TRIB
Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/11/2024, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore
Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 962/2024 proposta in via congiunta da
, nata in [...] il [...] Parte_1
. Annalisa Di Gennaro;
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Di Gennaro;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento agli interessi dei figli minori;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in TARQUINIA (VT) in data 6.6.2004, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di TARQUINIA, dell'anno 2004, al N. 21, Parte II, Serie A, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1. COLLOCAZIONE, AFFIDAMENTO E DIRITTO DI VISITA DEL MINORE
Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato Per_1
prevalentemente presso la mamma.
Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
Il minore continuerà a risiedere in via prevalente presso la madre;
dovrà, comunque, essere consentita ad la massima frequentazione con il padre. Per_1
Il padre continuerà a mantenere un rapporto significativo con il minore e potrà vederlo e tenerlo presso di sé, tutti i week end con relativi pernotti, nonché durante le vacanze estive per n. 7 giorni consecutivi, per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali.
Il tutto potrà subire modifiche e variazioni in base alle esigenze dei coniugi e ai desideri, impegni e necessità tutte del minore.
Entrambi i genitori collaboreranno alla sana e serena crescita del minore cercando di favorire gli incontri e le visite ed assecondando i desideri e le abitudini di . Per_1
2. OBBLIGO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO
Il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Pt_2 Parte_1
la somma mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta). Il predetto importo dovrà essere versato Per_1
entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IGnora
a decorrere dal mese di giugno 2024. Tale somma dovrà essere rivalutata annualmente nella misura Parte_1 accertata dall'ISTAT per le variazioni in aumento su base annua dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati a decorrere dal mese di dicembre 2024.
Il contributo mensile di circa Euro 300,00 riconosciuto al minore dall'Inps a titolo di Legge 104 rimarrà accreditato sul libretto postale intestato al minore e gestito dalla madre.
3. SPESE STRAORDINARIE
Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio saranno ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno. Le spese anticipate dal genitore collocatario dovranno essere rimborsate dall'altro coniuge entro
7 giorni dalla comunicazione (a mezzo messaggio telefonico) delle stesse.
Tali spese saranno opportunamente giustificate con i relativi documenti di spesa anche al fine di usufruire delle eventuali agevolazioni fiscali.
Ai fini della determinazione, individuazione e disciplina delle spese straordinarie citate, le parti richiamano espressamente il vigente Protocollo all'uopo sottoscritto tra il Tribunale di Civitavecchia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, cui integralmente rinviano.
4. MANTENIMENTO MOGLIE
Il IG. nulla dovrà corrispondere a titolo di mantenimento per la IG.ra , Parte_2 Parte_1 essendo la stessa economicamente indipendente. I coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto e/o questione tra loro pendente e di non aver nulla più a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi causa o motivo che tragga origine dal rapporto matrimoniale.
5. ESECUZIONE IMMEDIATA CONDIZIONI
Entrambi i coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di dare esecuzione immediata alle condizioni tutte sopra disciplinate.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 22.11.2024
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore
Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 962/2024 proposta in via congiunta da
, nata in [...] il [...] Parte_1
. Annalisa Di Gennaro;
e
, nato a [...] il [...] Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Annalisa Di Gennaro;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento agli interessi dei figli minori;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in TARQUINIA (VT) in data 6.6.2004, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di TARQUINIA, dell'anno 2004, al N. 21, Parte II, Serie A, alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1. COLLOCAZIONE, AFFIDAMENTO E DIRITTO DI VISITA DEL MINORE
Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato Per_1
prevalentemente presso la mamma.
Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
Il minore continuerà a risiedere in via prevalente presso la madre;
dovrà, comunque, essere consentita ad la massima frequentazione con il padre. Per_1
Il padre continuerà a mantenere un rapporto significativo con il minore e potrà vederlo e tenerlo presso di sé, tutti i week end con relativi pernotti, nonché durante le vacanze estive per n. 7 giorni consecutivi, per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali.
Il tutto potrà subire modifiche e variazioni in base alle esigenze dei coniugi e ai desideri, impegni e necessità tutte del minore.
Entrambi i genitori collaboreranno alla sana e serena crescita del minore cercando di favorire gli incontri e le visite ed assecondando i desideri e le abitudini di . Per_1
2. OBBLIGO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO
Il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Pt_2 Parte_1
la somma mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta). Il predetto importo dovrà essere versato Per_1
entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IGnora
a decorrere dal mese di giugno 2024. Tale somma dovrà essere rivalutata annualmente nella misura Parte_1 accertata dall'ISTAT per le variazioni in aumento su base annua dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati a decorrere dal mese di dicembre 2024.
Il contributo mensile di circa Euro 300,00 riconosciuto al minore dall'Inps a titolo di Legge 104 rimarrà accreditato sul libretto postale intestato al minore e gestito dalla madre.
3. SPESE STRAORDINARIE
Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio saranno ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno. Le spese anticipate dal genitore collocatario dovranno essere rimborsate dall'altro coniuge entro
7 giorni dalla comunicazione (a mezzo messaggio telefonico) delle stesse.
Tali spese saranno opportunamente giustificate con i relativi documenti di spesa anche al fine di usufruire delle eventuali agevolazioni fiscali.
Ai fini della determinazione, individuazione e disciplina delle spese straordinarie citate, le parti richiamano espressamente il vigente Protocollo all'uopo sottoscritto tra il Tribunale di Civitavecchia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, cui integralmente rinviano.
4. MANTENIMENTO MOGLIE
Il IG. nulla dovrà corrispondere a titolo di mantenimento per la IG.ra , Parte_2 Parte_1 essendo la stessa economicamente indipendente. I coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto e/o questione tra loro pendente e di non aver nulla più a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi causa o motivo che tragga origine dal rapporto matrimoniale.
5. ESECUZIONE IMMEDIATA CONDIZIONI
Entrambi i coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di dare esecuzione immediata alle condizioni tutte sopra disciplinate.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 22.11.2024
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso