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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/08/2025, n. 3919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3919 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13883 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice rel.-est. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13883/2024 avente ad oggetto:
Separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili) promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PAOLINI CLAUDIA che lo rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. INGRASSIA MARIA CLOTILDE che la rappresenta Controparte_1
e difende in virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 01.07.2025
Per il P.M.:
“visto nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ed contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in NICHELINO (TO) il 26.11.1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (TO)
(atto n. 227 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...] in data [...] e Persona_1 Per_2
nato a [...] in data [...].
[...]
Con ricorso depositato il 27.07.2024, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nello specifico, quanto alla prima fase, parte ricorrente, formulando anche istanze istruttorie, chiedeva pronunciarsi la separazione personale delle parti con addebito della stessa alla moglie. Chiedeva assegnarsi la casa coniugale al signor Chiedeva disporsi Pt_1
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con possibilità per la madre di vedere e tenere con sé i figli alle condizioni di cui al ricorso. Chiedeva, infine, disporsi a carico della signora l'onere di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma complessiva di euro 400,00 CP_1 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 04.09.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti al 26.02.2025.
Si costituiva in giudizio , nulla opponendo alla pronuncia in punto status, ma Controparte_1 chiedeva addebitarsi la separazione al marito. Chiedeva, poi, assegnarsi la casa coniugale alla signora
. Chiedeva, infine, porsi a carico del signor l'obbligo di versare una somma – da CP_1 Pt_1 determinarsi in corso di causa – a titolo di mantenimento dei figli. In subordine, chiedeva disporsi e/o autorizzarsi l'immediata messa in vendita dell'immobile coniugale, di proprietà al 50% di entrambi i coniugi, suddividendo il ricavato al 50% tra gli stessi.
All'udienza del 26.02.2025, il Giudice disponeva un rinvio al 09.04.2024 attesa la pendenza di trattative tra le parti. Successivamente, con ordinanza del 21.05.2025, il Giudice rigettava l'istanza di audizione dei figli formulata da parte ricorrente, trattandosi di figli maggiorenni.
All'udienza del 18.06.2025, il Giudice disponeva un ulteriore rinvio al 01.07.2025 data la pendenza di trattative.
All'udienza del 01.07.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia.
Pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso.
Atteso che parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha, altresì, chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto
l'art. 473-bis e ss. c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra ed . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: DÀ ATTO della rinuncia reciproca alle domande di addebito;
DISPONE l'assegnazione dell'ex casa coniugale alla sig.ra che continua ad abitarvi insieme ai CP_1 figli, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti;
DÀ ATTO che il signor si allontanerà dall'ex casa coniugale entro il termine di 90 giorni da oggi Pt_1 con facoltà di portare con sé gli effetti personali e salvo diverso accordo, due armadi e qualche pensile, anche in maniera graduale;
DÀ ATTO che le utenze dell'ex casa coniugale saranno sopportate per intero dalla signora dal CP_1 mese di settembre 2025;
DISPONE che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva pertinenza;
DISPONE che le spese straordinarie a favore dei figli saranno regolarmente disciplinate come da
Protocollo di Torino del 15.3.2016 e sopportate al 50% da ciascun genitore;
DÀ ATTO che ciascuna parte continuerà a farsi carico della rata del mutuo nella quota di 1/3 a carico della signora e 2/3 a carico del signor già dalla prossima rata del mutuo;
CP_1 Pt_1
DÀ ATTO che la signora sopporterà per intero tutte le spese relative al cane EM (di sua CP_1 proprietà) e si occuperà della gestione dello stesso.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27 agosto
2025.
Il Giudice Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice rel.-est. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13883/2024 avente ad oggetto:
Separazione giudiziale e divorzio (cessazione degli effetti civili) promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PAOLINI CLAUDIA che lo rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. INGRASSIA MARIA CLOTILDE che la rappresenta Controparte_1
e difende in virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 01.07.2025
Per il P.M.:
“visto nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ed contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in NICHELINO (TO) il 26.11.1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (TO)
(atto n. 227 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...] in data [...] e Persona_1 Per_2
nato a [...] in data [...].
[...]
Con ricorso depositato il 27.07.2024, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nello specifico, quanto alla prima fase, parte ricorrente, formulando anche istanze istruttorie, chiedeva pronunciarsi la separazione personale delle parti con addebito della stessa alla moglie. Chiedeva assegnarsi la casa coniugale al signor Chiedeva disporsi Pt_1
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con possibilità per la madre di vedere e tenere con sé i figli alle condizioni di cui al ricorso. Chiedeva, infine, disporsi a carico della signora l'onere di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma complessiva di euro 400,00 CP_1 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 04.09.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti al 26.02.2025.
Si costituiva in giudizio , nulla opponendo alla pronuncia in punto status, ma Controparte_1 chiedeva addebitarsi la separazione al marito. Chiedeva, poi, assegnarsi la casa coniugale alla signora
. Chiedeva, infine, porsi a carico del signor l'obbligo di versare una somma – da CP_1 Pt_1 determinarsi in corso di causa – a titolo di mantenimento dei figli. In subordine, chiedeva disporsi e/o autorizzarsi l'immediata messa in vendita dell'immobile coniugale, di proprietà al 50% di entrambi i coniugi, suddividendo il ricavato al 50% tra gli stessi.
All'udienza del 26.02.2025, il Giudice disponeva un rinvio al 09.04.2024 attesa la pendenza di trattative tra le parti. Successivamente, con ordinanza del 21.05.2025, il Giudice rigettava l'istanza di audizione dei figli formulata da parte ricorrente, trattandosi di figli maggiorenni.
All'udienza del 18.06.2025, il Giudice disponeva un ulteriore rinvio al 01.07.2025 data la pendenza di trattative.
All'udienza del 01.07.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia.
Pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso.
Atteso che parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha, altresì, chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto
l'art. 473-bis e ss. c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra ed . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: DÀ ATTO della rinuncia reciproca alle domande di addebito;
DISPONE l'assegnazione dell'ex casa coniugale alla sig.ra che continua ad abitarvi insieme ai CP_1 figli, maggiorenni ma economicamente non autosufficienti;
DÀ ATTO che il signor si allontanerà dall'ex casa coniugale entro il termine di 90 giorni da oggi Pt_1 con facoltà di portare con sé gli effetti personali e salvo diverso accordo, due armadi e qualche pensile, anche in maniera graduale;
DÀ ATTO che le utenze dell'ex casa coniugale saranno sopportate per intero dalla signora dal CP_1 mese di settembre 2025;
DISPONE che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva pertinenza;
DISPONE che le spese straordinarie a favore dei figli saranno regolarmente disciplinate come da
Protocollo di Torino del 15.3.2016 e sopportate al 50% da ciascun genitore;
DÀ ATTO che ciascuna parte continuerà a farsi carico della rata del mutuo nella quota di 1/3 a carico della signora e 2/3 a carico del signor già dalla prossima rata del mutuo;
CP_1 Pt_1
DÀ ATTO che la signora sopporterà per intero tutte le spese relative al cane EM (di sua CP_1 proprietà) e si occuperà della gestione dello stesso.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27 agosto
2025.
Il Giudice Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.