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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1188 R.G.A.2022 promossa in grado di appello
D A
Parte_1 rappresentata e difesa dal'Avv.to Vincenzo
[...]
D'Isidoro presso il cui studio in Roma via Cardinal De Luca n.22 è elettivamente domiciliata appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Danilo Frattagli e Lidia Controparte_1
Rizzo presso il cui studio in Trapani, via Cap. Fontana n.7, è elettivamente domiciliato appellato all'udienza del 7 novembre 2024 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n.236/2022, emessa in data 12.5.2022, il Tribunale di
Trapani, in funzione di G.L., in accoglimento del ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n.27/2021 – emesso dal medesimo Tribunale - proposto da
[...]
, previa revoca del decreto opposto, dichiarò “prescritti i crediti per CP_1
Pag.1 contributi e sanzioni relativi relativi agli anni dal 2007 al 2017 (con esclusione dell'anno
2014”.
Ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui alll'art.3 della legge n.335/95, osservò:
- che le ricevute di consegna pec erano state prodotte in formato xml e non eml o msg, ossia in formato nativo, talchè, in mancanza del messaggio originale, non era possibile verificare il contenuto dell'atto di diffida;
- che l'unica diffida inoltrata a mezzo posta era quella del 2010 e, pertanto, datata;
- che, infine, le istanze di rateizzazione riguardavano soltanto alcune annualità e che l'ultima richiesta di dilazione era quella del 15.1.2013, quindi, anch'essa risalente ad oltre il quinquennio previsto dalla legge per il perfezionamento dell'eccepito fenomeno estintivo.
Avverso tale decisione ha proposto appello la con ricorso depositato Pt_1 il 10 novembre 2022.
si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 del gravame.
All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Con unico, articolato, motivo, l'appellante, censurando sul punto la sentenza di prime cure, deduce di aver fornito la prova dell'avvenuta consegna delle diffide inoltrate a mezzo pec il 22.11.2018 e il 6.7.2016 in quanto trasmesse Ema_ all'indirizzo di posta elettronica . egalmail, ossia al medesimo Email_2 indirizzo cui era stato notificato il decreto ingiuntivo opposto.
Soggiunge che non era stata contestata la conformità della copia analogica della ricevuta di consegna agli originali spediti dal gestore di posta elettronica, né erano state documentate eventuali anomalie di tale indirizzo pec.
Rileva, inoltre, che controparte aveva richiesto la rateizzazione del debito contributivo maturato interrompendo così i termini prescrizionali.
Il motivo è fondato, per quanto di ragione.
Come è noto, in tema di notifica di un atto interruttivo della prescrizione a mezzo posta la Corte di legittimità (con orientamento qui ampiamente condiviso e
Pag.2 più volte applicato) ha affermato che “ai sensi dell'art. 1335 c.c., la dichiarazione unilaterale comunicata mediante lettera raccomandata si presume ricevuta (e quindi conosciuta nel suo contenuto), pur in mancanza dell'avviso di ricevimento, sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, sicché incombe sul destinatario l'onere di provare
l'asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta – perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso – rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi ad una generica contestazione dell'invio della raccomandata medesima” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22687 del 28/09/2017).
Ha, in particolare, precisato la Suprema Corte che “non si ritiene …necessario che l'agente della riscossione dia la prova anche del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata, dal momento che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art.
1335 cod. civ., superabile solo se lo stesso destinatario dia prova di essersi incolpevolmente trovato nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. n. 15315/2014, n. 9111/2012, n.
20027/2011); presunzione di conoscenza “fondata sulle univoche e concludenti circostanze
(integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito)” (v. Cass. n.5397/2016).
In altri termini, la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto, mentre l'onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l'atto spetta non già al mittente (in tal senso, Cass. ord. n. 9533/2015, sent. n. 2625/2015, n. 18252/2013, n. 24031/2006, n. 3562/2005), bensì al destinatario (in tal senso, oltre ai precedenti già citati, Cass. sez. I, 22 maggio 2015,
n. 10630; conf. Cass. n. 24322/2014, n. 15315/2014, n. 23920/2013, n.
16155/2010, n. 17417/2007, n. 20144/2005, n. 15802/2005, n. 22133/2004, n.
771/2004, n. 11528/2003, n. 12135/2003, n. 12078/2003, n. 10536/2003, n.
4878/1992, 4083/1978; cfr. Cass. ord. n. 20786/2014, per la quale tale presunzione non opererebbe - con inversione dell'onere della prova - ove il mittente affermasse di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contestasse tale circostanza, caso qui non ricorrente).
Pag.3 I suesposti principi sono stati poi applicati ed adattati, alla luce dei peculiari aspetti tecnici ad esse propri, alle notifiche e/o comunicazioni effettuate a mezzo
PEC.
A tal proposito, afferma la Suprema Corte, “… una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario - in tale ambito, peraltro, senza necessità di proporre querela di falso - in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse” (v. Cass. n. 15001 del 28/05/2021; n. 6912 del
02/03/2022).
Nella specie l'odierna parte appellante non ha depositato la ricevuta telematica di consegna della PEC del 22.12.2018 bensì solo l'estratto informatico della ricevuta medesima (in formato PDF), dai quali risulta (tuttavia,) la data e l'ora di trasmissione e di ricezione (consegna) di un messaggio telematico, l'indirizzo pec del mittente e del destinatario con l'identificativo del messaggio.
Tale documento è idoneo a dimostrare che un messaggio di posta elettronica
è stato effettivamente recapitato, nella data ivi indicata, al destinatario (ossia al
); a fronte di tale prova, la presunzione di avvenuta consegna fondata CP_1 sulla ordinaria funzionalità del sistema informatico consente, nel caso di specie, di ritenere integrata presuntivamente anche la prova che detto messaggio conteneva la diffida indicata dalla in quanto l'opponente non ha mai contestato di averla Pt_1 effettivamente ricevuta, limitandosi ad eccepire l'inidoneità del mezzo probatorio offerto ex adverso anche ai fini della effettiva spedizione (in allegato) della messa in mora.
Ne consegue che, in virtù di tale atto interruttivo risultano prescritti i contributi maturati sino all'anno 2012 ed, invece, dovuti quelli maturati nelle annualità 2013, 2015 e 2016 (con esclusione dell'anno 2014 che non è oggetto di causa).
Irrilevante, ai fini della decisione, si appalesa l'esame della regolarità o meno della notifica della PEC del 6.7.2016 in quanto la relativa diffida riguardava l'annualità 2015 in ordine alla quale alcuna prescrizione può ritenersi maturata in
Pag.4 ragione del successivo atto di messa in mora inoltrato con la PEC sopra citata del
22.12.2018.
A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi con riferimento ai contributi antecedenti all'anno 2013 in quanto le istanze di rateizzazione (anche a volerle considerare atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale) sono state poste in essere ben oltre 5 anni a ritroso dalla notifica della PEC del 22.12.2018.
Ciò che residua, pertanto, sono esclusivamente i contributi non versati per gli anni 2013, 2015 e 2016 (per i quali non può ritenersi perfezionato il fenomeno estintivo quinquennale) e le relative sanzioni conseguenti al mancato pagamento.
Trattasi - per gli anni 2013, 2015 e 2016 - del contributo soggettivo, del contributo soggettivo supplementare e del contributo integrativo (previsti, rispettivamente, dagli artt. 8 comma 5, 9 comma 3 e 10 comma 10 del Regolamento della Cassa ratione temporis applicabile alla fattispecie - cfr. doc. fascicolo di parte della . Pt_1
Tali norme, si osserva, costituiscono valida fonte da cui poter agevolmente ricavare gli importi dovuti per ciascun anno.
Importi che appaiono quantificati dalla in conformità agli articoli del Pt_1
Regolamento sopra citati, (euro 643,40 per l'anno 2013, euro 3.993,72 per l'anno
2015 ed euro 4.785,79 per l'anno 2016, per complessivi €9.422,91).
Quanto alle sanzioni per mancato pagamento dei contributi in esame, opera il regime di cui all'art. 15, comma 4 lett. D, del Regolamento della che prevede Pt_1 il pagamento aggiuntivo di una somma pari al 15% del contributo dovuto rispetto a ritardi nel pagamento superiori al 180° giorno.
Facendo, quindi, applicazione di tale norma, consegue che per gli anni 2013,
2015 e 2016 le sanzioni dovute dall'appellato sui contributi (soggettivo, supplementare e integrativo) non versati è pari, per come risulta dall'estratto conto in atti, a complessivi euro 661,47 (euro 96,51 per il 2013, euro 288,63 per il 2015 ed euro 276,33 per il 2016).
Non può essere accolta, invece, la domanda proposta in primo grado dal
(e qui reiterata) di restituzione dei contributi versati alla CP_1 Pt_1 appellante negli anni 1990 e 1991, in quanto la stessa si appalesa del tutto generica.
D'altro canto, si osserva, condivisibile si disvela la prospettazione di parte appellante secondo cui (cfr. memoria di primo grado) “In relazione nello specifico alla
Pag.5 richiesta di restituzione dei contributi versati per il periodo 1990-1997, si rileva come la , Pt_1 come riferito dallo stesso opponente, ha provveduto alla detta restituzione per le annualità dal
1992 al 1997 in ossequio a quanto previsto dall'art. 34 L. 414/91. Difatti, accertata
l'incompatibilità dell'iscrizione a due Casse professionali a seguito dell'entrata in vigore della detta Legge a far data dall'1.1.92, la ha cancellato il Rag. ed ha Pt_1 CP_1 restituito le somme versate per le annualità 1992-1997. Naturalmente le annualità 1990 e
1991 sono state legittimamente trattenute dall'opposta poichè antecedenti all'entrata in vigore della L. 414/91 che ha previsto la detta incompatibilità”.
In definitiva, sulla scorta di quanto fin qui esposto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere condannato al pagamento in Controparte_1 favore della appellante della somma di euro 9.422,91 (a titolo di contributi Pt_1 soggettivi, supplementari e integrativi dovuti per gli anni 2013, 2015 e 2016) e della somma di euro 661,47 (a titolo di sanzioni per omesso pagamento dei detti contributi entro 180 giorni dalla scadenza).
Il tutto, per complessivi €10.084,38, cui devono aggiungersi gli interessi legali nella misura e con decorrenza di legge fino al saldo effettivo.
3) L'esito complessivo del giudizio, rende conforme a giustizia la parziale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado in ragione di 2/3.
La restante quota segue la soccombenza del e si liquida, come da CP_1 dispositivo, in favore di parte appellante in ossequio al principio della soccombenza.
Nel resto, la sentenza di primo grado rimane confermata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.236/2022, resa dal Tribunale G.L. di Trapani in data 12.5.2022, condanna al pagamento, in favore di parte appellante, della Controparte_1 somma complessiva di €10.084,38 - per le causali di cui in motivazione - oltre interessi legali nella misura e con decorrenza di legge, fino al saldo.
Conferma, nel resto, la sentenza impugnata.
Compensa parzialmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio in ragione di 2/3 e, per l'effetto, condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellante della restante quota che liquida, per il primo grado, in complessi
Pag.6 euro 800,00 e, per il secondo grado, in complessivi euro 1.000,00, oltre i.v.a., c.p.a.
e spese generali come per legge.
Palermo 7 novembre 2024
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria
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