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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3163/2024
Tribunale di Pisa
Ordinanza ai sensi dell'art. 1168 c.c. e 669septies c.p.c.
Il Giudice Dott.ssa Stefana Curadi, letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue:
Ha agito in giudizio con ricorso cautelare ai sensi degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. la CP_1
– p. iva – chiedendo di ordinare alla Derby s.r.l. e alla BRV s.r.l.
[...] P.IVA_1
l'immediata riapertura del pozzo identificato al n. 2419 del Catasto Georeferenziato con il conseguente ripristino della presa d'acqua ad uso industriale in godimento della ricorrente.
Si sono regolarmente costituite la (P.I. e la Derby s.r.l. (P.I. CP_2 P.IVA_2
contestando le avverse allegazioni, chiedendo – in via preliminare – di dichiarare P.IVA_3 decaduta la parte dall'azione essendo trascorso oltre un anno dall'inizio della turbativa e nel merito di rigettare la domanda di parte avversaria.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e ordine di esibizione rivolto alla
Regione Toscana, Direzione Difesa del suolo e protezione civile, Settore Genio Civile Valdarno
Inferiore, Sede di Pisa.
All'udienza del 10.04.2025 le parti hanno discusso la causa e si sono riportati ai propri atti introduttivi e alle note scritte depositate, insistendo come in essi.
***
Osservato che
- Con pec del 21.11.2022 – inoltrata alla ricorrente ed al proprietario del fondo - parte resistente ha richiesto chiarimenti in merito ai titoli e/o alle concessioni giustificatrici dell'utilizzo del pozzo oggetto di causa (doc. 7 all.to al ricorso),
- Parte ricorrente, tramite legale, ha riscontrato la pec di cui sopra con comunicazione del
27.11.2022 (doc. 8 all.to al ricorso) osservando trattarsi di una servitù di uso e non di una concessione, riservando ogni miglior chiarimento all'esito del ricevimento dei clienti,
- Più nessuna comunicazione è seguita da parte ricorrente nei confronti di parte resistente, il quale da allora ha avuto contatti e scambi di corrispondenza solo con la proprietà,
- In data 09.11.2023 – a seguito di verifiche effettuate nel contradditorio tra parte resistente e la proprietà del fondo – parte resistente ha proceduto alla tombatura del pozzo oggetto di causa, rilevato che dalla documentazione depositata dal Settore Genio Civile di Valdarno Inferiore emerge – diversamente da quanto allegato e sostenuto da parte ricorrente – che l'amministrazione non si è limitata ad archiviare la procedura di rinnovo della concessione intrapresa dal concessionario nel 2019 (cfr. pag. 3 note di parte ricorrente del 14.03.2025) ma ha:
- Preso atto della volontà di rinunciare alla concessione di derivazione intestata alla Pt_1
con conseguente archiviazione della procedura di rinnova,
[...]
- Disposto che dalla data di ricezione della presente comunicazione cessava ogni diritto di prelevare acqua ad uso produttivo dal pozzo relativo alla concessione in oggetto
(sottolineatura della scrivente), richiamata l'ordinanza del 11.02.2025 – da ritenere qui integralmente riportata –, considerato che:
1. L'allora proprietario del fondo su cui insiste il pozzo oggetto di causa ha rinunciato alla domanda di rinnovo della concessione, che era in prossimità di scadenza,
2. L'ufficio competente ha preso atto della rinuncia alla domanda di rinnovo e ha disposto il divieto di prelievo di acqua dal pozzo,
3. È non contestata la circostanza per cui il pozzo era utilizzato dalla ricorrente in assenza di un titolo rilasciato ai sensi del d.p.g.r. 16.08.2016 n. 61/R,
4. Il divieto di cui al punto sub. 2 è esteso a tutti i soggetti utilizzatori,
5. Parte resistente aveva informato il ricorrente delle problematiche attinenti all'utilizzo del pozzo, invitandolo a fornire o indicare titoli legittimanti l'utilizzo del pozzo in questione, pena la tombatura del pozzo, domanda a cui non è mai stata fornita risposta – se non in termini vaghi e generici con riferimento all'esistenza di una servitù –,
6. L'art. 78 del decreto citato impone al concessionario – a seguito della cessazione dell'utenza per qualsiasi motivo - di eseguire gli interventi di rimozione delle opere, di ripristino dei luoghi, previa approvazione del progetto da parte del settore competente,
Ritenuto che
- parte resistente abbia agito in conformità di legge ed in coerenza con il divieto di prelievo di acqua dal pozzo disposto dalla competente autorità,
- che le modalità di esecuzione della tombatura – in conformità o meno rispetto al progetto condiviso e approvato con la pubblica amministrazione – attenga all'eventuale rapporto tra il resistente e la p.a. e che non incida sulla legittimità della condotta posta in essere nei confronti della ricorrente – nei confronti vige il divieto di prelievo di acqua dal pozzo –, ritenuta lecita e legittima la condotta della resistente, ritenuti pertanto carenti i presupposti di cui all'art. 1168 c.c. ritenuta assorbita ogni altra questione, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria,
P.Q.M.
Visti gli artt. 669 septies e 703 c.p.c. rigetta il ricorso condanna al pagamento delle spese di lite a favore della Controparte_1
DERBY S.R.L. e della BRV S.R.L. liquidate in € 3.228,00, iva e cpa di legge oltre al 15% di spese generali.
Si comunichi.
Pisa, 11.04.2025
Il Giudice
Dott. Stefana Curadi
Tribunale di Pisa
Ordinanza ai sensi dell'art. 1168 c.c. e 669septies c.p.c.
Il Giudice Dott.ssa Stefana Curadi, letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue:
Ha agito in giudizio con ricorso cautelare ai sensi degli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. la CP_1
– p. iva – chiedendo di ordinare alla Derby s.r.l. e alla BRV s.r.l.
[...] P.IVA_1
l'immediata riapertura del pozzo identificato al n. 2419 del Catasto Georeferenziato con il conseguente ripristino della presa d'acqua ad uso industriale in godimento della ricorrente.
Si sono regolarmente costituite la (P.I. e la Derby s.r.l. (P.I. CP_2 P.IVA_2
contestando le avverse allegazioni, chiedendo – in via preliminare – di dichiarare P.IVA_3 decaduta la parte dall'azione essendo trascorso oltre un anno dall'inizio della turbativa e nel merito di rigettare la domanda di parte avversaria.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e ordine di esibizione rivolto alla
Regione Toscana, Direzione Difesa del suolo e protezione civile, Settore Genio Civile Valdarno
Inferiore, Sede di Pisa.
All'udienza del 10.04.2025 le parti hanno discusso la causa e si sono riportati ai propri atti introduttivi e alle note scritte depositate, insistendo come in essi.
***
Osservato che
- Con pec del 21.11.2022 – inoltrata alla ricorrente ed al proprietario del fondo - parte resistente ha richiesto chiarimenti in merito ai titoli e/o alle concessioni giustificatrici dell'utilizzo del pozzo oggetto di causa (doc. 7 all.to al ricorso),
- Parte ricorrente, tramite legale, ha riscontrato la pec di cui sopra con comunicazione del
27.11.2022 (doc. 8 all.to al ricorso) osservando trattarsi di una servitù di uso e non di una concessione, riservando ogni miglior chiarimento all'esito del ricevimento dei clienti,
- Più nessuna comunicazione è seguita da parte ricorrente nei confronti di parte resistente, il quale da allora ha avuto contatti e scambi di corrispondenza solo con la proprietà,
- In data 09.11.2023 – a seguito di verifiche effettuate nel contradditorio tra parte resistente e la proprietà del fondo – parte resistente ha proceduto alla tombatura del pozzo oggetto di causa, rilevato che dalla documentazione depositata dal Settore Genio Civile di Valdarno Inferiore emerge – diversamente da quanto allegato e sostenuto da parte ricorrente – che l'amministrazione non si è limitata ad archiviare la procedura di rinnovo della concessione intrapresa dal concessionario nel 2019 (cfr. pag. 3 note di parte ricorrente del 14.03.2025) ma ha:
- Preso atto della volontà di rinunciare alla concessione di derivazione intestata alla Pt_1
con conseguente archiviazione della procedura di rinnova,
[...]
- Disposto che dalla data di ricezione della presente comunicazione cessava ogni diritto di prelevare acqua ad uso produttivo dal pozzo relativo alla concessione in oggetto
(sottolineatura della scrivente), richiamata l'ordinanza del 11.02.2025 – da ritenere qui integralmente riportata –, considerato che:
1. L'allora proprietario del fondo su cui insiste il pozzo oggetto di causa ha rinunciato alla domanda di rinnovo della concessione, che era in prossimità di scadenza,
2. L'ufficio competente ha preso atto della rinuncia alla domanda di rinnovo e ha disposto il divieto di prelievo di acqua dal pozzo,
3. È non contestata la circostanza per cui il pozzo era utilizzato dalla ricorrente in assenza di un titolo rilasciato ai sensi del d.p.g.r. 16.08.2016 n. 61/R,
4. Il divieto di cui al punto sub. 2 è esteso a tutti i soggetti utilizzatori,
5. Parte resistente aveva informato il ricorrente delle problematiche attinenti all'utilizzo del pozzo, invitandolo a fornire o indicare titoli legittimanti l'utilizzo del pozzo in questione, pena la tombatura del pozzo, domanda a cui non è mai stata fornita risposta – se non in termini vaghi e generici con riferimento all'esistenza di una servitù –,
6. L'art. 78 del decreto citato impone al concessionario – a seguito della cessazione dell'utenza per qualsiasi motivo - di eseguire gli interventi di rimozione delle opere, di ripristino dei luoghi, previa approvazione del progetto da parte del settore competente,
Ritenuto che
- parte resistente abbia agito in conformità di legge ed in coerenza con il divieto di prelievo di acqua dal pozzo disposto dalla competente autorità,
- che le modalità di esecuzione della tombatura – in conformità o meno rispetto al progetto condiviso e approvato con la pubblica amministrazione – attenga all'eventuale rapporto tra il resistente e la p.a. e che non incida sulla legittimità della condotta posta in essere nei confronti della ricorrente – nei confronti vige il divieto di prelievo di acqua dal pozzo –, ritenuta lecita e legittima la condotta della resistente, ritenuti pertanto carenti i presupposti di cui all'art. 1168 c.c. ritenuta assorbita ogni altra questione, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria,
P.Q.M.
Visti gli artt. 669 septies e 703 c.p.c. rigetta il ricorso condanna al pagamento delle spese di lite a favore della Controparte_1
DERBY S.R.L. e della BRV S.R.L. liquidate in € 3.228,00, iva e cpa di legge oltre al 15% di spese generali.
Si comunichi.
Pisa, 11.04.2025
Il Giudice
Dott. Stefana Curadi