Ordinanza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3270/2024 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 3270/2024 promosso da:
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo D'Avino
[...]
, elettiv.te dom.to inCIS Nola, isola 4, Torre 4, piano 1°, int. 402 80035 Nola
RICORRENTE/I contro rapp.to e difeso dal/dagli avv.VERDOLIVA GIULIA TRAVAGLINO ROCCO CP_1
( PIAZZA NICOLA AMORE N. 10 80100 NAPOLI;
, elett.te dom.to C.F._1 inPIAZZA SORRENTO 12 ANGRI
RESISTENTE/I
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/01/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 19.06.2024, i ricorrenti, tutti proprietari di appartamenti nel Condominio Palazzo in Pomigliano D'Arco alla via Giuseppe Verdi n. 46, hanno Parte_6 esposto che nei locali al piano terra del medesimo stabile, di proprietà del convenuto CP_2
e condotti in locazione dalla viene esercitata attività di ristorazione con
[...] CP_1 insegna "Carne Diem"; che tale attività, avviata nel 2021, genera intollerabili immissioni di fumi, odori e rumori attraverso un condotto di espulsione posto sulla facciata dell'edificio, realizzato ampliando una preesistente griglia di areazione ed in sostituzione della canna fumaria interna al fabbricato precedentemente utilizzata;
che nonostante i reiterati solleciti e le denunce presentate, la situazione non è stata risolta, con grave pregiudizio per la salute e la vivibilità delle abitazioni dei ricorrenti.
Si è costituita la contestando la sussistenza dei presupposti per la tutela cautelare e CP_1 deducendo l'assenza del periculum in mora, essendo trascorsi tre anni dall'installazione dell'impianto; di aver implementato un sistema di filtri a carbone attivo che ha eliminato le problematiche relative a fumi e odori;
di aver predisposto un progetto per l'installazione di una
"cappa a periscopio", non ancora realizzato per mancanza di autorizzazione condominiale. Si è dichiarato disposto ad adottare le soluzioni tecniche necessarie, previo consenso del proprietario e del condominio.
Il convenuto , proprietario dei locali, non si è costituito ed è stato dichiarato Controparte_2 contumace.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va preliminarmente detto che la tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. è pacificamente ammissibile in materia di immissioni intollerabili, come confermato da consolidata giurisprudenza, quando le stesse siano idonee a pregiudicare diritti fondamentali quali la salute e la vivibilità dell'abitazione.
Pagina 1
deve anzi ritenersi che un pericolo perdurante da svariato tempo sia ancor più grave, o perchè più prossimo alla lesione effettiva o perché aggravante quella già in atto.
Inoltre, a voler ragionare nei termini esposti dal resistente, si finirebbe per introdurre, alla stregua di quanto avviene ad esempio in materia possessoria, un termine decadenziale alla tutela atipica di cui all'art 700 cpc, in assenza di disposizione normativa in tal senso.
In caso di immissioni intollerabili il periculum deve considerarsi in re ipsa, essendo le stesse idonee a determinare un pregiudizio alla salute e alla vivibilità dell'abitazione non adeguatamente risarcibile per equivalente. Nel caso di specie, la persistente esposizione a fumi di cottura contenenti sostanze nocive e a rumore oltre soglia configura un pericolo concreto ed attuale per la salute dei ricorrenti.
Quanto ai presupposti di merito che legittimano la misura va osservato quanto segue.
L'art. 844 c.c. stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni provenienti dal fondo del vicino se non superano la normale tollerabilità, avuto riguardo alla condizione dei luoghi. Come chiarito dalla giurisprudenza, il limite della normale tollerabilità non ha carattere assoluto ma relativo, dovendo essere valutato in concreto in relazione al contesto ambientale (Cass. civ. ord. n. 2757/2020).
Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile dà luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), sicché la valutazione ex art. 844, diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale. Spetta al giudice del merito accertare in concreto gli accorgimenti idonei a ricondurre tali immissioni nell'ambito della normale tollerabilità (Cass. II, n. 17051/2011).
I mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità ex art. 844 implicano accertamenti di natura tecnica che, di regola, vengono compiuti mediante apposita consulenza d'ufficio con funzione "percipiente", in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, l'intensità dei suoni o delle emissioni di vapori o gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone, potendosi in tale materia ricorrere alla prova testimoniale soltanto quando essa verta su fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti e non si riveli espressione di giudizi valutativi (Cass. II, n. 1606/2017)
La valutazione imposta al giudice ex art. 844, risponde — nel contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà — alla tutela di preminenti diritti di rilievo costituzionale, come quello alla salute ed alla qualità della vita (Cass. III, n. 20927/2015; Cass. II, n. 5564/2010).
Il diritto fondamentale alla salute è, invero, da considerarsi valore comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione (Cass. I, n. 14180/2016, in tema di immissioni acustiche provenienti da circolazione stradale).
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale il privato, deducendo l'omessa adozione da parte della P.A. degli opportuni provvedimenti a tutela del diritto alla salute, domandi nei confronti della stessa il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a immissioni intollerabili (Cass. S.U., n. 23436/2022).
Nella particolare materia delle immissioni acustiche, esistono due livelli di tutela, uno costituito dal regime amministrativo destinato alla P.A. in relazione alla quiete pubblica e l'altro che attiene ai
Pagina 2 rapporti tra privati, regolati dagli artt. 844 e 2043 (Cass. III, n. 20927/2015). In particolare, il d.P.C.M. 1 marzo 1991, nel determinare le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti di tollerabilità in materia di immissioni rumorose, al pari dei regolamenti comunali limitativi dell'attività rumorosa, fissa, quale misura da non superare per le zone non industriali, una differenza rispetto al rumore ambientale pari a 3 db in periodo notturno e in 5 db in periodo diurno.
Più in generale, nei rapporti tra privati, l'osservanza delle normative tecniche speciali in tema di tollerabilità non è dirimente nell'escludere l'intollerabilità delle immissioni (Cass. III, n. 8474/2015); sicché la singola fattispecie deve essere vagliata secondo l'art. 844, nel senso che, se è certamente illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità, la violazione della soglia codicistica di tollerabilità delle immissioni può essere riscontrata pur nell'accertato rispetto dei limiti imposti dalla normativa tecnica (Cass. III, n. 15233/2014; Cass. VI n. 1069/2017; Cass. II, n. 23754/2018).
In ottemperanza ai principi su richiamati, si è reso necessario l'intervento di un Consulente Tecnico
d'Ufficio (ing. , coadiuvato dall'ausiliario ing. ) affinché, con scienza e Per_1 Per_2 coscienza, vagliasse la fondatezza delle doglianze dei ricorrenti in merito alle immissioni provenienti dall'attività di ristorazione della Ebbene, l'espletata Consulenza Tecnica Controparte_1
d'Ufficio, depositata agli atti, disvela con chiarezza un quadro inequivocabile.
Il CTU ha accertato, mediante rigorosi rilievi fonometrici, che le immissioni sonore generate dall'impianto di aspirazione del ristorante "Carne Diem" superano i limiti di normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 c.c. e delle normative vigenti in materia. Si tratta di riscontri oggettivi di superamento del criterio differenziale sia in orario diurno che notturno negli appartamenti dei ricorrenti. Ciò, ineluttabilmente, pregiudica le condotte di vita dei residenti, ledendo il loro diritto al riposo e alla serena fruizione delle proprie abitazioni.
Parimenti, l'analisi dei campioni di aria effettuata dal CTU ha confermato la sussistenza di immissioni odorigene intollerabili nell'appartamento posto al primo piano, il più prossimo alla fonte di emissione. Tali esalazioni, generate dalla tipologia di cottura e dagli alimenti preparati, compromettono la salubrità dell'aria e arrecano pregiudizio alla salute dei ricorrenti, configurandosi come ulteriori e gravi violazioni dell'art. 844 c.c..
Di fronte a tale accertata situazione di intollerabilità, il CTU ha esaminato le possibili soluzioni tecniche atte a ricondurre le immissioni entro la soglia di legge e a tutelare la salute dei ricorrenti. È emerso in maniera incontrovertibile che l'unica soluzione tecnicamente percorribile e conforme alle normative di settore (UNI 8723/2017 e UNI 11528/2022) è la realizzazione di un sistema di evacuazione dei fumi a tetto. La preesistente canna fumaria è stata ritenuta non idonea e non utilizzabile.
È significativo rilevare che la soluzione alternativa proposta dal Consulente Tecnico di Parte della consistente in una cappa a periscopio, è stata giudicata dal CTU inaccettabile dal CP_1 punto di vista tecnico e normativo, in quanto non conforme alle prescrizioni che impongono, per attività di ristorazione con le caratteristiche di quella in esame, l'evacuazione dei fumi a tetto.
In definitiva, la scrupolosa indagine tecnica condotta dal CTU non lascia adito a dubbi: le immissioni di rumore e odori provenienti dall'attività della superano ampiamente la CP_1 soglia di normale tollerabilità e arrecano concreto pregiudizio alla salute dei ricorrenti. Si rende pertanto indispensabile un intervento risolutivo, individuato univocamente nella realizzazione di un sistema di evacuazione fumi a tetto, al fine di ripristinare una condizione di vivibilità e salubrità per gli abitanti del condominio, conformemente ai principi sanciti dall'articolo 844 del Codice Civile e a tutela del diritto alla salute costituzionalmente garantito.
Il proprietario , pur non costituito, è necessariamente coinvolto nell'esecuzione Controparte_2 dei provvedimenti tecnici individuati dal CTU, dovendosi intervenire sulla sua proprietà. In
Pagina 3 particolare, con ordinanza del 22/8/2024 resa nell'ambito del presente giudizio e qui da intendersi integralmente richiamata, è stato stabilito che <gli attori intendono sia esercitare la cd. “inibitoria negativa”, chiedendo la cessazione tout court delle immissioni sia quella cd. “positiva”, volta alla condanna ad un facere che riporti le stesse nei normali limiti di tollerabilità; a tali due tipologie di domande inibitorie, sicuramente cumulabili e comunque cumulate, corrisponde, parallelamente, la legittimazione dell'autore materiale delle immissioni e del proprietario, come merge plasticamente da Cass 8999/2005 (“L'azione diretta a far valere il divieto di immissioni eccedenti la normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ. può essere esperita anche nei confronti dell'autore materiale delle immissioni, che non sia proprietario dell'immobile da cui derivano e, quindi, anche nei confronti del locatario di questo stesso immobile, quando soltanto a costui debba essere imposto un "facere"
o un "non facere", suscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego;
mentre deve essere proposta contro il proprietario del fondo dal quale le immissioni provengono quando sia volta al conseguimento di un effetto reale, all'accertamento cioè in via definitiva dell'illegittimità delle immissioni e al compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per far cessare le stesse”). autorizzare e consentire la realizzazione del nuovo camino sulla facciata dell'immobile di sua proprietà. La sua contumacia non osta all'adozione dei provvedimenti necessari, dovendosi contemperare il suo diritto di proprietà con la tutela della salute dei ricorrenti>>.
Non può essere accolta la domanda risarcitoria in questa sede, destinata unicamente all'emanazione dei procedimenti volti a far cessare la situazione pregiudizievole in atto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto:
- ordina alla di cessare immediatamente le immissioni intollerabili provenienti CP_1 dall'attività di ristorazione "Carne Diem";
- ordina a di realizzare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente Controparte_2 ordinanza, un nuovo camino a tetto con le caratteristiche tecniche individuate dal CTU;
- dispone che, decorso inutilmente tale termine, l'attività di ristorazione dovrà essere sospesa fino alla realizzazione delle opere prescritte;
2) Condanna la e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di CP_1 Controparte_2 lite in favore dei ricorrenti, che liquida in € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Pone definitivamente a carico di e le spese di CTU, già CP_1 Controparte_2 liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Nola, 9 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
Pagina 4