Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 2180
TAR
Sentenza 9 giugno 2025
>
TAR
Decreto cautelare 24 gennaio 2026
>
TAR
Sentenza breve 18 febbraio 2026
>
CS
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
>
CS
Decreto cautelare 17 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione art. 63 TFUE e qualificazione dell'operazione come investimento in uscita

    Il Collegio ritiene che l'art. 63 TFUE non sia applicabile in quanto si riferisce a capitale finanziario, non al know-how o all'opera. Inoltre, l'UE non ha ancora emanato normativa uniforme sugli investimenti in uscita, lasciando agli Stati membri la libertà di intervenire con norme come il golden power, purché rispettino i principi di ragionevolezza e proporzionalità. La normativa nazionale è ritenuta adeguatamente tipizzata e non contraria ai principi generali.

  • Rigettato
    Dubbi di costituzionalità della disciplina del golden power

    La questione è manifestamente infondata. Non vi è alcuna prestazione imposta al di fuori della legge, ma solo la possibilità di proibire singoli atti. Il controllo sull'attività economica non la rende impossibile, ma interviene sugli assetti societari a tutela dell'interesse nazionale in settori strategici.

  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'applicazione del golden power

    La fattispecie rientra nell'art. 1 del D.L. 21/2012 e nelle relative disposizioni attuative. La tecnologia è obiettivamente utilizzabile in ambito militare e della sicurezza, come evidenziato dal Ministero della difesa e dalle dichiarazioni di terzi. Gli elementi forniti dalla società per escludere l'uso militare sono accessori e non rendono tale uso impossibile a priori.

  • Rigettato
    Violazione art. 111 Cost. per sindacato giurisdizionale limitato

    Il giudice di primo grado non si è discostato dai principi in materia di sindacato sulla discrezionalità. L'istruttoria e la motivazione adottate sono ritenute adeguate ed esenti da censure.

  • Rigettato
    L'operazione non rientra nelle fattispecie per cui è esercitabile il potere di veto

    La fattispecie rientra in quanto previsto dagli artt. 1, comma 1, lettera f) e 2, comma 1, lettera c), del DPCM 108/2014.

  • Rigettato
    Violazione DPCM 133/2022 e art. 1 comma 4 D.L. 21/2012 per condotta illogica dell'amministrazione

    L'amministrazione ha bisogno di conoscere i fatti prima di qualificarli giuridicamente. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del DPCM 133/2022 non è perentorio e la sua violazione non vizia il provvedimento finale.

  • Rigettato
    Mancanza del presupposto della 'minaccia di grave pregiudizio' agli interessi nazionali

    La minaccia, per sua natura potenziale, si ritiene esistente anche in base alle informazioni fornite da terzi riguardo all'interesse del settore difesa di altri Paesi. Ritenere un potenziale pregiudizio nell'operazione che priverebbe il Paese del controllo sulla tecnologia è logico e manifestazione di corretto esercizio della discrezionalità.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza nella decisione del Governo

    Il Governo ha motivato adeguatamente la sua scelta, ritenendo che le prescrizioni non sarebbero state sufficienti a tutelare la sicurezza nazionale e che sarebbe stato estremamente difficile farle rispettare in Cina.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 2180
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2180
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo