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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1174/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IN UG IA, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore LAUDANI MARINELLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4210/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2187/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 16 e pubblicata il 15/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920210017403441000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4066/2025 depositato il 22/12/2025 Richieste delle parti:
Le parti si rimettono agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 13.09.2024, l'appellante Regione Lazio, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado, avverso la sentenza n. 2187/2024 della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma, n. 2187/2024 depositata in data 15/02/2024, emessa a conclusione del giudizio promosso dalla contribuente Resistente_1 S.r.l., avverso la cartella di pagamento n. 059 2021
00174034 41 000, notificata il 12/07/2022 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della riscossione – prov. di Lecce, relativa all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica Regionale per l'annualità 2019, dovuta per n. 94 veicoli di proprietà della Società ricorrente.
La CGT 1 grado con la sentenza impugnata ha accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento, statuendo che dall'esame della documentazione in atti, si evince la prova della esportazione con radiazione per esportazione verso paese UE di tutti i 94 veicoli, nuovi di fabbrica, entro il termine di pagamento del bollo secondo quanto previsto dalla Regione Lazio che, a seguito della ordinanza della Corte Costituzione n. 120/2003 che ha dichiarato la inammissibilità dell'art 5 commi 32,36 e del D.L. 953/1982, L con Legge no 2 del 27.2.2004 all'art. 6 ha così contemplato : "Perdita di possesso del veicolo recependo le novità introdotte dalla citata ordinanza. Primo comma: l soggetti obbligati al pagamento della Tassa Automobilistica che perdono il possesso del veicolo entro il termine previsto per il pagamento del tributo, non sono tenuti al pagamento del medesimo". Al terzo comma ha previsto inoltre L'esenzione dal pagamento ed il diritto al rimborso sono subordinati alla avvenuta annotazione della perdita di possesso al Pubblico registro Automobilistico PRA.
Con il gravame proposto, l'appellante Regione ritiene la sentenza di prime cure da riformare in quanto ingiusta e lesiva degli interessi dell'Amministrazione, per inesistenza della circostanza dell'esonero dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale (I), carenza di legittimazione passiva della Regione Lazio per le fasi di emissione e notificazione della cartella di pagamento (II), e concludeva per la riforma totale della decisione impugnata e condanna dell' appellata al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la contribuente, per la correttezza dell'impugnata sentenza eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello della Regione Lazio per violazione dell'art.57 del D Lgs.546/92, attesa la carenza di motivazione dell'originaria pretesa e la violazione degli obblighi di motivazione della pretesa ed in violazione dei principi di cui all'ordinanza n.120/2003 della Corte Costituzionale, e concludeva per il rigetto del proposto appello. Con memorie difensive del 28.10.25, l'appellata evidenziava in relazione a fattispecie analoga ai fatti di causa alcune pronunce della medesima Corte, di accoglimento delle ragioni della contribuente.
La controversia veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza pubblica del 18 dicembre 2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla Regione Lazio e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
Preliminarmente va evidenziato che risulta incontestato dagli atti di causa che la resistente societa' esercente attivita' di compravendita di autovetture nuove ed usate, nell'anno di riferimento aveva acquistato diversi autoveicoli nuovi di fabbrica immatricolati a favore della medesima societa' e successivamente oggetto di esportazione all'estero a distanza di pochi giorni, con conseguente radiazione dal PRA, entro il termine previsto per il pagamento della tassa nell'anno di prima immatricolazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.2 del 27/02/2004 (come risulta dai predetti registri P.R.A.).
I Con primo motivo di merito la Regione Lazio censurava la sentenza di prime cure in quanto non aveva rilevato l' inesistenza della fattispecie dell'esonero dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale, in quanto la disposizione della L.R. n.2 del 27/02/2004, art.6, primo comma, che prevede che i soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica che perdono il possesso del veicolo entro il termine previsto per il pagamento del tributo, non sono tenuti al pagamento del medesimo troverebbe applicazione solo nei casi di perdita di possesso, che comportino l'indisponibilita' del veicolo in forza di provvedimenti amministrativi o giudiziari o forza maggiore, ma non anche per trasferimenti volontari.
Tale motivo risulta infondato. Come correttamente rilevato dai primi Giudici il D.l. 30/12/1982 n. 953, art.5, nella formulazione vigente, successiva all' Ordinanza n.120/2003 della Corte Costituzionale prevede, “al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri.
Inoltre l'art.2 comma 3 del decreto n.462/98, che prevede che per i veicoli immatricolati per la prima volta soggetti a tassa fissa annua, il tributo relativo all'anno di immatricolazione è versato in unica soluzione nel mese in cui avviene l'immatricolazione stessa, e qualora questa abbia luogo negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa annua può essere corrisposta nell'anno successivo.
Nel caso di specie, l'appellata ha dato prova certa della radiazione per esportazione verso paese UE di tutti gli autoveicoli (94), nuovi di fabbrica, entro il termine di pagamento del bollo auto secondo quanto previsto dalla LR Lazio n. 2 del 27/02/2004, che prevede l'esenzione in caso di indisponibilita' dell'auto, condizione provata dall'annotazione al P.R.A. e per effetto della suddetta norma, l'appellata è esonerata dal pagamento della tassa automobilistica.
In considerazione di quanto sopra va rilevata e confermata l'inconferenza della tesi dell'appellante in merito all'applicazione dell'esenzione solo nei casi specifici di perdita di possesso, che comportino l'indisponibilità del veicolo in forza di provvedimenti giudiziari o forza maggiore, tesi restrittiva rilevabile, a giudizio dell'appellante, dalle altre disposizioni contenute nel medesimo art. 5 del D.L. n.953/1982 che escluderebbero la sostanziale esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, non applicabile nel caso di rivendita all'estero del veicolo nel primo anno di immatricolazione, prima della scadenza dei termini di pagamento, per violazione della normativa tributaria di settore, che impone il pagamento del suddetto tributo, in misura fissa a partire dalla prima immatricolazione, e fino a che non ne sia disposta la cancellazione dal PRA. Conformemente alla pronuncia del Giudice delle leggi, il termine per verificare la presenza in capo al contribuente del presupposto di imposta va individuato in quello di scadenza del termine utile per il pagamento;
chi a quella data, non risulta essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, dal P.R.A. non è tenuto al pagamento della tassa.
Alla luce di quanto sopra non emergono evidenze sufficienti a ribaltare le corrette e ben motivate statuizioni di prime cure in conformita' ai suesposti principi;
tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di appello principale ed incidentale non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio assorbiti ai fini della decisione. Spese del giudizio.
La particolarità delle questioni dedotte in giudizio, l'esistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti suggeriscono a questa Corte di disporre la compensazione delle spese di lite anche del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello. Spese compensate.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
il Relatore il Presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Ugo Maria Fantini
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IN UG IA, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore LAUDANI MARINELLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4210/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2187/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 16 e pubblicata il 15/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920210017403441000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4066/2025 depositato il 22/12/2025 Richieste delle parti:
Le parti si rimettono agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 13.09.2024, l'appellante Regione Lazio, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado, avverso la sentenza n. 2187/2024 della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma, n. 2187/2024 depositata in data 15/02/2024, emessa a conclusione del giudizio promosso dalla contribuente Resistente_1 S.r.l., avverso la cartella di pagamento n. 059 2021
00174034 41 000, notificata il 12/07/2022 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della riscossione – prov. di Lecce, relativa all'omesso pagamento della Tassa Automobilistica Regionale per l'annualità 2019, dovuta per n. 94 veicoli di proprietà della Società ricorrente.
La CGT 1 grado con la sentenza impugnata ha accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento, statuendo che dall'esame della documentazione in atti, si evince la prova della esportazione con radiazione per esportazione verso paese UE di tutti i 94 veicoli, nuovi di fabbrica, entro il termine di pagamento del bollo secondo quanto previsto dalla Regione Lazio che, a seguito della ordinanza della Corte Costituzione n. 120/2003 che ha dichiarato la inammissibilità dell'art 5 commi 32,36 e del D.L. 953/1982, L con Legge no 2 del 27.2.2004 all'art. 6 ha così contemplato : "Perdita di possesso del veicolo recependo le novità introdotte dalla citata ordinanza. Primo comma: l soggetti obbligati al pagamento della Tassa Automobilistica che perdono il possesso del veicolo entro il termine previsto per il pagamento del tributo, non sono tenuti al pagamento del medesimo". Al terzo comma ha previsto inoltre L'esenzione dal pagamento ed il diritto al rimborso sono subordinati alla avvenuta annotazione della perdita di possesso al Pubblico registro Automobilistico PRA.
Con il gravame proposto, l'appellante Regione ritiene la sentenza di prime cure da riformare in quanto ingiusta e lesiva degli interessi dell'Amministrazione, per inesistenza della circostanza dell'esonero dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale (I), carenza di legittimazione passiva della Regione Lazio per le fasi di emissione e notificazione della cartella di pagamento (II), e concludeva per la riforma totale della decisione impugnata e condanna dell' appellata al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la contribuente, per la correttezza dell'impugnata sentenza eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello della Regione Lazio per violazione dell'art.57 del D Lgs.546/92, attesa la carenza di motivazione dell'originaria pretesa e la violazione degli obblighi di motivazione della pretesa ed in violazione dei principi di cui all'ordinanza n.120/2003 della Corte Costituzionale, e concludeva per il rigetto del proposto appello. Con memorie difensive del 28.10.25, l'appellata evidenziava in relazione a fattispecie analoga ai fatti di causa alcune pronunce della medesima Corte, di accoglimento delle ragioni della contribuente.
La controversia veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza pubblica del 18 dicembre 2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla Regione Lazio e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
Preliminarmente va evidenziato che risulta incontestato dagli atti di causa che la resistente societa' esercente attivita' di compravendita di autovetture nuove ed usate, nell'anno di riferimento aveva acquistato diversi autoveicoli nuovi di fabbrica immatricolati a favore della medesima societa' e successivamente oggetto di esportazione all'estero a distanza di pochi giorni, con conseguente radiazione dal PRA, entro il termine previsto per il pagamento della tassa nell'anno di prima immatricolazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.2 del 27/02/2004 (come risulta dai predetti registri P.R.A.).
I Con primo motivo di merito la Regione Lazio censurava la sentenza di prime cure in quanto non aveva rilevato l' inesistenza della fattispecie dell'esonero dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale, in quanto la disposizione della L.R. n.2 del 27/02/2004, art.6, primo comma, che prevede che i soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica che perdono il possesso del veicolo entro il termine previsto per il pagamento del tributo, non sono tenuti al pagamento del medesimo troverebbe applicazione solo nei casi di perdita di possesso, che comportino l'indisponibilita' del veicolo in forza di provvedimenti amministrativi o giudiziari o forza maggiore, ma non anche per trasferimenti volontari.
Tale motivo risulta infondato. Come correttamente rilevato dai primi Giudici il D.l. 30/12/1982 n. 953, art.5, nella formulazione vigente, successiva all' Ordinanza n.120/2003 della Corte Costituzionale prevede, “al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri.
Inoltre l'art.2 comma 3 del decreto n.462/98, che prevede che per i veicoli immatricolati per la prima volta soggetti a tassa fissa annua, il tributo relativo all'anno di immatricolazione è versato in unica soluzione nel mese in cui avviene l'immatricolazione stessa, e qualora questa abbia luogo negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa annua può essere corrisposta nell'anno successivo.
Nel caso di specie, l'appellata ha dato prova certa della radiazione per esportazione verso paese UE di tutti gli autoveicoli (94), nuovi di fabbrica, entro il termine di pagamento del bollo auto secondo quanto previsto dalla LR Lazio n. 2 del 27/02/2004, che prevede l'esenzione in caso di indisponibilita' dell'auto, condizione provata dall'annotazione al P.R.A. e per effetto della suddetta norma, l'appellata è esonerata dal pagamento della tassa automobilistica.
In considerazione di quanto sopra va rilevata e confermata l'inconferenza della tesi dell'appellante in merito all'applicazione dell'esenzione solo nei casi specifici di perdita di possesso, che comportino l'indisponibilità del veicolo in forza di provvedimenti giudiziari o forza maggiore, tesi restrittiva rilevabile, a giudizio dell'appellante, dalle altre disposizioni contenute nel medesimo art. 5 del D.L. n.953/1982 che escluderebbero la sostanziale esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, non applicabile nel caso di rivendita all'estero del veicolo nel primo anno di immatricolazione, prima della scadenza dei termini di pagamento, per violazione della normativa tributaria di settore, che impone il pagamento del suddetto tributo, in misura fissa a partire dalla prima immatricolazione, e fino a che non ne sia disposta la cancellazione dal PRA. Conformemente alla pronuncia del Giudice delle leggi, il termine per verificare la presenza in capo al contribuente del presupposto di imposta va individuato in quello di scadenza del termine utile per il pagamento;
chi a quella data, non risulta essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, dal P.R.A. non è tenuto al pagamento della tassa.
Alla luce di quanto sopra non emergono evidenze sufficienti a ribaltare le corrette e ben motivate statuizioni di prime cure in conformita' ai suesposti principi;
tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di appello principale ed incidentale non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio assorbiti ai fini della decisione. Spese del giudizio.
La particolarità delle questioni dedotte in giudizio, l'esistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti suggeriscono a questa Corte di disporre la compensazione delle spese di lite anche del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello. Spese compensate.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
il Relatore il Presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Ugo Maria Fantini