Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 21/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00093/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00213/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' RU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 213 del 2024, proposto da
D’EA ME, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Di Paolo, Dover Scalera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione RU, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’AQ, domiciliataria ex lege in L'AQ, via Buccio Da Ranallo S. ME;
GE - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’AQ, domiciliataria ex lege in L'AQ, via Buccio Da Ranallo S. ME;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR RU L’AQ (Sezione I) n. 427/2020 del 19 novembre 2020, notificata il 20 novembre 2020 e passata in giudicato, con la quale è stato disposto l’annullamento della Determinazione n. DPD025/154 del 21 giugno 2019 del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, Servizio Territoriale per l’Agricoltura RU Ovest, Ufficio coordinamento e attuazione pagamenti compensativi per le aree montane di indennità Natura 2000, determinazione con la quale era stata dichiarata la decadenza totale della Azienda Agricola del sig. ME D’EA dai benefici del contributo della mis. 2014 bando condizionato 2015 e chiusura negativa del PRD 2277804 con il recupero dell’indebito percepito, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza.
Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione RU e di GE - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor D’EA ME, odierno ricorrente, è soggetto titolare di un’azienda agricola che, operando in regime di agricoltura biologica dal 2007, ha presentato domanda di aiuto per il quinquennio 2015-2019, con le modalità stabilite dall’allegato A del bando di cui alla DPD/100 dell’11 maggio 2015.
L’istruttoria sulla predetta domanda si è conclusa positivamente e per la stessa è stata liquidata la somma di complessivi euro 14.718,40 in riferimento agli anni 2015 e 2016.
Con successiva determinazione n. DPD025/154 del 21 giugno 2019, il Servizio Territoriale Agricoltura per l’RU Ovest ha disposto la decadenza totale del beneficio, con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, per inottemperanza a quanto previsto al capitolo 7 denominato Impegni lettere B, C, E del bando condizionato 2015 di cui alla DPD/100 dell’11 maggio 2015 nonché la chiusura della Procedura Recupero Debiti (PRD) con Numero Univoco 2277804 conformemente alle Istruzioni Operative adottate dall’Organismo Pagatore GE, con la motivazione “ Decadenza totale per esclusione ODC ”.
Avverso tale provvedimento l’odierno ricorrente ha proposto ricorso presso questo Tribunale e lo stesso è stato definito con la sentenza n. 427/2020 del 19 novembre 2020 con cui è stato accolto il ricorso e disposto l’annullamento dell’impugnato provvedimento di decadenza in quanto “ nessuna disposizione del bando condizionato 2015 prevede la misura della decadenza totale con richiesta di restituzione degli aiuti medio tempore concessi all’operatore, nei casi di mancato rispetto di disposizioni meramente formali che non abbiano inciso sulla sostanziale ed effettiva continuità nella conduzione del terreno con metodo biologico che, nel caso di specie, è stata assolta senza soluzione di continuità dall’Azienda ricorrente, come tempestivamente documento alla Regione RU. ”.
La sentenza 427/2020 del Tar RU, notificata il 20 novembre 2020, non è stata appellata dalla Regione RU, sicché è passata in giudicato in data 20 gennaio 2021.
In esecuzione della sopra menzionata sentenza il Dipartimento Agricoltura della Regione RU ha emesso il provvedimento n. DPD019/15 del 21 gennaio 2021 con cui ha stabilito di trasmettere il provvedimento ad GE per l’eventuale riaccredito delle spettanze recuperate e di demandare al Servizio Territoriale per l’Agricoltura RU Ovest - Avezzano il completamento dell’istruttoria amministrativa delle domande di pagamento relative alle campagne 2017, 2018 e 2019.
Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, non contestata dalla Regione RU né da GE, “ al Sig. ME D’EA, in relazione alla domanda di pagamento n. 74770285398 per la campagna anno 2017 era stato accreditato un importo netto di euro 6.189,32 il 21.06.2021; mentre per la domanda di pagamento n. 84770093387 relativa alla campagna anno 2018, gli era stato accreditato un importo netto di euro 6.600,70 il 21.06.2021. ”.
Nulla invece, sempre secondo parte ricorrente, è stato liquidato e pagato all’odierno ricorrente per quanto attiene alla domanda relativa alla campagna anno 2019, risultando tale domanda ancora “in corso di istruttoria”, sebbene l’istruttoria sia stata aperta il 10 giugno 2019 come da foto dello stato di pagamento al 5 aprile 2024 agli atti.
Preso atto di tale perdurante inadempimento rispetto alla domanda per la campagna 2019 l’odierno ricorrente ha inviato ad GE ed alla Regione RU atto di intimazione in data 19 marzo 2024, con cui ha affermato dapprima che “ L’omesso accredito delle somme dovute al Sig. ME D’EA per la campagna anno 2019 comporta inadempimento da parte di Agea e legittima l’avente causa alla corresponsione degli interessi moratori che - allo stato - si quantificano in via provvisoria prendendo a riferimento il valore medio della sommatoria degli importi accreditati per le campagne degli anni 2017 e 2018, ovvero 12.790,02 : 2 = 6.395,01 con decorrenza dalla data di avvio dell’istruttoria del 10.06.2019 al 14.03.2024, pari a euro 2.704,03, salvo conguaglio avuto riguardo all’importo che verrà accreditato per la campagna anno 2019 fino all’effettivo soddisfo. ”.
Precisato quanto sopra, parte ricorrente ha intimato ad GE ed alla Regione RU l’immediato “ accredito dell’importo dovuto per la domanda di pagamento N° 94770043621 relativa alla campagna anno 2019 entro e non oltre 10 gg dalla ricezione della presente. ”.
A tale preavviso non ha fatto seguito alcun riscontro né l’adozione degli invocati pagamenti da parte di GE su incarico e nell’interesse della Regione RU odierna resistente.
Preso atto di tale inerzia il signor D’EA ME ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, notificato in data 13 giugno 2024 e depositato in data 14 giugno 2024, con cui ha chiesto che sia data piena esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 427/2020 ordinando alla Regione RU e ad GE di “ provvedere alla liquidazione ed al pagamento della domanda di pagamento n° 94770043621 relativa all’annualità 2019 per l’importo che si quantifica provvisoriamente in euro 6.395,01 prendendo a riferimento il valore medio della sommatoria degli importi accreditati per le campagne degli anni 2017 e 2018 (euro 12.790,02:2), ovvero nella diversa maggiore e/o minore somma che sarà accertata essere dovuta al ricorrente ”.
Inoltre parte ricorrente ha chiesto che le Amministrazioni resistenti siano condannate al pagamento degli interessi moratori con vittoria delle spese di giudizio e, infine, che sia nominato sin d’ora un Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempienza.
Si sono costituite in giudizio, in data 19 giugno 2024, GE e la Regione RU, con memoria di stile.
In data 20 novembre 2024 parte ricorrente ha depositato agli atti propria nota inviata ad GE ed alla Regione RU con cui si dava atto della circostanza che nessun fatto nuovo era intervenuto e che, dunque, la stessa insisteva per l’accoglimento del ricorso.
Infine, all’udienza in camera di consiglio del 12 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso per ottemperanza introduttivo del presente giudizio è fondato nel merito e va accolto nei sensi e nei limiti in appresso indicati.
2. - Il Collegio osserva che parte ricorrente chiede l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 427/2020 e che, per quanto dalla stessa parte affermato e non contestato dalle Amministrazioni resistenti, a seguito dell’annullamento della decadenza dal contributo disposta dalla Regione RU con provvedimento DPD025/154 del 21 giugno 2019 con la predetta sentenza n. 427/2020, la Regione RU ed GE non hanno ancora provveduto rispetto all’ultima annualità della domanda di contributo presentata dal ricorrente, ossia quella relativa alla campagna 2019.
Preso atto di ciò, il Collegio osserva che parte ricorrente chiede l’ottemperanza della sentenza n. 427/2020 di questo Tribunale e che la stessa risulta pianamente non ottemperata in toto da parte di GE e della Regione RU, atteso che non risulta determinato il contributo a favore del ricorrente per la campagna 2019 e ciò in contrasto con quanto stabilito dalla stesa Regione RU nella propria nota DPD019/15 del 21 gennaio 2021 con cui la predetta Regione decideva di ottemperare alla sentenza n. 427/2020 demandando al Servizio Territoriale per l’Agricoltura RU Ovest - Avezzano il completamento dell’istruttoria amministrativa delle domande di pagamento per alcune annualità fra cui anche il 2019.
Atteso che l’istruttoria della domanda del ricorrente per l’anno 2019 non si è conclusa, in quanto la predetta domanda, da documentazione agli atti, risulta ancora in fase di istruttoria, il Collegio osserva che sussiste l’inadempimento da parte della Regione RU e di GE al dictum di cui alla sentenza n. 427/2020 di questo Tribunale, non avendo le stesse ancora provveduto in merito alla domanda per l’anno 2019.
Ne consegue, pertanto, che il ricorso introduttivo del presente giudizio è fondato, e va accolto, con riferimento al dedotto inadempimento da parte della Regione RU e di GE dell’istruttoria della domanda relativa al 2019, ordinando alle Amministrazioni resistenti di procedere alla definizione di detta domanda con conclusione del relativo procedimento mediante quantificazione del contributo dovuto e pagamento dello stesso.
Alla conclusione del predetto procedimento le predette Amministrazioni dovranno provvedere nel termine di trenta (30) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione ad istanza di parte.
Non può, invece, essere accolta la domanda di parte ricorrente di provvedere alla liquidazione della somma di € 6.395,01 né dei relativi interessi moratori atteso che tale somma costituisce una stima del contributo dovuto per l’anno 2019 svolta dal ricorrente medesimo sulla base dei contributi precedentemente ricevuti e, dunque, non costituisce con tutta evidenza un debito accertato per la Regione RU ed GE in quanto, come detto sopra, l’istruttoria sulla domanda di contributo per l’annualità 2019 non è ancora stata definita e, dunque, non è stato ancora quantificato il relativo contributo.
La mancata quantificazione del contributo dovuto per l’anno 2019 implica anche che non può essere riconosciuto il pagamento degli interessi moratori richiesti atteso che non vi è una somma definita su cui calcolare i predetti interessi (al riguardo, il Collegio rileva che anche per essi parte ricorrente procede ad una stima dei medesimi sulla base dell’ipotizzato contributo).
Infine va respinta, al momento, la richiesta di nomina di un Commissario ad acta , in attesa delle determinazioni delle Amministrazioni resistenti.
3. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza è fondato e va accolto nei termini sopra precisati, ordinando alla Regione RU e ad GE di dare piena attuazione alla sentenza n. 427/2020 di questo Tribunale provvedendo in merito al completamento dell’istruttoria della domanda di pagamento relativa all’annualità 2019 entro il termine di trenta (30) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione ad istanza di parte.
4. - Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'RU (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in parte motiva e, per l’effetto, ordina alla Regione RU e ad GE di dare piena attuazione alla sentenza n. 427/2020 di questo Tribunale provvedendo in merito al completamento dell’istruttoria della domanda di pagamento relativa all’annualità 2019 entro il termine di trenta (30) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione ad istanza di parte.
Condanna la Regione RU ed GE al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L'AQ nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Baraldi | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO