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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/03/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 - Terza Sezione Civile in composizione monocratica e nella persona della giudice on. Liliana Anselmo ha emesso ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta il 23.11.2022 al N° R.G.C.A. 13231/2022, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe BERGAMASCHI Parte_1
CP_
-opponente a - contro
(già , in persona del Responsabile di Controparte_2 CP_3
Direzione General Counsel dott.ssa quale mandataria di Controparte_4 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Controparte_5
Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia FERSINO
-opposta-
OGGETTO: Opposizione a D.I. nr. 3850 del 11.10.2022 del Tribunale di Firenze
Conclusioni
Per l'opponente: Piaccia al Tribunale di Firenze accogliere la presente opposizione e dichiarare IN
VIA PRELIMINARE il difetto di legittimazione ad agire della Controparte_6
dichiarare nullo o annullabile il D.I. opposto in quanto illegittimamente conteggiati gli
[...] interessi da parte della e/o comunque non esattamente dovuto il capitale dovuto e conseguente CP_7 accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o mancanza di prova del credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito. IN VIA ISTRUTTORIA per l'ammissione di CTU contabile;
Con vittoria di spese di lite.
Per parte opposta: IN TESI Rigettare l'opposizione e confermare il D.I.; NEL MERITO In
Via Subordinata nell'ipotesi di revoca del D.I., condannare comunque parte opponente a pagare alla comparente l'importo di euro 19.030,27, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma di giustizia. Con vittoria di spese di lite.
Concisa Esposizione dei Fatti
In data 19 Settembre 2012 stipulava con la società Consum.it Parte_1
S.p.a. (facente parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena S.p.a.) un contratto di prestito personale nr. 4512731 (coobbligata la coniuge ) per la somma di Persona_1 euro 20.000 (per acquisto di un terreno), rispetto al quale maturava un debito di i euro 19.030,27. Pt_1
In data 1.6.2015 diveniva efficace la fusione per incorporazione tra Consum.it s.p.a. e per cui quest'ultima diventava l'esclusiva Controparte_8 titolare del credito vantato da Consum.it s.p.a. nei riguardi di Pt_1
In data 18.12.2018 cedeva pro soluto il Controparte_8 credito a e tale cessione veniva pubblicata su G.U. Parte Controparte_5
II^ del 17.01.2019 nr. 7 e comunque detta cessione veniva comunicata a con Pt_1 lettera raccomandata ricevuta il 2 aprile 2019.
Esperiti vari tentativi di recupero di quanto dovuto, Controparte_5 otteneva dal Tribunale di Firenze in data 11.10.2022 il D.I. nr. 3850 per la somma di euro
19.030,27 (di cui euro 3.519,00 per rate scadute e non pagate, euro 12.075,34 per capitale a scadere, euro 3.375,18 a titolo di interessi, euro 60,75 per penale), oltre interessi come da domanda e spese del monitorio, sia nei riguardi di che di e lo Parte_1 Persona_1 notificava a in data 14.10.2022. Pt_1
si opponeva al D.I. deducendo in atto di citazione: a) di non Parte_1 aver stipulato alcun contratto con b) che gli interessi Controparte_5 applicati sarebbero “illegittimi” (per usura, anatocismo, applicazione della c.m.s.) – come si riservava di dimostrare in corso di causa (non avendo avuto la possibilità per i tempi ristrettissimi di far periziare i rendiconti bancari e/o il contratto).
quale mandataria di Controparte_2 Controparte_5
si costituiva in giudizio chiedendo la conferma del D.I. opposto e rilevando: a) di
[...] essere legittimata attivamente ad agire per il recupero del debito in virtù delle cessioni via via succedutesi ma regolari;
b) che la contestazione in ordine alla “illegittimità degli interessi applicati” (per superamento del tasso soglia) è generica e priva di supporto tecnico di riscontro, non avendo l'attore allegato ed indicato i modi, i tempi, la misura del superamento del tasso soglia, nel rispetto dell'onere probatorio che la giurisprudenza della
Suprema Corte pone a carico dell'opponente; c) che il Tasso soglia di cui al D.M. di riferimento, sulla base del TEGM rilevato per la categoria dei crediti personali nel periodo
1.7.2012 – 30.9.2012, era del 19,425%, mentre il tasso applicato nel contratto per cui è
2 causa è stato pattuito nella misura del 9,23% (con TAN dell'8,45% e interessi di mora nella misura del 15,96%), dunque nettamente inferiore al Tasso soglia;
d) che al un contratto di prestito non è stata applicata la commissione di massimo scoperto, perché tale commissione riguarda solo i rapporti di conto corrente;
e) che la contestazione di anatocismo è davvero generica ed infondata e che nel caso di specie non vi è stata alcuna capitalizzazione degli interessi.
Con ordinanza adottata all'udienza del 31.3.2023 è stata concessa la provvisoria esecutività del D.I. ed è stato disposto, a cura e onere di parte opposta (ex S.U. del
18.9.2020), l'avvio del procedimento di mediazione obbligatorio.
Esperito inutilmente il detto tentativo, con provvedimento del 10.7.2023 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.; all'udienza del 12.1.2024 parte opponente rilevava che pendeva dinanzi ad altro giudice la causa R.G. 7782/2023 connessa alla presente per riguardare lo stesso rapporto contrattuale nr. 4512731 e che sarebbe stata opportuna la riunione al presente procedimento dell'altra causa;
per l'effetto veniva disposta la trasmissione del fascicolo alla Presidente di Sezione ex art. 274 c.p.c., la quale assegnava a questo giudice il fascicolo R.G. 7782/2023 che non veniva, tuttavia, riunito al presente, ma trattato nelle stesse udienze.
Con ordinanza del 3.5.2024 è stata rigettata l'istanza di parte opponente di ammettere CTU contabile in quanto “esplorativa”, non avendo la parte allegato alcuna consulenza tecnica che ponesse in evidenza la sussistenza delle “illegittimità” lamentate.
Le parti hanno rassegnato le loro conclusioni all'udienza del 25.10.2024 e sono stati assegnati termini per il deposito di note conclusionali in considerazione della fissazione al 21.2.2025 dell'udienza “cartolare” di emissione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Motivi della decisione
Sulla legittimazione attiva di parte opposta
L'eccezione di parte opponente non è fondata.
La società opposta ha fornito la prova sia della fusione per incorporazione che dell'intervenuta cessione pro soluto mediante deposito - già durante la fase monitoria - del contratto di cessione dei rapporti giuridici in blocco intercorso tra Controparte_8
e (divenuta poi , stipulato ai
[...] Controparte_5 Controparte_5 sensi dell'art. 58 del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. n.
385/1993); dell'avvenuta cessione risulta essere stata data notizia mediante pubblicazione
3 nella Gazzetta Ufficiale e la stessa è stata anche comunicata all'opponente che ha ricevuto la raccomandata in data 2.4.2019, così assolvendo al proprio onere probatorio, ivi compreso quello relativo all'inclusione del credito azionato nell'alveo del blocco dei crediti acquistato tramite l'opera di cartolarizzazione (Cass. nr. 5857 del 2022, nr. 4277 del 2023).
Peraltro, la pubblicazione su G.U. unitamente considerata ad altri elementi convergenti
(ad es. stato si sofferenza del credito al momento della conclusione del contratto di cessione) costituisce una valida presunzione per ritenere incluso il credito nell'elenco di quelli ceduti in blocco (Cass. civ. nr. 21821 del 2023).
Ad ogni modo, circa la prova che tra i crediti ceduti è compreso anche quello oggetto di causa, si richiama il documento nr. 9 prodotto da parte opposta con la memoria istruttoria anche l'elenco dei crediti ceduti (c.d. annex), debitamente omissato, che evidenzia come il credito oggetto di causa fosse stato ricompreso nell'ambito della cessione ed assolvendo al proprio onere probatorio (v. ordinanza n. 9412 del 5 aprile
2023, n. 17944 del 22 giugno 2023, nr. 7866 del 22.3.2024 “la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58
T.U.B., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione…”).
Sui rilievi di illegittimità sollevati da parte opposta
Ciò posto, è incontestata, oltre che documentalmente provata, l'esistenza del contratto di finanziamento sottoscritto da che non ha mai neppure contestato Pt_1 di aver avuto la disponibilità delle somme di denaro oggetto dei finanziamenti).
I motivi di opposizione, concernenti l'applicazione della c.m.s., di interessi illegittimi perché usurari e di interessi anatocistici, sono rimasti del tutto generici e, per l'effetto, sono infondati.
A fronte della prova documentale della fonte del proprio credito, fornita dalla società con la produzione dei contratti (recanti le sottoscrizioni degli obbligati e l'indicazione delle condizioni di operatività applicate nel corso dello svolgimento dei rapporti in questione) nonché dalla documentazione relativa all'esposizione debitoria (con la movimentazione contabile), parte opponente non ha adempiuto all'onere probatorio liberatorio, sollevando contestazioni confuse e prive del benché minimo riscontro
(limitandosi a richiamare plurime sentenze della Corte di Cassazione in materia senza
4 indicare nello specifico sia le pattuizioni ritenute illegittime sia gli effetti economici conseguenti a tale “illegittimità”).
Ed invero, sia nell'atto di opposizione che nella prima e seconda memoria ex art. 183, comma 6°, c.p.c., nessuna indicazione di elementi di fatto concreti, documentalmente riscontrabili, viene fornita al riguardo di eventuali non dovute poste passive addebitate, risolvendosi dunque le eccezioni sollevate in generiche contestazioni e, in ultima analisi, in un mero rifiuto del credito rivendicato dalla società a saldo dei rapporti in essere tra le parti.
Parte opponente non ha assolto al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c. omettendo anche di specificare quale sarebbe il tasso soglia usura per gli interessi moratori e in dispregio dei principi costantemente affermati in giurisprudenza.
“Costituisce ius receptum il principio secondo cui chi eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi (per il difetto di anatocismo e difetto di forma scritta della pattuizione degli interessi legali) assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati. Né
l'onere probatorio può ritenersi assolto sulla base della sola prova documentale consistente nella pattuizione contrattuale nulla, posto che l'obbligazione restitutoria dell'istituto di credito sorge solo per effetto della concreta applicazione di interessi non dovuti e previa dimostrazione del loro ammontare (cfr., Cass. SS.
UU., 29/04/2009, n. 9941). Nella fattispecie, parte opponente non ha specificamente contestato le pattuizioni contenute in contratto e il computo degli interessi applicati dalla società con raffronto al tasso soglia vigente al momento della stipula;
neppure ha prodotto una diversa ricostruzione dei rapporti contabili tra le parti eventualmente a mezzo di una verifica tecnica di parte” (Tribunale Cosenza sentenza
234/2022).
L'opponente non ha mai nemmeno contestato l'esattezza dei conteggi operati, né il numero delle rate di rimborso scadute, così come non ha nemmeno indicato qual è la clausola che conterrebbe l'anatocismo e quale aspetto del calcolo degli interessi sarebbe attinto da tale “illegittimità”.
Del tutto inammissibile – perché tardivo – è il rilievo sollevato da parte opponente in comparsa conclusionale laddove lamenta che al contratto di finanziamento non venne allegato il piano di ammortamento, anche se l'art. 7 del contratto prevede che la tabella di ammortamento avrebbe potuto essere semplicemente richiesta in qualsiasi momento da parte del cliente.
5 Pertanto, l'opposizione viene rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza;
si terrà conto dell'agevole attività difensiva svolta da parte opposta in tutte le fasi del processo, per cui verranno applicati i minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui al Dm 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Terza Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione proposta avverso il
D.I. nr. 3850 dell'11.10.2022 che viene confermato.
Condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali in favore di parte opposta liquidate in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 14 marzo 2025
La giudice on.
Liliana Anselmo
6
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 - Terza Sezione Civile in composizione monocratica e nella persona della giudice on. Liliana Anselmo ha emesso ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
S E N T E N Z A nella causa di 1° grado iscritta il 23.11.2022 al N° R.G.C.A. 13231/2022, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe BERGAMASCHI Parte_1
CP_
-opponente a - contro
(già , in persona del Responsabile di Controparte_2 CP_3
Direzione General Counsel dott.ssa quale mandataria di Controparte_4 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Controparte_5
Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvia FERSINO
-opposta-
OGGETTO: Opposizione a D.I. nr. 3850 del 11.10.2022 del Tribunale di Firenze
Conclusioni
Per l'opponente: Piaccia al Tribunale di Firenze accogliere la presente opposizione e dichiarare IN
VIA PRELIMINARE il difetto di legittimazione ad agire della Controparte_6
dichiarare nullo o annullabile il D.I. opposto in quanto illegittimamente conteggiati gli
[...] interessi da parte della e/o comunque non esattamente dovuto il capitale dovuto e conseguente CP_7 accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o mancanza di prova del credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito. IN VIA ISTRUTTORIA per l'ammissione di CTU contabile;
Con vittoria di spese di lite.
Per parte opposta: IN TESI Rigettare l'opposizione e confermare il D.I.; NEL MERITO In
Via Subordinata nell'ipotesi di revoca del D.I., condannare comunque parte opponente a pagare alla comparente l'importo di euro 19.030,27, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma di giustizia. Con vittoria di spese di lite.
Concisa Esposizione dei Fatti
In data 19 Settembre 2012 stipulava con la società Consum.it Parte_1
S.p.a. (facente parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena S.p.a.) un contratto di prestito personale nr. 4512731 (coobbligata la coniuge ) per la somma di Persona_1 euro 20.000 (per acquisto di un terreno), rispetto al quale maturava un debito di i euro 19.030,27. Pt_1
In data 1.6.2015 diveniva efficace la fusione per incorporazione tra Consum.it s.p.a. e per cui quest'ultima diventava l'esclusiva Controparte_8 titolare del credito vantato da Consum.it s.p.a. nei riguardi di Pt_1
In data 18.12.2018 cedeva pro soluto il Controparte_8 credito a e tale cessione veniva pubblicata su G.U. Parte Controparte_5
II^ del 17.01.2019 nr. 7 e comunque detta cessione veniva comunicata a con Pt_1 lettera raccomandata ricevuta il 2 aprile 2019.
Esperiti vari tentativi di recupero di quanto dovuto, Controparte_5 otteneva dal Tribunale di Firenze in data 11.10.2022 il D.I. nr. 3850 per la somma di euro
19.030,27 (di cui euro 3.519,00 per rate scadute e non pagate, euro 12.075,34 per capitale a scadere, euro 3.375,18 a titolo di interessi, euro 60,75 per penale), oltre interessi come da domanda e spese del monitorio, sia nei riguardi di che di e lo Parte_1 Persona_1 notificava a in data 14.10.2022. Pt_1
si opponeva al D.I. deducendo in atto di citazione: a) di non Parte_1 aver stipulato alcun contratto con b) che gli interessi Controparte_5 applicati sarebbero “illegittimi” (per usura, anatocismo, applicazione della c.m.s.) – come si riservava di dimostrare in corso di causa (non avendo avuto la possibilità per i tempi ristrettissimi di far periziare i rendiconti bancari e/o il contratto).
quale mandataria di Controparte_2 Controparte_5
si costituiva in giudizio chiedendo la conferma del D.I. opposto e rilevando: a) di
[...] essere legittimata attivamente ad agire per il recupero del debito in virtù delle cessioni via via succedutesi ma regolari;
b) che la contestazione in ordine alla “illegittimità degli interessi applicati” (per superamento del tasso soglia) è generica e priva di supporto tecnico di riscontro, non avendo l'attore allegato ed indicato i modi, i tempi, la misura del superamento del tasso soglia, nel rispetto dell'onere probatorio che la giurisprudenza della
Suprema Corte pone a carico dell'opponente; c) che il Tasso soglia di cui al D.M. di riferimento, sulla base del TEGM rilevato per la categoria dei crediti personali nel periodo
1.7.2012 – 30.9.2012, era del 19,425%, mentre il tasso applicato nel contratto per cui è
2 causa è stato pattuito nella misura del 9,23% (con TAN dell'8,45% e interessi di mora nella misura del 15,96%), dunque nettamente inferiore al Tasso soglia;
d) che al un contratto di prestito non è stata applicata la commissione di massimo scoperto, perché tale commissione riguarda solo i rapporti di conto corrente;
e) che la contestazione di anatocismo è davvero generica ed infondata e che nel caso di specie non vi è stata alcuna capitalizzazione degli interessi.
Con ordinanza adottata all'udienza del 31.3.2023 è stata concessa la provvisoria esecutività del D.I. ed è stato disposto, a cura e onere di parte opposta (ex S.U. del
18.9.2020), l'avvio del procedimento di mediazione obbligatorio.
Esperito inutilmente il detto tentativo, con provvedimento del 10.7.2023 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.; all'udienza del 12.1.2024 parte opponente rilevava che pendeva dinanzi ad altro giudice la causa R.G. 7782/2023 connessa alla presente per riguardare lo stesso rapporto contrattuale nr. 4512731 e che sarebbe stata opportuna la riunione al presente procedimento dell'altra causa;
per l'effetto veniva disposta la trasmissione del fascicolo alla Presidente di Sezione ex art. 274 c.p.c., la quale assegnava a questo giudice il fascicolo R.G. 7782/2023 che non veniva, tuttavia, riunito al presente, ma trattato nelle stesse udienze.
Con ordinanza del 3.5.2024 è stata rigettata l'istanza di parte opponente di ammettere CTU contabile in quanto “esplorativa”, non avendo la parte allegato alcuna consulenza tecnica che ponesse in evidenza la sussistenza delle “illegittimità” lamentate.
Le parti hanno rassegnato le loro conclusioni all'udienza del 25.10.2024 e sono stati assegnati termini per il deposito di note conclusionali in considerazione della fissazione al 21.2.2025 dell'udienza “cartolare” di emissione della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Motivi della decisione
Sulla legittimazione attiva di parte opposta
L'eccezione di parte opponente non è fondata.
La società opposta ha fornito la prova sia della fusione per incorporazione che dell'intervenuta cessione pro soluto mediante deposito - già durante la fase monitoria - del contratto di cessione dei rapporti giuridici in blocco intercorso tra Controparte_8
e (divenuta poi , stipulato ai
[...] Controparte_5 Controparte_5 sensi dell'art. 58 del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. n.
385/1993); dell'avvenuta cessione risulta essere stata data notizia mediante pubblicazione
3 nella Gazzetta Ufficiale e la stessa è stata anche comunicata all'opponente che ha ricevuto la raccomandata in data 2.4.2019, così assolvendo al proprio onere probatorio, ivi compreso quello relativo all'inclusione del credito azionato nell'alveo del blocco dei crediti acquistato tramite l'opera di cartolarizzazione (Cass. nr. 5857 del 2022, nr. 4277 del 2023).
Peraltro, la pubblicazione su G.U. unitamente considerata ad altri elementi convergenti
(ad es. stato si sofferenza del credito al momento della conclusione del contratto di cessione) costituisce una valida presunzione per ritenere incluso il credito nell'elenco di quelli ceduti in blocco (Cass. civ. nr. 21821 del 2023).
Ad ogni modo, circa la prova che tra i crediti ceduti è compreso anche quello oggetto di causa, si richiama il documento nr. 9 prodotto da parte opposta con la memoria istruttoria anche l'elenco dei crediti ceduti (c.d. annex), debitamente omissato, che evidenzia come il credito oggetto di causa fosse stato ricompreso nell'ambito della cessione ed assolvendo al proprio onere probatorio (v. ordinanza n. 9412 del 5 aprile
2023, n. 17944 del 22 giugno 2023, nr. 7866 del 22.3.2024 “la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58
T.U.B., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione…”).
Sui rilievi di illegittimità sollevati da parte opposta
Ciò posto, è incontestata, oltre che documentalmente provata, l'esistenza del contratto di finanziamento sottoscritto da che non ha mai neppure contestato Pt_1 di aver avuto la disponibilità delle somme di denaro oggetto dei finanziamenti).
I motivi di opposizione, concernenti l'applicazione della c.m.s., di interessi illegittimi perché usurari e di interessi anatocistici, sono rimasti del tutto generici e, per l'effetto, sono infondati.
A fronte della prova documentale della fonte del proprio credito, fornita dalla società con la produzione dei contratti (recanti le sottoscrizioni degli obbligati e l'indicazione delle condizioni di operatività applicate nel corso dello svolgimento dei rapporti in questione) nonché dalla documentazione relativa all'esposizione debitoria (con la movimentazione contabile), parte opponente non ha adempiuto all'onere probatorio liberatorio, sollevando contestazioni confuse e prive del benché minimo riscontro
(limitandosi a richiamare plurime sentenze della Corte di Cassazione in materia senza
4 indicare nello specifico sia le pattuizioni ritenute illegittime sia gli effetti economici conseguenti a tale “illegittimità”).
Ed invero, sia nell'atto di opposizione che nella prima e seconda memoria ex art. 183, comma 6°, c.p.c., nessuna indicazione di elementi di fatto concreti, documentalmente riscontrabili, viene fornita al riguardo di eventuali non dovute poste passive addebitate, risolvendosi dunque le eccezioni sollevate in generiche contestazioni e, in ultima analisi, in un mero rifiuto del credito rivendicato dalla società a saldo dei rapporti in essere tra le parti.
Parte opponente non ha assolto al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c. omettendo anche di specificare quale sarebbe il tasso soglia usura per gli interessi moratori e in dispregio dei principi costantemente affermati in giurisprudenza.
“Costituisce ius receptum il principio secondo cui chi eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi (per il difetto di anatocismo e difetto di forma scritta della pattuizione degli interessi legali) assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati. Né
l'onere probatorio può ritenersi assolto sulla base della sola prova documentale consistente nella pattuizione contrattuale nulla, posto che l'obbligazione restitutoria dell'istituto di credito sorge solo per effetto della concreta applicazione di interessi non dovuti e previa dimostrazione del loro ammontare (cfr., Cass. SS.
UU., 29/04/2009, n. 9941). Nella fattispecie, parte opponente non ha specificamente contestato le pattuizioni contenute in contratto e il computo degli interessi applicati dalla società con raffronto al tasso soglia vigente al momento della stipula;
neppure ha prodotto una diversa ricostruzione dei rapporti contabili tra le parti eventualmente a mezzo di una verifica tecnica di parte” (Tribunale Cosenza sentenza
234/2022).
L'opponente non ha mai nemmeno contestato l'esattezza dei conteggi operati, né il numero delle rate di rimborso scadute, così come non ha nemmeno indicato qual è la clausola che conterrebbe l'anatocismo e quale aspetto del calcolo degli interessi sarebbe attinto da tale “illegittimità”.
Del tutto inammissibile – perché tardivo – è il rilievo sollevato da parte opponente in comparsa conclusionale laddove lamenta che al contratto di finanziamento non venne allegato il piano di ammortamento, anche se l'art. 7 del contratto prevede che la tabella di ammortamento avrebbe potuto essere semplicemente richiesta in qualsiasi momento da parte del cliente.
5 Pertanto, l'opposizione viene rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza;
si terrà conto dell'agevole attività difensiva svolta da parte opposta in tutte le fasi del processo, per cui verranno applicati i minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui al Dm 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Terza Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione proposta avverso il
D.I. nr. 3850 dell'11.10.2022 che viene confermato.
Condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali in favore di parte opposta liquidate in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 14 marzo 2025
La giudice on.
Liliana Anselmo
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