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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. IU Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 238/2022 R.G., vertente
TRA
, nata a [...], Parte_1 il 19/02/1952, , rapp.ta e difesa dall'avv. C.F._1
CASTROVINCI NUNZIATINA
appellante
CONTRO
, nata a TORTORICI, il Controparte_1
27/07/1964, , rapp.ta e difesa dall'avv. C.F._2
CONTIGUGLIA ROSARIO
appellata
Ogg: appello a sentenza n. 193/2021 del 04/03/2021, emessa dal
Tribunale di Patti
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 -Con citazione notificata il 31.3.2022 Parte_1
proponeva appello alla sentenza di cui all'intestazione, con la quale il Tribunale di Patti, definendo il giudizio proposto da nei confronti dell'odierna appellante, Controparte_1
così statuiva:
1. Condanna alla consegna delle chiavi del Parte_1 cancello a , per l'esercizio del diritto Controparte_1
di servitù con le modalità previste dal titolo costitutivo e specificate in parte motiva;
2. Rigetta la domanda attorea di risarcimento;
3. Rigetta la domanda riconvenzionale;
4. Condanna alla refusione delle spese Parte_1
processuali in favore di che liquida in Controparte_1
euro 2.430 per compensi professionali oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa ove dovuti come per legge, ed euro
164 per spese vive;
5. Pone le spese di ctu definitivamente a carico di Parte_1
.
[...]
Si costituiva l'appellata, instando per la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza dell'8.3.2024, in esito a trattazione cartolare e previa precisazione delle conclusioni, la causa era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
Primo grado citava in giudizio l'odierna appellante Controparte_1
e -premettendo: di essere proprietaria di una appezzamento di
2 terreno sito in Capo d'Orlando, C.da Bruca, iscritto al Catasto al foglio 11, particelle 161 ed altre, esteso nell'intero per are 34,34, per averlo acquistato con atto pubblico in NO Persona_1
in data 15/02/2002, da parte di , con tutte le Parte_2
servitù attive e passive gravanti sullo stesso come meglio specificate nei precedenti atti pubblici;
che in particolare tra le servitù era compresa quella consistente nel prelievo dell'acqua, sia per uso irriguo che per uso domestico, dal pozzo con vasca situato nel fondo della convenuta;
che quest'ultima, a seguito della collocazione di un cancello chiuso da lucchetto nel luogo di accesso al terreno di sua proprietà, aveva assolutamente impedito l'esercizio della servitù in oggetto, perchè in tal modo non poteva arrivare al pozzo al fine di utilizzarne l'acqua- CHIEDEVA : “1)
Ritenere e dichiarare la convenuta Parte_1 responsabile per avere illegittimamente impedito l'esercizio della servitù relativo al prelievo dell'acqua, sia per uso irriguo che per uso domestico, dal pozzo con vasca situato nel fondo della convenuta stessa;
2) Conseguentemente, e per l'effetto, condannare la convenuta al ripristino dello stato dei luoghi mediante l'eliminazione del lucchetto o, in subordine, alla consegna delle chiavi di apertura dello stesso, ordinando alla stessa di astenersi per il futuro, da ulteriori atti di spoglio e/o molestia della servitù medesima;
3) Condannare, altresì, la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attrice a causa del mancato esercizio del diritto di servitù per colpa esclusiva della nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia”. Pt_1
3 La si costituiva, spiegando domanda riconvenzionale con Pt_1
cui chiedeva accertarsi e dichiararsi che l'esercizio di servitù di presa d'acqua dal pozzo sito nel fondo servente, avveniva -come da molto tempo praticato- mediante l'elettropompa, azionata attraverso un deviatore di corrente elettrica posto all'esterno del cancello ed in proprietà della controparte.
Il Tribunale definiva la controversia nei termini sopra sintetizzati, argomentando che:
-Il titolo costitutivo della servitù è il contratto del 4 Aprile 1950 in NO , col quale ha donato ai Persona_2 CP_2
figli IU (oggi proprietà ) ed (oggi Pt_1 CP_3
proprietà ) due spezzoni di terreno disponendo che: CP_1
“Il pozzo e la vasca esistente nella quota di IU restano gravati dalla servitù di prelievo di acqua sia per irrigare sia per gli usi domestici. (…) restano in comune attivamente e passivamente tutte le strade esistenti nelle diverse quote (…)
Vengono anche trasferiti nei donatari i diritti di passaggio che il fondo donato ha sui terzi come per precedenti titoli”.
-Nell'atto col quale il dante causa della (9 Novembre CP_1
2000 in NO ) ha acquistato la proprietà vengono Persona_3
espressamente indicate le particelle coinvolte: art.2) Vengono trasferiti (…) con tutti i diritti spettanti ai venditori sulla strada rotabile (foglio 11 particella 180) di accesso al fondo e fabbricati e alla noria con vasca (particella 160). Nel medesimo contratto viene dato atto dell'esistenza dell'elettropompa e viene altresì precisato che “Nulla in deroga viene stabilito a proposito dell'utilizzo del pozzo e del sistema di sollevamento dell'acqua,
4 in quanto resta la servitù in favore del fondo ceduto così come previsto nell'atto di donazione n.5511 rep. del Not.
[...]
del 4.4.1950, nel quale atto sono precisati i giorni della Per_2 settimana dell'utilizzo dell'acqua per irrigazione del fondo oggetto di vendita e per uso domestico”.
-Dalla lettura del titolo costitutivo (in NO ) emerge Per_2
chiaramente come la servitù preveda il prelievo diretto dal pozzo e quindi il funzionale accesso al fondo servente (art.1064 CC), rappresentando il prelievo a mezzo dell'elettropompa solo una facoltà alternativa e che non è possibile imporre al fondo dominante, non sussistendo margini per l'applicazione del criterio del minor aggravio ex art.1065 CC, essendo nitidamente esplicitate le modalità di esercizio del diritto di servitù.
-Ne discende che con l'apposizione del cancello la servitù potrà essere esercitata esclusivamente con modalità diverse da quelle previste convenzionalmente e quindi soltanto mediante il prelievo con l'elettropompa; quindi, deve essere accolta la domanda attorea e rigettata quella riconvenzionale.
-Per quanto concerne poi il profilo risarcitorio, la relativa domanda va rigettata, in quanto non vi è stato alcun pregiudizio per l'attrice, che ha comunque potuto esercitare il proprio diritto di servitù sebbene con modalità diverse da quelle disciplinate dal titolo costitutivo e non potendosi configurare un danno in re ipsa.
Appello
Con il proposto gravame la si duole che sia stata rigettata Pt_1
la propria domanda riconvenzionale, diretta ad ottenere l'accertamento che le parti hanno modificato le modalità di
5 esercizio della servitù di prelievo d'acqua dal pozzo, peraltro su istanza dello stesso proprietario del fondo dominante, prevedendo il prelievo con l'uso dell'elettropompa, con ciò trasferendo il luogo della servitù dal pozzo alla vasca.
Dalla descrizione dei luoghi, infatti, emerge come, sebbene anche negli atti pubblici successivi alla costituzione della servitù si continui a denominare il pozzo noria, in realtà già dal 1962,
(anno di stipula dell'atto in NO Dr. n° 20423) PE era mutato il modo di sollevamento dell'acqua, effettuato non più con la noria, bensì con l'uso delle elettropompe: di fatto la noria
è stata del tutto eliminata e di essa, infatti, non si fa assolutamente cenno nella relazione di consulenza, motivo per cui allo stato è impedito a tutti - appellante compresa -che gode dello stesso meccanismo di approvvigionamento - il prelievo diretto dal pozzo;
né è possibile il prelievo dell'acqua con la noria atteso che il pozzo, con la modifica delle modalità di sollevamento e la collocazione dell'elettropompa, è stato coperto in muratura di pietre e cemento con uno stretto accesso di ispezione che non consente il sollevamento dell'acqua non solo a mezzo della noria, ma neppure con un semplice catino.
La modifica dell'esercizio della servitù, poi, non è solo di fatto, ma è stata consacrata nell'atto pubblico di vendita del 15/07/1962 in NO Dr. , N° 20423, con il quale PE [...]
(proprietario del fondo servente e dante causa Per_5 dell'appellante) ha ceduto al fratello (proprietario CP_4 del fondo dominante e dante causa dell'odierna appellata), una porzione di terreno con annesso fabbricato rurale, pervenutogli
6 dalla donazione del comune genitore;
con tale atto le parti -tra l'altro-, hanno concordemente trasferito la servitù in oggetto, modificando così l'originario titolo costitutivo, cioè l'atto di donazione. Infatti, in tale atto di compravendita, testualmente si legge “Il venditore concede al compratore A_
] di installare nel vicino pozzo di sua esclusiva CP_4
proprietà, distinto con la particella 160 - del foglio di mappa 12 una elettropompa, per attingere acqua per usi domestici….” .
Dunque, le parti hanno legittimamente concordato una modifica dell'esercizio del diritto fissata dal titolo costitutivo, modifica che ha determinato il trasferimento della servitù in luogo diverso ed ha determinato pure la perenzione del diritto di passaggio, che non era altro che un adminiculum servitutis, necessario all'approvvigionamento diretto dal pozzo.
Da qui la conseguenza che l'installazione del cancello non ha leso alcun diritto della controparte.
L'appellante si duole ancora della regolamentazione delle spese, che avrebbero dovuto esserle riconosciute, dovendo risultare vittoriosa.
Considerazioni della Corte
Una breve premessa sulla situazione dei luoghi e sulle risultanze degli atti pubblici consente di cogliere meglio le ragioni della decisione.
Circa la situazione dei luoghi si precisa (traendolo dalla CTU e dalla documentazione allegata) che: a) tutto il sistema di prelievo e di adduzione idrica è ubicato nel fondo dell'odierna appellante.
Più precisamente il pozzo è sito nella particella 160, le condotte
7 idrica ed elettrica nelle particelle 160, 165, 672, la vasca di uso comune nella particella 165, dove è ubicata anche la cassetta dei contatti elettrici (sul palo Enel) per l'accensione della pompa del pozzo;
b) Per procedere all'utilizzo dell'acqua per irrigazione entrambe le parti devono utilizzare il deviatore di corrente elettrica per inserire il proprio contatore, che permette di attivare la pompa immessa nel pozzo;
c) il pozzo è a cisterna circolare, coperto in muratura con uno stretto accesso di ispezione, chiuso da cancello con lucchetto. Dal pozzo fuoriesce la condotta idrica con tubo interrato che dalla pompa sommersa adduce l'acqua alla piccola vasca già indicata, dalla quale l'acqua esce tramite due saracinesche, una per ciascuna delle parti in causa, scorrendo poi
-per quanto riguarda la in modo interrato;
d) l'utilizzo CP_1 dell'acqua a scopo irriguo resta garantita nonostante la collocazione del cancello, il quale impedisce comunque di potere raggiungere il pozzo per un “prelievo diretto” ad uso domestico, nonché il controllo e manutenzione del pozzo delle condotte e dell'impianto elettrico.
Quanto alle risultanze degli atti pubblici si richiamano:
Atto di donazione del 1950, per il quale: “il pozzo e la vasca esistenti nella quota di IU restano gravati dalla servitù di prelievo di acqua sia per irrigare sia per gli usi domestici a favore dei donatari e . Per irrigare o per CP_3 CP_5
lavare la servitù sul pozzo e sulla vasca deve essere esercitata a turno…mentre per attingere acqua per gli usi domestici non vi è limitazione alcuna né di turno né di orario”.
8 Atto di vendita del 1962, con cui vende a A_
una parte del fondo donatogli dal comune dante CP_4
causa, secondo cui: “ Il venditore concede al compratore di installare nel pozzo di sua proprietà …una elettropompa per attingere acqua per usi domestici”.
Atto del 9.11.2000 con cui il fondo dominante viene venduto alla Contr
nel quale: “…gli immobili venduti godono…del diritto di prelievo sia per uso irriguo che per uso domestico dal pozzo con vasca…resta la servitù in favore del fondo ceduto così come previsto nell'atto di donazione…del 1950”.
Sulla base degli elementi sopra riportati può giungersi alla conclusione che originariamente il pozzo forniva l'acqua -sia per uso irriguo sia per uso domestico- evidentemente tramite una noria (così viene indicato il pozzo) ossia un vecchio sistema di sollevamento dell'acqua a trazione animale, che entrò in disuso negli anni cinquanta e fu sostituito dall'introduzione delle motopompe ed elettropompe.
Pur sconoscendosi i termini esatti della vicenda, è verosimile che fino all'installazione dell'elettropompa l'acqua per uso domestico venisse prelevata recandosi direttamente non al pozzo (di fatto impraticabile per la presenza della noria, la cui ruota grande doveva occuparne la bocca) ma alla vasca, come si può trarre dall'atto di donazione del 1950.
In esito all'atto di vendita del 1962 tuttavia, veniva concessa al compratore la facoltà di prelevare per gli usi domestici direttamente dal pozzo con un'elettropompa.
9 E' certo, comunque, che nel 1997 (come si trae dal certificato del genio civile) l'acqua veniva sollevata con elettropompa e da qui giungeva alla vasca.
Dunque, il sistema di derivazione a trazione animale fu sostituito
-evidentemente su accordo dei vari titolari del diritto- e la bocca del pozzo fu chiusa, rendendo così impossibile prelevare a mano o con animali, ossia con tradizionali sistemi.
E' ancora fuor di dubbio che l'attrice -all'epoca del suo CP_1
acquisto- ebbe a trovare la situazione nello stato di fatto suddetto, tanto che le sue doglianze sono state centrate sull'installazione del cancello esterno (sulla stradella), che impedisce di raggiungere il pozzo;
di contro, alcuna lamentela ha riguardato la copertura esterna di esso (evidentemente era già così) e l'eliminazione della possibilità di un attingimento manuale.
Orbene, stando così le cose, intanto può affermarsi che -come accertato dal CTU- la con tale cancello non ha frapposto Pt_1
alcun ostacolo al godimento dell'acqua per uso irriguo. Infatti, è rimasta inalterata quella modalità di derivazione dell'acqua che, raggiungendo la vasca (dopo essere stata sollevata a mezzo di elettropompa), da qui arriva al suo fondo per caduta.
Ma può pure affermarsi che in nessun modo è stato alterato il godimento della servitù di presa d'acqua per uso domestico, essendo che -di fatto- sin dall'esecuzione delle opere di derivazione dell'acqua con elettropompa (e forse anche prima), essa non può essere attinta direttamente al pozzo ma solo dal punto in cui sgorga nella vasca.
10 Dunque, l'attrice nel momento in cui ha censurato l'apposizione del cancello di fatto -malamente- ha lamentato che esso fosse di ostacolo all'esercizio della servitù di presa d'acqua, impedendo di raggiungere il pozzo, posto che la modalità tecnica di attingimento dal pozzo non è tale che occorra raggiungerlo, e posto che è rimasto intonso il godimento dell'acqua sia per uso irriguo sia per uso domestico, il tutto nel modo più comodo e praticato dalla stessa fin dall'acquisto del fondo.
Resta da dire che il passaggio per arrivare alla noria-pozzo oggi ha solo un'utilità funzionale non all'esercizio della servitù ma al controllo dell'apparato di derivazione dell'acqua, e come tale il suo impedimento non è di ostacolo al diritto di presa d'acqua, fermo restando che esso va garantito a richiesta motivata della proprietaria del fondo dominante.
In merito è utile richiamare il seguente principio “La servitù di fognatura - che va equiparata al generico scarico coattivo di cui all'art. 1043 c.c. - attribuisce al proprietario del fondo dominante il diritto di provvedere all'installazione delle opere idonee allo scarico e di accedere al fondo servente per la periodica manutenzione di dette opere, salvo che il titolo preveda più ampi poteri (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha escluso dalla servitù in questione la facoltà di ottenere in consegna permanente una copia delle chiavi del cancello di accesso al fondo servente, stante il carattere saltuario e non quotidiano dell'accesso al fondo servente rientrante fra gli "adminicula" della predetta servitù).
Cassazione civile sez. II, 12/11/1996, n.9891
11 All'esito della superiore disamina l'appello va accolto, rigettando la domanda proposta da ed Controparte_1
accogliendo quella della , con l'affermazione che il Pt_1
prelievo dal pozzo, da epoca anteriore al 1997, è avvenuto mediante elettropompa ed adduzione dell'acqua alla vasca di raccolta.
Le spese del primo e del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, liquidandole secondo i medi dello scaglione di valore della controversia (fino ad € 5.200).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
31.3.2022 da avverso la sentenza n.193/21, Parte_1
emessa dal Tribunale di Patti il 4.2.2021 nel giudizio promosso da , così provvede: Controparte_1
-In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata: a) rigetta le domande dell'attrice; b) in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara che la servitù di derivazione dell'acqua per uso irriguo e domestico è esercitata senza necessità di accedere direttamente e fisicamente al pozzo, bensì mediante l'uso di elettropompa, sin da epoca antecedente al
1997; c) condanna alla refusione delle Controparte_1
spese processuali in favore della , che liquida in euro Pt_1
2.430,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa;
d) pone le spese di ctu definitivamente a carico della CP_1
12 -Condanna al pagamento delle spese Controparte_1 del grado in favore di che liquida in € Parte_1
3.089,00, di cui € 174,00 per spese ed € 2.915,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.1.25
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. IU Minutoli
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. IU Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 238/2022 R.G., vertente
TRA
, nata a [...], Parte_1 il 19/02/1952, , rapp.ta e difesa dall'avv. C.F._1
CASTROVINCI NUNZIATINA
appellante
CONTRO
, nata a TORTORICI, il Controparte_1
27/07/1964, , rapp.ta e difesa dall'avv. C.F._2
CONTIGUGLIA ROSARIO
appellata
Ogg: appello a sentenza n. 193/2021 del 04/03/2021, emessa dal
Tribunale di Patti
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 -Con citazione notificata il 31.3.2022 Parte_1
proponeva appello alla sentenza di cui all'intestazione, con la quale il Tribunale di Patti, definendo il giudizio proposto da nei confronti dell'odierna appellante, Controparte_1
così statuiva:
1. Condanna alla consegna delle chiavi del Parte_1 cancello a , per l'esercizio del diritto Controparte_1
di servitù con le modalità previste dal titolo costitutivo e specificate in parte motiva;
2. Rigetta la domanda attorea di risarcimento;
3. Rigetta la domanda riconvenzionale;
4. Condanna alla refusione delle spese Parte_1
processuali in favore di che liquida in Controparte_1
euro 2.430 per compensi professionali oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa ove dovuti come per legge, ed euro
164 per spese vive;
5. Pone le spese di ctu definitivamente a carico di Parte_1
.
[...]
Si costituiva l'appellata, instando per la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza dell'8.3.2024, in esito a trattazione cartolare e previa precisazione delle conclusioni, la causa era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
Primo grado citava in giudizio l'odierna appellante Controparte_1
e -premettendo: di essere proprietaria di una appezzamento di
2 terreno sito in Capo d'Orlando, C.da Bruca, iscritto al Catasto al foglio 11, particelle 161 ed altre, esteso nell'intero per are 34,34, per averlo acquistato con atto pubblico in NO Persona_1
in data 15/02/2002, da parte di , con tutte le Parte_2
servitù attive e passive gravanti sullo stesso come meglio specificate nei precedenti atti pubblici;
che in particolare tra le servitù era compresa quella consistente nel prelievo dell'acqua, sia per uso irriguo che per uso domestico, dal pozzo con vasca situato nel fondo della convenuta;
che quest'ultima, a seguito della collocazione di un cancello chiuso da lucchetto nel luogo di accesso al terreno di sua proprietà, aveva assolutamente impedito l'esercizio della servitù in oggetto, perchè in tal modo non poteva arrivare al pozzo al fine di utilizzarne l'acqua- CHIEDEVA : “1)
Ritenere e dichiarare la convenuta Parte_1 responsabile per avere illegittimamente impedito l'esercizio della servitù relativo al prelievo dell'acqua, sia per uso irriguo che per uso domestico, dal pozzo con vasca situato nel fondo della convenuta stessa;
2) Conseguentemente, e per l'effetto, condannare la convenuta al ripristino dello stato dei luoghi mediante l'eliminazione del lucchetto o, in subordine, alla consegna delle chiavi di apertura dello stesso, ordinando alla stessa di astenersi per il futuro, da ulteriori atti di spoglio e/o molestia della servitù medesima;
3) Condannare, altresì, la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attrice a causa del mancato esercizio del diritto di servitù per colpa esclusiva della nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia”. Pt_1
3 La si costituiva, spiegando domanda riconvenzionale con Pt_1
cui chiedeva accertarsi e dichiararsi che l'esercizio di servitù di presa d'acqua dal pozzo sito nel fondo servente, avveniva -come da molto tempo praticato- mediante l'elettropompa, azionata attraverso un deviatore di corrente elettrica posto all'esterno del cancello ed in proprietà della controparte.
Il Tribunale definiva la controversia nei termini sopra sintetizzati, argomentando che:
-Il titolo costitutivo della servitù è il contratto del 4 Aprile 1950 in NO , col quale ha donato ai Persona_2 CP_2
figli IU (oggi proprietà ) ed (oggi Pt_1 CP_3
proprietà ) due spezzoni di terreno disponendo che: CP_1
“Il pozzo e la vasca esistente nella quota di IU restano gravati dalla servitù di prelievo di acqua sia per irrigare sia per gli usi domestici. (…) restano in comune attivamente e passivamente tutte le strade esistenti nelle diverse quote (…)
Vengono anche trasferiti nei donatari i diritti di passaggio che il fondo donato ha sui terzi come per precedenti titoli”.
-Nell'atto col quale il dante causa della (9 Novembre CP_1
2000 in NO ) ha acquistato la proprietà vengono Persona_3
espressamente indicate le particelle coinvolte: art.2) Vengono trasferiti (…) con tutti i diritti spettanti ai venditori sulla strada rotabile (foglio 11 particella 180) di accesso al fondo e fabbricati e alla noria con vasca (particella 160). Nel medesimo contratto viene dato atto dell'esistenza dell'elettropompa e viene altresì precisato che “Nulla in deroga viene stabilito a proposito dell'utilizzo del pozzo e del sistema di sollevamento dell'acqua,
4 in quanto resta la servitù in favore del fondo ceduto così come previsto nell'atto di donazione n.5511 rep. del Not.
[...]
del 4.4.1950, nel quale atto sono precisati i giorni della Per_2 settimana dell'utilizzo dell'acqua per irrigazione del fondo oggetto di vendita e per uso domestico”.
-Dalla lettura del titolo costitutivo (in NO ) emerge Per_2
chiaramente come la servitù preveda il prelievo diretto dal pozzo e quindi il funzionale accesso al fondo servente (art.1064 CC), rappresentando il prelievo a mezzo dell'elettropompa solo una facoltà alternativa e che non è possibile imporre al fondo dominante, non sussistendo margini per l'applicazione del criterio del minor aggravio ex art.1065 CC, essendo nitidamente esplicitate le modalità di esercizio del diritto di servitù.
-Ne discende che con l'apposizione del cancello la servitù potrà essere esercitata esclusivamente con modalità diverse da quelle previste convenzionalmente e quindi soltanto mediante il prelievo con l'elettropompa; quindi, deve essere accolta la domanda attorea e rigettata quella riconvenzionale.
-Per quanto concerne poi il profilo risarcitorio, la relativa domanda va rigettata, in quanto non vi è stato alcun pregiudizio per l'attrice, che ha comunque potuto esercitare il proprio diritto di servitù sebbene con modalità diverse da quelle disciplinate dal titolo costitutivo e non potendosi configurare un danno in re ipsa.
Appello
Con il proposto gravame la si duole che sia stata rigettata Pt_1
la propria domanda riconvenzionale, diretta ad ottenere l'accertamento che le parti hanno modificato le modalità di
5 esercizio della servitù di prelievo d'acqua dal pozzo, peraltro su istanza dello stesso proprietario del fondo dominante, prevedendo il prelievo con l'uso dell'elettropompa, con ciò trasferendo il luogo della servitù dal pozzo alla vasca.
Dalla descrizione dei luoghi, infatti, emerge come, sebbene anche negli atti pubblici successivi alla costituzione della servitù si continui a denominare il pozzo noria, in realtà già dal 1962,
(anno di stipula dell'atto in NO Dr. n° 20423) PE era mutato il modo di sollevamento dell'acqua, effettuato non più con la noria, bensì con l'uso delle elettropompe: di fatto la noria
è stata del tutto eliminata e di essa, infatti, non si fa assolutamente cenno nella relazione di consulenza, motivo per cui allo stato è impedito a tutti - appellante compresa -che gode dello stesso meccanismo di approvvigionamento - il prelievo diretto dal pozzo;
né è possibile il prelievo dell'acqua con la noria atteso che il pozzo, con la modifica delle modalità di sollevamento e la collocazione dell'elettropompa, è stato coperto in muratura di pietre e cemento con uno stretto accesso di ispezione che non consente il sollevamento dell'acqua non solo a mezzo della noria, ma neppure con un semplice catino.
La modifica dell'esercizio della servitù, poi, non è solo di fatto, ma è stata consacrata nell'atto pubblico di vendita del 15/07/1962 in NO Dr. , N° 20423, con il quale PE [...]
(proprietario del fondo servente e dante causa Per_5 dell'appellante) ha ceduto al fratello (proprietario CP_4 del fondo dominante e dante causa dell'odierna appellata), una porzione di terreno con annesso fabbricato rurale, pervenutogli
6 dalla donazione del comune genitore;
con tale atto le parti -tra l'altro-, hanno concordemente trasferito la servitù in oggetto, modificando così l'originario titolo costitutivo, cioè l'atto di donazione. Infatti, in tale atto di compravendita, testualmente si legge “Il venditore concede al compratore A_
] di installare nel vicino pozzo di sua esclusiva CP_4
proprietà, distinto con la particella 160 - del foglio di mappa 12 una elettropompa, per attingere acqua per usi domestici….” .
Dunque, le parti hanno legittimamente concordato una modifica dell'esercizio del diritto fissata dal titolo costitutivo, modifica che ha determinato il trasferimento della servitù in luogo diverso ed ha determinato pure la perenzione del diritto di passaggio, che non era altro che un adminiculum servitutis, necessario all'approvvigionamento diretto dal pozzo.
Da qui la conseguenza che l'installazione del cancello non ha leso alcun diritto della controparte.
L'appellante si duole ancora della regolamentazione delle spese, che avrebbero dovuto esserle riconosciute, dovendo risultare vittoriosa.
Considerazioni della Corte
Una breve premessa sulla situazione dei luoghi e sulle risultanze degli atti pubblici consente di cogliere meglio le ragioni della decisione.
Circa la situazione dei luoghi si precisa (traendolo dalla CTU e dalla documentazione allegata) che: a) tutto il sistema di prelievo e di adduzione idrica è ubicato nel fondo dell'odierna appellante.
Più precisamente il pozzo è sito nella particella 160, le condotte
7 idrica ed elettrica nelle particelle 160, 165, 672, la vasca di uso comune nella particella 165, dove è ubicata anche la cassetta dei contatti elettrici (sul palo Enel) per l'accensione della pompa del pozzo;
b) Per procedere all'utilizzo dell'acqua per irrigazione entrambe le parti devono utilizzare il deviatore di corrente elettrica per inserire il proprio contatore, che permette di attivare la pompa immessa nel pozzo;
c) il pozzo è a cisterna circolare, coperto in muratura con uno stretto accesso di ispezione, chiuso da cancello con lucchetto. Dal pozzo fuoriesce la condotta idrica con tubo interrato che dalla pompa sommersa adduce l'acqua alla piccola vasca già indicata, dalla quale l'acqua esce tramite due saracinesche, una per ciascuna delle parti in causa, scorrendo poi
-per quanto riguarda la in modo interrato;
d) l'utilizzo CP_1 dell'acqua a scopo irriguo resta garantita nonostante la collocazione del cancello, il quale impedisce comunque di potere raggiungere il pozzo per un “prelievo diretto” ad uso domestico, nonché il controllo e manutenzione del pozzo delle condotte e dell'impianto elettrico.
Quanto alle risultanze degli atti pubblici si richiamano:
Atto di donazione del 1950, per il quale: “il pozzo e la vasca esistenti nella quota di IU restano gravati dalla servitù di prelievo di acqua sia per irrigare sia per gli usi domestici a favore dei donatari e . Per irrigare o per CP_3 CP_5
lavare la servitù sul pozzo e sulla vasca deve essere esercitata a turno…mentre per attingere acqua per gli usi domestici non vi è limitazione alcuna né di turno né di orario”.
8 Atto di vendita del 1962, con cui vende a A_
una parte del fondo donatogli dal comune dante CP_4
causa, secondo cui: “ Il venditore concede al compratore di installare nel pozzo di sua proprietà …una elettropompa per attingere acqua per usi domestici”.
Atto del 9.11.2000 con cui il fondo dominante viene venduto alla Contr
nel quale: “…gli immobili venduti godono…del diritto di prelievo sia per uso irriguo che per uso domestico dal pozzo con vasca…resta la servitù in favore del fondo ceduto così come previsto nell'atto di donazione…del 1950”.
Sulla base degli elementi sopra riportati può giungersi alla conclusione che originariamente il pozzo forniva l'acqua -sia per uso irriguo sia per uso domestico- evidentemente tramite una noria (così viene indicato il pozzo) ossia un vecchio sistema di sollevamento dell'acqua a trazione animale, che entrò in disuso negli anni cinquanta e fu sostituito dall'introduzione delle motopompe ed elettropompe.
Pur sconoscendosi i termini esatti della vicenda, è verosimile che fino all'installazione dell'elettropompa l'acqua per uso domestico venisse prelevata recandosi direttamente non al pozzo (di fatto impraticabile per la presenza della noria, la cui ruota grande doveva occuparne la bocca) ma alla vasca, come si può trarre dall'atto di donazione del 1950.
In esito all'atto di vendita del 1962 tuttavia, veniva concessa al compratore la facoltà di prelevare per gli usi domestici direttamente dal pozzo con un'elettropompa.
9 E' certo, comunque, che nel 1997 (come si trae dal certificato del genio civile) l'acqua veniva sollevata con elettropompa e da qui giungeva alla vasca.
Dunque, il sistema di derivazione a trazione animale fu sostituito
-evidentemente su accordo dei vari titolari del diritto- e la bocca del pozzo fu chiusa, rendendo così impossibile prelevare a mano o con animali, ossia con tradizionali sistemi.
E' ancora fuor di dubbio che l'attrice -all'epoca del suo CP_1
acquisto- ebbe a trovare la situazione nello stato di fatto suddetto, tanto che le sue doglianze sono state centrate sull'installazione del cancello esterno (sulla stradella), che impedisce di raggiungere il pozzo;
di contro, alcuna lamentela ha riguardato la copertura esterna di esso (evidentemente era già così) e l'eliminazione della possibilità di un attingimento manuale.
Orbene, stando così le cose, intanto può affermarsi che -come accertato dal CTU- la con tale cancello non ha frapposto Pt_1
alcun ostacolo al godimento dell'acqua per uso irriguo. Infatti, è rimasta inalterata quella modalità di derivazione dell'acqua che, raggiungendo la vasca (dopo essere stata sollevata a mezzo di elettropompa), da qui arriva al suo fondo per caduta.
Ma può pure affermarsi che in nessun modo è stato alterato il godimento della servitù di presa d'acqua per uso domestico, essendo che -di fatto- sin dall'esecuzione delle opere di derivazione dell'acqua con elettropompa (e forse anche prima), essa non può essere attinta direttamente al pozzo ma solo dal punto in cui sgorga nella vasca.
10 Dunque, l'attrice nel momento in cui ha censurato l'apposizione del cancello di fatto -malamente- ha lamentato che esso fosse di ostacolo all'esercizio della servitù di presa d'acqua, impedendo di raggiungere il pozzo, posto che la modalità tecnica di attingimento dal pozzo non è tale che occorra raggiungerlo, e posto che è rimasto intonso il godimento dell'acqua sia per uso irriguo sia per uso domestico, il tutto nel modo più comodo e praticato dalla stessa fin dall'acquisto del fondo.
Resta da dire che il passaggio per arrivare alla noria-pozzo oggi ha solo un'utilità funzionale non all'esercizio della servitù ma al controllo dell'apparato di derivazione dell'acqua, e come tale il suo impedimento non è di ostacolo al diritto di presa d'acqua, fermo restando che esso va garantito a richiesta motivata della proprietaria del fondo dominante.
In merito è utile richiamare il seguente principio “La servitù di fognatura - che va equiparata al generico scarico coattivo di cui all'art. 1043 c.c. - attribuisce al proprietario del fondo dominante il diritto di provvedere all'installazione delle opere idonee allo scarico e di accedere al fondo servente per la periodica manutenzione di dette opere, salvo che il titolo preveda più ampi poteri (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha escluso dalla servitù in questione la facoltà di ottenere in consegna permanente una copia delle chiavi del cancello di accesso al fondo servente, stante il carattere saltuario e non quotidiano dell'accesso al fondo servente rientrante fra gli "adminicula" della predetta servitù).
Cassazione civile sez. II, 12/11/1996, n.9891
11 All'esito della superiore disamina l'appello va accolto, rigettando la domanda proposta da ed Controparte_1
accogliendo quella della , con l'affermazione che il Pt_1
prelievo dal pozzo, da epoca anteriore al 1997, è avvenuto mediante elettropompa ed adduzione dell'acqua alla vasca di raccolta.
Le spese del primo e del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, liquidandole secondo i medi dello scaglione di valore della controversia (fino ad € 5.200).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
31.3.2022 da avverso la sentenza n.193/21, Parte_1
emessa dal Tribunale di Patti il 4.2.2021 nel giudizio promosso da , così provvede: Controparte_1
-In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata: a) rigetta le domande dell'attrice; b) in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara che la servitù di derivazione dell'acqua per uso irriguo e domestico è esercitata senza necessità di accedere direttamente e fisicamente al pozzo, bensì mediante l'uso di elettropompa, sin da epoca antecedente al
1997; c) condanna alla refusione delle Controparte_1
spese processuali in favore della , che liquida in euro Pt_1
2.430,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa;
d) pone le spese di ctu definitivamente a carico della CP_1
12 -Condanna al pagamento delle spese Controparte_1 del grado in favore di che liquida in € Parte_1
3.089,00, di cui € 174,00 per spese ed € 2.915,00 per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.1.25
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. IU Minutoli
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