Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 901/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 901/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto comparsa in riassunzione ex artt. 50 e 170 c.p.c. ed ex art. 125 disp. att.
c.p.c. a seguito di ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. n. cronol. 4626/2024 del 14/06/2024 di incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale di Lagonegro, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata,
TRA
avv. IE, rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente Pt_1 domiciliato presso il domicilio digitale pec nonché in Email_1
Sapri (SA), alla via Umberto I, n. 21, presso il proprio studio,
- attore in riassunzione –
CONTRO
. Controparte_1
- convenuto in riassunzione contumace –
*********
OGGETTO: Riassunzione a seguito di incompetenza funzionale e territoriale per compensi professionali.
CONCLUSIONI: la parte ha concluso come da scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
Con comparsa ex artt. 50 e 170 c.p.c. ed ex art. 125 disp. att. c.p.c. notificata a mezzo pec in data 26/08/2024 per il convenuto in riassunzione La Corte Raffaele presso i CP_1 procuratori costituiti - nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Lagonegro per compensi professionali ex art. 702-bis e ss. c.p.c. - e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 28/08/2024, Vallone avv. IE riassumeva la causa innanzi all'intestata Corte di Appello di Salerno a seguito di ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. n. cronol.
4626/2024 del 14/06/2024 del Tribunale di Lagonegro, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, con la quale il Tribunale di Lagonegro così decideva:
“- dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale di Lagonegro in favore della Corte d'Appello di Salerno per le prestazioni svolte dall'avv. in favore di nei giudizi celebrati dinanzi Pt_1 Controparte_1 al Tribunale di Sala Consilina, Sezione Distaccata di Sapri (n. 58/2003 R.G.) ed innanzi alla Corte
d'Appello di Salerno (n. 27/2013 R.G.)”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel precedente grado di giudizio, con ricorso ex artt. 702-bis c.p.c. e 14 D.Lgs. n.
150/2011, depositato in data 15/04/2020 innanzi al Tribunale di Lagonegro,
[...]
, nella sua qualità di procuratore, chiedeva al Tribunale di Lagonegro il CP_2 riconoscimento e la liquidazione dei compensi professionali maturati per l'attività difensiva espletata in favore di La Corte Raffaele nell'ambito dei giudizi civili: 1) CP_1 [...]
; 2) ed altri;
3) e e altri;
4) CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 [...]
; 5) ; deduceva che l'importo complessivamente dovuto era Controparte_7 CP_8 pari ad € 25.966,02, oltre agli oneri accessori come per legge, e che vani erano stati i tentativi posti in essere, sin dal 2013, per addivenire ad una definizione stragiudiziale della controversia.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente in data
16/09/2020, si costituiva in giudizio , quale parte resistente, che Controparte_1 contestava i conteggi, come formulati da parte ricorrente, nonché il metodo di calcolo utilizzato e gli scaglioni sul valore presi a riferimento per la redazione delle parcelle;
eccepiva, altresì, l'incompetenza dell'adito Tribunale di Lagonegro, per il credito vantato in relazione al giudizio innanzi la Corte di Appello di Salerno contro per essere CP_8 competente la Corte di Appello di Salerno.
pag. 2/8 Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. n. cronol. 4626/2024 del 14/06/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, il Tribunale di Lagonegro – per quel che qui è di interesse – accoglieva l'eccezione preliminare di parte resistente e dichiarava la propria incompetenza funzionale e territoriale in favore della Corte d'Appello di Salerno per le prestazioni svolte dall'avv. in favore di Corte nei giudizi Pt_1 CP_1 CP_1 celebrati dinanzi al Tribunale di Sala Consilina, Sezione Distaccata di Sapri (n. 58/2003 R.G.) ed innanzi alla Corte d'Appello di Salerno (n. 27/2013 R.G.)
Con comparsa in riassunzione ex artt. 50 e 170 c.p.c. ed ex art. 125 disp. att. c.p.c., Pt_1 avv. IE riassumeva la causa innanzi all'intestata Corte di Appello di Salerno per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. CONDANNARE, in forza del mandato professionale conferito all'avv. di cui alla premessa che precede e dell'attività Controparte_2 conseguentemente svolta nel giudizio “ ” di cui al n. 5 del ricorso in data 06.05.2020 CP_8
(introduttivo di quello n. 469/2020 R.G. Tribunale di Lagonegro), Controparte_1
(nato a [...] - Sa - il 15.12.1930 e residente in [...], Cod.
[...]
Fisc. ) al pagamento in favore del primo dell'importo complessivo di € 12.283,18 CodiceFiscale_1
(oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dovuti come per legge con decorrenza dal 15.04.2020 - data del deposito del ricorso originario - all'effettivo soddisfo e rimborso delle spese generali nella misura normativamente prescritta ed oneri accessori come per legge), come precisato nella medesima premessa oppure dell'importo, maggiore o minore, che dovesse risultare effettivamente dovuto all'esito del giudizio maggiorato, in ogni caso, degl'interessi moratori dalla citata data del 15.04.2020 al saldo effettivo e degli accessori come per legge;
B. CONDANNARE, altresì, il nominato convenuto all'integrale pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali nella misura normativamente prescritta ed agli oneri accessori come per legge, come da separata notula che ci si riserva di depositare”.
Instauratosi il contraddittorio, nonostante la ritualità della notifica della comparsa in riassunzione, non si costituiva in giudizio , per cui ne va dichiarata Controparte_1 la contumacia;
con deposito effettuato in data 30/08/2024, avv. IE Pt_1 presentava istanza di rinuncia ex art. 306 c.p.c. «[…] in ragione dell'adozione della citata forma dell'atto di riassunzione non conforme a quella normativamente prescritta», ritualmente notificata a
(cfr. atto di rinuncia e allegate pec di notifica). Controparte_1
Fissata la prima udienza per il 23/01/2025, disposta la trattazione della causa ex artt. 127
e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in pag. 3/8 sostituzione di udienza, l'istante in riassunzione ha rappresentato che «[…] il medesimo resistente non ha formalizzato la propria costituzione che, invece, è intervenuta nel giudizio n. 934/2024 R.G. Corte di Appello di Salerno, Sezione II Civile, successivamente introdotto da esso ricorrente con ricorso in riassunzione in data 10.09.2024 (la cui prima udienza è fissata per il giorno 06.02.2025) in forza della medesima ordinanza collegiale, resa e pubblicata in data 14.06.2024 dal Tribunale di Lagonegro all'esito del giudizio n. 469/2020 R.G.», pertanto ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Pertanto, preso atto della dichiarazione di rinuncia, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , convenuto Controparte_1 in riassunzione regolarmente citato e non costituitosi in giudizio.
In merito all'istanza di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., il Collegio osserva quanto segue.
Come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. 5250/2018), la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c., va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte, determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare.
Ai sensi dell'art. 306 c.p.c., la «rinuncia agli atti del giudizio» è una dichiarazione espressa, promanante dalla parte in persona ovvero dal suo procuratore speciale, di voler rinunciare alla domanda e agli atti successivi e, quindi, di voler porre fine al processo senza giungere ad una decisione di merito;
l'estinzione si verifica solo se tutte le altre parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del processo prestino il loro consenso esplicitamente, di persona o a mezzo di procuratori speciali. Pertanto, non è richiesto che accettino la rinuncia le parti non costituite, né le parti che pur essendosi costituite non abbiano sollevato eccezioni o abbiano sollevato solo eccezioni di rito e non di merito.
Occorre, tuttavia, distinguere la «rinuncia agli atti del giudizio», che è prevista espressamente dall'ordinamento processuale ed ha per effetto di estinguere il processo ma non l'azione (per il combinato disposto degli artt. 306 e 310 c.p.c.), dalla «rinuncia all'azione», fattispecie quest'ultima non contemplata in via esplicita dal codice di rito, ma che deve essere ritenuta ammissibile sulla base del principio di disponibilità del diritto di azione (cfr. Cass. civ. 1° giugno 1974, n. 1573: “La rinuncia, nel nostro ordinamento giuridico, quale espressione tipica
pag. 4/8 della autonomia negoziale privata, può avere per oggetto ogni diritto, di carattere sostanziale o processuale anche futuro ed eventuale, con l'unico limite che non osti un espresso divieto di legge, ovvero che non si tratti di un diritto irrinunciabile o indisponibile”).
Giova chiarire che sia la rinuncia agli atti che la rinuncia all'azione sono inefficaci se non provengono dalla parte personalmente o dal procuratore munito di procura speciale;
tuttavia, mentre la rinuncia agli atti del giudizio ha bisogno della accettazione della controparte, la rinuncia all'azione non ha bisogno di accettazione, perché produce l'effetto di per sé massimamente favorevole alla controparte. La rinuncia all'azione, infatti, estingue oltre che il processo, anche l'azione ed è equivalente, quanto agli effetti, ad un rigetto nel merito della domanda, che non ammette per sua natura un interesse contrario nella controparte (Cass. 13 marzo 1999, n. 2268).
Tanto premesso in ordine alla distinzione tra rinuncia agli atti del giudizio e rinuncia all'azione, l'art. 306 c.p.c. prevede che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione, che le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalla parte, o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti, che, pertanto, il Giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
Venendo al caso di specie, l'istante – riassumendo il giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Salerno a seguito di incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale di Lagonegro per il recupero dei propri compensi professionali per l'attività espletata – ha espressamente dichiarato, con apposita istanza debitamente notificata a controparte contumace e ritualmente depositata nel fascicolo telematico, di rinunciare agli atti del giudizio di riassunzione R.G. n. 901/2024 «[…] in ragione dell'adozione della citata forma dell'atto di riassunzione non conforme a quella normativamente prescritta» (cfr. atto di rinuncia del 30/08/2024).
La richiesta di parte istante ben può trovare accoglimento essendo la rinuncia agli atti del giudizio intervenuta nella forma richiesta dalla disposizione codicistica e non residuando più alcun interesse da parte di avv. IE alla prosecuzione del presente giudizio Pt_1 in considerazione della forma errata di introduzione del presente giudizio e della “nuova riassunzione” effettuata nella forma del ricorso in riassunzione depositata in data
10/09/2024 presso l'intestata Corte d'Appello di Salerno, R.G. 934/2024, con prima udienza pag. 5/8 fissata per il 06/02/2025 (cfr. note scritte in sostituzione di udienza del 23/01/2025); ad abundantiam e ai fini della validità di detta rinuncia, si rileva come non occorra alcuna accettazione da parte convenuta in riassunzione – - che, nel caso Controparte_1 di specie, non costituendosi in giudizio e restando pertanto contumace, non ha manifestato l'attualità dell'interesse processuale - interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste - in quanto ha curato la propria costituzione non nel presente giudizio, ma in quello correttamente riassunto nella forma e incardinato al n. R.G. 934/2024 di codesta Corte.
La presente pronuncia di estinzione va resa con sentenza (Cass. Civ. n. 21707/2006; Cass.
Civ. n. 22917/2010; Cass. Civ. n. 2837/2016) atteso che nelle controversie trattate dinanzi al
Collegio “a seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 l. 26 novembre 1990 n. 353 - dell'art. 350 c.p.c., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994
n. 571, Conv. in l. 6 dicembre 1994 n. 673) - dell'art. 357 c.p.c., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 c.p.c., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 c.p.c.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, c.p.c.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde
l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art.
132 c.p.c. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)”.
I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso pag. 6/8 accordo tra le parti: il primo di detti provvedimenti ha natura sostanziale di sentenza, mentre il secondo assume la veste di ordinanza non impugnabile.
In merito al governo delle spese processuali, l'art. 306, ultimo comma, c.p.c. prevede che
"Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro"." La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile": tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione.
Ciò posto, è evidente che il giudice della riassunzione non ha più alcun potere di pronunziarsi sul merito delle questione dedotte (previa verifica, in caso di rinuncia agli atti, della ritualità dell'accettazione, ove necessaria), ma deve comunque provvedere, sia dando atto della rinuncia e della conseguente cessazione della materia del contendere ed estinzione del giudizio sia pronunziando sulle spese;
solo in esito al passaggio in giudicato di siffatto provvedimento, il giudizio potrà ritenersi definitivamente estinto, e quindi non più pendente.
In merito al governo delle spese processuali, nel caso de quo agitur, il Collegio osserva che il convenuto in riassunzione , nonostante la ritualità della notifica, Controparte_1
è rimasta contumace e ciò dispensa questo Collegio giudicante da qualsiasi pronuncia in ordine alle spese di lite.
La presente sentenza di puro rito e non recante trasferimento, condanna od accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, non dovrebbe essere soggetta a registrazione ai sensi degli articoli 37 e 8 della Tariffa, parte I, del D.P.R. n. 131 del 1986 allegata al D.P.R. n. 131 del
1986 e ss. (v. Circolare del 22/01/1986, n. 8 del Ministero delle Finanze e Circolare del
9/5/2001, n. 45 dell'Agenzia delle Entrate in base alla quale sono da sottoporre alla formalità della registrazione esclusivamente gli atti giudiziari che rivelino un contenuto definitorio analogo a quello riferibile alle fattispecie elencate all'articolo 8 del citato D.P.R. n. 131 del
1986; Risoluzione Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale, Normativa e Contenzioso, ministeriale 263/E del 21 settembre 2007; Risoluzione ministeriale 408/E del 30 ottobre
2008, secondo cui non sono soggetti a registrazione i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività delle parti o rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. dell'attore accettata dalla controparte, anche se vi sia liquidazione delle spese processuali).
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sulla comparsa in riassunzione ex artt. 50 e 170 c.p.c. ed ex art. 125 disp. att. c.p.c. proposta da avv. Pt_1
IE nei confronti di , a seguito di ordinanza ex art. 702- Controparte_1 ter c.p.c. n. cronol. 4626/2024 del 14/06/2024 di incompetenza funzionale e territoriale del
Tribunale di Lagonegro, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2. Dichiara l'estinzione del processo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c.;
3. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'attore in riassunzione, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per la riassunzione, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 05/02/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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