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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3946/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Zema, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 3946/2013 promossa da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domicil. in VIA CARDASSI N. 15 70121 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv. CACCIAPAGLIA PIETRO (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
1 elettivamente domicil. in VIA RAVANAS N. 51 70123 BARI;
rappres. e dif. Dall'Avv.
CAROFIGLIO MICHELE (C.F. ) C.F._3
APPELLATA
All'udienza del 21.1.2025, fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, citando in giudizio l , ha chiesto Controparte_1 Parte_1
di:
- accertare che la rateizzazione dell'importo preteso dalla società convenuta, relativo alla fattura n. 720350960619521 del 25.1.2010 di € 3.218,58, non era mai stata chiesta e, conseguentemente, dichiarare nullo ed inefficace il piano di rateizzazione concordato;
dichiarare che l'importo in fattura di € 3.746,05 (successivamente ricalcolato in €
3.218,58) non corrisponde ai consumi reali dell'appartamento di sua proprietà e non è dovuto, nonché accertare, al contempo, gli esatti consumi nel periodo di riferimento, con condanna della società convenuta al ricalcolo dell'importo dovuto.
Con sentenza n. 369/2013, depositata il 31.1.2013, il Giudice di Pace di Bari ha accolto la domanda per quanto di ragione e, precisamente, dichiarato inefficace il piano di rateizzazione e <rideterminato l'importo dovuto per effettivo consumo in € 1.609,29 >>.
Con atto notificato il 28.3.2013, la ha proposto appello Parte_1
avverso la suddetta sentenza chiedendo l'accertamento del proprio credito per consumi elettrici del periodo in questione, dal 18.1.2007 al 9.2.2010, in € 1.609,29 (o in quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità) e la condanna della controparte al relativo pagamento, il tutto maggiorato dagli interessi legali come per legge
2 e dal danno per la svalutazione monetaria;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 11.7.2013, si è costituita
[...]
che ha chiesto il rigetto dell'appello ex adverso proposto e la conferma Controparte_1
della sentenza n. 369/2013.
La causa è stata posta in decisione, a seguito di udienza del 21.1.2025, fissata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter cpc.
1. SENTENZA APPELLATA
1.1 Il Giudice di Pace di Bari ha premesso in fatto che l'attrice Controparte_1
aveva esposto, nell'atto introduttivo, di aver sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica per l'immobile di sua proprietà sito in Bari alla via Palmieri n. 6 per uso domestico residente con tariffa D2 monoraria, tensione di fornitura 220 V, bassa tensione potenza di 3 KW contrattualmente impegnata e potenza disponibile 3,3 KW;
aveva precisato che nella detta abitazione di 90 mq viveva prevalentemente da sola poiché il coniuge era impegnato fuori sede per lavoro, che solo nei fine settimana quest'ultimo la raggiungeva e che, nei periodi in cui a sua volta raggiungeva il marito, il contatore veniva staccato.
Il Giudice di Pace ha esposto che parte attrice aveva concluso dichiarando che l'appartamento suddetto era dotato di impianto di riscaldamento centralizzato e che, come da documentazione in atti, i consumi erano stati rilevati fino a che la stessa si era resa conto dell'inattendibilità dei conteggi e aveva scoperto che, a sua insaputa, il contatore era stato sostituito, rendendosi pertanto impossibile ogni verifica.
3 Il decidente aveva riportato che parte convenuta, costituendosi all'udienza del 25.10.2010, aveva contestato in toto il contenuto delle domande attoree, chiedendo la conferma degli addebiti così come dalla stessa ricalcolati, con vittoria di spese e compensi.
1.2 Il Giudice di Pace, espletate prove orali e CTU, ha ritenuto che << il consumo dell'energia effettuato nell'appartamento di parte attrice sia quantificabile nella misura di € 1.609,29 >> e che l'operatrice non aveva identificato la persona recatasi negli Pt_1
uffici per chiedere il piano di rientro né provveduto alla sottoscrizione dello stesso.
Il Giudice di Pace, conseguentemente, ha dichiarato inefficace il piano di rateizzazione,
<rideterminato l'importo dovuto per effettivo consumo in € 1.609,29 >> e condannato la società convenuta al pagamento delle spese di giudizio.
2. MOTIVI DI APPELLO
A) Violazione dell'art. 112 c.p.c.
L'appellante lamenta l'omessa pronuncia del Giudice di Pace sulla domanda riconvenzionale dalla stessa proposta in primo grado. Deduce che, a fronte di una domanda principale con cui l'attrice aveva chiesto l'accertamento dei consumi per il periodo
2008/2009, essa appellante aveva proposto una domanda di condanna (per conguaglio) relativa al periodo 2007/2010.
B) Erroneo scrutinio del compendio probatorio e condanna alle spese
L'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha estrapolato dalla perizia il dato conclusivo (ossia che l'odierna appellata era creditrice di € 1.609,29 nei confronti dell'utente) e l'ha giustapposto alla domanda attorea, con la quale si era chiesto di rideterminare i consumi elettrici per il periodo 2008/2009, così creando le premesse per un apparente ed integrale accoglimento delle doglianze attoree. L'operazione però era errata, perché il valore in esame (€ 1.609,29) rappresentava la quantificazione del conguaglio per il periodo 2007/2010, oggetto della domanda di parte convenuta. Deduce che, se il
4 giudicante avesse correttamente scrutinato il compendio probatorio, si sarebbe avveduto che la domanda attorea (che presupponeva consumi medi giornalieri di 3,9 kWh) aveva trovato un modesto riconoscimento, visto che il perito, per il periodo in questione, aveva individuato consumi medi giornalieri di 7,7 kWh (ossia quasi doppi rispetto a quelli lamentati). E, ciò, avrebbe dovuto influire sulla regolamentazione delle spese processuali.
3. RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto per quanto di ragione.
Invero, come lamentato dall'appellante, il Giudice di Pace non si è pronunciato sulla domanda riconvenzionale avanzata dall , che, costituendosi in Parte_1
primo grado prima dell'udienza di prima comparizione, ha chiesto – diversamente da quanto affermato dall'appellata secondo la quale la controparte non ha formulato domande riconvenzionali - che il giudice << rigetti le domande attoree e confermi il credito dell ella misura di € 3.218,58 (o quell'altra maggiore o minore somma che ritenesse Pt_1
di giustizia, anche secondo equità), condannando l'attrice al relativo pagamento, il tutto maggiorato dagli interessi legali come per legge e dal danno per la svalutazione monetaria>>.
Inoltre, come affermato dalla società appellante, il consumo accertato dal ctu riguarda il periodo dal 18/1/2007 al 9/2/2010.
Invero, il ctu, ing. , rispondendo al quesito con cui gli si chiedeva di Persona_1
accertare effettivo, compreso tra il 18/1/2007 ed il 9/2/2010 così come indicato nella domanda riconvenzionale >>, scrive:
<<nel periodo dal al il consumo totale risultante dagli atti risulta>
di 17200 KWh quindi un consumo giornaliero di 15,39 KWh. Il ricalcolo del consumo
5 effettivo può essere effettuato sull'unico elemento oggettivo disponibile (tipo di contratto
e nucleo familiare); data la situazione descritta dell'immobile si può solo ipotizzare la presenza degli utilizzatori elettrici in elenco al paragrafo precedente, che prevedono un consumo medio giornaliero di 7,70 KWh, ovvero ad un consumo di 8600 nel periodo dal
18/1/2007 al 9/2/2010 >>.
Inoltre, al quesito di quantificare << i consumi effettuati>>, il ctu afferma << che l'importo più vicino alla realtà oggettiva ipotizzabile sia del 50% della somma richiesta dalla
Convenuta: 1.609,29 >>.
Il ctu, rispondendo alle osservazioni del ctp della originaria parte attrice (che chiedeva di precisare << se dalla somma devono essere detratti o meno tutti gli importi per quota energia che l'attrice ha regolarmente versato a fronte di 18 fatture bimestrali emesse da dal 26.1.2007 al 20.111.2009 >>) , ha affermato che << si ribadisce che tale cifra Pt_1
rappresenta l'importo dei consumi effettuati e si fa notare che, in relazione a quanto calcolato dal ctp, esula dai compiti conferiti dall'Ill.mp G.d.P. il calcolo dei pretesi pagamenti effettuati da parte attrice >>.
La relazione tecnica in esame non è stata oggetto di rilievi o contestazioni in questo grado di appello da parte di alcuna delle parti in causa.
L'appellante, però, sostiene che dalla ctu può evincersi che la somma di € 1.609,29, accertata dal ctu, costituisce una somma che la deve pagare a conguaglio, e, cioè, CP_1
in aggiunta a quanto già pagato, in quanto relativa ad ulteriori (rispetto a quelli già pagati) consumi.
Ma la lettura della relazione tecnica in atti non legittima l'interpretazione sostenuta dalla società elettrica appellante.
6 Il ctu afferma, infatti, di aver quantificato i consumi effettivi secondo un consumo medio giornaliero di 7,70 KWh, ovvero ad un consumo di 8600 nel periodo dal 18/1/2007 al
9/2/2010.
Nessun affermazione del ctu legittima la convinzione che la somma di € 1.609,29 debba essere pagata dalla interamente e, cioè, in aggiunta alle somme già pagate: il ctu fa, CP_1
infatti, riferimento a consumi totali effettivi lasciando intendere che in essi sono contenuti quelli conteggiati dall' nelle fatture pagate dall'appellata. Pt_1
Ne consegue che, pur essendo l'appello fondato nella parte in cui l' amenta il mancato Pt_1
esame ed accoglimento della proposta domanda riconvenzionale da parte del primo giudice, la deve essere condannata al pagamento della somma di € 1.609,29, oltre CP_1
agli interessi legai dalle singole scadenze, detratte, però, le somme già pagate per i consumi relativi al periodo dal 18/1/2007 al 9/2/2010.
Non spetta, invece, la chiesta rivalutazione monetaria in quanto la somma di cui l'Enel appellante è creditrice ha natura debito di valuta e non di valore, non avendo natura risarcitoria. Né l a dimostrato di aver subito un maggior danno ai sensi dell'art. 1224, Pt_1
comma secondo, cc.
3) SPESE PROCESSUALI
In materia di procedimento civile, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Invero, la soccombenza, ai
7 fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale.
Nel caso di specie, in considerazione della reciproca soccombenza (parziale accoglimento della domanda avanzata dalla e parziale accoglimento della domanda CP_1
riconvenzionale proposta dall ) le spese di entrambi i gradi di Parte_1
giudizi vanno interamente compensate tra le parti, ivi comprese le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 369 del 2013 emessa dal Giudice di Pace di Bari, condanna a pagare all Controparte_1 [...]
la somma di € 1.609,29 per i consumi relativi al periodo dal Parte_1
18/1/2007 al 9/2/2010, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze e detratte le somme già pagate dalla in relazione al suddetto periodo;
CP_1
compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese di ctu che vanno poste a carico di entrambe le parti in egual misura.
Così deciso il 18 marzo 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
8
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Zema, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 3946/2013 promossa da
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domicil. in VIA CARDASSI N. 15 70121 BARI;
rappres. e dif. dall'Avv. CACCIAPAGLIA PIETRO (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
1 elettivamente domicil. in VIA RAVANAS N. 51 70123 BARI;
rappres. e dif. Dall'Avv.
CAROFIGLIO MICHELE (C.F. ) C.F._3
APPELLATA
All'udienza del 21.1.2025, fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, citando in giudizio l , ha chiesto Controparte_1 Parte_1
di:
- accertare che la rateizzazione dell'importo preteso dalla società convenuta, relativo alla fattura n. 720350960619521 del 25.1.2010 di € 3.218,58, non era mai stata chiesta e, conseguentemente, dichiarare nullo ed inefficace il piano di rateizzazione concordato;
dichiarare che l'importo in fattura di € 3.746,05 (successivamente ricalcolato in €
3.218,58) non corrisponde ai consumi reali dell'appartamento di sua proprietà e non è dovuto, nonché accertare, al contempo, gli esatti consumi nel periodo di riferimento, con condanna della società convenuta al ricalcolo dell'importo dovuto.
Con sentenza n. 369/2013, depositata il 31.1.2013, il Giudice di Pace di Bari ha accolto la domanda per quanto di ragione e, precisamente, dichiarato inefficace il piano di rateizzazione e <rideterminato l'importo dovuto per effettivo consumo in € 1.609,29 >>.
Con atto notificato il 28.3.2013, la ha proposto appello Parte_1
avverso la suddetta sentenza chiedendo l'accertamento del proprio credito per consumi elettrici del periodo in questione, dal 18.1.2007 al 9.2.2010, in € 1.609,29 (o in quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità) e la condanna della controparte al relativo pagamento, il tutto maggiorato dagli interessi legali come per legge
2 e dal danno per la svalutazione monetaria;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 11.7.2013, si è costituita
[...]
che ha chiesto il rigetto dell'appello ex adverso proposto e la conferma Controparte_1
della sentenza n. 369/2013.
La causa è stata posta in decisione, a seguito di udienza del 21.1.2025, fissata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter cpc.
1. SENTENZA APPELLATA
1.1 Il Giudice di Pace di Bari ha premesso in fatto che l'attrice Controparte_1
aveva esposto, nell'atto introduttivo, di aver sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica per l'immobile di sua proprietà sito in Bari alla via Palmieri n. 6 per uso domestico residente con tariffa D2 monoraria, tensione di fornitura 220 V, bassa tensione potenza di 3 KW contrattualmente impegnata e potenza disponibile 3,3 KW;
aveva precisato che nella detta abitazione di 90 mq viveva prevalentemente da sola poiché il coniuge era impegnato fuori sede per lavoro, che solo nei fine settimana quest'ultimo la raggiungeva e che, nei periodi in cui a sua volta raggiungeva il marito, il contatore veniva staccato.
Il Giudice di Pace ha esposto che parte attrice aveva concluso dichiarando che l'appartamento suddetto era dotato di impianto di riscaldamento centralizzato e che, come da documentazione in atti, i consumi erano stati rilevati fino a che la stessa si era resa conto dell'inattendibilità dei conteggi e aveva scoperto che, a sua insaputa, il contatore era stato sostituito, rendendosi pertanto impossibile ogni verifica.
3 Il decidente aveva riportato che parte convenuta, costituendosi all'udienza del 25.10.2010, aveva contestato in toto il contenuto delle domande attoree, chiedendo la conferma degli addebiti così come dalla stessa ricalcolati, con vittoria di spese e compensi.
1.2 Il Giudice di Pace, espletate prove orali e CTU, ha ritenuto che << il consumo dell'energia effettuato nell'appartamento di parte attrice sia quantificabile nella misura di € 1.609,29 >> e che l'operatrice non aveva identificato la persona recatasi negli Pt_1
uffici per chiedere il piano di rientro né provveduto alla sottoscrizione dello stesso.
Il Giudice di Pace, conseguentemente, ha dichiarato inefficace il piano di rateizzazione,
<rideterminato l'importo dovuto per effettivo consumo in € 1.609,29 >> e condannato la società convenuta al pagamento delle spese di giudizio.
2. MOTIVI DI APPELLO
A) Violazione dell'art. 112 c.p.c.
L'appellante lamenta l'omessa pronuncia del Giudice di Pace sulla domanda riconvenzionale dalla stessa proposta in primo grado. Deduce che, a fronte di una domanda principale con cui l'attrice aveva chiesto l'accertamento dei consumi per il periodo
2008/2009, essa appellante aveva proposto una domanda di condanna (per conguaglio) relativa al periodo 2007/2010.
B) Erroneo scrutinio del compendio probatorio e condanna alle spese
L'appellante lamenta che il giudice di primo grado ha estrapolato dalla perizia il dato conclusivo (ossia che l'odierna appellata era creditrice di € 1.609,29 nei confronti dell'utente) e l'ha giustapposto alla domanda attorea, con la quale si era chiesto di rideterminare i consumi elettrici per il periodo 2008/2009, così creando le premesse per un apparente ed integrale accoglimento delle doglianze attoree. L'operazione però era errata, perché il valore in esame (€ 1.609,29) rappresentava la quantificazione del conguaglio per il periodo 2007/2010, oggetto della domanda di parte convenuta. Deduce che, se il
4 giudicante avesse correttamente scrutinato il compendio probatorio, si sarebbe avveduto che la domanda attorea (che presupponeva consumi medi giornalieri di 3,9 kWh) aveva trovato un modesto riconoscimento, visto che il perito, per il periodo in questione, aveva individuato consumi medi giornalieri di 7,7 kWh (ossia quasi doppi rispetto a quelli lamentati). E, ciò, avrebbe dovuto influire sulla regolamentazione delle spese processuali.
3. RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto per quanto di ragione.
Invero, come lamentato dall'appellante, il Giudice di Pace non si è pronunciato sulla domanda riconvenzionale avanzata dall , che, costituendosi in Parte_1
primo grado prima dell'udienza di prima comparizione, ha chiesto – diversamente da quanto affermato dall'appellata secondo la quale la controparte non ha formulato domande riconvenzionali - che il giudice << rigetti le domande attoree e confermi il credito dell ella misura di € 3.218,58 (o quell'altra maggiore o minore somma che ritenesse Pt_1
di giustizia, anche secondo equità), condannando l'attrice al relativo pagamento, il tutto maggiorato dagli interessi legali come per legge e dal danno per la svalutazione monetaria>>.
Inoltre, come affermato dalla società appellante, il consumo accertato dal ctu riguarda il periodo dal 18/1/2007 al 9/2/2010.
Invero, il ctu, ing. , rispondendo al quesito con cui gli si chiedeva di Persona_1
accertare effettivo, compreso tra il 18/1/2007 ed il 9/2/2010 così come indicato nella domanda riconvenzionale >>, scrive:
<<nel periodo dal al il consumo totale risultante dagli atti risulta>
di 17200 KWh quindi un consumo giornaliero di 15,39 KWh. Il ricalcolo del consumo
5 effettivo può essere effettuato sull'unico elemento oggettivo disponibile (tipo di contratto
e nucleo familiare); data la situazione descritta dell'immobile si può solo ipotizzare la presenza degli utilizzatori elettrici in elenco al paragrafo precedente, che prevedono un consumo medio giornaliero di 7,70 KWh, ovvero ad un consumo di 8600 nel periodo dal
18/1/2007 al 9/2/2010 >>.
Inoltre, al quesito di quantificare << i consumi effettuati>>, il ctu afferma << che l'importo più vicino alla realtà oggettiva ipotizzabile sia del 50% della somma richiesta dalla
Convenuta: 1.609,29 >>.
Il ctu, rispondendo alle osservazioni del ctp della originaria parte attrice (che chiedeva di precisare << se dalla somma devono essere detratti o meno tutti gli importi per quota energia che l'attrice ha regolarmente versato a fronte di 18 fatture bimestrali emesse da dal 26.1.2007 al 20.111.2009 >>) , ha affermato che << si ribadisce che tale cifra Pt_1
rappresenta l'importo dei consumi effettuati e si fa notare che, in relazione a quanto calcolato dal ctp, esula dai compiti conferiti dall'Ill.mp G.d.P. il calcolo dei pretesi pagamenti effettuati da parte attrice >>.
La relazione tecnica in esame non è stata oggetto di rilievi o contestazioni in questo grado di appello da parte di alcuna delle parti in causa.
L'appellante, però, sostiene che dalla ctu può evincersi che la somma di € 1.609,29, accertata dal ctu, costituisce una somma che la deve pagare a conguaglio, e, cioè, CP_1
in aggiunta a quanto già pagato, in quanto relativa ad ulteriori (rispetto a quelli già pagati) consumi.
Ma la lettura della relazione tecnica in atti non legittima l'interpretazione sostenuta dalla società elettrica appellante.
6 Il ctu afferma, infatti, di aver quantificato i consumi effettivi secondo un consumo medio giornaliero di 7,70 KWh, ovvero ad un consumo di 8600 nel periodo dal 18/1/2007 al
9/2/2010.
Nessun affermazione del ctu legittima la convinzione che la somma di € 1.609,29 debba essere pagata dalla interamente e, cioè, in aggiunta alle somme già pagate: il ctu fa, CP_1
infatti, riferimento a consumi totali effettivi lasciando intendere che in essi sono contenuti quelli conteggiati dall' nelle fatture pagate dall'appellata. Pt_1
Ne consegue che, pur essendo l'appello fondato nella parte in cui l' amenta il mancato Pt_1
esame ed accoglimento della proposta domanda riconvenzionale da parte del primo giudice, la deve essere condannata al pagamento della somma di € 1.609,29, oltre CP_1
agli interessi legai dalle singole scadenze, detratte, però, le somme già pagate per i consumi relativi al periodo dal 18/1/2007 al 9/2/2010.
Non spetta, invece, la chiesta rivalutazione monetaria in quanto la somma di cui l'Enel appellante è creditrice ha natura debito di valuta e non di valore, non avendo natura risarcitoria. Né l a dimostrato di aver subito un maggior danno ai sensi dell'art. 1224, Pt_1
comma secondo, cc.
3) SPESE PROCESSUALI
In materia di procedimento civile, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Invero, la soccombenza, ai
7 fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale.
Nel caso di specie, in considerazione della reciproca soccombenza (parziale accoglimento della domanda avanzata dalla e parziale accoglimento della domanda CP_1
riconvenzionale proposta dall ) le spese di entrambi i gradi di Parte_1
giudizi vanno interamente compensate tra le parti, ivi comprese le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 369 del 2013 emessa dal Giudice di Pace di Bari, condanna a pagare all Controparte_1 [...]
la somma di € 1.609,29 per i consumi relativi al periodo dal Parte_1
18/1/2007 al 9/2/2010, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze e detratte le somme già pagate dalla in relazione al suddetto periodo;
CP_1
compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese di ctu che vanno poste a carico di entrambe le parti in egual misura.
Così deciso il 18 marzo 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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