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Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/07/2024, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2672/2023
Tribunale Ordinario di Vicenza
I SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2672/2023 tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTI OPPOSTI
Oggi 25 luglio 2024 ad ore 9.45 innanzi al dott. Davide Ciutto, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. DILETTA POZZATO in sostituzione dell'avv. GIUSEPPE GIURATRABOCCHETTA.
Per parte convenuta l'avv. GIRALDI SILVIA in sostituzione dell'avv. BARALDI MARIO.
Si dà atto della presenza della dott.ssa ai fini della pratica foresne. Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. POZZATO si riporta a quanto esposto nei precedenti atti difensivi ed in particolare alle conclusioni che sono state precisate nella memoria conclusiva autorizzata perché tengono conto anche dei pagamenti sopravvenuti ulteriori effettuati dall'opponente in relazione alle rate del pagina 1 di 13 mutuo che sono stati dedotti nel corso del processo e anche in questa memoria a cui sono stati allegati.
L'avv. GIRALDI si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa precisando che l'importo dovuto fino al 10.05.2024 dal sig. è pari ad Euro 12.025,00 a cui devono aggiungersi le rate Pt_1
non rimborsate del mutuo di agosto e settembre 2022 per Euro 399,46. Precisa altresì che nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di considerare le domande riconvenzionali di insistere per l'accoglimento delle istanze istruttorie di cui alle memorie n. 2 e 3 come precisate all'udienza del
20.02.2024. Da ultimo insiste per la condanna al pagamento delle spese legali liquidate ai massimi e per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Dopo la discussione orale, alle ore 13.30 in assenza delle parti, il giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Davide Ciutto
pagina 2 di 13 N. R.G. 2672/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 50 ter c.p.c., nella persona del Giudice dott.
Davide Ciutto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2672/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti GIUSEPPE GIURATRABOCCHETTA, GIUDITTA LAMORTE e SALVATORE
MORLINO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_1
), rappresentati e difesi dagli avv.ti MARIO BARALDI e PASQUALE C.F._3
GERARDO MARASCO
CONVENUTI OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“In via preliminare:
1. ai sensi degli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 28/2010, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta dagli opposti con il ricorso per decreto ingiuntivo per il mancato esperimento dell'obbligatorio procedimento di mediazione;
Nel merito:
pagina 3 di 13
2. in via principale, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 766/2023 del 28/03/2023, Repert. n.
1000/2023 del 28/03/2023, n. 1803/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Vicenza, Sezione Civile, notificato l'11/04/2023;
3. in via principale, accertare e dichiarare che l'obbligazione dell'opponente di Pt_1
pagamento di Euro 15.466,19 oggetto della scrittura privata del 13/08/2022 e dell'assegno bancario n. 35795983, tratto sulla Banca Popolare di Bari S.p.A., è estinta;
per l'effetto, accertare e dichiarare che l'opponente non è obbligato a versare alcuna somma alla Pt_1
a titolo di rate del mutuo accollatosi;
per l'effetto, condannare gli opposti Controparte_2
e a rimborsare all'opponente l'importo complessivo di Euro CP_1 CP_1 Pt_1
3.868,00, che questi ha pagato alla a titolo di rate mensili del mutuo dal mese Controparte_2
di ottobre 2022 al mese di maggio 2024, nonché tutte le ulteriori e successive rate del mutuo accollato che quest'ultimo dovesse pagare alla in base al piano di Controparte_2
ammortamento;
4. in via subordinata alle domande di cui al punto precedente, accertare e dichiarare che
l'opposta non ha adempiuto le obbligazioni contratte con la scrittura privata del CP_1
13/08/2022, in base alla quale avrebbe dovuto tempestivamente portare all'incasso l'assegno ed estinguere il mutuo con la somma incassata, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la risoluzione
e/o risolvere, per il grave inadempimento della suddetta il negozio giuridico oggetto CP_1
della suddetta scrittura privata del 13/08/2022; per l'effetto, condannare gli opposti e CP_1
a restituire all'opponente l'assegno bancario n. 35795983, tratto sulla CP_1 Pt_1
Banca Popolare di Bari S.p.A., da egli emesso;
5. in via principale, accertare e dichiarare che l'opponente non ha alcun debito nei Pt_1
confronti degli opposti e;
CP_1 CP_1
6. in via subordinata a tutte le precedenti domande, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 766/2023 del 28/03/2023, Repert. n. 1000/2023 del 28/03/2023, n. 1803/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Vicenza, Sezione Civile, notificato l'11/04/2023, ed accertare e dichiarare la minore entità del credito/debito rispetto a quello ingiunto, che l'On.le Giudice ritenga esistente secondo giustizia
e/o equità, tenendo conto che, alla data odierna, l'opponente ha pagato tutte le rate scadute del mutuo, sino a quella del mese di maggio 2024, permanendo la residua parte di mutuo non pagato di soli Euro 11.436,84;
pagina 4 di 13
7. in ogni caso, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che gli immobili compravenduti sono affetti dai vizi indicati nella narrativa del presente atto, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'opponente , ai sensi degli artt. 1490 e 1492 c.c., ha diritto ad una Pt_1
riduzione del prezzo di acquisto degli immobili pari ad Euro 4.452,82, o pari alla diversa somma che l'On.le Tribunale ritenga di giustizia e/o di equità; per l'effetto, condannare gli opposti
e a pagare all'opponente la suddetta somma di Euro 4.452,82, oltre CP_1 CP_1 Pt_1
rivalutazione ed interessi di legge, o, in subordine, accertare e dichiarare la compensazione di detta somma di denaro con eventuali somme che l'On.le Tribunale ritenesse dovute dall'opponente ai predetti opposti e;
Pt_1 CP_1 CP_1
8. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per parte convenuta opposta:
“(I) IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE:
- rigettare, in quanto inammissibile ed infondata, l'istanza di pretesa improcedibilità delle domande proposte dai Convenuti opposti con il ricorso per decreto ingiuntivo;
- rigettare l'istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sussistendo ogni valida prova scritta del diritto di credito dei Convenuti Opposti e invece non sussistendo alcuna prova scritta da parte dell'Opponente atta a contrastare il credito azionato, ed avendo l'Opponente medesimo riconosciuto espressamente il proprio debito;
i
Convenuti, peraltro, come già avvenuto all'atto della notifica del precetto (doc. 10), si impegnano sin d'ora, a richiedere in sede esecutiva l'importo dovuto dal detraendo Pt_1
dall'importo indicato nell'Assegno le rate medio tempore che il sig. dimostri di aver Pt_1
corrisposto a Monte dei Paschi di Siena;
(II) ANCORA IN VIA PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda riconvenzionale avversaria stante il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'Opponente rispetto alla domanda riconvenzionale avversaria con riguardo a tutti gli asseriti danni subiti non già dall'Opponente bensì dalla NO quale proprietaria dell'Immobile (la quale è peraltro decaduta dalla CP_3
possibilità di denunciare i vizi della cosa venduta) e, per l'effetto, accertarne l'improcedibilità per i motivi esposti nel presente atto;
pagina 5 di 13 (III) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- per i motivi esposti nel presente atto e, in ogni caso, in base a quanto eccepito nel presente atto, rigettarsi le domande avversarie, in quanto inammissibili e/o infondate per le ragioni di fatto e di diritto esposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- sempre per i motivi esposti nel presente atto, previe le declaratorie occorrenti anche in punto di decadenza dal preteso diritto di garanzia, rigettarsi le domande riconvenzionali avversarie,
(IV) NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
- nel caso di (denegato e non creduto) accoglimento parziale dell'opposizione avversaria, previe le declaratorie occorrenti, condannare comunque l'Opponente al pagamento in favore dei
Convenuti dell'importo di euro 14.499,19, detraendo le rate medio tempore che il sig. Pt_1
dimostrerà di aver corrisposto a Monte dei Paschi di Siena (Istituto di Credito Mutuante);
(V) IN VIA ISTRUTTORIA:
- con riserva di formulare istanze istruttorie e con richiesta – fin d'ora – di rigetto alle eventuali istanze istruttorie che la controparte dovesse formulare, nonché in ogni caso con espressa ed ampia riserva di meglio articolare, dedurre, eccepire e/o ulteriormente produrre nei prefissandi termini di cui all'art. 171-ter c.p.c.,
(VI) SULLE SPESE:
- valutare ex officio la responsabilità aggravata ex art. 96, co. I e III, c.p.c. dell'Opponente, data la palese temerarietà della lite.
(VII) SEMPRE SULLE SPESE:
- con integrale vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. ex DM n. 55/2014, oltre ai compensi
e alle spese di cui al decreto ingiuntivo emesso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 766/2023 del 28.03.2023, provvisoriamente esecutivo, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di e , della somma di Controparte_1 Controparte_1
Euro 14.499,19, oltre interessi e spese, per il saldo di un mutuo in essere con la Banca Monte dei
Paschi di Siena, che l'opponente si era impegnato ad estinguere con l'atto di compravendita dell'01.08.2022 e con una successiva scrittura privata del 13.08.2022.
pagina 6 di 13 A fondamento dell'opposizione esponeva che: con il contratto di compravendita, Pt_1
insieme a , quale parte acquirente (la di 1/2 di piena proprietà e 1/2 di nuda CP_4 CP_3 proprietà e il di 1/2 di usufrutto), si erano obbligati a pagare la residua parte del prezzo Pt_1
di Euro 15.466,19 mediante accollo del debito residuo del mutuo con Banca Monte dei Paschi di
Siena e che, in difetto di dichiarazione liberatoria da parte della banca, l'accollo sarebbe stato cumulativo, con il vincolo della sussidiarietà in favore dei venditori;
entrato nella disponibilità materiale degli immobili acquistati, aveva riscontrato l'esistenza di alcuni vizi, che aveva provveduto a denunciare tempestivamente agli opposti con email del 3.8.2022, cui seguivano ulteriori email l'08.08.2022, il 30.08.2022 ed il 26.10.2022, quest'ultima a mezzo del proprio legale;
in data 13.08.2022, si era incontrato con gli opposti che gli avevano palesato la necessità di estinguere il mutuo e così, previa sottoscrizione di una scrittura privata, gli aveva consegnato l'assegno bancario n. 35795983 di Euro 15.466,19; in data 30.08.2022 era stato contattato dal direttore della filiale della banca che lo aveva informato che gli opposti non avevano ancora estinto il mutuo oggetto di accollo e che dunque gli servivano le generalità sue e della , CP_3 avendo ricevuto l'atto notarile che prevedeva l'accollo da parte loro del mutuo;
dopo che con missiva del 07.12.2022 la banca gli aveva comunicato il perfezionamento dell'accollo del mutuo, egli aveva iniziato a pagarne le relative rate a partire da quella scaduta nel mese di ottobre 2022.
In diritto, deduceva, innanzitutto, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento nei confronti degli opposti, con conseguente loro obbligo di restituzione delle rate di mutuo pagate alla banca, in quanto l'assegno bancario consegnato agli opposti, contrariamente a quanto da questi dedotto in ordine al fatto che una volta portato all'incasso il 27.09.2022 era risultato impagato, sarebbe invece sempre stato dotato delle relativa provvista e, comunque, la circostanza della consegna del titolo valeva ai fini dell'estinzione del suo obbligo di pagamento. Contestava, inoltre, che l'assegno era stato portato all'incasso dopo circa un mese e mezzo dalla consegna, e dunque tardivamente, e che gli opposti avevano allegato una mera fotocopia senza fornire alcuna prova del loro possesso dell'originale, il che doveva portare a ritenere l'obbligazione estinta. In subordine, deduceva la risoluzione per inadempimento del negozio giuridico oggetto della scrittura privata del 13.08.2022, poiché gli opposti non avrebbero adempiuto all'obbligazione contratta consistente nel portare tempestivamente all'incasso l'assegno. In via riconvenzionale, svolgeva domanda di riduzione del prezzo di acquisto per vizi delle cose vendute che quantificava in Euro 4.452,82. Sulla base di tali motivi chiedeva, in via preliminare, la pagina 7 di 13 sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, oltre che la dichiarazione di improcedibilità della domanda proposta ex adverso per il mancato esperimento della procedura di mediazione e, nel merito, la revoca del titolo impugnato con conseguente condanna degli opposti al rimborso delle rate pagate nella misura di Euro 1.395,80, con vittoria di spese.
2. I convenuti opposti si costituivano con comparsa tempestivamente depositata, contestando la ricostruzione dei fatti dell'opponente e deducendo l'infondatezza di tutte le domande da questi svolte. In fatto, evidenziavano che l'opponente, con la scrittura privata del 13.08.2022, si era impegnato a corrispondergli direttamente il saldo del prezzo della compravendita per Euro
15.466,19, dopo che la Banca Monte dei Paschi di Siena non li aveva dichiarati liberi dal vincolo del mutuo, e così gli aveva contestualmente consegnato un assegno bancario del medesimo importo che, una volta versato, era rimasto impagato per insufficienza di fondi. La banca aveva necessariamente trattenuto l'originale dell'assegno e gli aveva rilasciato apposita certificazione di copia analogica conforme all'originale che essi avevano prodotto in sede monitoria. Sostenevano
l'assenza di vizi dell'immobile che comunque era stato venduto come visto e piaciuto e con espressa dispensa dalla garanzia di conformità degli impianti. Evidenziavano, inoltre, l'assenza di contestazioni da parte di , proprietaria dell'immobile, oltre che la tardività della CP_4 denuncia dei vizi relativi all'autorimessa.
Concludevano pertanto chiedendo il rigetto dell'opposizione, oltre che la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
3. All'esito della prima udienza tenutasi il 20.02.2024, il Giudice formulava una proposta ex art. 185 bis c.p.c. con ordinanza dell'01.03.2024, alla quale gli opposti aderivano, contrariamente a all'opponente. Con successiva ordinanza del 15.05.2024, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto veniva sospesa limitatamente alla somma di Euro 2.474,19 (pari ai pagamenti nelle more effettuati) e, rigettate le istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza nella quale le parti si sono richiamate ai precedenti atti depositati.
4. Deve innanzitutto procedersi all'esame delle eccezioni svolte in via pregiudiziale dalle parti.
4.1. L'eccezione di improcedibilità per mancata instaurazione del procedimento di mediazione sollevata dall'opponente ai sensi degli artt. 5 e 5 bis del D.Lgs. n. 28/2010 è infondata in quanto basata sull'errato presupposto che il procedimento monitorio vertesse in materia di diritti reali e/o pagina 8 di 13 di contratti bancari, quando invece l'azione ivi promossa dagli opposti non rientrava tra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità prevista dalla norma citata, avendo ad oggetto una mera obbligazione di pagamento scaturente da un contratto di compravendita e da una scrittura privata.
4.2. Parimenti infondata, deve ritenersi l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale attorea per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita sollevata dagli opposti, perché, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a), del D.L. n. 132/2024, tale procedura non è condizione di procedibilità nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione.
4.3. Diversamente, deve accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opponente,
(rectius, di titolarità d'azione in capo a quest'ultimo) in relazione alla domanda riconvenzionale di riduzione del prezzo per i vizi relativi all'immobile compravenduto.
Tale domanda, infatti, poteva essere proposta soltanto dalla proprietaria dell'immobile, e cioè la sig.ra , e non dal solo opponente, mero usufruttuario. CP_4
4.3.1. Per completezza motivazionale, va aggiunto che la domanda di riduzione del prezzo, pari ad Euro 4.452,82 da detrarre del prezzo di acquisto per i vizi, trova ulteriore motivo di rigetto anche nel merito.
Infatti, nel contratto di compravendita dell'01.08.2022 (v. doc. 2 opponente) è previsto che gli immobili veni venduti “nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano” (art. 5), con espressa “dispensa” per gli opposti “dal prestare garanzia in ordine alla conformità degli impianti rispetto alle prescrizioni del D.M. Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del
22.01.2008” (art. 7) relativo a tutti gli impianti, ivi quindi compresi quelli idrici, elettrici e di climatizzazione oggetto delle contestazioni attoree. È quindi proprio il contratto sottoscritto dall'opponente a delegittimare le doglianze in ordine alla (pretesa, perché allo stato rimane del tutto improvata) non conformità degli impianti, che devono pertanto respingersi.
4.3.2. Ancora, come correttamente rilevato da parte opposta, la domanda riconvenzionale in esame trova ulteriore motivo di rigetto nell'intervenuta decadenza dal preteso diritto di garanzia, posto che gli acquirenti e non hanno denunciato gli asseriti vizi entro otto Pt_1 CP_3 giorni dalla scoperta, come invece prevede l'art. 1495 c.c., avendo provveduto a segnalarli per la prima volta formalmente solo in data 30.08.2022 mediante invio della raccomandata a.r. che porta la firma, oltre che dell'opponente, anche e soprattutto della proprietaria (v. doc. n. 6 CP_3
pagina 9 di 13 opponente), con la conseguenza che il predetto termine decadenziale era decorso, essendo avvenuta in data 1.8.2022 la consegna dell'immobile.
5. Anche il primo motivo di opposizione relativo all'estinzione dell'obbligazione per mancato incasso dell'assegno è infondato.
Le eccezioni di estinzione dell'obbligazione di pagamento sollevate dall'opponente in uno alla connessa richiesta di restituzione delle rate di mutuo sinora pagate dallo stesso risultano manifestamente infondate e devono pertanto essere rigettate.
5.1. Va premesso che il credito monitorio trova il proprio titolo nel contratto di compravendita dell'01.08.2022 (v. art. 3 del doc. n. 2 opponente: “Il prezzo della compravendita è convenuto in
Euro 39.000... somma che viene soddisfatta come segue: ... quanto ad Euro 15.466,19 ... mediante accollo da parte della parte acquirente del residuo debito di pari importo nei confronti della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ... precisando le parti che, in assenza dichiarazioni liberatoria espressa della Banca creditrice, il presente accollo è cumulativo e convenendo le stesse - quale condizione espressa della stipulazione a favore del creditore - il vincolo di sussidiarietà a favore del debitore originario, che risponderà della nuova obbligazione solo in caso di inadempimento del nuovo debitore”) e nella successiva scrittura privata conclusa tra le parti il 13.08.2022 (v. doc. n. 2 opposti: “premesso che ... 3. il debito residuo del predetto mutuo ammonta ad euro 15.466,19 ...; 4. l'acquirente ha pagato parzialmente il prezzo di compravendita delle unità immobiliari descritte alla prima premessa e si è accollato, per la restante parte, il debito residuo di mutuo;
... 6. il creditore
[...]
ha comunicato la sua mancata disponibilità a concedere Controparte_5
l'accollo liberatorio confermando la possibilità di formalizzare l'accordo cumulativo con sussidiarietà del precedente creditore;
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
1. il signor consegna alla NO , per mezzo Parte_1 Controparte_1
dell'assegno bancario allegato in copia alla presente, la somma necessaria all'estinzione del debito residuo del mutuo indicato in premessa, autorizzandola a versare tale somma ad estinguere il riferito debito, nonché a provvedere alla cancellazione della relativa ipoteca”).
Invero, risulta provato per tabulas (v. docc. n. 3 e 7 opposti) che gli opposti hanno presentato l'assegno per l'incasso solo in data 27.09.2022 e che lo stesso è risultato “impagato” per insufficienza di fondi nel conto corrente intestato all'opponente.
pagina 10 di 13 5.2. La circostanza dedotta dall'opponente che il suo conto corrente fosse sempre stato fornito della relativa provvista risulta smentito documentalmente dai docc. n. 3 e 7 citati rappresentati rispettivamente dalla comunicazione della banca di addebito dell'assegno impagato e dalla certificazione di “copia analogica dell'assegno conforme all'originale” rimasto “impagato”.
5.3. Altrettanto infondata è l'ulteriore affermazione attorea che vorrebbe estinta l'obbligazione di pagamento stante la mancata produzione in giudizio dell'originale dell'assegno da parte degli opposti. Come correttamente rilevato da questi ultimi è la stessa normativa bancaria a prevedere che l'istituto negoziatore trattenga l'originale dell'assegno bancario posto all'incasso per sei mesi dallo spirare del termine di presentazione (cfr. art. 6 “Conservazione e disponibilità dei titoli cartacei” del Regolamento ex art. 8, comma 7, lett. e), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106) e che rilasci al prenditore una copia di conformità dell'assegno trattenuto, come è avvenuto nel caso di specie (v. doc. n. 7 cit.).
5.4. Parimenti infondata e la deduzione che l'opponente fa ripetute volte circa la pretesa estinzione della sua obbligazione di pagamento per “evidente ed abnorme ritardo di presentazione dell'assegno all'incasso da parte della prenditrice (v., tra il resto, pag. CP_1
11 citazione).
Ebbene, essendo la consegna dell'assegno avvenuta in data 13.08.2022 contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata e la presentazione all'incasso il successivo 27.09.2022, e dunque all'incirca un mese e mezzo dopo, l'unica conseguenza che può trarsi dal trascorrere di un termine superiore agli 8 o 15 giorni - e che si ribadisce irrilevante nel caso de quo - è quella dello spirare della possibilità di levare il protesto, rimanendo comunque il titolo valido per tre anni dall'emissione.
Il mancato incasso, entro otto giorni, dell'assegno rilasciato in favore degli opposti, è del tutto irrilevante, non comportando alcun effetto estintivo dell'obbligazione di pagamento in capo all'opponente, né tantomeno la risoluzione dell'accordo, permanendo in essere il debito precedentemente contratto dall'opponente fino alla sua estinzione.
5.5. Per la medesima ragione deve rigettarsi anche la domanda di risoluzione per inadempimento del negozio giuridico oggetto della scrittura privata del 13.08.2022, sollevata in via subordinata dall'opponente sempre sulla base dell'errato presupposto del ritardo degli opposti nella presentazione all'incasso dell'assegno.
pagina 11 di 13 6. Tanto premesso, dalla somma ingiunta deve detrarsi quanto versato dall'opponente nelle more del presente giudizio (da certificazione bancaria del 29.03.2024 da questi prodotta il debito residuo alla medesima data era di Euro 12.035,87, cui vanno detratti Euro 599,03 oggetto delle successive rate pagate nei mesi di marzo, aprile e maggio 2024, giuste ricevute di pagamento allegate sub docc. n. 2, 3 e 4 alla memoria conclusionale attorea).
L'opposizione va quindi solo parzialmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, e l'opponente va condannato al pagamento della somma di Euro 11.436,84 in favore degli opposti, oltre agli interessi moratori al saggio ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 13.8.2022 alla domanda e al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo.
7. Non si ritengono sussistenti i presupposti per procedere alla condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo l'opponente agito con mala fede o colpa grave.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicati - nell'ambito dello scaglione di riferimento - i valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi per le fasi istruttoria e decisionale attesa la linearità delle questioni affrontate e la natura documentale della causa.
L'opponente va condannato anche al pagamento delle spese della fase monitoria liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2672/2023 R.G., così provvede: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 766/2023 del 28.03.2023; condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_1
della somma di Euro 11.436,84, oltre agli interessi moratori al saggio ex art. 1284,
[...]
comma 1, dal 13.8.2022 alla domanda e al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
e , liquidate d'ufficio in Euro 3.387,00 per compenso, oltre a spese generali Controparte_1
forfetarie, CPA e IVA ex lege, e delle spese della fase monitoria liquidate in Euro 567,00 per compenso, oltre a spese generali forfetarie, CPA e IVA ex lege ed Euro 145,50 per anticipazioni;
pagina 12 di 13 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Vicenza, 25 luglio 2024
Il Giudice dott. Davide Ciutto
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