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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 403/2020 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario
Italiano (C.F.: ), presso il cui studio, in Napoli, C.F._1
alla Via Francesco Caracciolo, n. 10, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE contro
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Girolamo Sarnelli (C.F.: ), C.F._2
presso il cui studio, in Napoli, alla Via Cesario Console, n. 3, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
e contro (C.F.: ) e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_3
(C.F.: Controparte_3
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_4
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Riccardo Rosaria Ciampa (C.F.:
) e Andrea Fioretti (C.F.: C.F._3
), presso il cui indirizzo pec, C.F._4
è elettivamente domiciliata; Email_1
TERZA INTERVENUTA avverso la sentenza n. 6467/2019 del G.U. del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 25.06.2019 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. E' impugnata, con atto notificato il 23.01.2020, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Napoli, adito dalla odierna appellante, in parziale accoglimento della domanda principale di ripetizione dell'indebito ed in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla Banca convenuta, ha condannato la
Società attrice al pagamento, in favore della Controparte_1
del complessivo importo di € 285.061,48, oltre interessi
[...]
legali e spese di lite.
2. Il Tribunale, quanto alla domanda principale, in adesione alle risultanze peritali, ha riconosciuto un credito della correntista pari a complessivi € 14.938,52, rinveniente dal rapporto di C/C n. 414 (e riportante, al momento della proposizione della domanda, un saldo passivo pari ad € 67.532,86).
Quanto alla domanda riconvenzionale, ha riconosciuto un credito della per complessivi € 300.000,00, quale importo risultante, in linea CP_1
capitale, da due C/Anticipi, “documentato e non specificamente contestato dalla società attrice” (V. pag. 6 della sentenza impugnata). Operata, dunque, la compensazione tra i due importi, ha condannato la Società attrice al residuo debito della stessa.
3. Con il gravame, affidato a cinque ordini di motivi, l'appellante lamenta: erroneo rigetto dell'eccezione inerente all'applicazione di interessi ultralegali e violazione del precetto di buona fede da parte della Banca (primo motivo); violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 183
c.p.c. (secondo motivo); erroneo rigetto dell'eccezione di illegittima capitalizzazione infrannuale (terzo motivo); erroneo rigetto dell'eccezione di illegittima c.m.s. (quarto motivo); erroneo rigetto dell'istanza risarcitoria per illegittima segnalazione in CR della Società attrice (quinto motivo).
3.1. Ha resistito la Vinte le spese del grado. CP_4
3.2. In data 25.09.2024 è intervenuta qualificandosi Controparte_2
cessionaria del credito già vantato dalla CP_5
. All'udienza del 09.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dai
[...]
procuratori dell'appellante e della terza intervenuta, la causa veniva introitata a sentenza, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
4. Con il primo motivo, l'appellante denuncia travisamento, da parte del Tribunale, dell'eccezione inerente alla illegittimità del tasso ultralegale, da intendersi, in realtà, tasso “oltre la soglia di liceità prevista dalla legge” (V. pag. 7 dell'atto di appello), con conseguenziali ricadute negative sul comportamento della che, nel fare CP_1
ricorso, in costanza di rapporto, a tassi oltre soglia, avrebbe violato il precetto di buona fede, di cui al combinato disposto degli artt. 1175 e
1375 c.c.
4.1. La censura è inammissibile.
4.2. Il Tribunale, nonostante la pacifica insussistenza di usura originaria, ha dato mandato al CTU nominato nel corso dell'istruttoria, di epurare il C/C n. 414 (dedotto in lite dall'attrice) dagli interessi passivi addebitati per tutti i periodi per i quali risultava registrata la c.d. usura sopravvenuta.
4.3. Non è dato comprendere, pertanto, la rilevanza della censura rispetto al credito, per come quantificato dal CTU e riconosciuto in favore dell'attrice dal Tribunale nella sentenza impugnata.
5. Con il secondo motivo, l'appellante si duole della inversione dell'onere della prova, per come operata dal Tribunale nella parte in cui ha ritenuto tardive e generiche le deduzioni inerenti le operazioni in valuta estera registrate su altri conti e girocontate su quello ordinario n. 414, dedotto in lite dall'attrice.
5.1. Il motivo è infondato.
5.2. In realtà, il Tribunale ha precisato che “Nella prima memoria ex art. 183.6 cpc, parte attrice ha dedotto che molte delle operazioni svolte dall'odierna attrice erano anche in valuta estera, conseguentemente tutti gli oneri di cambio e giorni di valuta erano applicati a completo discapito dell'odierna attrice oltre alle ulteriori spese e commissioni, che si ribadisce, contrattualmente erano escluse
o pari a zero.; poi, con la memoria istruttoria, ha prodotto degli estratti conto operazioni in valuta, dai quali si dovrebbero dedurre illegittimi giroconti sul c/c ordinario. L'allegazione svolta per la prima volta nella prima memoria, è del tutto insufficiente a fondare una domanda di ripetizione basata su illegittimi giroconti sul c/c ordinario derivanti dalle operazioni in valuta: la parte attrice, disponendo degli estratti sia del
c/c ordinario che delle operazioni in valuta, avrebbe dovuto tempestivamente specificare quali addebiti sul c/c ordinario, derivanti da operazioni in valuta, considerasse illegittimi” (V. pag. 7 della sentenza impugnata). 5.3. L'appellante ha opposto “che tale assunto integra un evidente ed ingiustificato aggravio della posizione dell'attore, il quale ha fornito tutta la documentazione idonea affinché il nominato consulente potesse verificare gli assunti mossi alla gestione del rapporto da parte della (V. pag. 11 dell'atto di appello). CP_1
Denuncia che “Le incongruenze contabili emergenti dagli estratti conto
e non rilevate, inspiegabilmente dal CTU ineriscono la mancata registrazione nella colonna avere degli estratti conto, di molteplici bonifici dall'estero che se esaminati e correttamente contabilizzati avrebbero pienamente azzerato il debito dell'attrice, reso inesistenti gli scoperti, azzerate le spese, e riportato in credito il rapporto intercorso confermando in pieno le domande proposte dall'attrice e confermando pienamente le richieste restitutorie e risarcitorie proposte” (V. pag. 13 dell'atto di appello).
5.4. Preliminarmente, mette conto evidenziare che l'attrice, odierna appellante, aveva dedotto, con il libello introduttivo il giudizio a quo, esclusivamente il C/C n. 414.
Alla domanda di ripetizione si era opposta la convenuta, CP_1
spiegando, a sua volta, domanda riconvenzionale diretta alla condanna dell'attrice al pagamento del saldo del richiamato C/C (per oltre 67 mila euro), nonché del saldo, in linea capitale, di due conti anticipi, n. 282678 e n. 282679, pari ad € 150.000,00 cadauno.
Con le prime memorie di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. (nella sua formulazione ratione temporis applicabile), la stessa Società attrice aveva, poi, dedotto che sul richiamato C/C ordinario n. 414 erano confluite tutte le spese e commissioni addebitate dalla su CP_1
operazioni in valuta estera: “La banca, inoltre sottace altresì che molte delle operazioni svolte dall'odierna attrice erano anche in valuta estera, conseguentemente tutti gli oneri di cambio e giorni di valuta erano applicati a completo discapito dell'odierna attrice oltre alle ulteriori spese e commissioni, che si ribadisce, contrattualmente erano escluse o pari a zero”.
Con le successive memorie, la stessa attrice aveva prodotto gli estratti conto relativi agli anticipi in valuta estera ed aveva insistito nel ricalcolo del C/C ordinario, dal momento che “la ha imposto alla
l'apertura e la chiusura, con i relativi costi, oneri, spese, Parte_1
commissioni, interessi e gravami vari comunque chiamati e denominati di n 14 conti anticipi per l'anno 2006, n. 10 per gli anni 2007 e 2008, n.
15 per l'anno 2009, n. 15 per l'anno 2010, n. 15 per l'anno 2011, n. 7 per l'anno 2012 e n. 7 per l'anno 2013 tutti in valuta estera facendo sopportare all'odierna attrice anche i costi di cambio, valuta e giorni di accredito. Tutti detti oneri spese commissioni ed interessi venivano scaricati sul conto corrente principale n. 414” (V. seconda memoria di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., di parte attrice).
5.4.1. Il Tribunale ha ritenuto tardiva la deduzione della esistenza degli ulteriori conti in valuta estera, contenuta solo nelle prime memorie di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. e, nel contempo, generica l'eccezione di girocontazione dei relativi addebiti.
5.4.2. Il CTU, a pag. 12 della relazione peritale, ha evidenziato che “In riferimento ai contratti delle anticipazioni preciso che i seguenti contratti dei c/c sono usurari: 815321, 81523, 816436, 815065 ma non
è possibile, dalla documentazione in atti, evidenziare gli interessi addebitati”.
5.5. Così riassunti i termini della vicenda, il Collegio deve rilevare che,
a fronte del rilievo di tardività e genericità operato dal Tribunale,
l'appellante censura la statuizione, non prendendo posizione in ordine a siffatti profili. Nel reiterare la richiesta di supplemento istruttorio, la stessa appellante, con erronea sovrapposizione di profili tra loro eterogenei, elenca tutti i bonifici, in valuta estera, dei quali il CTU non avrebbe tenuto conto (V. pagg. 13 e 14 dell'atto di appello), perché “non contabilizzate in favore dell'attrice”.
L'eccezione presenta profili di assoluta novità, dal momento che il mancato accredito, in linea capitale, dei bonifici esteri, in disparte la preclusione di cui all'art. 1832 c.c., ha ben poco da condividere con il denunciato illegittimo addebito delle spese e commissioni sulle operazioni in valuta estera, oggetto specifico dell'eccezione veicolata con le prime memorie ex art. 183 c.p.c. e, di seguito, coltivata con le seconde memorie della medesima disposizione codicistica in rito.
6. Il rigetto del secondo motivo si porta dietro quello del terzo e del quarto motivo di gravame, diretti, rispettivamente, a porre in discussione la capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi e l'addebito della c.m.s.
6.1. Le rispettive eccezioni sono state disattese dal Tribunale, in quanto la capitalizzazione trimestrale era stata pattuita a condizioni di reciprocità e la c.m.s. risultava sufficientemente determinata.
6.2. L'appellante oppone che, se si fossero considerati i versamenti, in linea capitale, richiamati alle pagg. 13 e 14 dell'atto di gravame, non ci sarebbero stati interessi passivi (terzo motivo) e non avrebbe avuto ragion d'essere la stessa c.m.s. (quarto motivo).
6.3. La censura è manifestamente inammissibile, perché, lungi dal prendere posizione in ordine ai profili di legittimità, per come evidenziati dal Tribunale, introduce tematica, che oltre ad essere caratterizzata da novità, non è correlabile alle eccezioni di illegittimità, oggetto delle originarie deduzioni attoree ed in ordine alle quali si è sviluppata la dialettica processuale inter partes. 7. La doglianza relativa al rigetto dell'istanza risarcitoria, per illegittima segnalazione a sofferenza della Società appellante, è assorbita dal rigetto dei motivi che precedono, dal momento che non può revocarsi in dubbio la sussistenza della debitoria nei confronti della Banca appellata, legittimata senz'altro alla censurata segnalazione in CR.
8. Al rigetto del gravame segue la condanna dell'appellante alle spese del presente grado, che, tenuto conto del valore della controversia (di poco superiore ai 285 mila euro), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (con esclusione della fase istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, fatta eccezione della fase di trattazione, per la quale si applicano i minimi), di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo.
9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, sussistono i presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 23.01.2020, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e con l'intervento della cessionaria avverso
[...] Controparte_2
la sentenza n. 6467/2019 del G.U. del Tribunale di Napoli, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore della appellata, CP_1
delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 17.179,00, oltre al rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se ed in quanto dovuta;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, dichiara sussistenti i presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 22.01.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. La Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott.ssa Maria Di Lorenzo