Articolo 1 della Legge 3 novembre 1952, n. 1534
Articolo 2
Versione
9 dicembre 1952
Art. 1.
Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1938-39, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto,
in........................................ L. 16.881.820.714,79 delle quali furono riscosse............... " 15.512.545.951,91
------------------ e rimasero da riscuotere.................. L. 1.369.274.762,88
------------------
Entrata in vigore il 9 dicembre 1952