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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 7085/2022
r.g., decisa nell'udienza del 11.3.2025, promossa da
, con l'avv. Francesco di Natale;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: ricostituzione di pensione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 28.9.2022, chiedeva condannarsi Parte_1
l' a ricostituire la pensione cat. VO n. 10077174, in godimento con CP_1
decorrenza dall'1.1.2004, previa esclusione, dalla base di calcolo della quota A, delle minori contribuzioni accreditate nell'ultimo quinquennio lavorativo, e condannarsi l' a pagare i relativi ratei differenziali. CP_1
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi inammissibile o CP_1
comunque rigettarsi la domanda.
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, tempestivamente sollevata dall e integrante comunque questione rilevabile anche di ufficio, con CP_1
il solo limite del giudicato, in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass.
29.2.2016 n. 3990 e Cass. 19.3.2014 n. 6331), di inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza.
L'eccezione è fondata.
L'istante chiede infatti la riliquidazione – previa neutralizzazione,
limitatamente alla quota A, dei contributi minori dell'ultimo quinquennio lavorativo – della pensione di vecchiaia già liquidata in suo favore con decorrenza dall'1.1.2004, così deducendo un adempimento parziale, da parte dell' della prestazione previdenziale dovuta. CP_1
Trova allora applicazione, nella specie, la decadenza triennale di cui all'art. 47 u.c. d.p.r. 30.4.1970 n. 639, come aggiunto dall'art. 38 co. 1 lett. d) n. 1
d.l.
6.7.2011 n. 98 conv. in l. 15.7.2011 n. 111.
Detta norma stabilisce infatti: “Le decadenze previste dai commi che
precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto
l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di
accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal
riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della
sorte”.
2 Tuttavia, nel caso di specie, il termine decadenziale non decorre dalla data dell'adempimento parziale, coincidente con quella di liquidazione della pensione (1.1.2004), in quanto introdotto solo in epoca successiva dall'art. 38 co. 1 lett. d) n. 1 d.l.
6.7.2011 n. 98 conv. in l. 15.7.2011 n. 111,
decorrendo invece dalla data (6.7.2011) di entrata in vigore di tale norma.
Tanto, in applicazione del principio generale dell'ordinamento in materia di termini, desumibile dall'art. 252 disp. att. c.c., secondo cui, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anche ai diritti sorti anteriormente,
ma con decorrenza dall'entrata in vigore della modifica legislativa: cfr.
Cass. Sez. Un. 22.7.2015 n. 15352 nonché, con specifico riferimento alla normativa che ci occupa, Cass. 19.4.2016 n. 7756, Cass. 15.11.2019 n.
29754 (in motivazione) e, più recentemente, Cass. 14.12.2020 n. 28416 e
Cass.
6.5.2021 n. 11909, così che deve ritenersi ormai superato il diverso orientamento espresso da Cass.
5.8.2016 n. 16549, Cass. 20.10.2016 n.
21319 e altre.
Ebbene, nel caso in esame il ricorso giudiziario è stato depositato in cancelleria in data 28.9.2022, e pertanto ben oltre il triennio successivo al
6.7.2011, data di entrata in vigore del d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011.
Deve a questo punto ancora evidenziarsi che, come desumibile dalle condivise pronunce della S.C., la decadenza dall'azione investe il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico e non soltanto dei singoli ratei di pensione.
3 Tale conclusione trova peraltro riscontro nella formulazione testuale della norma, che fa riferimento al riconoscimento parziale della prestazione –
da intendersi quindi come unitariamente considerata – e non invece al pagamento parziale dei ratei di volta in volta maturati a cadenza mensile.
Inoltre, come pure precisato dalla S.C., alle riliquidazioni non possono applicarsi in via analogica i diversi termini previsti dall'art. 47 co.
2-3 d.p.r.
30.4.1970 n. 639 e dall'art. 6 d.l. 29.3.1991 n. 103 conv. in l.
1.6.1991 n.
166 – il quale dispone che la decadenza estingue solo il diritto ai ratei pregressi – per la domanda giudiziaria di pensione: cfr. Cass.
6.5.2021 n.
11909; per tali motivi non si condivide il diverso orientamento espresso da
Cass. 17.6.2021 n. 17430, Cass.
4.1.2022 n. 123 e altre.
Conclusivamente, la domanda deve essere dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa, mentre devono restare poste a carico dell quelle peritali come separatamente liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara inammissibile la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 11.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 7085/2022
r.g., decisa nell'udienza del 11.3.2025, promossa da
, con l'avv. Francesco di Natale;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: ricostituzione di pensione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 28.9.2022, chiedeva condannarsi Parte_1
l' a ricostituire la pensione cat. VO n. 10077174, in godimento con CP_1
decorrenza dall'1.1.2004, previa esclusione, dalla base di calcolo della quota A, delle minori contribuzioni accreditate nell'ultimo quinquennio lavorativo, e condannarsi l' a pagare i relativi ratei differenziali. CP_1
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi inammissibile o CP_1
comunque rigettarsi la domanda.
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, tempestivamente sollevata dall e integrante comunque questione rilevabile anche di ufficio, con CP_1
il solo limite del giudicato, in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass.
29.2.2016 n. 3990 e Cass. 19.3.2014 n. 6331), di inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza.
L'eccezione è fondata.
L'istante chiede infatti la riliquidazione – previa neutralizzazione,
limitatamente alla quota A, dei contributi minori dell'ultimo quinquennio lavorativo – della pensione di vecchiaia già liquidata in suo favore con decorrenza dall'1.1.2004, così deducendo un adempimento parziale, da parte dell' della prestazione previdenziale dovuta. CP_1
Trova allora applicazione, nella specie, la decadenza triennale di cui all'art. 47 u.c. d.p.r. 30.4.1970 n. 639, come aggiunto dall'art. 38 co. 1 lett. d) n. 1
d.l.
6.7.2011 n. 98 conv. in l. 15.7.2011 n. 111.
Detta norma stabilisce infatti: “Le decadenze previste dai commi che
precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto
l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di
accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal
riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della
sorte”.
2 Tuttavia, nel caso di specie, il termine decadenziale non decorre dalla data dell'adempimento parziale, coincidente con quella di liquidazione della pensione (1.1.2004), in quanto introdotto solo in epoca successiva dall'art. 38 co. 1 lett. d) n. 1 d.l.
6.7.2011 n. 98 conv. in l. 15.7.2011 n. 111,
decorrendo invece dalla data (6.7.2011) di entrata in vigore di tale norma.
Tanto, in applicazione del principio generale dell'ordinamento in materia di termini, desumibile dall'art. 252 disp. att. c.c., secondo cui, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anche ai diritti sorti anteriormente,
ma con decorrenza dall'entrata in vigore della modifica legislativa: cfr.
Cass. Sez. Un. 22.7.2015 n. 15352 nonché, con specifico riferimento alla normativa che ci occupa, Cass. 19.4.2016 n. 7756, Cass. 15.11.2019 n.
29754 (in motivazione) e, più recentemente, Cass. 14.12.2020 n. 28416 e
Cass.
6.5.2021 n. 11909, così che deve ritenersi ormai superato il diverso orientamento espresso da Cass.
5.8.2016 n. 16549, Cass. 20.10.2016 n.
21319 e altre.
Ebbene, nel caso in esame il ricorso giudiziario è stato depositato in cancelleria in data 28.9.2022, e pertanto ben oltre il triennio successivo al
6.7.2011, data di entrata in vigore del d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011.
Deve a questo punto ancora evidenziarsi che, come desumibile dalle condivise pronunce della S.C., la decadenza dall'azione investe il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico e non soltanto dei singoli ratei di pensione.
3 Tale conclusione trova peraltro riscontro nella formulazione testuale della norma, che fa riferimento al riconoscimento parziale della prestazione –
da intendersi quindi come unitariamente considerata – e non invece al pagamento parziale dei ratei di volta in volta maturati a cadenza mensile.
Inoltre, come pure precisato dalla S.C., alle riliquidazioni non possono applicarsi in via analogica i diversi termini previsti dall'art. 47 co.
2-3 d.p.r.
30.4.1970 n. 639 e dall'art. 6 d.l. 29.3.1991 n. 103 conv. in l.
1.6.1991 n.
166 – il quale dispone che la decadenza estingue solo il diritto ai ratei pregressi – per la domanda giudiziaria di pensione: cfr. Cass.
6.5.2021 n.
11909; per tali motivi non si condivide il diverso orientamento espresso da
Cass. 17.6.2021 n. 17430, Cass.
4.1.2022 n. 123 e altre.
Conclusivamente, la domanda deve essere dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa, mentre devono restare poste a carico dell quelle peritali come separatamente liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara inammissibile la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 11.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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