CA
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/07/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Marcella Celesti Presidente
Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 530/2022 R.G., promossa
da
(c.f.: , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Modica presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Iozzia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
appellante
contro
(c.f..: , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso l'Avv. Salvatore Spallino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
appellata
1 Avente ad oggetto: contratto a termine- differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 102/2022, depositata il 3.2.2022 il Tribunale del Lavoro di
Catania rigettava l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. Parte_1
460/2019 con il quale era stata condannata al pagamento, in favore di CP_1
della somma di € 7.439,90 oltre interessi e spese della procedura
[...]
monitoria a titolo di retribuzioni dovute alla dipendente per i mesi di lavoro di agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2018.
Premesso che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato, dal 7.2.2018 al 31.12.2018, per 150 giornate contrattualmente stabilite e che la lavoratrice aveva lavorato solo 61 giorni,
rimanendo assente per malattia dal 7.6.2018, il Tribunale riconduceva la fattispecie nell'ambito del contratto di lavoro a termine “per l'esecuzione di
più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell'anno, con garanzia di
occupazione minima superiore a 100 giornate annue nell'arco di 12 mesi
dalla data di assunzione” di cui al CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti
(art.21 n.2) tenuto conto delle ammissioni delle parti e del certificato
. CP_2
Il Tribunale riteneva accertato che parte datoriale avesse manifestato la volontà di recedere dal contratto in data 31.7.2018 - come dimostrato dalla busta paga del mese - e che la lavoratrice, terminato il periodo di malattia,
avesse chiesto invano di poter rendere la prestazione lavorativa, come
2 risultava all'esito dell'istruttoria. Stante la mancanza di giustificazione del recesso anticipato della datrice di lavoro, il decidente riconosceva alla lavoratrice il diritto al pagamento delle somme cui avrebbe avuto diritto ove avesse completato il numero delle giornate di lavoro pattuite e che venivano determinate in € 5.093,47 oltre rivalutazione e interessi maturati e maturandi fino al soddisfo. Le spese della fase monitoria e dell'opposizione seguivano la soccombenza.
Avverso la sentenza ha proposto impugnazione alla quale Parte_1
ha resistito l'appellata.
La causa è stata posta in decisione in data 22.5.2025, ai sensi dell'art. 127
ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante lamenta che il Tribunale ha errato nel qualificare il rapporto di lavoro a tempo determinato come appartenente alla categoria b) dell'art.21,
del CCNL piuttosto che alla categoria a) dello stesso che fa riferimento agli
operai che sono assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo
determinato, quali, ad esempio, quelli assunti per la esecuzione di lavori di
breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o
per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla
conservazione del posto.
A differenza di quest'ultima tipologia di rapporto, quella contemplata dall'art. 21 lett.b) richiede: la redazione e sottoscrizione del contratto di lavoro
3 all'atto dell'assunzione; la previsione della durata di 12 mesi del rapporto di lavoro;
la sussistenza di più lavori stagionali o di più fasi lavorative della stessa coltura, con la specifica previsione sanzionatoria della perdita della garanzia occupazionale minima nel caso di mancata risposta alla chiama nei periodi indicati. Questi elementi sarebbero mancanti nella fattispecie posto che l non prevede lavori stagionali specifici, né diverse fasi lavorative di CP_2
specifiche colture e l'indicazione delle 150 giornate lavorative non avrebbe valore obbligatorio ma di mera previsione.
2. Con il secondo motivo, l'appellante evidenzia l'erroneità della determinazione del numero delle giornate residue da retribuire. Fermo
restando infatti che non sussiste alcuna obbligazione di garantire le 150
giornate di lavoro, il Tribunale ha incluso nel computo delle giornate residue tutte le giornate di malattia indennizzate dall' e i giorni di CP_3
disoccupazione del 2018 parimenti indennizzati. Al riguardo, sottolinea l'appellante, l'indennizzo delle giornate di disoccupazione relative al 2018, su istanza della lavoratrice, dimostrerebbe le giornate di mancata prestazione lavorativa.
3. Con altro motivo l'appellante contesta la sentenza laddove ritiene provato che la lavoratrice avesse manifestato la disponibilità alla ripresa dell'attività
lavorativa al termine del periodo di malattia. In particolare, considera inidonei a tal fine la riproduzione (screenshot) di un messaggio di whatsapp privo di ogni data e della indicazione delle utenze telefoniche interessate, così come la
4 deposizione della teste che ne avrebbe confermato il contenuto e la Tes_1
riferibilità alle parti in causa.
4. I motivi di appello, in detti termini riassunti, sono infondati.
L'articolo 12 del Dlgs 375/1993 individua il personale operaio agricolo negli operai a tempo indeterminato e negli operai a tempo determinato senza prescrivere particolari formalità del contratto di lavoro.
Il tempo determinato, che rappresenta la fattispecie contrattuale più
ricorrente, in virtù dell'articolo 29, comma 1, lettera b), del Dlgs 81/2015,
sfugge alle ordinarie regole dettate per i contratti a termine, come ben evidenziato dal Tribunale, come ad esempio all'obbligo di apporre il termine per iscritto.
Per questa ragione i datori di lavoro agricolo, sinora, hanno applicato l'articolo 4-bis, comma 2, del Dlgs 181/2000 consegnando il solo modello unilav prima dell'inizio della prestazione lavorativa senza redigere ulteriori documenti.
Nella fattispecie, per come si evince dall'allegazione delle parti le parti hanno concordato un rapporto di lavoro dal 7.2.2018 al 31.12.2018, con la previsione di 150 giornate lavorative, per lo svolgimento di mansioni di
“addetta a lavori agricoli vari”
Sulla scorta di tali dati, il Tribunale ha correttamente ricondotto il rapporto nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 22 b) riguardante “gli operai a
tempo determinato che sono assunti per l'esecuzione di più lavori stagionali
5 e/o per più fasi lavorative nell'anno, ai quali l'azienda è comunque tenuta a
garantire un numero di giornate di occupazione superiore a 100 annue.”
Sebbene la disposizione contrattuale stabilisca, in questo caso, che vi sia un contratto individuale di cui all'art. 14, nel quale indicare i periodi presumibili di impiego, per i quali l'operaio garantisce la sua disponibilità pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi successive e della garanzia occupazionale di cui sopra, salvo comprovati casi di impedimento oggettivo, la mancanza di tale contratto individuale non comporta la nullità del rapporto, risultando comunque il rapporto di lavoro provato e documentato da altri elementi (es:
buste paga, comunicazioni aziendali) e dovendo darsi prevalenza all'attuazione dello stesso (svolgimento delle mansioni, corresponsione delle retribuzioni).
5. Tanto precisato, anche il secondo motivo di appello si rivela infondato.
La con l'atto di opposizione aveva evidenziato che la lavoratrice, Pt_1
prima del 6.6.2018 aveva lavorato solo 61 giorni, rimanendo poi in malattia dal 7.6.2018. Conseguentemente, a prescindere dalla manifestazione di disponibilità della lavoratrice, le giornate lavorative residue delle 150
preventivate sono 89, per le quali è stata disposta la retribuzione.
6. In riferimento al numero di giornate di disoccupazione del 2018
indennizzate dall l'appellante lamenta che la documentazione prodotta CP_3
dall' non è conducente in quanto si riferisce all'annualità 2017, non CP_3
oggetto di causa, mentre la richiesta di informativa, che reitera in questo grado, dovrebbe riguardare l'annualità 2018.
6 L'appellante sostiene che l'istanza della lavoratrice volta ad ottenere la corresponsione dell'indennità per le giornate di disoccupazione patite nel 2018
rappresenti una “confessione stragiudiziale della mancata prestazione lavorativa”, nonché la prova di eventuali ulteriori giornate lavorate presso terzi.
La tesi dell'appellante non può trovare accoglimento.
Innanzitutto, la retribuzione riconosciuta alla attiene al rapporto di CP_1
lavoro che, per quanto sopra detto, deve ritenersi provata;
invece, l'indennità
di disoccupazione agricola riguarda il diverso rapporto di natura previdenziale e trattasi di prestazione connessa alla mancata occupazione per alcuni periodi dell'anno.
Si osserva poi che la richiesta di informativa presso l' appare CP_3
meramente esplorativa, essendo fondata su una mera supposizione circa il fatto che la , nel stesso periodo oggetto della controversia, avrebbe CP_1
lavorato presso terzi. Tuttavia, di detta circostanza la non ha fornito Pt_1
alcun elemento neppure indiziario, cosicchè la suddetta richiesta va rigettata.
7. Non può trovare accoglimento nemmeno l'ultimo motivo di appello.
Sul punto occorre valorizzare che parte datoriale non ha dato prova della causa giustificativa del recesso, né di aver proceduto ad una contestazione dell'addebito alla dipendente. Era infatti onere della parte far precedere il recesso da un preavviso in conformità a quanto stabilito dall'art. 2119 c.c.
A fronte di elementi indiziari della manifestazione di disponibilità al lavoro della lavoratrice (costituiti dal messaggio whatsapp di cui parla la sentenza
7 impugnata, confermato dalla deposizione testimoniale assunta), era onere della datrice di lavoro – che ha lamentato la mera assenza prolungata della dipendente dal posto di lavoro - dimostrare la contestazione rivolta alla lavoratrice ed altresì dimostrare che il recesso era fondato su giusta causa.
8. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado
9. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunziando, rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del grado che liquida in € 2.906,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro,
all'esito dell'udienza del 22.5.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Stefania Interdonato dott. Marcella Celesti
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Marcella Celesti Presidente
Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 530/2022 R.G., promossa
da
(c.f.: , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Modica presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Iozzia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
appellante
contro
(c.f..: , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso l'Avv. Salvatore Spallino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
appellata
1 Avente ad oggetto: contratto a termine- differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 102/2022, depositata il 3.2.2022 il Tribunale del Lavoro di
Catania rigettava l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. Parte_1
460/2019 con il quale era stata condannata al pagamento, in favore di CP_1
della somma di € 7.439,90 oltre interessi e spese della procedura
[...]
monitoria a titolo di retribuzioni dovute alla dipendente per i mesi di lavoro di agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2018.
Premesso che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato, dal 7.2.2018 al 31.12.2018, per 150 giornate contrattualmente stabilite e che la lavoratrice aveva lavorato solo 61 giorni,
rimanendo assente per malattia dal 7.6.2018, il Tribunale riconduceva la fattispecie nell'ambito del contratto di lavoro a termine “per l'esecuzione di
più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell'anno, con garanzia di
occupazione minima superiore a 100 giornate annue nell'arco di 12 mesi
dalla data di assunzione” di cui al CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti
(art.21 n.2) tenuto conto delle ammissioni delle parti e del certificato
. CP_2
Il Tribunale riteneva accertato che parte datoriale avesse manifestato la volontà di recedere dal contratto in data 31.7.2018 - come dimostrato dalla busta paga del mese - e che la lavoratrice, terminato il periodo di malattia,
avesse chiesto invano di poter rendere la prestazione lavorativa, come
2 risultava all'esito dell'istruttoria. Stante la mancanza di giustificazione del recesso anticipato della datrice di lavoro, il decidente riconosceva alla lavoratrice il diritto al pagamento delle somme cui avrebbe avuto diritto ove avesse completato il numero delle giornate di lavoro pattuite e che venivano determinate in € 5.093,47 oltre rivalutazione e interessi maturati e maturandi fino al soddisfo. Le spese della fase monitoria e dell'opposizione seguivano la soccombenza.
Avverso la sentenza ha proposto impugnazione alla quale Parte_1
ha resistito l'appellata.
La causa è stata posta in decisione in data 22.5.2025, ai sensi dell'art. 127
ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante lamenta che il Tribunale ha errato nel qualificare il rapporto di lavoro a tempo determinato come appartenente alla categoria b) dell'art.21,
del CCNL piuttosto che alla categoria a) dello stesso che fa riferimento agli
operai che sono assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo
determinato, quali, ad esempio, quelli assunti per la esecuzione di lavori di
breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o
per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla
conservazione del posto.
A differenza di quest'ultima tipologia di rapporto, quella contemplata dall'art. 21 lett.b) richiede: la redazione e sottoscrizione del contratto di lavoro
3 all'atto dell'assunzione; la previsione della durata di 12 mesi del rapporto di lavoro;
la sussistenza di più lavori stagionali o di più fasi lavorative della stessa coltura, con la specifica previsione sanzionatoria della perdita della garanzia occupazionale minima nel caso di mancata risposta alla chiama nei periodi indicati. Questi elementi sarebbero mancanti nella fattispecie posto che l non prevede lavori stagionali specifici, né diverse fasi lavorative di CP_2
specifiche colture e l'indicazione delle 150 giornate lavorative non avrebbe valore obbligatorio ma di mera previsione.
2. Con il secondo motivo, l'appellante evidenzia l'erroneità della determinazione del numero delle giornate residue da retribuire. Fermo
restando infatti che non sussiste alcuna obbligazione di garantire le 150
giornate di lavoro, il Tribunale ha incluso nel computo delle giornate residue tutte le giornate di malattia indennizzate dall' e i giorni di CP_3
disoccupazione del 2018 parimenti indennizzati. Al riguardo, sottolinea l'appellante, l'indennizzo delle giornate di disoccupazione relative al 2018, su istanza della lavoratrice, dimostrerebbe le giornate di mancata prestazione lavorativa.
3. Con altro motivo l'appellante contesta la sentenza laddove ritiene provato che la lavoratrice avesse manifestato la disponibilità alla ripresa dell'attività
lavorativa al termine del periodo di malattia. In particolare, considera inidonei a tal fine la riproduzione (screenshot) di un messaggio di whatsapp privo di ogni data e della indicazione delle utenze telefoniche interessate, così come la
4 deposizione della teste che ne avrebbe confermato il contenuto e la Tes_1
riferibilità alle parti in causa.
4. I motivi di appello, in detti termini riassunti, sono infondati.
L'articolo 12 del Dlgs 375/1993 individua il personale operaio agricolo negli operai a tempo indeterminato e negli operai a tempo determinato senza prescrivere particolari formalità del contratto di lavoro.
Il tempo determinato, che rappresenta la fattispecie contrattuale più
ricorrente, in virtù dell'articolo 29, comma 1, lettera b), del Dlgs 81/2015,
sfugge alle ordinarie regole dettate per i contratti a termine, come ben evidenziato dal Tribunale, come ad esempio all'obbligo di apporre il termine per iscritto.
Per questa ragione i datori di lavoro agricolo, sinora, hanno applicato l'articolo 4-bis, comma 2, del Dlgs 181/2000 consegnando il solo modello unilav prima dell'inizio della prestazione lavorativa senza redigere ulteriori documenti.
Nella fattispecie, per come si evince dall'allegazione delle parti le parti hanno concordato un rapporto di lavoro dal 7.2.2018 al 31.12.2018, con la previsione di 150 giornate lavorative, per lo svolgimento di mansioni di
“addetta a lavori agricoli vari”
Sulla scorta di tali dati, il Tribunale ha correttamente ricondotto il rapporto nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 22 b) riguardante “gli operai a
tempo determinato che sono assunti per l'esecuzione di più lavori stagionali
5 e/o per più fasi lavorative nell'anno, ai quali l'azienda è comunque tenuta a
garantire un numero di giornate di occupazione superiore a 100 annue.”
Sebbene la disposizione contrattuale stabilisca, in questo caso, che vi sia un contratto individuale di cui all'art. 14, nel quale indicare i periodi presumibili di impiego, per i quali l'operaio garantisce la sua disponibilità pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi successive e della garanzia occupazionale di cui sopra, salvo comprovati casi di impedimento oggettivo, la mancanza di tale contratto individuale non comporta la nullità del rapporto, risultando comunque il rapporto di lavoro provato e documentato da altri elementi (es:
buste paga, comunicazioni aziendali) e dovendo darsi prevalenza all'attuazione dello stesso (svolgimento delle mansioni, corresponsione delle retribuzioni).
5. Tanto precisato, anche il secondo motivo di appello si rivela infondato.
La con l'atto di opposizione aveva evidenziato che la lavoratrice, Pt_1
prima del 6.6.2018 aveva lavorato solo 61 giorni, rimanendo poi in malattia dal 7.6.2018. Conseguentemente, a prescindere dalla manifestazione di disponibilità della lavoratrice, le giornate lavorative residue delle 150
preventivate sono 89, per le quali è stata disposta la retribuzione.
6. In riferimento al numero di giornate di disoccupazione del 2018
indennizzate dall l'appellante lamenta che la documentazione prodotta CP_3
dall' non è conducente in quanto si riferisce all'annualità 2017, non CP_3
oggetto di causa, mentre la richiesta di informativa, che reitera in questo grado, dovrebbe riguardare l'annualità 2018.
6 L'appellante sostiene che l'istanza della lavoratrice volta ad ottenere la corresponsione dell'indennità per le giornate di disoccupazione patite nel 2018
rappresenti una “confessione stragiudiziale della mancata prestazione lavorativa”, nonché la prova di eventuali ulteriori giornate lavorate presso terzi.
La tesi dell'appellante non può trovare accoglimento.
Innanzitutto, la retribuzione riconosciuta alla attiene al rapporto di CP_1
lavoro che, per quanto sopra detto, deve ritenersi provata;
invece, l'indennità
di disoccupazione agricola riguarda il diverso rapporto di natura previdenziale e trattasi di prestazione connessa alla mancata occupazione per alcuni periodi dell'anno.
Si osserva poi che la richiesta di informativa presso l' appare CP_3
meramente esplorativa, essendo fondata su una mera supposizione circa il fatto che la , nel stesso periodo oggetto della controversia, avrebbe CP_1
lavorato presso terzi. Tuttavia, di detta circostanza la non ha fornito Pt_1
alcun elemento neppure indiziario, cosicchè la suddetta richiesta va rigettata.
7. Non può trovare accoglimento nemmeno l'ultimo motivo di appello.
Sul punto occorre valorizzare che parte datoriale non ha dato prova della causa giustificativa del recesso, né di aver proceduto ad una contestazione dell'addebito alla dipendente. Era infatti onere della parte far precedere il recesso da un preavviso in conformità a quanto stabilito dall'art. 2119 c.c.
A fronte di elementi indiziari della manifestazione di disponibilità al lavoro della lavoratrice (costituiti dal messaggio whatsapp di cui parla la sentenza
7 impugnata, confermato dalla deposizione testimoniale assunta), era onere della datrice di lavoro – che ha lamentato la mera assenza prolungata della dipendente dal posto di lavoro - dimostrare la contestazione rivolta alla lavoratrice ed altresì dimostrare che il recesso era fondato su giusta causa.
8. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado
9. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunziando, rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del grado che liquida in € 2.906,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro,
all'esito dell'udienza del 22.5.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Stefania Interdonato dott. Marcella Celesti
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