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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 08/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1216.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 1216/2024 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 19.12.2024 e promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato al Viale Maresciallo Pilsudski n. 118, presso lo studio dell'avv. Saverio
Uva che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
contro
CP_1
Resistente contumace
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. esponeva di aver acquistato dai sigg.ri (il quale a propria volta aveva Parte_1 Persona_1
acquistato dal sig. in data 13.06.2000) e in data 19.07.2021, la Controparte_2 Persona_2
villa sita in Capranica, Via Ignazio Silone n.1 (censita al foglio 27, p.lla 163, Cat. A/7, vani 13,5), nonché i terreni ad essa adiacenti.
Precisava che tali beni erano gravati dal sequestro giudiziario disposto in data 28.06.2002 da questo
Tribunale su richiesta di , la quale aveva instaurato il giudizio di merito (R.G. n. CP_1
1731/2002) con domanda volta all'accertamento della simulazione relativa dell'atto di vendita del
1 13.06.2000 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data
10.10.2002 (formalità n. 11334 Reg. part.). Il ricorrente evidenziava, altresì, che nonostante
[...]
e avessero raggiunto un accordo transattivo in forza del quale Per_1 Persona_2 CP_1 rinunciavano al giudizio R.G. n. 1731/2002, chiedendo l'estinzione del processo e la revoca del sequestro giudiziario, non veniva cancellata la trascrizione della domanda giudiziale, peraltro non rinnovata entro il ventennio successivo.
Il ricorrente, pertanto, chiedeva di ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari di Viterbo la cancellazione della trascrizione, eseguita in data 10.10.2002 alla formalità n. 11334 Reg. part., della domanda giudiziale introduttiva del giudizio R.G. n. 1731/2002.
2. Non si costituiva in giudizio . CP_1
3. All'udienza di discussione del 19.12.2024 il ricorrente insisteva nelle conclusioni formulate nel ricorso.
4. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di non costituitasi in CP_1
giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione della prima udienza (cfr. allegato alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 09.12.2024).
5. La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 2668 c.c., invero, stabilisce che la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale debba essere disposta, fra l'altro, qualora sia debitamente consentita dalle parti interessate.
Ebbene, dalla documentazione in atti risulta anzitutto che il ricorrente acquistava dai sigg.ri Per_1
e , in data 19.07.2021, l'immobile sito in Capranica, Via Ignazio Silone n.1,
[...] Persona_2
censito al foglio 27, p.lla 163, Cat. A/7, vani 13,5, unitamente agli annessi terreni (all. 4 del ricorso).
Risulta, inoltre, che e (danti causa del ricorrente) CP_1 Persona_1 Persona_2 raggiungevano un accordo transattivo con cui pattuivano, fra l'altro, la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio R.G. n. 1731/2002, proposta da CP_1 onde ottenere l'accertamento della simulazione relativa della compravendita con la quale, in data
13.06.2000, vendeva a i beni di cui ora è proprietario il ricorrente Controparte_2 Persona_1
(all. 2 del ricorso).
2 Risulta, altresì, che le parti presentavano istanza congiunta per l'estinzione del giudizio R.G. n.
1731/2002 (all. 3 del ricorso), mostrando disinteresse alla permanenza della trascrizione della domanda di accertamento della simulazione relativa dell'atto di vendita del 13.06.2000.
Pertanto, tenuto conto anche della mancata rinnovazione della trascrizione della domanda de qua entro il ventennio (la domanda risulta in effetti trascritta in data 10.10.2002), sussistono i presupposti per ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari di Viterbo la cancellazione della trascrizione stessa.
6. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della natura del giudizio, dell'accordo in precedenza raggiunto in ordine alla cancellazione della trascrizione chiesta dal ricorrente (il quale affermava che la mancata cancellazione era dipesa da una “mera dimenticanza”), nonché della contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da contro , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara la contumacia di;
CP_1
2. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Viterbo di procedere alla cancellazione della trascrizione, eseguita il 10.10.2002 (formalità n. 11334 Reg. part.), della domanda giudiziale proposta da contro e , avente ad oggetto CP_1 Persona_1 Persona_2
l'accertamento della simulazione relativa del contratto di compravendita concluso in data
13.06.2000 da e;
Controparte_2 Persona_1
3. Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Viterbo, 08.01.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 1216/2024 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 19.12.2024 e promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato al Viale Maresciallo Pilsudski n. 118, presso lo studio dell'avv. Saverio
Uva che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
contro
CP_1
Resistente contumace
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. esponeva di aver acquistato dai sigg.ri (il quale a propria volta aveva Parte_1 Persona_1
acquistato dal sig. in data 13.06.2000) e in data 19.07.2021, la Controparte_2 Persona_2
villa sita in Capranica, Via Ignazio Silone n.1 (censita al foglio 27, p.lla 163, Cat. A/7, vani 13,5), nonché i terreni ad essa adiacenti.
Precisava che tali beni erano gravati dal sequestro giudiziario disposto in data 28.06.2002 da questo
Tribunale su richiesta di , la quale aveva instaurato il giudizio di merito (R.G. n. CP_1
1731/2002) con domanda volta all'accertamento della simulazione relativa dell'atto di vendita del
1 13.06.2000 e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data
10.10.2002 (formalità n. 11334 Reg. part.). Il ricorrente evidenziava, altresì, che nonostante
[...]
e avessero raggiunto un accordo transattivo in forza del quale Per_1 Persona_2 CP_1 rinunciavano al giudizio R.G. n. 1731/2002, chiedendo l'estinzione del processo e la revoca del sequestro giudiziario, non veniva cancellata la trascrizione della domanda giudiziale, peraltro non rinnovata entro il ventennio successivo.
Il ricorrente, pertanto, chiedeva di ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari di Viterbo la cancellazione della trascrizione, eseguita in data 10.10.2002 alla formalità n. 11334 Reg. part., della domanda giudiziale introduttiva del giudizio R.G. n. 1731/2002.
2. Non si costituiva in giudizio . CP_1
3. All'udienza di discussione del 19.12.2024 il ricorrente insisteva nelle conclusioni formulate nel ricorso.
4. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di non costituitasi in CP_1
giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione della prima udienza (cfr. allegato alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 09.12.2024).
5. La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 2668 c.c., invero, stabilisce che la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale debba essere disposta, fra l'altro, qualora sia debitamente consentita dalle parti interessate.
Ebbene, dalla documentazione in atti risulta anzitutto che il ricorrente acquistava dai sigg.ri Per_1
e , in data 19.07.2021, l'immobile sito in Capranica, Via Ignazio Silone n.1,
[...] Persona_2
censito al foglio 27, p.lla 163, Cat. A/7, vani 13,5, unitamente agli annessi terreni (all. 4 del ricorso).
Risulta, inoltre, che e (danti causa del ricorrente) CP_1 Persona_1 Persona_2 raggiungevano un accordo transattivo con cui pattuivano, fra l'altro, la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio R.G. n. 1731/2002, proposta da CP_1 onde ottenere l'accertamento della simulazione relativa della compravendita con la quale, in data
13.06.2000, vendeva a i beni di cui ora è proprietario il ricorrente Controparte_2 Persona_1
(all. 2 del ricorso).
2 Risulta, altresì, che le parti presentavano istanza congiunta per l'estinzione del giudizio R.G. n.
1731/2002 (all. 3 del ricorso), mostrando disinteresse alla permanenza della trascrizione della domanda di accertamento della simulazione relativa dell'atto di vendita del 13.06.2000.
Pertanto, tenuto conto anche della mancata rinnovazione della trascrizione della domanda de qua entro il ventennio (la domanda risulta in effetti trascritta in data 10.10.2002), sussistono i presupposti per ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari di Viterbo la cancellazione della trascrizione stessa.
6. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della natura del giudizio, dell'accordo in precedenza raggiunto in ordine alla cancellazione della trascrizione chiesta dal ricorrente (il quale affermava che la mancata cancellazione era dipesa da una “mera dimenticanza”), nonché della contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da contro , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara la contumacia di;
CP_1
2. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Viterbo di procedere alla cancellazione della trascrizione, eseguita il 10.10.2002 (formalità n. 11334 Reg. part.), della domanda giudiziale proposta da contro e , avente ad oggetto CP_1 Persona_1 Persona_2
l'accertamento della simulazione relativa del contratto di compravendita concluso in data
13.06.2000 da e;
Controparte_2 Persona_1
3. Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Viterbo, 08.01.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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