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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 300/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
MANGANELLI CARMELA BRUNA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1936/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202500006642000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202500006642000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202500006642000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202500006642000 IRAP 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso e annullare l'atto impugnato
Resistenti/Appellato: rigettare il ricorso con spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, patrocinatore di sé stesso con ricorso notificato in data 04/08/2025, notificato alla Agenzia della Riscossione e alla Agenzia delle Entrate di Bari, impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 01480202500006642000, sull'autovettura Autoveicolo_1 targata Targa_1, per un totale dovuto pari ad € 12.806,97.
Eccepisce la violazione del divieto di iscrizione del fermo de quo disposto dall'ente di riscossione, in quanto ricadente su bene mobile strumentale all'attività professionale svolta, chiedendone l'annullamento.
Si costituisce l'Agenzia Riscossione Bari contestando la domanda e concludendo per il rigetto del ricorso, sul presupposto che non fosse provata adeguatamente la strumentalità del bene alla professione (di avvocato) svolta.
L'Agenzia delle Entrate di Bari, nel costituirsi in giudizio, richiama le argomentazioni formulate dall'Agenzia Entrate-Riscossione, ritenendosi estranea ai fatti dedotti e conclude per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente deposita memorie illustrative a cui si riporta.
Esaurita la disamina della causa all'udienza del 19 gennaio 2026, questa Corte di Giustizia riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto perché la domanda non è stata adeguatamente dimostrata e documentata.
Infatti, il ricorrente non ha prodotto, né durante la fase processuale né in via amministrativa, prove documentali idonee che evidenzino le effettive esigenze operative che il bene soddisfa, per cui non risulta giustificata la strumentalità tra il veicolo sul quale viene iscritto il fermo amministrativo e l'attività professionale svolta.
Di conseguenza, la procedura adottata dall'ente di riscossione è condivisibile perché legittima. Inoltre, il ricorrente non ha mai contestato l'“an”e il “quantum debeatur”, anzi in data 07.07.2025 avanzava richiesta di rateizzazione dell'importo del debito erariale che ha legittimato la notifica del preavviso di fermo amministrativo della autovettura - rateizzazione approvata e concessa, ma assolta solo parzialmente
(concessa con provvedimento del 07.07.2025 emesso dalla Agenzia delle
Entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di Bari).
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in favore delle Agenzie costituite, liquidandole, per ciascuna di esse, in euro 1500,00.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
MANGANELLI CARMELA BRUNA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1936/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202500006642000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2018
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202500006642000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202500006642000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2017
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202500006642000 IRAP 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso e annullare l'atto impugnato
Resistenti/Appellato: rigettare il ricorso con spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, patrocinatore di sé stesso con ricorso notificato in data 04/08/2025, notificato alla Agenzia della Riscossione e alla Agenzia delle Entrate di Bari, impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 01480202500006642000, sull'autovettura Autoveicolo_1 targata Targa_1, per un totale dovuto pari ad € 12.806,97.
Eccepisce la violazione del divieto di iscrizione del fermo de quo disposto dall'ente di riscossione, in quanto ricadente su bene mobile strumentale all'attività professionale svolta, chiedendone l'annullamento.
Si costituisce l'Agenzia Riscossione Bari contestando la domanda e concludendo per il rigetto del ricorso, sul presupposto che non fosse provata adeguatamente la strumentalità del bene alla professione (di avvocato) svolta.
L'Agenzia delle Entrate di Bari, nel costituirsi in giudizio, richiama le argomentazioni formulate dall'Agenzia Entrate-Riscossione, ritenendosi estranea ai fatti dedotti e conclude per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente deposita memorie illustrative a cui si riporta.
Esaurita la disamina della causa all'udienza del 19 gennaio 2026, questa Corte di Giustizia riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto perché la domanda non è stata adeguatamente dimostrata e documentata.
Infatti, il ricorrente non ha prodotto, né durante la fase processuale né in via amministrativa, prove documentali idonee che evidenzino le effettive esigenze operative che il bene soddisfa, per cui non risulta giustificata la strumentalità tra il veicolo sul quale viene iscritto il fermo amministrativo e l'attività professionale svolta.
Di conseguenza, la procedura adottata dall'ente di riscossione è condivisibile perché legittima. Inoltre, il ricorrente non ha mai contestato l'“an”e il “quantum debeatur”, anzi in data 07.07.2025 avanzava richiesta di rateizzazione dell'importo del debito erariale che ha legittimato la notifica del preavviso di fermo amministrativo della autovettura - rateizzazione approvata e concessa, ma assolta solo parzialmente
(concessa con provvedimento del 07.07.2025 emesso dalla Agenzia delle
Entrate-Riscossione - Agente della riscossione per la Provincia di Bari).
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in favore delle Agenzie costituite, liquidandole, per ciascuna di esse, in euro 1500,00.