.
Si appalesano altresì inconsistenti anche le censure relative alla asserita mancanza dell'accordo successivo sulla diversa misura delle basi e sul relativo versamento del prezzo aggiuntivo.
Difatti, dal fax del 23.12.2013, inoltrato alla dalla Parte_1 [...]
si evince chiaramente la disponibilità di tale ultima società a CP_1
provvedere ad una successiva sostituzione delle basi inizialmente pattuite di 70 cm con basi da 80 cm, in ragione delle nuove esigenze della Pt_1
, sostituzione confermata dalla indicazione, all'interno del fax, del
[...]
sovrapprezzo di euro 2.000,00 per la realizzazione di tali nuove basi.
Insomma, il preventivo specificamente sottoscritto dalla Parte_1
dell'8.10.2013 n.ro 333/a prevedeva la fornitura di basi da 70 cm, per cui alcun addebito per il ritardo generato dalla successiva sostituzione può muoversi alla che, in esecuzione del detto preventivo, Controparte_1
in data 22.11.2013, con ddt n.ro 708, consegnava le basi da 70 cm e, successivamente, nel febbraio 2014, consegnava ed installava quelle da
80 cm (cfr. ddt 53 del 3.2.14) peraltro con un prezzo aggiuntivo di euro
2.000,00, rispetto a quello originariamente concordato (come risulta chiaramente dal citato fax inoltrato in data 23.12.2013).
6 Inammissibile è poi la censura relativa agli ulteriori ritardi lamentati dall'appellante mediante il riferimento ai ddt n.ro 730,769 e 770 in quanto trattasi di questioni mai dedotte in primo grado, essendosi l'impugnante limitato ad eccepire la ritardata consegna delle sole basi da 80 cm.
L'appello principale deve essere, quindi, rigettato.
Merita, invece, di essere accolto l'appello incidentale.
Occorre, difatti, rammentare quanto stabilito dalla Suprema Corte di
Cassazione: “il rigetto nel gravame della domanda meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.” (Cass. civ. sez. II, 06/06/2022,
n.18036).
Deve evidenziarsi, sul punto, la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c., rispetto all'effettivo tema della lite al quale, invece va rapportata la verifica della soccombenza. La proposizione di tale domanda, infatti, non comporta un'ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte tale da determinare la soccombenza reciproca.
Il giudice di prime cure ha, dunque, errato nello stabilire la compensazione delle spese della lite, state l'integrale soccombenza della Parte_1
[...]
Pertanto, le spese della lite del primo grado di giudizio devono essere interamente poste a carico della Parte_1
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza.
La liquidazione, come da dispositivo, è effettuata secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio e con attribuzione all'avv. Bruno Fiorentino, dichiaratosi anticipatatio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
7 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante principale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU.
3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da on atto di Parte_1
appello notificato in data 10.06.2020, avverso la sentenza n. 2096/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 27/02/2020, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da Parte_1 accoglie l'appello incidentale proposto da , Controparte_1 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna al pagamento delle Parte_1 spese del primo grado di giudizio che liquida in € 10.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del
15% ed ulteriori accessori come per legge, con attribuzione all'avv.
Bruno Fiorentino, dichiaratosi anticipatatio;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_1 che liquida in € 7.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge, con attribuzione all'avv. Bruno Fiorentino, dichiaratosi anticipatatio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante principale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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