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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/09/2025, n. 7806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7806 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 26241/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, rimesso in decisione giusta ordinanza del 6.5.2025, pendente
TRA
con sede in Nola (NA), Via Villa Albertini n. 52 Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Pasquale Bonanni ) e dall'avv. Brunella Annunziata C.F._1
( , con studio in Napoli alla Via Duomo n. 348 C.F._2
- RICORRENTE IN RIASSUNZIONE -
E
, con sede in Vagnmakarvägen 1, CK 3, Reception, 15 187 Södertalje, CP_1
ZI (SE ), in persona del legale rappresentante, , con P.IVA_2 CP_2
sede in Vagnmakarvägen 1, CK 3, Reception, 15 187 Södertalje, ZI (SE
, in persona del legale rappresentante, P.IVA_3 Controparte_3
con sede legale in Coblenza, August-Horch-Straße 10 (DE ), in
[...] P.IVA_4
persona del legale rappresentante, rappresentate e difese dagli avv.ti Emilio De
Giorgi ( , Marco Valerio Lupoli ( , C.F._3 C.F._4
Margherita Banfi ), del Foro di Milano, con studio in C.F._5
1 Milano, Via Ansperto n. 5
- RESISTENTI -
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni, anche riportandosi ai precedenti atti difensivi:
i difensori di parte ricorrente: «evidenziano che con il ricorso in riassunzione hanno esteso la domanda, originariamente formulata solo nei confronti di EC
S.p.A., anche nei confronti della terza interventrice , responsabile in solido CP_1
con la prima. Si riportano ad ogni buon conto alle memorie istruttorie, insistendo preliminarmente per l'ammissione della CTU, come formulata e richiesta. (…) In via subordinata si riportano a tutti gli atti e documenti di causa, ribadendo che
L'On. Tribunale, reiectis contrariis, accolga, anche nei confronti della terza interventrice, le conclusioni tutte come rassegnate nel ricorso in riassunzione
(pagine 13 e seguenti) che si ritengano in tale sede, per opportuna sintesi, per ripetute e trascritte»; la difesa delle resistenti ha chiesto che «il Tribunale: preso atto dell'assenza di contraddittorio sostanziale tra le parti di questo giudizio, ovvero di domande che si pongano in regime di autonomia rispetto alle domande svolte dall'IC nei confronti di EC nel Giudizio Originario, nonché dell'inammissibile estensione della domanda risarcitoria nei confronti di solo in sede di riassunzione, CP_1
accerti la reciproca carenza di interesse ad agire e contraddire e per l'effetto dichiari l'estinzione del giudizio;
ovvero (ii) ove ritenute ammissibili le domande svolte dall'IC nei confronti di con il ricorso in riassunzione e sussistenti CP_1
i presupposti processuali, rigetti integralmente la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e mandi assolta dalle relative pretese, CP_1
coerentemente ai precedenti consolidatisi anche in seno a questa Sezione in presenza di analoghe azioni follow-on caratterizzate dall'insufficienza sul piano dell'allegazione e della prova».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con ricorso in riassunzione ex art. 297 c.p.c., del 4.4.2024, notificato in data
2 19.4.2024 ai difensori costituiti di , e CP_1 CP_2 Controparte_3
(per brevità anche e le sue consociate), la
[...] CP_1 Parte_1
(d'ora in poi anche solo chiedeva la prosecuzione del processo sospeso, Pt_1
che era sorto a seguito dell'intervento di queste ultime in un giudizio promosso dalla in danno della EC S.p.A. (d'ora in poi anche solo EC) (diretto Pt_1
ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, per essere EC responsabile in solido, avendo preso parte ad un accordo anticoncorrenziale tra i produttori di autocarri per il coordinamento dei prezzi di listini all'ingrosso da applicare nello
Spazio Economico Europeo).
Premesso che tale processo, a seguito di una separazione delle cause, era stato appunto sospeso fino alla definizione della causa pregiudicante, ravvisata nel giudizio pendente tra le intervenienti e la Commissione Europea innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e che quest'ultima, con sentenza del 1.2.2024
(resa nel giudizio C-251/2024), aveva rigettato l'impugnazione promossa da e dalle sue consociate, ragion per cui era venuta meno la causa che aveva CP_1
comportato la sospensione del processo, la chiedeva la prosecuzione del Pt_1
processo sospeso, affinché venissero «accolte anche nei confronti di , CP_1
Co
, le conclusioni tutte di cui all'(…) atto di CP_2 Controparte_4
citazione», originariamente notificato ad EC.
II. In data 18.6.2024 , e si CP_1 CP_2 Controparte_3
costituivano nel giudizio riassunto, richiamando tutte le difese di cui all'atto di intervento e chiedendo la riunione del giudizio con quello originario, pendente tra la e la EC, eccependo in ogni caso che la domanda della (e la Pt_1 Pt_1
conseguente domanda di regresso formulata da EC nei propri confronti), relativamente ai veicoli Scania oggetto di causa, fosse infondata.
Rassegnava le seguenti conclusioni: «1) in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, totale ovvero parziale, di tutte le domande proposte dall'IC nei confronti di , per i motivi sopra esposti;
2) nel CP_1
merito, rigettare integralmente tutte le domande avversarie proposte dall'IC,
e di conseguenza anche quelle proposte da EC S.p.A. in via subordinata di
3 regresso nei confronti di , e , in CP_1 CP_2 Controparte_3
quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
3) in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuto l'esistenza di qualsivoglia danno, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire e/o il difetto di legittimazione attiva dell'IC, ovvero comunque l'assenza di qualsivoglia asserito danno in capo all'IC, essendo esso stato traslato su soggetti terzi (acquirenti dei camion non più di proprietà dell'IC e/o ai suoi clienti), per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità
e/o respingere tutte tali domande;
4) in via ulteriormente subordinata nel merito, per la non creduta e denegata ipotesi di accertamento della responsabilità di
, e/o per i fatti di cui è causa in CP_1 CP_2 Controparte_3
solido con la convenuta EC S.p.A accertare e dichiarare che la responsabilità di
, e/o è limitata alla quota che CP_1 CP_2 Controparte_3
risulterà al termine del giudizio e, per l'effetto, condannare EC S.p.A., al risarcimento del danno con riferimento alla sua accertata quota di responsabilità; ovvero, in estremo subordine, condannare EC S.p.A. a manlevare e tenere indenne , e/o per la sua CP_1 CP_2 Controparte_3
complessiva quota di responsabilità e, quindi, a corrispondere a , CP_1 CP_2
e/o , in via di regresso, le somme che le stesse
[...] Controparte_3
, e/o dovessero essere CP_1 CP_2 Controparte_3
condannate a pagare, o avessero pagato, all'IC e/o a EC S.p.A. in misura eccedente la loro accertata quota di responsabilità; 5) in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie formulate dall'IC in punto di esibizione e CTU. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio (oltre IVA e CPA come per legge)».
La difesa di e delle sue consociate sosteneva poi che la avesse CP_1 Pt_1
esteso le sue domande in danno delle stesse inammissibilmente solo con il ricorso in riassunzione, evidenziando che «nel presente giudizio non ci sono domande tra le parti», ragion per cui doveva vagliarsi, «alternativamente, una delle seguenti ipotesi: (i) integrare il contraddittorio nei confronti di EC S.p.A., unica destinataria delle domande dell'IC, anche ove riferite a veicoli;
(ii) CP_1
4 riunire la posizione processuale di nel giudizio sub R.G. 13146/2020 e CP_1
disporre l'integrazione della CTU affinché valuti l'esistenza o meno di un danno risarcibile anche con riferimento ai veicoli – i quali non sono stati oggetto CP_1
di indagine nel corso della CTU già svoltasi – garantendo a la possibilità di CP_1
esercitare il proprio diritto di difesa in tale sede;
o (iii) dichiarare l'estinzione del presente giudizio, attesa la carenza di interesse ad agire e contraddire a seguito della definizione del giudizio di impugnazione di ». CP_1
III. Con ordinanza del 18.12.2024 il G.I., ritenutala matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, disponendo la trattazione con modalità cartolare, e all'esito dello scambio delle note scritte con ordinanza del 6.5.2025 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa sugli antefatti e sulle questioni da decidere
Per una migliore comprensione delle questioni dibattute occorre sinteticamente riepilogare gli antefatti.
Con atto di citazione, notificato in data 22.6.2020 alla sola EC, la ha Pt_1
adito questo Tribunale – Sezione specializzata in materia d'impresa (giudizio R.G.
n. 13146/2020), deducendo: - di operare nel settore del trasporto merci per conto terzi;
- di aver acquistato, tra il 2005 e il 2011, 14 autocarri (tutti prodotti dalle
Cont case costrittrici e , per un importo complessivo di € 1.252.800,00); - CP_1
che la Commissione Europea, con decisione del 19.7.2016, aveva accertato che tra il gennaio 1997 e il gennaio 2011, i costruttori Man, Volvo/Renault, Daimler,
Cont EC e avevano posto in essere accordi collusivi per il coordinamento dei prezzi di listini all'ingrosso da applicare nello Spazio Economico Europeo (SEE) nonché per il coordinamento delle tempistiche di introduzione delle tecnologie antinquinamento (da Euro 3 a Euro 6) e, infine, per il trasferimento sui clienti finali dei costi sostenuti per il rispetto degli standard europei di emissione;
- che, a seguito di una procedura transattiva (c.d. “settlement”) alle imprese coinvolte (tra
Cont cui EC e erano state irrogate le sanzioni pecuniarie meglio descritte in atti
5 ed ascendenti, complessivamente, ad € 2.926.499,00; - che da tali pratiche sarebbe conseguito, per l'attrice, un danno da sovrapprezzo, da quantificare in €
250.560,00 o in altra somma, minore o maggiore, da liquidarsi anche equitativamente.
Per completezza va evidenziato che degli autocarri oggetto di causa solo cinque erano veicoli di marca , ossia i veicoli con targa DC029LJ (acquistato nel CP_1
2006), S1 (acquistato nel 2008), 55 (acquistato nel 2009) e 47
(acquistato nel 2010), nonché quello targato N6 (acquistato nel 2008 ed erroneamente indicato dall'attrice come veicolo DAF).
Va, altresì, precisato fin d'ora che , pur coinvolta nella medesima CP_1
istruttoria che ha portato all'adozione della decisione del 2016, a differenza delle altre imprese non aveva ritenuto di presentare una proposta di transazione alla
Commissione europea, ma che, all'esito dell'istruttoria, con decisione del
27.9.2017, era stata sanzionata dalla Commissione Europea (per aver partecipato,
Cont unitamente a MAN, Daimler, EC, e ad un'intesa in violazione CP_6
dell'art. 101 TFUE) e che aveva impugnato tale decisione avanti al Tribunale UE.
Con riferimento a tutti gli autocarri, l'attrice ha chiesto di essere risarcita - dell'asserito danno che avrebbe subito quale conseguenza dell'illecito antitrust - solo da EC (da cui l'attrice non aveva acquistato nessun camion), in quanto responsabile in solido con le altre case costruttrici, avendo preso parte all'accordo anticoncorrenziale.
EC si è costituita, contestando gli assunti di parte attrice e sollevando varie questioni pregiudiziali e preliminari, in particolare evidenziando la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre società partecipanti all'intesa.
Con sentenza non definitiva del 4.5.2021 n. 4815 sono state rigettate tutte le eccezioni e le richieste preliminari di EC e, relativamente alla questione dell'integrazione del contraddittorio, il Collegio ha rilevato che «la ritenuta possibilità di configurare l'EC come condebitore solidale consente di ritenere la correttezza dell'ordinanza istruttoria che, applicando la consolidata
6 giurisprudenza di legittimità sul punto, ha escluso la necessità di un litisconsorzio con le altre imprese partecipanti al cartello. E ciò al fine di non pregiudicare il superiore canone di cui all'art. 111 Cost. e di evitare un eccessivo appesantimento del giudizio».
Sta di fatto che, rimessa la causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo, sono intervenute in giudizio anche , e CP_1 CP_2 Controparte_3
per chiedere: «
1. In via preliminare di rito, sospendere il presente giudizio
[...]
ai sensi dell'art. 16, Regolamento (CE) n. 1/2003, in attesa di una sentenza definitiva dei giudici europei aditi in sede di impugnazione della decisione della
Commissione europea del 27 settembre 2017 resa nel procedimento AT.39824-
TR (causa T-799/17 attualmente pendente avanti il Tribunale UE), per tutti i motivi esposti in narrativa;
2. In via principale, nel merito, rigettare integralmente tutte le domande proposte dall'IC in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
3. In via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta
l'esistenza di qualsivoglia danno, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire e/o il difetto di legittimazione attiva dell'IC, ovvero comunque l'assenza di qualsivoglia asserito danno in capo all'IC, essendo esso stesso traslato sui rispettivi clienti dell'IC e/o sugli acquirenti dei veicoli rivenduti e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o respingere tutte tali domande;
4. In via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie formulate dall'IC in punto di esibizione e CTU.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio (oltre IVA e CPA come per legge)».
Con ordinanza del 5.11.2021 il G.I. ha ordinato «la separazione del giudizio intercorrente tra e , , Parte_1 CP_1 CP_2 [...]
come sorto a seguito dell'intervento di queste ultime e ne Controparte_4
dispone la sospensione per effetto della causa pregiudicante ravvisata nella perdurante pendenza del giudizio tra le intervenienti e la Commissione Europea innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
manda alla Cancelleria per la formazione di nuovo fascicolo tra l'attore e le predette società» (procedimento
7 iscritto appunto al n. 26241/2021 di R.G.).
A fondamento di tale decisione il G.I. ha testualmente osservato: «La ha CP_1
posto il problema della sospensione del presente procedimento per pregiudizialità ex art. 295 cpc perché, non avendo partecipato alla definizione transattiva della vicenda con la Commissione Europea (il più volte ricordato, nella precedente sentenza, “settlement”) ed avendo, pertanto subito una sanzione piena, ha impugnato tale ultima decisione innanzi alla Corte di giustizia europea. In forza di ciò, ha eccepito il carattere pregiudicante della decisione di tale giudice rispetto alla domanda introdotta nel presente giudizio. Pregiudizialità da ritenersi estesa all'intera controversia. Tale assunto non può essere integralmente condiviso. E ciò perché la transazione avvenuta con il ricordato settlement non può spiegare effetto nei confronti della sola . Da ciò discende che, anche in caso di esito CP_1
favorevole, per la , del giudizio innanzi alla Corte del Lussemburgo, nulla CP_1
cambierebbe per altre partecipanti all'intesa oggetto del settlement che è la base su cui si fonda l'azione dell'odierno attore. Tuttavia, da ciò consegue che, ferma restando, nell'ipotesi appena ricordata, la prospettata possibilità di eccepire, da parte di , l'impercorribilità dell'eventuale regresso da parte delle altre CP_1
società costruttrici, la sua posizione deve essere stralciata dal presente giudizio essendoci la possibilità che, di fronte all'attore, la possa andare esente da CP_1
ogni richiesta. E ciò perché deve ritenersi che l'intervento di nel presente CP_1
giudizio abbia dato luogo ad un'autonoma azione di accertamento negativo della pretesa azionata dall'attore. Azione di accertamento il cui contenuto litigioso riposa nell'incertezza circa possibili future richieste anche nei suoi confronti e il cui esito è indubbiamente pregiudicato dalle vicende della controversia innanzi alla
Corte UE per cui appare necessaria la sospensione del relativo giudizio» (così
l'ordinanza del dott. , in atti). Per_1
In data 1.2.2024 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha rigettato l'impugnazione di (Causa C-251/22P), confermando in via definitiva la CP_1
decisione del 2017. Ciò ha fatto venir meno la causa di sospensione.
In data 4.4.2024 la ha depositato un ricorso in riassunzione ex art. 297 Pt_1
8 c.p.c., chiedendo la prosecuzione del processo sospeso R.G. n. 26241/2021 e l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di citazione anche nei confronti di . CP_1
La ha, quindi, esteso la domanda, originariamente formulata contro Pt_1
EC, anche nei confronti di e delle sue consociate. CP_1
Secondo queste ultime, essendo stato l'intervento nel giudizio originario (R.G.
n. 13146/2020) di tipo adesivo-dipendente, finalizzato esclusivamente a sostenere le difese di EC, l'estensione delle domande sarebbe inammissibile e, in ogni caso, le pretese azionate sarebbero infondate (per essere stati tutti i veicoli acquistati in leasing e/o usati e pertanto estranei al perimetro della CP_1
decisione UE, per l'insussistenza dell'asserito illecito, per la inconfigurabilità di un danno relativo al prezzo di acquisto dei veicoli).
È su queste questioni, pertanto, che occorre ora concentrare l'attenzione.
2. Sulla natura dell'intervento in giudizio di e delle sue consociate CP_1
Va, anzitutto, esaminata la questione preliminare sollevata da , secondo CP_1
cui la non avrebbe ritualmente formulato domande dirette nei suoi Pt_1
confronti nel presente giudizio, se non con il ricorso in riassunzione, ritenuto inammissibile a tal fine.
Come ben noto, l'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma esplica esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che non è generalmente possibile proporre domande nuove (specie oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c.).
La novità della domanda, tuttavia, nella specie potrebbe escludersi nel caso in cui l'intervento di nell'originario processo possa qualificarsi come un CP_1
intervento litisconsortile (che si ha «quando chi interviene assume essere lui (o anche lui), e non altra parte originaria del giudizio, il soggetto del rapporto sostanziale dedotto in lite») ovvero se l'intervento possa considerarsi “suicida”
(ossia quando il terzo interveniente, dopo essere stato indicato dal convenuto come unico soggetto passivo del rapporto dedotto in causa dall'attore, faccia
9 ingresso nel processo, senza attendere di essere chiamato su istanza di parte o per ordine del giudice, al fine di sostenere di essere colui contro il quale la domanda dell'attore avrebbe dovuto essere correttamente avanzata: cfr. Cass. n.
8877/2023), in quanto in tali casi l'interventore «diviene contraddittore di tutte le altre parti in causa, sicché la domanda della controparte, anche in difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale, perciò, il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni» (cfr.
Cass. n. 17954/2008; n. 743/2021; n. 36639/2021).
In breve, se l'intervento di possa qualificarsi adesivo autonomo (o CP_1
litisconsortile), si rientra nell'alveo del principio di estensione automatica della domanda. La domanda della quindi, pur inizialmente rivolta a EC, Pt_1
dovrebbe intendersi automaticamente estesa a nel momento in cui CP_1
quest'ultima ha assunto una posizione che la identificava come (o anche come) soggetto del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Diverso sarebbe il discorso nel caso in cui l'intervento possa qualificarsi adesivo dipendente (ex art. 105, co. 2, c.p.c.), che si ha quando il terzo interviene per sostenere le ragioni di una delle parti, avendo un proprio interesse, ma senza proporre nessuna domanda autonoma. Il terzo non amplia il thema decidendum, la sua posizione è subordinata a quella della parte adiuvata, ha poteri processuali limitati e non può proporre eccezioni di merito o processuali, né impugnare autonomamente la sentenza. È evidente che anche per l'ammissibilità di questo tipo di intervento fondamentale risulta l'esistenza di un interesse qualificato, ovvero giuridicamente rilevante e non derivante da ragioni meramente fattuali.
Infatti, il terzo interviene proprio perché ha interesse a far sì che il processo si concluda in un determinato modo (quindi che vinca una parte piuttosto che l'altra), in quanto un diverso esito potrebbe in qualche modo pregiudicarlo. Il suo interesse è spesso legato a un'efficacia indiretta o riflessa della sentenza ultra partes o può essere anche solo quello di evitare che si realizzi una fattispecie sostanziale a lui sfavorevole. Si pensi al caso dell'intervento del magistrato in un processo contro lo Stato, promosso dal soggetto che si ritiene danneggiato da una
10 condotta del giudice: quest'ultimo può decidere di intervenire (per evitare “il peso del precedente giudicato”), ma qualora scelga di non farlo, nel giudizio di rivalsa si dovrà comunque procedere ad un nuovo accertamento dei fatti, cosicché la condanna al risarcimento non produrrà effetti nel successivo giudizio.
Ad ogni buon conto questa tipologia di intervento va tenuta distinta dall'intervento principale e litisconsortile, in quanto non si ha nessun allargamento dell'oggetto del processo, dato che il terzo non propone nessuna domanda ulteriore e, per converso, la domanda della controparte, in difetto di espressa istanza, non può intendersi automaticamente estesa al terzo.
Ai fini della soluzione della questione preliminare, dunque, occorre previamente qualificare il tipo di intervento spiegato da e dalle sue CP_1
consociate.
Ebbene, l'intervento di si configura nella specie come adesivo CP_1
dipendente.
Nella comparsa di intervento del 18.6.2021 è affermato testualmente che
«l'intervento volontario di nel presente giudizio, a norma degli artt. 105 co. CP_1
1 e 268 c.p.c. è giustificato dall'oggetto delle domande risarcitorie che includono camion , nonché dalla preannunciata azione di regresso da parte di EC CP_1
nella denegata ipotesi in cui tali domande dovessero venire accolte. In tale contesto, intende innanzitutto salvaguardare l'integrità del proprio diritto CP_1
al controllo giurisdizionale della Decisione 2017 verso cui ha proposto appello avanti al Tribunale UE. Come più diffusamente verrà trattato nel proseguo, la pronuncia della competente giurisdizione UE è pregiudiziale rispetto all'esito delle azioni di private enforcement in quanto l'accoglimento dei propri motivi di gravame è idoneo a determinare la formazione di una prova legale incompatibile con le domande dell'IC che dovranno venire pertanto automaticamente rigettate nei confronti di EC e di tutte le altre Case Costruttrici (ivi inclusa
). Vi è poi che EC non è nella posizione di esercitare il diritto di difesa CP_1
quantomeno con riferimento ai veicoli Scania oggetto delle domande risarcitorie dell'IC. ha dunque l'interesse a prevenire la formazione di un giudicato CP_1
11 idoneo a influenzare indebitamente l'esito dell'azione di regresso di EC nei suoi confronti nella non creduta ipotesi che le domande dell'IC siano ritenute meritevoli di accoglimento. L'intervento è giustificato anche da ragioni di economia processuale. Come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione
l'intervento volontario è “funzionale ad un utilizzo più efficiente ed economico del processo ove volto a prevenire l'introduzione ex novo di un giudizio autonomo e variamente interferente con quello già radicato”. Sotto tale profilo, confida CP_1
che quanto argomentato in questa comparsa, unitamente alla documentazione versata in atti, contribuisca a convincere codesto Ill.mo Tribunale della completa infondatezza dell'azione risarcitoria dell'IC determinandone un pronto rigetto» (così a pag. 6), ragion per cui «con il proprio intervento in questo giudizio,
domanda in via preliminare la sospensione del presente giudizio ai sensi CP_1
dell'art. 16, Regolamento (CE) 1/2003, e nel merito il rigetto integrale delle domande attoree in quanto inammissibili e infondate» (così a pag. 7).
Il tenore delle esposte difese è inequivoco nel senso che trattasi di intervento adesivo dipendente, non essendo state introdotte nuove domande né ampliato il thema decidendum ed essendo stato domandato il rigetto delle domande dell'attrice, in sostanziale adesione alle difese di EC, assumendone una posizione accessoria e subordinata.
Va condiviso al riguardo, quindi, quanto sostenuto da , che nella sua CP_1
comparsa conclusionale ribadisce di essere «interveniente adesivo-dipendente rispetto alla posizione della convenuta principale EC», sull'assunto che, intervenendo, «non ha – né avrebbe potuto - fatto valere un proprio diritto autonomo relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo. Non ha introdotto nuove domande, né ampliato il thema decidendum», limitandosi a domandare il rigetto delle domande dell'attrice «in adesione alle difese di EC, assumendone una posizione accessoria e subordinata rispetto a quelle di quest'ultima, e inserendo le proprie deduzioni difensive nell'alveo delle difese e domande già svolte». Inoltre, ha segnalato che «se l'IC avesse rinunciato alla propria domanda risarcitoria nei confronti di EC, ciò avrebbe implicato la
12 caducazione anche della posizione processuale di ». Questi sono indicatori CP_1
chiari e coerenti con la natura dell'intervento adesivo dipendente.
Del resto, anche la difesa della nella sua comparsa conclusionale, Pt_1
descrive l'intervento di come «intervento volontario adesivo dipendente... CP_1
sostanzialmente sostenendo ad adiuvandum le difese della convenuta» (così a pag.
3). Questa concordanza tra le parti sulla natura dell'intervento rafforza la suddetta qualificazione.
Neanche va trascurato che l'intervento di è avvenuto dopo che erano già CP_1
stati assegnati i termini per le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., circostanza che, secondo la giurisprudenza prevalente, limita la possibilità di proporre domande autonome. L'affermazione di di non aver introdotto nuove domande CP_1
appare coerente con l'intento di non incorrere in tali preclusioni e con la qualificazione dell'intervento come adesivo dipendente.
Né può ritenersi che l'intervento di abbia dato luogo ad un'autonoma CP_1
azione di accertamento negativo della pretesa azionata dall'attore per il solo fatto che sia stato chiesto il rigetto della domanda attorea, in quanto nella normalità dei casi (e per definizione) l'interveniente adesivo dipendente si associa alle richieste della parte adiuvata.
In definitiva, sebbene la "Comparsa di intervento" di facesse riferimento CP_1
all'art. 105, co. 1, c.p.c. (che include l'intervento adesivo autonomo), il tenore delle difese e, in particolare, la sua esplicita auto-qualificazione nella comparsa conclusionale, insieme alla concorde interpretazione dell'attrice, chiariscono che la sua azione non mirava a far valere un proprio diritto autonomo introducendo una nuova domanda, ma piuttosto a sostenere le ragioni di EC (la convenuta originaria) e a prevenirne la soccombenza, tutelando così un proprio interesse riflesso (rispetto alla potenziale azione di regresso) senza ampliare l'oggetto del processo con pretese autonome verso l'attrice.
Pertanto, l'intervento di si configura come adesivo dipendente, per cui, CP_1
non valendo il principio dell'estensione automatica della domanda al terzo interveniente, non può ritenersi che la domanda risarcitoria della si fosse Pt_1
13 automaticamente estesa nei confronti di fin da quando questa è divenuta CP_1
parte del processo.
La domanda proposta dalla nei suoi confronti per la prima volta con il Pt_1
ricorso in riassunzione va, quindi, giudicata inammissibile, in quanto tardiva.
3. Sul regolamento delle spese di lite
L'opinabilità della questione, relativa alla qualificazione dell'intervento di
, anche alla luce del riferimento nella stessa "Comparsa di intervento" di CP_1
all'art. 105, co. 1, c.p.c., induce a dichiarare compensate le spese di lite. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda attorea;
2) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.7.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 26241/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, rimesso in decisione giusta ordinanza del 6.5.2025, pendente
TRA
con sede in Nola (NA), Via Villa Albertini n. 52 Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Pasquale Bonanni ) e dall'avv. Brunella Annunziata C.F._1
( , con studio in Napoli alla Via Duomo n. 348 C.F._2
- RICORRENTE IN RIASSUNZIONE -
E
, con sede in Vagnmakarvägen 1, CK 3, Reception, 15 187 Södertalje, CP_1
ZI (SE ), in persona del legale rappresentante, , con P.IVA_2 CP_2
sede in Vagnmakarvägen 1, CK 3, Reception, 15 187 Södertalje, ZI (SE
, in persona del legale rappresentante, P.IVA_3 Controparte_3
con sede legale in Coblenza, August-Horch-Straße 10 (DE ), in
[...] P.IVA_4
persona del legale rappresentante, rappresentate e difese dagli avv.ti Emilio De
Giorgi ( , Marco Valerio Lupoli ( , C.F._3 C.F._4
Margherita Banfi ), del Foro di Milano, con studio in C.F._5
1 Milano, Via Ansperto n. 5
- RESISTENTI -
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni, anche riportandosi ai precedenti atti difensivi:
i difensori di parte ricorrente: «evidenziano che con il ricorso in riassunzione hanno esteso la domanda, originariamente formulata solo nei confronti di EC
S.p.A., anche nei confronti della terza interventrice , responsabile in solido CP_1
con la prima. Si riportano ad ogni buon conto alle memorie istruttorie, insistendo preliminarmente per l'ammissione della CTU, come formulata e richiesta. (…) In via subordinata si riportano a tutti gli atti e documenti di causa, ribadendo che
L'On. Tribunale, reiectis contrariis, accolga, anche nei confronti della terza interventrice, le conclusioni tutte come rassegnate nel ricorso in riassunzione
(pagine 13 e seguenti) che si ritengano in tale sede, per opportuna sintesi, per ripetute e trascritte»; la difesa delle resistenti ha chiesto che «il Tribunale: preso atto dell'assenza di contraddittorio sostanziale tra le parti di questo giudizio, ovvero di domande che si pongano in regime di autonomia rispetto alle domande svolte dall'IC nei confronti di EC nel Giudizio Originario, nonché dell'inammissibile estensione della domanda risarcitoria nei confronti di solo in sede di riassunzione, CP_1
accerti la reciproca carenza di interesse ad agire e contraddire e per l'effetto dichiari l'estinzione del giudizio;
ovvero (ii) ove ritenute ammissibili le domande svolte dall'IC nei confronti di con il ricorso in riassunzione e sussistenti CP_1
i presupposti processuali, rigetti integralmente la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e mandi assolta dalle relative pretese, CP_1
coerentemente ai precedenti consolidatisi anche in seno a questa Sezione in presenza di analoghe azioni follow-on caratterizzate dall'insufficienza sul piano dell'allegazione e della prova».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con ricorso in riassunzione ex art. 297 c.p.c., del 4.4.2024, notificato in data
2 19.4.2024 ai difensori costituiti di , e CP_1 CP_2 Controparte_3
(per brevità anche e le sue consociate), la
[...] CP_1 Parte_1
(d'ora in poi anche solo chiedeva la prosecuzione del processo sospeso, Pt_1
che era sorto a seguito dell'intervento di queste ultime in un giudizio promosso dalla in danno della EC S.p.A. (d'ora in poi anche solo EC) (diretto Pt_1
ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, per essere EC responsabile in solido, avendo preso parte ad un accordo anticoncorrenziale tra i produttori di autocarri per il coordinamento dei prezzi di listini all'ingrosso da applicare nello
Spazio Economico Europeo).
Premesso che tale processo, a seguito di una separazione delle cause, era stato appunto sospeso fino alla definizione della causa pregiudicante, ravvisata nel giudizio pendente tra le intervenienti e la Commissione Europea innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e che quest'ultima, con sentenza del 1.2.2024
(resa nel giudizio C-251/2024), aveva rigettato l'impugnazione promossa da e dalle sue consociate, ragion per cui era venuta meno la causa che aveva CP_1
comportato la sospensione del processo, la chiedeva la prosecuzione del Pt_1
processo sospeso, affinché venissero «accolte anche nei confronti di , CP_1
Co
, le conclusioni tutte di cui all'(…) atto di CP_2 Controparte_4
citazione», originariamente notificato ad EC.
II. In data 18.6.2024 , e si CP_1 CP_2 Controparte_3
costituivano nel giudizio riassunto, richiamando tutte le difese di cui all'atto di intervento e chiedendo la riunione del giudizio con quello originario, pendente tra la e la EC, eccependo in ogni caso che la domanda della (e la Pt_1 Pt_1
conseguente domanda di regresso formulata da EC nei propri confronti), relativamente ai veicoli Scania oggetto di causa, fosse infondata.
Rassegnava le seguenti conclusioni: «1) in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, totale ovvero parziale, di tutte le domande proposte dall'IC nei confronti di , per i motivi sopra esposti;
2) nel CP_1
merito, rigettare integralmente tutte le domande avversarie proposte dall'IC,
e di conseguenza anche quelle proposte da EC S.p.A. in via subordinata di
3 regresso nei confronti di , e , in CP_1 CP_2 Controparte_3
quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
3) in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuto l'esistenza di qualsivoglia danno, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire e/o il difetto di legittimazione attiva dell'IC, ovvero comunque l'assenza di qualsivoglia asserito danno in capo all'IC, essendo esso stato traslato su soggetti terzi (acquirenti dei camion non più di proprietà dell'IC e/o ai suoi clienti), per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità
e/o respingere tutte tali domande;
4) in via ulteriormente subordinata nel merito, per la non creduta e denegata ipotesi di accertamento della responsabilità di
, e/o per i fatti di cui è causa in CP_1 CP_2 Controparte_3
solido con la convenuta EC S.p.A accertare e dichiarare che la responsabilità di
, e/o è limitata alla quota che CP_1 CP_2 Controparte_3
risulterà al termine del giudizio e, per l'effetto, condannare EC S.p.A., al risarcimento del danno con riferimento alla sua accertata quota di responsabilità; ovvero, in estremo subordine, condannare EC S.p.A. a manlevare e tenere indenne , e/o per la sua CP_1 CP_2 Controparte_3
complessiva quota di responsabilità e, quindi, a corrispondere a , CP_1 CP_2
e/o , in via di regresso, le somme che le stesse
[...] Controparte_3
, e/o dovessero essere CP_1 CP_2 Controparte_3
condannate a pagare, o avessero pagato, all'IC e/o a EC S.p.A. in misura eccedente la loro accertata quota di responsabilità; 5) in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie formulate dall'IC in punto di esibizione e CTU. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio (oltre IVA e CPA come per legge)».
La difesa di e delle sue consociate sosteneva poi che la avesse CP_1 Pt_1
esteso le sue domande in danno delle stesse inammissibilmente solo con il ricorso in riassunzione, evidenziando che «nel presente giudizio non ci sono domande tra le parti», ragion per cui doveva vagliarsi, «alternativamente, una delle seguenti ipotesi: (i) integrare il contraddittorio nei confronti di EC S.p.A., unica destinataria delle domande dell'IC, anche ove riferite a veicoli;
(ii) CP_1
4 riunire la posizione processuale di nel giudizio sub R.G. 13146/2020 e CP_1
disporre l'integrazione della CTU affinché valuti l'esistenza o meno di un danno risarcibile anche con riferimento ai veicoli – i quali non sono stati oggetto CP_1
di indagine nel corso della CTU già svoltasi – garantendo a la possibilità di CP_1
esercitare il proprio diritto di difesa in tale sede;
o (iii) dichiarare l'estinzione del presente giudizio, attesa la carenza di interesse ad agire e contraddire a seguito della definizione del giudizio di impugnazione di ». CP_1
III. Con ordinanza del 18.12.2024 il G.I., ritenutala matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, disponendo la trattazione con modalità cartolare, e all'esito dello scambio delle note scritte con ordinanza del 6.5.2025 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa sugli antefatti e sulle questioni da decidere
Per una migliore comprensione delle questioni dibattute occorre sinteticamente riepilogare gli antefatti.
Con atto di citazione, notificato in data 22.6.2020 alla sola EC, la ha Pt_1
adito questo Tribunale – Sezione specializzata in materia d'impresa (giudizio R.G.
n. 13146/2020), deducendo: - di operare nel settore del trasporto merci per conto terzi;
- di aver acquistato, tra il 2005 e il 2011, 14 autocarri (tutti prodotti dalle
Cont case costrittrici e , per un importo complessivo di € 1.252.800,00); - CP_1
che la Commissione Europea, con decisione del 19.7.2016, aveva accertato che tra il gennaio 1997 e il gennaio 2011, i costruttori Man, Volvo/Renault, Daimler,
Cont EC e avevano posto in essere accordi collusivi per il coordinamento dei prezzi di listini all'ingrosso da applicare nello Spazio Economico Europeo (SEE) nonché per il coordinamento delle tempistiche di introduzione delle tecnologie antinquinamento (da Euro 3 a Euro 6) e, infine, per il trasferimento sui clienti finali dei costi sostenuti per il rispetto degli standard europei di emissione;
- che, a seguito di una procedura transattiva (c.d. “settlement”) alle imprese coinvolte (tra
Cont cui EC e erano state irrogate le sanzioni pecuniarie meglio descritte in atti
5 ed ascendenti, complessivamente, ad € 2.926.499,00; - che da tali pratiche sarebbe conseguito, per l'attrice, un danno da sovrapprezzo, da quantificare in €
250.560,00 o in altra somma, minore o maggiore, da liquidarsi anche equitativamente.
Per completezza va evidenziato che degli autocarri oggetto di causa solo cinque erano veicoli di marca , ossia i veicoli con targa DC029LJ (acquistato nel CP_1
2006), S1 (acquistato nel 2008), 55 (acquistato nel 2009) e 47
(acquistato nel 2010), nonché quello targato N6 (acquistato nel 2008 ed erroneamente indicato dall'attrice come veicolo DAF).
Va, altresì, precisato fin d'ora che , pur coinvolta nella medesima CP_1
istruttoria che ha portato all'adozione della decisione del 2016, a differenza delle altre imprese non aveva ritenuto di presentare una proposta di transazione alla
Commissione europea, ma che, all'esito dell'istruttoria, con decisione del
27.9.2017, era stata sanzionata dalla Commissione Europea (per aver partecipato,
Cont unitamente a MAN, Daimler, EC, e ad un'intesa in violazione CP_6
dell'art. 101 TFUE) e che aveva impugnato tale decisione avanti al Tribunale UE.
Con riferimento a tutti gli autocarri, l'attrice ha chiesto di essere risarcita - dell'asserito danno che avrebbe subito quale conseguenza dell'illecito antitrust - solo da EC (da cui l'attrice non aveva acquistato nessun camion), in quanto responsabile in solido con le altre case costruttrici, avendo preso parte all'accordo anticoncorrenziale.
EC si è costituita, contestando gli assunti di parte attrice e sollevando varie questioni pregiudiziali e preliminari, in particolare evidenziando la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre società partecipanti all'intesa.
Con sentenza non definitiva del 4.5.2021 n. 4815 sono state rigettate tutte le eccezioni e le richieste preliminari di EC e, relativamente alla questione dell'integrazione del contraddittorio, il Collegio ha rilevato che «la ritenuta possibilità di configurare l'EC come condebitore solidale consente di ritenere la correttezza dell'ordinanza istruttoria che, applicando la consolidata
6 giurisprudenza di legittimità sul punto, ha escluso la necessità di un litisconsorzio con le altre imprese partecipanti al cartello. E ciò al fine di non pregiudicare il superiore canone di cui all'art. 111 Cost. e di evitare un eccessivo appesantimento del giudizio».
Sta di fatto che, rimessa la causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo, sono intervenute in giudizio anche , e CP_1 CP_2 Controparte_3
per chiedere: «
1. In via preliminare di rito, sospendere il presente giudizio
[...]
ai sensi dell'art. 16, Regolamento (CE) n. 1/2003, in attesa di una sentenza definitiva dei giudici europei aditi in sede di impugnazione della decisione della
Commissione europea del 27 settembre 2017 resa nel procedimento AT.39824-
TR (causa T-799/17 attualmente pendente avanti il Tribunale UE), per tutti i motivi esposti in narrativa;
2. In via principale, nel merito, rigettare integralmente tutte le domande proposte dall'IC in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
3. In via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuta
l'esistenza di qualsivoglia danno, accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire e/o il difetto di legittimazione attiva dell'IC, ovvero comunque l'assenza di qualsivoglia asserito danno in capo all'IC, essendo esso stesso traslato sui rispettivi clienti dell'IC e/o sugli acquirenti dei veicoli rivenduti e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o respingere tutte tali domande;
4. In via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie formulate dall'IC in punto di esibizione e CTU.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio (oltre IVA e CPA come per legge)».
Con ordinanza del 5.11.2021 il G.I. ha ordinato «la separazione del giudizio intercorrente tra e , , Parte_1 CP_1 CP_2 [...]
come sorto a seguito dell'intervento di queste ultime e ne Controparte_4
dispone la sospensione per effetto della causa pregiudicante ravvisata nella perdurante pendenza del giudizio tra le intervenienti e la Commissione Europea innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
manda alla Cancelleria per la formazione di nuovo fascicolo tra l'attore e le predette società» (procedimento
7 iscritto appunto al n. 26241/2021 di R.G.).
A fondamento di tale decisione il G.I. ha testualmente osservato: «La ha CP_1
posto il problema della sospensione del presente procedimento per pregiudizialità ex art. 295 cpc perché, non avendo partecipato alla definizione transattiva della vicenda con la Commissione Europea (il più volte ricordato, nella precedente sentenza, “settlement”) ed avendo, pertanto subito una sanzione piena, ha impugnato tale ultima decisione innanzi alla Corte di giustizia europea. In forza di ciò, ha eccepito il carattere pregiudicante della decisione di tale giudice rispetto alla domanda introdotta nel presente giudizio. Pregiudizialità da ritenersi estesa all'intera controversia. Tale assunto non può essere integralmente condiviso. E ciò perché la transazione avvenuta con il ricordato settlement non può spiegare effetto nei confronti della sola . Da ciò discende che, anche in caso di esito CP_1
favorevole, per la , del giudizio innanzi alla Corte del Lussemburgo, nulla CP_1
cambierebbe per altre partecipanti all'intesa oggetto del settlement che è la base su cui si fonda l'azione dell'odierno attore. Tuttavia, da ciò consegue che, ferma restando, nell'ipotesi appena ricordata, la prospettata possibilità di eccepire, da parte di , l'impercorribilità dell'eventuale regresso da parte delle altre CP_1
società costruttrici, la sua posizione deve essere stralciata dal presente giudizio essendoci la possibilità che, di fronte all'attore, la possa andare esente da CP_1
ogni richiesta. E ciò perché deve ritenersi che l'intervento di nel presente CP_1
giudizio abbia dato luogo ad un'autonoma azione di accertamento negativo della pretesa azionata dall'attore. Azione di accertamento il cui contenuto litigioso riposa nell'incertezza circa possibili future richieste anche nei suoi confronti e il cui esito è indubbiamente pregiudicato dalle vicende della controversia innanzi alla
Corte UE per cui appare necessaria la sospensione del relativo giudizio» (così
l'ordinanza del dott. , in atti). Per_1
In data 1.2.2024 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha rigettato l'impugnazione di (Causa C-251/22P), confermando in via definitiva la CP_1
decisione del 2017. Ciò ha fatto venir meno la causa di sospensione.
In data 4.4.2024 la ha depositato un ricorso in riassunzione ex art. 297 Pt_1
8 c.p.c., chiedendo la prosecuzione del processo sospeso R.G. n. 26241/2021 e l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di citazione anche nei confronti di . CP_1
La ha, quindi, esteso la domanda, originariamente formulata contro Pt_1
EC, anche nei confronti di e delle sue consociate. CP_1
Secondo queste ultime, essendo stato l'intervento nel giudizio originario (R.G.
n. 13146/2020) di tipo adesivo-dipendente, finalizzato esclusivamente a sostenere le difese di EC, l'estensione delle domande sarebbe inammissibile e, in ogni caso, le pretese azionate sarebbero infondate (per essere stati tutti i veicoli acquistati in leasing e/o usati e pertanto estranei al perimetro della CP_1
decisione UE, per l'insussistenza dell'asserito illecito, per la inconfigurabilità di un danno relativo al prezzo di acquisto dei veicoli).
È su queste questioni, pertanto, che occorre ora concentrare l'attenzione.
2. Sulla natura dell'intervento in giudizio di e delle sue consociate CP_1
Va, anzitutto, esaminata la questione preliminare sollevata da , secondo CP_1
cui la non avrebbe ritualmente formulato domande dirette nei suoi Pt_1
confronti nel presente giudizio, se non con il ricorso in riassunzione, ritenuto inammissibile a tal fine.
Come ben noto, l'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma esplica esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che non è generalmente possibile proporre domande nuove (specie oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c.).
La novità della domanda, tuttavia, nella specie potrebbe escludersi nel caso in cui l'intervento di nell'originario processo possa qualificarsi come un CP_1
intervento litisconsortile (che si ha «quando chi interviene assume essere lui (o anche lui), e non altra parte originaria del giudizio, il soggetto del rapporto sostanziale dedotto in lite») ovvero se l'intervento possa considerarsi “suicida”
(ossia quando il terzo interveniente, dopo essere stato indicato dal convenuto come unico soggetto passivo del rapporto dedotto in causa dall'attore, faccia
9 ingresso nel processo, senza attendere di essere chiamato su istanza di parte o per ordine del giudice, al fine di sostenere di essere colui contro il quale la domanda dell'attore avrebbe dovuto essere correttamente avanzata: cfr. Cass. n.
8877/2023), in quanto in tali casi l'interventore «diviene contraddittore di tutte le altre parti in causa, sicché la domanda della controparte, anche in difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale, perciò, il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni» (cfr.
Cass. n. 17954/2008; n. 743/2021; n. 36639/2021).
In breve, se l'intervento di possa qualificarsi adesivo autonomo (o CP_1
litisconsortile), si rientra nell'alveo del principio di estensione automatica della domanda. La domanda della quindi, pur inizialmente rivolta a EC, Pt_1
dovrebbe intendersi automaticamente estesa a nel momento in cui CP_1
quest'ultima ha assunto una posizione che la identificava come (o anche come) soggetto del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Diverso sarebbe il discorso nel caso in cui l'intervento possa qualificarsi adesivo dipendente (ex art. 105, co. 2, c.p.c.), che si ha quando il terzo interviene per sostenere le ragioni di una delle parti, avendo un proprio interesse, ma senza proporre nessuna domanda autonoma. Il terzo non amplia il thema decidendum, la sua posizione è subordinata a quella della parte adiuvata, ha poteri processuali limitati e non può proporre eccezioni di merito o processuali, né impugnare autonomamente la sentenza. È evidente che anche per l'ammissibilità di questo tipo di intervento fondamentale risulta l'esistenza di un interesse qualificato, ovvero giuridicamente rilevante e non derivante da ragioni meramente fattuali.
Infatti, il terzo interviene proprio perché ha interesse a far sì che il processo si concluda in un determinato modo (quindi che vinca una parte piuttosto che l'altra), in quanto un diverso esito potrebbe in qualche modo pregiudicarlo. Il suo interesse è spesso legato a un'efficacia indiretta o riflessa della sentenza ultra partes o può essere anche solo quello di evitare che si realizzi una fattispecie sostanziale a lui sfavorevole. Si pensi al caso dell'intervento del magistrato in un processo contro lo Stato, promosso dal soggetto che si ritiene danneggiato da una
10 condotta del giudice: quest'ultimo può decidere di intervenire (per evitare “il peso del precedente giudicato”), ma qualora scelga di non farlo, nel giudizio di rivalsa si dovrà comunque procedere ad un nuovo accertamento dei fatti, cosicché la condanna al risarcimento non produrrà effetti nel successivo giudizio.
Ad ogni buon conto questa tipologia di intervento va tenuta distinta dall'intervento principale e litisconsortile, in quanto non si ha nessun allargamento dell'oggetto del processo, dato che il terzo non propone nessuna domanda ulteriore e, per converso, la domanda della controparte, in difetto di espressa istanza, non può intendersi automaticamente estesa al terzo.
Ai fini della soluzione della questione preliminare, dunque, occorre previamente qualificare il tipo di intervento spiegato da e dalle sue CP_1
consociate.
Ebbene, l'intervento di si configura nella specie come adesivo CP_1
dipendente.
Nella comparsa di intervento del 18.6.2021 è affermato testualmente che
«l'intervento volontario di nel presente giudizio, a norma degli artt. 105 co. CP_1
1 e 268 c.p.c. è giustificato dall'oggetto delle domande risarcitorie che includono camion , nonché dalla preannunciata azione di regresso da parte di EC CP_1
nella denegata ipotesi in cui tali domande dovessero venire accolte. In tale contesto, intende innanzitutto salvaguardare l'integrità del proprio diritto CP_1
al controllo giurisdizionale della Decisione 2017 verso cui ha proposto appello avanti al Tribunale UE. Come più diffusamente verrà trattato nel proseguo, la pronuncia della competente giurisdizione UE è pregiudiziale rispetto all'esito delle azioni di private enforcement in quanto l'accoglimento dei propri motivi di gravame è idoneo a determinare la formazione di una prova legale incompatibile con le domande dell'IC che dovranno venire pertanto automaticamente rigettate nei confronti di EC e di tutte le altre Case Costruttrici (ivi inclusa
). Vi è poi che EC non è nella posizione di esercitare il diritto di difesa CP_1
quantomeno con riferimento ai veicoli Scania oggetto delle domande risarcitorie dell'IC. ha dunque l'interesse a prevenire la formazione di un giudicato CP_1
11 idoneo a influenzare indebitamente l'esito dell'azione di regresso di EC nei suoi confronti nella non creduta ipotesi che le domande dell'IC siano ritenute meritevoli di accoglimento. L'intervento è giustificato anche da ragioni di economia processuale. Come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione
l'intervento volontario è “funzionale ad un utilizzo più efficiente ed economico del processo ove volto a prevenire l'introduzione ex novo di un giudizio autonomo e variamente interferente con quello già radicato”. Sotto tale profilo, confida CP_1
che quanto argomentato in questa comparsa, unitamente alla documentazione versata in atti, contribuisca a convincere codesto Ill.mo Tribunale della completa infondatezza dell'azione risarcitoria dell'IC determinandone un pronto rigetto» (così a pag. 6), ragion per cui «con il proprio intervento in questo giudizio,
domanda in via preliminare la sospensione del presente giudizio ai sensi CP_1
dell'art. 16, Regolamento (CE) 1/2003, e nel merito il rigetto integrale delle domande attoree in quanto inammissibili e infondate» (così a pag. 7).
Il tenore delle esposte difese è inequivoco nel senso che trattasi di intervento adesivo dipendente, non essendo state introdotte nuove domande né ampliato il thema decidendum ed essendo stato domandato il rigetto delle domande dell'attrice, in sostanziale adesione alle difese di EC, assumendone una posizione accessoria e subordinata.
Va condiviso al riguardo, quindi, quanto sostenuto da , che nella sua CP_1
comparsa conclusionale ribadisce di essere «interveniente adesivo-dipendente rispetto alla posizione della convenuta principale EC», sull'assunto che, intervenendo, «non ha – né avrebbe potuto - fatto valere un proprio diritto autonomo relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo. Non ha introdotto nuove domande, né ampliato il thema decidendum», limitandosi a domandare il rigetto delle domande dell'attrice «in adesione alle difese di EC, assumendone una posizione accessoria e subordinata rispetto a quelle di quest'ultima, e inserendo le proprie deduzioni difensive nell'alveo delle difese e domande già svolte». Inoltre, ha segnalato che «se l'IC avesse rinunciato alla propria domanda risarcitoria nei confronti di EC, ciò avrebbe implicato la
12 caducazione anche della posizione processuale di ». Questi sono indicatori CP_1
chiari e coerenti con la natura dell'intervento adesivo dipendente.
Del resto, anche la difesa della nella sua comparsa conclusionale, Pt_1
descrive l'intervento di come «intervento volontario adesivo dipendente... CP_1
sostanzialmente sostenendo ad adiuvandum le difese della convenuta» (così a pag.
3). Questa concordanza tra le parti sulla natura dell'intervento rafforza la suddetta qualificazione.
Neanche va trascurato che l'intervento di è avvenuto dopo che erano già CP_1
stati assegnati i termini per le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., circostanza che, secondo la giurisprudenza prevalente, limita la possibilità di proporre domande autonome. L'affermazione di di non aver introdotto nuove domande CP_1
appare coerente con l'intento di non incorrere in tali preclusioni e con la qualificazione dell'intervento come adesivo dipendente.
Né può ritenersi che l'intervento di abbia dato luogo ad un'autonoma CP_1
azione di accertamento negativo della pretesa azionata dall'attore per il solo fatto che sia stato chiesto il rigetto della domanda attorea, in quanto nella normalità dei casi (e per definizione) l'interveniente adesivo dipendente si associa alle richieste della parte adiuvata.
In definitiva, sebbene la "Comparsa di intervento" di facesse riferimento CP_1
all'art. 105, co. 1, c.p.c. (che include l'intervento adesivo autonomo), il tenore delle difese e, in particolare, la sua esplicita auto-qualificazione nella comparsa conclusionale, insieme alla concorde interpretazione dell'attrice, chiariscono che la sua azione non mirava a far valere un proprio diritto autonomo introducendo una nuova domanda, ma piuttosto a sostenere le ragioni di EC (la convenuta originaria) e a prevenirne la soccombenza, tutelando così un proprio interesse riflesso (rispetto alla potenziale azione di regresso) senza ampliare l'oggetto del processo con pretese autonome verso l'attrice.
Pertanto, l'intervento di si configura come adesivo dipendente, per cui, CP_1
non valendo il principio dell'estensione automatica della domanda al terzo interveniente, non può ritenersi che la domanda risarcitoria della si fosse Pt_1
13 automaticamente estesa nei confronti di fin da quando questa è divenuta CP_1
parte del processo.
La domanda proposta dalla nei suoi confronti per la prima volta con il Pt_1
ricorso in riassunzione va, quindi, giudicata inammissibile, in quanto tardiva.
3. Sul regolamento delle spese di lite
L'opinabilità della questione, relativa alla qualificazione dell'intervento di
, anche alla luce del riferimento nella stessa "Comparsa di intervento" di CP_1
all'art. 105, co. 1, c.p.c., induce a dichiarare compensate le spese di lite. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda attorea;
2) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.7.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
14